Termine di referendum: 8 aprile 2004

Legge federale sul materiale bellico (LMB) Modifica del 19 dicembre 2003 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 1° novembre 20021; visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 20032, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico č modificata come segue: Modifica terminologica Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 2 e 4 Impregiudicati i divieti di cui al capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.

2

Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che ne fa parte, č collegato o č fissato ad essa o č posto sotto di essa, ed č attivato in caso di tentativo di manipolazione o di altra alterazione intenzionale della mina.

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FF 2003 1976 FF 2003 1989 RS 514.51

2003-0040

7099

Materiale bellico. LF

II 1

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 dicembre 20034 Termine di referendum: 8 aprile 2004

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FF 2003 7099

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