K Legge federale sull'aiuto alle universitā e la cooperazione nel settore universitario
Disegno
(Legge sull'aiuto alle universitā, LAU) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20021, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle universitā č modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. f (nuova) 1
La Confederazione promuove provvedimenti intesi a: f.
rafforzare la cogestione degli studenti e del corpo intermedio.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2003 2019 RS 414.20
2002-2344
2197