Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta:

Art. 1 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, č stanziato un credito quadro di 4400 milioni di franchi per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente.

2

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:

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a.

progetti e programmi della Confederazione;

b.

contributi ad organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti e programmi;

c.

contributi ad organizzazioni straniere per la realizzazione di progetti e programmi;

d.

contributi ad organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;

e.

contributi generali ad organi internazionali;

f.

la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti ed il finanziamento di personale supplementare per attivitā direttamente correlate all'attuazione della continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.

RS 101 RS 974.0 FF 2003 4001

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2003-0589

Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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