Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta:
Art. 1 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, č stanziato un credito quadro di 4400 milioni di franchi per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente.
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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:
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a.
progetti e programmi della Confederazione;
b.
contributi ad organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti e programmi;
c.
contributi ad organizzazioni straniere per la realizzazione di progetti e programmi;
d.
contributi ad organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;
e.
contributi generali ad organi internazionali;
f.
la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti ed il finanziamento di personale supplementare per attivitā direttamente correlate all'attuazione della continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.
RS 101 RS 974.0 FF 2003 4001
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2003-0589
Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo
Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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