03.420 Iniziativa parlamentare Ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione Rapporto della Commissione di redazione del 30 aprile 2003

Onorevoli colleghi, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC, RS 171.11) vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La commissione vi propone di approvare il progetto di ordinanza allegato.

30 aprile 2003

In nome della commissione: Il presidente, Rolf Schweiger, consigliere agli Stati

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2003-1029

Compendio La legge sul Parlamento (LParl), adottata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 2002, disciplina negli articoli 56­58 i compiti della Commissione di redazione e i principi della sua composizione e della procedura di esame dei progetti di atti normativi nonché delle relative rettifiche. L'articolo 59 LParl prevede che le disposizioni esecutive siano adottate a livello di ordinanza. Un'ordinanza dell'Assemblea federale dovrà pertanto disciplinare in dettaglio la composizione e i compiti della commissione, la procedura di esame dei progetti di atti normativi prima della votazione finale e la rettifica degli errori accertati dopo la votazione finale o dopo la pubblicazione.

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Rapporto 1

Premessa

La nuova legge sul Parlamento (LParl) richiede l'adozione di talune disposizioni esecutive a livello di ordinanza. Per questo motivo le Commissioni delle istituzioni politiche, con decisione dell'8 e del 26 aprile 2002, hanno invitato la Commissione di redazione a elaborare le disposizioni esecutive concernenti i compiti e il lavoro di questa commissione. La segreteria della Commissione di redazione ha preparato un avamprogetto di ordinanza, esaminato dalla commissione nella sua seduta del 2 ottobre 2002. Con decisione per circolazione degli atti del 30 aprile 2003 la commissione ha adottato il progetto definitivo da sottoporre alle Camere.

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Grandi linee del progetto

Il presente progetto di ordinanza disciplina in dettaglio la composizione e i compiti della Commissione di redazione, la procedura di esame dei progetti di atti legislativi prima della votazione finale e la rettifica di errori accertati dopo la votazione finale o dopo la pubblicazione. Dove il progetto non prevede altrimenti, si applicano le disposizioni generali della LParl e dei regolamenti dei due Consigli in materia di commissioni.

Il progetto disciplina in dettaglio la composizione delle sottocommissioni e la possibilità della rielezione dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni. È stabilita la modalità particolare di verbalizzazione delle sedute. I compiti e le procedure prima della votazione finale corrispondono in massima parte alle disposizioni della LParl (art. 57 cpv. 1 e 2 ultimo periodo e 3 secondo periodo LParl) e a quelle della vigente LRC (art. 31 cpv. 1, 4 e 5 e art. 32 LRC). Una novità è l'introduzione di una procedura semplificata per il riesame di un testo in caso di accertamento di lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali durante la procedura di appianamento delle divergenze (art. 5 cpv. 1 del progetto).

Quanto alle rettifiche, si mantiene la distinzione attuale tra gli errori riscontrati prima della pubblicazione del testo nella Raccolta ufficiale e quelli riscontrati successivamente. Si rinuncia alla nozione di «imperfezioni che (...) alterano il significato», applicata nella LRC ai due casi. Le condizioni sono ridefinite e i concetti precisati.

Infine il progetto dà facoltà alla Cancelleria federale di correggere in ogni momento gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione irrilevanti sul piano materiale, senza che queste correzioni debbano essere segnalate mediante una nota.

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3 Art. 1

Commento alle singole disposizioni Elezione e durata del mandato del presidente

Conformemente all'articolo 56 capoverso 3 LParl, la Commissione di redazione si costituisce da sé. Il capoverso 1 stabilisce espressamente che la commissione elegge il proprio presidente. Conformemente al capoverso 2 e in deroga alla regola usuale nel caso di commissioni, egli può essere rieletto. In tal modo si tiene conto dell'esigenza della massima continuità del lavoro di questa commissione.

Art. 2

Composizione delle sottocommissioni

Il capoverso 1 corrisponde materialmente al vigente articolo 31 capoverso 2 LRC.

Anche qui si deroga alla norma generale dei regolamenti dei due Consigli, che prevedono una supplenza ad hoc dei membri delle commissioni, prescrivendo la nomina da parte degli Uffici di due supplenti per sottocommissione e Camera. Il capoverso 2 stabilisce espressamente che ogni sottocommissione elegge il proprio presidente per due anni. Sempre in deroga alla regola, anche per i presidenti delle sottocommissioni sarà possibile la rielezione.

Art. 3

Compiti e procedura prima della votazione finale

Il progetto constata con maggiore precisione rispetto al diritto vigente che il lavoro principale della Commissione di redazione si svolge nelle sottocommissioni. Per contro la Commissione si riunisce in seduta plenaria soltanto raramente, per discutere questioni di principio.

Materialmente i capoversi 1­3 corrispondono in ampia misura all'ordinamento vigente (art. 32 cpv. 1, 31 cpv. 4 e 32 cpv. 2 LRC). Una novità è rappresentata dal fatto che è ancorato esplicitamente il rispetto delle regole della tecnica legislativa.

Nell'ambito della procedura parlamentare e secondo la prassi pluriennale della Commissione di redazione, questo compito è già svolto attualmente. Esso assume un'importanza sempre maggiore considerato il volume crescente e i tempi sempre più brevi dell'attività legislativa.

Il capoverso 4 contiene una disposizione speciale concernente la verbalizzazione.

Contrariamente alla regola nelle altre commissioni, si prevede di rinunciare a verbalizzare le sedute delle sottocommissioni in processi verbali analitici. Questo genere di processo verbale richiederebbe un onere sproporzionato. Le decisioni e le correzioni delle sottocommissioni sono iscritte nei progetti degli atti legislativi da esse esaminati e questi ultimi possono pertanto fungere da processo verbale delle rispettive deliberazioni. Quanto alle sedute plenarie, si applicano le regole generali di verbalizzazione.

Art. 4

Collaborazione di periti

Questo articolo corrisponde materialmente all'articolo 31 capoverso 5 LRC.

Rispetto al diritto vigente non si parla più di «periti dell'amministrazione» ma si indicano espressamente e in maniera non esaustiva i servizi che partecipano regolarmente alle sedute. Se necessario, le sottocommissioni possono inoltre far capo ai relatori delle commissioni incaricate dell'esame preliminare. Si noti che l'espres-

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sione «avvalersi della collaborazione» non implica necessariamente la partecipazione di queste persone alle sedute ma può anche consistere in una consultazione a titolo informativo o di conferma.

Art. 5

Lacune, imprecisioni e contraddizioni materiali

Questa disposizione corrisponde materialmente al vigente articolo 32 capoverso 3 LRC, ma colma una lacuna dell'ordinamento attuale. Nei casi in cui la Commissione di redazione constata, sotto il profilo materiale, lacune, imprecisioni o contraddizioni, il diritto vigente si limita infatti a prescrivere che la Commissione di redazione deve informare la commissione incaricata dell'esame preliminare. Se la procedura di appianamento delle divergenze non è ancora conclusa, in pratica questi casi causano sovente problemi poiché richiedono in genere il rispetto della complessa procedura di riesame del testo. Per questi casi il presente progetto prevede invece la procedura seguente: la Commissione di redazione presenta una proposta alla commissione incaricata dell'esame preliminare e questa, se approva tale proposta, può proporre alla propria Camera di riesaminare il testo in questione senza chiedere il consenso della commissione dell'altra Camera.

Se invece la procedura di appianamento delle divergenze è già conclusa (capoverso 2) si continuerà ad applicare la regola prevista dal vigente articolo 32 capoverso 3 ultimo periodo LRC.

Art. 6

Rettifiche dopo la votazione finale e prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

Il capoverso 1 presenta un elenco non esaustivo di esempi che illustrano le nozioni di «errore formale» e di «formulazione che non rispecchia l'esito dei dibattiti parlamentari», utilizzate nell'articolo 58 capoverso 1 LParl. Non sono considerati errori formali ad esempio gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione (errori di formattazione o nella veste grafica).

Il capoverso 2 concretizza la modalità di «indicazione» delle rettifiche e delle modifiche, come previsto dall'articolo 58 capoverso 1 secondo periodo LParl. Il capoverso 3 prescrive che la rettifica sia pubblicata nel Foglio federale in forma di errata corrige in caso di errori con «incidenza rilevante». Un errore è considerato tale quando potrebbe essere determinante per la decisione di lanciare o no un referendum.

Art. 7

Rettifiche dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

Dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale occorre osservare la massima prudenza nelle rettifiche. I casi ammessi sono pertanto limitati agli «errori manifesti» e alle «modifiche di mera tecnica legislativa». La prima nozione è descritta nel capoverso 1 lettera a; la lettera b illustra con un elenco non esaustivo alcuni esempi del secondo concetto. Così ad esempio a causa dell'aumento di modifiche parallele di disposizioni identiche in atti legislativi diversi o nei loro allegati («modifica del diritto vigente») e poiché sovente l'entrata in vigore successiva di taluni atti legislativi è decisa soltanto in un secondo tempo, in molti casi vi è il

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pericolo di collisioni tra norme diverse o dell'abrogazione non voluta di singole norme.

Nei casi in cui una correzione che appare necessaria non corrisponde alle condizioni dell'articolo 7 o esula dall'ambito ammesso, l'unica possibilità è quella della modifica dell'atto legislativo secondo la procedura ordinaria.

Il capoverso 2 stabilisce che la rettifica è pubblicata in forma di errata corrige nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; la Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di procedere a tale pubblicazione.

Art. 8

Correzione di errori grammaticali, ortografici e di presentazione

Secondo questa disposizione la Cancelleria federale ha la competenza di correggere gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione irrilevanti sotto il profilo materiale. Nell'ambito dei lavori preliminari di revisione della legge sulle pubblicazioni ufficiali si è constatato che in questo ambito occorre distinguere chiaramente le competenze della Commissione di redazione da quelle della Cancelleria federale.

Le correzioni secondo l'articolo 8 non sono segnalate in una nota.

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Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale nonché basi legali

Il presente progetto di ordinanza non ha ripercussioni finanziarie o conseguenze sull'effettivo del personale. Si basa sull'articolo 59 LParl.

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