03.423 Iniziativa parlamentare.

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (OLPA) Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 2003

Onorevoli colleghi, conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo simultaneamente al Consiglio federale per parere.

L'Ufficio propone di approvare il progetto di ordinanza allegato.

16 maggio 2003

In nome dell'Ufficio: Il presidente, Gian-Reto Plattner

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2003-1219

Compendio Il presente progetto di ordinanza è una conseguenza della nuova legge sul Parlamento (LParl) adottata il 13 dicembre 2002 (revisione totale della legge sui rapporti fra i Consigli), che dal canto suo concretizza a livello legislativo la revisione totale della Costituzione federale (Cost.). Il 17 marzo 2003 la Delegazione amministrativa ha deciso di riunire in un'ordinanza le diverse disposizioni esecutive necessarie alla legge sul Parlamento e l'attuale ordinanza del 7 ottobre 1988 sui Servizi del Parlamento.

Diverse disposizioni di questo progetto di ordinanza, ad esempio quelle sul Bollettino ufficiale o quelle sui verbali delle Commissioni, si trovano già nei regolamenti delle due Camere. Essendosi rivelate efficaci a livello pratico, sono state mantenute, migliorandole nella loro forma redazionale. Lo stesso vale per le disposizioni dell'attuale ordinanza sui Servizi del Parlamento, che nel 2000 sono state sottoposte a revisione sulla base della nuova Costituzione federale e della nuova legge sul personale della Confederazione. Vanno tuttavia evidenziate due innovazioni sostanziali: ­

si è deciso di sopprimere l'obbligo per le emittenti radiotelevisive nazionali ed estere di chiedere un'autorizzazione per utilizzare la registrazione audiovisiva dei dibattiti. I dibattiti possono essere trasmessi in diretta senza autorizzazione preventiva; il presidente della Camera interessata ne deve essere tuttavia preventivamente informato.

­

il segretario generale dell'Assemblea federale è responsabile dell'organizzazione dei Servizi del Parlamento. La Delegazione amministrativa approva il relativo regolamento.

4385

Rapporto 1

Antefatti

La revisione totale del diritto parlamentare comporta l'adozione di talune disposizioni esecutive a livello di ordinanza [cfr. Costituzione federale del 19 aprile 1999 (Cost.) e la nuova legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (LParl)]. Per questo motivo le Commissioni delle istituzioni politiche, con decisione dell'8 e del 26 aprile 2002, hanno invitato la Delegazione amministrativa a elaborare disposizioni esecutive riguardanti l'amministrazione del Parlamento, il Bollettino ufficiale e l'accreditamento di operatori dei mass media (art. 4, 5 e 70 LParl).

Il 30 agosto 2002 la Delegazione amministrativa ha incaricato la segretaria generale di riunire le disposizioni citate in un progetto di atto legislativo. Nella sua riunione del 17 marzo 2003, la Delegazione ha deciso di incaricare l'Ufficio del Consiglio degli Stati di depositare alla Camera dei Cantoni il presente progetto di «Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (OLPA)», sotto forma d'iniziativa.

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Capisaldi del progetto

Il presente progetto di ordinanza contiene essenzialmente disposizioni esecutive della LParl riguardanti l'aspetto amministrativo del Parlamento: si tratta ad esempio di disposizioni riguardanti il Bollettino ufficiale (art. 4), l'accreditamento di operatori dei mass media (art. 5) e l'amministrazione del Parlamento (art. 70). Attualmente tali questioni sono disciplinate, da un lato, dalle disposizioni dello stesso tenore contenute nei regolamenti delle due Camere, d'altro lato, dalle disposizioni contenute nell'ordinanza sui Servizi del Parlamento. Altre disposizioni esecutive che riguardano esclusivamente organi parlamentari, come la Commissione di redazione o le delegazioni internazionali, saranno oggetto di specifiche ordinanze.

L'ordinanza sui Servizi del Parlamento era già stata sottoposta nel 2000 a un'ampia revisione, in seguito all'adozione nel 1999 della nuova Costituzione federale e all'introduzione della legge sul personale federale (cfr. FF 1999 4178). Per questo motivo molte disposizioni sono state rielaborate unicamente dal profilo redazionale.

Una delle principali innovazioni è data dall'abrogazione dell'autorizzazione obbligatoria per l'impiego di registrazioni audiovisive dei dibattiti parlamentari. Le disposizioni vigenti contenute nei regolamenti delle due Camere (art. 56 RCN e art. 46 RCSt) risalgono a quasi trent'anni fa e si fondano su una politica d'informazione difensiva; esse non sono dunque al passo con le nuove tecnologie dell'informazione, né con le loro applicazioni pratiche. In base all'articolo 13 del progetto, le emittenti radiotelevisive devono poter disporre della registrazione audiovisiva dei dibattiti di una Camera senza che debbano richiederne l'autorizzazione all'Ufficio. Viene in tal modo a cadere la disposizione che restringe alle sole trasmissioni informative la facoltà di utilizzare immagini e suoni: una restrizione difficilmente applicabile e discutibile dal punto di vista della libertà d'informazione e della libertà dei media (art. 16 e 17 Cost.). La tutela della libertà

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d'informazione sancita nella Costituzione non si limita all'utilizzazione di immagini e suoni per le sole trasmissioni informative: vietare l'utilizzazione di registrazioni audiovisive, ad esempio nell'ambito di trasmissioni satiriche o d'intrattenimento, sarebbe anticostituzionale. Nemmeno si giustifica una ormai superata disparità di trattamento fra gli enti radiotelevisivi indigeni ed esteri. L'articolo 14 del progetto sopprime l'autorizzazione obbligatoria per le trasmissioni in diretta: infatti, essendo oggi i dibatti delle Camere trasmessi su Internet, tale autorizzazione diventa superflua. I deputati permarranno informati solo in caso di trasmissioni in diretta. L'autorizzazione obbligatoria è tuttavia mantenuta nel caso di registrazioni realizzate a scopi specifici, come ad esempio i documentari (art. 15). In tal modo si vuole evitare che troppe registrazioni vadano a perturbare il regolare svolgimento dei dibattiti.

Tra le maggiori innovazioni va menzionato anche un chiaro disciplinamento delle competenze per l'organizzazione dei Servizi del Parlamento. Al riguardo, l'attuale ordinanza presenta diverse lacune: alcuni Servizi sono disciplinati in modo dettagliato, e così i loro compiti, mentre altri non vengono nemmeno citati. Nel presente progetto si è rinunciato a stilare una lista dettagliata dei vari servizi e dei loro compiti. In collaborazione con la Direzione, e riservata l'approvazione della Delegazione amministrativa, il segretario generale emana un regolamento relativo all'organizzazione e ai compiti dei Servizi del Parlamento (art. 24 cpv. 2 lett. a e art. 2 cpv. 2 lett. c). L'ordinanza si limiterà a disciplinare l'organizzazione e le competenze degli organi direttivi dell'amministrazione del Parlamento, ossia della Delegazione amministrativa (art. 20), del delegato della Delegazione amministrativa (art. 21), del segretario generale (art. 22), del segretario del Consiglio degli Stati (art. 23) e della Direzione dei Servizi del Parlamento (art. 24). In tal modo, l'organizzazione dei Servizi del Parlamento potrà essere adattata alle nuove necessità dell'Assemblea federale e dei suoi organi, senza che si debba procedere ogni volta a una revisione dell'ordinanza.

3

Commento alle singole disposizioni

3.1

Capitolo 1: Disposizioni d'applicazione della legge sul Parlamento

3.1.1

Sezione 1: Bollettino ufficiale

Gli articoli 1­3 riprendono in sostanza le vigenti disposizioni concernenti il Bollettino ufficiale previste negli articoli 59 RCN e 51 RCSt.

Art. 1

Contenuto

L'elencazione, che si presume arbitraria, del contenuto del Bollettino ufficiale, di cui all'articolo 59 capoverso 1 RCN e all'articolo 51 capoverso 2 RCSt, è sostituita dal principio di completezza implicante che i rapporti scritti delle Commissioni, le interrogazioni ordinarie con le risposte o il testo d'interventi continuino ad essere pubblicati nel Bollettino ufficiale, anche se non vengono più menzionati in modo esplicito. Inoltre, la menzione della «versione stampata» garantisce che, nell'era della multimedialità, il Bollettino ufficiale non venga pubblicato solo in versione elettronica.

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Art. 2

Correzioni

L'unica modifica sostanziale è data dall'uniformità del termine per le correzioni accordato ai membri delle due Camere (cpv. 2). Attualmente il termine è di cinque giorni per il Consiglio degli Stati, di tre per il Consiglio nazionale. Per semplificare le procedure è necessario uniformare questa scadenza, portandola a tre giorni.

L'immediata pubblicazione dei dibattiti su Internet e la conseguente notevole accelerazione dei lavori rendono impossibile l'applicazione di un termine di cinque giorni.

Spesso nei parlamenti esteri questo termine è ridotto a poche ore. D'altronde il termine «giorni» è stato sostituito dall'espressione «giorni lavorativi», più precisa: una nozione ormai impostasi tacitamente nella prassi corrente, ma che in questa sede è menzionata in modo esplicito.

Art. 3

Archiviazione

L'articolo 3 corrisponde al disciplinamento vigente (art. 59 cpv. 5 RCN; art. 51 cpv. 5 RCSt). In considerazione dell'evoluzione tecnica, l'espressione «supporto del suono» è stata soppressa. In futuro l'Archivio federale conserverà le registrazioni sonore solo nella forma di file elettronici.

3.1.2 Art. 4

Sezione 2: Verbali delle commissioni Verbali delle deliberazioni

L'articolo 4 corrisponde ampiamente al diritto e alla prassi vigenti (art. 26­28 RCN; art. 19­21 RCSt). Spetta ai Servizi del Parlamento redigere i processi verbali delle sedute delle commissioni. I processi verbali servono soprattutto all'interpretazione successiva degli atti legislativi e alla preparazione del lavoro dei deputati (cfr.

cpv. 2). I verbali sono redatti «analiticamente»: il parere dei singoli membri delle commissioni è riportato in modo completo riguardo alla sostanza, ma riassuntivo riguardo alla forma.

I capoversi 4 e 5 disciplinano la registrazione delle deliberazioni delle commissioni.

Finora le registrazioni effettuate durante le sedute andavano cancellate dopo approvazione dei processi verbali. Questa disposizione è tuttavia inadeguata poiché la maggior parte delle commissioni approva i verbali in modo tacito. Per questo motivo, nel capoverso 5 si è deciso di fissare un termine di tre mesi. Le commissioni di vigilanza possono prolungare questo termine in casi motivati, per esempio in caso di ispezioni.

Art. 5

Verbali delle decisioni

Il rapporto di seduta previsto nel diritto attuale è sostituito dal verbale delle decisioni, impostosi nella prassi (art. 26 cpv. 2 RCN; art. 19 cpv. 2 RCSt). L'articolo 5 precisa inoltre che un verbale delle decisioni può essere redatto se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione di un atto legislativo o di una decisione presa dalla commissione.

4388

Art. 6

Distribuzione dei verbali

I capoversi 1­3 elencano le persone autorizzate a ricevere i verbali delle commissioni (in corrispondenza con il diritto vigente; art. 27 cpv. 1 e 2 RCN ; art. 20 cpv. 1 e 2 RCSt). Il capoverso 4 riprende il tenore delle pertinenti disposizioni degli attuali regolamenti adattandolo alla prassi. In base al diritto vigente, le segreterie dei gruppi parlamentari e, su richiesta, i membri delle due Camere hanno accesso ai verbali delle deliberazioni relative a un disegno di atto legislativo. In pratica, essi hanno il diritto di consultare i verbali delle discussioni concernenti tutti i disegni di atti legislativi e gli oggetti in deliberazione, quali ad esempio le iniziative parlamentari, le iniziative dei Cantoni, le petizioni e le mozioni dell'altra Camera. Questa disposizione si applica pure ai verbali delle deliberazioni riguardanti un rapporto del Consiglio federale, a condizione che il contenuto del rapporto non concerni l'alta vigilanza. Per la consultazione di verbali che concernono l'alta vigilanza sono competenti le commissioni di vigilanza (cpv. 5). Con questa riserva si vuole permettere alle commissioni di vigilanza di svolgere il loro compito con la necessaria discrezione.

Art. 7

Diritto di consultazione dei verbali

Analogamente all'articolo 6 (cfr. sopra), il diritto di consultazione enunciato dall'articolo 7 viene adattato alla prassi corrente. In tal modo potranno essere consultati non più soltanto i verbali delle deliberazioni concernenti progetti di atti normativi, bensì anche quelli relativi agli altri oggetti. La consultazione è concessa unicamente per scopi scientifici e per l'applicazione del diritto.

Secondo il capoverso 3, in presenza di gravi motivi, i presidenti di commissione possono autorizzare terzi a consultare i verbali prima della chiusura dei dibattiti.

Questa regola permette al presidente di autorizzare, ad esempio, la consultazione dei verbali a un esperto incaricato dalla commissione.

Art. 8 e 9 Entrambe le disposizioni corrispondono agli attuali articoli 27 capoverso 4 e 28 capoverso 4 RCN nonché agli articoli 20 capoverso 4 e 21 capoverso 4 RCSt.

3.1.3

Sezione 3: Controllo parlamentare dell'amministrazione

Art. 10 L'articolo 54 capoverso 4 LParl impone ai Servizi del Parlamento di istituire un apposito servizio che controlli l'efficacia degli atti dell'Assemblea federale. Il presente progetto di ordinanza si basa sul principio secondo cui il segretario generale emana, previo accordo della Delegazione amministrativa, un regolamento sull'organizzazione dei Servizi del Parlamento; l'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA) chiede tuttavia che determinate disposizioni legali siano iscritte a livello dell'ordinanza, affinché possa continuare ad adempiere il suo mandato in tutta indipendenza, così come prevede l'articolo 47sexies della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC).

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I capoversi 1 e 2 disciplinano le competenze per l'attribuzione dei mandati all'OPCA. Come previsto dal diritto vigente, l'OPCA effettua valutazioni su mandato delle Commissioni della gestione (CdG) o verifiche delle valutazioni effettuate dal Consiglio federale o dall'amministrazione federale (cpv. 1). Le altre commissioni parlamentari possono inoltre incaricare l'OPCA di verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati dalla Confederazione nei loro ambiti di competenza (art. 170 Cost.; art. 44 cpv. 1 lett. e LParl). Le commissioni sottopongono alla Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza proposte di mandati da attribuire all'OPCA o, eventualmente, al Controllo federale delle finanze (CDF) (art. 54 cpv. 4 LParl).

Capoverso 3: indipendentemente dal fatto che agisca su mandato delle CdG oppure di un'altra commissione, l'OPCA dispone, conformemente al diritto vigente (art. 47sexies cpv. 3 LRC), degli stessi diritti all'informazione della segreteria delle CdG, la quale a sua volta dispone, se incaricata dalle CdG, degli stessi diritti di quest'ultime (art. 67 in rel. con art. 153 LParl).

L'OPCA può far capo già ora a periti esterni e conferire loro pertinenti diritti all'informazione. A tal fine dispone di un apposito credito sul cui impiego deve riferire annualmente alle Commissioni della gestione (cpv. 4). Fino ad ora l'OPCA doveva rivolgersi alla competente sottocommissione della CdG al fine di ottenere tali crediti. Nella pratica questa procedura si è rivelata complicata e rigida, ma soprattutto impediva di ricorrere a periti esterni nella fase più importante e delicata dei progetti, ossia nell'elaborazione iniziale. In futuro questa procedura sarebbe diventata ancora più complicata in quanto la nuova LParl permette di assegnare mandati anche alle commissioni legislative. Il presente progetto prevede dunque una soluzione chiara e semplice.

L'OPCA svolge i suoi compiti in maniera indipendente (cpv. 5). Assume i mandati e affronta le questioni delle commissioni, elaborandoli secondo gli standard professionali della ricerca in materia di valutazione. Sulla base dei risultati, l'OPCA sottopone alle commissioni, su loro richiesta, raccomandazioni nell'ambito dell'azione politica.

L'OPCA necessita di un organo che permetta di assicurare un collegamento efficace con
le commissioni. Finora questa funzione è stata svolta dalla segreteria delle CdG, e niente si oppone al mantenimento di questa subordinazione amministrativa. Coerentemente con le altre disposizioni organizzative del progetto, tale subordinazione amministrativa è iscritta nel regolamento dei Servizi del Parlamento (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. a).

3.1.4

Sezione 4: Accreditamento di operatori dei mass media

Art. 11 Secondo l'articolo 5 capoverso 2 LParl, l'accreditamento degli operatori dei mass media va disciplinato in un'ordinanza. Il disciplinamento proposto rinvia all'ordinanza del 21 dicembre 1990 sull'accreditamento dei giornalisti e considera la prassi corrente, secondo cui gli accreditamenti accordati dalla Cancelleria federale valgono anche per il Parlamento (cpv. 1 e 3). La soluzione di una procedura distinta di accre4390

ditamento da parte dei Servizi del Parlamento è stata scartata poiché avrebbe causato un inutile sovraccarico di lavoro amministrativo e generato doppioni. Tuttavia, i Servizi del Parlamento possono sempre procedere ad accreditamenti giornalieri (cpv. 2). In base al diritto vigente, solo l'Ufficio è abilitato a privare gli operatori dei media accreditati delle facilitazioni cui hanno diritto. L'articolo 69 LParl specifica che il diritto di polizia è esercitato dalla Delegazione amministrativa: ne consegue che ad essa incombe pure il compito di decidere su un'eventuale infrazione del regolamento interno e sulle conseguenti sanzioni da adottare (cpv. 4).

3.1.5 Art. 12

Sezione 5: Radiotelevisione Registrazione audiovisiva dei dibattiti parlamentari

Il testo dell'articolo 56 capoverso 1 RCN e dell'articolo 46 capoverso 1 RCSt non corrisponde più alla realtà tecnica odierna, visto che i dibattiti parlamentari vengono registrati integralmente dalla Società svizzera di radiotelevisione (SSR). La SSR è incaricata dai Servizi del Parlamento di svolgere questo compito (in qualità di «housebroadcaster») sulla base di un accordo che si fonda sull'articolo 19 del presente progetto (cfr. commento all'articolo 15). Una menzione esplicita della SSR nell'ordinanza appare superflua.

Art. 13

Utilizzazione della registrazione audiovisiva

D'ora in poi i Servizi del Parlamento potranno mettere a disposizione delle società di radiodiffusione e di televisione la registrazione audiovisiva dei dibattiti senza autorizzazione preventiva degli uffici. Questa nuova disposizione tiene conto da un lato della rapida evoluzione dei mass media; d'altro lato permette di applicare il principio di pubblicità dei dibattiti parlamentari nello spirito dei diritti fondamentali (art. 16 e 17 Cost.). Questa disposizione mira inoltre a sopprimere la disparità di trattamento tra le società estere di radiodiffusione e televisione e quelle svizzere (cfr.

cap. 2).

Art. 14

Informazione sulle trasmissioni in diretta

Imporre un'autorizzazione per la trasmissione in diretta dei dibattiti sembra essere oggi una soluzione non più praticabile. Non esistono in particolare criteri oggettivi che giustifichino un divieto di trasmissione in diretta. Considerato inoltre che gli stessi Servizi del Parlamento trasmettono i dibattiti su Internet, una restrizione in tal senso causerebbe un'immotivata disparità di trattamento dei mass media. Considerato che le trasmissioni in diretta comportano una diffusione ampia e immediata dei dibattiti, i membri del Consiglio interessato devono esserne informati. Questa informazione continua ad essere di competenza dei presidenti delle Camere.

Art. 15

Altre registrazioni

Per limitare al minimo il disturbo arrecato dalla presenza di telecamere e operatori, è stato stipulato con la SSR un contratto che incarica quest'ultima di effettuare le registrazioni audiovisive dei dibattiti su mandato dei Servizi del Parlamento («housebroadcaster») e di metterle a disposizione di terzi interessati. Di conseguenza è 4391

pure vietato l'accesso alle sale dei Consigli per altre riprese prolungate (tale divieto non interessa però fotografi ecc.). In casi eccezionali (ad es. nella realizzazione di documentari) può tuttavia sussistere un motivo fondato per permettere registrazioni supplementari. In questi casi si ritiene opportuno mantenere l'autorizzazione obbligatoria degli uffici, considerato che la presenza di operatori e istallazioni rischia di nuocere al regolare svolgimento dei lavori parlamentari e che il contratto quadro con la SSR definisce esclusivamente i diritti di produzione e subordina ogni deroga a questa regola a un'autorizzazione preventiva (art. 9.1.1. Accordo quadro).

3.1.6

Sezione 6: Pubblicazioni biografiche

Art. 16 L'articolo 16 incarica i Servizi del Parlamento di pubblicare un manuale con brevi biografie dei parlamentari; esso costituisce inoltre la base giuridica richiesta dalla legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati per la pubblicazione dei dati personali. Questo articolo si applica anche ai dati personali pubblicati su Internet (cfr. cpv. 3). I dati sono raccolti dai Servizi del Parlamento tramite un questionario distribuito all'inizio di ogni legislatura o al momento dell'entrata in funzione di un nuovo deputato. Il presente progetto prevede che alcuni dati che non hanno rapporto diretto con il mandato parlamentare siano pubblicati soltanto con il consenso scritto dei deputati (cfr. cpv. 2). Questa disposizione corrisponde alla pratica in vigore.

3.2

Capitolo 2: Amministrazione parlamentare

Il titolo del capitolo corrisponde a quello che precede l'articolo 64 LParl. La nozione di «amministrazione parlamentare» è più estesa di quella di «Servizi del Parlamento» poiché ingloba anche le funzioni amministrative assegnate alla Delegazione amministrativa e i servizi svolti dall'amministrazione federale su mandato diretto di un organo parlamentare (rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3189). La prima sezione del capitolo riunisce perciò le disposizioni generali riguardanti i compiti dell'amministrazione parlamentare e la collaborazione con l'amministrazione federale, mentre una seconda sezione disciplina l'organizzazione dei Servizi del Parlamento. Strutturata in tal modo, l'ordinanza può essere completata nel caso in cui un'unità amministrativa supplementare ­ ad esempio un mediatore ­ venisse subordinata al Parlamento.

La terza sezione contiene le disposizioni specifiche del diritto del personale applicabili agli impiegati dei Servizi del Parlamento.

3.2.1 Art. 17

Sezione 1: Disposizioni generali Compiti

Una descrizione dettagliata dei compiti dei Servizi del Parlamento appare superflua in questa sede, poiché già contenuta nell'articolo 64 LParl. Il capoverso 3 stabilisce 4392

che i Servizi del Parlamento pubblichino un rapporto d'attività ogni quattro anni, in modo da far conoscere al pubblico il loro lavoro. Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sui Servizi del Parlamento attualmente in vigore: in esso si precisa che le varie unità dei Servizi del Parlamento, in particolare la Centrale di documentazione, sono tenute a non divulgare il nome dei deputati per i quali raccolgono informazioni presso altri servizi della Confederazione. Questa disposizione garantisce il diritto all'informazione di ciascun parlamentare.

Art. 18

Collaborazione con l'amministrazione federale

Il capoverso 1 specifica la prassi corrente secondo cui i Servizi del Parlamento trattano direttamente non soltanto con i servizi dell'amministrazione federale, ma anche con tutti i servizi della Confederazione e con altri enti incaricati di compiti federali. È il caso, ad esempio, della segreteria generale del Tribunale federale, di imprese e istituti di proprietà della Confederazione o di imprese d'economia mista, il cui capitale è detenuto in parte dalla Confederazione.

I capoversi 2 e 3 concretizzano l'articolo 68 della legge sul Parlamento, disciplinando che i Servizi del Parlamento possono far capo ai servizi dell'amministrazione federale sia per prestazioni amministrative sia per informazioni tecniche e giuridiche. Questa precisazione corrisponde al diritto in vigore.

Art. 19

Collaborazione con terzi

L'articolo 19 corrisponde al diritto vigente e precisa che i Servizi del Parlamento possono delegare a terzi solo determinate prestazioni.

3.2.2

Sezione 2: Organizzazione dei Servizi del Parlamento

Come già precisato nel numero 2, sulla scorta delle nuove ordinanze adottate dal Consiglio federale sull'organizzazione dei suoi dipartimenti, proponiamo di rinunciare ad elencare i singoli servizi e i loro compiti. L'ordinanza si limita a disciplinare le competenze degli organi di vigilanza e di direzione incaricati di organizzare l'attività dei Servizi del Parlamento in funzione dei compiti da svolgere e dei termini da rispettare. L'organizzazione e i compiti dei Servizi del Parlamento saranno disciplinati in un regolamento che dovrà essere approvato dalla Delegazione amministrativa (art. 20 cpv. 2 let. c in rel. con art. 24). Le disposizioni sull'organizzazione dei Servizi del Parlamento sono state sottoposte a revisione a seguito dell'entrata in vigore nel 1999 della nuova Costituzione federale e dell'introduzione nel 2000 della legge sul personale della Confederazione (cfr. FF 1999 4178). Nei paragrafi seguenti si menzioneranno quindi solo le innovazioni.

4393

3.2.2.1

a) Delegazione amministrativa

Art. 20

Compiti e competenze

Il capoverso 2 lettera e specifica ora in modo esplicito che, in assenza della Delegazione amministrativa, è il segretario generale dell'Assemblea federale a esercitare l'esercizio delle attribuzioni di polizia. Con questa precisazione si intende colmare una lacuna giuridica, così da permettere l'applicazione del nuovo dispositivo di sicurezza previsto dalla Delegazione amministrativa per l'edificio del Parlamento.

Art. 21

Delegato

Rispetto al diritto in vigore, l'articolo 21 introduce due innovazioni: 1.

L'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza sui Servizi del Parlamento prevede che la funzione di delegato è esercitata a turno da un membro del Consiglio nazionale e da un membro del Consiglio degli Stati. Questa regola viene soppressa al fine di lasciare alla Delegazione amministrativa un maggior spazio di manovra nella designazione del delegato.

2.

Secondo il capoverso 3, in casi urgenti il delegato può esercitare le attribuzioni spettanti alla Delegazione amministrativa in questioni di personale, eccettuate la costituzione, la modifica e la fine dei rapporti di lavoro.

3.2.2.2

b) Servizi del Parlamento

Art. 22­24 Rispetto al diritto vigente, l'articolo 22 indica chiaramente che il segretario generale dell'Assemblea federale dirige tanto i Servizi del Parlamento e la segreteria del Consiglio nazionale, quanto la segreteria dell'Assemblea federale (Camere riunite).

Il segretario del Consiglio degli Stati assume la funzione di segretario generale aggiunto dell'Assemblea federale (art. 23 cpv. 1). È pure membro della direzione dei Servizi del Parlamento: tale funzione si è rivelata utile nell'ambito del coordinamento della gestione delle segreterie delle due Camere. Secondo l'articolo 23 capoverso 2 il segretario del Consiglio degli Stati assume la supplenza del segretario generale in seno alla segreteria dell'Assemblea federale (Camere riunite): le competenze suppletive del presidente del Consiglio degli Stati sono state quindi trasposte a livello di segreteria.

L'articolo 24 descrive le funzioni della Direzione e la ripartizione delle sue competenze in modo più chiaro rispetto al diritto vigente: la Direzione assiste il segretario generale nella conduzione dei Servizi del Parlamento. Il segretario generale non può delegare la responsabilità che gli è affidata per legge ad altri membri di un organo direttivo.

4394

3.2.2.3

c) Rapporti di lavoro

Gli articoli 25­35 corrispondono alla sezione 4 (art. 15­24) dell'ordinanza sui Servizi del Parlamento attualmente in vigore. Come detto, questi articoli sono stati sottoposti a revisione nel 2000 ed è per questo motivo che sono stati ripresi (cfr.

ordinanza dell'Assemblea federale del 14 dicembre 2001 che adegua il decreto federale sui servizi del Parlamento alla legge sul personale federale, RU 2001 3590).

Gli articoli 28, 30, 32 e 35 hanno subito alcune modifiche redazionali. L'articolo 29 capoverso 1 menziona esplicitamente l'obbligo della Direzione di sentire la Commissione del personale, in particolare nelle questioni concernenti il personale. Il campo di applicazione di questa disposizione non è più esteso di quello previsto nell'articolo 109 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione1, ma integra in modo più chiaro la Commissione del personale nei processi decisionali dei Servizi del Parlamento. Il capoverso 2 colma una lacuna giuridica nei confronti del diritto del personale della Confederazione. Con la soppressione dello statuto di funzionario, il legislatore ha omesso di fissare la durata del mandato per i membri della Commissione del personale. Il capoverso 2 riprende la precedente disposizione della legge sui funzionari; se si interpreta in modo analogo la legge sul personale della Confederazione, questa disposizione è valida per tutta l'amministrazione federale. L'articolo 31 elenca tutte le funzioni per le quali è necessaria la cittadinanza svizzera.

3.3

Capitolo 3: Disposizioni finali

Nell'ordinanza vigente il contenuto dell'articolo 36 figura nel capitolo concernente le competenze della Delegazione amministrativa (art. 7 cpv. 2 lett. d dell'ordinanza sui Servizi del Parlamento). Contenuto essenziale di questa disposizione non è tuttavia l'attribuzione di una competenza alla Delegazione amministrativa, ma la definizione del diritto applicabile. Per evitare una temporanea lacuna giuridica, l'articolo 38 prevede che l'ordinanza entri in vigore simultaneamente alla legge sul Parlamento, ad eccezione dell'articolo 23 capoverso 2. L'entrata in vigore di quest'ultimo sarà decisa dalla Conferenza di coordinamento non appena vi sarà un ricambio di personale in seno alla Direzione.

4

Conseguenze

L'ordinanza relativa all'applicazione della legge sul Parlamento e relativa all'amministrazione del Parlamento non ha ripercussioni finanziarie o conseguenze sull'effettivo del personale.

1

RS 172.220.111.3

4395

5

Basi legali

L'ordinanza relativa all'applicazione della legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare si basa su varie disposizioni di legge contenute nella LParl: 1.

Le disposizioni relative al Bollettino ufficiale (art. 1­3) e alla registrazione audiovisiva dei dibattiti parlamentari (art. 12­15) si fondano sull'articolo 4 capoverso 1 LParl, che autorizza l'Assemblea federale a disciplinare i dettagli in un'ordinanza.

2.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LParl, le disposizioni relative all'accreditamento di operatori dei mass media (art. 11) possono essere disciplinate dall'Assemblea federale in forma di ordinanza.

3.

Conformemente all'articolo 70 capoverso 1 LParl, le altre disposizioni riguardanti i compiti e l'organizzazione dell'amministrazione del Parlamento possono essere disciplinate in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

4396