A Legge federale sul programma di sgravio 2003

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 13b frase introduttiva e cpv. 1 lett. c e d (nuova) 1

Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può: c.

incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 13f della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 della legge del 26 giugno 19983 sull'asilo (LAsi);

d.

incarcerare lo straniero, se, fondandosi sull'articolo 32 capoverso 2 lettere a­c o sull'articolo 33 LAsi, l'ufficio competente ha deciso di non entrare nel merito.

Art. 13f (nuovo) Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura prevista dalla presente legge devono collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge. Devono in particolare:

1 2 3

a.

fornire indicazioni veritiere e complete sugli elementi essenziali ai fini della regolamentazione della dimora;

b.

fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per procurarli entro un congruo termine;

FF 2003 4857 RS 142.20 RS 142.31

2003-1253

5043

Legge federale sul programma di sgravio 2003

c.

procurarsi i documenti di legittimazione o collaborare a ottenerli dalle autorità.

Art. 14f (nuovo) 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza delle persone di cui all'articolo 44a LAsi4. L'articolo 92 LAsi si applica per analogia.

2 Per le persone di cui al capoverso 1 la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità forfettaria per le spese occasionate:

a.

dall'aiuto immediato; e

b.

dall'esecuzione dell'allontanamento. Il versamento di questa indennità può essere limitato nel tempo.

Disposizione transitoria della modifica del ...

La Confederazione può versare ai Cantoni contributi forfettari secondo l'articolo 14f capoverso 2 se una decisione di non entrata nel merito presa in base agli articoli 32­ 34 e una decisione di allontanamento presa in base all'articolo 44 LAsi5 sono passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente legge. I contributi forfettari possono essere versati per nove mesi al massimo dopo l'entrata in vigore della presente legge, salvo per persone per le quali l'Ufficio federale dei rifugiati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si è impegnato ad assistere i Cantoni nell'esecuzione dell'allontanamento.

2. Legge federale del 26 giugno 19986 sull'asilo Art. 27 cpv. 3, primo periodo e cpv. 4 3

L'Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d'attribuzione). ...

4

Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo presso i centri di registrazione (art. 32­34). Questa norma non si applica segnatamente se:

4 5 6

a.

non è stata pronunciata una decisione su ricorso entro un termine adeguato dalla presentazione della domanda d'asilo;

b.

il richiedente è perseguito penalmente o è stato condannato per aver commesso in Svizzera un crimine o un delitto; oppure

c.

l'esecuzione dell'allontanamento è imminente.

RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

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Legge federale sul programma di sgravio 2003

Art. 32 cpv. 2 lett. f (nuova) 2

Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente: f.

è stato oggetto di una decisione negativa in materia d'asilo in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, a meno che dall'audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Art. 36 cpv. 1 1

Nei casi di cui agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a e f, 33 e 34 ha luogo un'audizione secondo gli articoli 29 e 30. Lo stesso vale per i casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza.

Art. 37

Decisione di non entrata nel merito

Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro 10 giorni feriali dal deposito della domanda e dev'essere motivata sommariamente.

Art. 44a (nuovo) Statuto giuridico delle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito Alle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato secondo gli articoli 32­34 e di una decisione di allontanamento definitiva si applicano le disposizioni della LDDS7. È fatto salvo l'articolo 14.

Art. 45 cpv. 2 Abrogato Art. 46 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.

1bis

Per l'esecuzione dell'allontanamento delle persone che conformemente all'articolo 27 capoverso 4 non sono state attribuite ad alcun Cantone è competente il Cantone indicato nella decisione d'allontanamento in base all'articolo 45 capoverso 1 lettera f. Per designare il Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento, si applica per analogia la chiave per la ripartizione dei richiedenti l'asilo fra i Cantoni.

7

RS 142.20

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Art. 88 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Per le persone di cui all'articolo 44a, i sussidi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono retti dall'articolo 14f LDDS8.

Art. 108a (nuovo) Termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito Il termine di ricorso contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 è di cinque giorni feriali.

Art. 109

Termine di disbrigo delle decisioni di non entrata nel merito

1

La Commissione di ricorso pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32­35 e 40 capoverso 1.

2 In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti procedurali, la Commissione di ricorso pronuncia entro il termine di cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32­34.

Art. 110 cpv. 1 1

Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; per i ricorsi contro decisioni di cui agli articoli 32­34, di tre giorni.

Art. 112 cpv. 1 1 Se è stata ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento giusta gli articoli 23 capoverso 2 o 42 capoverso 3, lo straniero può, entro 24 ore, presentare alla Commissione di ricorso un'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Lo straniero dev'essere informato sui suoi diritti.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

1 Per le domande d'asilo presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 37.

2

Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 emanate prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

3

Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 presentati prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall'ex articolo 109.

4

Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32­34 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che sono stati assistiti nell'esecuzione dell'allontanamento fino all'entrata in vigore della presente modifica di legge dal-

8 9

RS 142.20 RS 172.021

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Legge federale sul programma di sgravio 2003

l'Ufficio federale dei rifugiati ricevono nondimeno l'assistenza secondo l'articolo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

3. Legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) Titolo prima dell'art. 46a

Capitolo 3: Emolumenti (nuovo) Art. 46a 1

Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale riscuotono emolumenti per le loro decisioni e prestazioni di servizi.

2

Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti anche per altri atti ufficiali.

3

Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: a.

l'ammontare degli emolumenti;

b.

la procedura di riscossione;

c.

la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento;

d.

la prescrizione del diritto di riscossione.

4

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.

5

Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.

4. Legge federale del 15 giugno 193411 sulla procedura penale Art. 38

1

L'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale.

2 Se l'imputato è indigente (art. 36 cpv. 2), i costi dell'indennità al difensore d'ufficio sono a carico della cassa federale.

Art. 121 Abrogato

10 11

RS 172.010 RS 312.0

5047

Legge federale sul programma di sgravio 2003

Art. 172 cpv. 1, primo periodo 1 Le spese del procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari, dell'istruzione preparatoria, della messa in stato d'accusa e dell'attività requirente vanno a carico del condannato. ...

Art. 219 cpv. 3 Abrogato Titolo prima dell'art. 245

Capo quinto: Spese del procedimento Art. 245 In quanto la presente legge non disponga altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli articoli 146­161 della legge federale del 16 dicembre 194312 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 246 1 Sono prelevate spese procedurali per le indagini preliminari, per la procedura di ricorso secondo l'articolo 105bis capoverso 1, per l'istruzione preparatoria, per l'esercizio dei diritti di parte del procuratore generale della Confederazione nell'istruzione preparatoria nonché per la messa in stato d'accusa e l'attività requirente. Tali spese comprendono gli emolumenti e i disborsi causati dal procedimento, dalla messa in stato d'accusa e dall'attività requirente.

2

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti e i disborsi.

Art. 246bis (nuovo) 1

In caso di decisione di non doversi procedere all'indagine preliminare, di sospensione dell'indagine preliminare o di sospensione dell'istruzione preparatoria, la cassa federale assume di regola a proprio carico le spese procedurali.

2 Le spese di cui al capoverso 1 possono essere messe a carico, interamente o in parte:

a.

dell'imputato che ha determinato o complicato illecitamente e per sua colpa il procedimento;

b.

del denunziante o della parte lesa che ha provocato o complicato con dolo o negligenza grave il procedimento.

3 Se il procuratore generale accoglie un ricorso ai sensi dell'articolo 105bis capoverso 1, la cassa federale assume a proprio carico le spese procedurali. Se respinge il ricorso interamente o in parte, il procuratore generale può metterle interamente o in

12

RS 173.110

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parte a carico del ricorrente, se il ricorso è stato fatto in modo temerario o se il ricorrente ha intralciato notevolmente con raggiri il procedimento.

Art. 246ter (nuovo) 1 Se una causa di diritto penale federale è delegata a un'autorità cantonale in virtù degli articoli 18 o 18bis, le spese del procedimento federale sono esposte e documentate separatamente negli atti.

2

Il giudice decide secondo il proprio diritto procedurale l'attribuzione di tali spese alle parti e ai terzi a favore della cassa federale.

5. Legge federale del 5 ottobre 198413 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure Art. 5 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva e cpv. 2 1

La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: b.

2

s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti: ...

Abrogato

Art. 19a (nuovo) Moratoria in materia di riconoscimento secondo il programma di sgravio 2003 Nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 non possono essere presentate domande di sussidi d'esercizio ai sensi dell'articolo 5. Sono eccettuate le domande per nuovi tipi di istituti da approntare secondo la legge federale del 20 giugno 200314 sul diritto penale minorile.

6. Legge federale del 6 ottobre 198915 sulle finanze della Confederazione Art. 24d

Conto di compensazione

1

Dopo l'approvazione del conto di Stato, l'importo massimo per le spese totali dell'anno precedente fissato ai sensi degli articoli 24a o 24c è rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite.

2

Se le uscite totali iscritte nel conto di Stato sono superiori o inferiori all'importo massimo rettificato, la differenza è addebitata o accreditata a un conto di compensazione distinto dal conto di Stato.

13 14 15

RS 341 RS ...; RU ... (FF 2003 3844) RS 611.0

5049

Legge federale sul programma di sgravio 2003

7. Legge federale del 4 ottobre 197416 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Art. 4 Abrogato Art. 4a

Mandato di risparmio

1

Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 30 settembre 2002: 2004

2005

2006

in milioni di franchi

1. Provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale 2. Esecuzione delle pene e delle misure

13,0

28,0

0,5

4,0

4,0

2,7

4,0

62,0

135,0

180,0

1,4

6,2

12,5

60,0

90,0

240,0

5,0

10,6

13,0

3. Misurazione ufficiale 4. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi dell'Est 5. Altri settori nell'ambito delle relazioni con l'estero 6. Settore «Difesa» 7. Altri settori della difesa nazionale 8. Istruzione, ricerca e tecnologia

38,0

152,0

238,0

9. Promozione dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole

3,0

12,0

14,0

10. Cultura

4,0

7,3

11,5

3,2

13,2

11. Sport 12. Sanità

1,8

13. Prestazioni collettive dell'AI 14. Promozione della costruzione di abitazioni 15. Misure d'integrazione degli stranieri

5,1

7,5

41,0

81,0

15,0 2,5

16. Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 17. Costruzione delle strade nazionali

16

RS 611.010

5050

5,0 12,0

80,0

120,0

Legge federale sul programma di sgravio 2003

2004

2005

2006

in milioni di franchi

18. Manutenzione delle strade nazionali

20,0

25,0

20,0

19. Strade principali

5,0

12,0

18,0

20. Altri contributi per opere stradali

7,5

21. Contributi generali a favore delle strade

40,0

40,0

40,0

15,0

25,0

22. Separazione del traffico, miglioramenti tecnici e spostamenti dell'esercizio 23. Fondo per i grandi progetti ferroviari

50,0

125,0

150,0

24. Convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS

15,0

91,0

130,0

25. Trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia

20,0

26. Misure nel settore dei trasporti pubblici ai sensi della legge sui disabili 27. Impianti per le acque di scarico e per lo smaltimento dei rifiuti 28. Diverse misure nel settore ambientale

6,5

10,0

20,0

30,0

8,6

13,0

29. Agricoltura

40,0

110,0

160,0

30. Economia forestale

15,0

20,0

25,0

31. Programma SvizzeraEnergia

5,0

25,0

35,0

32. Prestiti alla Società svizzera di credito alberghiero

5,0

7,0

8,0

3,0

5,0

124,5

166,5

362,1

33. Promozione della piazza economica e delle esportazioni 34. Personale 35. Costruzioni civili

50,0

80,0

80,0

36. Pubblicazioni e relazioni pubbliche

6,0

9,0

13,0

37. Provvedimenti diversi concernenti l'amministrazione generale

32,7

36,8

40,5

2

Il Consiglio federale può, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, effettuare spostamenti di crediti tra le categorie di spesa toccate dalle misure di sgravio, purché questi spostamenti non comportino riduzioni dei tagli previsti.

5051

Legge federale sul programma di sgravio 2003

3

Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra i tagli previsti nel capoverso 1 numero 6, purché non venga superato il limite di spesa di 15,938 miliardi per gli anni 2004­2007.

4 È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di pagamento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

8. Legge federale del 22 marzo 198517 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata Art. 3 lett. c n. 1 Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega nel modo seguente il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale: c.

per gli altri contributi al finanziamento di misure tecniche, in particolare: 1. contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato e a binari di raccordo privati,

Titoli prima dell'art. 18

Capitolo 5: Altri contributi al finanziamento di misure tecniche Sezione 1: Contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato e a binari di raccordo privati Art. 18 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione promuove i provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato.

2

Abrogato

Art. 19 cpv. 3, primo periodo 3 Se per provvedimenti intesi a separare i modi di traffico gli interessati devono sopportare oneri eccessivi rispetto alla loro capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota oltre la quota massima. ...

Art. 20

Rapporto con altre quote ed altri contributi (strade nazionali e strade principali)

Gli articoli 18 e 19 sono applicabili par analogia se, per provvedimenti tecnici intesi a separare i modi di traffico, le quote o i contributi sono già versati in base al diritto concernente le strade nazionali o le strade principali.

17

RS 725.116.2

5052

Legge federale sul programma di sgravio 2003

Art. 28

Principio

La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale motorizzato per la conservazione, la preservazione o il ripristino di paesaggi degni di protezione, compresi i monumenti storici.

Art. 31 cpv. 2 e 3 (nuovo) 2

La Confederazione accorda contributi per trafori o gallerie soltanto se servono a proteggere strade nazionali o strade principali.

3

Non sono accordati contributi ai provvedimenti intesi a proteggere le altre strade (gallerie, trafori, spostamento del tracciato, drenaggio ecc.).

9. Legge federale del 21 giugno 199118 sulla radiotelevisione Art. 20 cpv. 3 Abrogato Art. 33 1

Alla SSR è accordata una concessione specifica per l'offerta redazionale destinata all'estero.

2 L'offerta è intesa a consolidare i legami degli Svizzeri all'estero con la loro Patria, contribuire alla comprensione tra i popoli e, all'estero, curare l'immagine della Svizzera e promuovere la comprensione delle sue aspirazioni.

Art. 55 cpv. 2bis (nuovo) 2bis

Quando stabilisce le tasse di ricezione il Consiglio federale determina anche la quota che la SSR deve obbligatoriamente destinare all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 33.

10. Legge federale del 7 ottobre 198319 sulla protezione dell'ambiente Art. 50

Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade

1

Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese: a.

18 19

per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della Confederazione secondo le aliquote fissate per tali strade;

RS 784.40 RS 814.01

5053

Legge federale sul programma di sgravio 2003

b.

2

per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale con il 20­35 per cento; per il calcolo del sussidio sono determinanti sia la capacità finanziaria del Cantone sia i costi del risanamento.

I sussidi federali sono versati ai Cantoni.

11. Legge federale del 20 dicembre 194620 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 103 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3

Abrogato

4

All'inizio di ogni anno, il Consiglio federale riduce di un determinato numero di punti percentuali il tasso del contributo di cui al capoverso 1 lettera a in base ai dati del preventivo per l'anno in corso; tale riduzione deve corrispondere al rapporto esistente tra il 17 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione e le uscite dell'assicurazione medesima.

Disposizione finale della modifica del ... (nuova) Il contributo speciale di 170 milioni di franchi versato dalla Confederazione per il 2003 secondo l'ex articolo 103 capoverso 321 è compensato dalla riduzione di 85 milioni di franchi all'anno per gli anni 2005 e 2006 dei contributi della Confederazione all'AVS secondo l'articolo 103 capoverso 1 lettera a.

Capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999 Abrogato Disposizioni finali della modifica del ... (nuove) 1 In deroga all'articolo 33ter capoverso 2, per il primo adeguamento delle rendite successivo all'entrata in vigore della presente modifica di legge è tenuto conto soltanto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

2

Per gli adeguamenti ulteriori dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 1, l'indice dei salari viene corretto. Devono dapprima essere determinate l'evoluzione dell'indice dei salari tra il 2002 e l'anno precedente l'adeguamento delle rendite secondo il capoverso 1 nonché l'evoluzione dell'indice dei prezzi tra il dicembre 2002 e il mese di dicembre dell'anno precedente l'adeguamento delle rendite secondo il capoverso 1. L'evoluzione dell'indice dei salari a contare dal 2002 viene diminuita della differenza tra questi due valori.

20 21

RS 831.10 RU 1999 2374

5054

Legge federale sul programma di sgravio 2003

12. Legge federale del 19 giugno 195922 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 78 cpv. 3 (nuovo) 3

All'inizio di ogni anno, il Consiglio federale riduce di un determinato numero di punti percentuali il tasso del contributo di cui al capoverso 1 lettera a in base ai dati del preventivo per l'anno in corso; tale riduzione deve corrispondere al rapporto esistente tra il 15 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione e le uscite dell'assicurazione medesima.

13. Legge federale del 19 giugno 199223 sull'assicurazione militare Art. 2

Assicurati a titolo professionale

1

Le persone assicurate secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) versano un premio adeguato in contropartita delle prestazioni fornite loro dall'assicurazione militare in luogo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo gli articoli 25­31 della legge federale del 18 marzo 199424 sull'assicurazione malattie e in luogo dell'assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali secondo gli articoli 10­33 della legge federale del 20 marzo 198125 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2

A partire dal pensionamento, gli assicurati a titolo professionale possono concludere un'assicurazione di base presso l'assicurazione militare per le affezioni risultanti da una malattia o da un infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati).

3

Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 19­21. Le altre disposizioni della presente legge si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa di base per pensionati.

4

Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l'importo dei premi che gli assicurati devono versare secondo i capoversi 1 e 2. Tale importo è stabilito in funzione dei premi versati per prestazioni simili agli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione infortuni obbligatoria.

14. Legge del 21 marzo 200326 sulla promozione dell'alloggio

Art. 12 e 24 Gli articoli 12 e 24 sono sospesi fino al 31 dicembre 2008.

22 23 24 25 26

RS 831.20 RS 833.1 RS 832.10 RS 832.20 RS 842; RU ... (FF 2003 2496)

5055

Legge federale sul programma di sgravio 2003

15. Legge federale del 4 ottobre 199127 sulle foreste Art. 37

Prevenzione e riparazione di danni alle foreste

La Confederazione versa indennità sino al 50 per cento dei costi causati dall'esecuzione di provvedimenti ordinati per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste con funzione protettiva, segnatamente per: a.

la prevenzione di danni straordinari pregiudizievoli alla conservazione della foresta, che potrebbero esserle arrecati da fuoco, malattie, parassiti e sostanze nocive;

b.

la riparazione di danni di cui alla lettera a e di danni dovuti a catastrofi naturali, come pure le utilizzazioni forzate che ne conseguono.

Art. 38 cpv. 2 lett. a, b, d e dbis (nuova) 2 La Confederazione versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per provvedimenti relativi alla gestione, quali:

a.

l'elaborazione delle basi per la pianificazione forestale interaziendale;

b.

le misure selvicolturali temporanee, come la cura di giovani popolamenti e la cura, l'utilizzazione e il trasporto di legname, se questi provvedimenti sono particolarmente dispendiosi per motivi di protezione della diversità biologica;

d.

la costruzione di strutture di raccordo in quanto assolutamente necessarie per la gestione di foreste con funzione protettiva particolare e rispettose della sua biocenosi;

dbis. l'acquisizione di strutture di raccordo mobili, l'adattamento di strutture di raccordo ai metodi moderni di raccolta del legname e il ripristino di queste strutture, in quanto necessarie per la gestione delle foreste e rispettose della sua biocenosi.

16. Legge del 10 ottobre 199728 sul riciclaggio di denaro Art. 22

Emolumenti e tassa di sorveglianza

1

L'autorità di controllo riscuote emolumenti per le sue decisioni e i servizi che fornisce. Riscuote inoltre ogni anno una tassa di sorveglianza dagli organismi di autodisciplina e dagli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti.

2 La tassa di sorveglianza copre i costi della sorveglianza non coperti dal ricavo degli emolumenti. Essa viene stabilita sulla base dei costi insorti l'anno precedente per l'autorità di controllo.

3

Per gli organismi di autodisciplina, la tassa di sorveglianza è determinata in funzione del ricavo lordo e del numero di affiliati; per gli intermediari direttamente

27 28

RS 921.0 RS 955.0

5056

Legge federale sul programma di sgravio 2003

sottoposti all'autorità di controllo, in funzione del ricavo lordo e della grandezza dell'impresa.

4

Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la tariffa degli emolumenti, i costi di sorveglianza computabili e la ripartizione della tassa di sorveglianza tra gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'autorità di controllo.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La cifra I 13 entra in vigore il 1° gennaio 2006.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore dei rimanenti atti normativi. Le modifiche dell'articolo 103 capoverso 4 LAVS (cifra I 11) e dell'articolo 78 capoverso 3 LAI (cifra I 12) entrano in vigore solo se le quote federali sugli introiti degli aumenti dell'imposta sul valore aggiunto per l'AVS e l'AI sono stralciate dalle Camere federali nell'ambito delle deliberazioni sull'11a revisione dell'AVS.

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