Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento

Disegno

(Programma d'armamento 2003) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20032, decreta:

Art. 1 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 febbraio 2003 (Programma d'armamento 2003).

2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 407 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

2

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.002, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2

RS 101 FF 2003 2228

2250

2003-0031

Programma d'armamento 2003. DF

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Credito d'impegno fr.

­ Difesa aerea

407 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2003

407 000 000

2251