Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Programma d'armamento 2003) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20032, decreta:
Art. 1 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 febbraio 2003 (Programma d'armamento 2003).
2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 407 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.002, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2
RS 101 FF 2003 2228
2250
2003-0031
Programma d'armamento 2003. DF
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Credito d'impegno fr.
Difesa aerea
407 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2003
407 000 000
2251