Allegato 1

Convenzione n. 184 concernente la sicurezza e la salute nell'agricoltura

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunita il 5 giugno 2001 per l'ottantanovesima sessione; considerati i principi iscritti nelle convenzioni e nelle raccomandazioni internazionali del lavoro pertinenti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulle piantagioni, 1958, la Convenzione e la Raccomandazione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, 1964, la Convenzione e la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro, 1985, e la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici, 1990; sottolineando la necessità di un approccio coerente all'agricoltura e tenendo conto del quadro più ampio dei principi iscritti in altri strumenti dell'UIL applicabili a questo settore, in particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, la Convenzione sull'età minima, 1973, e la Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999; considerata la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale nonché le raccolte di direttive pratiche pertinenti, in particolare la Raccolta di direttive pratiche sulla registrazione e dichiarazione di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, 1996, e la Raccolta di direttive pratiche sulla sicurezza e la salute nei lavori forestali, 1998; avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e la salute nell'agricoltura, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, il ventunesimo giorno di giugno duemilauno, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, del 2001.

2003-2508

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Convenzione

I. Campo d'applicazione Art. 1 Ai fini della presente Convenzione il termine «agricoltura» include le attività agricole e forestali svolte in aziende agricole, compresi la produzione vegetale, le attività forestali, l'allevamento di animali e insetti, la trasformazione primaria dei prodotti agricoli e animali da parte del gestore o in suo nome, nonché l'utilizzazione e la manutenzione di macchine, di equipaggiamenti, di apparecchi, di utensili e di impianti agricoli, compresi qualsiasi procedimento, immagazzinamento, operazione o trasporto effettuati in un'azienda agricola e direttamente connessi alla produzione agricola.

Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, il termine «agricoltura» non comprende: a)

l'agricoltura di sussistenza;

b)

i procedimenti industriali che utilizzano prodotti agricoli come materia prima e i servizi connessi;

c)

lo sfruttamento industriale delle foreste.

Art. 3 1. Dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati, l'autorità competente di uno Stato membro che ratifica la presente Convenzione: a)

ha la possibilità di escludere dall'applicazione di questa Convenzione nella sua interezza o da alcune delle sue disposizioni determinate categorie di aziende agricole o categorie limitate di lavoratori qualora si verifichino problemi particolari o seri;

b)

deve prevedere, in caso di una simile esclusione, di estendere progressivamente il campo di applicazione della Convenzione a tutte le aziende e a tutti i lavoratori.

2. Nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, ogni Stato membro deve menzionare qualsiasi esclusione in virtù del paragrafo 1 a) del presente articolo, fornendo le ragioni di tale esclusione. Nei successivi rapporti, deve riferire le misure prese in vista dell'estensione progressiva delle disposizioni della Convenzione ai lavoratori interessati.

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Convenzione

II. Disposizioni generali Art. 4 1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionali e previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati, gli Stati membri devono definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e di salute nell'agricoltura. Questa politica è volta a prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, sono connessi al lavoro o si verificano nel corso del lavoro, e a eliminare, ridurre al minimo o gestire i rischi nell'ambito del lavoro agricolo.

2. A questo scopo, la legislazione nazionale: a)

designa l'autorità competente incaricata di portare avanti questa politica e di applicare la pertinente legislazione nazionale sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura;

b)

definisce i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nell'agricoltura;

c)

stabilisce meccanismi di coordinazione intersettoriale tra le autorità e gli organi competenti per il settore agricolo e definisce le loro funzioni e responsabilità tenuto conto della loro complementarietà, delle condizioni e delle pratiche nazionali.

3. L'autorità competente designata deve prevedere misure correttive e sanzioni appropriate conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, comprese, all'occorrenza, la sospensione o limitazione delle attività agricole che costituiscono un rischio imminente per la sicurezza e la salute dei lavoratori, finché non sono state corrette le condizioni che hanno condotto alla sospensione o alla limitazione di tali attività.

Art. 5 1. Gli Stati membri devono disporre di un sistema d'ispezione sufficiente e appropriato dei luoghi di lavoro agricoli e far sì che questo sistema sia dotato di mezzi adeguati.

2. Conformemente alla legislazione nazionale, l'autorità competente può, a titolo ausiliario, affidare determinate funzioni d'ispezione ad amministrazioni o istituzioni pubbliche appropriate o a istituzioni private sotto controllo governativo, a livello regionale o locale, oppure associare tali amministrazioni o istituzioni all'esercizio di queste funzioni.

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Convenzione

III. Misure di prevenzione e protezione Considerazioni generali Art. 6 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in qualsiasi ambito lavorativo, purché questo sia compatibile con la legislazione nazionale.

2. La legislazione nazionale o l'autorità competente deve prevedere che, qualora due o più datori di lavoro esercitino un'attività, o qualora uno o più datori di lavoro e uno o più lavoratori indipendenti esercitino un'attività su uno stesso luogo di lavoro agricolo, questi cooperino per applicare le prescrizioni di sicurezza e di salute. Se del caso, l'autorità competente prescrive le procedure generali per questa collaborazione.

Art. 7 Per l'applicazione della politica nazionale prevista nell'articolo 4 della presente Convenzione, la legislazione nazionale o l'autorità competente deve disporre che il datore di lavoro, tenuto conto della dimensione dell'azienda e della natura della sua attività, debba: a)

realizzare valutazioni appropriate dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, sulla base dei risultati ottenuti, adottare delle misure di prevenzione e protezione al fine di garantire che, in tutte le condizioni di utilizzazione considerate, le attività agricole, i luoghi di lavoro, le macchine, gli equipaggiamenti, i prodotti chimici, gli utensili e i processi sotto il suo controllo siano sicuri e rispettino le norme prescritte per la sicurezza e la salute;

b)

garantire che i lavoratori nell'agricoltura ricevano, in base ai diversi livelli di istruzione e alle differenze linguistiche, una formazione adeguata e appropriata, nonché istruzioni comprensibili in materia di sicurezza e di salute e un orientamento o inquadramento necessari per poter svolgere il proprio lavoro, comprese le informazioni sui pericoli e rischi inerenti al loro lavoro e le misure da prendere per la propria protezione;

c)

prendere misure immediate per fare cessare qualsiasi operazione che presenti un pericolo imminente e grave per la sicurezza e la salute nonché evacuare i lavoratori in modo appropriato.

Art. 8 1. I lavoratori nell'agricoltura hanno il diritto di: a)

essere informati e consultati sulle questioni di sicurezza e salute, compresi i rischi legati alle nuove tecnologie;

b)

partecipare all'applicazione e all'esame delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute e, conformemente alla legislazione e alla prassi naziona-

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li, scegliere dei rappresentanti competenti in materia di sicurezza e salute nonché rappresentanti ai comitati di igiene e sicurezza; c)

sottrarsi al pericolo che presenta il loro lavoro qualora abbiano un motivo ragionevole di credere che sussiste un rischio imminente e grave per la propria sicurezza e salute, e di informarne immediatamente il loro superiore.

Simili azioni non dovranno recare pregiudizio ai lavoratori.

2. I lavoratori nell'agricoltura e i loro rappresentanti hanno l'obbligo di conformarsi alle misure di sicurezza e salute prescritte e di collaborare con i datori di lavoro per facilitare a questi ultimi l'adempimento dei propri obblighi e responsabilità.

3. Le modalità di esercizio dei diritti e degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 summenzionati sono stabilite dalla legislazione nazionale, l'autorità competente, gli accordi collettivi o altri mezzi appropriati.

4. Quando le disposizioni della presente Convenzione trovano applicazione in virtù del paragrafo 3, si terranno preventivamente delle consultazioni con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

Sicurezza nell'utilizzazione delle macchine ed ergonomia Art. 9 1. La legislazione nazionale o l'autorità competente deve disporre che le macchine, gli equipaggiamenti, compresi gli equipaggiamenti di protezione individuale, gli apparecchi e gli utensili manovrati a mano utilizzati nell'agricoltura siano conformi alle norme nazionali o ad altre norme riconosciute in materia di sicurezza e di salute e che la loro istallazione, manutenzione e protezione siano adeguate.

2. L'autorità competente deve prendere le misure necessarie per garantire che i produttori, gli importatori e i fornitori rispettino le norme di cui al paragrafo 1 e forniscano agli utilizzatori e, su richiesta, all'autorità competente stessa, informazioni sufficienti e appropriate, compresi dei simboli che indichino la presenza di pericolo, nella o nelle lingue ufficiali del Paese utilizzatore.

3. I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori abbiano ricevuto e compreso le informazioni relative alla sicurezza e alla salute fornite dai produttori, dagli importatori e dai fornitori.

Art. 10 La legislazione nazionale deve disporre che le macchine e gli equipaggiamenti agricoli: a)

siano utilizzati unicamente ai fini per i quali sono stati concepiti, a meno che il loro utilizzo a fini diversi da quelli inizialmente previsti sia stato ritenuto sicuro conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, e in particolare che non siano utilizzati per il trasporto di persone se non sono stati concepiti o adattati a questo scopo;

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Convenzione

b)

siano utilizzati da persone addestrate e qualificate, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Manipolazione e trasporto di oggetti Art. 11 1. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati, deve stabilire regole di sicurezza e di salute per la manipolazione e il trasporto di oggetti, e in particolare la loro manutenzione. Queste regole si basano su una valutazione dei rischi, sulle norme tecniche e su consigli medici, tendendo conto di tutte le condizioni particolari nelle quali è svolto il lavoro, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

2. Nessun lavoratore può essere costretto o autorizzato a manipolare o a trasportare manualmente un carico il cui peso o natura rischi di mettere in pericolo la sua sicurezza o salute.

Gestione razionale dei prodotti chimici Art. 12 L'autorità competente deve prendere le misure necessarie, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, per garantire che: a)

vi sia un sistema nazionale appropriato o qualsiasi altro sistema approvato dall'autorità competente che preveda dei criteri specifici applicabili all'importazione, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati nell'agricoltura, nonché per il loro divieto o la loro limitazione;

b)

chi produce, importa, fornisce, vende, trasporta, immagazzina o elimina prodotti chimici utilizzati nell'agricoltura rispetti le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di sicurezza e salute e fornisca agli utilizzatori e, su richiesta, all'autorità competente, informazioni sufficienti e appropriate nella o nelle lingue ufficiali del Paese;

c)

vi sia un sistema adeguato per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione in condizioni sicure dei rifiuti chimici, dei prodotti chimici scaduti e dei recipienti vuoti che, avendo contenuto prodotti chimici, non possono essere utilizzati ad altro scopo, eliminando o riducendo al minimo i rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente.

Art. 13 1. La legislazione nazionale o l'autorità competente deve garantire che l'azienda applichi misure di prevenzione e di protezione per l'uso dei prodotti chimici e la manipolazione dei rifiuti chimici.

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2. Queste misure concernono tra l'altro: a)

la preparazione, la manipolazione, l'applicazione, l'immagazzinamento e il trasporto dei prodotti chimici;

b)

le attività agricole che comportino la dispersione dei prodotti chimici;

c)

la manutenzione, la riparazione e la pulizia dell'equipaggiamento e dei recipienti utilizzati per prodotti chimici;

d)

l'eliminazione dei recipienti vuoti nonché il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti chimici e dei prodotti chimici scaduti.

Contatto con gli animali e protezione contro i rischi biologici Art. 14 La legislazione nazionale deve garantire che i rischi di infezione, di allergia o di avvelenamento durante la manipolazione di agenti biologici siano evitati o ridotti al minimo e che le attività legate agli animali, al bestiame e ai luoghi di allevamento rispettino le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di salute e sicurezza.

Impianti agricoli Art. 15 La costruzione, la manutenzione e la riparazione degli impianti agricoli devono essere conformi alla legislazione nazionale e alle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute.

IV. Altre disposizioni Giovani lavoratori e lavori pericolosi Art. 16 1. L'età minima per l'esecuzione di un lavoro nell'agricoltura che, per la sua natura o per le condizioni in cui viene eseguito, può nuocere alla sicurezza e alla salute dei giovani lavoratori non può essere inferiore a diciotto anni.

2. I tipi di impiego o di lavoro di cui al paragrafo 1 sono determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, e previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente può autorizzare l'esecuzione dei lavori di cui al paragrafo 1 a partire dall'età di sedici anni, a condizione che sia previamente 6841

Sicurezza e salute nell'agricoltura. Convenzione

fornita una formazione adeguata e che la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori siano completamente protette.

Lavoratori avventizi e stagionali Art. 17 Si devono prendere misure volte a garantire che i lavoratori avventizi e stagionali ricevano la stessa protezione, in materia di sicurezza e salute, di quella accordata ai lavoratori permanenti nell'agricoltura che si trovano in una posizione simile.

Lavoratrici Art. 18 Si devono prendere misure volte a garantire che siano prese in considerazione le esigenze particolari delle lavoratrici nell'agricoltura per quanto concerne la gravidanza, l'allattamento e le funzioni riproduttive.

Servizi per il benessere e alloggio Art. 19 La legislazione nazionale o l'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati, deve prevedere: a)

l'offerta di servizi per il benessere appropriati senza alcuna spesa a carico del lavoratore;

b)

norme minime in materia di alloggio per i lavoratori che, per la natura del loro lavoro, sono tenuti a vivere in modo provvisorio o permanente presso l'azienda agricola.

Organizzazione del tempo di lavoro Art. 20 L'orario di lavoro, il lavoro notturno e i periodi di riposo dei lavoratori nell'agricoltura devono essere conformi alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi.

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Convenzione

Copertura degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali Art. 21 1. Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, i lavoratori nell'agricoltura devono essere oggetto di un regime di assicurazione o di sicurezza sociali che copra gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mortali e non mortali, nonché l'invalidità e altri rischi per la salute di origine professionale, offrendo una copertura almeno equivalente a quella di cui beneficiano i lavoratori di altri settori.

2. Un simile regime può essere integrato da un regime nazionale o essere stabilito sotto qualsiasi altra forma appropriata conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Disposizioni finali Art. 22 Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 23 1. La presente Convenzione è vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

2. La Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ne avranno registrato la ratifica presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

3. Successivamente, la Convenzione entra in vigore in ciascun Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.

Art. 24 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciare la stessa dopo un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. Detta denuncia ha effetto l'anno successivo alla sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell'intervallo di un anno dopo il termine dei dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà prevista dal presente articolo sarà vincolato dalla Convenzione per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciarla alla fine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Convenzione

Art. 25 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno comunicati dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione della seconda ratifica, il Direttore generale richiama l'attenzione degli Stati membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 26 Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottopone al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto dell'ONU, relazioni complete in merito a ogni ratifica e a ogni denuncia da lui registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 27 Ogni volta che lo giudica necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esamina l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 28 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a correzione parziale o totale della presente Convenzione e a condizione che la nuova convenzione non disponga diversamente: a)

la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione causerebbe a pieno diritto ­ nonostante l'articolo 24 ­ la denuncia immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b)

a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione non potrà più essere ratificata dagli Stati membri.

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nei suoi contenuti per tutti gli Stati membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Art. 29 Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno egualmente fede.

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Allegato 2

Raccomandazione n. 192 concernente la sicurezza e la salute nell'agricoltura

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunita il 5 giugno 2001 per l'ottantanovesima sessione; avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute nell'agricoltura, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, del 2001 (denominata qui di seguito «la Convenzione»), adotta, il ventunesimo giorno di giugno duemilauno, la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, del 2001.

I. Disposizioni generali 1. Al fine di applicare l'articolo 5 della Convenzione, le misure relative all'ispezione nell'agricoltura dovrebbero essere adottate alla luce dei principi contenuti nella Convenzione e la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969.

2. Le imprese multinazionali dovrebbero fornire una protezione adeguata per la sicurezza e la salute dei loro lavoratori nell'agricoltura in tutte le loro sedi, senza discriminazione e indipendentemente dai luoghi o Paesi nei quali sono situate, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali e alla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale.

II. Controllo della sicurezza e della salute al lavoro 3. (1) L'autorità competente incaricata di applicare la politica nazionale di cui all'articolo 4 della Convenzione, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati, dovrebbe: a)

identificare i problemi principali, stabilire un ordine di priorità, sviluppare metodi efficaci per rimediare a tali problemi e valutare periodicamente i risultati;

b)

prescrivere le misure necessarie alla prevenzione e al controllo dei rischi professionali nell'agricoltura: i) prendendo in considerazione il progresso tecnologico e le conoscenze in materia di sicurezza e di salute, nonché le norme, le linee direttrici e 6845

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le raccolte di direttive pratiche pertinenti adottate dalle organizzazioni nazionali o internazionali riconosciute; ii) tenendo conto dell'esigenza di proteggere l'ambiente dall'impatto delle attività agricole; iii) definendo le tappe necessarie per prevenire o controllare il rischio che corrono i lavoratori nell'agricoltura di contrarre malattie endemiche al lavoro; iv) specificando che nessun lavoratore deve effettuare da solo un lavoro pericoloso in zone isolate o spazi confinati, senza poter disporre di adeguati mezzi di comunicazione e d'assistenza; c)

preparare le linee direttrici per i datori di lavoro e i lavoratori.

(2) Al fine di applicare l'articolo 4 della Convenzione, l'autorità competente dovrebbe: a)

adottare disposizioni relative all'estensione progressiva dei servizi di salute appropriati destinati ai lavoratori nell'agricoltura;

b)

stabilire le procedure di registrazione e di notifica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'agricoltura, in particolare per formulare le statistiche, applicare la politica nazionale e sviluppare i programmi di prevenzione nell'azienda;

c)

promuovere la sicurezza e la salute nell'agricoltura per il tramite di programmi e materiale educativi al fine di rispondere ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'agricoltura.

4. (1) Al fine di applicare l'articolo 7 della Convenzione, l'autorità competente dovrebbe stabilire un sistema nazionale di controllo della sicurezza e della salute sul lavoro che includa il controllo della salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

(2) Questo sistema dovrebbe includere la valutazione del rischio e, all'occorrenza, la prevenzione e il controllo di fattori quali: a)

prodotti e rifiuti chimici pericolosi;

b)

agenti biologici tossici, infettivi o allergenici e rifiuti biologici;

c)

vapori irritanti o tossici;

d)

polveri pericolose,

e)

agenti o sostanze cancerogeni;

f)

rumore e vibrazioni;

g)

temperature estreme;

h)

raggi solari ultravioletti;

i)

malattie animali trasmissibili;

j)

contatto con animali selvatici o velenosi;

k)

uso di macchine ed equipaggiamenti, ivi compresi equipaggiamenti di protezione personale;

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Raccomandazione

l)

manipolazione o trasporto di carichi;

m) pericoli connessi a sforzi fisici e mentali intensi e sostenuti, a stress legato al lavoro, nonché a posture inadeguate; n)

rischi connessi alle nuove tecnologie.

(3) Ove necessario, si dovrebbero prendere misure di controllo della salute dei giovani lavoratori, delle donne incinte o che allattano e dei lavoratori più anziani.

III. Misure di prevenzione e di protezione Valutazione e gestione dei rischi 5. Al fine di applicare l'articolo 7 della Convenzione, le misure in materia di sicurezza e salute nell'azienda dovrebbero includere: a)

servizi di sicurezza e di salute sul lavoro;

b)

la valutazione e le misure di gestione del rischio, nel seguente ordine di priorità: i) l'eliminazione del rischio; ii) il controllo del rischio alla fonte; iii) la massima riduzione del rischio, in particolare tramite la concezione di sistemi di sicurezza sul lavoro, l'introduzione di misure tecniche o organizzative, di procedure sicure e di una formazione adeguata; iv) nella misura in cui il rischio persiste, la fornitura e l'uso di equipaggiamenti e abiti di protezione personale, senza alcun onere per il lavoratore;

c)

misure in caso di infortunio e d'urgenza che includano le disposizioni di pronto soccorso e l'accesso a trasporti appropriati verso i servizi medici;

d)

procedure di registrazione e notifica degli infortuni e delle malattie;

e)

misure appropriate per proteggere le persone presenti sui luoghi di lavoro agricoli, la popolazione limitrofa e l'ambiente circostante contro i rischi che possono risultare da queste attività agricole, quali i rifiuti chimici, i residui dell'allevamento, la contaminazione del suolo e delle acque, l'impoverimento dei suoli e le alterazioni del terreno;

f)

misure per garantire che la tecnologia utilizzata sia adatta alle condizioni climatiche, all'organizzazione e alle procedure di lavoro.

Sicurezza nell'utilizzazione delle macchine ed ergonomia 6. Al fine di applicare l'articolo 9 della Convenzione, si dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che la tecnologia, le macchine e gli equipaggiamenti, compresi gli equipaggiamenti di protezione personale, siano adattati o scelti in modo appropriato, in funzione delle condizioni vigenti nei Paesi utilizzatori e, in particola-

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Sicurezza e salute nell'agricoltura. Raccomandazione

re, delle conseguenze dal punto di vista dell'ergonomia e dell'effetto delle condizioni climatiche.

Gestione razionale dei prodotti chimici 7. (1) Le misure prescritte in materia di gestione razionale dei prodotti chimici nell'agricoltura dovrebbero essere adottate alla luce dei principi della Convenzione e della Raccomandazione sui prodotti chimici, del 1990, e di altre norme tecniche internazionali pertinenti.

(2) Le misure di prevenzione e di protezione che devono essere adottate nell'azienda dovrebbero includere in particolare: a)

un equipaggiamento di protezione personale, abiti di protezione e impianti sanitari adeguati per chi utilizza prodotti chimici nonché per la manutenzione e la pulizia degli equipaggiamenti di protezione personale e degli apparecchi d'applicazione, senza alcun onere per il lavoratore;

b)

le precauzioni necessarie prima e dopo la dispersione di prodotti chimici, comprese le misure volte a prevenire la contaminazione degli alimenti, dell'acqua potabile, e delle acque per gli impianti sanitari e di irrigazione;

c)

la manipolazione e l'eliminazione di prodotti chimici pericolosi che non sono più utilizzati e dei recipienti vuoti che possono contenere residui di prodotti chimici pericolosi, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;

d)

la tenuta di un registro di applicazione dei pesticidi utilizzati nell'agricoltura;

e)

una formazione permanente dei lavoratori che includa, all'occorrenza, una formazione sulle procedure e i metodi da seguire, nonché i pericoli e le precauzioni da prendere quando si usano prodotti chimici al lavoro.

Contatto con gli animali e protezione contro i rischi biologici 8. Al fine di applicare l'articolo 14 della Convenzione, le misure da adottare nel contatto con animali e nella manipolazione di agenti biologici che comportino rischi d'infezione, allergia o avvelenamento dovrebbero includere: a)

una valutazione del rischio conformemente al paragrafo 5 summenzionato, al fine di eliminare, prevenire o ridurre i rischi biologici;

b)

il controllo e l'esame degli animali, conformemente alle norme veterinarie, alla legislazione e alla prassi nazionali, per identificare le malattie che possono essere trasmesse agli esseri umani;

c)

misure di protezione durante il contatto con animali e, all'occorrenza, la fornitura di equipaggiamenti e abiti protettivi appropriati;

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d)

misure di protezione per la manipolazione di agenti biologici e, se necessario, la fornitura di equipaggiamenti e abiti protettivi appropriati;

e)

la vaccinazione, se necessario, dei lavoratori che sono a contatto con animali;

f)

la fornitura di disinfettanti, di impianti sanitari, la manutenzione e la pulizia dell'equipaggiamento e degli abiti di protezione personale;

g)

la fornitura di mezzi di pronto soccorso, di antidoti e altre misure di urgenza in caso di contatto con animali, insetti o piante velenosi;

h)

misure di sicurezza per la manipolazione, la raccolta, l'immagazzinamento e lo scarico di letame e rifiuti;

i)

misure di sicurezza per la manipolazione e la distruzione di carcasse di animali infetti, compresi la pulizia e la disinfezione dei locali contaminati;

j)

informazioni sulla sicurezza, compresi simboli che segnalino la presenza di pericolo, nonché una formazione per i lavoratori che sono a contatto con animali.

Impianti agricoli 9. Al fine di applicare l'articolo 15 della Convenzione, le prescrizioni in materia di sicurezza e salute concernenti gli impianti agricoli dovrebbero includere norme tecniche per gli edifici, le strutture, le barriere di sicurezza, le recinzioni e gli spazi confinati.

Servizi per il benessere e alloggio 10. Al fine di applicare l'articolo 19 della Convenzione, se necessario, e in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, i datori di lavoro dovrebbero garantire ai lavoratori nell'agricoltura: a)

una fornitura adeguata di acqua potabile;

b)

strutture ove riporre e lavare le tute di protezione;

c)

strutture per i pasti e, nella misura del possibile, per l'allattamento sul luogo di lavoro;

d)

impianti sanitari e stanze da bagno separati per lavoratori e lavoratrici o l'uso separato da parte dei lavoratori e le lavoratrici;

e)

trasporto per il lavoro.

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IV. Altre disposizioni Lavoratrici 11. Al fine di applicare l'articolo 18 della Convenzione, si dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro connessi alla sicurezza e alla salute delle donne incinte o che allattano e i rischi connessi alle funzioni riproduttive delle donne.

Agricoltori indipendenti 12. (1) Tenendo conto delle opinioni delle organizzazioni che rappresentano gli agricoltori indipendenti, gli Stati membri dovrebbero prevedere di estendere progressivamente la protezione prevista dalla Convenzione agli agricoltori indipendenti, ove questo sia applicabile.

(2) A questo scopo, la legislazione nazionale dovrebbe precisare i diritti e gli obblighi degli agricoltori indipendenti in materia di sicurezza e salute nell'agricoltura.

(3) Alla luce delle condizioni e della prassi nazionali, le opinioni delle organizzazioni che rappresentano gli agricoltori indipendenti dovrebbero essere prese in considerazione, ove possibile, per l'elaborazione, l'applicazione e il riesame periodico della politica nazionale di cui all'articolo 4 della Convenzione.

13. (1) Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, l'autorità competente dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che gli agricoltori indipendenti possano godere della protezione in materia di sicurezza e salute prevista dalla Convenzione.

(2) Queste misure dovrebbero includere: a)

disposizioni relative all'estensione progressiva agli agricoltori indipendenti di servizi appropriati per la protezione della salute sul lavoro;

b)

lo sviluppo progressivo delle procedure di registrazione e notifica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per gli agricoltori indipendenti;

c)

l'elaborazione di linee direttrici, di programmi e di materiale pedagogico, di formazione e consulenza appropriati per gli agricoltori indipendenti, volti tra l'altro: i) alla loro sicurezza e salute, nonché a quella di chi lavora con loro, per quanto riguarda i pericoli legati al lavoro, compresi i rischi di problemi muscolo-scheletrici, la selezione e l'uso di prodotti chimici e d'agenti biologici, la concezione di sistemi di sicurezza al lavoro nonché la selezione, l'uso e la manutenzione di equipaggiamenti di protezione personale, macchine, utensili e apparecchi; ii) a impedire che i minori siano coinvolti in attività pericolose.

14. Quando le condizioni economiche, sociali e amministrative non permettono di includere gli agricoltori indipendenti e le loro famiglie nei regimi nazionali o volontari di assicurazione, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per 6850

Sicurezza e salute nell'agricoltura. Raccomandazione

la copertura progressiva di questi agricoltori al fine di raggiungere il livello di copertura di cui all'articolo 21 della Convenzione. Questo obiettivo può essere raggiunto con: a)

l'istituzione di regimi e casse d'assicurazione speciali; o

b)

l'adattamento di regimi di sicurezza sociale esistenti.

15. Nell'applicare le misure summenzionate concernenti gli agricoltori indipendenti, si dovrebbe tener conto della situazione speciale: a)

dei piccoli mezzadri e affittuari;

b)

dei piccoli proprietari gestori;

c)

delle persone che partecipano alle aziende agricole collettive, quali i membri delle cooperative agricole;

d)

dei membri della famiglia definiti conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;

e)

delle persone che vivono di agricoltura di sussistenza;

f)

degli altri tipi di agricoltori indipendenti ai termini della legislazione e della prassi nazionali.

6851

Allegato 3

Protocollo 2002 relativo alla Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunita il 3 giugno 2002 per la novantesima sessione; notando le disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981 (denominata in seguito «Convenzione»), che prevede segnatamente: «A titolo delle misure destinate a dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 ..., l'autorità o le autorità competenti devono progressivamente assicurare le funzioni seguenti: ...

c) definizione e applicazione di procedure volte alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, se appropriato, da parte delle istituzioni di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e allestimento di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ...

e) pubblicazione annuale di informazioni sulle misure prese in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 ... nonché sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie professionali e le altre minacce alla salute che sorgono durante il lavoro o che hanno un rapporto con lo stesso»; considerando l'esigenza di rafforzare le procedure di registrazione e dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali al fine di promuovere l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause e di elaborare misure preventive; avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte assumano la forma di un protocollo relativo alla Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, adotta, il ventesimo giorno di giugno duemiladue, il protocollo qui appresso, denominato Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, del 1981.

6852

Sicurezza e salute dei lavoratori. Protocollo alla Convenzione

I. Definizioni Art. 1 Ai fini del presente Protocollo: a)

il termine «infortunio sul lavoro» indica ogni infortunio derivante dal lavoro o accaduto durante lo stesso, che causa lesioni mortali o non mortali;

b)

l'espressione «malattia professionale» indica ogni malattia contratta in seguito a un'esposizione a fattori di rischio risultanti da un'attività professionale;

c)

l'espressione «evento pericoloso» indica ogni evento facilmente identificabile secondo la definizione della legislazione nazionale, che potrebbe essere causa di lesioni corporali o minacciare la salute delle persone sul luogo di lavoro o del pubblico;

d)

l'espressione «infortunio in itinere» indica ogni infortunio che causa la morte o lesioni corporali accaduto sul tragitto diretto tra il luogo di lavoro e: i) il luogo di residenza principale o secondario del lavoratore; o ii) il luogo dove il lavoratore consuma di regola i pasti; o iii) il luogo dove il lavoratore riceve di regola il salario.

II. Procedure di registrazione e dichiarazione Art. 2 L'autorità competente deve, mediante l'adozione di leggi o norme o con qualsiasi altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionali e previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, definire e riesaminare periodicamente le prescrizioni e le procedure per: a)

la registrazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, se appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni in itinere e dei casi di malattie la cui origine professionale è sospettata;

b)

la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, se appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni in itinere e dei casi di malattie la cui origine professionale è sospettata.

Art. 3 Le prescrizioni e le procedure di registrazione definiscono: a)

la responsabilità dei datori di lavoro in merito: i) alla registrazione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, se appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni in itinere e dei casi di malattie la cui origine professionale è sospettata;

6853

Sicurezza e salute dei lavoratori. Protocollo alla Convenzione

ii)

all'informazione adeguata dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla procedura di registrazione; iii) alla gestione adeguata di tali registrazioni e al loro uso ai fini dell'adozione di misure preventive; e iv) al fatto di astenersi dall'adozione di misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che segnala un infortunio sul lavoro, una malattia professionale, un evento pericoloso, un infortunio in itinere o un caso di malattia la cui origine professionale è sospettata; b)

le informazioni da registrare;

c)

la durata di conservazione delle registrazioni;

d)

le misure volte a garantire la riservatezza dei dati personali e medici detenuti dal datore di lavoro, in conformità con la legislazione, la normativa, le condizioni e la prassi nazionali.

Art. 4 Le prescrizioni e le procedure di dichiarazione definiscono: a)

la responsabilità dei datori di lavoro in merito: i) alla dichiarazione, alle autorità competenti o agli altri organi designati, degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, se appropriato, degli eventi pericolosi, degli infortuni in itinere e dei casi di malattie la cui origine professionale è sospettata; ii) all'informazione adeguata dei lavoratori e dei loro rappresentanti sui casi dichiarati;

b)

se appropriato, le modalità di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali da parte degli organismi di assicurazione, dei servizi di sanità sul lavoro, dei medici e degli altri organismi direttamente implicati;

c)

i criteri in base ai quali devono essere dichiarati gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, se appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni in itinere e i casi di malattie la cui origine professionale è sospettata;

d)

le scadenze per la dichiarazione.

Art. 5 La dichiarazione comprende i dati concernenti: a)

l'impresa, lo stabilimento e il datore di lavoro;

b)

se del caso, le persone lese e la natura delle lesioni o della malattia;

c)

il luogo di lavoro, le circostanze dell'infortunio o dell'evento pericoloso e, trattandosi di una malattia professionale, le circostanze dell'esposizione al pericolo per la salute.

6854

Sicurezza e salute dei lavoratori. Protocollo alla Convenzione

III. Statistiche nazionali Art. 6 Ogni Membro che ratifica il presente Protocollo deve, sulla base delle dichiarazioni e delle altre informazioni disponibili, pubblicare statistiche annuali, allestite in maniera rappresentativa per l'intero Paese, concernenti gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e, se appropriato, gli eventi pericolosi, gli infortuni in itinere nonché le relative analisi.

Art. 7 Le statistiche sono allestite secondo i sistemi di classificazione conformi ai più recenti sistemi internazionali pertinenti stabiliti sotto l'egida dell'Organizzazione internazionale del Lavoro o di altre organizzazioni internazionali competenti.

IV. Disposizioni finali Art. 8 1. Un Membro può ratificare il presente Protocollo, contemporaneamente alla ratifica della Convenzione o in ogni momento successivo alla ratifica della stessa, comunicando la sua ratifica formale al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.

2. Il Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che due Stati Membri ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale. In seguito, il Protocollo entra in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica. A partire da tale momento, il Membro interessato sarà vincolato dalla Convenzione nella sua versione completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.

Art. 9 1. Ogni Membro che abbia ratificato il presente Protocollo può denunciare lo stesso non appena la Convenzione sarà aperta alla denuncia, conformemente al suo articolo 25, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato.

2. La denuncia della Convenzione, conformemente al suo articolo 25, da parte di un Membro che abbia ratificato il presente Protocollo comporta a pieno effetto la denuncia del presente Protocollo.

3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

Art. 10 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte 6855

Sicurezza e salute dei lavoratori. Protocollo alla Convenzione

le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore generale richiama l'attenzione degli Stati membri sulla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 11 Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottopone al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto dell'ONU, relazioni complete in merito a ogni ratifica e a ogni denuncia da lui registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12 Le versioni inglese e francese del testo del presente Protocollo fanno egualmente fede.

6856

Allegato 4

Raccomandazione n. 194 concernente la lista delle malattie professionali e la registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunita il 3 giugno 2002 per la novantesima sessione; notando le disposizioni della Convenzione e Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, e quelle della Convenzione e Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro, 1985; notando inoltre la lista delle malattie professionali, nella sua versione emendata nel 1980, allegata alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, 1964; considerando l'esigenza di rafforzare le procedure di identificazione, registrazione e dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali al fine di identificarne le cause, di elaborare misure preventive, di promuovere l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, nonché di migliorare la procedura di indennizzo in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali; considerando l'esigenza di disporre di una procedura semplice per poter aggiornare una lista di malattie professionali; avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e alla revisione e all'aggiornamento di una lista delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione, adotta, il ventesimo giorno di giugno duemiladue, la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione sulla lista delle malattie professionali, del 2002.

1. Nello stabilire, rivedere e applicare i meccanismi di registrazione e di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'autorità competente dovrà tener conto della Raccolta di direttive pratiche del 1996 sulla registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di altre raccolte di direttive pratiche o guide pertinenti approvate in seguito dall'Organizzazione internazionale del Lavoro.

2. L'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrebbe redigere una lista nazionale delle malattie professionali a scopo di prevenzione, di registrazione, di dichiarazione e,

6857

Malattie professionali. Raccomandazione

all'occorrenza, di indennizzo, seguendo i metodi conformi alle condizioni e alla prassi nazionali e, se necessario, procedendo per fasi. Questa lista dovrebbe: a)

a scopo di prevenzione, registrazione, dichiarazione e indennizzo, includere almeno le malattie identificate nella tabella I della Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, 1964, nella sua versione emendata nel 1980;

b)

includere, nella misura del possibile, le altre malattie identificate nella lista delle malattie professionali allegata alla presente Raccomandazione;

c)

includere, nella misura del possibile, una sezione intitolata «Malattie la cui origine professionale è sospettata».

3. La lista allegata alla presente Raccomandazione dovrebbe essere riveduta e aggiornata periodicamente per il tramite di riunioni tripartite d'esperti organizzate dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Ogni nuova lista sarà presentata al Consiglio d'amministrazione per approvazione e, una volta approvata, sostituirà la lista precedente e sarà inoltrata ai Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

4. La lista nazionale delle malattie professionali dovrà essere riveduta e aggiornata sulla base dell'ultima lista aggiornata conformemente al paragrafo 3 della presente Raccomandazione.

5. Ogni Membro dovrebbe inviare all'Ufficio internazionale del Lavoro la sua lista nazionale delle malattie professionali non appena questa è stata redatta o riveduta, al fine di facilitare la revisione e l'aggiornamento della lista delle malattie professionali allegata alla presente Raccomandazione.

6. Ogni Membro dovrebbe fornire annualmente all'Ufficio internazionale del Lavoro delle statistiche esaustive sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché, all'occorrenza, sugli eventi pericolosi e gli infortuni in itinere al fine di facilitare lo scambio e il confronto internazionali di tali statistiche.

6858

Malattie professionali. Raccomandazione

Allegato Lista delle malattie professionali 1

Malattie causate da agenti

1.1

Malattie causate da agenti chimici

1.1.1

Malattie causate dal berillio o suoi composti tossici

1.1.2

Malattie causate dal cadmio o suoi composti tossici

1.1.3

Malattie causate dal fosforo o suoi composti tossici

1.1.4

Malattie causate dal cromo o suoi composti tossici

1.1.5

Malattie causate dal manganese o suoi composti tossici

1.1.6

Malattie causate dall'arsenico o suoi composti tossici

1.1.7

Malattie causate dal mercurio o suoi composti tossici

1.1.8

Malattie causate dal piombo o suoi composti tossici

1.1.9

Malattie causate dal fluoro o suoi composti tossici

1.1.10

Malattie causate dal solfuro di carbonio

1.1.11

Malattie causate dai derivati alogenati tossici degli idrocarburi alifatici e aromatici

1.1.12

Malattie causate dal benzene o suoi omologhi tossici

1.1.13

Malattie causate dai derivati nitrati e amminici tossici del benzene o suoi omologhi

1.1.14

Malattie causate dalla nitroglicerina o altri esteri dell'acido nitrico

1.1.15

Malattie causate dagli alcoli, dai glicoli o dai chetoni

1.1.16

Malattie causate dalle sostanze asfissianti: ossido di carbonio, acido cianidrico o suoi derivati tossici, acido solfidrico

1.1.17

Malattie causate dall'acrilonitrile

1.1.18

Malattie causate dagli ossidi d'azoto

1.1.19

Malattie causate dal vanadio o suoi composti tossici

1.1.20

Malattie causate dall'antimonio o suoi composti tossici

1.1.21

Malattie causate dall'esano

1.1.22

Malattie dentarie causate dagli acidi minerali

1.1.23

Malattie causate da agenti farmaceutici

1.1.24

Malattie causate dal tallio o suoi composti

1.1.25

Malattie causate dall'osmio o suoi composti

1.1.26

Malattie causate dal selenio o suoi composti

1.1.27

Malattie causate dal rame o suoi composti 6859

Malattie professionali. Raccomandazione

1.1.28

Malattie causate dallo stagno o suoi composti

1.1.29

Malattie causate dallo zinco o suoi composti

1.1.30

Malattie causate dall'ozono, dal fosgene

1.1.31

Malattie causate da sostanze irritanti: benzochinone e altri irritanti della cornea

1.1.32

Malattie causate da qualsiasi altro agente chimico non menzionato alle voci 1.1.1.­1.1.31 per le quali si possa stabilire un nesso tra l'esposizione del lavoratore a questi agenti chimici e la malattia contratta

1.2

Malattie causate da agenti fisici

1.2.1

Lesioni all'udito causate da rumore

1.2.2

Malattie causate da vibrazioni (disagi a muscoli, tendini, ossa, articolazioni, vasi sanguigni periferici o nervi periferici)

1.2.3

Malattie causate da lavori in aria compressa

1.2.4

Malattie causate da radiazioni ionizzanti

1.2.5

Malattie causate da radiazioni termiche

1.2.6

Malattie causate da raggi ultravioletti

1.2.7

Malattie causate da temperature estreme (per esempio, insolazione, congelamento)

1.2.8

Malattie causate da qualsiasi altro agente fisico non menzionato alle voci 1.2.1.­1.2.7. per le quali si possa stabilire un nesso diretto tra l'esposizione del lavoratore a questi agenti fisici e la malattia contratta

1.3

Malattie causate da agenti biologici

1.3.1

Malattie infettive o parassitarie contratte nell'esercizio di una professione che comporta un rischio particolare di contaminazione

2

Malattie sistemiche classificate in base all'organo colpito

2.1

Malattie professionali respiratorie

2.1.1

Pneumoconiosi causate da polveri minerali sclerogene (silicosi, antracosilicosi, asbestosi) e silicotubercolosi, a condizione che la silicosi sia un fattore predominante dell'incapacità o della morte

2.1.2

Infezioni broncopolmonari causate da polveri di metalli duri

2.1.3

Infezioni broncopolmonari causate da polveri del cotone, del lino, della canapa o del sisal (bissinosi)

2.1.4

Asma di origine professionale causato da agenti sensibilizzanti o irritanti riconosciuti, inerenti al processo lavorativo

2.1.5

Alveolite allergica estrinseca causata dall'inalazione di polveri organiche, secondo le disposizioni della legislazione nazionale

2.1.6

Siderosi

6860

Malattie professionali. Raccomandazione

2.1.7

Infezioni polmonari ostruttive croniche

2.1.8

Infezioni polmonari causate dall'alluminio

2.1.9

Infezioni delle alte vie aeree causate da agenti sensibilizzanti o irritanti riconosciuti, inerenti al processo lavorativo

2.1.10

Qualsiasi altra infezione delle vie respiratorie non menzionata alle voci 2.1.1.­2.1.9. causata da un agente per la quale si possa stabilire un nesso diretto tra l'esposizione del lavoratore a tale agente e la malattia contratta

2.2

Dermatosi professionali

2.2.1

Dermatosi causate da agenti fisici, chimici o biologici non menzionati in altre voci della presente lista

2.2.2

Vitiligine di origine professionale

2.3

Disturbi muscolo-scheletrici professionali

2.3.1

Disturbi muscolo-scheletrici causati da un'attività professionale particolare o da un ambiente di lavoro che presenta fattori di rischio particolari Esempi di tali attività o ambienti sono: a)

movimenti rapidi o ripetitivi

b)

sforzi estremi

c)

eccessiva concentrazione di forza meccanica

d)

posture scomode o disagevoli

e)

vibrazioni

Il freddo locale o nell'ambiente circostante può potenziare il rischio.

3

Tumori professionali

3.1

Tumore causato dai seguenti agenti

3.1.1

Amianto

3.1.2

Benzidina e suoi sali

3.1.3

Bisclorometiletere

3.1.4

Cromo e suoi composti

3.1.5

Catrame di carbon fossile, pece di catrame di carbon fossile o fuliggine

3.1.6

Betanaftilamina

3.1.7

Cloruro di vinile

3.1.8

Benzene o suoi omologhi tossici

3.1.9

Derivati nitrati e amminici tossici del benzene o dei suoi omologhi

3.1.10

Radiazioni ionizzanti

3.1.11

Catrame, pece, bitume, olio minerale, antracene o i composti, prodotti o residui di tali sostanze 6861

Malattie professionali. Raccomandazione

3.1.12

Emissioni di cokeria

3.1.13

Composti del nickel

3.1.14

Polvere di legno

3.1.15

Tumore causato da qualsiasi altro agente non menzionato alle voci 3.1.1.­3.1.14. per il quale si possa stabilire un nesso diretto tra l'esposizione del lavoratore a uno di questi agenti e il tumore di cui è affetto

4

Altre malattie

4.1

Nistagmo dei minatori

6862