Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica del 11 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 10 settembre 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 9, cfr. 9.3 e 9.4 9.3

Salari base (salari minimi)

9.4

Aumenti salariali

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2003 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

11 aprile 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2002 5391­5393 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2003-0729

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