Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare dell'8 febbraio 2004 del 6 novembre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 8 febbraio 2004 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ il controprogetto dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativo all'iniziativa popolare «Avanti ­ per autostrade sicure ed efficienti» (FF 2003 5757); ­ la modifica del 13 dicembre 2002 del Codice delle obbligazioni (Locazione) (FF 2002 7345) e ­ l'iniziativa popolare del 3 maggio 2000 «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia» (FF 2003 3833).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11; ODP); 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136); 23 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 gennaio 2003 concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici (FF 2003 375).

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 32 i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all'estero; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 6684

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35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro tredici giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata (Lettre signature) al Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici); 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telefax, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente, ma il più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 38 29 o 322 37 06) o, se necessario, per telefono (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.

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Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine: 1. Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativo all'iniziativa popolare «Avanti ­ per autostrade sicure ed efficienti»?

2. Volete accettare la modifica del 13 dicembre 2002 del Codice delle obbligazioni (Locazione)?

3. Volete accettare l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia»?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 novembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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