Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Sciaffusa
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20032, decreta:
Art. 1 È accordata la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Sciaffusa accettata nella votazione popolare del 22 settembre 2002.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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RS 101 FF 2003 2865
2876
2003-0162