Termine di referendum: 22 gennaio 2004

Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus) del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 20002, decreta:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'adeguamento delle strutture giuridiche di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e ditte individuali per fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio.

1

Essa intende garantire la certezza del diritto e la trasparenza, tutelando nel contempo i creditori, i lavoratori dipendenti e i titolari di partecipazioni minoritarie.

2

Stabilisce altresì le condizioni di diritto privato che gli istituti di diritto pubblico devono soddisfare per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato, per trasformarsi in soggetti giuridici di diritto privato o per partecipare a trasferimenti di patrimonio.

3

Sono fatte salve le disposizioni sulla valutazione delle concentrazioni di imprese previste dalla legge del 6 ottobre 19953 sui cartelli.

4

Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a.

1 2 3

soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le ditte individuali iscritte nel registro di commercio e gli istituti di diritto pubblico;

RS 101 FF 2000 3765 RS 251; RU ... (FF 2003 3914)

2000-1208

5835

Legge sulla fusione

b.

società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i;

c.

società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata;

d.

istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica;

e.

piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: 1. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, 2. cifra d'affari di 40 milioni di franchi, 3. media annua di 200 posti in organico a tempo pieno;

f.

soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni;

g.

titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota;

h.

assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente;

i.

istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica.

Capitolo 2: Fusione di società Sezione 1: Disposizioni generali Art. 3 1

4

Principio

Le società possono operare fusioni mediante: a.

l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione);

b.

l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione).

RS 831.40; RU ... (FF 2003 5803)

5836

Legge sulla fusione

La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio.

2

Art. 4 1

2

3

Fusioni permesse

Le società di capitali possono operare una fusione: a.

con altre società di capitali;

b.

con società cooperative;

c.

in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;

d.

in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio.

Le società in nome collettivo o in accomandita possono operare una fusione: a.

con altre società in nome collettivo o in accomandita;

b.

in veste di società trasferenti, con società di capitali;

c.

in veste di società trasferenti, con società cooperative.

Le società cooperative possono operare una fusione: a.

con altre società cooperative;

b.

con società di capitali;

c.

in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;

d.

in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio;

e.

in veste di società trasferenti, se prive di certificati di quota, con associazioni iscritte nel registro di commercio.

Le associazioni possono operare fusioni tra loro. Le associazioni iscritte nel registro di commercio possono inoltre operare una fusione:

4

a.

in veste di società trasferenti, con società di capitali;

b.

in veste di società trasferenti, con società cooperative;

c.

in veste di società assuntrici, con società cooperative prive di certificati di quota.

Art. 5

Fusione di una società in liquidazione

Una società in liquidazione può partecipare a una fusione, in veste di società trasferente, se la ripartizione del patrimonio non è ancora iniziata.

1

2 L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve attestare all'ufficio del registro di commercio l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1.

5837

Legge sulla fusione

Art. 6

Fusione di società in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti

Una società di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza di debiti.

Questa condizione non si applica nella misura in cui creditori delle società partecipanti alla fusione accettino di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori.

1

2 L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all'ufficio del registro di commercio un'attestazione in cui un revisore particolarmente qualificato accerti l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Quote sociali e diritti societari Art. 7

Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari

I soci della società trasferente hanno diritto a quote sociali o a diritti societari in seno alla società assuntrice che corrispondano alle quote o ai diritti che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto e di ogni altra circostanza rilevante.

1

Nell'ambito della determinazione del rapporto di scambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle quote attribuite.

2

In caso di assunzione della loro società da parte di una società di capitali, i soci senza quote hanno diritto almeno a una quota.

3

La società assuntrice deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto della società trasferente.

4

5 La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti o versare un'indennità adeguata per i diritti speciali della società trasferente connessi a quote sociali o a diritti societari.

6 La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento della società trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento della conclusione del contratto di fusione.

Art. 8

Indennità

Nel contratto di fusione, le società partecipanti alla fusione possono prevedere la possibilità per i soci di scegliere tra quote sociali o diritti societari e un'indennità.

1

2 Nel contratto di fusione, le società partecipanti alla fusione possono anche prevedere che sarà versata solamente un'indennità.

5838

Legge sulla fusione

Sezione 3: Aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio Art. 9

Aumento del capitale in caso di fusione mediante incorporazione

In caso di fusione mediante incorporazione, la società assuntrice aumenta il suo capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della società trasferente.

1

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 relative ai conferimenti in natura e l'articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano alla fusione.

2

Art. 10

Costituzione di una nuova società in caso di fusione mediante combinazione

Le disposizioni del Codice civile6 e del Codice delle obbligazioni7 relative alla costituzione di una società si applicano alla costituzione di una nuova società nell'ambito della fusione mediante combinazione. Le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura non sono applicabili.

Art. 11

Bilancio intermedio

1

Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la data di conclusione del contratto di fusione o se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali posteriormente alla chiusura del bilancio, le società partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio intermedio.

2 Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:

a.

non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;

b.

le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Sezione 4: Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica Art. 12

Conclusione del contratto di fusione

Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

1

2 Esso richiede la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale, rispettivamente dei soci delle società partecipanti alla fusione (art. 18).

5 6 7

RS 220 RS 210 RS 220

5839

Legge sulla fusione

Art. 13 1

2

Contenuto del contratto di fusione

Il contratto di fusione contiene: a.

il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica delle società partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica della nuova società;

b.

il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sulla qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;

c.

i diritti che la società assuntrice garantisce ai titolari di diritti speciali, di quote senza diritto di voto o di buoni di godimento;

d.

le modalità di scambio delle quote sociali;

e.

la data a decorrere dalla quale le quote sociali o i diritti societari conferiscono il diritto di partecipare all'utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolari modalità di tale diritto;

f.

se del caso, l'importo dell'indennità di cui all'articolo 8;

g.

la data a decorrere dalla quale gli atti della società trasferente si considerano compiuti per conto della società assuntrice;

h.

tutti i vantaggi particolari concessi ai membri di un organo di direzione o di amministrazione e ai soci amministratori;

i.

se del caso, la designazione dei soci illimitatamente responsabili.

Il capoverso 1 lettere c-f non si applica in caso di fusione tra associazioni.

Art. 14

Rapporto di fusione

Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme.

1

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci.

2

3

Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: a.

lo scopo e le conseguenze della fusione;

b.

il contratto di fusione;

c.

il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;

d.

se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità;

e.

le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio;

f.

se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice;

5840

Legge sulla fusione

g.

se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione;

h.

in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria;

i.

le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;

j.

le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione;

k.

se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo.

In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società.

4

5

Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni.

Art. 15

Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione

Se la società assuntrice è una società di capitali o una società cooperativa con quote sociali, le società partecipanti alla fusione devono far verificare da un revisore particolarmente qualificato il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio su cui poggia la fusione. Esse possono designare un revisore comune.

1

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla verifica previo consenso di tutti i soci.

2

Le società partecipanti alla fusione devono fornire al revisore tutte le informazioni e tutti i documenti utili.

3

4

Nella relazione scritta di revisione, il revisore indica: a.

se l'aumento di capitale previsto dalla società assuntrice è sufficiente a salvaguardare i diritti dei soci della società trasferente;

b.

se il rapporto di scambio delle quote sociali o l'indennità è ragionevole;

c.

il metodo in base al quale è stato determinato il rapporto di scambio e i motivi per i quali il metodo applicato è adeguato;

d.

se del caso, l'importanza relativa assegnata ai diversi metodi applicati al fine di determinare il rapporto di scambio;

e.

le particolarità di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio.

Art. 16

Diritto di consultazione

Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione:

1

a.

il contratto di fusione;

b.

il rapporto di fusione; 5841

Legge sulla fusione

c.

la relazione di revisione;

d.

i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

2

I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

3

Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione.

4

Art. 17

Modifiche patrimoniali

1

Qualora le componenti attive o passive del patrimonio di una delle società partecipanti alla fusione subiscano modifiche importanti tra la conclusione del contratto di fusione e la decisione dell'assemblea generale, l'organo superiore di direzione o di amministrazione di tale società deve informarne gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle altre società partecipanti alla fusione.

Gli organi superiori di direzione o di amministrazione di tutte le società partecipanti alla fusione esaminano se il contratto di fusione debba essere modificato o se si debba rinunciare alla fusione; se tale è il caso, devono ritirare la proposta di approvazione del contratto. Negli altri casi devono indicare all'assemblea generale i motivi per cui il contratto non dev'essere modificato.

2

Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio Art. 18

Decisione di fusione

L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze: 1

a.

per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del loro valore nominale;

b.

per la società di capitali assunta da una società cooperativa, l'approvazione di tutti gli azionisti, rispettivamente di tutti i soci nel caso di una società a garanzia limitata;

c.

per le società a garanzia limitata, almeno tre quarti di tutti i soci, rappresentanti almeno tre quarti del capitale sociale;

d.

per le società cooperative, almeno due terzi dei voti emessi o, in caso di introduzione o di estensione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, dell'obbligo di fornire altre prestazioni personali o delle responsabilità personali, almeno tre quarti di tutti i soci;

5842

Legge sulla fusione

e.

per le associazioni, almeno tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.

2 Per le società in nome collettivo o in accomandita, il contratto di fusione necessita dell'approvazione di tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia disporre che è sufficiente l'approvazione di tre quarti dei soci.

3 Qualora una società in accomandita per azioni assuma un'altra società, oltre alle maggioranze di cui al capoverso 1 lettera a occorre l'approvazione scritta di tutti i soci illimitatamente responsabili.

Se, a seguito dell'assunzione di una società anonima o di una società in accomandita per azioni ad opera di una società a garanzia limitata, è introdotto un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l'approvazione di tutti gli azionisti interessati.

4

5 Se il contratto di fusione prevede semplicemente un'indennità, la decisione di fusione necessita dell'approvazione del 90 per cento almeno dei soci della società trasferente titolari di un diritto di voto.

Qualora la fusione comporti una modifica dello scopo sociale per i soci della società trasferente e, in virtù di disposizioni legali o statutarie, per modificare tale scopo occorra una maggioranza diversa da quella necessaria per la decisione di fusione, quest'ultima decisione deve soddisfare le due esigenze relative alla maggioranza.

6

Art. 19

Diritto di recesso in caso di fusione di associazioni

I membri di associazioni possono recedere dall'associazione entro due mesi dalla decisione di fusione.

1

2

Il recesso vale retroattivamente dalla data della decisione di fusione.

Art. 20

Atto pubblico

1

La decisione di fusione richiede l'atto pubblico.

2

Questa disposizione non si applica alla fusione tra associazioni.

Art. 21

Iscrizione nel registro di commercio

Quando la decisione di fusione è stata presa dall'insieme delle società partecipanti alla fusione, gli organi superiori di direzione o di amministrazione di queste ultime devono chiedere l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

1

Se la società assuntrice deve aumentare il suo capitale a causa della fusione, vanno parimenti sottoposti all'ufficio del registro di commercio lo statuto modificato e i necessari accertamenti relativi all'aumento del capitale (art. 652g CO8).

2

La società trasferente è cancellata dal registro di commercio all'atto dell'iscrizione della fusione.

3

8

RS 220

5843

Legge sulla fusione

Il presente articolo non si applica alle associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio.

4

Art. 22

Validità giuridica

La fusione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

A tale data, tutti gli attivi e i passivi della società trasferente sono trasferiti per legge alla società assuntrice. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 19959 sui cartelli.

1

La fusione di associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio acquisisce validità giuridica quando tutte le associazioni hanno adottato la decisione di fusione.

2

Sezione 6: Fusione agevolata di società di capitali Art. 23 1

Condizioni

Le società di capitali possono operare una fusione a condizioni agevolate se: a.

la società di capitali assuntrice possiede tutte le quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, oppure

b.

un soggetto giuridico, una persona fisica o un gruppo di persone fondato su un contratto o sulla legge possiede tutte le quote delle società di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto.

2 Qualora la società di capitali assuntrice non possieda la totalità, ma il 90 per cento almeno delle quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, la fusione può avvenire a condizioni agevolate se:

a.

ai titolari di quote di minoranza è offerta, oltre a quote sociali della società di capitali assuntrice, un'indennità ai sensi dell'articolo 8 che corrisponda al valore reale delle quote; e

b.

dalla fusione non risultano, per i titolari di quote di minoranza, né un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, né un obbligo di fornire altre prestazioni personali, né responsabilità personali.

Art. 24

Agevolazioni

Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a e f­i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né far verificare il contratto di fusione (art. 15), né garantire il diritto di consultazione (art. 16), né sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione (art. 18).

1

9

RS 251 ; RU ... (FF 2003 3914)

5844

Legge sulla fusione

2 Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 2 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a, b e f­i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione (art. 18). Il diritto di consultazione di cui all'articolo 16 va garantito almeno trenta giorni prima della richiesta d'iscrizione della fusione nel registro di commercio.

Sezione 7: Protezione dei creditori e dei lavoratori Art. 25

Garanzia dei crediti

La società assuntrice deve garantire i crediti dei creditori delle società partecipanti alla fusione se questi ne fanno domanda entro tre mesi a contare dal momento in cui la fusione acquisisce validità giuridica.

1

2 Le società partecipanti alla fusione devono, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i creditori circa i loro diritti.

Possono rinunciare a tale pubblicazione se un revisore particolarmente qualificato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle società partecipanti alla fusione.

3 L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito.

In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori.

4

Art. 26

Responsabilità personale dei soci

I soci della società trasferente che, prima della fusione, rispondevano dei suoi debiti continuano a rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o la cui causa è anteriore a tale data.

1

2 I diritti derivanti dalla responsabilità personale dei soci per i debiti della società trasferente si prescrivono al più tardi dopo tre anni a contare dalla data in cui la fusione acquisisce validità giuridica. Se il credito diventa esigibile soltanto dopo la pubblicazione della decisione di fusione, la prescrizione comincia a decorrere con l'esigibilità. La limitazione della responsabilità personale non si applica ai soci che assumono una responsabilità personale per i debiti della società assuntrice.

Per i prestiti obbligazionari e le altre obbligazioni oggetto di pubblica emissione, la responsabilità sussiste finché siano stati rimborsati, salvo che il prospetto preveda altrimenti. Sono fatte salve le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti per i prestiti obbligazionari di cui agli articoli 1157 e seguenti del Codice delle obbligazioni10.

3

10

RS 220

5845

Legge sulla fusione

Art. 27

Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale

Il trasferimento dei rapporti di lavoro alla società assuntrice è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni11.

1

I lavoratori delle società partecipanti alla fusione possono chiedere, conformemente all'articolo 25, che siano garantiti i crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

2

I soci della società trasferente che rispondevano dei suoi debiti prima della fusione continuano a rispondere dei debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

3

Art. 28

Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta, per la società trasferente e la società assuntrice, dall'articolo 333a del Codice delle obbligazioni12.

1

La consultazione deve avvenire prima della decisione di cui all'articolo 18. L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve riferire sull'esito della consultazione all'assemblea generale, prima della decisione.

2

Se le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono rispettate, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l'iscrizione della fusione nel registro di commercio.

3

4

Il presente articolo si applica anche alle società assuntrici con sede all'estero.

Capitolo 3: Scissione di società Sezione 1: Disposizioni generali Art. 29

Principio

La scissione di una società può avvenire:

11 12

a.

dividendo l'insieme del suo patrimonio e trasferendolo ad altre società; i suoi soci ricevono quote sociali o diritti societari delle società assuntrici; la società trasferente è sciolta e cancellata dal registro di commercio (divisione); oppure

b.

trasferendo una o più parti del suo patrimonio ad altre società; i suoi soci ricevono quote sociali o diritti societari delle società assuntrici (separazione).

RS 220 RS 220

5846

Legge sulla fusione

Art. 30

Scissioni permesse

Le società di capitali e le società cooperative possono scindersi in società di capitali o in società cooperative.

Sezione 2: Quote sociali e diritti societari Art. 31 1 Nell'ambito della scissione, le quote sociali e i diritti societari vanno salvaguardati conformemente all'articolo 7.

2

Ai soci della società trasferente possono essere attribuiti: a.

quote sociali o diritti societari di tutte le società partecipanti alla scissione che siano proporzionali alle precedenti partecipazioni (scissione simmetrica);

b.

quote sociali o diritti societari di talune o di tutte le società partecipanti alla scissione che non siano proporzionali alle precedenti partecipazioni (scissione asimmetrica).

Sezione 3: Riduzione e aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio Art. 32

Riduzione del capitale in caso di separazione

Gli articoli 733, 734, 788 capoverso 2 e 874 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni13 non si applicano se la società trasferente riduce il suo capitale a seguito della separazione.

Art. 33

Aumento del capitale

La società assuntrice deve aumentare il capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della società trasferente.

1

2 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni14 sui conferimenti in natura e l'articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano alla scissione.

Art. 34

Costituzione di una nuova società

Alla costituzione di una nuova società nell'ambito di una scissione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni15 relative alla costituzione di una società.

Le disposizioni relative al numero dei promotori di società di capitali e ai conferimenti in natura non si applicano.

13 14 15

RS 220 RS 220 RS 220

5847

Legge sulla fusione

Art. 35

Bilancio intermedio

1

Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la conclusione del contratto di scissione o l'elaborazione del progetto di scissione oppure se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali dopo la chiusura del bilancio, le società partecipanti alla scissione devono stilare un bilancio intermedio.

2 Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:

a.

non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;

b.

le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Sezione 4: Contratto di scissione, progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica Art. 36

Contratto di scissione e progetto di scissione

Se una società trasferisce per scissione parti del suo patrimonio a società preesistenti, gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione devono concludere un contratto di scissione.

1

Se una società intende trasferire parti del suo patrimonio mediante scissione a società costituende, il suo organo superiore di direzione o di amministrazione elabora un progetto di scissione.

2

Il contratto di scissione e il progetto di scissione richiedono la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale (art. 43).

3

Art. 37

Contenuto del contratto di scissione o del progetto di scissione

Il contratto di scissione o il progetto di scissione contiene: a.

la ditta, la sede e la forma giuridica delle società partecipanti alla scissione;

b.

un inventario con la chiara designazione, la ripartizione e l'attribuzione delle componenti attive e passive del patrimonio, nonché l'attribuzione delle parti dell'azienda; i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali devono essere indicati singolarmente;

c.

il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sui diritti societari dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;

d.

i diritti che la società assuntrice riconosce ai titolari di diritti speciali, di quote sociali senza diritto di voto o di buoni di godimento;

5848

Legge sulla fusione

e.

le modalità dello scambio delle quote sociali;

f.

la data a decorrere da cui le quote sociali o i diritti societari danno diritto a una parte dell'utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolarità di tale diritto;

g.

la data a decorrere dalla quale gli atti della società trasferente sono considerati compiuti per conto della società assuntrice;

h.

ogni vantaggio particolare concesso ai membri di un organo superiore di direzione o di amministrazione o ai soci amministratori;

i.

un elenco dei rapporti di lavoro trasferiti a causa della scissione.

Art. 38

Beni non attribuiti

Una componente attiva del patrimonio che non può essere attribuita in base al contratto di scissione o al progetto di scissione:

1

2

a.

in caso di divisione, appartiene in comproprietà a tutte le società assuntrici in proporzione al patrimonio netto spettante loro in virtù del contratto di scissione o del progetto di scissione;

b.

in caso di separazione, resta in seno alla società trasferente.

Il capoverso 1 si applica per analogia ai crediti e ai diritti immateriali.

Le società partecipanti a una divisione sono solidalmente responsabili dei debiti che non possono essere attribuiti in base al contratto di scissione o al progetto di scissione.

3

Art. 39

Rapporto di scissione

Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione redigono un rapporto scritto sulla scissione. Possono anche redigere insieme il rapporto.

1

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto scritto previo consenso di tutti i soci.

2

3

Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: a.

lo scopo e le conseguenze della scissione;

b.

il contratto o il progetto di scissione;

c.

il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;

d.

le particolarità di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio;

e.

se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci risultanti dalla scissione;

5849

Legge sulla fusione

f.

in caso di scissione cui partecipano società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria;

g.

le ripercussioni della scissione sui lavoratori delle società partecipanti alla scissione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;

h.

le ripercussioni della scissione sui creditori delle società partecipanti alla scissione.

In caso di costituzione di una nuova società nell'ambito di una scissione, il progetto di statuto della nuova società va allegato al rapporto di scissione.

4

Art. 40

Verifica del contratto o del progetto di scissione nonché del rapporto di scissione

L'articolo 15 si applica per analogia alla verifica del contratto o del progetto di scissione nonché del rapporto di scissione.

Art. 41

Diritto di consultazione

Durante i due mesi precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla scissione:

1

a.

il contratto o il progetto di scissione;

b.

il rapporto di scissione;

c.

la relazione di revisione;

d.

i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

2

I soci possono chiedere alle società partecipanti alla scissione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

3

Ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i soci circa il loro diritto di consultazione.

4

Art. 42

Informazione sulle modifiche patrimoniali

L'articolo 17 si applica per analogia alle informazioni sulle modifiche patrimoniali.

5850

Legge sulla fusione

Sezione 5: Decisione di scissione e atto pubblico Art. 43

Decisione di scissione

Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione possono sottoporre per decisione il contratto o il progetto di scissione all'assemblea generale soltanto dopo aver prestato garanzia conformemente all'articolo 46.

1

2 Per la decisione occorrono le maggioranze di cui all'articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6.

3 In caso di scissione asimmetrica, è necessaria l'approvazione di almeno il 90 per cento dei soci della società trasferente che dispongono di un diritto di voto.

Art. 44

Atto pubblico

La decisione di scissione richiede l'atto pubblico.

Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori Art. 45

Diffida ai creditori

I creditori di tutte le società partecipanti alla scissione vanno informati, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.

Art. 46

Garanzia dei crediti

Se i creditori ne fanno domanda entro due mesi dalla diffida, le società partecipanti alla scissione devono garantire i loro crediti.

1

2 L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la scissione non compromette la soddisfazione del credito.

Invece di prestare garanzia, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, nella misura in cui non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.

3

Art. 47

Responsabilità sussidiaria delle società partecipanti alla scissione

Se un creditore non è stato soddisfatto dalla società cui il contratto o il progetto di scissione ha attribuito il suo credito (società responsabile a titolo primario), le altre società partecipanti alla scissione (società responsabili a titolo sussidiario) rispondono in solido.

1

2 Le società responsabili a titolo sussidiario possono essere convenute in giudizio solamente se un credito non è stato garantito e se la società responsabile a titolo primario:

a.

ha fatto fallimento;

b.

fruisce di una moratoria o di un differimento del fallimento; 5851

Legge sulla fusione

c.

è stata oggetto di una procedura d'esecuzione che ha portato al rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo;

d.

ha trasferito la sede all'estero e non può più essere convenuta in giudizio in Svizzera;

e.

ha trasferito la sede estera da uno Stato all'altro, complicando notevolmente l'esercizio dei diritti del creditore.

Art. 48

Responsabilità personale dei soci

L'articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.

Art. 49

Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale

1 Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni16.

I lavoratori delle società partecipanti alla scissione possono esigere, conformemente all'articolo 46, la garanzia dei crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

2

3

Si applica per analogia l'articolo 27 capoverso 3.

Art. 50

Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta dall'articolo 28.

Sezione 7: Iscrizione nel registro di commercio e validità giuridica Art. 51

Iscrizione nel registro di commercio

Una volta decisa la scissione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l'iscrizione della scissione all'ufficio del registro di commercio.

1

Se la società trasferente deve ridurre il suo capitale a causa della separazione, va sottoposto all'ufficio del registro di commercio anche lo statuto modificato.

2

In caso di divisione, la società trasferente è cancellata dal registro di commercio all'atto dell'iscrizione della scissione.

3

Art. 52

Validità giuridica

La scissione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

A tale data, tutti gli attivi e i passivi figuranti nell'inventario sono trasferiti per legge

16

RS 220

5852

Legge sulla fusione

alla società assuntrice. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 199517 sui cartelli.

Capitolo 4: Trasformazione di società Sezione 1: Disposizioni generali Art. 53

Principio

Una società può modificare la propria forma giuridica (trasformazione) senza che i rapporti giuridici ne risultino modificati.

Art. 54 1

2

3

4

Trasformazioni permesse

Una società di capitali può trasformarsi in: a.

una società di capitali di diversa forma giuridica;

b.

una società cooperativa.

Una società in nome collettivo può trasformarsi in: a.

una società di capitali;

b.

una società cooperativa;

c.

una società in accomandita.

Una società in accomandita può trasformarsi in: a.

una società di capitali;

b.

una società cooperativa;

c.

una società in nome collettivo.

Una società cooperativa può trasformarsi in: a.

una società di capitali;

b.

un'associazione iscritta nel registro di commercio, se non dispone di capitale sociale.

5 Un'associazione iscritta nel registro di commercio può trasformarsi in una società di capitali o in una società cooperativa.

Art. 55 1

Norme speciali concernenti la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita

Una società in nome collettivo può trasformarsi in una società in accomandita se:

17

a.

un accomandante entra nella società in nome collettivo;

b.

un socio diventa accomandante.

RS 251; RU ... (FF 2003 3914)

5853

Legge sulla fusione

2

Una società in accomandita può trasformarsi in una società in nome collettivo se: a.

tutti gli accomandanti recedono dalla società;

b.

tutti gli accomandanti divengono soci illimitatamente responsabili.

È fatta salva la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come ditta individuale ai sensi dell'articolo 579 del Codice delle obbligazioni18.

3

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle trasformazioni previste dal presente articolo.

4

Sezione 2: Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari Art. 56 1 Nell'ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote sociali e i diritti societari dei soci.

2 Nell'ambito della trasformazione della società in una società di capitali, i soci privi di quote sociali hanno diritto a una quota almeno.

Per le quote senza diritto di voto, la società deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto.

3

Per i diritti speciali connessi a quote sociali o diritti societari, la società deve attribuire quote equivalenti o un'indennità adeguata.

4

Per i buoni di godimento, la società deve attribuire diritti equivalenti oppure riscattarli al loro valore reale al momento dell'elaborazione del rapporto di trasformazione.

5

Sezione 3: Costituzione e bilancio intermedio Art. 57

Disposizioni sulla costituzione

Alla trasformazione si applicano le disposizioni del Codice civile19 e del Codice delle obbligazioni20 concernenti la costituzione di una società di forma corrispondente. Non sono applicabili le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura.

Art. 58 1

Bilancio intermedio

Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi quella di redazione del rapporto di trasformazione o si sono verificate importanti modifiche patrimoniali posteriormente alla chiusura del bilancio, le società partecipanti alla trasformazione devono stilare un bilancio intermedio.

18 19 20

RS 220 RS 210 RS 220

5854

Legge sulla fusione

2 Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:

a.

non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;

b.

le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.

Sezione 4: Progetto di trasformazione, rapporto di trasformazione e verifica Art. 59

Redazione del progetto di trasformazione

L'organo superiore di direzione o di amministrazione redige un progetto di trasformazione.

1

2 Il progetto di trasformazione richiede la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale, rispettivamente dei soci conformemente all'articolo 64.

Art. 60

Contenuto del progetto di trasformazione

Il progetto di trasformazione contiene: a.

il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica prima e dopo la trasformazione;

b.

il nuovo statuto;

c.

il numero, il tipo e il valore delle quote sociali attribuite ai titolari di quote dopo la trasformazione, rispettivamente indicazioni sui diritti societari dei soci dopo la trasformazione.

Art. 61

Rapporto di trasformazione

L'organo superiore di direzione o di amministrazione redige un rapporto scritto sulla trasformazione.

1

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto di trasformazione previo consenso di tutti i soci.

2

3

Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo economico e giuridico: a.

lo scopo e le conseguenze della trasformazione;

b.

il rispetto delle disposizioni sulla costituzione della società previste per la sua nuova forma giuridica;

c.

il nuovo statuto;

d.

il rapporto di scambio delle quote, rispettivamente i diritti societari dei soci dopo la trasformazione; 5855

Legge sulla fusione

e.

se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci risultanti dalla trasformazione;

f.

gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria.

Art. 62

Verifica del progetto e del rapporto di trasformazione

La società deve far verificare il progetto di trasformazione, il rapporto di trasformazione e il bilancio su cui poggia la trasformazione da un revisore particolarmente qualificato.

1

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla verifica previo consenso di tutti i soci.

2

3

La società deve fornire al revisore tutte le informazioni e i documenti utili.

Il revisore deve verificare se le condizioni di trasformazione sono adempiute, in particolare se, nell'ambito della trasformazione, è salvaguardato lo statuto giuridico dei soci.

4

Art. 63

Diritto di consultazione

Durante i 30 giorni precedenti la decisione, la società deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei documenti seguenti: 1

a.

il progetto di trasformazione;

b.

il rapporto di trasformazione;

c.

la relazione di revisione;

d.

i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

2

3 I soci possono chiedere alla società copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

La società deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione.

4

Sezione 5: Decisione di trasformazione e iscrizione nel registro di commercio Art. 64

Decisione di trasformazione

L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze: 1

5856

Legge sulla fusione

a.

per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate; se, a seguito della trasformazione della società in una società a garanzia limitata, è introdotto l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l'approvazione di tutti i soci che ne sono interessati;

b.

in caso di trasformazione di una società di capitali in una società cooperativa, l'approvazione di tutti i soci;

c.

per le società a garanzia limitata, almeno tre quarti dei soci, rappresentanti almeno tre quarti del capitale sociale;

d.

per le società cooperative, almeno due terzi dei voti emessi o, in caso di introduzione o di estensione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, dell'obbligo di fornire altre prestazioni personali oppure delle responsabilità personali, almeno tre quarti dei soci;

e.

per le associazioni, almeno tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.

Nelle società in nome collettivo o in accomandita, il progetto di trasformazione dev'essere approvato da tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia prevedere che sia sufficiente l'approvazione di almeno tre quarti dei soci.

2

Art. 65

Atto pubblico

La decisione di trasformazione richiede l'atto pubblico.

Art. 66

Iscrizione nel registro di commercio

L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l'iscrizione della trasformazione all'ufficio del registro di commercio.

Art. 67

Validità giuridica

La trasformazione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori Art. 68 1

L'articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.

L'articolo 27 capoverso 3 si applica per analogia alla responsabilità per i debiti derivanti dal contratto di lavoro.

2

5857

Legge sulla fusione

Capitolo 5: Trasferimento di patrimonio Sezione 1: Disposizioni generali Art. 69 1 Le società e ditte individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire l'intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto privato. Il capitolo 3 (Scissione di società) si applica se ai soci della società trasferente sono attribuiti quote sociali o diritti societari della società assuntrice.

Sono fatte salve le disposizioni legali e statutarie relative alla protezione del capitale e alla liquidazione.

2

Sezione 2: Contratto di trasferimento Art. 70

Conclusione del contratto di trasferimento

Il contratto di trasferimento è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento.

1

Il contratto di trasferimento richiede la forma scritta. Se vengono trasferiti fondi, le parti corrispondenti del contratto richiedono l'atto pubblico. È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi sono situati in più Cantoni. L'atto è steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede del soggetto giuridico trasferente.

2

Art. 71 1

Contenuto del contratto di trasferimento

Il contratto di trasferimento contiene: a.

la ditta o il nome, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento;

b.

un inventario che designi chiaramente le componenti attive e passive del patrimonio trasferito; i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno indicati singolarmente;

c.

il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;

d.

l'eventuale controprestazione;

e.

un elenco dei rapporti di lavoro trasferiti a seguito del trasferimento di patrimonio.

Il trasferimento di patrimonio è permesso soltanto se l'inventario presenta un'eccedenza di attivi.

2

Art. 72

Componenti attive del patrimonio non attribuite

Le componenti attive del patrimonio, i crediti e i diritti immateriali che non possono essere attribuiti sulla base dell'inventario restano al soggetto giuridico trasferente.

5858

Legge sulla fusione

Sezione 3: Iscrizione nel registro di commercio e validità giuridica Art. 73 1 L'organo superiore di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente deve chiedere l'iscrizione del trasferimento di patrimonio all'ufficio del registro di commercio.

2 Il trasferimento di patrimonio acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi elencati nell'inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 199521 sui cartelli.

Sezione 4: Informazione dei soci Art. 74 1 L'organo superiore di direzione o di amministrazione della società trasferente deve informare i soci del trasferimento di patrimonio nell'allegato al conto annuale. Se non vi è obbligo di allestire il conto annuale, vanno dati ragguagli sul trasferimento di patrimonio nel corso dell'assemblea generale successiva.

2 L'allegato o l'informazione nel corso dell'assemblea generale spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:

a.

lo scopo e le conseguenze del trasferimento di patrimonio;

b.

il contratto di trasferimento;

c.

la controprestazione del trasferimento;

d.

le ripercussioni del trasferimento di patrimonio sui lavoratori e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale.

3 L'obbligo di informare non sussiste se gli attivi trasferiti sono inferiori al 5 per cento del bilancio complessivo della società trasferente.

Sezione 5: Protezione dei creditori e dei lavoratori Art. 75

Responsabilità solidale

Per tre anni, i debitori precedenti rispondono solidalmente con il nuovo debitore dei debiti contratti prima del trasferimento di patrimonio.

1

Le pretese nei confronti del soggetto giuridico trasferente si prescrivono al più tardi tre anni dopo la pubblicazione del trasferimento di patrimonio. Se il credito diviene esigibile dopo tale pubblicazione, la prescrizione comincia a decorrere con l'esigibilità.

2

21

RS 251; RU ... (FF 2003 3914)

5859

Legge sulla fusione

I soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio devono garantire i crediti se:

3

a.

la responsabilità solidale si estingue prima dello scadere del termine di tre anni o

b

i creditori rendono verosimile che la responsabilità solidale non rappresenta una protezione sufficiente.

Invece di prestare garanzia, i soggetti giuridici partecipanti al trasferimento possono soddisfare il credito, per quanto non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.

4

Art. 76

Trasferimento dei rapporti di lavoro e responsabilità solidale

Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni22.

1

2 L'articolo 75 si applica a tutti i debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

Art. 77

Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

La consultazioni della rappresentanza dei lavoratori è retta, sia per il soggetto giuridico trasferente, sia per il soggetto giuridico assuntore, dall'articolo 333a del Codice delle obbligazioni23.

1

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l'iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio.

2

Il presente articolo si applica anche ai soggetti giuridici assuntori con sede all'estero.

3

Capitolo 6: Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni Sezione 1: Fusione Art. 78 1

Principio

Le fondazioni possono operare fusioni tra loro.

La fusione è permessa soltanto se è oggettivamente giustificata e, in particolare, favorisce la salvaguardia e la realizzazione dello scopo della fondazione. Le eventuali pretese giuridiche dei destinatari delle fondazioni partecipanti vanno salvaguardate. Se, in vista della fusione, è necessaria una modifica dello scopo, si applica l'articolo 86 del Codice civile24.

2

22 23 24

RS 220 RS 220 RS 210

5860

Legge sulla fusione

Art. 79

Contratto di fusione

Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione.

1

2

Il contratto contiene: a.

il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni partecipanti nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome, la sede e lo scopo della nuova fondazione;

b.

indicazioni sullo statuto giuridico, in seno alla fondazione assuntrice, dei destinatari titolari di pretese giuridiche;

c.

la data a decorrere da cui gli atti della fondazione trasferente sono considerati compiuti per conto della fondazione assuntrice.

Il contratto richiede la forma scritta. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, dev'essere oggetto di atto pubblico.

3

Art. 80

Bilancio

Le fondazioni devono stilare un bilancio e, se sono date le condizioni di cui all'articolo 11, un bilancio intermedio.

Art. 81

Verifica del contratto di fusione

Le fondazioni devono far verificare il contratto di fusione e i bilanci da un revisore.

1

2

Esse devono fornire al revisore tutte le informazioni e i documenti utili.

Il revisore redige una relazione in cui esamina in particolare se le eventuali pretese giuridiche dei destinatari siano salvaguardate e se esistano crediti noti o prevedibili che non possono essere soddisfatti mediante la sostanza delle fondazioni partecipanti alla fusione.

3

Art. 82

Obbligo d'informare

Prima di chiedere l'approvazione dell'autorità di vigilanza, l'organo superiore della fondazione trasferente informa i destinatari titolari di pretese giuridiche circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni sul loro statuto giuridico. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'informazione avviene prima della decisione di fusione.

Art. 83

Approvazione ed esecuzione della fusione

Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico devono chiedere l'approvazione della fusione all'autorità competente. La domanda scritta deve attestare l'adempimento delle condizioni della fusione. Vanno allegati alla domanda i bilanci delle fondazioni verificati dal revisore e la relazione di revisione.

1

5861

Legge sulla fusione

2 È competente l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente. Se vi sono più fondazioni trasferenti, la fusione dev'essere approvata da ogni autorità di vigilanza.

Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità di vigilanza emana una decisione e, in caso d'approvazione, chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

3

4 Le condizioni di validità giuridica della fusione sono rette dall'articolo 22 capoverso 1.

Art. 84

Decisione ed esecuzione della fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche

La fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche acquisisce validità giuridica con l'approvazione del relativo contratto da parte dell'organo superiore delle fondazioni partecipanti alla fusione. Se si tratta di fondazioni ecclesiastiche che, in virtù del diritto pubblico, sottostanno alla vigilanza di un ente pubblico, è applicabile per analogia l'articolo 83.

1

I destinatari titolari di pretese giuridiche e i membri dell'organo superiore della fondazione che non hanno approvato la decisione di fusione possono, se le condizioni della fusione non sono adempiute, impugnarla dinanzi al giudice entro tre mesi.

2

Art. 85

Protezione dei creditori e dei lavoratori

Prima di decidere, rispettivamente prima che sia adottata la decisione di fusione, l'autorità di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'organo superiore della fondazione trasferente deve informare i creditori delle fondazioni partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie. I destinatari titolari di pretese giuridiche non possono esigere la costituzione di garanzie.

1

2 L'autorità di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'organo superiore della fondazione può rinunciare alla diffida ai creditori se il revisore attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante la sostanza delle fondazioni partecipanti alla fusione.

3

L'eventuale diffida ai creditori è retta dall'articolo 25.

4

La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.

Sezione 2: Trasferimento di patrimonio Art. 86

Principio

Le fondazioni iscritte nel registro di commercio possono trasferire l'intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico.

1

5862

Legge sulla fusione

2 Si applica per analogia l'articolo 78 capoverso 2. Il contratto di trasferimento è retto dagli articoli 70-72 e la protezione dei creditori e dei lavoratori dagli articoli 75-77.

Art. 87

Approvazione ed esecuzione del trasferimento di patrimonio

Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico devono chiedere l'approvazione del trasferimento di patrimonio all'autorità di vigilanza competente. La domanda scritta deve attestare che le condizioni del trasferimento di patrimonio sono adempiute.

1

2

È competente l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente.

Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità di vigilanza emana una decisione. Una volta passata in giudicato la decisione di approvazione, l'autorità di vigilanza chiede l'iscrizione del trasferimento di patrimonio all'ufficio del registro di commercio.

3

4 L'iscrizione nel registro di commercio e le condizioni di validità giuridica sono rette dall'articolo 73.

Capitolo 7: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza Sezione 1: Fusione Art. 88 1

Principio

Gli istituti di previdenza possono operare fusioni tra loro.

2 La fusione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.

3 Rimangono salve le disposizioni del diritto delle fondazioni (art. 80 segg. CC25) e della legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 89

Bilancio

Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio e, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 11, un bilancio intermedio.

Art. 90

Contratto di fusione

Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.

1

2

Il contratto di fusione contiene:

25 26

RS 210 RS 831.40; RU ... (FF 2003 5803)

5863

Legge sulla fusione

3

a.

il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo istituto di previdenza;

b.

indicazioni sui diritti e le pretese degli assicurati in seno all'istituto di previdenza assuntore;

c.

la data a decorrere dalla quale gli atti dell'istituto di previdenza trasferente sono considerati compiuti per conto dell'istituto di previdenza assuntore.

Il contratto di fusione richiede la forma scritta.

Art. 91

Rapporto di fusione

Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza redigono un rapporto scritto sulla fusione. Essi possono anche redigerlo insieme.

1

2

Il rapporto spiega e giustifica: a.

lo scopo e le conseguenze della fusione;

b.

il contratto di fusione;

c.

le ripercussioni della fusione sui diritti e le pretese degli assicurati.

Art. 92

Verifica del contratto di fusione

Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono far verificare il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio dal loro ufficio di controllo e da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Essi possono designare un perito comune.

1

Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono fornire alle persone incaricate della verifica tutte le informazioni e i documenti utili.

2

3 L'ufficio di controllo e il perito in materia di previdenza professionale redigono una relazione in cui esaminano se i diritti e le pretese degli assicurati sono salvaguardati.

Art. 93

Obbligo di informare e diritto di consultazione

Gli organi competenti dell'istituto di previdenza devono informare gli assicurati circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni al più tardi al momento di concedere il diritto di consultazione di cui al capoverso 2. Essi devono informare in modo appropriato gli assicurati in merito al diritto di consultazione.

1

Durante i 30 giorni precedenti la domanda all'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono consentire agli assicurati di consultare, presso la loro sede, il contratto di fusione e il rapporto di fusione.

2

5864

Legge sulla fusione

Art. 94

Decisione di fusione

La fusione necessita dell'approvazione dell'organo superiore di direzione e inoltre, nel caso di una società cooperativa, dell'assemblea generale. L'articolo 18 capoverso 1 lettera d si applica per quanto concerne le maggioranze occorrenti.

1

2 Nel caso di istituti di previdenza di diritto pubblico, è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3.

Art. 95

Approvazione ed esecuzione della fusione

Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza chiedono l'approvazione della fusione all'autorità di vigilanza competente.

1

2

È competente l'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza trasferente.

L'autorità di vigilanza esamina se le condizioni della fusione sono adempiute ed emana una decisione. Se sono necessari per l'esame, l'autorità di vigilanza può chiedere la produzione di documenti supplementari.

3

Una volta passata in giudicato la decisione d'approvazione, l'autorità di vigilanza chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

4

5

Le condizioni di validità giuridica sono rette dall'articolo 22 capoverso 1.

Art. 96

Protezione dei creditori e dei lavoratori

Prima di emanare la decisione, l'autorità di vigilanza deve informare i creditori degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.

1

2 L'autorità di vigilanza può rinunciare alla diffida ai creditori se tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante la sostanza a disposizione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.

In caso di diffida ai creditori, questi ultimi possono chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che l'istituto di previdenza assuntore presti garanzia. Gli assicurati non possono chiedere la costituzione di garanzie.

3

4 L'obbligo di prestare garanzia si estingue se l'istituto di previdenza prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito. È applicabile l'articolo 25 capoverso 4. In caso di contestazione, la decisione spetta all'autorità di vigilanza.

5

La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.

Sezione 2: Trasformazione Art. 97 1 Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione o in una società cooperativa.

5865

Legge sulla fusione

La trasformazione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.

2

3

Si applicano per analogia gli articoli 89-95.

Sezione 3: Trasferimento di patrimoni Art. 98 1 Gli istituti di previdenza possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico.

2 Si applica per analogia l'articolo 88 capoverso 2. Sono applicabili gli articoli 70­77.

3

I trasferimenti di patrimonio nell'ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Capitolo 8: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio a cui partecipano istituti di diritto pubblico Art. 99 1

Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi

Gli istituti di diritto pubblico possono: a.

trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni;

b.

trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni.

Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici.

2

Art. 100

Diritto applicabile

Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alla fusione di soggetti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un istituto di diritto pubblico. In caso di fusione e di trasformazione secondo l'articolo 99 capoverso 1, il diritto pubblico può prevedere disposizioni derogatorie per gli istituti di diritto pubblico partecipanti. Si applicano tuttavia in ogni caso gli articoli 99­101.

1

Gli istituti di diritto pubblico devono stilare un inventario che designi chiaramente e valuti le componenti attive e passive del patrimonio interessate dalla fusione, dalla

2

5866

Legge sulla fusione

trasformazione o dal trasferimento di patrimonio. I fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno menzionati singolarmente. L'inventario va verificato da un revisore particolarmente qualificato, se non è garantito altrimenti che l'allestimento e la valutazione dell'inventario siano conformi ai principi riconosciuti in materia di rendiconto.

La decisione del soggetto giuridico di diritto pubblico relativa alla fusione, alla trasformazione o al trasferimento di patrimonio è disciplinata dalle disposizioni e dai principi di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3

Art. 101

Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Le fusioni, le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio di istituti di diritto pubblico non devono arrecare danno ai creditori. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono adottare le misure necessarie affinché le pretese di cui agli articoli 26, 68 capoverso 1 e 75 possano essere soddisfatte.

1

2 Per il danno risultante dall'adozione di misure insufficienti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono secondo le norme per loro determinanti.

Capitolo 9: Disposizioni comuni Sezione 1: Disposizioni esecutive Art. 102 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti: a.

le modalità d'iscrizione nel registro di commercio e i documenti giustificativi da produrre;

b.

le modalità d'iscrizione nel registro fondiario e i documenti giustificativi da produrre.

Sezione 2: Tasse di mutazione Art. 103 È esclusa la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali in caso di ristrutturazioni ai sensi degli articoli 8 capoverso 3 e 24 capoversi 3 e 3quater della legge federale del 14 dicembre 199027 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Rimangono salvi gli emolumenti a copertura delle spese.

27

RS 642.14

5867

Legge sulla fusione

Sezione 3: Domanda d'iscrizione nel registro fondiario Art. 104 1 Se non è applicabile il termine abbreviato di cui al capoverso 2, il soggetto giuridico assuntore o, in caso di trasformazione, il soggetto giuridico che cambia forma giuridica chiede all'ufficio del registro fondiario, entro tre mesi dalla data in cui la fusione, scissione o trasformazione acquisisce validità giuridica, l'iscrizione di tutte le modifiche derivanti da tali operazioni.

Il soggetto giuridico assuntore chiede all'ufficio del registro fondiario l'iscrizione del trapasso di proprietà di un fondo non appena l'operazione acquisisce validità giuridica se: 2

a.

in caso di fusione di associazioni o di fondazioni, il soggetto giuridico trasferente non è iscritto nel registro di commercio;

b.

il fondo gli è stato trasferito mediante separazione;

c.

il fondo gli è stato trasferito mediante trasferimento di patrimonio.

Nei casi di cui al capoverso 2 lettere a e b il trapasso di proprietà dei fondi al soggetto giuridico assuntore va accertato, quale legittimazione del trapasso, mediante atto pubblico.

3

Il pubblico ufficiale che procede alla stesura dell'atto pubblico di accertamento secondo il capoverso 3 o dell'atto pubblico secondo l'articolo 70 capoverso 2 è autorizzato a chiedere agli uffici del registro fondiario, per conto del soggetto giuridico assuntore, l'iscrizione delle modifiche.

4

Sezione 4: Controllo delle quote sociali e dei diritti societari Art. 105 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2.

1

La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore.

2

Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore.

3

4 L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione.

5868

Legge sulla fusione

Sezione 5: Contestazione delle decisioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio da parte dei soci Art. 106

Principio

Se le disposizioni della presente legge sono violate, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dal giorno della decisione.

1

I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall'organo superiore di direzione o di amministrazione.

2

Art. 107

Conseguenze di un vizio

Se un vizio può essere sanato, il giudice impartisce ai soggetti giuridici interessati un termine per provvedervi.

1

2 Se un vizio non è sanato entro il termine impartito o non è possibile sanarlo, il giudice annulla la decisione e ordina i provvedimenti necessari.

Sezione 6: Responsabilità Art. 108 Tutte le persone che si occupano della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti. È fatta salva la responsabilità dei promotori.

1

Tutte le persone che si occupano della verifica della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti.

2

3 Si applicano gli articoli 756, 759 e 760 del Codice delle obbligazioni28. In caso di fallimento di una società di capitali o di una società cooperativa, sono applicabili per analogia gli articoli 757, 764 capoverso 2, 827 e 920 del Codice delle obbligazioni.

La responsabilità delle persone che agiscono per conto di un istituto di diritto pubblico è disciplinata dal diritto pubblico.

4

28

RS 220

5869

Legge sulla fusione

Capitolo 10: Disposizioni finali Art. 109

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 110

Disposizione transitoria

La presente legge si applica alle fusioni, alle scissioni, alle trasformazioni e ai trasferimenti di patrimonio che sono notificati per iscrizione al registro di commercio dopo la sua entrata in vigore.

Art. 111

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

L'articolo 103 entra in vigore cinque anni dopo le altre disposizioni della presente legge.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 14 ottobre 200329 Termine di referendum: 22 gennaio 2004

29

FF 2003 5835

5870

Legge sulla fusione

Allegato (art. 109)

Modifica del diritto vigente I seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario rurale Art. 62 lett. g L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: g.

per trapasso di proprietà mediante fusione o scissione in virtù della legge del 3 ottobre 200331 sulla fusione, se gli attivi del soggetto giuridico trasferente o del soggetto assuntore non sono costituiti principalmente da un'azienda o da un fondo agricoli.

2. Codice delle obbligazioni32 Art. 181 cpv. 2 e 4 2 Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore per altri tre anni, i quali cominciano a decorrere, per i debiti scaduti, dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e, per quelli non scaduti, dal giorno della scadenza.

4 L'assunzione di un patrimonio o di un'azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o ditte individuali iscritte nel registro di commercio è disciplinata dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 200333 sulla fusione.

Art. 182 Abrogato Art. 704 cpv. 1 n. 8 Abrogato Art. 727c cpv. 1 1

I revisori devono essere indipendenti dal consiglio d'amministrazione e dall'azionista che dispone della maggioranza dei 30 31 32 33

RS 211.412.11 RS...; RU ... (FF 2003 5835) RS 220 RS...; RU ... (FF 2003 5835)

5871

Legge sulla fusione

voti. In particolare, non possono essere né dipendenti della società da verificare, né eseguire per essa lavori incompatibili con il mandato di verifica. Non possono inoltre accettare vantaggi particolari.

Art. 738 III. Conseguenze

La società sciolta entra in liquidazione, tranne nei casi di fusione, di scissione o di trasferimento del suo patrimonio a una corporazione di diritto pubblico.

Art. 748­750 Abrogati Art. 770 cpv. 3 Abrogato Art. 824­826 Abrogati Art. 888 cpv. 2 Per lo scioglimento della società cooperativa e la modificazione del suo statuto è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi. Lo statuto può porre, per siffatte deliberazioni, requisiti anche più rigorosi.

2

Art. 893 cpv. 2 Non possono essere delegati i poteri dell'assemblea generale riguardanti l'introduzione o l'aggravamento dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, lo scioglimento della società, la sua fusione, la sua scissione e la trasformazione della sua forma giuridica.

2

Art. 914 Abrogato Art. 936a Numero di identificazione

Alle ditte individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero di identificazione.

1

Il numero di identificazione permane invariato nel corso dell'intera esistenza del soggetto giuridico, anche in caso di trasferimento della sede o di trasformazione o di cambiamento del nome o della ditta.

2

5872

Legge sulla fusione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Può prevedere che il numero di identificazione figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d'ordinazione e le fatture.

3

Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV ­ XXXIII Art. 4 Abrogato 3. Legge federale del 24 marzo 200034 sul foro in materia civile Art. 29a

Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio

Per le azioni fondate sulla legge del 3 ottobre 200335 sulla fusione è competente il giudice della sede di uno dei soggetti giuridici partecipanti.

4. Legge federale del 18 dicembre 198736 sul diritto internazionale privato Art. 161, titolo marginale VI. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio 1. Trasferimento della società dall'estero in Svizzera a. Principio

Art. 162, titolo marginale e cpv. 3 b. Momento determinante

3

2. Trasferimento della società dalla Svizzera all'estero

1

Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante un rapporto di un revisore particolarmente qualificato ai sensi dell'articolo 727b del Codice delle obbligazioni37, che il capitale sociale è coperto giusta il diritto svizzero.

Art. 163 Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere giusta il diritto straniero.

I creditori devono essere pubblicamente diffidati a far valere i loro crediti, facendo loro presente l'imminente modifica dello statuto

2

34 35 36 37

RS 272 RS ...; RU ... (FF 2003 5835) RS 291 RS 220

5873

Legge sulla fusione

societario. L'articolo 46 della legge del 3 ottobre 200338 sulla fusione si applica per analogia.

Sono fatte salve le disposizioni sulle misure preventive di protezione in caso di conflitti internazionali ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese39.

3

Art. 163a 3. Fusione a. Fusione con una società svizzera

1

Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione mediante emigrazione).

2

Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.

Art. 163b b. Fusione con una società straniera

Una società straniera può assumere una società svizzera (incorporazione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova società straniera (combinazione mediante emigrazione) se la società svizzera prova che: 1

a.

con la fusione tutti i suoi passivi e attivi sono trasferiti alla società straniera; e

b.

le quote sociali e i diritti societari sono adeguatamente salvaguardati in seno alla società straniera.

La società svizzera deve ottemperare a tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla società trasferente.

2

In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a notificare i loro crediti, facendo loro presente l'imminente fusione.

L'articolo 46 della legge del 3 ottobre 200340 sulla fusione si applica per analogia.

3

Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della società assuntrice straniera.

4

Art. 163c c. Contratto di fusione

Il contratto di fusione deve ottemperare alle disposizioni imperative degli ordinamenti giuridici applicabili alle società partecipanti alla fusione, incluse le prescrizioni di forma.

1

Per il rimanente, il contratto è disciplinato dal diritto scelto dalle parti. In caso di omessa scelta del diritto applicabile, il contratto di 2

38 39 40

RS...; RU ... (FF 2003 5835) RS 531 RS...; RU ... (FF 2003 5835)

5874

Legge sulla fusione

fusione è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato il cui ordinamento giuridico disciplina la società assuntrice.

Art. 163d 4. Scissione e trasferimento di patrimonio

Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio a cui partecipano una società svizzera e una società straniera. L'articolo 163b capoverso 3 non si applica al trasferimento di patrimonio.

1

Per il rimanente, la scissione e il trasferimento di patrimonio sono regolati dal diritto applicabile alla società che opera la scissione o che trasferisce il suo patrimonio a un altro soggetto giuridico.

2

Per quanto concerne il contratto di scissione, se le condizioni di cui all'articolo 163c capoverso 2 sono soddisfatte, si presume che esso sia disciplinato dal diritto applicabile alla società che opera la scissione.

Tali norme si applicano per analogia al contratto di trasferimento.

3

Art. 164 5. Disposizioni comuni a. Cancellazione dal registro di commercio

1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se il rapporto di un revisore particolarmente qualificato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all'articolo 46 della legge del 3 ottobre 200341 sulla fusione o consentono alla cancellazione.

Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest'ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, è inoltre necessario:

2

a.

provare che la fusione o la scissione ha acquisito validità giuridica secondo il diritto applicabile alla società straniera; e

b.

che un revisore particolarmente qualificato attesti che la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote sociali o i diritti societari cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un conguaglio o un'indennità eventuali.

Art. 164a b. Luogo dell'esecuzione e foro

41 42

Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest'ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, l'azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari di cui all'articolo 105 della legge del 3 ottobre 200342 sulla fusione può essere promossa anche presso la sede svizzera del soggetto giuridico trasferente.

1

RS...; RU ... (FF 2003 5835) RS...; RU ... (FF 2003 5835)

5875

Legge sulla fusione

Il luogo dell'esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti o i loro crediti garantiti.

2

Art. 164b c. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio all'estero

La validità dell'assoggettamento di una società svizzera a un altro ordinamento giuridico straniero e della fusione, della scissione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio tra società straniere è riconosciuta in Svizzera se tali operazioni sono valide secondo i rispettivi ordinamenti giuridici.

Art. 165, titolo marginale

VII. Decisioni straniere

5. Codice penale43 Art. 326ter Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali

Chiunque utilizza per un'azienda iscritta nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un'azienda non iscritta nel registro di commercio una denominazione fallace, chiunque suscita l'impressione che un'azienda straniera non iscritta nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con l'arresto o con la multa.44

6. Legge federale del 27 giugno 197345 sulle tasse di bollo Art. 6 cpv. 1 lett. abis Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 1 lett. e 1

La tassa è: e.

43 44 45

quanto ai diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di ditte individuali, società RS 311.0 All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'articolo 326ter quarto comma avrà il tenore seguente: «... è punito con la multa» RS 641.10

5876

Legge sulla fusione

commerciali senza personalità giuridica, associazioni, fondazioni o imprese di diritto pubblico, se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni: dell'1 per cento del valore nominale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera h. Il plusvalore è conteggiato a posteriori in quanto i diritti di partecipazione siano alienati nei cinque anni seguenti la ristrutturazione.

Art. 14 cpv. 1 lett. b, i e j 1

Non soggiacciono alla tassa: b.

il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione e quote di fondi di investimento svizzeri o stranieri;

i.

il trasferimento di documenti imponibili, connesso a una ristrutturazione, segnatamente a una fusione, scissione o trasformazione, effettuato dall'impresa assunta od oggetto della scissione o della trasformazione all'impresa assuntrice o trasformata;

j.

l'acquisto o l'alienazione di documenti imponibili nell'ambito di ristrutturazioni secondo gli articoli 61 capoverso 3 e 64 capoverso 1bis della legge federale del 14 dicembre 199046 sull'imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società svizzera o estera del gruppo.

7. Legge federale del 14 dicembre 199047 sull'imposta federale diretta Art. 19, rubrica e cpv. 1 e 2 Ristrutturazioni Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi: 1

46 47

a.

in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;

b.

in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;

c.

in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

RS 642.11; RU ... (FF 2003 5877) RS 642.11

5877

Legge sulla fusione

2 Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151­153 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione i diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

Art. 61

Ristrutturazioni

Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

1

a.

in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;

b.

in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;

c.

in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;

d.

in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

2 In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151-153, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

3 Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera d.

4 Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151­153. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite

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Legge sulla fusione

sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

5

La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

Art. 64 cpv. 1bis 1bis

In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

8. Legge federale del 14 dicembre 199048 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 8 cpv. 3 e 3bis

Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi: 3

a.

in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;

b.

in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;

c.

in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

3bis Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 3 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

Art. 12 cpv. 4 lett. a 4 I Cantoni possono riscuotere l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare anche sugli utili conseguiti in seguito all'alienazione di fondi facenti parte della sostanza commerciale, sempreché esentino questi utili dall'imposta sul reddito e dall'imposta

48

RS 642.14

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Legge sulla fusione

sull'utile oppure computino l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nell'imposta sul reddito o nell'imposta sull'utile. In ambedue i casi: a.

le fattispecie di cui agli articoli 8 capoversi 3 e 4 e 24 capoversi 3 e 3quater sono assimilate alle alienazioni la cui imposizione è differita ai fini dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;

Art. 24 cpv. 3, 3ter, 3quater, 3quinquies e 4bis Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

3

a.

in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;

b.

in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;

c.

in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;

d.

in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

3ter In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

3quater Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi:

a.

il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 24 capoverso 3 lettera d;

b.

il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società tassata secondo l'articolo 28 capoversi 2-4.

3quinquies Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3quater i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve

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Legge sulla fusione

occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

4bis

In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 72e

Adeguamento della legislazione cantonale

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dei titoli secondo e terzo entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 200349 della presente legge.

1

Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all'articolo 72 capoverso 2.

2

9. Legge federale del 13 ottobre 196550 sull'imposta preventiva Art. 5 cpv. 1 lett. a 1

Non sono soggetti all'imposta preventiva: a.

le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 199051 sull'imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata;

10. Legge federale del 25 giugno 198252 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 62 cpv. 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.

3

49 50 51 52

RS...; RU ... (FF 2003 5835) RS 642.21; RU ... (FF 2003 5877) RS 642.11 RS 831.40

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Legge sulla fusione

11. Legge dell'8 novembre 193453 sulle banche Art. 14 Abrogato 12. Legge del 23 giugno 197854 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 9a

Fusioni, scissioni e trasformazioni

Le fusioni, le scissioni e le trasformazioni di istituti d'assicurazione privati devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

Art. 42 cpv. 1 lett. a n. 1 1

Il Consiglio federale emana: a.

53 54

disposizioni completive: 1. degli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 9a, 12, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 21 capoverso 3, 24, 38a capoversi 4 e 5, 39 capoverso 5 e 44 della presente legge;

RS 952.0 RS 961.01

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