Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Progetto

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 18 febbraio 20032; visto il parere del Consiglio federale del 30 aprile 20033, decreta: I La legge del 2 settembre 19994 sull'IVA č modificata come segue: Art. 18 n. 21 lett. c Sono esclusi dall'imposta: 21. la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili: c. la locazione, per al massimo dodici mesi, di aree per il parcheggio di veicoli, non destinate all'uso pubblico; II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 101 FF 2003 2751 FF 2003 ...

RS 641.20

2003-0505

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