Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese relativo alla cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice di Evian

La Confederazione Svizzera, da una parte, e la Repubblica francese, dall'altra, desiderosi di coordinare i loro sforzi al fine di garantire la sicurezza in occasione del Vertice di Evian, che si terrà dal 1° al 3 giugno 2003, animati dalla volontà di istituire a tale scopo un quadro giuridico appropriato per la cooperazione tra i due Stati, visto l'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (di seguito: Accordo di cooperazione di polizia), visto il Protocollo addizionale all'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (di seguito: Protocollo addizionale), vista la Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze e il Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Obiettivo

Il presente Accordo si prefigge di definire il quadro giuridico della cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice di Evian, che si terrà dal 1° al 3 giugno 2003.

Art. 2

Applicabilità degli accordi esistenti

Salvo disposizione contraria, il presente Accordo non incide né sui diritti né sugli obblighi derivanti da altri accordi di cui i due Stati sono parte.

1

Dal testo originale francese (RO 2003 ...).

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2003-0497

Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

Art. 3

Sovranità

La cooperazione prevista dal presente Accordo ha luogo nel rispetto della sovranità e delle rispettive competenze di ciascuno Stato.

Art. 4

Zone di mutuo interesse

La cooperazione prevista dal presente Accordo ha luogo nelle seguenti tre zone di mutuo interesse: a)

il Lago Lemano,

b)

lo spazio aereo dei due Stati,

c)

gli itinerari, le residenze, i debarcaderi, gli aeroporti, le piazze d'atterraggio e i posti di comando situati nei dipartimenti francesi dell'Ain e dell'Alta Savoia e nei Cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

Art. 5

Cooperazione di polizia

1. I servizi competenti dei due Stati cooperano per garantire la sicurezza delle delegazioni che partecipano al Vertice di Evian, della popolazione civile e dei manifestanti.

2. L'Allegato I al presente Accordo definisce le modalità della cooperazione di polizia tra i due Stati.

3. Le autorità competenti dei due Stati, definite nell'Allegato I del presente Accordo, determinano di comune accordo le misure d'esecuzione volte ad attuare la cooperazione in materia di polizia.

Art. 6

Cooperazione doganale

1. I servizi competenti dei due Stati si prestano assistenza per facilitare il passaggio della frontiera alle delegazioni che partecipano al Vertice di Evian, come pure alle persone, ai mezzi di trasporto e ai beni necessari alla realizzazione del Vertice di Evian.

2. Essi cooperano nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro rispettive competenze per garantire la circolazione e la sicurezza delle delegazioni che partecipano al Vertice di Evian, della popolazione civile e dei manifestanti nello spazio frontaliero.

3. L'Allegato I del presente Accordo definisce le modalità della cooperazione doganale tra i due Stati.

Art. 7

Cooperazione militare

1. Le forze armate dei due Stati cooperano per garantire la sicurezza sul territorio transfrontaliero.

2. L'Allegato II del presente Accordo definisce le modalità della cooperazione militare tra i due Stati.

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

3. Le autorità competenti dei due Stati, definite nell'Allegato II del presente Accordo, determinano di comune accordo le misure d'esecuzione volte ad attuare la cooperazione militare.

Art. 8

Armi da fuoco e misure coercitive

Nell'ambito delle loro missioni di polizia e doganali, conformemente all'Allegato I del presente Accordo, gli agenti dei servizi competenti di uno Stato possono utilizzare armi da fuoco o ricorrere a misure coercitive sul territorio dell'altro Stato soltanto in caso di legittima difesa.

Art. 9

Clausole finanziarie

1. Conformemente alla dichiarazione comune adottata il 28 febbraio 2003 dai due ministri degli affari esteri, la Repubblica francese partecipa alle spese sostenute dalla Confederazione Svizzera per l'organizzazione del Vertice di Evian. A tale scopo, i due Stati si impegnano, nel rispetto delle loro procedure interne, a determinare quanto prima l'importo di questa partecipazione, secondo una chiave di riparto da definire tenuto conto della responsabilità principale della Repubblica francese quale Paese ospite del Vertice. La partecipazione francese sarà stabilita dietro presentazione da parte della Confederazione Svizzera di un conteggio dettagliato delle spese alla fine del Vertice di Evian e nei limiti di un tetto massimo di 12 milioni di euro.

2. La Repubblica francese si fa carico delle spese di trasporto e di alloggio dell'insieme delle delegazioni che partecipano al Vertice di Evian alle condizioni da essa fissate.

3. La Repubblica francese è disposta a offrire alla Confederazione Svizzera il suo sostegno per garantire la sicurezza in caso di eventi simili organizzati in Svizzera.

Art. 10

Responsabilità

Fatte salve le disposizioni specifiche previste nell'Allegato II del presente Accordo, ogni Stato risponde dei danni alle persone e ai beni situati sul suo territorio nazionale, legati al Vertice di Evian.

Art. 11

Immunità

I membri delle delegazioni ufficiali che partecipano al Vertice di Evian beneficiano, per la durata del loro soggiorno in Svizzera, dei privilegi e delle immunità previste nella Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Art. 12

Allegati

Gli Allegati del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

Art. 13

Organo comune

1. I due Stati istituiscono un Comitato direttore bilaterale franco-svizzero, composto di rappresentanti dei comitati direttori svizzero e francese e denominato di seguito «COBI».

2. Il COBI assicura il coordinamento della cooperazione tra i due Stati. Esso partecipa alla definizione delle strutture di condotta, segnatamente in situazioni di crisi, che vanno istituite in vista del Vertice di Evian.

Art. 14

Composizione delle controversie

1. Ogni controversia tra i due Stati concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo è composta in via negoziale.

2. Se la controversia tra i due Stati non può essere composta in via negoziale, può essere sottoposta, su domanda di uno dei due Stati, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

3. Ciascuno Stato designa un membro del tribunale arbitrale.

4. I membri designati scelgono di comune accordo il terzo membro, che presiederà il tribunale arbitrale. Se non è raggiunta un'intesa entro un termine ragionevole, su domanda di uno dei due Stati il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

5. Il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.

6. La sentenza arbitrale è vincolante per i due Stati e definitiva.

Art. 15

Entrata in vigore e applicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dai due Stati secondo le rispettive procedure. I due Stati si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entra in vigore il giorno successivo al ricevimento della seconda notifica.

2. Il presente Accordo è applicabile provvisoriamente a partire dalla data della firma.

3. Il presente Accordo cessa di essere valido il 10 giugno 2003 per quanto concerne la cooperazione di polizia, doganale e militare, lo statuto giuridico e le immunità.

4. Riguardo alle clausole finanziarie e alla composizione delle controversie, il presente Accordo cessa di essere valido una volta regolate le questioni finanziarie e composte eventuali controversie.

Fatto a ..., il ... 2003, in due esemplari in lingua francese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica francese:

...

...

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

Allegato I

Cooperazione di polizia e doganale (Art. 5 e 6 dell'Accordo) Art. 1

Servizi competenti

I servizi competenti ai fini del presente Allegato sono, ciascuno nel proprio settore di competenze e conformemente all'articolo 1 dell'Accordo di cooperazione di polizia: per la Repubblica francese ­

la Polizia nazionale;

­

la Gendarmeria nazionale;

­

la Direzione generale delle dogane e dei dazi indiretti.

Per la Confederazione Svizzera ­

le Autorità federali di polizia, di polizia degli stranieri e di dogana;

­

le Polizie cantonali (e, per il loro tramite, le Polizie comunali interessate);

­

il Corpo delle Guardie di confine.

Art. 2

Misure di cooperazione

I due Stati attuano, all'occorrenza, le seguenti misure temporanee: ­

procedere, conformemente agli articoli 5 e 6 dell'Accordo di cooperazione di polizia, a un vasto scambio d'informazioni e di dati prima, durante e dopo il Vertice di Evian. Tale scambio d'informazioni avviene in collaborazione con il Centro di cooperazione di polizia e doganale di Genève-Cointrin (CCPD); gli organi di coordinamento dei servizi competenti determinano il ruolo esatto del CCPD in questo contesto, d'intesa con il Consiglio di direzione dello stesso;

­

assicurare la trasmissione e lo scambio tra servizi competenti di analisi della situazione e d'informazioni, compresi dati personali e scambio di esperti, che rientrano nel settore di competenza dei servizi d'informazione e di sicurezza, in applicazione delle rispettive legislazioni nazionali;

­

distaccare funzionari di collegamento, per una durata determinata, negli stati maggiori di pianificazione e d'impiego, come pure nelle unità operative dei servizi competenti dell'altro Stato, conformemente agli articoli 10, 16 e 25 dell'Accordo di cooperazione di polizia e alle disposizioni del Protocollo addizionale. I funzionari di collegamento svolgono compiti di consulenza e sostegno. I funzionari distaccati possono essere utilizzati segnatamente per formare pattuglie comuni o per garantire la sicurezza delle persone che godono di una protezione in virtù del diritto internazionale pubblico, compresi i diplomatici. Essi non sono autorizzati a eseguire sul territorio dell'altro Stato atti derivanti dalla sovranità relativi a compiti di polizia e

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doganali. I funzionari distaccati hanno il diritto di portare l'uniforme, l'arma di servizio e altri dispositivi personali di coercizione, salvo che, in casi particolari, l'altro Stato vi si opponga o vi acconsenta solo a condizioni particolari. L'uso di armi da fuoco o il ricorso a misure coercitive sono ammessi soltanto in caso di legittima difesa. Le altre modalità relative al distaccamento di agenti, segnatamente le questioni legate alla responsabilità civile e penale, sono disciplinate dai dirigenti dei servizi competenti e dai loro organi di coordinamento nell'ambito di accordi particolari; ­

organizzare riunioni periodiche tra i membri degli stati maggiori incaricati della pianificazione conformemente all'articolo 20 dell'Accordo di cooperazione di polizia;

­

mettere a disposizione dei servizi dell'altro Stato equipaggiamenti di polizia, ma anche veicoli, battelli ed elicotteri, come pure il personale necessario al loro funzionamento. Non sono tuttavia compresi armi o equipaggiamenti destinati a eseguire o facilitare l'esecuzione di misure coercitive nei confronti di persone. I dirigenti di servizi competenti e i loro organi di coordinamento disciplinano in convenzioni specifiche le modalità relative alle prestazioni d'assistenza che potrebbero rendersi necessarie;

­

elaborare periodicamente schemi d'intervento comuni conformemente all'articolo 20 dell'Accordo di cooperazione di polizia e in vista di elaborare una strategia armonizzata in materia di comunicazione, segnatamente nei confronti delle autorità dei Paesi vicini, dell'opinione pubblica e dei massmedia. L'informazione delle autorità tedesche, italiane, austriache, slovene e del Liechtenstein avviene nel quadro del Partenariato dei paesi alpini in materia di sicurezza (PAS).

Art. 3

Impiego transfrontaliero sul Lago Lemano

­

I servizi competenti dei due Stati possono utilizzare, sull'insieme del Lago Lemano, battelli della polizia debitamente segnalati per missioni di scorta e di sorveglianza conformemente agli articoli 10, 18 e 19 dell'Accordo di cooperazione di polizia. Gli agenti distaccati sottostanno alle stesse disposizioni in materia di polizia della navigazione applicabili ai funzionari di polizia dello Stato sul cui territorio ha luogo il trasporto.

­

I servizi competenti della Repubblica francese, e in particolare la gendarmeria, possono intervenire sul Lago Lemano per mezzo di elicotteri e d'imbarcazioni per la protezione ravvicinata e immediata dei battelli che trasportano le delegazioni.

­

I trasporti in battello sono oggetto di un annuncio preliminare.

Art. 4

Agevolazioni doganali

Conformemente alla legislazione doganale in vigore, che prevede diverse misure di semplificazione delle formalità, fondate segnatamente su convenzioni doganali internazionali, l'insieme del materiale destinato a essere riesportato dopo il Vertice di Evian, sia esso materiale tecnico o apparecchi ed equipaggiamenti utilizzati dai 2221

Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

mass-media, può essere ammesso temporaneamente all'importazione, in esenzione totale di dazio, tassa o canone e senza sottostare alle misure di controllo del commercio esterno. Le formalità doganali da adempiere sono ridotte al minimo, fermo restando che devono comunque essere soddisfatte le esigenze sia degli Stati d'esportazione temporanea sia della Svizzera.

Art. 5

Statuto giuridico dei funzionari distaccati

L'articolo 23 dell'Accordo di cooperazione di polizia si applica nel quadro dell'attuazione del presente Allegato.

Art. 6

Protezione dei dati

L'articolo 30 dell'Accordo di cooperazione di polizia si applica nel quadro dell'attuazione del presente Allegato.

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

Allegato II

Cooperazione militare (Art. 7 dell'Accordo)

I. Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

Il presente Allegato ha come oggetto il disciplinamento degli aspetti militari della cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice di Evian.

Art. 2

Statuto delle forze

Durante l'impiego delle forze armate dei due Stati in relazione al presente Accordo, sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze.

Art. 3

Scambi

3.1

Scambio di personale

Lo scambio di personale specializzato di uno dei due Stati che può essere messo a disposizione e impiegato in un'unità o struttura di comando dell'altro Stato è oggetto di un accordo tecnico in cui sono precisate le condizioni d'impiego di tale personale.

3.2

Scambio e protezione delle informazioni

1. La protezione delle informazioni si fonda sulle prescrizioni nazionali dei due Stati concernenti la salvaguardia del segreto e sulla Convenzione del 22 e 23 marzo 1972 relativa alla protezione del segreto di difesa nazionale/difesa nazionale militare tra la Repubblica francese e la Confederazione Svizzera.

2. I due Stati si scambiano tutte le informazioni e le indicazioni di natura operativa suscettibili di arricchire la conoscenza di ciascuno di essi, segnatamente sulla situazione aerea generale, nelle zone definite nell'articolo 4 del presente Accordo.

Art. 4

Passaggio della frontiera

1. Gli elementi delle forze di uno Stato possono circolare sul territorio dell'altro Stato con le loro armi e munizioni nel quadro della missione loro affidata dal presente Accordo.

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

2. Le autorità militari dei due Stati prestano assistenza alle forze francesi e svizzere in tutte le operazioni amministrative e tecniche necessarie al passaggio della frontiera.

Art. 5

Sicurezza delle persone e dei beni

1. La sicurezza del materiale, delle armi, delle munizioni, dei veicoli e degli aeromobili è garantita dallo Stato di provenienza.

2. La sicurezza è garantita dallo Stato di soggiorno. Il comandante e il personale dell'unità dello Stato di provenienza cooperano con lo Stato di soggiorno nella sua missione di sicurezza.

3. Sul territorio dello Stato di soggiorno, lo Stato di provenienza non ha il diritto di effettuare una guardia armata e non dispone di potere di polizia nei confronti di terzi.

Art. 6

Uso di armi e munizioni, mandati di sicurezza e di protezione dell'ambiente

1. Le armi e le munizioni dello Stato di provenienza possono essere utilizzate sul territorio dello Stato di soggiorno soltanto nell'ambito delle missioni previste dal presente Accordo.

2. I due Stati rispettano i mandati vigenti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, come pure i mandati di sicurezza riguardanti le loro armi e munizioni, i loro veicoli e aeromobili.

Art. 7

Sostegno sanitario

1. Lo Stato di soggiorno mette gratuitamente a disposizione delle unità impiegate i necessari soccorsi medici urgenti, compreso il trasporto verso l'infrastruttura medica vicina più idonea. Le cure complementari sono a carico dello Stato di provenienza.

2. Ogni Stato deve disporre in permanenza di un medico militare delle proprie forze.

Art. 8

Spese

Ogni Stato assume in linea di principio le proprie spese. I dettagli di un'eventuale ripartizione sono oggetto di un accordo tecnico.

Art. 9

Accordi tecnici

Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, da una parte, e il ministro della difesa francese, dall'altra, possono concludere accordi tecnici conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 del presente Accordo e alle disposizioni del presente Allegato.

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

II. Cooperazione militare terrestre Art. 10

Missione delle unità terrestri

La missione delle unità terrestri è di garantire l'aspetto della sicurezza terrestre del dispositivo di protezione del Vertice di Evian.

Art. 11

Personale, armi, munizioni e veicoli impiegati

Le autorità competenti previste nell'articolo 9 del presente Allegato designano il personale, le armi, le munizioni e i veicoli impiegati.

Art. 12

Trasporti e spostamenti

1. Lo spostamento del personale, del materiale, delle armi e delle munizioni impiegate dal territorio nazionale ai luoghi d'esecuzione delle missioni è effettuato mediante trasporto ferroviario, stradale, lacustre o aereo.

2. Nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato di soggiorno, gli spostamenti mediante veicoli per necessità legate all'esecuzione delle missioni come pure durante le ore di libera uscita sono autorizzati.

III. Cooperazione militare aerea Art. 13

Attività operative

Le attività si iscrivono nell'ambito dell'operazione congiunta tesa a garantire l'aspetto della sicurezza aerea del dispositivo di protezione del Vertice di Evian durante la sua preparazione e il suo svolgimento, dal 15 maggio al 5 giugno 2003.

Esse sono realizzate nello spazio aereo definito nell'articolo 4 del presente Accordo e comprendono: ­

il transito e l'attesa degli aeromobili di uno dei due Stati nello spazio aereo nazionale dell'altro Stato nell'ambito della loro partecipazione all'operazione,

­

il dirottamento di aeromobili di uno dei due Stati su un aeroporto dell'altro Stato e il rifornimento degli stessi,

­

il rifornimento in volo di aerei dei due Stati mediante rifornitori francesi in tutto lo spazio aereo di uno dei due Stati o in una parte di esso,

­

il controllo degli aeromobili di uno dei due Stati su sistemi di uno dei due Stati, da parte sia di un organismo di controllo aereo sia di controllori aerei dell'altro Stato, in tutto lo spazio aereo di uno dei due Stati o in una parte di esso,

­

l'imbarco di personale o/e di equipaggi dei due Stati a bordo di aeromobili dello Stato di soggiorno la cui presenza si giustifica per ragioni operative,

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

­

la realizzazione di missioni reali di ricerca e salvataggio da parte di aeromobili di uno dei due Stati nello spazio aereo dell'altro Stato,

­

le misure di sicurezza aerea definite nell'articolo 14 del presente Allegato.

Art. 14

Sicurezza aerea

1. Per sicurezza aerea s'intende il riconoscimento, la sorveglianza, l'interrogazione, la scorta, gli itinerari obbligati, il divieto di sorvolo, il fermo e il tiro a scopo d'intimazione.

2. L'adozione di misure di sicurezza aerea nel periodo dal 29 maggio al 5 giugno 2003 da parte di un aeromobile di uno dei due Stati nello spazio aereo dell'altro Stato è autorizzata una volta presa la decisione di impiegare tale aeromobile da parte di una delle autorità nazionali d'impiego.

3. Il tiro a scopo distruttivo è di competenza esclusiva di uno dei due Stati e può quindi essere previsto unicamente mediante uno strumento d'intervento nazionale, al di sopra del territorio nazionale, nell'ambito di catene di controllo e d'impiego nazionali, previa autenticazione nazionale.

Art. 15

Dispiegamento dei mezzi

Le condizioni per l'attivazione di sistemi di localizzazione e d'intervento, in configurazione operazionale, di uno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato sono oggetto di un accordo tecnico come previsto dall'articolo 9, in cui sono precisati: ­

i luoghi d'accoglienza,

­

le informazioni tecniche relative alle zone utilizzate e ai materiali impiegati,

­

per ogni distaccamento, il numero e i tipi di materiali e d'aeromobili,

­

per i mezzi aerei armati d'intervento, dispiegati sul territorio dello Stato di soggiorno, il tipo d'armamento,

­

lo Stato responsabile della protezione dei mezzi dispiegati sul territorio dello Stato di soggiorno.

Art. 16

Sostegno

1. Lo Stato di soggiorno offre il suo sostegno alle forze dello Stato di provenienza dispiegate sul suo territorio. I capi dei distaccamenti dello Stato di provenienza coordinano con lo Stato di soggiorno le questioni di sostegno logistico e tecnico richiesto per l'operazione.

2. Le condizioni di tale sostegno sono oggetto di un accordo tecnico come previsto dall'articolo 9 del presente Accordo.

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Vertice di Evian. Accordo di cooperazione con la Francia

Art. 17

Inchiesta in caso d'incidenti aerei

In caso d'incidenti aerei o d'eventi gravi nello spazio aereo di uno Stato nel quale è coinvolto un aeromobile dell'altro Stato, gli esperti militari di quest'ultimo Stato sono autorizzati a sedere nella commissione d'inchiesta dello Stato in cui si è verificato l'incidente o l'evento.

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