L Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20021, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 2a (nuovo)

Agenzia nazionale

La Confederazione può istituire un'agenzia nazionale incaricata di accompagnare la partecipazione svizzera ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 3 1

Provvedimenti

La Confederazione può: a.

erogare sussidi per la partecipazione ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;

b.

finanziare misure di accompagnamento per l'attuazione della partecipazione di cui alla lettera a;

c.

concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.

Art. 5 cpv. 4 (nuovo) 4

1 2

È prorogata al 31 dicembre 2007.

FF 2003 2019 RS 414.51

2198

2002-2227

Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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