Concessione a Radio Top Two (Concessione Radio Top Two) del 21 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), accorda a Radio Top SA, Gertrudstrasse 1, casella postale 600, 8401 Winterthur, la seguente concessione:
Sezione 1: In generale Art. 1
Oggetto
1
Radio Top SA è autorizzata a emettere il programma Radio Top Two a livello internazionale.
2
Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'ampiezza, il contenuto e la natura dell'emissione, l'organizzazione e il finanziamento.
Art. 2
Scopi
Nell'ambito del suo mandato, Radio Top Two deve contribuire a: a.
intrattenere gli ascoltatori;
b.
fornire al pubblico un'informazione diversificata e oggettiva;
c.
meglio rappresentare la Svizzera orientale attraverso i mezzi di comunicazione nell'area bodanica e nella Svizzera germanofona;
d.
promuovere la creazione culturale svizzera.
Sezione 2: Programma Art. 3
Contenuto
Radio Top Two diffonde un programma radiofonico imperniato su musica di intrattenimento e notiziari.
1 2
RS 784.40 RS 784.401
2003-0972
3413
Concessione Radio Top Two
Art. 4
Produzioni
1
I notiziari sono prodotti da Radio Top SA e tengono conto del carattere internazionale del programma.
2
Essi si rivolgono agli ascoltatori di tutta l'area bodanica e di tutta la Svizzera germanofona.
3
Nel programma è tenuto adeguatamente conto della musica svizzera.
Art. 5
Ripresa
La ripresa di parti complete di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6
Diffusione tecnica
1
Il programma è diffuso via satellite e/o via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.
2 Il Dipartimento approva i particolari della diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere preventivamente sottoposte al Dipartimento per approvazione.
3
La presente concessione non dà alcun diritto a una successiva diffusione terrestre del programma.
Art. 7
Esercizio e obbligo d'esercizio
L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. Se non è ripreso entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.
Sezione 4: Sorveglianza Art. 8
Tassa di concessione
1
Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Radio Top SA comunica all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.
2 Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.
3
Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.
3414
Concessione Radio Top Two
Art. 9
Rapporto annuo e conti
1
Radio Top SA presenta all'UFCOM, per il 30 aprile di ogni anno, il rapporto di gestione; questo comprende i conti e il rapporto annui. Il rapporto di gestione è allestito secondo le prescrizioni degli articoli 662 segg. CO.
2
Il rapporto annuo informa su: a.
l'attività di Radio Top Two e dei suoi organi;
b.
l'attività dell'organo di mediazione;
c.
la struttura del programma, la durata globale d'emissione e la parte riservata alla musica svizzera;
d.
i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;
e.
le partecipazioni ad altre imprese svizzere ed estere nel settore radiofonico e la cooperazione con dette imprese.
Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10
Modifica
Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Radio Top SA alcun diritto d'indennizzo.
Art. 11
Entrata in vigore e durata di validità
La presente concessione entra in vigore il 1° giugno 2003 ed è valida sino al 31 maggio 2013. Non vi è alcun diritto al suo rinnovo.
21 maggio 2003
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3415