Concessione a Radio Top Two (Concessione Radio Top Two) del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), accorda a Radio Top SA, Gertrudstrasse 1, casella postale 600, 8401 Winterthur, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Oggetto

1

Radio Top SA è autorizzata a emettere il programma Radio Top Two a livello internazionale.

2

Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'ampiezza, il contenuto e la natura dell'emissione, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Scopi

Nell'ambito del suo mandato, Radio Top Two deve contribuire a: a.

intrattenere gli ascoltatori;

b.

fornire al pubblico un'informazione diversificata e oggettiva;

c.

meglio rappresentare la Svizzera orientale attraverso i mezzi di comunicazione nell'area bodanica e nella Svizzera germanofona;

d.

promuovere la creazione culturale svizzera.

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto

Radio Top Two diffonde un programma radiofonico imperniato su musica di intrattenimento e notiziari.

1 2

RS 784.40 RS 784.401

2003-0972

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Concessione Radio Top Two

Art. 4

Produzioni

1

I notiziari sono prodotti da Radio Top SA e tengono conto del carattere internazionale del programma.

2

Essi si rivolgono agli ascoltatori di tutta l'area bodanica e di tutta la Svizzera germanofona.

3

Nel programma è tenuto adeguatamente conto della musica svizzera.

Art. 5

Ripresa

La ripresa di parti complete di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6

Diffusione tecnica

1

Il programma è diffuso via satellite e/o via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

2 Il Dipartimento approva i particolari della diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere preventivamente sottoposte al Dipartimento per approvazione.

3

La presente concessione non dà alcun diritto a una successiva diffusione terrestre del programma.

Art. 7

Esercizio e obbligo d'esercizio

L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. Se non è ripreso entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 8

Tassa di concessione

1

Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Radio Top SA comunica all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

2 Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.

3

Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

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Concessione Radio Top Two

Art. 9

Rapporto annuo e conti

1

Radio Top SA presenta all'UFCOM, per il 30 aprile di ogni anno, il rapporto di gestione; questo comprende i conti e il rapporto annui. Il rapporto di gestione è allestito secondo le prescrizioni degli articoli 662 segg. CO.

2

Il rapporto annuo informa su: a.

l'attività di Radio Top Two e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

la struttura del programma, la durata globale d'emissione e la parte riservata alla musica svizzera;

d.

i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;

e.

le partecipazioni ad altre imprese svizzere ed estere nel settore radiofonico e la cooperazione con dette imprese.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10

Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Radio Top SA alcun diritto d'indennizzo.

Art. 11

Entrata in vigore e durata di validità

La presente concessione entra in vigore il 1° giugno 2003 ed è valida sino al 31 maggio 2013. Non vi è alcun diritto al suo rinnovo.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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