E Decreto federale sullo stanziamento di crediti a istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2004­2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2004­2007 è stanziato un limite di spesa di 2253,6 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca: a.

Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;

b.

accademie scientifiche svizzere;

c.

dizionari nazionali;

d.

Dizionario storico della Svizzera.

Art. 2 1

Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

2

Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

Art. 3 I poli di ricerca nazionali sono completati da 3­6 nuovi poli selezionati in particolare nei settori delle scienze umane e sociali.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2 3

RS 101 RS 420.1 FF 2003 2019

2002-2223

2189