E Decreto federale sullo stanziamento di crediti a istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20042007
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:
Art. 1 Per gli anni 20042007 è stanziato un limite di spesa di 2253,6 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca: a.
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
b.
accademie scientifiche svizzere;
c.
dizionari nazionali;
d.
Dizionario storico della Svizzera.
Art. 2 1
Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.
2
Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.
Art. 3 I poli di ricerca nazionali sono completati da 36 nuovi poli selezionati in particolare nei settori delle scienze umane e sociali.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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RS 101 RS 420.1 FF 2003 2019
2002-2223
2189