Ordinanza Progetto dell'Assemblea federale concernente le sue delegazioni in assemblee parlamentari internazionali e per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi (Ordinanza sulle delegazioni parlamentari, ODelP) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento; visto il rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 23 gennaio 20032; visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta:

Art. 1

Delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali

1

L'Assemblea federale è rappresentata da delegazioni permanenti nelle seguenti assemblee parlamentari internazionali: a.

Unione interparlamentare (UIP);

b.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

c.

Comitati parlamentari dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);

d.

Assemblea internazionale dei parlamentari di lingua francese (AIPLF);

e.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

f.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

2 Nell'Assemblea parlamentare della NATO l'Assemblea federale ha lo statuto di membro associato.

Art. 2

Delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con il Parlamento europeo

La delegazione nei Comitati parlamentari dell'AELS cura anche le relazioni dell'Assemblea federale con il Parlamento europeo.

1 2 3

RS ...; RU ... (FF 2002 7271) FF 2003 3383 FF 2003 ...

3390

2003-0660

Ordinanza sulle delegazioni parlamentari

Art. 3

Delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi

1 L'Assemblea federale, con delegazioni permanenti, cura relazioni particolari con parlamenti di Stati terzi.

2

La scelta degli Stati avviene secondo i seguenti criteri: a.

vicinanza geografica alla Svizzera;

b.

interessi comuni;

c.

particolari convergenze politiche, economiche, storiche o culturali;

d.

importanza politica ed economica dei Paesi partner nella loro regione.

3

La Conferenza di coordinamento istituisce le delegazioni per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi.

Art. 4

1

2

Delegazioni non permanenti

L'Assemblea federale invia delegazioni non permanenti: a.

presso altre istituzioni e conferenze parlamentari internazionali;

b.

per la cura dei contatti bilaterali con parlamenti di altri Stati.

Le delegazioni non permanenti vengono istituite: a.

dalla Conferenza di coordinamento, se la delegazione è composta di quattro o più membri;

b.

dai presidenti delle due Camere, se la delegazione è composta di meno di quattro membri.

Art. 5

Composizione

1

Le delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali si compongono come segue: a.

UIP: di cinque membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consiglio degli Stati;

b.

AP-Consiglio d'Europa: di quattro membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati quattro membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati;

c.

Comitato parlamentare dell'AELS: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati;

d.

AIPLF: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati; la delegazione è composta esclusivamente di parlamentari di lingua francese;

3391

Ordinanza sulle delegazioni parlamentari

e.

AP-OSCE: di tre membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati;

f.

AP-NATO: di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati; di regola, la delegazione è composta dai presidenti e dai vicepresidenti delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere; di regola, quali membri supplenti vengono designati gli ex presidenti di queste commissioni.

2 Le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi si compongono di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati. Quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. Nella nomina delle delegazioni si tengono in considerazione le conoscenze linguistiche dei membri della delegazione.

Art. 6

Organizzazione

1

Le delegazioni si costituiscono da sé. Esse designano per un biennio un presidente e un vicepresidente.

2 Sempre che siano previsti membri supplenti, i membri delle delegazioni possono farsi rappresentare unicamente da essi. I membri supplenti non possono farsi rappresentare.

3 Per la delegazione AELS sono possibili rappresentanze ad hoc, sempre che altrimenti non possa essere raggiunta una partecipazione di almeno due membri.

4

Le delegazioni decidono a maggioranza dei membri votanti.

Art. 7

Compiti

1

Su mandato dell'Assemblea federale, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali prendono parte alle attività di queste assemblee. Si attengono ai regolamenti e alla prassi dell'assemblea parlamentare internazionale in questione.

2 Le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi si incontrano periodicamente con le delegazioni dei loro Paesi partner. Esse trasmettono all'Assemblea federale, per conoscenza, le raccomandazioni che vengono elaborate in occasione di questi incontri. Rispettano le disposizioni vigenti nei parlamenti dei loro Paesi partner e la prassi usuale per la cura delle relazioni con altri Paesi.

Art. 8 1

Rapporto

Ogni anno, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali presentano alle due Camere un rapporto scritto sugli elementi essenziali della propria attività.

3392

Ordinanza sulle delegazioni parlamentari

2

Almeno una volta per legislatura, le delegazioni permanenti per la cura delle relazioni con parlamenti di Stati terzi presentano alle due Camere un rapporto scritto sugli elementi essenziali della propria attività.

3

Ogni anno, su mandato della conferenza di coordinamento, i servizi del Parlamento presentano alle due Camere un rapporto riassuntivo sulle attività delle delegazioni non permanenti.

Art. 9

Contributi

La Confederazione versa l'eventuale contributo chiesto per la partecipazione della Svizzera a un'assemblea parlamentare internazionale.

Art. 10

Disposizioni particolari

Il mandato nella delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa comincia e termina con l'anno parlamentare del Consiglio d'Europa. Il mandato dei delegati che lasciano l'Assemblea federale termina entro la fine della successiva sessione dell'Assemblea parlamentare.

Art. 11

Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti legislativi sono abrogati: a.

decreto federale del 24 giugno 19764 concernente la delegazione dell'Assemblea federale presso il Consiglio d'Europa;

b.

decreto federale del 19 dicembre 19865 sulla delegazione dell'Assemblea federale presso l'Unione interparlamentare;

c.

decreto federale del 6 ottobre 19896 concernente la sezione svizzera dell'Assemblea internazionale dei parlamentari di lingua francese.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° dicembre 2003.

4 5 6

RU 1976 1960, 1991 2156 RU 1987 23 RU 1989 1972

3393