03.061 Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile del 19 settembre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 settembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il 26 giugno 2003 gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) hanno firmato un Accordo di libero scambio di ampia portata con il Cile che, se sarà ratificato dagli Stati contraenti, entrerà in vigore il 1° febbraio 2004.

L'Accordo prevede lo scambio di prodotti industriali (prodotti agricoli trasformati nonché pesce e altri prodotti del mare), lo scambio di servizi, gli investimenti esteri, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e la concorrenza. Per tener conto delle specificità delle politiche e dei mercati agricoli dei diversi Stati dell'AELS, il commercio dei prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi bilaterali tra i diversi Paesi dell'AELS e il Cile.

Grazie all'Accordo di libero scambio, gli Stati dell'AELS avranno accesso al mercato cileno dei prodotti industriali senza subire discriminazioni (in particolare nei confronti dei nostri concorrenti principali provenienti dall'UE e dagli USA che, di recente, hanno concluso un accordo preferenziale con il Cile). Gli Stati dell'AELS e il Cile hanno inoltre convenuto, in materia di accesso agli appalti pubblici, un impegno paragonabile a quello dell'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici (a differenza della Svizzera e degli altri Stati dell'AELS, il Cile non è parte di questo Accordo), nel settore della proprietà intellettuale obblighi di protezione superiori allo standard OMC/TRIPS nonché aperture e garanzie giuridiche a favore degli investimenti (garanzie di diritto di stabilimento per imprese) e dei servizi (con una clausola evolutiva per i servizi finanziari). La protezione dei prodotti sensibili nell'ambito della politica agricola svizzera è mantenuta anche nei confronti del Cile.

Dopo il Messico e Singapore, il Cile è il terzo partner commerciale d'oltremare con cui gli Stati dell'AELS hanno concluso un accordo (globale) di libero scambio. Per la Svizzera, il Cile è il quinto partner commerciale in ordine d'importanza in Sudamerica. L'economia cilena dispone di un potenziale di crescita notevole che gli attori economici svizzeri potranno sfruttare in misura maggiore in virtù del presente Accordo. Grazie alla stabilità delle sue condizioni politiche ed economiche, il Cile rappresenta per le imprese svizzere una base regionale per operare sui mercati dei Paesi vicini. Nel
2002 la Svizzera ha esportato in Cile merci per un totale di circa 150 milioni di franchi e ne ha importate per 60 milioni di franchi. Alla fine del 2001 gli investimenti diretti svizzeri in Cile ammontavano a oltre 800 milioni di franchi.

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Messaggio 1

Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio concluso tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia) e il Cile contempla lo scambio di prodotti industriali (prodotti agricoli trasformati, pesce e altri prodotti del mare), lo scambio di servizi, gli investimenti esteri, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e la concorrenza (n. 4). Il commercio dei prodotti agricoli non trasformati, tenuto conto delle particolarità dei mercati e delle politiche agricole dei singoli Stati dell'AELS, è retto come in altri accordi di libero scambio dell'AELS da accordi bilaterali aggiuntivi conclusi tra i singoli Paesi dell'AELS e il Cile (n. 5).

L'Accordo migliora la competitività dell'economia svizzera sul mercato cileno e rafforza la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro delle nostre relazioni economiche con il Cile. L'Accordo consente di evitare che la nostra industria d'esportazione subisca discriminazioni pesanti (in particolare rispetto agli altri partner di libero scambio, attuali e futuri, del Cile, tra cui l'UE e gli USA) e migliora le condizioni quadro degli scambi economici internazionali in ulteriori, diversi settori (investimenti, servizi, appalti pubblici, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza). L'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile non pregiudica la politica agricola svizzera.

L'Accordo instaura il libero scambio dei prodotti industriali e garantisce, inoltre, un impegno ampiamente corrispondente allo standard dell'OMC/AAP per gli appalti pubblici (Accordo sugli appalti pubblici, AAP: accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti di governo di cui il Cile, a differenza dei Paesi dell'AELS, non è membro). Vi si aggiungono, inoltre, una protezione della proprietà intellettuale che va al di là dell'Accordo TRIPS (Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) nonché aperture e garanzie giuridiche a favore degli investimenti (garanzie di diritto di stabilimento per imprese) e dei servizi (con una clausola evolutiva per i servizi finanziari).

La conclusione di accordi di libero scambio rappresenta, insieme all'integrazione europea e all'appartenenza a organizzazioni economiche multilaterali (soprattutto all'OMC e all'OCSE), uno dei tre pilastri della politica svizzera di apertura ai mercati e
di miglioramento della certezza del diritto e della prevedibilità delle condizioni quadro dell'economia estera. La Svizzera, un Paese fortemente legato alle sue esportazioni e che non appartiene a un'entità più ampia come l'UE, dipende in misura importante da un accesso al mercato mondiale quanto più libero possibile.

Nel contempo la crescente discriminazione, potenziale o reale, su mercati terzi risultante da un numero sempre maggiore, su scala mondiale, di accordi preferenziali tra Paesi o gruppi di Paesi, si fa particolarmente sentire in uno Stato che dispone di un piccolo mercato nazionale. La Svizzera assume quindi un ruolo attivo negli sforzi intrapresi per proseguire l'estensione della rete di accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS.

Accordi preferenziali bilaterali e plurilaterali non sono in contraddizione con gli sforzi intrapresi nel quadro dell'OMC o di altre organizzazioni multilaterali in vista di una liberalizzazione progressiva degli scambi a livello mondiale. Questi accordi 6195

possono invece aprire la via, a livello multilaterale, all'elaborazione di nuove regole del gioco e al processo di liberalizzazione. È peraltro vero che gli interessi di un'economia di piccole o medie dimensioni sono per principio meglio soddisfatti mediante una liberalizzazione e un miglioramento delle condizioni quadro multilaterali e per tale motivo la Svizzera non diminuisce il suo impegno volto a promuovere i lavori delle organizzazioni competenti in materia.

L'Accordo di libero scambio con il Cile costituisce per gli Stati dell'AELS, dopo quelli firmati con il Messico (in vigore dal 1° gennaio 2003, FF 2001 1611) e con Singapore (in vigore dal 1° gennaio 2003, FF 2002 5963), il terzo accordo di questo tipo concluso con un partner fuori dall'area euro-mediterranea e, nello stesso tempo, il terzo con un ampio campo di applicazione. Si tratta del ventesimo accordo di libero scambio concluso dagli Stati dell'AELS con uno Stato terzo dall'inizio del 1990.

L'Accordo con il Cile è uno dei risultati dell'estensione, dal profilo geografico e materiale, della politica di libero scambio attuata dagli Stati dell'AELS. Negli anni Novanta gli Stati dell'AELS si erano impegnati soprattutto a concludere accordi di libero scambio per la circolazione delle merci con gli Stati dell'Europa centrale e orientale appena costituiti o divenuti indipendenti dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica e con alcuni Paesi del Mediterraneo. Recentemente gli Stati dell'AELS hanno iniziato a estendere la loro rete di accordi di libero scambio a partner d'oltremare e a includere in tali accordi, oltre agli scambi di merci e alla proprietà intellettuale, i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Con questa politica gli Stati dell'AELS intendono contrastare il pericolo di erosione della competitività delle loro piazze economiche di fronte al maggiore rischio di discriminazione derivante dalla crescente tendenza, osservata su scala mondiale, di concludere accordi preferenziali a livello regionale e sovraregionale. In questo senso il Cile è particolarmente attivo poiché pratica un'intensa politica di libero scambio (cfr.

n. 2). Recentemente, infatti, il Cile ha concluso anche con gli Stati Uniti e con l'UE, i due principali concorrenti della Svizzera sul mercato cileno, accordi volti a instaurare rapporti di libero scambio.

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Situazione economica e politica economica estera del Cile, relazioni economiche tra la Svizzera e il Cile

Il Cile è uno dei Paesi più sviluppati dell'America latina dal punto di vista economico. L'economia cilena è fortemente orientata all'esportazione e caratterizzata da un importante settore dei servizi (54% del prodotto interno lordo, PIL). Nell'ambito dell'industria e dell'industria mineraria (38 % del PIL) domina la produzione di rame e altri prodotti minerari, acciaio e prodotti dell'acciaio, cellulosa e carta, tessili e derrate alimentari. Anche l'agricoltura ha un ruolo importante con una percentuale dell'8 per cento del PIL. Nel 2002 il Cile ha esportato merci per circa 18 miliardi di dollari, corrispondenti al 34 per cento del PIL. Gli acquirenti più importanti erano l'UE con il 23 per cento, gli Stati Uniti con il 21 per cento e il Giappone con l'11 per cento. Il 48 per cento delle esportazioni proveniva dal settore industriale, il 42 per cento dal settore minerario e il 10 per cento dai settori agricolo, forestale e ittico.

Nello stesso anno le importazioni ammontavano a 16 miliardi di dollari. I maggiori

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fornitori erano l'UE e l'Argentina con il 17 per cento ciascuno e gli Stati Uniti con il 15 per cento.

Nel 1999 una recessione ha interrotto un lungo periodo in cui si registravano tassi di crescita annui del PIL del 5­6 per cento. La crescita, tuttavia, è presto ripresa sebbene anche nel 2002, con il 3 per cento, continuasse a rimanere al di sotto del potenziale soprattutto a causa di fattori esterni (scarso dinamismo del mercato nordamericano, costante debolezza o crisi in Giappone e Argentina). Il tasso d'inflazione è basso (3,3 %) e dovrebbe ancora scendere. Il disavanzo pubblico ammontava nel 2002 allo 0,8 per cento del PIL in presenza di un debito totale del governo centrale di soltanto il 14 per cento in rapporto al PIL. Il tasso di disoccupazione si mantiene sull'8,5 per cento.

Il Cile persegue una politica economica particolarmente aperta ed è il Paese sudamericano più integrato nei mercati internazionali. Disponendo di un mercato interno limitato, il Cile conduce una politica economica estera attiva caratterizzata, oltre che dall'appartenenza all'OMC, dalla conclusione di numerosi accordi preferenziali. Nel novembre 2002, per esempio, il Cile ha firmato un accordo di associazione con l'UE la cui parte attinente alla politica commerciale (segnatamente alle preferenze tariffarie) è applicata dal 1° febbraio 2003. Il Cile alcuni mesi fa ha concluso negoziati relativi ad accordi di libero scambio con un ampio campo d'applicazione dal profilo settoriale anche con gli Stati Uniti, un altro concorrente importante dell'economia svizzera sul mercato cileno, e con la Corea del Sud. In questo modo il Cile continua a estendere la sua rete, già fitta, di accordi di libero scambio (tra gli altri con il Canada, l'America Centrale, il Messico e i Paesi membri del MERCOSUR1). Il Paese partecipa anche alla trattative volte a istituire una zona panamericana di libero scambio (Free Trade Area of the Americas, FTAA) e alla Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC, Asian-Pacific Economic Cooperation).

Il Cile è il quinto partner commerciale della Svizzera in ordine d'importanza nel Sudamerica e possiede un notevole potenziale di crescita che l'economia svizzera potrà sfruttare più intensamente proprio grazie al presente Accordo. Considerate le sue condizioni politiche ed economiche relativamente stabili,
per le imprese svizzere il Cile serve anche da base regionale per operare nei mercati vicini. Nel 2002 le esportazioni svizzere (soprattutto macchine, prodotti chimici e farmaceutici, orologi e strumenti) in Cile ammontavano a 150 milioni di franchi. Le importazioni dal Cile, sempre nel 2002, ammontavano a 60 milioni di franchi con una prevalenza di prodotti agricoli (più del 60% di cui il 40%, ossia un quarto del totale delle importazioni, di vino), seguiti da carta e articoli di carta nonché metallo e articoli di metallo.

Anche diverse ditte di servizi operano in Cile. Alla fine del 2001 la Svizzera aveva effettuato investimenti diretti in Cile per un totale di circa 830 milioni di franchi.

Finora le relazioni economiche contrattuali bilaterali tra la Svizzera e il Cile si fondavano principalmente su un trattato di commercio del 31 ottobre 1897 (RS 0.946.292.451) e su un accordo concernente la protezione degli investimenti concluso nel 1999 ed entrato in vigore il 2 maggio 2002 (RS 0.975.224.5). I negoziati relativi a un accordo sul traffico aereo si sono conclusi da poco, quelli relativi a una convenzione di doppia imposizione sono ancora in corso.

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Di cui il Cile è divenuto membro associato; ne sono membri a pieno titolo Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay.

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Svolgimento dei negoziati

Il 1° giugno 1999 a Lillehammer (Norvegia) i ministri degli Stati dell'AELS hanno deciso, su proposta della Svizzera, di esaminare la possibilità di instaurare rapporti di libero scambio con partner latino-americani, in particolare con il Cile. Già lo stesso anno venivano avviati i primi colloqui esplorativi con le autorità cilene che avevano mostrato interesse a un accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS.

Il 19 giugno 2000 i ministri degli Stati dell'AELS hanno deciso, a Zurigo, di avviare trattative di libero scambio con il Cile.

In seguito è stato possibile concludere le trattative in sei tornate (il 4 dicembre 2000 a Ginevra, dal 7 all'11 maggio 2001 a Santiago, dal 3 al 7 settembre 2001 a Ginevra, dal 24 al 26 ottobre 2001 a Santiago, dal 2 al 6 settembre 2002 e dal 16 al 23 marzo 2003 a Ginevra). L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile e gli accordi agricoli bilaterali dei singoli Stati dell'AELS con il Cile sono stati parafati il 23 marzo 2003 a Ginevra e firmati il 26 giugno 2003 a Kristiansand (Norvegia) in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS.

Nel corso delle trattative, le sfide maggiori riguardavano il commercio di prodotti agricoli e i servizi finanziari. L'Accordo di libero scambio con il Cile è il primo che gli Stati dell'AELS hanno concluso con un Paese appartenente al cosiddetto gruppo di Cairns. Il gruppo di Cairns in seno all'OMC chiede una liberalizzazione radicale del settore agricolo e rifiuta per principio anche incentivi all'esportazione, per esempio per prodotti agricoli trasformati. Occorre sottolineare che i prodotti agricoli, per i quali la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS dispongono soltanto di un margine di trattativa molto limitato a causa delle rispettive politiche agricole, hanno un'importanza capitale per il commercio cileno con gli Stati dell'AELS (rappresentano oltre il 60 % delle esportazioni cilene in Svizzera). Le autorità cilene, da parte loro, sin dall'inizio delle trattative hanno manifestato un grande riserbo per quanto concerne il settore dei servizi finanziari ritenendo quest'ultimo, e il relativo trasferimento di capitali, un argomento alquanto sensibile per l'economia cilena.

Nonostante le difficoltà iniziali, è stato possibile conseguire un risultato che consente di prevenire discriminazioni importanti
nei confronti della nostra industria d'esportazione sul mercato cileno e migliora in modo sostanziale le condizioni quadro degli scambi economici internazionali per quanto riguarda accesso al mercato, certezza del diritto e prevedibilità in diversi altri settori (investimenti, numerosi settori di servizi, appalti pubblici, protezione della proprietà intellettuale e concorrenza), senza che la Svizzera debba fare concessioni nel settore agricolo che potrebbero pregiudicare la nostra politica agricola. Per quanto riguarda i servizi finanziari, il Cile e gli Stati dell'AELS hanno raggiunto un accordo su una clausola evolutiva, secondo cui occorre negoziare due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in merito all'inclusione di obblighi particolari attinenti ai servizi finanziari.

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Contenuto dell'Accordo di libero scambio

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e il Cile si basano sull'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile (Preambolo e art. 1­108) comprese le sue Appendici (I­XVII) nonché sull'Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e il Cile.

L'Accordo di libero scambio (Allegato 1 del presente messaggio, cfr. anche n. 12) comprende dodici capitoli (Disposizioni iniziali, Scambi di merci, Scambi di servizi e stabilimento, Protezione della proprietà intellettuale, Appalti pubblici, Politica in materia di concorrenza, Sovvenzioni, Trasparenza, Amministrazione dell'Accordo, Composizione delle controversie, Eccezioni generali, Disposizioni finali). Il capitolo Scambi di servizi e stabilimento è suddiviso nelle sezioni Scambi di servizi, Stabilimento, Pagamenti e movimenti di capitali nonché Disposizioni comuni. Le diciassette appendici sono parte integrante dell'Accordo (art. 102).

I singoli Stati dell'AELS hanno disciplinato lo scambio di prodotti agricoli non trasformati con il Cile mediante accordi bilaterali separati (n. 5), come nel caso degli attuali accordi di libero scambio con Paesi terzi.

4.1

Scambi di merci

Il campo d'applicazione del capitolo II (Scambi di merci) dell'Accordo di libero scambio comprende i prodotti industriali, ossia i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11), così come il gruppo di merci pesci e altri prodotti di mare e i prodotti agricoli trasformati (art. 7). Sono esclusi, come negli altri accordi di libero scambio dell'AELS, certi prodotti industriali utilizzati come mangime.

4.1.1

Soppressione dei dazi doganali e discipline commerciali

L'Accordo prevede la soppressione totale dei dazi doganali e di altre tasse riscosse all'importazione e all'esportazione di prodotti industriali e pesce originari di uno degli Stati dell'AELS o del Cile (art. 9­12). Per quanto concerne i dazi d'esportazione, il disciplinamento si applica anche ai prodotti non originari (art. 9 par. 2).

Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, una soppressione asimmetrica dei dazi doganali tiene conto del diverso livello di sviluppo economico degli Stati dell'AELS rispetto al Cile. Mentre gli Stati dell'AELS concedono l'esenzione dai dazi doganali dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, il Cile dispone, per determinate linee tariffarie, di un periodo transitorio da quattro a sei anni per sopprimere completamente, a tappe, i dazi doganali. Le scadenze con cui sopprimere i dazi doganali di certi prodotti particolarmente sensibili per il Cile (tra gli altri determinati prodotti del petrolio, di ceramica e di vetro, componenti automobilistici, corrispondenti a circa l'1,5% delle esportazioni svizzere in Cile) sono stabilite al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio in occasione di trattative ulteriori e si estendono su un arco di nove anni al massimo. Le scadenze 6199

fissate per sopprimere i dazi doganali previste nell'Accordo di libero scambio permettono di evitare in gran parte che le esportazioni degli Stati dell'AELS siano discriminate sul mercato cileno in seguito all'accordo tra l'UE e il Cile applicato a partire dal 1° febbraio 2003, sempre che il presente Accordo entri in vigore alla data prevista (1° febbraio 2004, cfr. n. 6).

Per i prodotti agricoli trasformati la Svizzera rinuncia a rilevare l'elemento di protezione industriale, ma può continuare a concedere ristorni sulle esportazioni per compensare gli elevati prezzi nazionali delle materie prime. I dazi doganali equivarranno quindi a quelli applicati a tutti gli altri partner di libero scambio. Da parte sua il Cile sopprime i dazi all'importazione su determinati prodotti originari provenienti dagli Stati dell'AELS in misura proporzionale alle concessioni fatte da questi ultimi oppure consolida le aliquote di dazio attuali (6 % ad valorem, rispetto alle aliquote legate all'OMC che possono arrivare fino al 25 %).

Le concessioni doganali svizzere equivalgono ampiamente a un consolidamento delle preferenze tariffarie concesse finora unilateralmente al Cile su base autonoma nell'ambito dello schema di preferenze tariffali della Svizzera a favore dei Paesi in sviluppo (Sistema di Preferenze generalizzate, SPG; decreto sulle preferenze tariffali, RS 632.91), però su una base di reciprocità. L'Accordo di libero scambio sostituirà il regime di preferenze SPG concesso dalla Svizzera al Cile.

Le restrizioni quantitative agli scambi commerciali coperti dall'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Cile e altre misure aventi lo stesso effetto dovranno essere eliminate (art. 13). Per una serie di altre misure inerenti agli scambi, l'Accordo rinvia ai diritti e doveri stabiliti nel quadro dell'OMC applicabili non solo ai prodotti originari, ma a tutte le merci. È il caso per il valore in dogana (art. 14), per il trattamento nazionale (art. 15 e art. 100 par. 1a), le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 16), i regolamenti tecnici (art. 17), le sovvenzioni e le misure compensative (art. 18 par. 3 e art. 81 par. 1) e le misure in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti (art. 98). Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni nei settori delle misure sanitarie e
fitosanitarie e dei regolamenti tecnici. Per quanto concerne le misure antidumping, gli Stati dell'AELS e il Cile hanno convenuto di non applicarle (art. 18 par. 1 e 2). Una clausola bilaterale di salvaguardia, invece, consente di adottare misure di salvaguardia per una durata limitata in caso di perturbazioni del mercato (art. 19). Rimane applicabile anche la clausola di salvaguardia dell'OMC (art. 20). Infine l'Accordo ­ analogamente all'OMC ­ contiene le solite eccezioni, segnatamente per proteggere l'ordine pubblico, la sanità e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 21 e 99).

4.1.2

Regole d'origine

Le regole d'origine (art. 8 e Appendice I), alle quali bisogna conformarsi affinché una merce rientri nel regime delle regole preferenziali dell'Accordo per quanto concerne i dazi doganali e le misure di salvaguardia, corrispondono ampiamente al modello europeo. Come nell'Accordo concluso dagli Stati dell'AELS con il Messico, tuttavia, nel settore industriale hanno un contenuto a tratti più liberale che soddisfa gli interessi degli Stati dell'AELS e del Cile: a causa delle dimensioni relativamente ridotte dei mercati nazionali, infatti, le rispettive imprese devono acquistare una parte considerevole di semiprodotti all'esterno della zona di libero scambio (la 6200

Svizzera soprattutto dall'UE). Non è prevista, invece, la tolleranza generale del 10 per cento, contenuta negli accordi europei, per il trattamento di prodotti in Stati terzi.

Dopo un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo si applica il divieto di ristorno dei dazi doganali su semiprodotti importati (il cosiddetto «divieto drawback»). Sono applicabili le stesse prove d'origine che negli accordi europei, ossia il formulario «Certificato di circolazione delle merci EUR.1» e la dichiarazione dell'origine su fattura.

L'Appendice I dell'Accordo di libero scambio istituisce un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine (cfr. n. 4.7.1), incaricato di disciplinare le questioni in materia di regole d'origine, regime doganale, cooperazione amministrativa e questioni tecniche relative agli scambi di merci.

4.2

Servizi

L'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Cile è, dopo quelli con il Messico e Singapore, il terzo accordo preferenziale di cui la Svizzera è parte che include disposizioni materiali concernenti gli scambi di servizi. Le disposizioni concernenti lo scambio di servizi sono contenute nelle sezioni I (Scambi di servizi), III (Pagamenti e movimenti di capitali) e IV (Disposizioni comuni) del capitolo III (Scambi di servizi e stabilimento). Un'appendice settoriale precisa le regole che disciplinano le telecomunicazioni (Appendice IX). Un'altra appendice contiene gli elenchi nazionali degli impegni specifici che stabiliscono in quali settori i fornitori di servizi delle altre Parti ottengono l'accesso al mercato e il trattamento nazionale così come eventuali riserve inerenti a questi impegni. Per ora l'Accordo non contiene impegni specifici concernenti i servizi finanziari (cfr. n. 3). Una clausola di revisione, tuttavia, precisa che le Parti esamineranno l'integrazione dei servizi finanziari entro due anni dalla conclusione dell'Accordo (art. 45). Le relazioni tra la Svizzera e il Cile in materia di servizi finanziari, di conseguenza, continueranno a essere rette dall'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (General Agreement on Trade in Services GATS; RS 0.632.20, Allegato II.1B) e dall'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (RS 0.975.224.5, cfr. n. 4.3) che protegge le società, filiali e succursali stabilite in Cile da banche e assicurazioni svizzere contro la discriminazione e altri svantaggi.

4.2.1

Disposizioni orizzontali

L'Accordo riprende con qualche modifica il campo di applicazione, le definizioni e le principali discipline del GATS. L'Accordo si applica quindi a tutte le misure riguardanti gli scambi di servizi e a tutti i settori di servizi, esclusi i diritti di volo nel traffico aereo (art. 22). L'Accordo impegna le Parti a tutti i livelli (centrale, regionale, comunale). Non sono coperti dal campo di applicazione dell'Accordo i servizi inerenti all'esercizio del potere pubblico, vale a dire i servizi pubblici che non sono forniti né su una base commerciale né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

L'Accordo riprende inoltre i quattro tipi di fornitura del GATS (fornitura transfronta-

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liera, consumo all'estero, fornitura di servizi mediante una presenza commerciale e il soggiorno temporaneo di persone fisiche in un altro Stato contraente, art. 23).

L'obbligo della nazione più favorita (NPF, art. 24) rinvia alle discipline corrispondenti del GATS. Ciò significa che si applicano sia le esenzioni alla clausola NPF che le Parti si sono riservate nel quadro del GATS sia l'eccezione prevista per gli accordi d'integrazione economica. In questo modo i vantaggi accordati a Paesi terzi nell'ambito di altri accordi preferenziali delle Parti non sono soggetti alla clausola NPF. Tali benefici, tuttavia, saranno oggetto di nuovi negoziati su richiesta di una delle Parti.

Le disposizioni materiali concernenti le regolamentazioni nazionali (art. 28) e il riconoscimento di qualifiche e di altre prescrizioni interne relative al rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi (art. 29) corrispondono a quelle del GATS. Inoltre, l'Accordo prevede che i risultati dei negoziati in corso nell'ambito del GATS su discipline più particolareggiate destinate ai disciplinamenti nazionali saranno esaminati dalle Parti al termine di questi negoziati, in vista di riprenderli nell'Accordo di libero scambio. L'Accordo esorta i servizi competenti delle Parti a fornire raccomandazioni al fine di facilitare il riconoscimento reciproco di qualifiche e altre condizioni nazionali che i fornitori di servizi devono soddisfare, in particolare per i servizi professionali.

Le regole concernenti l'accesso ai mercati (art. 25), il trattamento nazionale (art. 26) e gli impegni aggiuntivi (art. 27 par. 3) sono identiche a quelle del GATS. Un numero superiore di settori, tuttavia, è stato sottoposto a queste discipline (cfr. n. 4.2.3), ciò che rappresenta, per gli scambi di servizi, il contenuto preferenziale vero e proprio dell'Accordo di libero scambio rispetto al GATS e quindi all'OMC.

La circolazione delle persone fisiche (art. 30) e le eccezioni per ragioni di sicurezza nazionale (art. 99) sono disciplinate come nel GATS. Per quanto riguarda le eccezioni generali (tra l'altro per proteggere l'ordine pubblico, la sanità pubblica e per garantire una riscossione equa ed effettiva delle imposte dirette, art. 44 e art. 100 par. 1 lett. b e par. 2), le sovvenzioni (art. 81 par. 2) e i monopoli
e i fornitori esclusivi di servizi (art. 77 par. 2), l'Accordo si riferisce alle discipline del GATS. Le discipline concernenti i pagamenti e i trasferimenti della sezione III (Pagamenti e movimenti di capitali) del capitolo III si applicano sia allo scambio di servizi sia agli investimenti (cfr. n. 4.3).

4.2.2

Servizi di telecomunicazione

L'Appendice IX dell'Accordo di libero scambio completa le disposizioni orizzontali sullo scambio di servizi (cfr. n. 4.2.1) con regole specifiche aggiuntive applicabili nel settore delle telecomunicazioni. Tali disciplinamenti si fondano sul documento di riferimento preparato in margine al GATS e collegato agli elenchi di impegni specifici contenuti nel GATS.

L'Appendice obbliga in particolare le Parti a garantire l'indipendenza degli organi di regolamentazione rispetto ai fornitori di servizi della telecomunicazione di base e prevede, per il rilascio delle licenze di gestione, procedure imparziali, trasparenti e non discriminatorie. Contiene alcuni principi in materia di concorrenza e standard minimi per l'interconnessione con fornitori dominanti. Questi ultimi devono accor6202

dare l'interconnessione in modo non discriminatorio e a un prezzo calcolato in base ai costi. Se gli operatori non riescono ad accordarsi, le autorità di regolamentazione sono chiamate ad appianare le controversie e a fissare, se necessario, le condizioni e i prezzi d'interconnessione appropriati. Il riconoscimento del servizio universale sancito dal GATS, infine, è stato ripreso nell'Appendice.

4.2.3

Impegni specifici

Come nel GATS, gli elenchi degli impegni specifici nazionali fanno l'inventario dei settori sottoposti alle discipline di accesso al mercato e di trattamento nazionale e delle eventuali riserve (art. 27 par. 1 e 2). Secondo il metodo degli elenchi positivi (approccio cosiddetto dal basso), la mancata iscrizione di un settore significa che in quest'ultimo la Parte in questione non garantisce l'accesso al mercato e il trattamento nazionale.

Nel presente Accordo il Cile ­ rispetto al GATS ­ ha notevolmente migliorato i suoi impegni specifici in un buon numero di settori. Gli impegni del Cile consolidano la legislazione esistente sia in materia di stabilimento (abolizione dello statuto speciale limitativo per gli investimenti esteri) sia rispetto a un numero di settori supplementari in confronto al GATS (informatica, ricerca e sviluppo, riparazioni e manutenzione, servizi tecnici e di gestione forniti alle imprese, distribuzione, costruzione, servizi ambientali, trasporto marittimo, servizi di spedizione e logistica). I fornitori di servizi degli Stati dell'AELS godranno, su questo piano, di una garanzia giuridica simile a quella accordata dal Cile all'UE.

Considerato il livello già relativamente elevato dei suoi impegni specifici nel GATS, la Svizzera ha aggiunto solo due settori (i servizi immobiliari e il trasporto stradale di merci con veicoli immatricolati in Svizzera) a quelli già contenuti nel suo elenco corrispondente del GATS. Questi nuovi impegni non rendono necessaria alcuna modifica di leggi o di ordinanze. Gli altri settori contenuti nell'elenco svizzero allegato all'Accordo di libero scambio figurano già nell'elenco svizzero del GATS, le cui riserve orizzontali (concernenti essenzialmente il diritto delle società, l'acquisto di immobili e la circolazione delle persone) sono mantenute.

Riassumendo, si osserva che l'estensione degli impegni specifici delle Parti ha luogo nei limiti delle loro legislazioni nazionali attuali. Dal momento che queste ultime sono contenute maggiormente nel presente Accordo che non nel GATS, la certezza del diritto offerta ai fornitori di servizi degli Stati contraenti ne risulta migliorata.

A parte la clausola evolutiva per i servizi finanziari (cfr. n. 4.2), l'Accordo contiene una clausola di revisione per i servizi in generale (art. 27 par. 4) secondo cui
le Parti devono riesaminare periodicamente gli elenchi degli impegni specifici per raggiungere un livello di liberalizzazione maggiore (eliminazione essenzialmente di ogni discriminazione conformemente all'art. V del GATS).

4.3

Investimenti

Le disposizioni relative agli investimenti dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile si applicano allo stabilimento di imprese, ossia all'accesso degli 6203

investimenti diretti al mercato (fase del cosiddetto «pre-establishment»). Esse completano gli accordi bilaterali relativi alla protezione degli investimenti esistenti tra i diversi Stati dell'AELS e il Cile, i quali disciplinano la fase del cosiddetto «postestablishment». Insieme, l'Accordo di libero scambio e gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti coprono l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato, attraverso l'esercizio fino alla sua liquidazione. Anche le disposizioni relative agli investimenti contenute nell'Accordo di associazione tra Cile e UE si fondano sulla stessa concezione.

L'Accordo bilaterale del 24 settembre 1999 tra la Svizzera e il Cile concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti è in vigore dal 2 maggio 2002 (RS 0.975.224.5). Esso si applica agli investimenti, una volta autorizzati, e prevede in particolare un trattamento non discriminatorio, garanzie di diritto pubblico nel caso di espropriazione e il libero trasferimento di capitale e dei relativi pagamenti.

Nell'Accordo di libero scambio, sotto il titolo «Stabilimento» (sezione II del capitolo III, Scambi di servizi e stabilimento), agli investitori provenienti dalle Parti è conferito inoltre il diritto di costituire o di rilevare un'impresa in un altro Stato contraente in linea di principio alle stesse condizioni dei cittadini della Parte interessata (art. 34). La sezione II fa riferimento a tutti i settori economici, esclusi i servizi (art. 32) che soggiacciono ai disciplinamenti della sezione I (Scambi di servizi) del capitolo III anche in relazione allo stabilimento commerciale (n. 4.2). Il principio del trattamento nazionale sancito nell'Accordo di libero scambio comprende la costituzione, l'acquisizione e il mantenimento non solo di imprese con personalità giuridica propria ma anche di succursali o rappresentanze. Ai sensi dell'Accordo sono investitori autorizzati le persone fisiche o giuridiche provenienti da una Parte contraente.

Le Parti si riservano il diritto di disciplinare gli investimenti in modo non discriminatorio (art. 36). Sono espressamente fatte salve le legislazioni dei singoli Stati relative all'accesso al mercato del lavoro (art. 33). Occorre inoltre menzionare la possibilità delle Parti di appellarsi alle stesse eccezioni come in materia di
scambi di servizi (art. 44 e 99, cfr. n. 4.2.1).

Nell'Appendice X dell'Accordo sono fissate le disposizioni di diritto nazionale delle Parti che prevedono o ammettono condizioni diverse per investitori nazionali ed esteri (deroga del principio del trattamento nazionale). Per evitare che interi settori possano sottrarsi all'Accordo, le divergenze dalla norma generale della non discriminazione, a differenza dell'Accordo di associazione tra Cile e UE, sono elencate a titolo di riserva o eccezione (elenchi negativi).

Le riserve svizzere vertono sull'acquisto di immobili e determinate disposizioni di diritto delle società, segnatamente la condizione che la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione di una società anonima sia di nazionalità svizzera, inoltre su singole prescrizioni nel settore dell'energia. Le riserve del Cile concernono soprattutto la pesca, l'esplorazione e l'estrazione dei giacimenti minerari e la proprietà e l'utilizzazione di terreni lungo i confini nazionali o il litorale marittimo.

L'iscrizione di riserve successive resta possibile a condizione che il livello degli impegni della Parte non venga ridotto nel suo insieme e che le altre Parti siano consultate (art. 35). Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati dell'AELS e il Cile riesaminano le condizioni d'investimento che vigono fra di loro (art. 37).

6204

Le norme in materia di trasferimenti sono contenute nella sezione III (Pagamenti e movimenti di capitali) del capitolo III, la quale è applicabile anche per i servizi.

Sulla base delle proprie esperienze legate ai recenti avvenimenti in America latina, un disciplinamento piuttosto dettagliato di tali questioni era particolarmente importante per il Cile. Le disposizioni concordate rispecchiano essenzialmente quelle dell'Accordo di associazione tra Cile e UE. I pagamenti correnti non possono per principio essere limitati (art. 39). La stessa cosa vale per il trasferimento di capitali connessi a investimenti diretti e ad altri investimenti effettuati conformemente alle disposizioni del capitolo III, incluso il rimpatrio dei guadagni e del prodotto della liquidazione dell'investimento (art. 40). Se i pagamenti e il movimento di capitali comportano difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti (art. 98) oppure compromettono gravemente, in circostanze straordinarie, la politica monetaria e valutaria (art. 41), essi possono essere limitati a determinate condizioni. Tali misure devono garantire il principio di proporzionalità ed essere comunicate immediatamente alle altre Parti. Un'Appendice (art. 38 par. 2) indica le misure e i disciplinamenti cileni (regime di promovimento degli investimenti proposto su base volontaria agli investitori stranieri; strumenti della banca centrale per la stabilizzazione della valuta) che possono accompagnarsi a limitazioni di trasferimenti non discriminatorie.

4.4

Proprietà intellettuale

Il capitolo IV (Protezione della proprietà intellettuale) obbliga le Parti a garantire una protezione effettiva della proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni specifiche dell'Accordo di libero scambio (art. 46). Le Parti assicurano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale e prendono in particolare misure per impedire la contraffazione e la pirateria. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, RS 0.632.20, Appendice II.1C).

L'articolo 46 prevede inoltre che le Parti, su richiesta di una di esse, procedano a consultazioni per riesaminare le disposizioni dell'Accordo relative alla proprietà intellettuale, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o eliminare distorsioni commerciali riconducibili all'attuale regime. In tal modo la Svizzera può avvalersi, oltre al meccanismo consultivo previsto nella procedura multilaterale di composizione delle controversie dell'OMC, di un'ulteriore istanza che consente di discutere direttamente con il Cile delle questioni di proprietà intellettuale e di cercare soluzioni adeguate.

I diritti di proprietà intellettuale protetti dall'Accordo di libero scambio sono precisati in una delle Appendici. Le Parti vi confermano gli impegni che hanno assunto in virtù degli accordi internazionali che costituiscono i fondamenti dell'attuale diritto internazionale in materia di proprietà intellettuale (Accordo TRIPS; Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, RS 0.232.04; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 1971, RS 0.231.15; Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), RS 0.231.171). Le Parti si impegnano inoltre ad aderire entro il 1° gennaio 2007 ad 6205

altri accordi internazionali in materia di protezione e di armonizzazione: al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (Ginevra 1996) e al Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra 1996), al Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1), all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio (RS 0.232.112.7), nonché alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali, rivista il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (RS 0.232.162). Entro il 1° gennaio 2009, le Parti aderiranno inoltre al Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (RS 0.232.145.1). Le Parti si impegnano parimenti ad aderire quanto prima all'Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (FF 2000 2499 segg.) e al Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4). Le Parti si dichiarano disposte, su richiesta di una di esse, ad avviare consultazioni tra esperti sulle loro attività, relazioni e sviluppi internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

Nell'Appendice figurano altre norme di protezione materiali relative a specifici settori del diritto della proprietà intellettuale. Nei settori della protezione del design e del brevetto nonché della protezione di informazioni riservate è stato possibile aumentare il livello di protezione rispetto agli standard fissati nell'Accordo TRIPS.

Per invenzioni nel settore dei prodotti farmaceutici e fitosanitari, alla scadenza legale della protezione del brevetto è previsto un certificato protettivo complementare, volto indennizzare i titolari della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto dovuta ai tempi della procedura di autorizzazione ufficiale di messa sul mercato. Per la prima volta inoltre in un accordo di libero scambio dell'AELS si è potuta accogliere una disposizione relativa alla protezione dei dati riservati risultanti da test avvenuti nel quadro della procedura ufficiale di
autorizzazione per la messa in commercio di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici per l'agricoltura. Tale disciplinamento precisa in modo efficace le discipline dell'Accordo TRIPS dell'OMC. Il Cile si impegnerà infine a prolungare da dieci a quindici anni la protezione del design.

Le disposizioni dell'Appendice relative alle procedure di acquisizione e di mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro applicazione si fondano sulle norme dell'Accordo TRIPS.

Siccome le disposizioni relative alla protezione della proprietà intellettuale contenute nell'Accordo tra l'AELS e il Cile vanno per molti aspetti oltre lo standard di protezione fissato dall'Accordo TRIPS, l'Accordo costituisce quindi un miglioramento, anche in questo settore, rispetto al regime multilaterale. Per la Svizzera che, nel raffronto internazionale, dispone già di un sistema elaborato di protezione dei diritti della proprietà intellettuale, le relative disposizioni dell'Accordo di libero scambio con il Cile non rendono necessario alcun adeguamento. Soltanto l'obbligo, già previsto negli altri accordi di libero scambio dell'AELS, di aderire al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (Ginevra 1996) e al Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra 1996), deve ancora essere attuato.

6206

4.5

Appalti pubblici

Il capitolo V (Appalti pubblici), impegna le Parti ad aprire i loro mercati sulla base della reciprocità (art. 47). Esso riprende le disposizioni principali del pertinente accordo plurilaterale dell'OMC (Accordo sugli appalti pubblici, AAP; RS 0.632.231.422).

Questo concerne segnatamente i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (secondo i quali ogni Parte accorda ai beni e ai servizi delle altre Parti e ai loro fornitori un trattamento non meno favorevole rispetto a quello concesso a beni, servizi e fornitori nazionali, art. 50), la trasparenza (art. 53), le procedure per le gare d'appalto (art. 52, art. 54­62) e per l'aggiudicazione degli appalti (art. 51, art. 63­65) e di contestazione (art. 66) nonché le prescrizioni di deroga (art. 48 par. 2 e art. 70).

L'accesso al mercato è garantito per principio agli stessi beni, servizi e commesse edili di quelli figuranti nell'AAP, ad eccezione di determinati settori soggetti a privatizzazione e di servizi finanziari, esclusi dalle due Parti. Come già nel quadro dell'AAP con UE, Stati dell'AELS e Hong Kong/ Cina, la Svizzera ha sottoposto, su una base di reciprocità, il livello comunale alle disposizioni pertinenti dell'Accordo.

Per entrambe le Parti sono applicabili i valori di soglia della Svizzera stabiliti nell'AAP (art. 52). Essi determinano l'importo a partire dal quale gli appalti pubblici soggiacciono all'Accordo e di conseguenza sono oggetto di un bando di gara pubblico.

Ulteriori disposizioni concernono l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici e la cooperazione tecnica, soprattutto in vista della partecipazione delle piccole e medie imprese (art. 67), la modifica degli elenchi degli enti (art. 68) e la possibilità per le Parti di negoziare fra loro l'estensione delle concessioni che potranno accordare a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 69).

Le disposizioni dell'Accordo di libero scambio in materia di appalti pubblici portano agli Stati dell'AELS e al Cile un grado di liberalizzazione ampiamente equivalente a quello derivante dall'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici. Tale risultato riveste ancora maggiore importanza poiché il Cile, contrariamente agli Stati dell'AELS, non è membro dell'AAP né intende aderirvi.

4.6

Concorrenza

La liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi, come quella degli investimenti esteri, può essere ostacolata da pratiche commerciali anticoncorrenziali (come ad es. accordi dannosi per la concorrenza o altre pratiche o intese concertate tra concorrenti, abuso di posizioni dominanti di mercato, fusioni con chiari effetti dannosi per la concorrenza). Le Parti si impegnano ad applicare la loro legislazione nazionale in materia di concorrenza in modo da evitare che tali pratiche limitino i vantaggi derivanti dall'Accordo di libero scambio (art. 72).

Il capitolo VI (Politica in materia di concorrenza) contiene inoltre una serie di norme di procedura. Si distinguono, tra di esse, la notificazione reciproca delle procedure avviate secondo il diritto della concorrenza che toccano gli interessi di un'altra Parte (art. 73), la possibilità di coordinare di comune accordo le procedure (art. 74), di prendere posizione in merito a misure adottate da una Parte o di esigere che quest'ultima reprima i comportamenti che ostacolano la concorrenza e compromet6207

tono gli interessi di un'altra Parte (art. 75). Lo scambio di informazioni e le consultazioni soggiacciono alle disposizioni nazionali in materia di riservatezza (art. 76). Le controversie relative all'applicazione delle norme del capitolo VI non sono soggette a una procedura d'arbitrato conformemente al capitolo X (art. 78; n. 4.7.2).

Le discipline in materia di concorrenza iscritte nell'Accordo di libero scambio sono applicabili a tutte le attività economiche contemplate dall'Accordo; esse disciplinano i comportamenti delle imprese private e pubbliche (art. 77). Le pratiche di imprese e i monopoli pubblici sottostanno altresì alle disposizioni pertinenti del GATT (1994) e del GATS.

4.7

Altre disposizioni

4.7.1

Disposizioni istituzionali

L'Accordo si fonda sui meccanismi di cooperazione classici. Il Comitato misto (art. 85) è l'organo istituito dal capitolo IX (Amministrazione dell'Accordo) per garantire la buona applicazione dei disciplinamenti dell'Accordo. Oltre ai casi in cui l'Accordo gli conferisce espressamente la competenza di prendere decisioni, il Comitato è chiamato a vigilare sul corretto adempimento degli impegni delle Parti e a considerare la possibilità di estenderne la portata e di approfondirli.

Il Segretariato dell'AELS e l'Ufficio degli affari di economia estera del Ministero degli affari esteri del Cile costituiscono la Segreteria dell'Accordo (art. 86).

In qualità di organo paritetico, il Comitato misto prende le sue decisioni per via consensuale. È quindi necessario il consenso di tutte le Parti per giungere a una decisione vincolante. Esso può inoltre formulare raccomandazioni all'attenzione delle Parti. È il caso ad esempio quando in seno al Comitato misto vengono discussi emendamenti all'Accordo prima che siano sottoposti alle Parti per approvazione e ratifica secondo procedure proprie a ciascuna Parte (art. 103).

Le Appendici e gli Allegati dell'Accordo possono evidentemente essere modificati dal Comitato misto (art. 85 par. 5). Quanto alla Svizzera, al nostro Consiglio compete l'approvazione di tali modifiche. L'approvazione del presente Accordo da parte delle Camere federali implica automaticamente il conferimento al Consiglio federale di tale competenza (GAAC 51/IV, p. 395­396). È prevista una procedura particolare se le Parti non sono in grado di porre direttamente in vigore le decisioni del Comitato misto. Questo è segnatamente il caso del Cile, che non conosce una procedura semplificata. All'occorrenza le decisioni del Comitato misto possono essere applicate provvisoriamente dagli Stati dell'AELS.

L'Accordo conferisce al Comitato la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine già istituito dall'Accordo, cfr. n. 4.1.2). I sottocomitati operano sulla base di un mandato del Comitato misto (o, per il Sottocomitato per le questioni doganali e di origine, sulla base del mandato e delle competenze fissate nell'Accordo).

6208

4.7.2

Composizione delle controversie

Il capitolo X (Composizione delle controversie) prevede una procedura di composizione delle controversie elaborata (art. 87­97), che può essere avviata se una Parte ritiene che una misura presa da un'altra Parte violi gli obblighi dell'Accordo o pregiudichi i vantaggi che avrebbe potuto trarre dalla corretta applicazione delle sue disposizioni.

L'articolo 90 si occupa delle consultazioni formali che le Parti sono obbligate a tenere prima di ricorrere all'arbitrato. La Parte richiedente la consultazione informa anche le Parti non coinvolte nella controversia. Salvo che una Parte alla controversia vi si opponga, la consultazione è tenuta in seno al Comitato misto. Le Parti che non partecipano alle consultazioni sono informate in merito a ogni soluzione convenuta (art. 90 par. 5).

Ogni Parte può ricorrere all'arbitrato se ritiene che la controversia non è stata risolta dalla consultazione (art. 91). Come già convenuto con il Messico (e a differenza di quanto previsto dall'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Singapore) le Parti non coinvolte nella controversia possono tuttavia intervenire nella procedura d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 91 par. 4). Esse possono altresì partecipare a pieno titolo alla procedura surriferita unendosi a una delle Parti alla controversia (art. 91 par. 1). Una controversia vertente su una materia disciplinata nell'Accordo e che è anche oggetto di obblighi in virtù di accordi conclusi nel quadro dell'OMC, non può essere sottoposta contemporaneamente a una procedura di composizione delle controversie prevista dal presente Accordo e da quello dell'OMC (art. 88 par. 2).

Come già era il caso negli Accordi con Messico e Singapore, il segretario generale dell'OMC ha la competenza di scegliere i membri del tribunale arbitrale se le Parti alla controversia non riescono ad accordarsi sulla sua composizione (art. 92 par. 5).

Il tribunale arbitrale così istituito statuisce nei 90 giorni successivi alla sua costituzione (art. 94 par. 1). Le decisioni del tribunale sono vincolanti e definitive per le Parti alla controversia. Nel caso in cui una Parte non esegua una sentenza arbitrale sarà possibile sospendere nei suoi confronti le concessioni derivanti dell'Accordo (art. 96). Salvo parere contrario delle Parti, le udienze del tribunale arbitrale non sono pubbliche (art. 97 par. 2). Le sentenze arbitrali sono pubblicate qualora nessuna Parte alla controversia vi si opponga (art. 94 par. 3).

4.7.3

Preambolo, disposizioni iniziali, disposizioni sulla trasparenza e disposizioni finali

Il preambolo stabilisce gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti in materia di libero scambio che rientrano nel quadro più ampio delle loro relazioni. Le Parti sottolineano e riaffermano l'importanza che attribuiscono ai diritti e ai principi fondamentali in materia di democrazia e di diritti dell'uomo, al diritto internazionale, segnatamente lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende inoltre gli obiettivi specifici enunciati nell'articolo 2 (Obiettivi), in particolare la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi conformemente alle regole dell'OMC, la liberalizzazione degli appalti pubblici, il promovimento della

6209

concorrenza e degli investimenti nonché la protezione adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale.

L'articolo 1 del capitolo I (Disposizioni iniziali) postula che gli Stati dell'AELS e il Cile istituiscano una zona di libero scambio con la conclusione dell'Accordo di libero scambio e di accordi bilaterali complementari sul commercio di prodotti agricoli. L'Accordo di libero scambio si applica al territorio delle Parti e al di fuori delle acque territoriali, sempre che le Parti possano esercitarvi la propria sovranità o giurisdizione in conformità con il diritto internazionale (art. 3). L'Accordo non ha alcun effetto sui diritti e sugli obblighi che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS (art. 5).

Il capitolo VIII (Trasparenza, art. 82­84) si occupa dell'obbligo di informazione che incombe alle Parti. Esse devono infatti pubblicare o rendere accessibili le leggi, i regolamenti e le decisioni amministrative o giudiziarie di portata generale, così come gli accordi internazionali che possono influire sull'attuazione dell'Accordo. A questo obbligo di natura generale si aggiunge, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, il compito di informare e di rispondere a ogni altra richiesta d'informazione relativa a misure di possibile impatto sull'applicazione dell'Accordo. Le Parti designeranno organi di contatto al fine di facilitare lo scambio di informazioni.

Il capitolo XII (Disposizioni finali) disciplina gli emendamenti dell'Accordo (cfr.

n. 4.7.1), la sua entrata in vigore (cfr. n. 6), la sua denuncia (cfr. n. 13) e l'ammissione di nuove Parti. L'Accordo è aperto all'adesione di altri Stati, su invito del Comitato misto e nei termini e alle condizioni che dovranno essere negoziati con le Parti (art. 104). Il Governo norvegese è lo Stato depositario (art. 108).

5

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Cile

Poiché le importazioni svizzere in provenienza dal Cile si compongono per una parte non trascurabile di prodotti agricoli (n. 2), i negoziati agricoli con il Cile sono risultati difficili. Non è stato in gran parte possibile dare seguito alle grandi aspettative che il Cile nutriva in materia di concessioni relative al commercio agricolo da parte svizzera (n. 3).

Gli accordi agricoli bilaterali tra i singoli Stati dell'AELS e il Cile concernono il commercio reciproco di prodotti agricoli non contemplati nell'Accordo di libero scambio (art. 2). I suddetti accordi sono vincolati giuridicamente all'Accordo di libero scambio e non possono esplicare i loro effetti autonomamente. L'«Accordo aggiuntivo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile» (Allegato 2 al presente messaggio) è applicabile anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2).

Nel settore non tariffario si rimanda alle regole pertinenti dell'OMC e a quelle dell'Accordo di libero scambio. Questo vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazioni del mercato (art. 6). In caso di controversie, è possibile ricorrere sia alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC sia a quella prevista dall'Accordo di libero scambio (n. 4.7.2), che è però applicabile solo a livello bilaterale (art. 11). Per l'amministrazione e lo sviluppo dell'Accordo agricolo 6210

è istituito un Comitato agricolo bilaterale (art. 10), che presumibilmente terrà le proprie sedute contemporaneamente a quelle del Comitato misto dell'Accordo di libero scambio.

Nel settore tariffario le Parti garantiscono concessioni tariffali su una serie di prodotti specifici. Il Cile accorda alla Svizzera l'esenzione dai dazi doganali segnatamente per carne secca, animali da allevamento (bovini, suini, ovini, caprini), sperma bovino, pectine e additivi vitaminizzati nell'alimentazione per animali (Appendice I). Le concessioni svizzere sotto forma di tariffa zero o di riduzioni daziarie (Appendice II) concernono in particolare determinati prodotti a base di carne, diversi frutti, verdure e succhi di frutta. La Svizzera ha concesso altresì un contingente di 1000 tonnellate esente da dazi, limitatamente da gennaio a giugno, per le uve da tavola nonché una concessione tariffale sull'olio di oliva. Tenuto conto della propria politica agricola, la Svizzera non ha potuto tuttavia soddisfare la richiesta cilena concernente i prodotti del latte, altri oli e grassi, i foraggi, i cereali e i prodotti di molitoria nonché il vino e il succo di mele. Nonostante il suo interesse all'esportazione di formaggio, il Cile non ha potuto acconsentire al miglioramento dell'accesso reciproco al mercato del formaggio poiché l'offerta svizzera è vincolata alla protezione reciproca delle denominazioni d'origine. La situazione relativa al commercio agricolo verrà riesaminata due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo agricolo bilaterale contiene inoltre regole d'origine (Appendice III) nonché disposizioni formali relative all'implementazione per il Cile (Appendice IV).

L'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile non pregiudica la politica agricola svizzera. Esso non condiziona l'autonomia della nostra politica agricola al di là degli obblighi multilaterali già assunti.

6

Entrata in vigore

Conformemente all'articolo 106 dell'Accordo di libero scambio, quest'ultimo entrerà in vigore il 1° febbraio 2004 per le Parti che avranno depositato i loro strumenti di ratifica entro 30 giorni da tale data, a condizione che il Cile, entro tale data, abbia approvato l'Accordo. Altrimenti, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese seguente il giorno del deposito degli strumenti di ratifica. Sempre che le prescrizioni nazionali lo consentano, le Parti possono applicare provvisoriamente gli Accordi. L'Accordo agricolo entra in vigore contemporaneamente all'Accordo di libero scambio (art. 107 dell'Accordo di libero scambio, art. 13 dell'Accordo agricolo).

Affinché per la Svizzera possano entrare in vigore il 1° febbraio 2004 (cfr. n. 4.1.1), sottoponiamo gli Accordi firmati nel giugno 2003 alle Camere federali per approvazione già nel corso dello stesso anno.

6211

7

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Quanto alle conseguenze finanziarie dell'Accordo di libero scambio occorre osservare che la Svizzera accorda già al Cile, su base autonoma nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG), concessioni tariffali unilaterali di portata largamente paragonabile a quelle previste dall'Accordo (cfr. n. 4.1.1). La riduzione degli introiti doganali è di conseguenza dello stesso ordine di grandezza (meno di un milione di franchi per anno). L'incidenza finanziaria dell'Accordo di libero scambio è quindi assai limitata e deve essere messa in relazione con le ricadute economiche positive (cfr. n. 8).

Gli Accordi con il Cile non hanno alcuna incidenza finanziaria sui Cantoni e sui Comuni. Non si prevedono inoltre ripercussioni sull'effettivo del personale o sull'informatica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

8

Ripercussioni economiche

L'Accordo di libero scambio garantisce agli Stati dell'AELS, sulla base della reciprocità, un accesso non discriminatorio al mercato cileno per i prodotti industriali (in particolare rispetto ai nostri concorrenti, ossia l'UE e gli USA, che hanno concluso con il Cile accordi preferenziali). Gli Stati dell'AELS e il Cile ottengono un accesso al mercato degli appalti pubblici ampiamente paragonabile a quello previsto dall'Accordo plurilaterale dell'OMC, un livello di protezione in materia di proprietà intellettuale superiore agli standard previsti nell'Accordo TRIPS dell'OMC, nonché agevolazioni e garanzie giuridiche per gli investimenti e per un gran numero di settori dei servizi (fra cui garanzie relative al diritto di stabilimento di imprese).

Con l'abolizione dei dazi doganali nonché con la garanzia di un accesso al mercato senza discriminazioni per investimenti, numerosi settori di servizi e appalti pubblici, questi Accordi avranno conseguenze positive per le imprese e i consumatori svizzeri e cileni. La soppressione da parte del Cile dei dazi doganali all'importazione permetterà di sgravare le esportazioni svizzere verso il Cile fino a 8 milioni di franchi all'anno. Qualora lo sgravio dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dal Cile rimanga limitato in virtù del livello dei dazi doganali svizzero attualmente già contenuto (cfr. n. 7), i consumatori in Svizzera e le imprese nazionali che importano i semiprodotti dal Cile approfitterebbero comunque di una diminuzione dei prezzi.

Tutti questi elementi contribuiranno a rafforzare la piazza economica svizzera.

Siccome tutte le concessioni accordate al Cile dalla Svizzera nel settore agricolo sono già state accordate ad altri Paesi con i quali essa ha firmato accordi di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito del sistema generale di preferenze e siccome tutte le concessioni sono fatte nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC, laddove questi esistano, non sono attese particolari ripercussioni sull'agricoltura svizzera (n. 5).

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Programma di legislatura

Gli accordi con il Cile sono conformi al contenuto dell'obiettivo 3 «Adoperarsi a favore di un ordine economico mondiale aperto e durevole» del rapporto sul programma di legislatura 1999­2003 (FF 2000 2037). Essi non sono annunciati esplicitamente in quest'ultimo perché la decisione dei ministri degli Stati membri dell'AELS di esaminare la questione dell'apertura di negoziati di libero scambio con il Cile è stata presa nel corso della presente legislatura (cfr. n. 3).

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Rapporti con l'OMC e con il diritto europeo

Sia la Svizzera sia gli altri Stati dell'AELS e il Cile sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Gli accordi di libero scambio e lo smantellamento preferenziale degli ostacoli commerciali che ne deriva nonché i continui sforzi multilaterali atti a liberalizzare il commercio nel quadro dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali costituiscono per gli Stati dell'AELS strumenti complementari volti a consentire un accesso quanto più libero ai mercati esteri e un rafforzamento della certezza del diritto e della prevedibilità delle condizioni quadro nelle relazioni economiche estere.

Gli accordi di libero scambio sono sottoposti a un esame da parte dell'OMC al fine di determinare se complessivamente, disciplinando una gran parte del commercio bilaterale, essi abbiano un effetto di promovimento degli scambi (procedura secondo l'art. XXIV del GATT 1994 e l'art. V del GATS). Come per gli altri accordi di libero scambio, sulla base della propria politica agricola la Svizzera ha potuto accordare al Cile concessioni tariffali (esenzione dai dazi doganali oppure riduzioni daziarie) soltanto per determinati prodotti agricoli (cfr. n. 5). Nonostante oggi la percentuale di prodotti agricoli nelle esportazioni complessive dal Cile verso la Svizzera sia relativamente alta, si può supporre che prevarranno gli effetti positivi di promozione del commercio derivanti dall'Accordo, in particolare in vista della dinamicizzazione del commercio di beni industriali che aumenterà la quota dei prodotti beneficiari di concessioni tariffali nel volume del commercio bilaterale.

Quanto ai servizi, mancano esperienze sull'interpretazione dell'articolo V del GATS da parte dell'OMC. Poiché l'Accordo di libero scambio prevede trattative successive in merito ai servizi finanziari (cfr. n. 4.2), il competente Comitato dell'OMC potrà procedere alla verifica definitiva di questo aspetto dell'Accordo soltanto dopo che i relativi impegni saranno stati negoziati. Tali considerazioni hanno necessariamente un carattere provvisorio, visto che in seno all'OMC manca un consenso sulla concreta applicazione dei criteri di verifica degli accordi preferenziali. Nel quadro dei negoziati del ciclo di Doha, la Svizzera si adopera per una chiarificazione delle norme applicabili agli accordi preferenziali, allo scopo di migliorare
la trasparenza e la certezza del diritto concernente la relazione tra gli accordi preferenziali e l'OMC, con particolare attenzione a che il proprio margine di manovra nella conclusione di accordi di libero scambio sia mantenuto.

La conclusione di accordi di libero scambio con Stati terzi non è in contraddizione con il diritto economico europeo né con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea. In particolare, l'Accordo con il Cile non riguarda né i diritti né gli obblighi nei confronti dell'UE e degli Stati dell'AELS. Lo dimostra il fatto che 6213

l'appartenenza dei nostri partner dell'AELS allo SEE è compatibile con la loro partecipazione a precedenti accordi di libero scambio e al presente Accordo. Del resto, l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile contiene obblighi simili per contenuto a quelli dell'Accordo di associazione tra l'UE e il Cile, firmato il 2 novembre 2002 e la cui parte relativa alla politica commerciale è applicata dal 1° febbraio 2003.

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Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno Stato firmatario dell'Accordo di libero scambio con il Cile. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni doganali relative alla circolazione delle merci contenute nell'Accordo di libero scambio. L'articolo 5 capoverso 2 dell'Accordo di libero scambio prevede esplicitamente che la Svizzera rappresenti il Principato del Liechtenstein in questo settore. In virtù dello stesso Trattato, l'Accordo agricolo fra la Svizzera e il Cile si applica anche al Principato del Liechtenstein.

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Pubblicazione delle Appendici dell'Accordo di libero scambio tra l'AELS e il Cile

Le Appendici dell'Accordo di libero scambio comprendono diverse centinaia di pagine. Si tratta essenzialmente di disposizioni di ordine tecnico. Possono essere richieste all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS2. Conformemente agli articoli 4 capoverso 1 e 14 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la pubblicazione può limitarsi al titolo, munito di un riferimento o dell'indicazione dell'organismo presso il quale il testo può essere ottenuto. Fanno eccezione l'Appendice I relativa alle regole d'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa che comprende le regole d'origine determinanti per il regime tariffario preferenziale, l'Appendice IX, in cui figurano fra l'altro gli obblighi per i gestori di telecomunicazioni in relazione all'interconnessione, nonché gli elenchi negativi pertinenti per la Svizzera in merito all'obbligo di non discriminazione di cui al capitolo sugli investimenti dell'Appendice X. Le Appendici menzionate sono pubblicate con l'Accordo di libero scambio nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale.

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Costituzionalità

Conformemente all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.

RS 101), gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare gli accordi internazionali deriva dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sono soggetti al referendum facoltativo in materia di trattati interna2

http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/Chile

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zionali gli accordi di durata indeterminata e indenunciabili (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.) prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). L'Accordo di libero scambio e l'Accordo agricolo bilaterale possono essere denunciati in ogni momento con un preavviso di sei mesi (art. 105 dell'Accordo di libero scambio, art. 14 par. 1 dell'Accordo agricolo). La denuncia di un accordo implica automaticamente la scadenza dell'altro (art. 107 dell'Accordo di libero scambio, art. 14 par. 2 dell'Accordo agricolo). Gli Accordi non comportano inoltre l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Rimane da determinare se il numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., entrato in vigore il 1° agosto 2003, sia applicabile ai presenti Accordi. Come nel caso degli altri accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS, la trasposizione degli Accordi con il Cile richiederà adeguamenti unicamente a livello di ordinanza (modifica dei dazi doganali, cfr. n. 4.1.1 e 5) ma nessuna emanazione di leggi federali. Resta ancora da stabilire se gli Accordi non comprendano disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Analogamente all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, la disposizione di un trattato internazionale contiene norme di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. È qualificata importante la prescrizione il cui oggetto ha valore di disposizione fondamentale di diritto interno. Sebbene nei presenti Accordi siano contenute numerose disposizioni che stabiliscono norme di diritto (concessioni tariffarie, principio della parità di trattamento ecc.), tali disposizioni possono essere attuate mediante ordinanze, che il nostro Consiglio ha la competenza di emanare in materia di concessioni tariffarie in virtù della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10). D'altro canto, tali disposizioni non sono fondamentali al punto da dovere essere qualificate come importanti e sottostare al referendum in materia di trattati internazionali. Esse non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né costituiscono decisioni
di principio per la legislazione internazionale. Le garanzie di diritto di stabilimento delle imprese (quali gli art. 25 e 34) non esulano dal quadro dei principi stabiliti dall'ordine giuridico svizzero. Tali disposizioni concernono inoltre soltanto misure e settori non problematici per la Svizzera. Gli Accordi previsti non vanno per principio oltre agli impegni già assunti dalla Svizzera in occasione di precedenti accordi. Il decreto federale sottoposto all'approvazione del Parlamento non sottostà di conseguenza al referendum secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

Al fine di sviluppare una prassi coerente per quanto attiene al numero 3 recentemente introdotto nell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. e di evitare che accordi simili siano ripetutamente sottoposti al referendum, il nostro Consiglio sottoporrà d'ora in poi al Parlamento gli accordi che confrontati con trattati simili conclusi precedentemente non contengono nuovi impegni importanti per la Svizzera, accompagnandoli con la proposta di non sottoporli al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

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