Termine di referendum: 10 luglio 2003
Legge sulle poste (LPO) Modifica del 21 marzo 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 25 febbraio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta: I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 3 La Posta gestisce in tutto il Paese una rete capillare di uffici postali e assicura che le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni, a una distanza ragionevole. Il recapito a domicilio avviene per principio in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno.
Art. 5 cpv. 2 2
Chi vuol ottenere una concessione deve: a.
offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione, nonché la concessione;
b.
rispettare le norme del diritto del lavoro e garantire condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2002 4581 FF 2002 4593 RS 783.0
2370
2002-0841
Legge sulle poste
Consiglio nazionale, 21 marzo 2003
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 1° aprile 20034 Termine di referendum: 10 luglio 2003
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FF 2003 2370
2371