J Decreto federale Disegno sui crediti per la cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione e ricerca negli anni 2004­2007 del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10 e 16 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19993 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 19994 sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20025, decreta:

Art. 1

Cooperazione internazionale nel settore dell'educazione

1

Per gli anni 2004-2007 è stanziato un credito globale di 73,2 milioni di franchi per:

2

a.

finanziare le misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;

b.

finanziare la partecipazione della Svizzera alle azioni della cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione.

L'importo è ripartito nel modo seguente: milioni di franchi

3

1 2 3 4 5

a.

misure transitorie per la partecipazione ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù:

51,3

b.

misure d'accompagnamento nazionali nel settore UE:

c.

istituti universitari europei (borse di studio e sussidi):

3,5

d.

azioni della cooperazione internazionale in materia di educazione:

8,5

9,9

Con il credito globale si possono finanziare posti di durata limitata.

RS 101 RS 420.1 RS 414.51 RS 414.20 FF 2003 2019

2002-2225

2195

Crediti per la cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione e ricerca negli anni 2004­2007

Art. 2

COST

Per la partecipazione della Svizzera ad azioni della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) negli anni 2004-2007 è stanziato un credito d'impegno di 37 milioni di franchi.

Art. 3

Cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale

Per la cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell'educazione negli anni 2004­2007 è stanziato un credito d'impegno di 47,4 milioni di franchi.

Art. 4

HFSP

Per la partecipazione al programma HFSP (Human Frontier Science Programme) negli anni 2004­2007 è stanziato un limite di spesa di 3,6 milioni di franchi.

Art. 5

ILL

Per la partecipazione scientifica della Svizzera all'Istituto Max von Laue ­ Paul Langevin (ILL) di Grenoble negli anni 2004­2008 è stanziato un credito d'impegno di 22 milioni di franchi.

Art. 6 Gli impegni possono essere contratti sino al 31 dicembre 2007.

Art. 7 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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