J Decreto federale Disegno sui crediti per la cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione e ricerca negli anni 20042007 del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10 e 16 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19993 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 19994 sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20025, decreta:
Art. 1
Cooperazione internazionale nel settore dell'educazione
1
Per gli anni 2004-2007 è stanziato un credito globale di 73,2 milioni di franchi per:
2
a.
finanziare le misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;
b.
finanziare la partecipazione della Svizzera alle azioni della cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione.
L'importo è ripartito nel modo seguente: milioni di franchi
3
1 2 3 4 5
a.
misure transitorie per la partecipazione ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù:
51,3
b.
misure d'accompagnamento nazionali nel settore UE:
c.
istituti universitari europei (borse di studio e sussidi):
3,5
d.
azioni della cooperazione internazionale in materia di educazione:
8,5
9,9
Con il credito globale si possono finanziare posti di durata limitata.
RS 101 RS 420.1 RS 414.51 RS 414.20 FF 2003 2019
2002-2225
2195
Crediti per la cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione e ricerca negli anni 20042007
Art. 2
COST
Per la partecipazione della Svizzera ad azioni della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) negli anni 2004-2007 è stanziato un credito d'impegno di 37 milioni di franchi.
Art. 3
Cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale
Per la cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell'educazione negli anni 20042007 è stanziato un credito d'impegno di 47,4 milioni di franchi.
Art. 4
HFSP
Per la partecipazione al programma HFSP (Human Frontier Science Programme) negli anni 20042007 è stanziato un limite di spesa di 3,6 milioni di franchi.
Art. 5
ILL
Per la partecipazione scientifica della Svizzera all'Istituto Max von Laue Paul Langevin (ILL) di Grenoble negli anni 20042008 è stanziato un credito d'impegno di 22 milioni di franchi.
Art. 6 Gli impegni possono essere contratti sino al 31 dicembre 2007.
Art. 7 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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