Copertura secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale, LCStr (RS 741.01) (art. 59 cpv. 4 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha emanato la seguente decisione concernente i contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 13 giugno 2003 Il progetto sottoposto dall'Ufficio nazionale di assicurazione e dal Fondo nazionale di garanzia per percepire, nel 2004, i seguenti contributi per la copertura dei danni secondo l'articolo 76a capoverso 1 LCStr è approvato.

Ufficio nazionale di assicurazione

Fondo nazionale di garanzia

Motoveicoli (art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

CHF 0.40

CHF 1.70

Veicoli leggeri a motore (art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

CHF 0.80

CHF 3.40

Veicoli pesanti a motore (art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

CHF 1.60

CHF 6.80

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione e deve contenere le conclusioni e i motivi. Fino a tale scadenza, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

15 luglio 2003

2003-1465

Ufficio federale delle assicurazioni private

4411