Codice civile svizzero

Disegno

(CC) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 20032, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 57 cpv. 2 e 3 Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.

2

Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici malgrado ogni contraria disposizione.

3

Art. 81 cpv. 1 e 3 (nuovo) La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.

1

L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.

3

Art. 83 B. Organizzazione I. In genere

Gli organi della fondazione e il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione.

1

2 Se

l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto regolarmente, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie.

Può segnatamente:

1 2 3

FF 2003 7053 FF 2003 7093 RS 210

2003-2503

7083

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1.

assegnare alla fondazione un termine per regolarizzare la situazione;

2.

nominare l'organo mancante o un commissario.

Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

3

4

La fondazione si assume le spese di queste misure.

Art. 83a (nuovo) II. Ufficio di revisione 1. Designazione

1

L'organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

Le persone incaricate della revisione devono essere indipendenti dalla fondazione. Non possono in particolare:

2

1.

far parte di un altro organo della fondazione;

2.

essere vincolate alla fondazione da un rapporto di lavoro;

3.

avere stretti legami di parentela con membri di organi della fondazione;

4.

essere destinatari della fondazione.

Il Consiglio federale può stabilire quando la fondazione deve eccezionalmente far capo a un revisore particolarmente qualificato.

3

L'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.

4

Art. 83b (nuovo) 2. Attribuzioni

L'ufficio di revisione verifica ogni anno la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione e redige una relazione a destinazione dell'organo superiore della stessa.

Art. 84 cpv. 1bis (nuovo) 1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di per sé soggette alla vigilanza dei Comuni.

Art. 84a (nuovo) Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d'insolvenza

7084

Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all'ufficio di revisione.

1

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Se constata che la fondazione ha un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza; quest'ultima prende le misure necessarie.

2

All'occorrenza, l'autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.

3

Art. 84b (nuovo) Cter. Contabilità

La fondazione tiene una contabilità. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale sono applicabili per analogia.

1

Se la fondazione esercita un'impresa in forma commerciale, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'allestimento e la pubblicazione del conto annuale sono applicabili per analogia.

2

Art. 85 D. Modificazione I. Dell'organizzazione

L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

II. Del fine 1. Su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione

1

2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte

1

Art. 86, titolo marginale e cpv. 1 L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.

Art. 86a (nuovo) L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica chiesta dal fondatore.

Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica ai sensi della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (art. 56 lett. g), anche il nuovo fine dev'essere pubblico o di utilità pubblica.

2

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Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

3

Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.

4

L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.

5

Art. 86b (nuovo) III. Modifiche accessorie dell'atto di fondazione

L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 87 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.

Art. 88 F. Soppressione e cancellazione dal registro I. Soppressione da parte dell'autorità competente

L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se:

1

1.

il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o

2.

il fine è diventato illecito o immorale.

La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.

2

Art. 89 II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro

7086

La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.

1

La soppressione è notificata all'ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione.

2

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II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni4 Art. 941a (nuovo) 3. Comunicazione di lacune all'autorità di vigilanza

Se una fondazione presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro lo comunica all'autorità di vigilanza.

2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta Art. 33 cpv. 1 lett. i 1

Sono dedotti dai proventi:

...

i.

abrogata

Minoranza (Leuenberger, Béguelin) i.

le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26­33. Le prestazioni volontarie in contanti alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a­c) sono deducibili nella medesima misura. Il fatto di rendere note al pubblico le prestazioni volontarie non ne pregiudica la deducibilità.

Art. 33a (nuovo) Prestazioni volontarie Dai proventi sono inoltre dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 40 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26­33. Le prestazioni

1

4 5

RS 220 RS 642.11

7088

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volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a­c) sono deducibili nella medesima misura.

Il Cantone può consentire che le prestazioni volontarie siano dedotte fino a concorrenza dell'importo totale dei proventi diminuito delle deduzioni di cui agli articoli 26­33 se:

2

a.

lo scopo perseguito dalla persona giuridica presenta un interesse pubblico particolarmente importante;

b.

il finanziamento della persona giuridica è assicurato durevolmente; e

c.

una deduzione almeno equivalente in percentuale è accordata per l'imposta diretta del Cantone e del Comune.

Il fatto di rendere note al pubblico le prestazioni volontarie non ne pregiudica la deducibilità.

3

Minoranza (Leuenberger, Béguelin) Stralciare Art. 56 lett. g g.

concerne soltanto il testo francese

Art. 59 cpv. 1 lett. c, 1bis (nuovo) e 1ter (nuovo) 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: c.

le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 40 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a­c);

1bis Il Cantone può consentire che le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c siano dedotte, quali oneri giustificati dall'uso commerciale, fino a concorrenza dell'intero utile netto se:

a.

lo scopo perseguito dalla persona giuridica presenta un interesse pubblico particolarmente importante;

b.

il finanziamento della persona giuridica è assicurato durevolmente; e

c.

una deduzione almeno equivalente in percentuale è accordata per l'imposta diretta del Cantone e del Comune.

1ter Il fatto di rendere note al pubblico le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c non ne muta il carattere di oneri giustificati dall'uso commerciale.

Minoranza (Leuenberger, Béguelin) c.

le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica (art. 56 lett. g), fino a concorrenza del 10 per cento 7089

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dell'utile netto. Le prestazioni volontarie in contanti alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a­c) sono comprese, nella medesima misura, negli oneri giustificati dall'uso commerciale; 1bis

Stralciare

3. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 2 lett. i 2 Sono

i.

deduzioni generali: le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a­c); il fatto di rendere note al pubblico tali prestazioni non ne pregiudica la deducibilità;

Minoranza (Leuenberger, Béguelin) i.

le liberalità a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica, entro i limiti determinati dal diritto cantonale. Le liberalità alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a­c) sono deducibili nella medesima misura. Il fatto di rendere note al pubblico le liberalità non ne pregiudica la deducibilità;

Art. 25 cpv. 1 lett. c 1

Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche: c.

le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a­c); il fatto di rendere note al pubblico tali prestazioni non ne muta il carattere di oneri consentiti dall'uso commerciale;

Minoranza (Leuenberger, Béguelin) c.

6

le liberalità a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica, entro i limiti determinati dal diritto cantonale. Le liberalità alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a­c) sono comprese, nella medesima misura, negli oneri consentiti dall'uso RS 642.14

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commerciale. Il fatto di rendere note al pubblico le liberalità non ne muta il carattere di oneri consentiti dall'uso commerciale;

4. Legge federale del 13 ottobre 19657 sull'imposta preventiva Art. 5 cpv. 1 lett. f (nuova) 1

Non sono soggetti all'imposta preventiva: f.

le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa a una persona giuridica che persegue scopi pubblici o di utilità pubblica, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 19908 sull'imposta federale diretta.

5. Legge del 2 settembre 19999 sull'IVA Art. 33a (nuovo) Contributi versati a o da organizzazioni di utilità pubblica Non costituisce controprestazione il fatto che le organizzazioni di utilità pubblica che ricevono contributi menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta, in forma neutra, il nome o la ditta di chi ha versato i contributi o utilizzino soltanto il logo o la ditta originale della sua impresa.

1

Non costituisce controprestazione il fatto che i beneficiari di contributi versati da un'organizzazione di utilità pubblica menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta il nome di tale organizzazione. Se il nome dell'organizzazione di utilità pubblica comprende la ditta di un'impresa, non costituisce controprestazione neppure il fatto di menzionare nelle pubblicazioni, in forma neutra, il nome dell'organizzazione o di utilizzare soltanto il logo o la ditta originale di tale impresa.

2

I principi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche se l'aiuto è fornito in forma di prestazioni valutabili in denaro quali le liberalità in natura.

3

4

Un'organizzazione è considerata di utilità pubblica se: a.

7 8 9

è una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;

RS 642.21 RS 642.11 RS 641.20

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b.

destina irrevocabilmente i suoi mezzi a scopi di utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono di utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è secondario rispetto allo scopo di utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;

c.

esercita un'attività di interesse generale; e

d.

esercita tale attività in modo disinteressato.

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