Decreto federale relativo al finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20001, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 106 cpv. 3, secondo periodo 3

... Essa è impiegata per finanziare l'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 112 cpv. 3 lett. c e cpv. 5 3

L'assicurazione è finanziata: c.

con le quote dei proventi destinate all'assicurazione derivanti dai supplementi dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 130 capoversi 3­5.

5

Le prestazioni della Confederazione sono prioritariamente coperte con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate, nonché con le quote dei proventi derivanti dai supplementi dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 130 cpv. 4­7 4

Appena si renda necessario per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite secondo i capoversi 1 e 3 e secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e possono essere aumentate per legge di 1,0 punti percentuali.

5 Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite secondo i capoversi 1 e 3 e secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e sono aumentate di 0,8 punti percentuali. Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore.

6 Il prodotto dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto secondo i capoversi 3 e 4 è devoluto all'assicurazione vecchiaia e superstiti. Una quota del medesimo è accreditata di volta in volta alle riserve della Confederazione per questa

1 2

FF 2000 1651 RS 101

1999-6205

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Finanziamento dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

assicurazione. Tale quota corrisponde al massimo alla quota percentuale della Confederazione nelle spese dell'assicurazione.

7 Una quota del prodotto del supplemento dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione invalidità è accreditata per legge alla Confederazione. Essa serve a coprire l'aumento dei contributi federali alle spese di questa assicurazione conseguente alla crescita demografica e tiene conto inoltre del maggior onere derivante alla Confederazione dal quoziente di invalidità. La quota della Confederazione corrisponde al massimo al 15 per cento del prodotto del supplemento dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione invalidità.

II Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

1975

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