ad 03.423 Iniziativa parlamentare Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 2003 Parere del Consiglio federale del 6 giugno 2003

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) vi comunichiamo che approviamo nella sua sostanza il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 2003.

Il nostro Consiglio condivide l'idea di rinunciare a dare una descrizione dettagliata dei compiti dei Servizi del Parlamento nell'ambito della presente ordinanza, considerato che essa è già oggetto dell'articolo 64 della legge sul Parlamento (LParl). Per contro, siamo critici sulla disposizione dell'articolo 17 capoverso 3 del progetto, in base alla quale i Servizi del Parlamento sono tenuti a non divulgare il nome dei deputati per i quali raccolgono informazioni presso altri servizi della Confederazione. Da un lato questa disposizione contraddice la richiesta di maggior trasparenza su tutti i settori dell'Amministrazione, e fra questi settori tra di loro. D'altro lato essa appare superflua nella misura in cui ciascun deputato gode nei confronti dell'Amministrazione di uguali diritti all'informazione: per questo motivo si può senz'altro escludere che un deputato (specificato per nome) possa venir favorito o sfavorito.

Il nostro Consiglio si è pronunciato a favore della subordinazione dei Servizi del Parlamento all'Assemblea federale già nell'ambito della revisione della Costituzione. Auspichiamo però anche che i Servizi del Parlamento possano far capo ai servizi delle unità centrali e decentralizzate dell'Amministrazione federale, così come previsto dall'articolo 155 Cost. e ora anche dall'articolo 68 LParl. In questi tempi di ristrettezze finanziarie è soprattutto necessario rafforzare la collaborazione e rinunciare all'istituzione di un'amministrazione parallela.

Non è tuttavia possibile far capo ai servizi dell'Amministrazione federale ogni volta che lo si desidera. La prestazione di servizi amministrativi a favore delle Camere è uno dei compiti principali dei Servizi del Parlamento. In questo senso il nostro Consiglio condivide il disciplinamento dell'articolo 18 capoverso 2 del progetto, che permette di avvalersi dei servizi dell'Amministrazione federale per adempiere un compito dell'Assemblea federale o di uno dei suoi organi qualora i Servizi del Parlamento non possano fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie alla sua esecuzione.

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Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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