03.022 Messaggio concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese relativo alla cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice di Evian del 7 marzo 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese relativo alla cooperazione tra i due Stati in occasione del Vertice di Evian.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 marzo 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Nell'estate del 2002, il presidente della Confederazione ha accettato, su domanda del presidente francese Jacques Chirac, che la Svizzera sostenga la Francia durante il prossimo Vertice del G8 che si terrà a Evian (detto qui di seguito Vertice di Evian) dal 1° al 3 giugno 2003.

Questo sostegno rientra nell'ambito dell'Accordo dell'11 maggio 1998 sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale. Implica inoltre una maggiore cooperazione militare, disciplinata dall'accordo bilaterale sottoposto alla vostra approvazione. La Francia e la Svizzera sono responsabili della sicurezza sul loro territorio. Per la durata del Vertice di Evian, i due Stati coordinano le operazioni di sicurezza e di mantenimento dell'ordine pubblico in zone di mutuo interesse chiaramente definite.

I problemi di sicurezza risultanti dallo svolgimento del Vertice di Evian richiedono misure eccezionali da parte della Confederazione, che vanno oltre i compiti di polizia. Su domanda dei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese, a metà gennaio 2003 il Consiglio federale ha previsto un impiego sussidiario di sicurezza dell'esercito, assunto da formazioni complete o parziali nell'ambito del calendario riveduto dei corsi 2003, alle quali si aggiungono militari di carriera del Corpo della guardia delle fortificazioni e delle Forze aeree. Il 12 febbraio 2003, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili (cfr. FF 2003 1345). Oltre alla complessità di una collaborazione intercantonale, confederale, civile e militare, questi compiti di protezione e di sicurezza comportano una nuova dimensione: quella di una cooperazione transfrontaliera e binazionale che deve essere disciplinata nell'accordo bilaterale sottoposto alla vostra approvazione.

La Francia si è impegnata a partecipare alle spese che la Svizzera dovrà affrontare per l'organizzazione del Vertice di Evian. I due Stati stabiliranno quanto prima l'importo della partecipazione francese, secondo una chiave di ripartizione da definire tenendo conto del fatto che la responsabilità principale spetta alla Francia in quanto Paese ospite del Vertice. La partecipazione francese non solo sarà sostanziale, ma dovrà coprire la maggioranza delle
spese. Sarà stabilita dietro presentazione da parte della Svizzera di un conteggio dettagliato delle spese al termine del Vertice di Evian e con un limite massimo fissato a 12 milioni di euro (circa 18 milioni di franchi). Questo limite corrisponde ai 2/3 circa delle spese totali affrontate dalla Confederazione.

La Francia è inoltre disposta a offrire alla Svizzera il suo sostegno per garantire la sicurezza in caso di eventi simili organizzati in Svizzera.

Dal momento che il Consiglio federale non dispone di una competenza autonoma per concludere un accordo in materia di cooperazione di polizia, doganale e militare, l'accordo negoziato con la Francia in vista del Vertice di Evian deve essere

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sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale conformemente agli articoli 166 capoverso 2 e 184 capoverso 2 Cost.

Il presente accordo è concluso per una durata determinata (art. 16 cpv. 3). Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Non è quindi sottoposto al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Contesto

Su invito del presidente francese Jacques Chirac, il prossimo Vertice del G8 avrà luogo in Francia, a Evian-les-Bains, dal 1° al 3 giugno 2003. È inoltre prevista una riunione del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD), che aggiungerà quindi un aspetto «africano» al Vertice di Evian. Nell'estate del 2002, il presidente francese ha informato il presidente della Confederazione Kaspar Villiger dell'organizzazione di questo Vertice e gli ha chiesto il sostegno della Svizzera.

All'inizio di agosto del 2002, il presidente della Confederazione ha comunicato alla Francia l'accordo della Svizzera per quanto concerne la concessione di questo sostegno.

In occasione del Vertice di Evian, il Bacino Lemanico accoglierà i capi di Stato delle otto nazioni più potenti del mondo e una ventina di altri capi di Stato e di governo di Paesi in sviluppo o di Paesi emergenti. Queste personalità saranno accompagnate da delegazioni ufficiali, per un totale di quasi 10 000 persone alle quali si aggiungeranno oltre 3000 rappresentanti dei media. L'aeroporto di Ginevra Cointrin sarà il principale luogo di arrivo dei partecipanti. I membri principali delle delegazioni degli Stati che fanno parte del G8 saranno trasportati direttamente in elicottero dall'aeroporto di Ginevra-Cointrin a Evian da parte della Francia e saranno ospitati a Evian. Gli altri partecipanti, vale a dire la maggioranza, saranno trasportati dall'aeroporto di Ginevra-Cointrin alla regione di Losanna-Montreux, sulla riva svizzera del Lago Lemano, dove saranno ospitati. Si sposteranno a Evian mediante battelli della Compagnia generale di navigazione del Lemano (CGN). V'è d'attendersi che questa conferenza mobiliterà decine di migliaia di oppositori alla globalizzazione, provenienti da tutto il mondo.

Le misure di protezione e di sicurezza durante lo svolgimento del vertice di Evian nel Bacino Lemanico richiedono, da parte della Svizzera, contributi che superano il volume e la complessità abituale di questo tipo di missione. Siamo disposti ad affrontare la sfida, tenuto conto dell'interesse della Svizzera come centro di conferenze, in particolare di Ginevra, e a sostenere la Francia per la durata del Vertice.

Siamo consapevoli che i compiti assunti dalla Svizzera pongono i Cantoni in una situazione che potranno affrontare solo ricevendo un
sostegno sussidiario da parte della Confederazione, in particolare per i compiti di protezione e di sicurezza. Oltre alla complessità di una collaborazione intercantonale, confederale, civile e militare, questi compiti comportano una nuova dimensione: quella di una cooperazione transfrontaliera e binazionale che deve essere disciplinata nel presente accordo.

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1.2

Organizzazione del progetto

Per garantire il coordinamento tra la Svizzera e la Francia, nell'autunno del 2002 è stato istituito un Comitato bilaterale franco-svizzero di coordinamento (COBI).

Raggruppa rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, da parte svizzera, e rappresentanti del Quai d'Orsay, dei ministeri della difesa e dell'interno e dei dipartimenti dell'Alta Savoia e dell'Ain, da parte francese. Dall'ottobre del 2002, il COBI si è riunito a intervalli regolari.

Per preparare la partecipazione della Svizzera è stato istituito un Comitato direttore, composto di rappresentanti della Confederazione (DFAE, DFGP, DDPS) e dei Cantoni interessati e seguito dalla Delegazione del Consiglio federale per la sicurezza e da una delegazione intercantonale. Il Comitato direttore tiene i rapporti con il suo omologo francese nell'ambito del COBI, valuta le risorse necessarie in Svizzera, pianifica la loro attuazione e supervisiona i lavori dei gruppi di lavoro attivi nei settori «sicurezza», «logistica», «aeroporto di Ginevra», «comunicazioni», «finanze» e «aspetti giuridici».

Dopo aver consultato i Cantoni interessati, abbiamo nominato presidente del Comitato direttore Pierre Aepli, ex comandante della polizia cantonale vodese. Per la Confederazione, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) assume la responsabilità di questo compito ed è stato incaricato di negoziare il presente accordo con la Francia.

In occasione di un incontro a Parigi il 28 febbraio 2003, il capo del DFAE, Micheline Calmy-Rey, e il ministro francese degli affari esteri, Dominique de Villepin, hanno ribadito la loro volontà di cooperare, secondo la lunga tradizione che si è instaurata tra Francia e Svizzera, al fine di garantire il buon svolgimento del vertice di Evian. I due ministri hanno preso atto dell'avanzamento dei lavori di redazione del presente accordo che disciplina le modalità giuridiche della loro cooperazione, in particolare nei settori di polizia, doganale e militare. Si sono inoltre accordati sul principio di una partecipazione della Francia alle spese affrontate dalla Svizzera per l'organizzazione del Vertice.

1.3

Parere del Consiglio federale

Il 5 febbraio 2003, abbiamo valutato che la cooperazione tra la Svizzera e la Francia relativa all'organizzazione del Vertice di Evian dovesse essere disciplinata con la stipulazione di un accordo internazionale.

Il 12 febbraio 2003, abbiamo approvato il messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili (FF 2003 1345). Abbiamo inoltre deciso che la Confederazione avrebbe fornito un sostegno finanziario e materiale ai Cantoni nel settore della sicurezza.

Il 19 febbraio 2003, abbiamo deciso che la Svizzera poteva mostrarsi accomodante per quanto concerne la partecipazione francese alle spese assunte dal nostro Paese, per quanto la Francia garantisse un sostegno futuro a manifestazioni internazionali da noi organizzate a Ginevra.

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1.4

Necessità di concludere un accordo

Tenuto conto della natura e dell'importanza del Vertice di Evian, dei pericoli potenziali per la sicurezza e per l'ordine pubblico e delle condizioni geografiche, è indispensabile che la sicurezza del Vertice, sia dal profilo della preparazione sia da quello del suo buon svolgimento, sia considerata un compito comune francosvizzero. Per i due Stati, questo compito può essere eseguito solo trovando nuovi modi di cooperazione e adottando soluzioni innovatrici che vadano oltre l'Accordo dell'11 maggio 1998 sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1). La sicurezza nella zona frontaliera francosvizzera sul Lago Lemano, e in particolare nello spazio aereo sopra il Bacino Lemanico, può essere garantita con efficacia solo se la Svizzera e la Francia, per una durata determinata, esercitano in comune la loro sovranità su una zona geografica chiaramente delimitata.

La cooperazione prevista tra i due Paesi deve fondarsi su una base legale formale.

Per definire questa collaborazione, è quindi imperativo concludere un accordo bilaterale. Essa deve inoltre tener conto degli obblighi della Svizzera in materia di protezione internazionale dei rappresentanti ufficiali degli Stati che partecipano al Vertice di Evian.

1.5

Svolgimento dei negoziati

Abbiamo incaricato la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) di negoziare con la parte francese un accordo di cooperazione in vista del Vertice di Evian.

La delegazione svizzera si compone, oltre che del rappresentante della DDIP, di rappresentanti del DFGP e del DDPS e di un rappresentante dei Cantoni.

Anche se la parte francese non disponeva ancora di un mandato di negoziazione, il 12 e il 26 febbraio 2002 hanno avuto luogo due riunioni di carattere tecnico per discutere del futuro accordo tra la Svizzera e la Francia.

I negoziati hanno avuto luogo a Parigi il 4 e 5 marzo 2003 e il testo dell'accordo è stato parafato il 5 marzo 2003.

2

Parte speciale

2.1

Contenuto dell'accordo

Il presente accordo è concepito come un accordo quadro che fissa a grandi linee la cooperazione tra la Svizzera e la Francia. Tiene conto sia della sovranità dei due Stati sia degli accordi bilaterali in vigore, in particolare dell'Accordo dell'11 maggio 1998 sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

La parte principale comporta disposizioni generali relative all'istituzione di un organo di coordinamento comune e alla composizione di eventuali controversie.

L'accordo precisa inoltre che la Svizzera applicherà, per analogia, i principi della Convenzione delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali (RS 0.191.2) nei confronti dei partecipanti ufficiali al Vertice di Evian che saranno 2206

ospitati in Svizzera o che viaggeranno sul territorio svizzero. Anche le questioni relative all'indennizzo delle prestazioni della Svizzera a favore della Francia, legate allo svolgimento del Vertice di Evian, sono oggetto del presente accordo. Le modalità della collaborazione tra le autorità di polizia, doganali e militari, i cui principi sono enunciati nel testo, sono disciplinate negli allegati. Le autorità competenti dei due Stati rimangono inoltre competenti di stabilire di comune accordo le misure di esecuzione per l'attuazione della cooperazione di polizia e militare.

Lo statuto dei militari impiegati è disciplinato nella Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze (Statuto delle forze del PPP), che intendiamo ratificare prima del Vertice di Evian.

A causa dei tempi stretti imposti dalle misure organizzative del vertice di Evian, si prevede che il presente accordo possa entrare in vigore al momento della sua firma.

2.1.1

Obiettivo, applicabilità degli accordi esistenti e sovranità

Obiettivo (art. 1) Il presente accordo si prefigge di definire il quadro giuridico della cooperazione tra la Svizzera e la Francia in occasione del Vertice di Evian dal 1° al 3 giugno 2003.

Applicabilità degli accordi esistenti (art. 2) Il presente accordo non incide sui diritti e sugli obblighi derivanti da altri accordi di cui la Svizzera e la Francia sono parte. Per la sua durata di applicazione limitata, completa in particolare l'Accordo dell'11 maggio 1998 relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

Sovranità (art. 3) La cooperazione rispetta la sovranità e le competenze della Svizzera e della Francia.

Per garantire una cooperazione effettiva ed efficace, le autorità di ognuno dei due Stati hanno tuttavia una competenza limitata di agire in zone delimitate del territorio nazionale dell'altro Stato, conformemente alle modalità previste dagli allegati sulla cooperazione di polizia, doganale e militare.

2.1.2

Zone di mutuo interesse (art. 4)

L'accordo definisce tre zone di mutuo interesse di cooperazione. Si tratta del Lago Lemano (che a tal fine è considerato uno spazio omogeneo), dello spazio aereo dei due Stati e dei luoghi che necessitano di una protezione particolare (come gli itinerari scelti dalle delegazioni ufficiali, gli aeroporti, le residenze e i posti di comando).

Lo scopo di questa disposizione è di esplicitare e di circoscrivere le zone nelle quali la cooperazione tra i due Stati deve essere rafforzata.

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2.1.3

Cooperazione di polizia (art. 5)

Il presente accordo prevede che le forze di polizia svizzere e francesi collaborino per garantire la sicurezza delle delegazioni che partecipano al Vertice di Evian, delle popolazioni civili e dei manifestanti. Le modalità di questa cooperazione sono disciplinate nell'allegato I (cfr. 2.1.13).

Lascia alle autorità svizzere e francese competenti, definite nell'Allegato I, il compito di determinare di comune accordo le misure di esecuzione necessarie per l'attuazione della cooperazione di polizia.

2.1.4

Cooperazione doganale (art. 6)

L'accordo prevede che le autorità competenti svizzere (Corpo delle guardie di confine) e francesi (Dogana e Polizia delle frontiere) si prestino assistenza per facilitare il passaggio della frontiera alle delegazioni che partecipano al Vertice di Evian e alle persone, ai mezzi di trasporto e ai beni necessari alla realizzazione del Vertice. Queste autorità collaborano per garantire nello spazio frontaliero la circolazione e la sicurezza delle delegazioni che partecipano al vertice di Evian, delle popolazioni civili e dei manifestanti. Le modalità di questa cooperazione sono disciplinate nell'allegato I (cfr. n. 2.1.13).

2.1.5

Cooperazione militare (art. 7)

L'accordo prevede che le forze armate svizzere e francesi collaborino per garantire la sicurezza del territorio transfrontaliero. Le modalità di questa cooperazione sono disciplinate nell'allegato II (cfr. n. 2.1.14).

Lascia alle autorità svizzere e francesi competenti, definite nell'allegato II, il compito di determinare di comune accordo, mediante accordi tecnici, le misure di esecuzione necessarie per l'attuazione della cooperazione militare.

2.1.6

Armi da fuoco e misure coercitive (art. 8)

Conformemente all'allegato I, nell'ambito delle loro missioni di polizia e doganali gli agenti dei servizi competenti di uno dei due Stati non possono utilizzare armi da fuoco o esercitare misure coercitive sul territorio dell'altro Stato, tranne che in caso di legittima difesa.

2.1.7

Clausole finanziarie (art. 9)

Secondo la dichiarazione congiunta adottata il 28 febbraio 2003 dai due ministri degli esteri, la Francia partecipa alle spese affrontate dalla Svizzera per l'organizzazione del Vertice di Evian. Si tratta di un obbligo di principio che la Francia ha sottoscritto, dal momento che non può impegnarsi già sin d'ora su un importo determinato. Un simile impegno renderebbe in effetti necessaria una modifica della 2208

legge francese sul budget, ma questa modifica non può aver luogo nei prossimi mesi.

È tuttavia chiaro che, accettando il principio di una partecipazione alle spese affrontate dalla Svizzera per l'organizzazione del Vertice di Evian, il governo francese si è anche impegnato a presentare al parlamento francese una proposta di modifica della legge sul budget.

I due Stati stabiliranno quanto prima l'importo della partecipazione francese, secondo una chiave di ripartizione da definire tenendo conto della responsabilità principale della Francia in quanto Paese ospite del Vertice. È quindi chiaro che la partecipazione francese non solo sarà sostanziale, ma dovrà coprire la maggioranza delle spese. La partecipazione francese sarà stabilita dietro presentazione da parte della Svizzera di un conteggio dettagliato delle spese al termine del Vertice di Evian ed entro un limite massimo fissato a 12 milioni di euro (circa 18 milioni di franchi).

Questo limite corrisponde ai 2/3 circa delle spese totali affrontate dalla Confederazione.

La Francia è infine disposta a offrire alla Svizzera il suo sostegno per garantire la sicurezza in caso di eventi simili organizzati in Svizzera.

2.1.8

Immunità (art. 11)

Il diritto internazionale stabilisce che i capi di Stato e le loro delegazioni ufficiali beneficino di uno statuto privilegiato durante la loro visita ufficiale all'estero. In occasione di incontri ufficiali la Svizzera applica la Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali (RS 0.191.2), che disciplina in particolare lo statuto dei capi di Stato e dei rappresentanti di Stato che fanno parte della missione speciale. Ai capi di Stato del G8 e alle loro delegazioni che transiteranno da Ginevra per recarsi a Evian, così come ai capi di Stato dei Paesi invitati dal G8 e alle loro delegazioni che soggiorneranno a Losanna, verranno quindi applicate le disposizioni pertinenti della Convenzione sulle missioni speciali.

2.1.9

Allegati (art. 12)

Il presente accordo comprende due allegati che disciplinano le modalità della cooperazione di polizia e doganale (cfr. allegato I, n. 2.1.13) e della cooperazione militare (cfr. allegato II, n. 2.1.14).

2.1.10

Organo comune (art. 13)

Per garantire il coordinamento tra la Svizzera e la Francia fino alla fine del Vertice di Evian, l'accordo prevede l'istituzione di un Comitato direttore bilaterale francosvizzero (COBI) composto di rappresentanti dei Comitati direttori svizzero e francese.

Il COBI partecipa alla definizione delle strutture di condotta, che diventano operative segnatamente in situazioni di crisi, istituite dai Comitati direttori nazionali in vista del Vertice di Evian.

2209

2.1.11

Composizione delle controversie (art. 14)

Il presente accordo contiene una clausola arbitrale classica di composizione delle controversie, secondo la quale ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo che non è stata composta in via negoziale sarà sottoposta a un tribunale arbitrale costituito da tre membri.

2.1.12

Applicazione e durata

Applicazione provvisoria (art. 15 cpv. 2) Vista la data molto imminente del Vertice di Evian, per motivi di organizzazione dei preparativi e in vista dell'impegno preso dalla Francia di negoziare con la Svizzera l'assunzione di una parte delle spese, è essenziale che il presente accordo possa esplicare i suoi effetti il più rapidamente possibile. Di conseguenza, l'accordo prevede la sua applicazione provvisoria a partire dalla data della firma.

In virtù delle sue competenze e della sua responsabilità in materia di politica estera, il Consiglio federale può accettare l'introduzione in un trattato internazionale di una disposizione relativa all'applicazione provvisoria dello stesso se la protezione degli interessi svizzeri o il carattere particolarmente urgente lo esige. L'applicazione provvisoria di un trattato internazionale non mette in discussione la competenza parlamentare in materia di approvazione perché una simile applicazione può essere interrotta in ogni momento conformemente all'articolo 25 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111) (FF 1999 V 4199).

Durata limitata (art. 15 cpv. 3 e 4) Dal momento che la cooperazione di polizia, doganale e militare è limitata al periodo di preparazione del Vertice di Evian, al Vertice stesso e ad alcuni giorni che lo seguono, si prevede che il presente accordo cessi di essere valido in questi settori di cooperazione a partire dal 10 giugno 2003.

Le disposizioni relative agli aspetti finanziari e alla composizione delle controversie continueranno invece a essere valide fintanto che le questioni finanziarie o eventuali controversie non saranno risolte.

2.1.13

Allegato I sulla cooperazione di polizia e doganale

Le principali misure di cooperazione previste tra la Svizzera e la Francia in materia di polizia e doganale si basano sull'Accordo dell'11 maggio 1998 sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

L'allegato I intende quindi da un lato precisare alcune modalità della cooperazione che rientrano nel quadro legale esistente e d'altro lato ampliarne la portata in modo puntuale e limitato, sia dal profilo temporale sia per quanto concerne l'estensione, a misure che consentono di facilitare lo svolgimento delle missioni di scorta e di protezione ravvicinata sul Lago Lemano. L'intervento sul Lago Lemano delle autorità francesi per mezzo di elicotteri e di imbarcazioni per la protezione ravvicinata e immediata dei battelli che trasportano le delegazioni costituisce quindi una presta2210

zione supplementare della Francia in quanto Stato ospite del Vertice di Evian. Questo compito comporta un'estensione materiale della portata dell'intervento di autorità estere sul Lago Lemano, ma si tratta di una misura conforme agli interessi svizzeri che non va considerata come un precedente, visti i limiti materiali e temporali del presente accordo.

L'allegato I prevede che agenti di collegamento di uno Stato possano partecipare a missioni di consulenza, di sostegno e di sicurezza pubblica presso i servizi competenti e gli stati maggiori dell'altro Stato. Le competenze di intervento di questi agenti saranno tuttavia limitate. In ogni caso, potranno solo assistere gli agenti nazionali nelle misure coercitive o in ogni altro atto di sovranità sul territorio dello Stato di soggiorno.

L'impiego di unità estere con esercizio del diritto di sovranità, per esempio per sorvegliare manifestazioni, non è invece previsto dal presente accordo.

Oltre a regolare gli scambi di personale, l'allegato I intende essenzialmente sottolineare, con disposizioni di carattere declaratorio, il ruolo di istituzioni esistenti, come ad esempio il Centro di cooperazione di polizia e doganale di Ginevra (CCPD), precisare il quadro di alcune prestazioni di assistenza (in particolare lo scambio di materiale e di equipaggiamento, così come il rafforzamento degli scambi di informazioni e la semplificazione delle formalità doganali), delegare formalmente ai servizi interessati e ai loro organi di coordinamento la competenza di disciplinare in accordi particolari le modalità della cooperazione e le questioni di responsabilità.

L'allegato I si applica a tutti i servizi competenti menzionati nel suo articolo 1, così come ai militari destinati a missioni sussidiarie di polizia.

2.1.14

Allegato II sulla cooperazione militare

2.1.14.1

Osservazione preliminare

In vista del Vertice di Evian intendiamo ratificare lo statuto delle forze PPP.

Nell'allegato II dell'accordo con la Francia può quindi figurare un rinvio a questo statuto e le questioni concernenti lo statuto della cooperazione militare, completate da alcune regole specifiche, possono essere disciplinate mediante lo statuto delle forze PPP.

2.1.14.2

Disposizioni generali

Oggetto della regolamentazione, scambio di personale e informazione, passaggio della frontiera L'allegato II disciplina la cooperazione militare tra la Francia e la Svizzera in occasione del Vertice di Evian.

Esiste fondamentalmente la possibilità di scambiare e di impiegare reciprocamente personale. I particolari sono disciplinati nell'ambito di ulteriori accordi tecnici.

Lo scambio di informazioni tra i due Stati ha luogo secondo le prescrizioni nazionali di ognuno di essi e si fonda sulla Convenzione del 1972 relativa alla protezione del segreto di difesa conclusa tra le parti.

2211

Sicurezza Lo Stato di origine non assume alcun compito di guardia armata sul territorio dello Stato di soggiorno e non dispone inoltre del potere di polizia nei confronti di terzi.

Spese Contrariamente alla regola generale della partecipazione finanziaria della Francia alle spese che la Svizzera deve affrontare nell'ambito del Vertice di Evian (art. 9 dell'accordo), ogni Stato assume le sue spese nel settore militare.

Disposizioni di esecuzione Altri particolari della cooperazione militare sono disciplinati in ulteriori accordi tecnici.

2.1.14.3

Cooperazione militare terrestre

La truppa fornisce un servizio di assistenza alle forze civili di sicurezza. Per i dettagli rimandiamo al messaggio del 12 febbraio 2003 concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore delle autorità civili e nel quadro dell'accordo bilaterale con la Francia in occasione del Vertice del G8 a Evian dal 1° al 3 giugno 2003 (FF 2003 1345), già menzionato.

2.1.14.4

Cooperazione militare aerea

Sostegno reciproco Le parti si sostengono reciprocamente nell'ambito dei mezzi disponibili e disciplinano i particolari in ulteriori accordi tecnici.

Dispiegamento e impiego comune Le condizioni preliminari per un dispiegamento di mezzi operativi di sorveglianza aerea e di difesa sul territorio dell'altra parte sono oggetto di ulteriori accordi tecnici.

La cooperazione in materia di sicurezza aerea in relazione al Vertice di Evian comprende la registrazione degli aeromobili degli Stati partner, il rifornimento al suolo e in volo, un servizio di sicurezza aerea e un servizio di sorveglianza, missioni di ricerca e di salvataggio e l'attuazione di misure di polizia aerea che possono andare fino al tiro a scopo d'intimazione. La competenza decisionale rimane per contro di responsabilità nazionale.

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Inchiesta in caso di incidente aereo In caso di inchiesta in relazione a un incidente aereo sul territorio di uno Stato nel quale è coinvolto un aeromobile dell'altro Stato, quest'ultimo ha il diritto di far parte della commissione d'inchiesta.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

I costi della cooperazione prevista tra la Svizzera e la Francia in occasione del Vertice di Evian saranno ripartiti tra la Confederazione, i Cantoni e la Francia nel seguente modo: a.

per la Confederazione ­ spese legate all'impiego di guardie di confine: 1,6 milioni di franchi; ­ spese militari varianti in funzione del grado d'impiego dell'esercito e dei servizi logistici forniti dalla Francia: 3,6 milioni di franchi;

b.

per i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese: ­ costi supplementari legati ai costi operativi: 14 milioni di franchi; ­ costi legati all'impiego intercantonale delle polizie: 5,8 milioni di franchi; ­ spese legate all'impiego della protezione civile: 1,6 milioni di franchi; ­ spese d'investimento: 11 milioni di franchi.

Il 12 dicembre 2003 abbiamo deciso che la Confederazione assume, oltre ai costi che le spettano direttamente, anche quelli dei Cantoni legati ai costi operativi (14 milioni di franchi) e all'impiego intercantonale delle polizie (5,8 milioni di franchi). L'importo totale dell'onere della Confederazione ammonta quindi a circa 25 milioni di franchi e quello a carico dei Cantoni a 12,6 milioni di franchi.

La Francia rimborserà alla Svizzera un importo massimo di 12 milioni di euro che sarà versato interamente alla Confederazione (cfr. n. 2.1.7).

Il presente accordo non implica l'impiego di personale supplementare.

4

Relazioni con il diritto europeo

Per quanto concerne la cooperazione doganale e di polizia, il presente accordo completa l'accordo dell'11 maggio 1998 sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1) che si ispira ampiamente agli accordi di Schengen.

Per il rimanente, il presente accordo non ha relazioni con il diritto europeo.

2213

5

Costituzionalità

La competenza generale della Confederazione nel settore degli affari esteri risulta dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). In materia di trattati internazionali, vale il principio che la Confederazione può concludere un trattato su qualsiasi materia, di competenza federale o cantonale (cfr. FF 1994 II 552).

Mentre gli aspetti legati alla cooperazione militare e doganale sono di competenza della Confederazione, quelli legati alla cooperazione in materia di polizia competono ai Cantoni. I Cantoni interessati da questa operazione, vale a dire Ginevra, Vaud e Vallese, partecipano direttamente ai preparativi necessari da parte svizzera per l'organizzazione del Vertice di Evian. Sono inoltre rappresentanti nel Comitato direttore svizzero e hanno partecipato alla negoziazione del presente accordo.

Dal momento che il Consiglio federale non dispone di una competenza autonoma di concludere un accordo in materia di cooperazione di polizia, doganale e militare, il presente accordo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale conformemente agli articoli 166 capoverso 2 e 184 capoverso 2 Cost.

Il presente accordo è concluso per una durata determinata. Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Non è quindi sottoposto al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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