03.036 Messaggio relativo alla legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) del 21 maggio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di legge federale sull'aiuto monetario internazionale e un disegno di decreto federale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2003-0625

Compendio Con la legge federale sull'aiuto monetario internazionale, il Consiglio federale intende istituire una base legale chiara ed esaustiva per gli impegni di finanziamento che la Svizzera assume nell'ambito della cooperazione monetaria internazionale. L'attività di cooperazione monetaria della Svizzera avviene per la maggior parte in seno al Fondo monetario internazionale (FMI), ma essa svolge anche operazioni bilaterali. Il disciplinamento vigente, il decreto federale del 20 marzo 1975 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (cosiddetto decreto sull'aiuto monetario), prevede una collaborazione internazionale solo in caso di gravi perturbazioni che potrebbero pregiudicare le relazioni monetarie e non è sufficiente per i provvedimenti di cooperazione monetaria applicati concretamente dalla Svizzera.

In quanto economia aperta, con un considerevole patrimonio estero e una piazza finanziaria strettamente interconnessa con l'estero, la Svizzera necessita di un sistema finanziario e monetario internazionale stabile. La partecipazione ad azioni di aiuto coordinate sul piano internazionale offre alla Svizzera una buona opportunità per contribuire alla stabilità di tale sistema. In passato, la Svizzera è stata a più riprese invitata a partecipare a iniziative internazionali di finanziamento.

Queste azioni possono essere suddivise in tre categorie principali: la partecipazione ad aiuti finanziari per rimuovere perturbazioni gravi delle relazioni finanziarie e monetarie internazionali (aiuto sistemico), la partecipazione a fondi speciali del FMI per finanziare crediti a tasso d'interesse agevolato a favore di Stati a basso reddito, nonché la concessione di crediti a Paesi con i quali la Svizzera collabora in modo particolarmente stretto (ad es. membri del gruppo di voto della Svizzera in seno al FMI e alla Banca mondiale).

Mentre l'aiuto monetario nei casi sistemici è già disciplinato dal decreto sull'aiuto monetario, non esiste finora una base giuridica soddisfacente per la partecipazione della Svizzera ad azioni di aiuto monetario delle due altre categorie, che finora si fondavano sulla competenza costituzionale del Consiglio federale in materia di affari esteri.

Il presente disegno di legge si prefigge di disciplinare le diverse categorie di aiuto
monetario con una base legale esaustiva. Non implica un'estensione dei compiti e delle spese, ma raggruppa le operazioni già esistenti. In futuro le azioni dell'aiuto monetario potranno essere effettuate in modo più efficiente, trasparente e chiaro; una soluzione migliore rispetto alla situazione attuale in cui il Parlamento decide di caso in caso. L'onere amministrativo si ridurrà in modo corrispondente.

Il finanziamento delle fideiussioni o dei crediti accordati nell'ambito della cooperazione monetaria bilaterale o multilaterale è disciplinato mediante un credito quadro, mentre per la partecipazione a fondi speciali del FMI continueranno ad essere necessari speciali crediti d'impegno.

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Messaggio 1

Linee generali del disegno

1.1

La Svizzera e il sistema finanziario e monetario internazionale

La Svizzera, Paese orientato all'esportazione che dispone di un'importante piazza finanziaria, dipende in modo rilevante da un sistema finanziario e monetario internazionale stabile. Relazioni monetarie ordinate sono una condizione essenziale per lo sviluppo proficuo dell'economia svizzera, in particolare l'economia d'esportazione e il settore finanziario. Inoltre, permettono alla Banca nazionale svizzera (BNS) di svolgere meglio il suo compito principale, ossia garantire la stabilità dei prezzi.

Considerazioni di politica estera incitano la Svizzera ad assumere attivamente il suo ruolo a livello internazionale e a collaborare alla definizione di condizioni quadro generali in ambito finanziario e monetario.

1.1.1

La cooperazione monetaria della Svizzera

La cooperazione monetaria della Svizzera è intesa come contributo alla stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale. Essa si fonda su tre pilastri, ossia: ­

la collaborazione nell'ambito del Fondo monetario internazionale,

­

la partecipazione agli Accordi generali di credito e ai nuovi Accordi di credito tra importanti Paesi creditori e il FMI,

­

i provvedimenti adottati nell'ambito del decreto federale del 20 marzo 1975 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali.

La Svizzera contribuisce alla stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale innanzitutto collaborando al Fondo monetario internazionale (FMI). Quale Stato membro e finanziatore, sostiene la realizzazione degli obiettivi del FMI, che consistono nel: ­

promuovere la cooperazione monetaria internazionale,

­

facilitare la crescita equilibrata del commercio mondiale,

­

promuovere la stabilità dei cambi,

­

contribuire all'istituzione di un sistema multilaterale di pagamento,

­

mettere le risorse generali, temporaneamente e mediante garanzie adeguate, a disposizione degli Stati membri confrontati a difficoltà nella bilancia dei pagamenti e ridurre le disparità delle bilance dei pagamenti internazionali degli Stati membri.

Per adempiere il suo mandato, il FMI utilizza strumenti di sorveglianza economica e di aiuto finanziario e tecnico.

La cooperazione monetaria internazionale della Svizzera include inoltre la partecipazione agli Accordi generali di credito e ai nuovi Accordi di credito (AGEC e 4146

NAC; vedi riquadro 1). Questi accordi, conclusi tra alcuni importanti Paesi creditori e il FMI, hanno lo scopo di permettere a quest'ultimo di continuare ad adempiere la sua missione in caso di insufficienza di fondi.

Come terzo e ultimo pilastro della cooperazione monetaria internazionale, il decreto federale del 20 marzo 19751 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (il cosiddetto decreto sull'aiuto monetario) prevede che in caso di perturbazioni gravi del sistema finanziario internazionale, la Svizzera può accordare crediti monetari bilaterali in aggiunta ai crediti di donatori multilaterali. I crediti bilaterali supplementari permettono di rafforzare la credibilità e l'efficacia di un pacchetto di aiuto finanziario multilaterale. La concessione di simili mutui bilaterali ha permesso inoltre ai Paesi beneficiari di disporre di risorse fino al versamento dei crediti del FMI per superare le crisi di liquidità. Nell'ambito del decreto sull'aiuto monetario, nel corso degli ultimi venti anni la Svizzera ha partecipato a numerose azioni di finanziamento coordinate a livello internazionale a favore di Paesi in crisi.

Nel tempo, le disposizioni del suddetto decreto federale si sono rivelate insufficienti per tutti i provvedimenti adottati dalla Svizzera nell'ambito della cooperazione monetaria. Ci prefiggiamo di mantenere l'obiettivo principale del decreto e di riprenderlo nella nuova legge sull'aiuto monetario (LAMO). Quest'ultima fungerà anche da base legale per i provvedimenti in materia di cooperazione monetaria che in passato la Svizzera fondava direttamente sulla Costituzione federale.

Le operazioni di aiuto monetario ricorrenti possono essere suddivise in due categorie principali (vedi panoramica tavola 1): ­

le operazioni che la Svizzera svolge come finanziatore,

­

le operazioni che la Svizzera svolge a favore dei Paesi appartenenti al suo gruppo di voto.

1.1.2

Operazioni della Svizzera come finanziatore

In base al ruolo assunto dalla Svizzera come importante finanziatore si possono distinguere tre categorie di aiuto monetario che vanno oltre gli impegni tradizionali della Svizzera quale Stato membro del FMI.

a. Aiuto finanziario in casi sistemici Negli ultimi tempi, il FMI è stato costretto a più riprese a fornire un aiuto massiccio in crisi finanziarie sistemiche, ossia crisi con effetti potenzialmente negativi sul sistema finanziario e monetario internazionale. La forte crescita, dalla metà degli anni Ottanta, dei flussi di capitali e di beni a livello mondiale e la globalizzazione sempre più estesa dei mercati finanziari hanno favorito notevolmente la crescita dell'economia mondiale. Nel contempo, è tuttavia aumentata la vulnerabilità del sistema monetario e finanziario di fronte alle crisi. Tra i possibili fattori di crisi figurano gli squilibri macroeconomici e le debolezze del settore finanziario, dovuti a un'insufficiente certezza del diritto, a una regolamentazione inadeguata, a un con1

RS 941.13

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trollo carente e al comportamento gregario degli investitori. Il FMI cerca, dove possibile, di prevenire simili squilibri. Non è tuttavia possibile evitare tempestivamente tutte le crisi. In questi casi, occorre quindi concordare programmi di adeguamento economico e mettere a disposizione sufficienti mezzi finanziari.

Nel caso in cui temporaneamente il FMI non disponga di mezzi sufficienti per risolvere una crisi, la Svizzera è in grado, quale partecipante agli Accordi generali di credito e ai nuovi Accordi di credito (vedi riquadro 1) di mettere a sua disposizione mezzi supplementari. Tali mezzi sono prestati al FMI dalla BNS senza garanzia federale.

Riquadro 1: Accordi generali di credito e Nuovi Accordi di credito (AGEC e NAC) Alla fine degli anni Cinquanta, quando i Paesi industrializzati più importanti sono passati alla libera convertibilità delle loro monete, si è temuto che in seguito a subitanei e bruschi movimenti di capitali subentrassero difficoltà nella bilancia dei pagamenti, pericolose per il sistema monetario internazionale. Per garantire che il FMI disponga di mezzi sufficienti anche per simili casi, nel 1962 i dieci principali Paesi industrializzati (G-10) hanno concluso con il Fondo gli AGEC. La Svizzera fa parte di questi Accordi, dal 1964, come membro associato e, dal 1984, come membro a pieno titolo. In virtù di questi Accordi, i Paesi del G-10 mettono a disposizione del Fondo monetario crediti per un importo massimo di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP) per situazioni straordinarie di crisi. Visto che nonostante la crescita dell'economia mondiale tale importo è rimasto invariato dalla revisione degli AGEC nel 1983, a partire dalla metà degli anni Novanta si è discusso di aumentarlo. Il FMI ha concluso con i Paesi del G-10 e 14 nuovi partecipanti i Nuovi accordi di credito (NAC) che si applicano parallelamente agli AGEC e prevedono di raddoppiare a 34 miliardi di DPS i mezzi a disposizione del Fondo. Il contributo massimo della Svizzera in virtù degli AGEC e dei NAC ammonta a 1557 milioni di DSP (4,6%). Gli AGEC e i NAC possono essere attivati solo se i mezzi del FMI non sono sufficienti. Questi accordi, ai quali la Svizzera partecipa tramite la BNS, rappresentano un'importante rete di sicurezza del sistema monetario internazionale. Il decreto federale che
approva l'adesione agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale definisce le modalità della partecipazione. La Confederazione non assume garanzie per questi crediti e quindi la partecipazione agli AGEC/NAC non comporta impegni finanziari. Poiché la BNS assume da sola il rischio, questo tipo di aiuto monetario non rientra nel campo d'applicazione della legge sull'aiuto monetario.

Nell'ambito di crisi finanziarie che minacciano il sistema, può essere nell'interesse della Svizzera prestare un aiuto finanziario bilaterale nell'ambito di una procedura coordinata a livello internazionale insieme ad altri donatori. Di norma, tali mezzi vengono ad aggiungersi ai crediti concessi dal FMI e da altri donatori multilaterali.

Questa situazione si è verificata nel caso della Corea nel 1997 e del Brasile nel 1998.

La Svizzera ha partecipato a questi pacchetti di aiuto finanziario con 431 rispettivamente 345 milioni di franchi.

4148

Riquadro 2: Struttura del pacchetto di aiuto finanziario concesso al Brasile nel 1998 Nel 1998, il Brasile ha sofferto di una forte emorragia di capitali, dovuta ai deficit del suo bilancio e della sua bilancia dei pagamenti correnti, a un aumento rilevante dell'indebitamento e a un tasso di cambio sopravalutato. Per prevenire il rischio di una svalutazione incontrollata e un effetto domino, la comunità internazionale ha allestito un pacchetto di aiuto finanziario di oltre 41,5 miliardi di dollari US, la cui composizione era la seguente: FMI: 18 miliardi di dollari US (5,4 miliardi di linea di credito ordinaria, 12,6 miliardi della Supplemental Reserve Facility, finanziati mediante i NAC) Banca mondiale: 4,5 miliardi di dollari US Banca interamericana di sviluppo: 4,5 miliardi di dollari US Donatori bilaterali: 14,5 miliardi di dollari US (aiuto coordinato dalla Banca dei regolamenti internazionali; quota della Svizzera: 250 milioni di dollari US (= 345 milioni di franchi)) Lo stanziamento di questo voluminoso pacchetto ha contribuito in modo rilevante a rassicurare i mercati finanziari. Per finire, solo una parte delle risorse è stata utilizzata; una quota di 100 milioni di dollari US della garanzia di credito della Svizzera è stata rimborsata entro i termini, inclusi gli interessi. Il rimanente non è stato richiesto.

b. Aiuto a medio termine alla bilancia dei pagamenti L'aiuto monetario comprende anche le iniziative adottate nell'ambito del G-24. Sin dai radicali sconvolgimenti politici ed economici nell'Europa centrale e orientale, i Paesi dell'OCSE coordinano i loro sforzi a favore di questi Stati in seno al G-24.

Tutta una serie di Paesi ha beneficiato di questi crediti ai quali partecipa anche la Svizzera. Questi provvedimenti di aiuto si prefiggono di attenuare le difficoltà delle bilance dei pagamenti e di aumentare le riserve monetarie al fine di migliorare le prospettive di successo delle riforme avviate. I mezzi del G-24 sono destinati a completare gli aiuti finanziari del FMI e di altre istituzioni finanziarie internazionali.

L'aiuto del G-24 presuppone l'elaborazione di un programma economico accettato e sostenuto finanziariamente dal FMI.

L'ultima volta, nel 1999 la Svizzera si è dichiarata disposta a versare aiuti alla bilancia dei pagamenti per un importo di 20 milioni di franchi nell'ambito di un'iniziativa del G-24, poiché in Bulgaria, malgrado un credito del FMI nell'ambito dell'accordo allargato, era rimasta una lacuna di finanziamento di 350 milioni di dollari US. Questo credito è stato concesso nel 2000 per un periodo di sette anni. La Svizzera aveva accordato già nel 1991 alla Bulgaria un credito di aiuto alla bilancia dei pagamenti di 32 milioni di dollari US che nel frattempo è stato rimborsato.

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c. Partecipazione a fondi speciali del FMI a favore di Paesi a basso reddito Dal 1976, il FMI prevede la possibilità di concedere ai suoi membri più poveri crediti a condizioni particolarmente vantaggiose. A tal fine utilizza lo sportello di aggiustamento strutturale. Questi crediti sono legati a un programma economico pluriennale elaborato insieme al FMI dal Paese che deve procedere ad aggiustamenti strutturali e al rafforzamento delle sue posizioni estere. I programmi hanno lo scopo di istituire le condizioni per uno sviluppo economico durevole, con conseguenze positive sulla stabilità del sistema finanziario ed economico internazionale.

Anche se nel 1987 la Svizzera non era ancora membro delle istituzioni di Bretton Woods, la Confederazione aveva partecipato allo Sportello potenziato di aggiustamento strutturale (SPAS I). Alla fine del 1993, il consiglio di amministrazione del FMI decise di istituire lo strumento supplementare SPAS II con l'approvazione esplicita e la partecipazione della Svizzera quale membro del FMI. Lo Sportello di aggiustamento strutturale è stato nel frattempo ribattezzato Finanziamento per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF, Poverty Reduction and Growth Facility), per tener conto del rafforzamento dei provvedimenti intesi a ridurre la povertà. Nel 1998 la Svizzera ha accordato un contributo a fondo perso alla riduzione di interessi praticata dalla PRGF e l'iniziativa HIPC (iniziativa per i Paesi poveri fortemente indebitati). Nel 2001, la Confederazione ha accettato di partecipare al conto di capitale del Fondo fiduciario PRGF/HIPC (Fondo interinale) del FMI. Nel 2002 ha inoltre fornito un contributo al fondo di bonificazione di interessi a favore dei Paesi coinvolti in conflitti.

Mediante i suoi contributi ai fondi fiduciari del FMI per la concessione di crediti a interesse ridotto ai Paesi a basso reddito, la Svizzera offre a questa istituzione la possibilità di svolgere i suoi compiti con i mezzi adeguati alle necessità anche negli Stati membri più poveri. Adempie in tal modo il suo dovere morale di membro benestante del FMI. In linea generale, valutiamo positivamente l'efficacia dei programmi di aggiustamento strutturale e del finanziamento per la riduzione della povertà e per la crescita, e approviamo che questi strumenti siano sempre più orientati
a lottare contro la povertà. La Svizzera intende quindi proseguire la sua partecipazione alle risorse dei fondi fiduciari, mediante la concessione di crediti agevolati destinati ai Paesi a basso reddito. Partecipando ai suddetti fondi del FMI, la Svizzera rafforza anche la sua posizione in seno alle istituzioni finanziarie internazionali.

1.1.3

Operazioni della Svizzera a favore dei Paesi appartenenti al suo gruppo di voto

La Svizzera dirige in seno alle Istituzioni di Bretton Woods un gruppo di voto misto che comprende Paesi emergenti, Paesi in transizione o in sviluppo2 La stretta collaborazione in materia di politica monetaria con questi Paesi, tra i quali si trovano anche Paesi di concentrazione della cooperazione svizzera allo sviluppo, nonché la sua posizione alla testa del gruppo di voto richiedono talvolta che la Svizzera fornisca sostegno sotto forma di mutui. La concessione di crediti a breve termine 2

La Svizzera forma un gruppo di voto con l'Azerbaigian, il Kirghizistan, la Polonia, l'Uzbekistan, il Tagikistan e il Turkmenistan. L'arrivo della Repubblica federale di Jugoslavia nel dicembre 2000 ha ulteriormente rafforzato questo gruppo di voto.

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(di norma 30 giorni al massimo) consente alla Svizzera di prestare un sostegno efficace a basso costo. Simili provvedimenti sono molto importanti per le buone relazioni all'interno del gruppo di voto. Recentemente, la Svizzera è stata chiamata a tre riprese ad accordare a breve termine crediti di transizione a membri del suo gruppo di voto.

Nel dicembre 2000, la Svizzera ha concesso alla Repubblica federale di Jugoslavia (oggi Serbia e Montenegro), nuovo membro del suo gruppo di voto, un credito di transizione di 111 milioni di franchi per permettere a quest'ultima di aderire al FMI.

Il credito è stato rimborsato lo stesso giorno. Nel marzo 2001, il Tagikistan ha potuto estinguere un vecchio credito di transizione dell'UE con un nuovo mutuo più vantaggioso dell'UE grazie a un credito di transizione di due settimane di circa 105 milioni di franchi concesso dalla Svizzera. Nell'ottobre 2001, un credito di transizione di 350 milioni di franchi ha permesso alla Repubblica federale di Jugoslavia di percepire un aiuto finanziario sostanziale dell'Unione europea e della Banca europea d'investimento.

1.2

Disciplinamento in vigore

1.2.1

Decreto federale del 20 marzo 1975 3 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali

Il decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è stato approvato il 4 ottobre 19634. Era stato concepito come base legale per la partecipazione svizzera agli Accordi generali di credito (AGEC) del FMI. L'adesione della Svizzera agli AGEC nel 19835 ha di fatto privato della sua importanza il decreto sull'aiuto monetario.

Con il passare del tempo, il decreto sull'aiuto monetario è stato sempre più utilizzato come base per l'aiuto bilaterale alla bilancia dei pagamenti, coordinato a livello internazionale. Ha inoltre permesso alla Svizzera di partecipare negli anni Settanta al meccanismo di credito petrolifero del FMI. Poi con l'insorgere della crisi dell'indebitamento, negli anni Ottanta i crediti di transizione della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) sono stati concessi prioritariamente ai Paesi in sviluppo fortemente indebitati. All'inizio degli anni Novanta, il decreto federale è servito soprattutto come base legale per la partecipazione svizzera agli aiuti alla bilancia dei pagamenti concessi dagli Stati dell'OCSE ai Paesi dell'Europa centrale e orientale (G-24). Con la crisi messicana e successivamente la crisi asiatica, il decreto federale è stato di nuovo utilizzato come fondamento per la partecipazione svizzera a provvedimenti di aiuto coordinati a livello internazionale.

Fino ad oggi, il decreto federale è stato prorogato a quattro riprese6 e modificato una volta7. L'articolo sullo scopo è stato adeguato, il campo d'applicazione e i criteri d'applicazione sono stati rivisti in funzione dei nuovi bisogni. La versione del 3 4 5 6 7

RS 941.13 RU 1964 453 RS 941.15 FF 1975 I 602, 1979 II 351, 1984 II 1390, 1995 II 351: proroga di dieci anni fino al 2005.

RS 941.13

4151

30 novembre 1999 permette alla Svizzera di partecipare a provvedimenti internazionali di sostegno in favore di altre monete. Inizialmente, il limite massimo di credito o di garanzia era fissato a un miliardo di franchi. La modifica del 1999 ha aumentato tale limite a 2 miliardi di franchi, in seguito alle crisi finanziarie nell'Asia del Sud Est e in Brasile. Alla fine del 1998, le garanzie e i crediti contratti dalla Svizzera in virtù di detto decreto federale ammontavano a 930 milioni di franchi, per cui il limite iniziale era praticamente raggiunto.

Nell'applicazione del decreto sull'aiuto monetario, vanno rispettati i tre principi seguenti:8 1.

le operazioni prese in considerazione dovranno concentrarsi su programmi di sostegno internazionale intesi a prevenire o impedire gravi turbolenze nelle relazioni monetarie internazionali oppure crisi finanziarie e di pagamento;

2.

i crediti concessi o garantiti dalla Confederazione non devono essere legati all'acquisto di beni o di servizi prodotti nel nostro Paese;

3.

in caso di operazioni a favore dei Paesi in sviluppo, la cerchia dei beneficiari va limitata ai Paesi relativamente avanzati dal punto di vista economico che non ricevono un aiuto dalla Svizzera nell'ambito dell'aiuto alla bilancia dei pagamenti previsto dai programmi di cooperazione allo sviluppo.

In virtù del decreto sull'aiuto monetario, i crediti sono normalmente finanziati dalla BNS. La Confederazione garantisce a quest'ultima il rimborso dei crediti inclusi gli interessi. Le finanze federali sarebbero colpite solo se i crediti o gli interessi non fossero rimborsati o lo fossero solo in parte. In quasi quarant'anni di esistenza del decreto federale, non vi sono mai state perdite.

La partecipazione menzionata nel numero 1.1.2 a) della Svizzera ad azioni internazionali di aiuto a favore della Corea (1997; 431 mio di fr.) e del Brasile (dicembre 1998; 345 mio di fr.) era fondata sul decreto concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali, che ha pure permesso la concessione di un credito per la bilancia dei pagamenti alla Bulgaria. Per concludere, il credito di transizione del dicembre 2000 a favore della Jugoslavia è stato concesso sulla base di detto decreto.

1.2.2

Modifiche necessarie

Non esiste una base legale specifica per la concessione di mutui, garanzie e contributi a fondo perso che la Confederazione accorda nell'ambito della cooperazione monetaria, derivante dalla sua partecipazione a iniziative internazionali o dal fatto che la Svizzera sia alla testa di un gruppo di voto. Recentemente, la Confederazione è stata a più riprese confrontata con questa lacuna normativa.

Questa lacuna è dovuta da una parte al fatto che il decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali non è sufficiente per attuare le iniziative finanziarie cui la Svizzera partecipa qual membro del FMI. Le condizioni per applicare detto decreto non erano adempiute o lo erano solo 8

Messaggio sulla modifica del decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (FF 1999 2579).

4152

parzialmente nel caso dei crediti di transizione concessi al Tagikistan e alla Jugoslavia (ottobre 2001): ­

non vi erano gravi perturbazioni delle relazioni monetarie internazionali,

­

non si trattava di un'azione di sostegno coordinata a livello internazionale.

D'altra parte, mancando una base legale specifica, i decreti sulla partecipazione della Svizzera ai fondi speciali del FMI erano fondati direttamente sulla competenza della Confederazione in materia di affari esteri sancita nell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale. Questo rinvio diretto alla Costituzione federale è tuttavia problematico nella misura in cui il nostro Consiglio ha reso noto le sue riflessioni relative alle basi legali per gli aiuti finanziari nell'ambito della politica estera e ha riconosciuto la necessità di una base legale formale per gli aiuti che superano l'importo di cinque milioni di franchi.

In occasione della consultazione degli uffici sulla proposta di adesione della Svizzera al fondo fiduciario PRGF-HIPC del FMI, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ricordato questo elemento e ha constatato che gli aiuti finanziari nell'ambito della politica estera possono essere fondati sulla Costituzione federale solo se sono inferiori a cinque milioni di franchi (2 mio di fr. per le spese ricorrenti). Per gli aiuti finanziari che superano questo importo, occorre istituire una base legale. Questa condizione riguarda in particolare gli aiuti finanziari che: ­

sono un elemento durevole e importante della politica estera svizzera o delle sue relazioni con l'estero,

­

sono connessi a importanti prestazioni finanziarie della Confederazione,

­

implicano un forte grado d'istituzionalizzazione (provvedimenti organizzativi, assunzione di personale).

Ciononostante, per un ragionamento economico secondo cui sia per i crediti di transizione sia per i contributi ai fondi fiduciari del FMI l'importo globale dei crediti ritorna nella cassa federale e l'aiuto finanziario effettivo si limita agli interessi e alle altre spese generali d'esecuzione, per questi aiuti ci si è fondati sull'articolo 54 Cost.

Questa procedura è stata dettata dal carattere urgente dell'oggetto proposto.

Gli sforzi dell'UFG intesi a far applicare in modo rigoroso il principio della legalità sono perlomeno stati riconosciuti. Con nostra decisione del 21 febbraio 2001 (Partecipazione della Svizzera al fondo fiduciario PRGF-HIPC del FMI) il DFF è stato incaricato di istituire una base legale formale per le iniziative di finanziamento in materia di cooperazione monetaria internazionale.

1.3

Nuovo disciplinamento proposto

1.3.1

Scopo della nuova legge sull'aiuto monetario internazionale (LAMO, progetto A)

La nuova LAMO ha lo scopo di fondare su una base legale formale l'esecuzione di tutti i provvedimenti d'aiuto monetario che implicano la concessione di fideiussioni alla BNS o di crediti della cassa federale nonché la fornitura di contributi a fondo perso. La LAMO fungerà da base per le fideiussioni pluriennali, i mutui a breve e medio termine, nonché i contributi a fondo perso nell'ambito di progetti del FMI. Si 4153

tratta infine di chiarire la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e la BNS in materia di cooperazione monetaria.

Oggetto della LAMO è la cooperazione monetaria internazionale. Nella pratica si distinguono tre tipi di operazioni: ­

la prevenzione o la correzione di gravi perturbazioni nelle relazioni monetarie internazionali,

­

la partecipazione a fondi speciali del FMI,

­

le prestazioni a favore di Stati che collaborano in modo particolarmente stretto con la Svizzera.

Concretamente, le seguenti operazioni potranno fondarsi sulla LAMO: ­

la partecipazione della Confederazione ad azioni d'aiuto coordinate intese a prevenire o correggere gravi perturbazioni delle relazioni monetarie internazionali: la concessione di aiuti finanziari a Paesi la cui crisi potrebbe danneggiare il sistema finanziario internazionale. Si tratta in questo caso di fideiussioni per mutui ad alto rischio e a lungo termine concessi dalla BNS,

­

la partecipazione della Confederazione a progetti specifici di finanziamento del FMI che vanno al di là degli obblighi assunti in qualità di membro: la partecipazione della Confederazione a fondi speciali e ad altre istituzioni del FMI a favore di Stati a basso reddito. Si tratta in questo caso di mutui e contributi a fondo perso intesi a permettere il proseguimento di crediti agevolati del FMI nonché il finanziamento della partecipazione del FMI all'iniziativa per lo sdebitamento dei Paesi poveri fortemente indebitati (iniziativa HIPC).

Possono essere concessi sotto forma di contributi ai conti di capitale (mutui) e ai conti di bonificazione di interessi (contributi a fondo perso) dei fondi fiduciari del FMI,

­

l'aiuto monetario a singoli Stati: crediti di transizione accordati a Paesi che collaborano in modo particolarmente stretto con la Svizzera, in prima linea i Paesi del gruppo di voto della Svizzera, ma anche mutui a breve o medio termine o aiuti alla bilancia dei pagamenti coordinati con altri Paesi donatori.

1.3.2

Finanziamento: Decreto federale sull'aiuto monetario internazionale (DAM, progetto B)

I provvedimenti di aiuto monetario sono per definizione imprevedibili. Non essendo possibile stabilire un budget, il finanziamento proposto è il seguente: a. Aiuto monetario sistemico e provvedimenti a favore di singoli Stati È previsto un credito quadro per il finanziamento di provvedimenti di aiuto monetario in caso di crisi finanziarie sistemiche nell'ambito di azioni di sostegno multilaterale a medio e a lungo termine nonché di aiuti finanziari bilaterali a breve o medio termine ai Paesi che collaborano in modo particolarmente stretto con la Svizzera. Il limite di 2000 milioni di franchi previsto nel vigente decreto sull'aiuto monetario sarà utilizzato per l'aiuto monetario sistemico, mentre si prevede di stanziare 4154

500 milioni di franchi per l'aiuto monetario bilaterale a favore di singoli Paesi. Il credito quadro ammonterebbe in tal modo a 2500 milioni di franchi e, come avviene secondo il decreto vigente, sarà gestito come un fondo rinnovabile: nella misura in cui tale limite vale per la totalità degli affari pendenti in un determinato momento, i mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati. Un simile strumento è previsto anche per i provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Il credito quadro è rinnovabile mediante decreto federale semplice.

Riprendendo il limite di due miliardi di franchi del decreto vigente per l'aiuto monetario classico (ossia sistemico) e fissando un importo di 500 milioni di franchi per l'aiuto monetario a favore di singoli Stati (ad es. crediti di transizione a Paesi appartenenti al gruppo di voto della Svizzera) teniamo conto dei bisogni degli anni passati senza chiedere mezzi finanziari supplementari. La LAMO, e quindi il limite comune di 2500 milioni di franchi, riguarda tipi di operazioni già esistenti o alle quali sono già stati concessi fondi in passato.

Attualmente, solo la Bulgaria deve ancora rimborsare un credito di aiuto alla bilancia dei pagamenti di 20 milioni di franchi ottenuto in virtù del decreto concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali. Nel 1998, tuttavia, i crediti pendenti secondo il suddetto decreto ammontavano a circa 930 milioni di franchi; per questo motivo il limite di 1 miliardo di franchi è stato successivamente aumentato a 2 miliardi. Tra marzo e ottobre 2001, la Svizzera ha inoltre accordato al Tagikistan e alla Jugoslavia crediti di transizione per un importo totale di 455 milioni di franchi. Il limite di 2500 milioni di franchi è giustificato dall'imprevedibilità dei bisogni dell'aiuto monetario. In considerazione della volatilità dei mercati finanziari e della situazione poco stabile dei Paesi emergenti, non è escluso che in futuro si dovranno stanziare aiuti sostanziali con un rischio relativamente elevato.

b. Partecipazione a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI Per la partecipazione a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI (mutui e contributi a fondo perso) a favore di Stati a basso reddito,
sono richiesti particolari crediti d'impegno. È espressamente previsto che le domande di un credito d'impegno siano sottoposte alle Camere federali per ogni singolo caso. Secondo l'importanza politica dell'oggetto, le domande saranno presentate insieme al preventivo (e i suoi supplementi) o mediante un apposito messaggio.

1.3.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Con il presente progetto il DFF adempie un mandato concreto conformemente alla nostra decisione del 21 febbraio 2001. La legge proposta permette di disciplinare e di raggruppare in modo trasparente l'aiuto monetario della Confederazione. È esaustiva, orientata verso il futuro e sostituisce i diversi decreti federali. La concessione di crediti di transizione e la sottoscrizione di fideiussioni nell'ambito di iniziative multilaterali potranno avvenire molto rapidamente. Inoltre, grazie alla netta separazione tra l'aiuto monetario tradizionale (aiuto sistemico, aiuti alla bilancia dei pagamenti, crediti di transizione accordati a membri del gruppo di voto della Svizzera) e la partecipazione a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI, l'aiuto monetario 4155

della Confederazione è delimitato in modo più chiaro. La stessa cosa vale per il finanziamento proposto (credito quadro per l'aiuto monetario tradizionale; credito d'impegno per i fondi speciali del FMI).

Praticità e onere amministrativo Rispetto alla situazione attuale, l'istituzione di una base legale esaustiva promette un aumento dell'efficienza nell'esecuzione dei provvedimenti di aiuto monetario. Il credito quadro, invece, comporterà maggiori ineri dovuti all'obbligo di presentare rapporti regolari. In caso di aumento o di adeguamento del limite di credito, l'onere amministrativo sarebbe analogo a quello per il rinnovo del decreto federale.

Rendiconti, trasparenza e possibilità di partecipazione Il credito quadro permetterà ai servizi competenti di presentare regolarmente e in una forma chiara rapporti sulla cooperazione monetaria. Gli obiettivi e i mezzi dell'aiuto monetario possono essere esaminati e confermati ogni quattro anni.

Vista la difficoltà di stabilire un budget data l'imprevedibilità degli affari, si riferirà annualmente sull'utilizzazione dei mezzi. Questo modo di procedere permette una partecipazione del Parlamento molto più concreta e più attiva. Le operazioni effettuate sulla base del decreto concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali non soddisfano assolutamente le attuali esigenze in materia di trasparenza e di rendiconto.

Applicabilità della base legale Con un credito quadro fondato su una legge federale, il DFF dirigerà la cooperazione monetaria nello stesso modo in cui altri dipartimenti gestiscono i loro affari di politica estera. Poiché non si tratta di un'estensione di competenze, ma di un disciplinamento di tipi di operazioni già esistenti, non vi sono punti di attrito.

Altre soluzioni alternative Come alternativa è stata esaminata la possibilità di un'estensione esaustiva del campo d'applicazione del decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali che avrebbe permesso l'esecuzione di tutti i provvedimenti in materia. Nonostante questa soluzione fosse elegante, lo strumento si sarebbe allontanato troppo dal suo scopo originario. Inizialmente il decreto era stato concepito come provvedimento d'urgenza, la sua qualità di fondo rinnovabile permette di mobilizzare rapidamente
crediti o garanzie importanti in caso di crisi sistemiche. Integrando altri obiettivi e mezzi, il decreto perderebbe la sua legittimità di fondo rinnovabile, attivabile in ogni momento.

Abrogazione del diritto anteriore Il decreto federale del 20 marzo 1975 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali e le sue proroghe sono abrogati. Gli atti e i decreti con una durata limitata e che concernono affari che possono essere fondati sulla nuova legge (decreti SPAS, fondi fiduciari del FMI, PRGF) restano in vigore fino alla loro scadenza.

4156

1.4

Attuazione prevista

Il DFF è responsabile dell'attuazione d'intesa con la BNS. Un rapporto annuale riferisce sulle attività assoggettate alla legge sull'aiuto monetario. Il nostro Consiglio ne determina l'entrata in vigore. L'atto legislativo sottostà al referendum facoltativo.

1.4.1

Collaborazione e ripartizione dei compiti tra la Confederazione e la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale (tavola 2)

La ripartizione dei compiti praticata finora tra la BNS e la Confederazione deve essere mantenuta. Per quanto concerne l'aiuto monetario sistemico, la BNS ha sempre assunto la concessione di crediti con garanzia federale, mentre per le partecipazioni ai fondi speciali, i contributi in capitale (mutui) erano a carico della BNS e i contributi di bonificazione di interessi (contributi a fondo perso) erano a carico della Confederazione. Di norma, la BNS non partecipava ai provvedimenti a favore dei membri del gruppo di voto della Svizzera.

La cooperazione monetaria internazionale rientra nella competenza del Consiglio federale in materia di politica estera (art. 54 cpv. 1 Cost.). Per contro, l'articolo 99 Cost. conferisce la gestione della politica monetaria alla Banca nazionale. Queste disposizioni presuppongono una ripartizione dei compiti tra la Confederazione e la BNS di cui si tiene conto in leggi federali, ordinanze e accordi amministrativi. Al riguardo occorre garantire un coordinamento per fornire un'immagine uniforme della Svizzera. Per questo motivi vige il principio dell'intervento stabilito di comune accordo tra il nostro Consiglio e la Banca nazionale. In passato, ci siamo costantemente accordati con la BNS per evitare conflitti di competenza sulla politica di aiuto monetario. Nel confronto internazionale risulta chiaramente che la ripartizione dei compiti nella cooperazione monetaria tra i governi e le banche centrali non è disciplinata in modo uniforme.

La legge sulla Banca nazionale è attualmente sottoposta a revisione. Si tratta di ridefinire il mandato della BNS. Visto che in passato, atti legislativi speciali della Confederazione avevano conferito alla BNS importanti compiti d'esecuzione in materia di cooperazione monetaria internazionale9, il disegno di legge sulla Banca nazionale definisce con precisione il compito speciale della BNS in questo settore (art. 5 cpv. 3 D-LBN). In tal modo si tiene conto della corresponsabilità della BNS per quanto concerne l'interdipendenza internazionale della politica monetaria. La competenza della Confederazione per la direzione della politica estera della Svizzera rimane tuttavia salva.

La disposizione dell'articolo 10 D-LBN precisa la partecipazione della BNS alla cooperazione monetaria internazionale. Il suo campo d'applicazione comprende in primo luogo la cooperazione tecnico-monetaria della BNS con altre banche centrali 9

RS 951.19: Partecipazione della BNS al capitale azionario della Banca dei pagamenti internazionali; RS 941.13: Azioni coordinate a livello internazionale per prevenire o rimuovere gravi perturbazioni del sistema finanziario e monetario internazionale; RS 941.15, 941.151.2: Adesione agli AGEC; FF 1997 III 865: NAC; RS 941.152: Partecipazione allo SPAS/PRGF; RS 979.1: Fornitura dei contributi ordinari al FMI, collaborazione all'applicazione dello statuto di membro)

4157

o organizzazioni internazionali, soprattutto per la concessione di crediti diretti, per esempio su base di swap coperti. Inoltre taluni provvedimenti presi nell'ambito della cooperazione monetaria internazionale dovranno d'ora in poi potersi fondare anch'essi sull'articolo 10 D-LNB:10 ­

partecipazione della BNS a crediti di transizione a favore di altre banche centrali, coordinata ad esempio dalla BRI, per evitare perturbazioni delle relazioni finanziarie e monetarie internazionali. Nel caso di operazioni di finanziamento decise direttamente tra banche centrali, la BNS deve potersi fondare sulla LBN per intervenire efficacemente e rapidamente. In questi casi, la Banca nazionale rinuncia alla garanzia della Confederazione e assume essa stessa il rischio,

­

crediti di transizione della BNS con deboli rischi e di breve durata, per quanto il proseguimento del finanziamento sia garantito da un istituto di comprovata solvibilità e la durata non superi i sei mesi. La BNS è tenuta a collaborare con il nostro Consiglio e garantisce che la concessione di simili crediti è conforme alla politica estera della Confederazione.

In teoria, l'articolo 10 D-LBN comporta uno sgravio per la LAMO, poiché la BNS può accordare di propria competenza crediti di transizione a basso rischio e di breve durata. Nella prassi occorre tuttavia partire dal presupposto che i futuri provvedimenti di aiuto monetario siano analoghi a quelli accordati al Brasile e alla Corea (ossia durata superiore e rischio più elevato). È quindi poco probabile che nelle future operazioni di aiuto monetario sia attivato l'articolo 10 D-LBN, tanto più che è molto raro che un credito concesso per correggere una crisi sistemica preveda il proseguimento del finanziamento.

1.4.2

Coordinamento in seno all'Amministrazione federale

Il nostro Consiglio consulta i servizi dell'Amministrazione federale implicati nella fornitura di aiuti macroeconomici riguardo ai provvedimenti di aiuto monetario adottati conformemente alla LAMO.

2

Commento dei vari articoli del progetto

Di seguito vengono commentati tutti gli articoli del progetto A (legge federale sull'aiuto monetario internazionale, LAMO). Per il commento degli articoli del progetto B (decreto federale sull'aiuto monetario internazionale) rinviamo al numero 1.3.2.

Art. 1 Il capoverso 1 descrive lo scopo della legge. Menziona le tre categorie di operazioni di aiuto monetario che la Confederazione può attuare o alle quali può partecipare. Le controparti della Svizzera possono essere Stati, gruppi di Stati (p. es. l'UE) o organizzazioni internazionali.

10

Cfr. a questo proposito il messaggio del 26 giugno 2002 concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale, FF 2002 5515 seg.

4158

Il capoverso 2 stabilisce che l'aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, garanzie o contributi a fondo perso.

Art. 2 Questo articolo corrisponde all'articolo 2 del vigente decreto federale sull'aiuto monetario e copre ad esempio crediti multilaterali a medio termine per l'aiuto alla bilancia dei pagamenti o crediti di transizione (di durata superiore a sei mesi).

Il capoverso 2 contiene un dispositivo importante, che finora appariva unicamente nel messaggio sulla modifica del decreto concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (FF 1999 2579): il divieto di collegare prestazioni finanziarie all'acquisto di beni o di servizi svizzeri. In effetti, l'aiuto monetario dev'essere chiaramente distinto dagli strumenti di promovimento delle esportazioni.

La durata massima per i mutui o le garanzie menzionata nel capoverso 3 (sette anni) è identica a quella fissata nell'articolo 2 del vigente decreto sull'aiuto monetario.

Art. 3 Questo articolo contiene un'autorizzazione generale di partecipazione «al finanziamento di fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale (FMI)». Il testo di legge sottolinea che si tratta di strumenti previsti «a favore di Stati a basso reddito».

L'articolo 3 LAMO dev'essere visto nel contesto dell'articolo 8 capoverso 2 LAMO. Per ogni partecipazione in tal senso (fideiussioni, mutui e contributi a fondo perso), occorre chiedere al Parlamento un credito d'impegno, conformemente all'articolo 25 della legge sulle finanze della Confederazione. In caso di crediti o contributi più elevati è necessario un messaggio speciale; per importi minori (fino a ca. 10 mio di fr.), possiamo chiedere l'apertura del credito d'impegno nell'ambito del bilancio preventivo o del suo supplemento. Tutti i crediti o le garanzie della Confederazione secondo l'articolo 3 LAMO devono essere approvati dal Parlamento mediante un decreto federale semplice.

Art. 4 Il capoverso 1 copre in particolare le operazioni condotte dalla Svizzera quale capofila di un gruppo di voto in seno alle istituzioni di Bretton Woods.

Il capoverso 2 copre i provvedimenti di aiuto monetario forniti ad esempio nell'ambito del G-24 (Paesi donatori dell'OCSE).

Il capoverso 3 precisa che le prestazioni devono essere accordate in primo luogo a Paesi a
reddito medio o basso, tenuti a procedere ad aggiustamenti strutturali o a un rafforzamento delle loro posizioni estere.

Art. 5 Questo articolo enumera nel capoverso 1 il genere di negozi giuridici che la Confederazione può concludere fondandosi sulla LAMO (concessione di mutui, prestazio-

4159

ne di garanzie, contributi a fondo perso: lett. a) e menziona le possibili controparti (organizzazioni internazionali, gruppi di Stati, altri Stati: lett. b).

Secondo l'articolo 47bisb della legge sui rapporti fra i Consigli11, la LAMO può delegare al nostro Consiglio la competenza di concludere accordi con altri Stati.

Disporremo in tal modo di un ampio margine di manovra, limitato tuttavia dagli scopi definiti nella LAMO. Questa libertà d'azione si giustifica con la necessità di intervenire rapidamente in caso di crisi monetaria. Inversamente, il fatto che la Svizzera accordi il suo aiuto nell'ambito di un'iniziativa presa a livello internazionale, senza la quale l'aiuto monetario del nostro Paese non avrebbe molto senso, relativizza il margine di manovra che ci viene accordato.

Se la BNS accorda mutui o garanzie, potremo autorizzarla a concludere i corrispondenti accordi.

Art. 6 Questo articolo disciplina la partecipazione della BNS. Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all'articolo 4 (primo periodo) del vigente decreto sull'aiuto monetario.

Il capoverso 2 autorizza la BNS a procedere, «su richiesta del Consiglio federale», alla concessione di mutui a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI (primo periodo). La BNS può accettare o respingere questa richiesta. Essa ha diritto di rifiutare se, per motivi sufficienti, non vuole assumere il finanziamento del contributo svizzero a un fondo speciale del FMI. Con il suo accordo, possiamo sottoporre alle Camere federali una domanda di credito per la concessione di un mutuo (con garanzia della Confederazione) da parte della BNS (secondo periodo). Altrimenti, possiamo sottoporre al Parlamento una domanda di credito che prevede il finanziamento della partecipazione svizzera mediante fondi federali.

La descrizione della garanzia accordata dalla Confederazione nel capoverso 3 si rifà all'articolo 4 (secondo periodo) del vigente decreto sull'aiuto monetario.

Art. 7 Il presente articolo determina il principio della stretta collaborazione fra il nostro Consiglio e la BNS.

Art. 8 Il capoverso 1 definisce il credito quadro che il Parlamento deve mettere a disposizione per gli aiuti monetari secondo gli articoli 2 e 4 P-LAMO (mutui, garanzie, contributi a fondo perso).

Capoverso 2: vedi le spiegazioni relative all'articolo 3.

Art. 9 e 10 Non occorre un commento speciale.

11

RS 171.11

4160

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze per la Confederazione

3.1.1

Conseguenze finanziarie

Le operazioni che devono essere eseguite conformemente agli articoli 2 e 4 LAMO gravano le finanze federali unicamente se i crediti in questione o i loro interessi non sono rimborsati interamente. Nella storia del decreto sull'aiuto monetario, ormai quasi quarantennale, quest'ipotesi non si è mai verificata. Per le partecipazioni di cui all'articolo 3 sono necessari crediti d'impegno speciali.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Dato che il presente progetto si limita ad aggiornare le basi legali o a raggruppare compiti e spese esistenti, la sua attuazione non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

3.1.3

Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L'esecuzione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale incombe esclusivamente alla Confederazione e non provoca pertanto oneri né per i Cantoni né per i Comuni.

4

Programma di legislatura

Il progetto non figura nel programma di legislatura 1999­2003. L'istituzione di una base legale chiara per la cooperazione monetaria costituisce un interesse urgente, che giustifica la trattazione del progetto nella legislatura in corso. Il nostro Consiglio deve infatti essere in grado di reagire rapidamente e in modo adeguato se dovesse scoppiare una crisi finanziaria analoga alla crisi asiatica.

5

Fondamenti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

La legge sull'aiuto monetario (progetto A) si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 nonché 99 e 166 della Costituzione federale12. Il decreto federale (progetto B) si fonda sull'articolo 8 capoverso 1 LAMO.

12

RS 101

4161

5.2

Applicazione del freno alle spese e compatibilità con la legge sui sussidi

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi, devono essere adottati con il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Dato che l'aiuto monetario internazionale consiste in aiuti finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 4 e l'articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi (RS 616.1)13, si pone la questione dell'applicazione del freno alle spese.

Il progetto A non prevede fondamentalmente nuove spese. Si tratta di aggiornare le basi legali per consentire il proseguimento degli attuali provvedimenti di aiuto monetario. Pertanto, il progetto A non sottostà al freno alle spese.

Il credito quadro previsto nel progetto B è di durata indeterminata. Le spese effettuate entro il limite di 2500 milioni di franchi possono superare i valori limite di cui all'articolo 159 capoverso 3 Cost. L'articolo 1 del progetto B sottostà pertanto al freno alle spese.

5.3

Rapporti con il diritto europeo

L'aiuto monetario internazionale non tocca aspetti del diritto europeo.

5.4

Forme dell'atto

Conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettera e Cost., la LAMO (progetto A) è emanata sotto forma di legge federale. Essa sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

Il DAM (progetto B) è un decreto di finanziamento ai sensi dell'articolo 167 Cost.

Non stabilisce norme di diritto ed è quindi emanato, secondo l'articolo 163 capoverso 2 Cost., sotto forma di decreto federale semplice che non sottostà al referendum.

13

RU 1991 857

4162

Beneficiari

Paesi dell'Europa centrale e orientale, p. es. nell'ambito del G-24

­ Aiuto alla bilancia dei pagamenti a medio termine

Contributo a fondo perso per la riduzione dei tassi d'interesse della PRGF Contributo a fondo perso per la riduzione dei tassi d'interesse della PRGF e dell'iniziativa HIPC Mutui al fondo fiduciario PRGF-HIPC (PRGF interinale)

­ Partecipazione a fondi Stati membri del FMI a basso speciali del FMI: reddito, HIPC (Paesi poveri fortemente indebitati), Stati membri del FMI reduci da conflitti Mutui destinati alla PRGF (prec. SPAS II)

Paesi la cui crisi costituisce un rischio potenziale per il sistema finanziario

­ Aiuto monetario in casi sistemici

a. Operazioni che la Svizzera svolge come finanziatore

Genere

DCF del 21 febbraio 2001 e decreto federale del 22 giugno 2001 (fondato sugli art. 54 cpv. 1 e 99 Cost.)

Mutui della BNS di 250 milioni di DSP su 10 anni

4163

Decreto federale dell'11 marzo 1998 (FF 1998 1065) (inizio dei pagamenti: DCF 23.2.00)

Decreti federali del 2 febbraio 1995 (FF 1996 834) e del 3 febbraio 1995 (RS 941.152) Decreti federali del 2 febbraio 1995 (FF 1996 834) e del 3 febbraio 1995 (RS 941.152)

DAM (RS 941.13)

DAM (RS 941.13)

Base legale

Tavola n. 1

10 contributi annui a fondo perso di 3,2 milioni di DSP (sussidi degli interessi e partecipazione del FMI all'iniziativa HIPC)

10 contributi annui a fondo perso di 4,2 milioni di DSP (sussidi degli interessi sui crediti)

Mutui della BNS di 151,7 milioni di DSP su 10 anni

Mutui con una durata di 7 anni.

Es.: Bulgaria nel dic. 2000 (20 mio di CHF)

Mutui elevati, con una durata minima di 6 mesi, rinnovabili.

Es.: Corea 1997 (431 mio di CHF), Brasile dic. 1998 (345 mio di CHF)

Mutui / fideiussioni o contributi a fondo perso

Panoramica del genere di operazioni attuali nell'ambito della cooperazione monetaria internazionale

Beneficiari

Contributo unico a fondo perso di 1 milione di USD

Mutui / fideiussioni o contributi a fondo perso

Beneficiari

Modalità di finanziamento

Importo

Bilaterale: gruppo di voto Azioni multilaterali di sostegno

art. 4 D-LAMO Aiuto monetario a favore di singoli Stati (Bulgaria, gruppo di voto della Svizzera)

4164

Paesi la cui crisi costituisce un rischio potenziale per il sistema finanziario

art. 2 D-LAMO Aiuto monetario in casi sistemici (Brasile, Corea)

Mutui o garanzie Bilaterale: breve/medio termine Multilaterale: medio/lungo termine

Mutui o garanzie, durata massima 7 anni

Confederazione e BNS, art. 6 cpv. 1 Garanzia: Confederazione Confederazione

Credito quadro di 2,5 miliardi di franchi Credito quadro di 2,5 miliardi di franchi

Competenza

Tavola n. 2

­ art. 54 cpv. 1 Cost. (DF 13.06.01) ­ DAM (RS 941.13) ­ art. 54 cpv. 1 Cost. (DF 03.07.01)

DCF dell'8 marzo 2002, secondo l'art. 184 cpv. 1 Cost.

Base legale

Credito quadro (aiuto sistemico e provvedimenti a favore di singoli Stati): 2500 milioni di franchi, art. 8 cpv. 1 (D-LAMO)

Genere

Operazioni secondo il disegno di LAMO

Fabbisogno di finanziamento secondo il disegno di LAMO e il disegno di LBN

b. Operazioni che la Svizzera svolge a favore dei Paesi del suo gruppo di voto Crediti di transizione Paesi con i quali la Svizzera Mutui con durata massima di 30 giorni. Es.: collabora in modo particolarmente ­ Tagikistan marzo 2001 (105 mio di CHF) stretto ­ RF Jugoslavia dicembre 2000 (111 mio di CHF) ­ RF Jugoslavia ottobre 2001 (350 mio di CHF)

Contributi a fondi per la riduzione dei tassi d'interesse a favore di Paesi coinvolti in conflitti

Genere

Beneficiari

Modalità di finanziamento

Beneficiari

Altre banche centrali, coordinamento BRI

Altre banche centrali, organizzazioni internazionali

Genere

Aiuto monetario in casi sistemici

Cooperazione tecnica nel settore monetario

Operazioni secondo l'art. 10 D-LBN

art. 3 D-LAMO FMI, in particolare Paesi Partecipazione a fondi speciali a basso reddito del FMI (contributi di capitale secondo SPAS II, PRGF/HIPC; contributi a fondo perso ai conti di riduzione dei tassi d'interesse)

Crediti diretti, p. es. su base di scambio (swap)

Crediti di transizione con debole rischio e breve durata

Modalità di finanziamento

Mutui + contributi a fondo perso

Credito d'impegno (partecipazione nell'ambito del FMI) art. 8 cpv. 2 D-LAMO

Genere

Importo

Mutui: non stimabili Contributi a fondo perso: secondo le esperienze degli ultimi anni, circa 15 milioni di CHF all'anno

Importo

BNS, art. 10 D-LBN

BNS, art. 10 D-LBN

Competenza

4165

Confederazione e BNS, art. 6 cpv. 2 Garanzia: Confederazione Contributi a fondo perso: solo Confederazione

Competenza