Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo del 10 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo del 15 luglio 2002, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

2

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro allegato, dichiarato di obbligatorietà generale, sono applicabili ai datori di lavoro che realizzano prodotti in calcestruzzo a base di cemento o resine sintetiche ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, e ai loro lavoratori, indipendentemente dal tipo di rimunerazione.

Sono eccettuati: a.

i lavoratori che rivestono funzioni direttive;

b.

il personale amministrativo;

c.

il personale tecnico.

3

Per gli apprendisti costruttori di prefabbricati, si applicano le disposizioni del CCL elencate qui di seguito: articoli 4, B (tredicesima mensilità), 5 (vacanze) e 15 (contributo per le spese di esecuzione).

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 15) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio dev'essere corredato del rapporto

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

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Contratto colletivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, per quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri eventi che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro pụ inoltre chiedere di prendere visione di altri documenti e informazioni, nonché disporre controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

10 luglio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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