Decreto federale III sul consuntivo 2002 per il settore dei Politecnici federali (Settore dei PF) del 10 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui Politecnici federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 20032, decreta:

Art. 1 Il consuntivo 2002 per il settore dei PF: a.

il cui conto economico si chiude con redditi di 2 178 094 976 franchi e spese di 1 920 575 121 franchi, ossia con un'eccedenza di redditi di 257 519 855 franchi;

b.

il conto investimenti con pagamenti per 353 265 353 franchi lordi;

c.

il conto dei flussi di capitali con un contributo di finanziamento della Confederazione di 1 756 184 897 franchi;

d.

il bilancio al 31 dicembre 2002 con una somma in bilancio di 1 064 326 830 franchi,

č approvato.

Art. 2 Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 dicembre 19993 sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF), č costituita e iscritta a bilancio una riserva di 5 428 347 franchi.

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RS 414.110 Non pubblicato nel FF.

RS 414.110.3

2003-1297

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Decreto federale III sul consuntivo 2002 per il settore dei Politecnici federali

Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio degli Stati, 3 giugno 2003

Consiglio nazionale, 10 giugno 2003

Il presidente, Gian-Reto Plattner Il segretario, Christoph Lanz

Il presidente, Yves Christen Il segretario, Christophe Thomann

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