Traduzione1 Appendice 3

Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata, e l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera del 5 novembre 2002

Preambolo SACE è l'ente italiano di credito all'esportazione che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Italia e nell'Unione europea; GRE è l'ente svizzero di credito all'esportazione, che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Svizzera; Le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Scopo dell'Accordo

1. SACE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine italiana.

2. GRE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da SACE a favore di esportatori italiani e/o di banche che finanziano esportazioni italiane, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

3. L'impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di SACE o GRE.

Art. 2

Applicazione

1. Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione casi nei quali: ­

1

l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese

Dall'originale inglese

2003-0146

891

Accordo di riassicurazione reciproca

dell'altro assicuratore dei crediti e l'esportatore soltanto ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero; ­

l'assicuratore dei crediti del Paese dell'esportatore accorda una garanzia di credito all'esportazione.

2. L'Accordo di riassicurazione non è applicato se l'assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest'ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare.

Art. 3

Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, s'intendono per: Giorno lavorativo:

un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.

Assicuratore(i) dei crediti:

GRE e SACE o uno dei due enti.

Prodotti d'esportazione:

le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d'esportazione.

Assicuratore:

l'assicuratore del credito che emette la polizza.

Mandatario principale:

l'esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.

Polizza:

una polizza assicurativa emessa dall'assicuratore o una garanzia da lui accordata.

Quota di riassicurazione:

la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d'esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.

Riassicuratore:

l'assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell'assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.

Art. 4

Origine del prodotto

Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d'esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l'assicuratore ha ragioni di dubitarne informa senza indugio l'altro assicuratore dei crediti; gli assicuratori dei crediti collaborano per stabilire l'origine delle esportazioni e si informano reciprocamente sui risultati delle loro ricerche.

Art. 5

Forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica

Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione da GRE e SACE alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l'altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.

892

Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 6

Designazione dell'assicuratore

Per principio, è considerato assicuratore l'assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d'esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma, considerando le circostanze specifiche del singolo caso; essi possono segnatamente scegliere come assicuratore quello del Paese in cui risiede il mandatario principale, anche se i prodotti d'esportazione provenienti da questo Paese non sono i più importanti.

Art. 7

Quota della riassicurazione

1. La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera o italiana nel prodotto d'esportazione da riassicurare, in base alle indicazioni del richiedente.

Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d'esportazione di origine svizzera e quelli di origine italiana; la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell'appendice A.

2. Se l'operazione da assicurare include prodotti d'esportazione provenienti da uno o più Paesi terzi, considerato che anche il Paese cliente è un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa subordinazione funzionale, la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell'appendice A.

Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l'assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l'assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l'assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e italiane; la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell'allegato A.

Gli assicuratori dei crediti possono in ogni caso convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo.

3. Se il contratto tra il mandatario principale e il subfornitore (contratto di subfornitura) e il contratto tra il mandatario principale e l'acquirente straniero (contratto principale) sono formulati in valute diverse, la valuta utilizzata nel contratto di subfornitura è convertita nella moneta del contratto principale per calcolare la quota di riassicurazione. La conversione viene effettuata al tasso del giorno della firma del contratto principale.

Art. 8

Obblighi del riassicuratore

1. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall'assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.

2. Il riassicuratore si impegna a pagare all'assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell'indennità che l'assicuratore ha pagato o deve pagare conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 893

Accordo di riassicurazione reciproca

30 giorni lavorativi dalla data in cui l'assicuratore ha informato il riassicuratore che è stata versata un'indennità.

3. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione ­ se una garanzia in merito è stata accordata ­ anche in caso di danno di fabbricazione. L'ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.

4. Il riassicuratore si impegna a non opporsi a versare un'indennità se vi è tenuto in virtù della polizza, a condizione che il contenuto della stessa coincida con le informazioni che figurano negli allegati 1 e 2 e con le informazioni che l'assicuratore ha fornito al riassicuratore nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13.

5. Il riassicuratore s'impegna a informare l'assicuratore in merito a qualsiasi problema su cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull'esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

Art. 9

Obblighi dell'assicuratore

1. L'assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e delle condizioni della transazione finanziata da un credito all'esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, che potrebbero avere effetti sul rischio coperto dalla polizza.

2. L'assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all'assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.

3. L'assicuratore che, dopo il versamento di un'indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento, deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa.

4. L'assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare immediatamente il riassicuratore.

5. L'assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest'ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.

6. L'assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.

Art. 10

Calcolo e ripartizione dei premi

1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che: a)

corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o

b)

è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

894

Accordo di riassicurazione reciproca

L'assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute.

2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'assicuratore ha incassato il premio.

3. Se l'assicurato ottiene dall'assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all'assicuratore, su richiesta di quest'ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell'ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.

Art. 11

Modifica dell'origine della prestazione

1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l'origine dei prodotti d'esportazione si modifica nella sua composizione in termini di valore o se il rapporto fra le quote dei prodotti d'esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato nel valore, l'assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l'adeguamento della quota di riassicurazione.

2. Se questo adeguamento è effettuato, vengono adeguati di conseguenza gli importi che l'assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d'indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

Art. 12

Regresso

1. L'assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un'azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell'importo scoperto.

Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall'assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l'assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all'assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione delle spese.

2. Ad eccezione dei crediti che sono oggetto di un accordo di conversione del debito conformemente all'articolo 14, l'assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un'indennità soltanto con il consenso del riassicuratore. Se quest'ultimo nega il suo consenso, l'assicuratore è autorizzato a cedergli il credito.

Art. 13

Norme procedurali

Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell'allegato 3.

895

Accordo di riassicurazione reciproca

Art. 14

Conversione del debito

1. Se il Paese dell'acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall'assicuratore.

2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l'assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito. Su richiesta del riassicuratore, l'assicuratore è autorizzato a cedergli il credito.

3. L'assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il pagamento di un'indennità.

Art. 15

Valuta

Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta del Paese dell'assicuratore.

Art. 16

Procedura d'arbitrato

1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.

2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all'Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che presiede.

Il foro è al domicilio d'affari dell'assicuratore interessato; per SACE è Roma e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese, ma le Parti possono presentare i mezzi di prova in inglese, in francese, in tedesco e in italiano senza traduzione. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.

Art. 17

Denuncia e modifica dell'Accordo

1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui GRE comunica a SACE che le prescrizioni costituzionali della Svizzera per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica).

2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell'Accordo.

3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento.

L'allegato 3 e tutte le appendici possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto di GRE e SACE.

896

Accordo di riassicurazione reciproca

Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.

Peter W. Silberschmidt

Dr. Giorgio Tellini

GRE

SACE

5 novembre 2002

5 novembre 2002

897

95 %

Assicurazione delle esportazioni per acquirenti privati

898

Copertura massima in %

Agevolazione

Rischio del credito Eventi economici ­ Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante ­ Mora del debitore o del suo garante Eventi politici ­ Provvedimento di un Paese terzo ­ Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore ­ Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall'Italia ­ Legislazione emanata nel Paese debitore ­ Decisioni prese dall'Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.

­ Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari Possono altresì essere coperti: ­ Rischi di fabbricazione ­ Richiesta abusiva di garanzie ­ Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all'estero

Rischi coperti/sinistri

Dettaglio delle agevolazioni accordate da SACE

Accordo di riassicurazione reciproca

Termine d'attesa 90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d'attesa per insolvenza (a decorrere dalla data dell'accertamento giudiziario dell'insolvenza per i pagamenti già scaduti) o in caso di conversioni del debito.

Descrizione Copertura dei crediti derivanti da un solo contratto d'esportazione con un acquirente privato. La copertura si estende anche ai crediti esigibili, compresi gli interessi che, conformemente al contratto d'esportazione con il debitore straniero, sono dovuti entro la data di scadenza stabilita nel contratto.

Osservazioni

Allegato 1

95 %

Assicurazione delle esportazioni per acquirenti pubblici

899

Copertura massima in %

Agevolazione

Rischio del credito Eventi economici ­ Mora del debitore o del suo garante Eventi politici ­ Provvedimento di un Paese terzo ­ Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore ­ Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall'Italia ­ Legislazione emanata nel Paese debitore ­ Decisioni prese dall'Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.

­ Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari Possono altresì essere coperti: ­ Rischi di fabbricazione ­ Richiesta abusiva di garanzie ­ Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all'estero

Rischi coperti/sinistri

Accordo di riassicurazione reciproca

Termine d'attesa 90 giorni per i rischi politici, nessun termine d'attesa in caso di accordi sulla conversione del debito.

Descrizione Copertura dei crediti rimanenti derivante da un solo contratto d'esportazione con un acquirente pubblico. La copertura si estende anche ai crediti rimanenti, compresi gli interessi che, conformemente al contratto d'esportazione con il debitore straniero, sono dovuti entro la data di scadenza stabilita nel contratto.

Le garanzie all'esportazione per gli acquirenti pubblici sono accordate qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia un Governo, una collettività pubblica o una personalità affine, contro la quale non è possibile procedere per insolvenza.

Osservazioni

95 %

Copertura per garanzie

900

Copertura massima in %

Agevolazione

Rischio del credito Eventi economici ­ Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante ­ Mora del debitore o del suo garante Eventi politici ­ Provvedimento di un Paese terzo ­ Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore ­ Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall'Italia ­ Legislazione emanata nel Paese debitore ­ Decisioni prese dall'Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.

­ Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari

Rischio di richiesta abusiva di garanzie e/o rischio di mancato pagamento o rimborso parziale delle prestazioni di garanzia

Rischi coperti/sinistri

Accordo di riassicurazione reciproca

Termine d'attesa 90 giorni

Descrizione La copertura per la richiesta abusiva di garanzie si estende unicamente alle garanzie di prima domanda.

Osservazioni

95 %

Copertura del rischio di fabbricazione

901

Copertura massima in %

Agevolazione

Rischio di fabbricazione Rischio del credito Eventi economici ­ Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante ­ Mora del debitore o del suo garante ­ Rinvio o rifiuto arbitrari Eventi politici ­ Provvedimento di un Paese terzo ­ Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore ­ Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall'Italia ­ Legislazione emanata nel Paese debitore ­ Decisioni prese dall'Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.

­ Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, r ivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari

Rischi coperti/sinistri

Accordo di riassicurazione reciproca

Termine d'attesa 6 mesi in caso di rinvio o di rifiuto arbitrario; 4 mesi in tutti gli altri casi di sinistro

Descrizione Copertura dei costi di produzione se l'esportatore non può adempiere il contratto di fornitura.

Osservazioni

95 %

Assicurazione credito acquirente per acquirenti privati

902

Copertura massima in %

Agevolazione

Rischio del credito Eventi economici ­ Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante ­ Mora del debitore o del suo garante Eventi politici ­ Provvedimento di un Paese terzo ­ Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore ­ Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall'Italia ­ Legislazione emanata nel Paese debitore ­ Decisioni prese dall'Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.

­ Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari Possono altresì essere coperti: ­ Rischi di fabbricazione ­ Richiesta abusiva di garanzie ­ Mancato pagamento parziale di depositi in contanti all'estero Può essere chiesto da un esportatore soltanto mediante una domanda di credito venditore specifico (non è compreso nel rischio del credito)

Rischi coperti/sinistri

Accordo di riassicurazione reciproca

Termine d'attesa 90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d'attesa per insolvenza (a decorrere dalla data dell'accertamento giudiziario dell'insolvenza per i pagamenti già scaduti) o per accordi di conversione dei debiti.

Descrizione L'assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti bancari. La copertura comprende l'ammontare del credito conformemente al contratto di finanziamento, compresi gli interessi dovuti fino alla scadenza del pagamento.

Osservazioni

Copertura massima in %

903

Assicurazione 95 % crediti acquirenti per acquirenti pubblici

Agevolazione

Rischio del credito Eventi economici ­ Mora del debitore o del suo garante Eventi politici ­ Provvedimento di un Paese terzo ­ Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore ­ Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall'Italia ­ Legislazione emanata nel Paese debitore ­ Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari Possono altresì essere coperti: ­ Rischi di fabbricazione ­ Richiesta abusiva di garanzie ­ Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all'estero Può essere chiesto soltanto da un esportatore mediante una speciale domanda di credito venditore (non è compreso nel rischio del credito)

Rischi coperti/sinistri

Accordo di riassicurazione reciproca

Termine d'attesa Rischio del credito 90 giorni per i rischi politici, nessun termine di pagamento in caso di conversioni dei debiti.

Descrizione L'assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti bancari per acquirenti pubblici. La copertura concerne l'ammontare del credito conformemente al contratto di finanziamento, compresi gli interessi dovuti fino alla scadenza del pagamento.

L'assicurazione delle esportazioni per gli acquirenti pubblici è concessa qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia un Governo, una collettività pubblica o una personalità analoga, contro la quale non è possibile procedere per insolvenza.

Osservazioni

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato 2

Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE I Agevolazione:

Copertura del credito

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo dei prodotti d'esportazione secondo il contratto d'esportazione.

Rischi coperti:

a) Rischio politico: rischio che si verifichino all'estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell'impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all'esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell'impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che egli stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: ­ connesso con i debitori pubblici; ­ connesso con i debitori privati, ­ che appartengono a una collettività o a un'istituzione di diritto pubblico, o ­ il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE, o ­ che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;

904

Accordo di riassicurazione reciproca

d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che potrebbero presentarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una transazione analoga, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)­c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.

II Agevolazione:

Copertura del rischio di produzione (rischio prima della fornitura)

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

Il 5 per cento almeno

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Prezzo di costo

Rischi coperti:

Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento, posteriore all'ordinazione, dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all'estero.

III Agevolazione:

Copertura di garanzie dell'offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II)

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

Il 5 per cento al minimo

Tasso di copertura:

Il 95 per cento al massimo

Base di calcolo:

Importo della garanzia dell'offerta o della garanzia di buona esecuzione

905

Accordo di riassicurazione reciproca

Rischi coperti:

­ richiesta abusiva ­ richiesta legittima, quando l'esportatore non può adempiere i suoi impegni perché si è verificato un rischio politico o di trasferimento.

906

Accordo di riassicurazione reciproca

Allegato 3

Norme procedurali (art. 13) §1

Osservazione preliminare

Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo di riassicurazione reciproca fra SACE e GRE.

§2

Domanda e risposta provvisorie

a)

Non appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest'ultimo comunica all'altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (appendice B).

b)

L'assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione del formulario di domanda provvisoria debitamente compilato, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (appendice C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest'ultima non sia conforme ai calcoli dell'assicuratore.

§3

Domanda e risposta definitive

a)

Se il potenziale assicuratore intende accordare una garanzia di credito all'esportazione, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (appendice D).

b)

Il potenziale riassicuratore risponde, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione di detta domanda, per mezzo del formulario di risposta definitiva (appendice E).

c)

Una volta emessa la polizza, l'assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (appendice F).

§4

Premi

Il riassicuratore deve comunicare all'assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l'assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all'articolo 10 numeri 1 e 2.

§5

Sinistro

Se, in caso di sinistro, l'assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest'ultimo le indicazioni seguenti: ­

il pertinente numero di riferimento,

­

l'importo totale non ancora pagato e la data di scadenza,

907

Accordo di riassicurazione reciproca

­

l'importo totale che l'assicuratore deve pagare,

­

la quota del riassicuratore nell'indennità pagata dall'assicuratore,

­

il motivo dell'indennizzo (rischio avvenuto)

­

la data del pagamento dell'indennizzo.

§6

Rimborsi

In caso di rimborso, l'assicuratore deve fornire al riassicuratore le seguenti indicazioni: ­

il pertinente numero di riferimento,

­

l'ammontare totale che egli ha riscosso,

­

i costi di riscossione che egli ha pagato,

­

la quota del riassicuratore nel rimborso netto,

­

la data del rimborso,

­

i tassi d'interesse in vigore,

­

il numero dei giorni in cui l'interesse è stato riscosso,

­

(se necessario) i tassi di cambio.

908

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione Esempio 1 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità L'importo determinante per l'assicurazione si riferisce a 102 unità Messa a disposizione Paese A: 70 unità Messa a disposizione Paese B: 50 unità 1.1 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 = = 41,67 % dell'importo determinante 120 × 95 11 400 1.2 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 90 %

Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 90 4500 × 100 = = 39,47 % dell'importo determinante 120 × 95 11 400 Esempio 2 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità L'importo determinante per l'assicurazione si riferisce a 102 unità Messa a disposizione Paese A: 60 unità Messa a disposizione Paese B: 40 unità Messa a disposizione Paese C: 20 unità (forniture di Paesi terzi) 2.1 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 = = 40,0 % dell'importo determinante 110 × 95 9500

909

Accordo di riassicurazione reciproca

2.2 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

93 % 90 %

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 90 3600 × 100 = = 37,89 % dell'importo determinante 110 × 95 9500 Esempio 3 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità L'importo determinante per l'assicurazione si riferisce a 102 unità Forniture ­ Paese A: 60 unità Forniture ­ Paese B: 40 unità Forniture ­ Paese C: 20 unità (provenienti dai Paesi dell'UE) 3.1 Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A: 3.1.1 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 = = 33,33 % dell'importo determinante 120 × 95 11 400 3.1.2 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 90 %

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 90 3600 × 100 = = 31,58 % dell'importo determinante 120 × 95 11 400 3.2 Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B: 3.2.1 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione 60 × 95 5700 × 100 = = 50,0 % dell'importo determinante 120 × 95 11 400

910

Accordo di riassicurazione reciproca

3.2.2 Copertura da parte dell'assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):

95 % 90 %

Calcolo della quota di riassicurazione 60 × 90 5400 × 100 = = 47,37 % dell'importo determinante 120 × 95 11 400

Osservazione: Se l'assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio: Rischi politici: 95 % Rischi economici prima della spedizione: 85 % Rischi economici di perdite su crediti: 90 % Tasso medio:

90 %

911

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice B

Formulario di domanda provvisoria Da: ..............................................................................................................................

A: ................................................................................................................................

In riferimento all'Accordo che abbiamo concluso con voi il ......................................

vi chiediamo di riassicurare l'operazione seguente: ....................................................

Nostro n. di riferimento: .............................................................................................

Esportatore del nostro Paese: ......................................................................................

Esportatore del vostro Paese: .......................................................................................

Loro relazioni contrattuali: .............. (nome del mandatario principale) .............. in quanto mandatario principale con un contratto di subfornitura senza la clausola «if and when» con .............. (nome del subfornitore) Progetto: .....................................................................................................................

Acquirente/Paese: .......................................................................................................

Mutuatario/Paese: .......................................................................................................

Garante/garanzie: ........................................................................................................

Contratto di fornitura Valore contrattuale: ....................................................................................................

Interessi: ......................................................................................................................

Composizione delle forniture: Esportazioni d'origine svizzera: ..................................................................................

Esportazioni d'origine italiana: ...................................................................................

Esportazioni provenienti dall'UE: ..............................................................................

Esportazioni provenienti dal Paese acquirente: ...........................................................
Esportazioni provenienti da altri Paesi terzi: ..............................................................

Le esportazioni provenenti da ....................... (... % del valore contrattuale) devono essere funzionalmente attribuite al Paese dell'assicuratore / del riassicuratore.

Condizioni di rimborso: ..............................................................................................

Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: ......................................

Contratto di finanziamento Importo del mutuo: .....................................................................................................

Interessi: ......................................................................................................................

Mutuante: ....................................................................................................................

912

Accordo di riassicurazione reciproca

Coperture assicurative Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: .........................................................

Importo determinante per l'assicurazione: ..................................................................

Importo coperto (stima): .............................................................................................

Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo): .........................

Indennità massima (valutazione): ................................................................................

Tasso del premio (indicazione dell'importo di base)/scadenza: ..................................

Durata del rischio: ­

produzione: .....................................................................................................

­

credito: ............................................................................................................

Condizioni particolari: ................................................................................................

Condizioni di rimborso: ..............................................................................................

Osservazioni: ..............................................................................................................

Data: ..................................................... Firma: .........................................................

913

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice C

Formulario di risposta provvisoria A: ................................................................................................................................

Da: ..............................................................................................................................

Facciamo riferimento al vostro formulario di domanda provvisoria del .....................

Vostro n. di rif.: ..........................................................................................................

Nostro n. di rif.: ..........................................................................................................

*(a) In base alle vostre indicazioni, possiamo concedervi una copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva.

*(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria.

*(c) In qualità di riassicuratori, chiediamo il premio seguente: ­ tasso del premio ...........................

­ pagabile il ....................................

*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.

Osservazioni: Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l'interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un'analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all'approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.

Firma: ...............................................................

(assicuratore dei crediti)

Data: .................................................................

* P.f. cancellare ciò che non fa al caso

914

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice D

Formulario di domanda definitiva Da: ..............................................................................................................................

A: ................................................................................................................................

In riferimento all'Accordo che abbiamo concluso con voi il ......................................

e al formulario di domanda provvisoria del: ...............................................................

Nostro n. di riferimento: .............................................................................................

Vostro n. di riferimento: .............................................................................................

Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l'operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: ..................................................................................................

Esportatore del nostro Paese: ......................................................................................

Esportatore del vostro Paese: ......................................................................................

Relative relazioni contrattuali: .............. (nome del mandatario principale) ..............

in quanto mandatario principale con un contratto di subfornitura senza la clausola «if and when» con .............. (nome del subfornitore) Progetto: ......................................................................................................................

Acquirente/Paese: .......................................................................................................

Mutuatario/Paese: .......................................................................................................

Garante/garanzie: ........................................................................................................

Contratto di fornitura Valore contrattuale: .....................................................................................................

Interessi: ......................................................................................................................

Composizione delle forniture: Esportazioni d'origine svizzera: ..................................................................................
Esportazioni d'origine italiana: ...................................................................................

Esportazioni provenienti dall'UE: ..............................................................................

Esportazioni provenienti dal Paese acquirente: ...........................................................

Esportazioni provenienti da altri Paesi terzi: ..............................................................

Le esportazioni provenienti da ....................... (... % del valore contrattuale) devono essere funzionalmente subordinate al Paese dell'assicuratore /del riassicuratore.

Condizioni di rimborso: ..............................................................................................

Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: ......................................

915

Accordo di riassicurazione reciproca

Contratto di finanziamento Importo del mutuo: .....................................................................................................

Interessi: ......................................................................................................................

Mutuante: ....................................................................................................................

Coperture assicurative Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: .........................................................

Importo determinante totale coperto: ..........................................................................

­

valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell'insieme delle merci e/o dei servizi forniti)

­

quota della copertura assunta dall'assicuratore

­

quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)

­

indennità massima secondo stima

Durata del rischio: ­

Produzione: ....................................................................................................

­

Credito: ...........................................................................................................

Condizioni particolari: ................................................................................................

Condizioni di rimborso: ..............................................................................................

Importo del premio da pagare: ....................................................................................

­

all'assicuratore ................................................................................................

­

al riassicuratore ...............................................................................................

(presentazione del calcolo)

L'impegno dell'assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il: .................................................................................................................................

Osservazioni: ..............................................................................................................

Data: ..................................................... Firma: .........................................................

916

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice E

Formulario di risposta definitiva Da: ..............................................................................................................................

A: ................................................................................................................................

Facciamo riferimento all'Accordo che abbiamo concluso con voi il ..........................

e alla vostra domanda definitiva del ............................................................................

Nostro n. di rif.: ..........................................................................................................

Vostro n. di rif.: ..........................................................................................................

*

Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all'Accordo del .................. e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del .................

*

Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni: L'impegno di riassicurazione è valido per 180 giorni a decorrere dalla firma del presente formulario, se entro tale termine non avrete emesso una garanzia. Se desiderate una proroga di questo termine, siete invitati a farci pervenire un altro formulario di domanda definitiva, indicando nella rubrica «Osservazioni» le motivazioni della stessa.

Data: ..................................................... Firma: .........................................................

* P.f. cancellare ciò che non fa al caso

917

Accordo di riassicurazione reciproca

Appendice F

Formulario di emissione di una garanzia Da: ..............................................................................................................................

A: ................................................................................................................................

Facciamo riferimento all'Accordo che abbiamo concluso con voi il: .........................

e alla vostra risposta definitiva del: .............................................................................

Nostro n. di rif.: ..........................................................................................................

Vostro n. di rif.: ..........................................................................................................

Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il ................ La copertura ammonta a: ...................

La quota di riassicurazione ammonta a: ......................................................................

A

Il premio totale da pagare ammonta a: ............................................................

B

L'importo da pagare all'assicuratore è di: ......................................................

C

L'importo da pagare al riassicuratore è di: .....................................................

La quota del premio rappresenta

C = A

Il premio dev'essere pagato come segue: Data di scadenza ......................... Importo .......................... Quota del premio ........

Importo da pagare al riassicuratore Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.

Altre osservazioni: ......................................................................................................

Data: ..................................................... Firma: .........................................................

918