E Decreto federale sul limite di spesa per l'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 20032006
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20033, decreta:
Art. 1 Č accordato alla societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS un limite di spesa per il periodo 20032006 di 5721,5 milioni di franchi a titolo di indennitā e investimenti per l'infrastruttura.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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RS 101 RS 742.31 FF 2003 4857
2003-1318
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