E Decreto federale sul limite di spesa per l'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003­2006

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20033, decreta:

Art. 1 Č accordato alla societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS un limite di spesa per il periodo 2003­2006 di 5721,5 milioni di franchi a titolo di indennitā e investimenti per l'infrastruttura.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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RS 101 RS 742.31 FF 2003 4857

2003-1318

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