Decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 č modificata come segue: Art. 38 cpv. 2 e 2bis 2

La Confederazione stabilisce i principi per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni.

2bis

La Confederazione agevola la naturalizzazione, da parte dei Cantoni, dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera.

II Il presente decreto sottostā al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

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FF 2002 1736 RS 101

2001-2377

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Naturalizzazione. DF

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