Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco «QUICK 21» Il Segretariato della Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 22 maggio 2003: 1.

È accertato che l'apparecchio automatico da gioco «QUICK 21» è un apparecchio automatico da gioco ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco).

2.

In virtù dell'articolo 56 capoverso 1 lettera c della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, la messa in esercizio dell'apparecchio «QUICK 21» è vietata. È fatto salvo l'esito dell'esame ai sensi degli articoli 58 e ss. LCG. L'articolo 56 capoverso 1 lettera c LCG ha il tenore seguente: È punito con l'arresto o con la multa fino a 500 000 franchi chiunque installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione.

3.

Intimazione: Immogames Sagl, Stabile ATS, 6593 Cadenazzo.

4.

Pubblicazione del dispositivo: ­

Foglio federale.

Contro questa decisione può essere inoltrato ricorso presso la Commissione federale di ricorso delle case da gioco, c.p. 5972, 3001 Berna entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.

15 luglio 2003

Segretario della Commissione federale delle case da gioco: Yves Rossier, direttore

2003-1450

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