Accordo sotto forma di uno scambio di note tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera Eseguito il 31 gennaio 2003 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2003

Ambasciata del Principato del Liechtenstein

Berna, 31 gennaio 2003

L'Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l'onore di confermare al Dipartimento federale degli affari esteri il ricevimento della sua nota del 31 gennaio 2003, del tenore seguente: «Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua massima considerazione e ha l'onore di sottoporle il seguente affare: Riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale) e tenuto conto in particolare dell'articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale, il Dipartimento propone la conclusione di un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein che disciplini la partecipazione di quest'ultimo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, nel seguente modo.

1. Scopo/Principi Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, ivi compresa l'applicazione uniforme delle misure collaterali volte ad assicurare condizioni di concorrenza paragonabili nello spazio economico comune SvizzeraLiechtenstein.

La partecipazione del Liechtenstein concerne le misure nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli nonché dell'allevamento, e inoltre le spese dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) nel settore del miglioramento delle basi di produzione.

Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell'Ufficio federale dell'agricoltura nel quadro della regolamentazione del mercato.

1

RU ...

2003-1929

5473

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

2. Partecipazione del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera 2.1 Base La base giuridica per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi svizzeri riportati nell'appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale).

L'appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.

2.2 Misure Le misure e le relative voci di bilancio alle quali il Liechtenstein partecipa risultano dall'allegato.

L'allegato costituisce parte integrante del presente Accordo.

2.3 Equiparazione Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.

2.4 Svolgimento dal profilo amministrativo Lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particolare il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri nonché la trattazione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechtensteinensi, avviene sulla base di un accordo scritto tra le autorità competenti.

Si applicano i seguenti principi: a)

l'Ufficio dell'agricoltura liechtensteinense effettua il rilevamento dei documenti e dei dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e la trasmissione alle autorità svizzere competenti;

b)

l'Ufficio federale dell'agricoltura effettua direttamente il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi;

c)

le autorità competenti e i servizi incaricati si accordano reciprocamente l'accesso ai dati, sempre che ciò sia indispensabile all'esecuzione del presente Accordo.

Le decisioni delle autorità svizzere emanate sulla base del presente scambio di note e delle disposizioni legali svizzere applicabili conformemente all'appendice di quest'ultimo sono riconosciute ed eseguite nel Liechtenstein.

L'autorità liechtensteinense competente è previamente informata dei previsti atti d'ufficio di autorità svizzere sul territorio liechtensteinense risultanti in conformità della legislazione agricola applicabile con il presente Accordo. Essa è presente quando vengono compiuti questi atti d'ufficio.

2.5 Applicabilità della legge svizzera sull'agricoltura Riguardo alla partecipazione del Liechtenstein alle misure di cui all'allegato, la legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura è applicabile nei limiti fissati in appendice.

5474

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

L'articolo 166 capoverso 2 della legge federale sull'agricoltura non è applicabile, sempre che le autorità liechtensteinensi adottino proprie misure equivalenti. L'Ufficio dell'agricoltura liechtensteinense adotta misure amministrative in virtù dell'articolo 169 della suddetta legge, sempre che il Liechtenstein non abbia proprie prescrizioni equivalenti.

2.6 Base di calcolo La base per calcolare il contributo che incombe di volta in volta al Liechtenstein è costituita dai crediti di pagamento della Confederazione approvati annualmente conformemente all'allegato. La base di calcolo è ridotta nei settori dove i mezzi finanziari servono alla protezione, diretta o indiretta, dell'esportazione di prodotti svizzeri esclusivamente.

La quota del Liechtenstein alle singole voci di bilancio è riportata nell'allegato.

2.7 Proprie misure del Liechtenstein La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure supplementari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali.

Il Liechtenstein adotta misure di sostegno supplementari nel settore dell'economia lattiera: a)

per compensare sostanziali differenze del prezzo del latte tra la Svizzera orientale e il Liechtenstein;

b)

per promuovere l'integrazione progressiva della sua economia lattiera.

Il programma di promovimento di cui alla lettera b si estende su un periodo di sei anni dalla sua entrata in vigore. In merito a una sua eventuale proroga, si svolgeranno per tempo negoziati bilaterali.

Dopo un'eventuale soppressione del contingentamento lattiero in Svizzera, il programma di promovimento non dovrà comportare misure fondate sui quantitativi, quali ad esempio premi alla trasformazione.

2.8 Contingentamento lattiero Le misure di sostegno liechtensteinensi e l'esenzione del Principato dai costi di sostegno inerenti alle esportazioni presuppongono che anche in futuro il contingente globale corrisponda al volume del consumo liechtensteinense.

3. Partecipazione del Liechtenstein a determinate spese dell'Ufficio federale dell'agricoltura 3.1 Equiparazione Riguardo all'accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nei settori coltivazione delle piante e allevamento del bestiame e lotta contro le malattie e i parassiti delle piante, riportati nell'allegato, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministrazioni svizzere.

5475

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

3.2 Base di calcolo La base per calcolare il contributo che incombe di volta in volta al Liechtenstein è costituita dai crediti di pagamento della Confederazione approvati annualmente conformemente all'allegato. A tale scopo, l'Ufficio federale dell'agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

La quota del Liechtenstein alle singole voci di bilancio è riportata nell'allegato.

3.3 Somma forfettaria per le spese amministrative In relazione con l'attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una somma forfettaria per le spese amministrative pari al 3 per cento della quota di partecipazione annua che deve versare conformemente ai numeri 5.1 e 5.2.

4. Partecipazione del Liechtenstein a determinati proventi dell'Ufficio federale dell'agricoltura 4.1 Principio Sempre che, secondo l'allegato, nell'ambito delle misure della politica agricola svizzera cofinanziate dal Liechtenstein vengano realizzati proventi, quest'ultimo beneficia di parte di essi.

4.2 Base di calcolo La base per calcolare il contributo che incombe di volta in volta al Liechtenstein è costituita dai crediti di pagamento della Confederazione approvati annualmente conformemente all'allegato. A tale scopo, l'Ufficio federale dell'agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

La quota del Liechtenstein alle singole voci di bilancio è riportata nell'allegato.

5. Quota di partecipazione, modalità di pagamento 5.1 Quota di partecipazione La quota di partecipazione che ricade sul Liechtenstein sul saldo tra le spese di cui ai numeri 2 e 3 e i proventi di cui al numero 4 corrisponde alla proporzione tra il numero dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi secondo il censimento della popolazione più recente e definitivo.

5.2 Modalità di pagamento I contributi del Liechtenstein di cui al numero 5.1 sono versati annualmente a metà anno sulla base dei crediti di pagamento approvati; l'anno seguente essi vengono stabiliti in via definitiva sulla base del risultato annuo effettivo.

6. Modifiche ed evoluzione 6.1 Modifiche dell'appendice L'Ufficio federale dell'agricoltura comunica per scritto i complementi o le modifiche della legislazione agricola svizzera determinanti per il presente Accordo 5476

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

all'Ufficio dell'agricoltura liechtensteinense, che li conferma dopo che è stata raggiunta un'intesa sulla loro integrazione nell'appendice. L'appendice riveduta viene pubblicata nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale) liechtensteinense.

6.2 Modifiche dell'allegato L'Ufficio federale dell'agricoltura comunica per scritto le modifiche dell'allegato risultanti da modifiche delle voci di bilancio svizzere all'Ufficio dell'agricoltura liechtensteinense, che le conferma dopo che è stata raggiunta un'intesa sulla loro integrazione nell'allegato. L'allegato riveduto viene pubblicato nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale) liechtensteinense.

6.3 Consultazioni I progetti di modifica di disposizioni legali svizzere applicabili in virtù del presente Accordo e sulla base delle quali avviene la partecipazione del Liechtenstein gli vengono sottoposti per parere, parallelamente alla consultazione in Svizzera.

I progetti liechtensteinensi in questo settore vengono sottoposti per parere alla Svizzera.

7. Evoluzione della politica agricola 7.1 Partecipazione del Liechtenstein Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure della politica agricola svizzera. Nel quadro dell'evoluzione di quest'ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l'entità di un'eventuale partecipazione liechtensteinense.

7.2 Scambio d'informazioni In relazione con le disposizioni del presente scambio di note, le Parti contraenti intrattengono uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo all'adozione di volta in volta di proprie misure nell'ambito dell'integrazione successiva.

8. Denuncia Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso di un anno.

9. Disposizione transitoria Per il settore dell'economia lattiera la partecipazione entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2000. Dai contributi liechtensteinensi vengono dedotte le prestazioni di cui il Liechtenstein ha già beneficiato o alle quali ha diritto retroattivamente.

Per il 2000, la partecipazione del Liechtenstein ammonta a CHF 298 595.­.

Per il 2001, la partecipazione del Liechtenstein ammonta a CHF 328 441.­.

Per il 2002, la partecipazione del Liechtenstein ammonta a CHF 48 100.­. Il contributo definitivo del Liechtenstein verrà versato
dopo l'entrata in vigore dello scambio di note, in applicazione del numero 5.2 sulla base degli importi di bilancio e riveduto in seguito sulla base dell'effettivo risultato annuo 2002.

5477

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

Se il Governo del Principato del Liechtenstein accetta quanto precede, la presente nota e la risposta dell'Ambasciata costituiranno un accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein.

L'Accordo è applicato provvisoriamente dal 1° febbraio 2003. Entrerà in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione dei procedimenti di diritto interno necessari alla sua entrata in vigore.

Il Dipartimento coglie questa occasione per rinnovare all'Ambasciata del Principato del Liechtenstein l'assicurazione della sua massima considerazione.»

L'Ambasciata del Principato del Liechtenstein si pregia di rendere nota al Dipartimento federale degli affari esteri l'accettazione da parte del Governo del Principato del Liechtenstein. La nota del Dipartimento federale degli affari esteri e la presente risposta costituiranno un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, che verrà applicato provvisoriamente dal 1° febbraio 2003. Entrerà in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione dei procedimenti di diritto interno necessari alla sua entrata in vigore.

L'Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l'assicurazione della sua massima considerazione.

5478

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

Appendice RS n.

Titolo dell'atto normativo

CS/RU

910.17

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

1999 393 1999 1698 2001 250 2001 2507

applicabile, a eccezione degli art. 1­8 916.010

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio)

1998 3205 2000 187

916.113.11

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la valorizzazione, l'importazione e l'esportazione di patate (Ordinanza sulle patate)

1999 77

sono applicabili gli art. 4­17 916.131.11

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta)

1999 415

916.151

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)

1999 420 2001 333

è applicabile l'art. 18 916.310

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali

1999 95 2000 2639

sono applicabili gli art. 1­13, 28 e 29 916.310.31

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali

1999 448

916.310.51

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento

1999 45 2002 2681

5479

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

RS n.

Titolo dell'atto normativo

CS/RU

916.341

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

1999 111 2001 314

sono applicabili gli art. 7­13 916.350.2

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

1999 1226 2000 406 2001 842 2002 213 2002 3050

916.350.21

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente l'importo degli aiuti per i latticini nonché le prescrizioni relative al settore del burro e all'importazione di latte intero in polvere

1999 1220 2002 1100 2002 1793

916.350.3

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero (Ordinanza di transizione nel settore del latte)

1999 1197 2000 408 2001 843 2002 214

916.371

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

1999 126 2001 2513 2002 2841

sono applicabili gli art.13, 13a e 15 910.1

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) sono applicabili gli art. 12, 38­40, 166 cpv.

1 e 2, 168­171, 173 cpv. 1 lett. c, d, e, o, cpv.

2, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 e 5, art. 174­176, 178, cpv. 1­3, 180, 181 cpv. 1 e 2, 183 e 187 cpv. 2 e 3

5480

1998 3033 2001 1539

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

Allegato Voce / Designazione

Tasso di partecipazione del Liechtenstein in percentuale

Spese Miglioramento delle basi di produzione Coltivazione delle piante e allevamento del bestiame 708.3601.100 Allevamento del bestiame Consulenza 708.3601.101 Consulenza agricola Protezione dei vegetali 708.3110.120 Somma infrastruttura 708.3120.120 Somma esercizio 708.3180.120 Somma servizi di terzi 708.3190.120 Somma altre spese per beni e servizi 708.3600.120 Misure di lotta

100 25 100 100 100 100 100

Produzione e smercio Promozione dello smercio 708.3600.200 Somma promozione dello smercio

30

Economia lattiera 708.3180.212 Amministrazione valorizzazione del latte 50 708.3601.210 Supplemento di prezzo sul latte trasformato 50 in formaggio 708.3602.210 Supplemento per foraggiamento senza insilati 50 708.3603.210 Aiuti indigeni per il burro 100 708.3604.210 Aiuti indigeni per il latte scremato e il latte in polvere 100 708.3605.210 Aiuti indigeni per il formaggio 100 Economia zootecnica 708.3181.230 Indennità organizzazioni per il bestiame da macello 708.3600.230 Aiuti all'esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito 708.3600.231 Aiuti indigeni per il bestiame da allevamento e da reddito 708.3600.232 Somma aiuti per le uova indigene

100 100 100 40

5481

Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

Voce / Designazione

Tasso di partecipazione del Liechtenstein in percentuale

Produzione vegetale 708.3601.241 Trasformazione di barbabietole da zucchero 708.3602.241 Trasformazione di semi oleosi 708.3603.241 Valorizzazione delle patate 708.3604.241 Produzione di sementi 708.3605.241 Valorizzazione della frutta 708.3606.241 Trasformazione delle materie prime rinnovabili

100 100 100 100 6 100

Proventi 708.5160.102 Ricavi VE carne equina e bovina 708.5160.103 Ricavi VE patate e frutta da sidro 708.5160.104 Ricavi VE formaggio 708.5310.112 Varie tasse 708.5310.111 Tasse per protezione delle varietà

100 90 100 84 100

5482