Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti» del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti», depositata il 28 novembre 20001; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20022, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti» del 28 novembre 2000 è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il seguente tenore:

I La Costituzione federale3 è modificata come segue: Art. 81 cpv. 2 2

Si adopera per l'efficienza appropriata delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per la circolazione stradale ed i trasporti ferroviari e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Art. 84 cpv. 3, secondo periodo 3

1 2 3

... Sono eccettuate: a.

le strade che fanno parte di collegamenti internazionali e di reti nazionali, per accrescere la sicurezza e il flusso del traffico;

b.

le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

FF 2001 1024 FF 2002 4001 RS 101

2002-0637

5757

Iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 2 2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) Al più tardi dieci anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2, i lavori di costruzione destinati ad eliminare i problemi di capacità devono essere in corso sui seguenti tratti delle strade nazionali: a.

tra Ginevra e Losanna;

b.

tra Berna e Zurigo;

c.

tra Erstfeld ed Airolo.

Art. 2 1 Nel contempo è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.

2

L'Assemblea federale propone di modificare come segue la Costituzione federale4:

Art. 81 cpv. 2 2 Si adopera per un'adeguata capacità delle infrastrutture del traffico. Nell'ambito delle sue competenze, promuove lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture per il traffico stradale e ferroviario e contribuisce ad eliminare i problemi di capacità.

Art. 82 cpv. 4 4

Gli autoveicoli pesanti per il trasporto mercantile non possono circolare né di notte né di domenica. Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i particolari e determinano le eccezioni.

Art. 84 cpv. 3, secondo e terzo periodo 3

... Sono eccettuate la costruzione di corsie stradali supplementari tra Amsteg e Airolo e le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

La legge disciplina il rispetto dell'obiettivo del trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia.

4

RS 101

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Iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

Art. 197 n. 2 e 3 2. Disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2 (Opere pubbliche) 1 Un anno dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2 il Consiglio federale propone all'Assemblea federale un programma di durata limitata inteso a:

a.

ultimare la rete delle strade nazionali conformemente allo stato dei lavori all'entrata in vigore della presente disposizione;

b.

ampliare la capacità della rete delle strade nazionali;

c.

sovvenzionare provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura del traffico negli agglomerati. Vi rientrano le infrastrutture stradali e ferroviarie per quanto siano site negli agglomerati, servano a migliorare il traffico negli agglomerati e non possano essere cofinanziate in altro modo con fondi federali. Le sovvenzioni considerano l'importanza di entrambi i modi di trasporto e contribuiscono a uno sviluppo degli insediamenti equilibrato sul piano nazionale.

2

Il programma deve essere concepito in modo che i progetti di massima urgenza siano pubblicati al più tardi otto anni dopo l'accettazione dell'articolo 81 capoverso 2.

3 Il Consiglio federale riferisce ogni quattro anni all'Assemblea federale sullo stato della realizzazione del programma. Propone l'ulteriore realizzazione prevista e un limite di spesa per il successivo periodo di programma.

3. Disposizione transitoria dell'art. 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico) 1 La realizzazione del programma di cui all'articolo 197 numero 2 (disposizione transitoria dell'art. 81 cpv. 2) è finanziata mediante un fondo giuridicamente e contabilmente autonomo. Il regolamento del fondo è emanato dall'Assemblea federale sotto forma di ordinanza.

2

Il fondo è alimentato: a.

come prima dotazione all'entrata in vigore dell'articolo 81 capoverso 2, mediante il trasferimento della metà dei fondi del finanziamento speciale «circolazione stradale»;

b.

con una parte del prodotto netto secondo l'articolo 86 stabilita dall'Assemblea federale.

3

I versamenti nel fondo sono stabiliti in modo che vi siano mezzi sufficienti sia per i compiti da finanziare con il fondo medesimo sia per gli altri compiti secondo l'articolo 86.

4

Il fondo non può indebitarsi. Il suo patrimonio non è rimunerato.

5

All'atto dello scioglimento del fondo, il saldo contabile è versato a favore del finanziamento speciale «circolazione stradale».

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Iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»

Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

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