Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente concernente contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 15 settembre 2003 16 settembre 2003 17 settembre 2003 17 settembre 2003

Tariffa sottoposta da Sanitas Cassa malati, Zurigo Cassa da malsauns publica Lumnezia I, Vella Cassa malati pubblica Surselva, IIanz Malters Cassa malati, Malters

sulle assicurazioni malattie complementari.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

30 settembre 2003

5552

Ufficio federale delle assicurazioni private

2003-1987