Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 5a

Sussidiarietà

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

Art. 42 cpv. 2 Abrogato Art. 43a

Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali

1

La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

2

La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

3

La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

4

Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

5

I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

Art. 46 cpv. 2 e 3 2

Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

1 2

FF 2002 2065 RS 101

2001-2240

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. DF

3

La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Art. 47 cpv. 2 2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.

Art. 48 cpv. 4 e 5 4

Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

5

a.

sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;

b.

stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.

I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.

Art. 48a

Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

1

Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

2

a.

esecuzione di pene e misure;

b.

università cantonali;

c.

scuole universitarie professionali;

d.

istituzioni culturali d'importanza sovraregionale;

e.

gestione dei rifiuti;

f.

depurazione delle acque;

g.

trasporti negli agglomerati;

h.

medicina di punta e cliniche speciali;

i.

istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

Art. 58 cpv. 3 3

Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. DF

Art. 60 cpv. 2 Abrogato Art. 62 cpv. 3 3

I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.

Art. 66 cpv. 1 1

La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di aiuti all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori.

Può promuovere l'armonizzazione intercantonale degli aiuti all'istruzione e stabilire principi per il sostegno.

Art. 75a

Misurazione

1

La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

2

La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

3

Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

Art. 83 cpv. 2 e 3 2

La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.

3

Abrogato

Art. 86 cpv. 3 lett. b, bbis, c, e nonché f 3 Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

b.

provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

bbis. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati; c.

contributi ai costi delle strade principali;

e.

contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

f.

contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. DF

Art. 112 cpv. 2 lett. abis, 3 lett. b, 4 e 6 2

In tale ambito si attiene ai principi seguenti: abis. versa prestazioni in denaro e in natura;

3

L'assicurazione è finanziata:

4

Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.

6

Abrogato

b.

con prestazioni finanziarie della Confederazione.

Art. 112a

Prestazioni complementari

1

La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2

La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

Art. 112b

Promozione dell'integrazione degli invalidi

1

La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità.

2

I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.

3

La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell'integrazione degli invalidi.

Art. 112c 1

Aiuto agli anziani e ai disabili

I Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.

2

La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

Art. 123 cpv. 2 2

La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni: a.

per la costruzione di stabilimenti;

b.

per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;

c.

per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. DF

Art. 128 cpv. 4 4 I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.

Art. 132 cpv. 2 2

La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni.

Art. 135

Perequazione finanziaria e degli oneri

1

La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.

2

La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di: a.

ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;

b.

garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;

c.

compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;

d.

promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;

e.

mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.

3

La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all'80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 n. 10 e 16 Abrogati Art. 197 n. 2­5 2. Disposizione transitoria dell'art. 62 (Scuola) Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 20033 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra 3

RS ...; RU ... (FF 2003 5745)

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Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. DF

Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all'adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l'art. 19 della legge federale del 19 giugno 19594 sull'assicurazione per l'invalidità).

3. Disposizione transitoria dell'art. 83 (Strade nazionali) I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 19605 concernente la rete delle strade nazionali (stato all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 20036 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest'ultime e alla loro capacità finanziaria.

4. Disposizione transitoria dell'art. 112b (Promozione dell'integrazione degli invalidi) Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 20037 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all'adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.

5. Disposizione transitoria dell'art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili) Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l'assistenza e le cure a domicilio conformemente all'articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4 5 6 7 8

RS 831.20 RS 725.113.11 RS ...; RU ... (FF 2003 5745) RS ...; RU ... (FF 2003 5745) RS 831.10

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III 1

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

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