Termine di referendum: 22 gennaio 2004

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20021, decreta: I La legge dell'8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue: Art. 16, frase introduttiva Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono: ...

Art. 23 cpv. 4 Abrogato Art. 23quater 1

La Commissione delle banche può incaricare uno specialista indipendente di chiarire in una banca una fattispecie rilevante per il diritto di vigilanza o di attuarvi misure relative al diritto di vigilanza da essa ordinate (incaricato dell'inchiesta).

2

Nella decisione di nomina, la Commissione delle banche definisce i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Stabilisce in che misura questi possa operare al posto degli organi della banca.

3

La banca deve garantire all'incaricato dell'inchiesta l'accesso ai suoi locali e fornirgli tutta la documentazione e le informazioni di cui ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

4

Le spese dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della banca. Essa deve versare un anticipo su domanda della Commissione delle banche.

Art. 23quinquies cpv. 3 3

1 2

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

FF 2002 7175 RS 952.0

2000-0491

5931

Legge sulle banche

Art. 23octies 1

La Commissione delle banche riscuote emolumenti per ogni procedura di vigilanza e per i servizi che fornisce. Riscuote inoltre annualmente presso gli istituti vigilati una tassa di vigilanza forfettaria per i costi non coperti dagli emolumenti.

2 La tassa di vigilanza forfettaria si compone di una tassa di base fissa e di una tassa complementare variabile.

3 La tassa di base copre i costi di vigilanza risultanti regolarmente per tutti gli istituti vigilati, indipendentemente dalla loro dimensione.

4 La tassa complementare copre i costi non coperti dai proventi della tassa di base e dagli emolumenti. È prelevata in base ai costi sostenuti dalla Commissione nell'anno precedente. È stabilita secondo determinati criteri come il totale del bilancio, la cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari e il patrimonio netto del fondo.

5

Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente: a.

le aliquote degli emolumenti;

b.

la ripartizione della tassa di vigilanza forfettaria tra gli istituti vigilati;

c.

l'ammontare della tassa di base.

Art. 24 cpv. 2 2 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

I capi dall'undicesimo al tredicesimo sono integralmente modificati come segue:

Capo undicesimo: Misure in caso di rischio d'insolvenza Art. 25

Condizioni

1

Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla Commissione delle banche, quest'ultima può ordinare: a.

misure di protezione conformemente all'articolo 26;

b.

una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28­32;

c.

la liquidazione della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33­37g.

2 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a una liquidazione.

3

RS 281.1

5932

Legge sulle banche

3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293­336 LEF4), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725­725a del Codice delle obbligazioni5) e l'avviso al giudice (art. 729b cpv. 2 del Codice delle obbligazioni) non sono applicabili alle banche.

Art. 26

Misure di protezione

1

La Commissione delle banche può decidere misure di protezione; in particolare può: a.

impartire istruzioni agli organi della banca;

b.

designare un incaricato dell'inchiesta conformemente all'articolo 23quater;

c.

privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;

d.

revocare l'ufficio di revisione secondo la presente legge o secondo il Codice delle obbligazioni;

e.

limitare l'attività operativa della banca;

f.

vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;

g.

chiudere la banca;

h.

concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2

La Commissione delle banche provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

3

Se la Commissione delle banche non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 LEF6.

Art. 27

Protezione del sistema

1

La Commissione delle banche informa, se possibile, i gestori di sistemi svizzeri ed esteri di pagamento o di regolamento di transazioni di valori mobiliari sulle misure che intende prendere conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere f­h e sul momento preciso della loro entrata in vigore.

2

Gli ordini di pagamento e di transazioni di valori mobiliari inseriti in un sistema prima che la Commissione delle banche abbia ordinato misure o prima che il gestore del sistema ne abbia preso atto o ne avrebbe dovuto prendere atto possono essere revocati solo se non sono irrevocabili secondo le regole del sistema.

3 La vincolatività giuridica di precedenti accordi di compensazione o di realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo rimane impregiudicata dalle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere f­h.

4 5 6

RS 281.1 RS 220 RS 281.1

5933

Legge sulle banche

Art. 28

Incaricato del risanamento e direzione durante la procedura

1

Se vi sono buone prospettive di risanamento, la Commissione delle banche può incaricare una persona di risanare la banca (incaricato del risanamento). Essa ne definisce i compiti.

2 La Commissione delle banche regola la direzione della banca per tutta la durata della procedura di risanamento.

Titolo prima dell'art. 29 Abrogato Art. 29

Piano di risanamento

1

L'incaricato del risanamento elabora un piano di risanamento che tuteli al meglio gli interessi dei creditori e dei proprietari.

2 Se prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori o dei proprietari, il piano di risanamento viene reso noto dall'incaricato del risanamento ai creditori e proprietari interessati. Essi possono sollevare obiezioni entro 20 giorni presso l'incaricato del risanamento.

3 Il piano di risanamento deve essere sottoposto alla Commissione delle banche per omologazione. Non abbisogna dell'approvazione dell'assemblea generale della banca.

Art. 30

Rifiuto del piano di risanamento

Se creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati che rientrano nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF7 rifiutano il piano di risanamento entro il termine di notifica delle obiezioni, la Commissione delle banche ordina la liquidazione conformemente agli articoli 33-37g.

Art. 31

Omologazione del piano di risanamento

La Commissione delle banche omologa il piano di risanamento se esso:

7

a.

si basa su una valutazione prudente degli attivi della banca;

b.

pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore che non con una liquidazione della banca;

c.

tiene conto adeguatamente delle obiezioni dei creditori e dei proprietari;

d.

tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori;

e.

garantisce l'osservanza delle condizioni di autorizzazione e delle altre disposizioni legali dopo l'esecuzione del risanamento.

RS 281.1

5934

Legge sulle banche

Art. 32

Esercizio di pretese

1

Non appena la Commissione delle banche ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285­292 LEF8.

2

Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

3

Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286­288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la Commissione della banche ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

4 Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'articolo 39, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Capo dodicesimo: Liquidazione di banche insolventi (fallimento di banche) Art. 33

Ordine di liquidazione e nomina dei liquidatori

1

Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la Commissione delle banche revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina la liquidazione e la rende pubblicamente nota.

2

La Commissione delle banche nomina uno o più liquidatori. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

3

I liquidatori informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.

Art. 34

Effetti e svolgimento

1

L'ordine di liquidazione ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197­220 LEF9.

2

Fatte salve le disposizioni seguenti, la liquidazione deve essere effettuata conformemente agli articoli 221­270 LEF.

3

8 9

La Commissione delle banche può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

RS 281.1 RS 281.1

5935

Legge sulle banche

Art. 35 1

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

Ha luogo un'assemblea dei creditori solo se i liquidatori lo ritengono opportuno.

2 La Commissione delle banche può designare un comitato di creditori. Ne stabilisce i compiti.

Titolo prima dell'art. 36 Abrogato Art. 36 1

Trattamento dei crediti; graduatoria

Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2 Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.

Art. 37

Impegni assunti con le misure di protezione

Gli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h sono soddisfatti, in caso di liquidazione, prima di tutti gli altri.

Art. 37a

Piccoli depositi

1

Se sono raggiungibili, i depositanti di cui all'articolo 37b con un credito complessivo esigibile fino a 5000 franchi vengono soddisfatti il più rapidamente possibile fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione.

2

La Commissione delle banche può ridurre questo importo.

Art. 37b

Depositi privilegiati

1

I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 30 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF10.

2

I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della Commissione delle banche non sono privilegiati.

3 Qualora di un credito siano titolari più persone, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

Art. 37c

Adeguamento alla svalutazione monetaria

Il Consiglio federale può adeguare gli importi di cui agli articoli 37a e 37b alla svalutazione monetaria.

10

RS 281.1

5936

Legge sulle banche

Art. 37d

Trattamento dei valori depositati

1

In caso di liquidazione della banca, i valori depositati ai sensi dell'articolo 16 sono defalcati dalla massa, a favore del depositante, fatti salvi i diritti della banca nei confronti di costui.

2

Se la banca in liquidazione è essa stessa depositante presso un terzo, si presume che i valori depositati appartengano ai clienti depositanti; essi sono quindi defalcati dalla massa conformemente al capoverso 1.

3

Il liquidatore della banca deve adempiere nei confronti di un terzo depositario gli obblighi relativi al deposito e quelli derivanti da operazioni giusta l'articolo 16 numero 3.

Art. 37e 1

Ripartizione e chiusura della procedura

Lo stato di ripartizione non è depositato.

2

Dopo la ripartizione, i liquidatori presentano un rapporto finale alla Commissione delle banche.

3

La Commissione delle banche prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

Art. 37f

Coordinamento con le procedure estere

1

Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la Commissione delle banche coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

2

Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

Art. 37g

Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1

La Commissione delle banche decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di liquidazione e di risanamento pronunciati all'estero nei confronti di banche.

2 La Commissione delle banche può riconoscere anche decreti di fallimento e misure che sono stati pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

3

Nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori privilegiati con domicilio all'estero.

4

Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 della legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato.

11

RS 291

5937

Legge sulle banche

Capo tredicesimo: Garanzia dei depositi Art. 37h

Principio

1

Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37b presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

2

L'autodisciplina deve essere approvata dalla Commissione delle banche.

3

L'autodisciplina è approvata se: a.

assicura il pagamento dei depositi garantiti entro tre mesi dall'avvio delle misure di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e­h o della procedura di liquidazione di cui agli articoli 33­37g.;

b.

prevede un importo massimo di 4 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

c.

assicura che ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.

4

Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

5

Se l'autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1­3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

Art. 37i

Cessione legale

I responsabili della garanzia di cui all'articolo 37h, stabiliti nell'ambito dell'autodisciplina, subentrano nei diritti dei depositanti per l'ammontare dei loro pagamenti.

Art 39 1

La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori e degli uffici di revisione nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752­760 del Codice delle obbligazioni12).

2

Lo stesso vale per: a.

gli incaricati delle inchieste, gli incaricati del risanamento e i liquidatori designati dalla Commissione delle banche;

b.

gli uffici di revisione incaricati di una revisione straordinaria dalla Commissione delle banche.

Art. 40­45 Abrogati 12

RS 220

5938

Legge sulle banche

Art. 47 n. 1 1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, incaricato di un'inchiesta o incaricato del risanamento dalla Commissione delle banche, membro di un organo o impiegato di un ufficio di revisione riconosciuto, ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50 000 franchi.

II Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge federale dell'11 aprile 188913 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 173b 3bis. Procedura per le banche

Se la domanda di fallimento concerne una banca o un commerciante di valori mobiliari, il giudice del fallimento trasmette gli atti alla Commissione delle banche; essa procede conformemente agli articoli 25­37g della legge dell'8 novembre 193414 sulle banche.

2. Legge del 24 marzo 199515 sulle borse Art. 36a

Applicazione delle disposizioni sull'insolvenza bancaria 23quater

e 25­39 della legge dell'8 novembre 193416 sulle banche si Gli articoli applicano anche al commercio di valori mobiliari.

III Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 1 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla Commissione delle banche per approvazione.

2 Se la Commissione delle banche decide la liquidazione di una banca prima dell'entrata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

13 14 15 16

RS 281.1 RS 952.0; RU ... (FF 2003 5931) RS 954.1 RS 952.0; RU ... (FF 2003 5931)

5939

Legge sulle banche

IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 14 ottobre 200317 Termine di referendum: 22 gennaio 2004

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FF 2003 5931

5940