Traduzione1 Allegato 2
Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli Firmato a Kristiansand, Norvegia, il 26 giugno 2003
Art. 1 1. Il presente Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e il Cile relativo al commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «il presente Accordo») è concluso in conformità e in relazione all'Accordo di libero scambio firmato il 26 giugno 2003 tra il Cile e gli Stati dell'AELS (di seguito denominato «l'Accordo di libero scambio»), in particolare conformemente all'articolo 1. Il presente Accordo fa parte degli strumenti contrattuali istitutivi di una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile.
2. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Art. 2 Il presente Accordo contempla il commercio di prodotti: (a) classificati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominato «SA») e non figuranti nelle appendici IV e V dell'Accordo di libero scambio; e (b) enumerati nell'appendice III dell'Accordo di libero scambio.
Art. 3 Il Cile accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Cile figuranti nell'appendice II.
Art. 4 Le regole d'origine applicabili nell'ambito del presente Accordo e le disposizioni relative alla cooperazione in materia doganale sono contenute nell'appendice III del presente Accordo.
Art. 5 Le Parti contraenti s'impegnano a riesaminare la situazione al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto della composizione 1
Dal testo originale inglese.
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti, della particolare sensibilità dei mercati di questi prodotti e dello sviluppo delle politiche agricole dei due Paesi. In quest'occasione, le Parti esaminano sistematicamente per ciascun prodotto, in modo appropriato e su base di reciprocità, la possibilità di accordare maggiori concessioni allo scopo di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli.
Art. 6 Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano per analogia al presente Accordo: articoli 3, 4, 6, 9 paragrafo 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 84, 98, 99 e 100.
Art. 7 Se una Parte contraente introduce o reintroduce una sovvenzione per l'esportazione di un prodotto oggetto di scambi con l'altra Parte contraente e di una concessione doganale ai sensi dell'articolo 3, l'altra Parte può aumentare la tariffa doganale per tali importazioni sino a raggiungere la tariffa doganale applicabile in quel momento alla nazione più favorita.
Art. 8 Il Cile può mantenere il suo sistema di forbice dei prezzi secondo l'articolo 12 della legge 18,525 o un sistema sostitutivo per i prodotti contemplati da questa legge, a condizione che detto sistema sia compatibile, nella sua applicazione, con i diritti e doveri del Cile conformemente all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
Art. 9 Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi secondo l'Accordo OMC concernente l'agricoltura.
Art. 10 1. È istituito un comitato bilaterale per il commercio di prodotti agricoli. Questo comitato si riunisce a seconda del bisogno, ma di regola una volta ogni due anni.
2. Il comitato: (a) vigila sull'attuazione del presente Accordo e valuta i risultati della sua applicazione;
(b) segue l'evoluzione del presente Accordo; (c) si adopera per comporre le controversie in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo; e 6296
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(d) prende in considerazione ogni altro oggetto che potrebbe pregiudicare l'attuazione del presente Accordo.
Art. 11 Ai fini del presente Accordo, il capitolo X dell'Accordo di libero scambio si applica per analogia alle relazioni fra le Parti contraenti.
Art. 12 1. Le Parti contraenti possono convenire di modificare il presente Accordo.
2. Tranne nel caso in cui le Parti abbiano convenuto diversamente e fatte salve le disposizioni dell'Appendice IV, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue il ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 13 Il presente Accordo necessita della ratificazione, accettazione o approvazione. Entra in vigore simultaneamente all'Accordo di libero scambio per quanto riguarda le relazioni tra la Svizzera e il Cile ed è applicabile fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Cile.
Art. 14 1. Ciascuna Parte contraente può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente. Una copia della notificazione dev'essere consegnata al depositario dell'Accordo di libero scambio. Il ritiro finale ha effetto il primo giorno del sesto mese dal momento in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione.
2. Se la Svizzera o il Cile si ritirano dal presente Accordo, l'Accordo di libero scambio concluso fra loro prende fine nello stesso momento in cui il ritiro dal presente Accordo ha effetto.
Art. 15 Le appendici e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Kristiansand, il 26 giugno 2003, in due esemplari originali.
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Per la Confederazione Svizzera:
Per la Repubblica del Cile:
Joseph Deiss
Maria Soledad Alvear Valenzuela
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Appendice 1
Concessioni accordate dal Cile alla Svizzera* Voce della tariffa doganale cilena
Designazione delle merci
Aliquota preferenziale
0102.10.00 0103.10.00 0104.10.00 0104.20.00 0105.11.00 0105.12.00 0105.19.00 0106.00.10 0106.00.20 0106.00.90 0210.11.00 0210.12.00 0210.19.00 0210.20.00 0210.90.00 0410.00.00 0505.10.00 0506.10.00 0506.90.00 0511.10.00 0511.91.90 0511.99.10 0602.10.00 0603.90.00 0604.99.00 0703.20.00 0709.51.00 0712.20.00 0712.30.10 0712.30.20 0810.40.00 0811.90.00 0901.11.00 0901.12.00 0901.21.00 0901.22.00 0901.90.00 0902.10.00 0902.20.00 0902.30.00 0902.40.00 1106.30.00 1209.21.00 1209.22.00 1209.23.00 1209.24.00 1209.30.00 1209.91.10 1209.91.90 1302.12.00
REPRODUCTORES DE RAZA PURA REPRODUCTORES DE RAZA PURA DE LA ESPECIE OVINA DE LA ESPECIE CAPRINA GALLOS Y GALLINAS PAVOS (GALLIPAVOS) LOS DEMAS DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA DE PELETERIA LOS DEMAS JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN TOCINO ENTREVERADO DE PANZA(PANCETA) Y SUS LAS DEMAS CARNE DE LA ESPECIE BOVINA LOS DEMAS, INCLUIDOS LA HARINA Y POLVO PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO PLUMAS DE LAS UTILIZADAS PARA RELLENO OSEINA Y HUESOS ACIDULADOS LOS DEMAS SEMEN DE BOVINO LOS DEMAS SEMEN DE OTROS ANIMALES ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS LOS DEMAS LOS DEMAS AJOS SETAS Y DEMAS HONGOS CEBOLLAS SETAS Y DEMAS HONGOS TRUFAS ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS LOS DEMAS SIN DESCAFEINAR DESCAFEINADO SIN DESCAFEINAR DESCAFEINADO LOS DEMAS TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO EN TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO DE OTRA TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8 DE ALFALFA DE TREBOL (TRIFOLIUM SPP.)
DE FESTUCAS DE PASTO AZUL DE KENTUCKY (POA PRATENSIS SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS UTILIZADAS DE TOMATES LAS DEMAS DE REGALIZ
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale cilena
Designazione delle merci
Aliquota preferenziale
1302.13.00 1302.19.00 1302.20.00 1401.90.00 1402.10.00 1402.90.00 1403.10.00 1403.90.00 1404.90.10 1520.00.00 1521.10.00 1521.90.00 1803.10.00 2003.10.00 2007.10.00 2102.30.00 2103.30.00 2104.10.00 2201.10.00 2207.10.00 2207.20.00 2307.00.00 2309
DE LUPULO LOS DEMAS MATERIAS PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS LAS DEMAS KAPOK (MIRAGUANO DE BOMBACACEAS) LAS DEMAS SORGO DE ESCOBAS (SORGHUM VULGARE VAR.
LAS DEMAS CORTEZAS DE QUILLAY GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJIAS CERAS VEGETALES LAS DEMAS SIN DESGRASAR SETAS Y DEMAS HONGOS PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS HARINADE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE LAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO.
Note (1)
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Note (1): Exclusivamente preparaciones de materiales minerales, que contengan o no rastros de elementos,vitaminas o ingredientes medicinales activos.
* La presente tabella esiste soltanto nella versione originale spagnola.
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Appendice 2
Concessioni accordate dalla Svizzera al Cile conformemente all'articolo 3 dell'Accordo aggiuntivo relativo al commercio di prodotti agricoli Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
0101.
10 11
90 91 90 95 0102.
90 11 0103.
91 10 91 20 92 10 92 20 0104.
10 10 10 20
Designazione della merce
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: riproduttori di razza pura: cavalli: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1)* altri: altri: da macello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1)* Animali vivi della specie bovina: altri: da macello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* Animali vivi della specie suina: altri: di peso inferiore a 50 kg: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 3)* (altri riproduttori) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* (da macello) di peso pari a 50 kg o più: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 3)* (altri riproduttori) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* (da macello) Animali vivi della specie ovina o caprina: della specie ovina: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 4)* (altri riproduttori) importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* (da macello)
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
(fr./pezzo)
(fr./pezzo)
esente
80.-- esente
85.--
33.-- 30.-- 10.-- 30.--
5.-- 20.--
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
0105.
11 00 12 00 19 00 0106.
11 00 12 00 19 00 20 00 31 00 32 00 39 90 90 00 0201.
10 11 10 91
20 11 20 91
30 11 30 91 0202.
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Designazione della merce
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: di peso non eccedente 185 g: galli e galline tacchini e tacchine altri Altri animali vivi: mammiferi: primati balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini (mammiferi della specie dei sireni) altri rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) uccelli: uccelli rapaci psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) altri: altri altri Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: in carcasse o mezzene: di vitello: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri pezzi non disossati: di vitello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* disossati: di vitello: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* Carni di animali della specie bovina, congelate: in carcasse o mezzene: di vitello:
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
(fr./100 kg lordi)
(fr./100 kg lordi)
esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente
85.-- 9.--
9.-- 9.--
9.-- 9.--
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
10 11 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre: 10 91 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri pezzi non disossati: di vitello: 20 11 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri: 20 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* disossati: di vitello: 30 11 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri: 30 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* 0203.
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: fresche o refrigerate: in carcasse o mezzene: 11 10 di cinghiale altre: 11 91 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: 12 10 di cinghiale altri: 12 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* altre: 19 10 di cinghiale altre: 19 81 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* congelate: in carcasse o mezzene: 21 10 di cinghiale altre: 21 91 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: 22 10 di cinghiale altri: 22 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* altri: 29 10 di cinghiale altri:
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
85.-- 9.--
9.-- 9.--
9.-- 9.--
esente 30.-- esente 40.-- esente 40.--
esente 30.-- esente 40.-- esente
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
29 81 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* 0204.
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate: carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate: 10 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: in carcasse o mezzene: 21 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* in altri pezzi non disossati: 22 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* disossate: 23 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* carcasse e mezzene di agnello, congelate: 30 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre carni di animali della specie ovina, congelate: in carcasse o mezzene: 41 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* in altri pezzi non disossati: 42 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* disossate: 43 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* carni di animali della specie caprina: 50 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* 0206.
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: della specie bovina, fresche o refrigerate: lingue: 10 11 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* fegati: 10 21 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altri: 10 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* della specie bovina, congelate: lingue:
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Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
40.--
20.--
20.-- 20.-- 20.-- 20.--
20.-- 20.-- 20.-- 40.--
9.-- 144.-- 9.--
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
21 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* fegati: 22 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre: 29 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* della specie suina, fresche o refrigerate: 30 10 di cinghiale altre: 30 91 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* della specie suina, congelate: fegati: 41 10 di cinghiale altri: 41 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre: 49 10 di cinghiale altre: 49 91 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre, fresche o refrigerate: 80 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* altre, congelate: 90 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* 0207.
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: di galli e galline: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: 11 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* non tagliati in pezzi, congelati: 12 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* pezzi e frattaglie,congelati: petti: 14 81 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* altri: 14 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* di tacchini e di tacchine: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: 24 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* non tagliati in pezzi, congelati:
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
70.-- 40.-- 100.-- esente 40.--
esente 38.-- esente 38.-- 9.-- 10.--
6.-- 15.--
15.-- 15.--
6.--
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
25 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* pezzi e frattaglie,congelati: petti: 27 81 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* altri: 27 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* di anatre, di oche o di faraone: non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: anatre: 32 11 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* altri: 32 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* non tagliati in pezzi, congelati: anatre: 33 11 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* altri: 33 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* 34 00 fegati grassi, freschi o refrigerati altri, congelati: 36 10 fegati grassi altri: 36 91 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* 0210.
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: carni della specie suina: 11 10 prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: di cinghiale 11 91 altri: altre: 19 10 di cinghiale altre: 19 91 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* 0407.
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: 00 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)* 0408.
Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri:
6306
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
6.--
15.-- 30.--
6.-- 6.--
15.-- 15.-- 22.50 36.33 30.--
esente 150.-- esente 150.-- 47.--
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
essiccati: 91 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 10)* altri: 99 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 11)* 0409. 00 00 Miele naturale 0410. 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 0504.
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: 00 10 abomasi altri stomaci di animali delle voci 01010104; trippe: 00 39 altri 00 90 altri 0505.
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine: 10 10 piume da letto e calugine, gregge, non lavate.
10 90 altre altri: polveri e cascami di piume o di parti di piume: 90 19 per l'alimentazione di animali 90 90 altri 0506.
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: 10 00 osseina e ossa acidulate 90 00 altri 0509. 00 00 Spugne naturali di origine animale 0510. 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
239.-- 71.-- 19.-- esente
esente esente esente
esente esente esente esente
esente esente esente esente
(fr. / unità d'applicazione)
0511.
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
(fr. / unità d'applicazione)
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: sperma di tori:
6307
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
10 10 importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12)*
esente (fr./100 kg lordi)
91 90 99 90 0601.
10 10 10 90
20 10 20 20 20 91 20 99 0602.
10 00 ex
90 91
ex
90 91 90 99
0603.
10 31 10 41
6308
altri: prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: altri altri: altri Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: tulipani altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: piantimi di cicoria con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria altri: con boccioli o fiori altri Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): talee senza radici e marze altri: altri: con radici nude, piante utilizzate a fini ornamentali con radici nude, altri altri Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: freschi: dal 1° maggio al 25 ottobre: garofani: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* rose: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* altri: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
(fr./100 kg lordi)
esente esente
esente
esente
17.--
1.40
esente esente esente 2.-- 15.-- 4.60
esente 12.50
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
10 51 legnosi 10 59 altri altri: 90 10 essiccati, allo stato naturale 90 90 altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) 0604.
Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: muschi e licheni: 10 10 freschi o semplicemente essiccati altri: freschi: legnosi: 91 19 altri altri: 99 10 semplicemente essiccati 99 90 altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) 0701.
Patate, fresche o refrigerate: da semina 10 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)* altre: 90 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)* 0702.
Pomodori, freschi o refrigerati: pomodori ciliegia (cherry): 00 10 dal 21 ottobre al 30 aprile pomodori peretti (di forma allungata): 00 20 dal 21 ottobre al 30 aprile altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): 00 30 dal 21 ottobre al 30 aprile altri: 00 90 dal 21 ottobre al 30 aprile 0703.
Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: cipolle e scalogni: cipolline da semina: 10 11 dal 1° maggio al 30 giugno dal 1° luglio al 30 aprile: 10 13 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altre cipolle e scalogni: cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera): 10 20 dal 31 ottobre al 31 marzo dal 1° aprile al 30 ottobre: 10 21 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
20.-- 20.-- esente esente
esente
5.-- esente esente 1.40 3.--
esente esente esente esente
esente esente
esente esente
6309
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
10 30 10 31 10 40 10 41
10 50 10 51
10 60 10 61 10 70 10 71 10 80 20 00
90 10 90 11
0704.
6310
cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: dal 31 ottobre al 31 marzo dal 1° aprile al 30 ottobre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* lampagioni: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altre cipolle mangerecce: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* scalogni aglio porri e altri ortaggi agliacei: porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita: dal 16 febbraio alla fine di febbraio dal 1° marzo al 15 febbraio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: cavolfiori e cavoli broccoli: cimone: 10 10 dal 1° dicembre al 30 aprile 10 11 dal 1° maggio al 30 novembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cavoli di Bruxelles:
esente esente esente esente
esente esente
esente esente esente esente esente esente
5.-- 5.--
esente esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
20 10 dal 1° febbraio al 31 agosto dal 1° settembre al 31 gennaio: 20 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altri cavoli rossi: 90 11 dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: 90 18 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cavoli bianchi: 90 20 dal 2 maggio al 14 maggio dal 15 maggio al 1° maggio: 90 21 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cavoli a punta: 90 30 dal 16 marzo al 31 marzo dal 1° aprile al 15 marzo: 90 31 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cavoli di Milano: 90 40 dall'11 maggio al 24 maggio dal 25 maggio al 10 maggio: 90 41 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* broccoli: 90 50 dal 1° dicembre al 30 aprile dal 1° maggio al 30 novembre: 90 51 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cavoli cinesi: 90 60 dal 2 marzo al 9 aprile dal 10 aprile al 1° marzo: 90 61 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*.
pak-choi: 90 63 dal 2 marzo al 9 aprile dal 10 aprile al 1° marzo: 90 64 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cavoli rapa: 90 70 dal 16 dicembre al 14 marzo dal 15 marzo al 15 dicembre: 90 71 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cavoli ricci senza testa: 90 80 dall'11 maggio al 24 maggio dal 25 maggio al 10 maggio: 90 81 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 90 90 altri
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
5.-- 5.--
esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.--
6311
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
0705.
11 11 11 18 11 20 11 21 11 91 11 98
19 10 19 11
19 20 19 21 19 30 19 31 19 40 19 41 19 50 19 51 19 90 19 91
6312
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate: lattughe: a cappuccio: lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio alla fine di febbraio dal 1° marzo al 31 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* Batavia e altre lattughe iceberg: dal 1° gennaio alla fine di febbraio dal 1° marzo al 31 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altre: dall'11 dicembre alla fine di febbraio dal 1° marzo al 10 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altre: lattuga romana: dal 21 dicembre alla fine di febbraio dal 1° marzo al 20 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* lattughino: foglia di quercia: dal 21 dicembre alla fine di febbraio dal 1° marzo al 20 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* lollo, rosso: dal 21 dicembre alla fine di febbraio dal 1° marzo al 20 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* lollo, diverso da quello rosso: dal 21 dicembre alla fine di febbraio dal 1° marzo al 20 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altro: dal 21 dicembre alla fine di febbraio dal 1° marzo al 20 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altre: dal 21 dicembre al 14 febbraio dal 15 febbraio al 20 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
3.50 3.50 3.50 3.50 5.-- 5.--
5.-- 5.--
5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.--
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
21 10 21 11
3.50
10 10
1.90
0706.
10 11 10 20 10 21 10 30 10 31
90 11 90 18 90 21 90 28
90 30 90 31 90 40 90 41 90 50
cicorie: Witloof (Cichorium intybus var. foliosum): dal 21 maggio al 30 settembre dal 1° ottobre al 20 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: carote e navoni: carote: dall'11 maggio al 24 maggio dal 25 maggio al 10 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altre: dall'11 maggio al 24 maggio dal 25 maggio al 10 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* rape bianche: dal 16 gennaio al 31 gennaio dal 1° febbraio al 15 gennaio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altri: barbabietole da insalata (bietole rosse): dal 16 giugno al 29 giugno dal 30 giugno al 15 giugno: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* scorzonera: dal 16 maggio al 14 settembre dal 15 settembre al 15 maggio: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* sedano-rapa: sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm): dal 1° gennaio al 14 gennaio dal 15 gennaio al 31 dicembre: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altro: dal 16 giugno al 29 giugno dal 30 giugno al 15 giugno: nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* ramolacci (escluso il rafano): dal 16 gennaio alla fine di febbraio dal 1° marzo al 15 gennaio:
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
3.50
1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
2.-- 2.-- 3.50 3.50
5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.--
6313
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Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
90 51 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* rapanelli: 90 60 dall'11 gennaio al 9 febbraio dal 10 febbraio al 10 gennaio: 90 61 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 90 90 altri 0707.
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: cetrioli: cetrioli per insalata: 00 10 dal 21 ottobre al 14 aprile dal 15 aprile al 20 ottobre: 00 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* cetrioli nostrani o cetrioli-slicer: 00 20 dal 21 ottobre al 14 aprile dal 15 aprile al 20 ottobre: 00 21 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 0708.
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: piselli (Pisum sativum): taccole: 10 10 dal 16 agosto al 19 maggio dal 20 maggio al 15 agosto: 10 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altri: 10 20 dal 16 agosto al 19 maggio dal 20 maggio al 15 agosto: 10 21 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 20 10 da sgranare piattoni: 20 21 dal 16 novembre al 14 giugno dal 15 giugno al 15 novembre: 20 28 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* fagiolini «long beans»: 20 31 dal 16 novembre al 14 giugno dal 15 giugno al 15 novembre: 20 38 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg): 20 41 dal 16 novembre al 14 giugno dal 15 giugno al 15 novembre: 20 48 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altri:
6314
5.-- 5.-- 5.-- 5.--
5.-- 5.-- 5.-- 5.--
esente 5.-- esente 5.-- esente esente esente esente esente esente esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
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Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
20 91 dal 16 novembre al 14 giugno dal 15 giugno al 15 novembre: 20 98 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* altri legumi da granella: altri: per l'alimentazione umana: 90 80 dal 1° novembre al 31 maggio dal 1° giugno al 31 ottobre: 90 81 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 90 90 altri 0709.
Altri ortaggi, freschi o refrigerati: carciofi: 10 10 dal 1° novembre al 31 maggio dal 1° giugno al 31 ottobre: 10 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* asparagi: 20 10 asparagi verdi: dal 16 giugno al 30 aprile dal 1° maggio al 15 giugno: 20 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 20 90 altri melanzane: 30 10 dal 16 ottobre al 31 maggio dal 1° giugno al 15 ottobre: 30 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* sedano, esclusi i sedani-rapa: sedano a costa verde: 40 10 dal 1° gennaio al 30 aprile dal 1° maggio al 31 dicembre: 40 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* sedano a costa bianca: 40 20 dal 1° gennaio al 30 aprile dal 1° maggio al 31 dicembre: 40 21 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 40 90 dal 1° gennaio al 14 gennaio dal 15 gennaio al 31 dicembre: 40 91 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* funghi e tartufi: 51 00 funghi del tipo Agaricus 52 00 tartufi 59 00 altri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: peperoni:
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente esente
esente 5.-- esente esente 5.-- esente esente 2.50 esente 5.--
5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- esente esente esente
6315
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Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
60 11 dal 1° novembre al 31 marzo 60 90 altri spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda): 70 10 dal 16 dicembre al 14 febbraio dal 15 febbraio al 15 dicembre: 70 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 70 90 altri altri: prezzemolo: 90 40 dal 1° gennaio al 14 marzo dal 1° marzo al 31 dicembre: 90 41 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* zucchine, incluse le zucchine con fiore: 90 50 dal 31 ottobre al 19 aprile dal 20 aprile al 30 ottobre: 90 51 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 90 80 crescione, dente di leone altri: 90 99 altri 0711.
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 20 00 olive 30 00 capperi 0712.
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: 20 00 cipolle funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: 31 00 funghi del tipo Agaricus 32 00 orecchie di Giuda (Auricularia spp.)
33 00 tremelle (Tremella spp.)
39 00 altri altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi: patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate: 90 21 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)* altri: ex 90 81 in recipienti eccedenti 5 kg, pomodori essiccati ex 90 89 altri, pomodori essiccati 0713.
Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
6316
esente esente
5.-- 5.-- 3.50 5.-- 5.-- 5.-- 5.-- 3.50 3.50
esente esente esente esente esente esente esente
10.-- esente esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
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Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
10 19 10 99 20 19 20 99
31 19 31 99 32 19 32 99 33 19 33 99 39 19 39 99 40 19 40 99
50 15 50 18 50 19 50 99 90 19 90 99
piselli (Pisum sativum): in grani intieri, non lavorati: altri altri: altri ceci: in grani intieri, non lavorati: altri: altri altri: fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: in grani intieri, non lavorati: altri altri: altri fagioli Adzukiª (Phaseolus o Vigna angularis): in grani intieri, non lavorati: altri altri: altri fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): in grani intieri, non lavorati: altri altri: altri altri: in grani intieri, non lavorati: altri altri: altri lenticchie: in grani intieri, non lavorati: altre altre: altre fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var.
equina e Vicia faba var. minor): in grani intieri, non lavorati: da semina: favette (Vicia faba var. minor) altri altre.
altre: altre altri: in grani intieri, non lavorati: altri altri: altri
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente esente esente esente
esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente
esente esente esente esente esente esente
6317
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Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
0714.
10 90 20 90 90 90 0801.
11 00 19 00 21 00 22 00 31 00 32 00 0802.
11 00 12 00 21 90 22 90
31 90 32 90 40 00 50 00 90 10 90 90 0804.
10 00 20 10 20 20
6318
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago: radici di manioca: altre patate dolci: altre altri: altri Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acaju, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: noci di cocco: disseccate altre noci del Brasile: con guscio senza guscio noci di acaju: con guscio senza guscio Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati: mandorle: con guscio sgusciate nocciole (Corylus spp.): con guscio: altre* sgusciate: altre* *) importate entro i limiti di un contingente doganale di 100 tonnellate noci comuni: con guscio: altre* sgusciate: altre* castagne e marroni (Castanea spp.)
pistacchi altre: frutti tropicali altri Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: datteri fichi: freschi secchi
esente esente esente
esente esente esente esente esente esente
esente esente esente esente
esente esente esente esente esente esente esente esente esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
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Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
30 00 ananassi 40 00 avocadi 50 00 guaiave, manghi e mangostani 0805.
Agrumi, freschi o secchi: 10 00 arance 20 00 mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi 40 00 pompelmi e pomeli 50 00 limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 90 00 altri 0806.
Uve, fresche o secche: fresche: da tavola: ex 10 12 dal 1° gennaio al 30 giugno importati nei limiti di un contingente doganale di 1000 tonnellate 20 00 secche 0807.
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: meloni (compresi i cocomeri): 11 00 cocomeri 19 00 altri 20 00 papaie 0808.
Mele, pere e cotogne, fresche: mele: da sidro e da distillazione: 10 11 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)* altre mele: alla rinfusa o in imballaggio aperto: 10 21 dal 15 giugno al 14 luglio dal 15 luglio al 14 giugno: 10 22 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)* in altro imballaggio: 10 31 dal 15 giugno al 14 luglio dal 15 luglio al 14 giugno: 10 32 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)* pere e cotogne: da sidro e da distillazione: 20 11 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)* altre pere e cotogne: alla rinfusa o in imballaggio aperto: 20 21 dal 1° aprile al 30 giugno dal 1° luglio al 31 marzo: 20 22 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)* in altro imballaggio: 20 31 dal 1° aprile al 30 giugno
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente esente esente 2.-- 2.-- esente esente esente
esente esente esente esente esente
2.--
2.-- 2.-- 2.50 2.50
2.--
2.-- 2.-- 2.50
6319
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Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
dal 1° luglio al 31 marzo: 20 32 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)* 0809.
Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: albicocche: alla rinfusa o in imballaggio aperto: 10 11 dal 1° settembre al 30 giugno dal 1° luglio al 31 agosto: 10 18 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* in altro imballaggio: 10 91 dal 1° settembre al 30 giugno dal 1° luglio al 31 agosto: 10 98 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* ciliegie: 20 10 dal 1° settembre al 19 maggio dal 20 maggio al 31 agosto: 20 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* prugne e prugnole: alla rinfusa o in imballaggio aperto: susine (comprese le prugne): 40 12 dal 1° ottobre al 30 giugno dal 1° luglio al 30 settembre: 40 13 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 40 15 prugnole in altro imballaggio: susine (comprese le prugne): 40 92 dal 1° ottobre al 30 giugno dal 1° luglio al 30 settembre: 40 93 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 40 95 prugnole 0810.
Altre frutta fresche: fragole: 10 10 dal 1° settembre al 14 maggio dal 15 maggio al 31 agosto: 10 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina: lamponi: 20 10 dal 15 settembre al 31 maggio dal 1° giugno al 14 settembre: 20 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* more di rovo o di gelso: 20 20 dal 1° novembre al 30 giugno
6320
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
2.50
esente esente esente esente esente esente
esente esente esente esente esente esente esente esente
esente esente esente
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
dal 1° luglio al 31 ottobre: 20 21 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* 20 30 more-lamponi ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): 30 10 dal 16 settembre al 14 giugno dal 15 giugno al 15 settembre: 30 11 nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* 40 00 mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere Vacciniumª 50 00 kiwi 60 00 durian altri: 90 92 frutti tropicali 90 99 altri 0811.
Frutti, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 10 00 fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, non confezionate per la vendita al dettaglio, per utilizzazione industriale lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina: 20 10 lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 20 90 altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, non confezionate per la vendita al dettaglio, per utilizzazione industriale altre: 90 10 mirtilli frutti tropicali: 90 21 carambole 90 29 altre 90 90 altre 0812.
Frutti temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: altri: 90 10 frutti tropicali ex 90 80 altre, fragole ex 90 80 altre, diverse dalle fragole 0813.
Frutti secchi, diversi da quelli delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutti secchi o di frutti a guscio di questo capitolo: 10 00 albicocche prugne:
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente esente
esente esente esente esente esente esente esente 15.50
26.-- 15.50
esente esente esente esente
esente 6.50 3.50
esente
6321
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
20 10 intiere 20 90 altre 30 00 mele altri frutti: pere: 40 19 altre altre: frutti a nocciolo, altri, intieri: 40 89 altre 0814. 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 0902.
Tè, anche aromatizzato: 10 00 tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg 20 00 tè verde (non fermentato) altrimenti presentato 30 00 tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg 40 00 tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati 0903. 00 00 Mate 0904.
Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati: pepe: 11 00 non tritato né polverizzato 12 00 tritato o polverizzato pimenti essiccati o tritati o polverizzati: 20 10 non lavorati 20 90 altri 0905. 00 00 Vaniglia 0906.
Cannella e fiori di cinnamomo: 10 00 non tritati né polverizzati 20 00 tritati o polverizzati 0907. 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 0908.
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: noci moscate: 10 10 non lavorate 10 90 altre 0909.
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: 10 00 semi di anice o di badiana 30 00 semi di cumino 40 00 semi di carvi 50 00 semi di finocchio; bacche di ginepro
6322
esente esente 29.-- esente esente esente
esente esente esente esente esente
esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
0910.
10 00 40 00 50 00 99 00 1209.
10 90 21 00 22 00 23 00 24 00 29 90 30 00 91 00 99 99 1211.
10 00 20 00 30 00 40 00 90 00 1212.
20 90 30 00
91 90
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie: zenzero timo; foglie di alloro curry altre spezie: altre Semi, frutti e spore da sementa: semi di barbabietole da zucchero: altri semi di piante foraggere: di erba medica di trifoglio (Trifolium spp.)
di festuca di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)
altri: altri semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori altri: semi di ortaggi altri: altri: altri Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: radici di liquirizia radici di ginseng (foglie di) paglia di papavero altri Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: alghe: altri noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le peschenoci) o di prugne altri: barbabietole da zucchero: altre altri: radici di cicoria, essiccate:
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente esente
esente esente esente esente esente
esente esente
esente
6323
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
99 19 altre altri 99 98 altre 1214.
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica: 10 90 altri altri: 90 90 altri 1301.
Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es: balsami), naturali: 20 00 gomma arabica altri: 90 10 balsami naturali 90 90 altre 1302.
Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: sostanze pectiche, pectinati e pectati: 12 00 di liquirizia 13 00 di luppolo 19 00 altri sostanze pectiche, pectinati e pectati: 20 90 altri mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ex 31 00 agar-agar, altrimenti che modificato mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: ex 32 10 per usi tecnici, altrimenti che modificato ex 32 90 altri, altrimenti che modificato ex 39 00 altri, altrimenti che modificato 1401.
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es.
bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): 90 00 altre 1402. 00 00 Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie 1403. 00 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci 1404.
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
6324
esente esente
esente esente esente esente esente
esente esente esente esente esente esente esente esente
esente esente esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
altre: 90 90 altre 1509.
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: vergini: altri: 10 91 in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l 10 99 altri altri: altri: 90 91 in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l 90 99 altri 1520. 00 00 Glicerolo greggio; acque e liscive glicerinose 1521.
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: cere vegetali: 10 10 cera di carnauba altre: 10 91 non lavorate 10 92 lavorate (p. es., imbianchite, colorate) altri: 90 10 non lavorati 90 20 lavorati (p. es., imbianchiti, colorati) 1601.
Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: altri: di animali delle voci 0101-0104, escluse quelle di cinghiale: 00 21 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* di volatili della voce 0105: 00 31 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* 00 49 altri 1602.
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di tacchino: 31 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* di gallina: 32 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* altre: 39 10 importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)*
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente
60.60 86.70 60.60 86.70 esente
esente esente esente esente esente
110.-- 15.-- 110.--
25.-- 25.-- 25.--
6325
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
1803.
Pasta di cacao, anche sgrassata: 10 00 non sgrassata 2001.
Ortaggi o legumi, frutti e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: altri: frutti: 90 11 tropicali 2002.
Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: altri: 90 10 in recipienti eccedenti 5 kg in recipienti non eccedenti 5 kg: 90 21 polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento 90 29 altri 2003.
Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: 10 00 funghi del genere Agaricus 20 00 tartufi 90 00 altri 2004.
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: in recipienti non eccedenti 5 kg: 90 41 asparagi 2005.
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: asparagi: 60 90 altri olive: 70 10 in recipienti eccedenti 5 kg 70 90 altri 2006.
Ortaggi e legumi, frutti, scorze di frutti e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): 00 10 frutti tropicali, scorze di frutti tropicali 2007.
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 10 00 preparazioni omogeneizzate altre:
6326
esente
esente
2.50 esente
4.50 esente esente esente
11.--
8.-- esente esente
esente
esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
99 11 99 21 2008.
11 90 19 10 19 90 20 00 30 10
92 11
99 11 99 96 2009.
11 10 19 30
31 11 39 11 41 10 41 20
altre: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti tropicali con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti tropicali Frutti e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: frutti a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: arachidi: altri altri, compresi i miscugli: frutti tropicali altri ananassi agrumi: polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: miscugli: di frutti tropicali altre: polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: di frutti tropicali altre: altri frutti: frutti tropicali Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: succhi d'arancia: congelati: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti altri: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti succhi di altri agrumi: d'un valore Brix non eccedente 20: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: succo di limone, greggio (anche stabilizzato) altri: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: agro-cotto succhi di ananasso: d'un valore Brix non eccedente 20: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente esente
esente esente 3.50 esente 5.50
esente
esente esente
esente esente
esente esente esente esente
6327
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
altri: 49 10 senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 49 20 con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti succhi di uva (compresi i mosti di uva): altri: 69 10 importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)* succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: altri: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 80 81 di frutti tropicali con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 80 98 di frutti tropicali miscugli di succhi: altri: altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri: 90 61 a base di frutti tropicali altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri: 90 98 a base di frutti tropicali 2101.
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: 11 00 estratti, essenze o concentrati preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: 12 10 preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: 20 10 estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati ex 30 00 cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, interi o in pezzi ex 30 00 cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, altrimenti che interi o in pezzi 2102.
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: lieviti vivi:
6328
esente esente 50.--
esente esente
esente
esente
127.50 127.50
esente 1.60 29.--
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
altri: 10 99 altri 30 00 lieviti in polvere preparati 2103.
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: 10 00 salsa di soia 20 00 Tomato-ketchupª e altre salse al pomodoro farina di senape, anche preparata e senape: altra: 30 18 farina di senape, non mescolata 30 19 altra 90 00 altri 2207.
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: 10 00 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più 20 00 alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 2208.
Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: acquaviti di vino o di vinacce: in recipienti di capacità eccedente 2 l: 20 11 acquaviti di vino in recipienti di capacità non eccedente 2 l: 20 21 acquaviti di vino gin e acquavite di ginepro: in recipienti di capacità eccedente 2 l: 50 19 altre vodka: 60 10 in recipienti di capacità eccedente 2 l 60 20 in recipienti di capacità non eccedente 2 l 70 00 liquori altri: 90 10 alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol acquaviti in recipienti di capacità: 90 21 eccedente 2 l 90 22 non eccedente 2 l altri: ex 90 99 altri, che non contengono zucchero o uova 2301.
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli: farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carne o di frattaglie ex 10 90 altri, altrimenti che di balena
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
esente esente esente esente esente esente esente
esente esente
esente esente esente esente esente esente esente 29.-- 40.-- esente
esente
6329
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002
Designazione della merce
Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)
2303.
20 90 2307. 00 00 2309.
90 90 2401.
20 10
6330
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet: polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero: altri Fecce di vino; tartaro greggio Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: altri: altri: altri Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: tabacchi non scostolati: per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto
esente esente
esente esente
Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Appendice 3
Regole d'origine Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell'articolo 1 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio, ad eccezione della lettera k. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 2
Criteri dell'origine
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o del Cile i prodotti: (a) interamente ottenuti in Svizzera o in Cile ai sensi dell'articolo 4; (b) che sono stati oggetto in Svizzera o in Cile di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; (c) fabbricati esclusivamente a partire da prodotti originari della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.
Art. 3
Cumulo bilaterale dell'origine
Fatto salvo l'articolo 2, ai sensi della presente Appendice, i materiali originari dell'altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto ivi di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di trattamenti che vanno oltre quelli elencati nell'articolo 6 della presente Appendice.
Art. 4
Prodotti interamente ottenuti
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o in Cile: (a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (b) gli animali vivi, ivi nati e allevati; (c) i prodotti ricavati da animali vivi ivi allevati; (d) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; (e) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare all'interno delle acque territoriali o della zona economica esclusiva della Svizzera o del Cile2; 2
I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare all'interno della zona economica esclusiva di una Parte sono considerati interamente ottenuti in detta Parte contraente, se sono stati pescati esclusivamente da navi immatricolate o registrate in questa Parte contraente e battenti la sua bandiera.
6331
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
(f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori della zona economica esclusiva da navi che battono bandiera svizzera o cilena; (g) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; (h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere ah o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.
Art. 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 lettera b, i materiali che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato della presente Appendice.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti; esse si applicano esclusivamente a detti materiali. Un prodotto, che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato della presente Appendice, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa o in un'altra impresa in Svizzera o in Cile, ed è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non deve soddisfare le condizioni applicabili a detto altro prodotto in cui è incorporato quale materiale; di conseguenza, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione del primo prodotto, che è riutilizzato quale materiale.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Allegato della presente Appendice, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Allegato della presente Appendice relative al valore massimo dei materiali non originari.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
Art. 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 7
Unità di riferimento
L'unità di riferimento per la determinazione dell'origine è la classificazione tariffale di un prodotto o di un materiale conformemente al Sistema armonizzato.
6332
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Art. 8
Imballaggi e contenitori
Gli imballaggi e i contenitori che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 o 5.
Art. 9
Assortimenti
Le disposizioni concernenti gli assortimenti di cui all'articolo 9 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice.
Art. 10
Elementi neutri
Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all'articolo 10 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice.
Art. 11
Principio di territorialità
Le disposizioni concernenti il principio di territorialità di cui all'articolo 11 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 12
Trasporto diretto
Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all'articolo 12 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 13
Prova dell'origine
Le disposizioni concernenti la prova dell'origine di cui al Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 14
Metodi di cooperazione amministrativa
Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa di cui al Titolo VI dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 15
Allegato
L'Allegato della presente Appendice è parte integrante della stessa.
6333
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Art. 16
Soottocomitato
Ai fini del presente Accordo, le disposizioni di cui all'articolo 36 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano per analogia solo fra le due Parti contraenti.
Art. 17
Note esplicative
Le disposizioni concernenti le spiegazioni relative all'interpretazione, all'applicazione e all'amministrazione di cui all'articolo 37 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS nelle spiegazioni relative all'interpretazione è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 18
Disposizioni transitorie relative a merci in transito o in deposito doganale
Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all'articolo 38 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio Cile si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
6334
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Allegato dell'Appendice 3
Lista delle merci menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1 Osservazioni introduttive Le disposizioni menzionate nelle osservazioni introduttive dell'Allegato 1 Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente Allegato. Ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Voce SA
Designazione delle merci
capitolo 01 capitolo 02 capitolo 04
capitolo 05
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove:
capitolo 06
Piante vive e prodotti della floricoltura
capitolo 07
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
capitolo 08
Frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni
ex capitolo 09 Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: 0901
0902
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Tè, anche aromatizzato
Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
6335
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce SA
Designazione delle merci
Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
capitolo 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1301
1302
capitolo 14 capitolo 15
capitolo 16 capitolo 18
capitolo 20 2006
2007
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Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati altri
Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale: Preparazioni di carne, pesci o crostacei, Fabbricazione a partire da animali del molluschi o altri invertebrati acquatici capitolo 1 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Preparazioni di ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui gli ortaggi, di frutta ed altre parti di piante, i legumi e la frutta utilizzati sono esclusi: interamente ottenuti Ortaggi o legumi, frutti, scorze di frutti Fabbricazione in cui il valore di tutti i ed altre parti di piante, cotte materiali del capitolo 17 utilizzati non negli zuccheri o candite (sgocciodeve eccedere il 50% del prezzo franco late, diacciate o cristallizzate) fabbrica del prodotto Confetture, gelatine, marmellate, Fabbricazione in cui: puree e paste di frutta, ottenute median- tutti i materiali utilizzati devono te cottura, con o senza aggiunta essere classificati n una voce diversa di zuccheri o di altri dolcificanti: da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce SA
Designazione delle merci
ex 2008
- Frutti a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole
Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
Fabbricazione in cui il valore dei frutti a guscio e dei semi classificati nelle voci 0801, 0802 e 1202-1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Altri, compresi i miscugli diversi Fabbricazione in cui il valore di tutti i dalla sottovoce 2008.19, miscugli di materiali utilizzati non deve eccedere il frutti tropicali 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Altri, ad eccezione dei frutti (compre- Fabbricazione in cui: si i frutti a guscio), cotti in acqua tutti i materiali utilizzati devono altrimenti che in acqua o al vapore, essere classificati n una voce diversa senza aggiunta di zuccheri o di altri da quella del prodotto, e dolcificanti, congelati il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti Fabbricazione in cui tutti i materiali di uva) o di ortaggi o legumi, non utilizzati devono essere classificati in fermentati, senza aggiunta di alcole, una voce diversa da quella del prodotto anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti - Miscugli di succhi Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati n una voce diversa da quella del prodotto - Altri Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati devono essere classificati n una voce diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, Fabbricazione in cui tutti i materiali esclusi: utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, Fabbricazione in cui tutti i materiali di tè o di mate e preparazioni a base di utilizzati devono essere classificati questi prodotti o a base di caffè, tè o in una voce diversa da quella del mate; cicoria torrefatta e altri succeda- prodotto nei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Voce SA
Designazione delle merci
Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione: a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari; l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume Fabbricazione: a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari; l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
Farina di senape e senape preparata ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:
2207
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol. o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose
ex capitolo 23 Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi: ex 2301 Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
capitolo 24
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Tabacco grezzo o non fabbricato, cascami del tabacco
Fabbricazione in cui: i cereali, lo zucchero, le melasse, le carni e il latte utilizzati sono originari, e tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
Appendice 4
Attuazione Nel caso del Cile, le modifiche sono attuate da un accordo d'esecuzione conformemente all'articolo 50 numero 1 paragrafo 2 della Costituzione politica della Repubblica del Cile, sempre che tali modifiche riguardino: (a) il calendario delle riduzioni tariffali, contenuto nelle appendici 1 e 2 del presente Accordo, nella misura in cui sia accelerata la liberalizzazione tariffale nel traffico delle merci o siano aggiunti nuovi prodotti; o (b) l'appendice 3 del presente Accordo.
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Accordo agricolo tra la Svizzera e il Cile
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