Concessione a TVM3 SA (Concessione TVM3) del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 16 marzo 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia alla TVM3 SA, avenue d'Epenex 12, 1024 Ecublens, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Concessionario e oggetto della concessione

1

Conformemente alle prescrizioni della LRTV e a quelle dell'ORTV, la TVM3 SA è autorizzata a diffondere nella Svizzera romanda un programma televisivo e un programma radiofonico in lingua francese. Il contenuto del programma radiofonico è identico alla banda sonora del programma televisivo.

2

Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il genere dei programmi, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Scopi

Nell'ambito del suo mandato, TVM3 SA deve contribuire: a.

1 2

a formare e intrattenere telespettatori e radioascoltatori;

b.

a incentivare la creazione musicale e culturale svizzera;

c.

a promuovere produzioni audiovisive europee, e in particolare la produzione cinematografica svizzera;

d.

alla libera formazione delle opinioni dei radioascoltatori e dei telespettatori;

e.

a offrire al pubblico un'informazione generale, diversificata e fedele sugli avvenimenti del giorno a livello internazionale, nazionale e di regione linguistica nonché notizie riguardanti lo sport.

RS 784.40 RS 784.401

2003-1406

4843

Concessione TVM3

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto

1

La TVM3 SA diffonde ventiquattr'ore su ventiquattro, sotto la denominazione di «TVM3», un programma radiofonico e televisivo incentrato sulla musica. L'offerta è completata da bollettini informativi, notizie riguardanti lo sport, rubriche di cultura e cinema e giochi.

2

Quotidianamente, nella misura del possibile, alla creazione musicale svizzera è dedicata un'ora nella principale fascia di diffusione (in prima serata, dalle ore 18.30 alle 22.00).

Art. 4

Denominazione

È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ragione sociale della TVM3 SA da parte di altre autorità.

Art. 5

Produzioni

1

In media, per anno civile, almeno un terzo del programma è costituito da produzioni proprie o su mandato.

2 I produttori indipendenti da emittenti televisive devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nella produzione del programma di TVM3.

Art. 6

Ripresa

La ripresa di parti intere di trasmissioni di altre emittenti o la ripresa regolare di trasmissioni d'informazione importanti presuppone una previa autorizzazione da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Aspetti tecnici Art. 7

Diffusione tecnica

1

Il programma televisivo e radiofonico è diffuso via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

2 Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.

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Concessione TVM3

Sezione 4: Sorveglianza Art. 8

Rendiconto

1

Il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA presenta un rapporto di gestione all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); esso comprende i conti e il rapporto annuali ed è allestito in conformità agli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.

2

Il rapporto annuale fornisce informazioni riguardanti: a.

l'attività della TVM3 SA e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

i risultati dei sondaggi effettuati tra i telespettatori;

d.

le partecipazioni ad altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo, nonché la collaborazione con queste ultime;

e.

la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;

f.

la collaborazione con produttori indipendenti da emittenti televisive;

g.

lo stato e lo sviluppo della diffusione del programma.

Art. 9

Tassa di concessione

1

Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA comunica all'UFCOM l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

2 Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.

3

Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio Art. 10

Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a TVM3 SA alcun diritto d'indennizzo.

3

RS 220

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Concessione TVM3

Art. 11

Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può imporre obblighi oppure limitare, sospendere o revocare la concessione, se: a.

l'esercizio non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;

b.

l'esercizio è stato interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12

Validità

La presente concessione entra in vigore il 1° agosto 2003 ed è valida sino al 31 luglio 2013. Non vi è alcun diritto al suo rinnovo.

2 luglio 2003

In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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