C Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 2004­2007

Disegno

(11° periodo di sussidio) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:

Art. 1

Periodo di sussidio

L'undicesimo periodo di sussidio ai sensi della legge sull'aiuto alle università si estende dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.

Art. 2

Sussidi di base

1

Per i sussidi di base dell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2310 milioni di franchi.

2

L'importo è ripartito nel modo seguente: a.

2004:

528 milioni di franchi;

b.

2005:

562 milioni di franchi;

c.

2006:

590 milioni di franchi;

d.

2007:

630 milioni di franchi.

Art. 3 1

Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

2

1 2 3

Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

RS 101 RS 414.20 FF 2003 2019

2186

2002-2220

Crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 2004­2007

Art. 4

Sussidi agli investimenti

Per i sussidi agli investimenti nell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi.

Art. 5

Contributi subordinati a progetti

Per i contributi subordinati a progetti nell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 186 milioni di franchi.

Art. 6 Il presente decreto non sottostà al referendum.

2187