C Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 20042007
Disegno
(11° periodo di sussidio) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:
Art. 1
Periodo di sussidio
L'undicesimo periodo di sussidio ai sensi della legge sull'aiuto alle università si estende dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.
Art. 2
Sussidi di base
1
Per i sussidi di base dell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2310 milioni di franchi.
2
L'importo è ripartito nel modo seguente: a.
2004:
528 milioni di franchi;
b.
2005:
562 milioni di franchi;
c.
2006:
590 milioni di franchi;
d.
2007:
630 milioni di franchi.
Art. 3 1
Lo 0,2 per cento al massimo delle quote annue può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.
2
1 2 3
Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.
RS 101 RS 414.20 FF 2003 2019
2186
2002-2220
Crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 20042007
Art. 4
Sussidi agli investimenti
Per i sussidi agli investimenti nell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi.
Art. 5
Contributi subordinati a progetti
Per i contributi subordinati a progetti nell'undicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 186 milioni di franchi.
Art. 6 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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