D Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20042007
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta:
Art. 1 1
Per i contributi secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stanziato un limite di spesa di 1099 milioni di franchi.
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L'importo è ripartito nel modo seguente: a.
2004:
236 milioni di franchi;
b.
2005:
258 milioni di franchi;
c.
2006:
292 milioni di franchi;
d.
2007:
313 milioni di franchi.
Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.
Art. 2 1 Per i contributi versati in virtù dell'articolo 20 LSUP segnatamente per i cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali nei settori della sanità, del lavoro sociale, dell'arte, della linguistica applicata e della psicologia applicata è stanziato un limite di spesa di 40 milioni di franchi per gli anni 2004 2007.
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Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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RS 101 FF 2003 2019 RS 414.71
2188
2002-2221