ad 00.459 Iniziativa parlamentare LEF. Crediti dei lavoratori in caso di fallimento Rapporto del 23 giugno 2003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 23 giugno 2003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, che propone una modifica dell'articolo 219 capoverso 4 lettera a della legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 settembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 14 dicembre 2000 il consigliere nazionale Erwin Jutzet ha depositato un'iniziativa parlamentare in cui si chiede che, nell'ambito del fallimento del datore di lavoro, siano collocati nella prima classe non solo i crediti dei lavoratori sorti durante il semestre precedente la dichiarazione di fallimento, ma anche i crediti esigibili durante tale periodo. Va in particolare privilegiato il diritto alla tredicesima mensilità maturato pro rata temporis fino alla dichiarazione di fallimento. L'articolo 219 capoverso 4 lettera a della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1 va dunque emendato in tal senso.

Aderendo alla proposta della sua Commissione degli affari giuridici, il 14 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha deciso all'unanimità di dare seguito all'iniziativa. La Commissione ha quindi elaborato il presente progetto di modifica della LEF, il quale non è stato sottoposto a consultazione.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Considerazioni generali

L'iniziativa parlamentare si propone di meglio tutelare i diritti dei lavoratori e, più in particolare, il diritto alla tredicesima mensilità. Secondo il diritto vigente, tale diritto, che matura pro rata temporis, viene privilegiato soltanto se è sorto nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento. Come sancito dal Tribunale federale (cfr. DTF 5C.155/2000/min), la quota della tredicesima il cui diritto è maturato oltre sei mesi prima della dichiarazione costituisce un credito ordinario che, in quanto tale, viene collocato nella terza classe di crediti.

Benché sia tenuto a fornire la prestazione anticipatamente, il lavoratore non può fare valere il suo diritto alla tredicesima mensilità prima del termine convenuto. È questa una situazione giuridica insoddisfacente alla quale occorre porre rimedio. Secondo l'iniziativa, vanno dunque collocati nella prima classe, oltre ai crediti sorti durante il periodo determinante, anche i crediti esigibili durante tale periodo.

2.2

Ripercussioni dell'iniziativa

Il promotore dell'iniziativa si proponeva in particolare di meglio tutelare il diritto alla tredicesima mensilità. Va tuttavia rilevato che il progetto di legge che ne è scaturito non concerne unicamente tali pretese, in quanto migliora la posizione di tutti i crediti dei lavoratori la cui esigibilità è differita. Se tale condizione è realizzata, il progetto si applica, oltre che alla tredicesima mensilità, anche a un'eventuale quattordicesima mensilità, alle gratifiche, agli abbuoni e ad altre componenti del

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RS 281.1

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salario. Permane invece immutata la situazione giuridica dei crediti immediatamente esigibili.

Il progetto di legge comporta dunque l'estensione del privilegio del lavoratore: de facto, il periodo determinante per la collocazione nella prima classe viene prolungato nella stessa misura in cui è differita l'esigibilità del credito del lavoratore.

2.3

Sì al progetto

Per principio, siamo scettici nei confronti di qualsiasi estensione di un privilegio in materia di fallimento. Occorre infatti rilevare che la concessione di un privilegio a una categoria di creditori va sempre a scapito degli altri creditori. In ossequio al principio dell'uguaglianza di trattamento, i privilegi vanno limitati allo stretto necessario. Va inoltre osservato che anche il creditore di terza classe deve onorare i suoi impegni; quanto minore sarà l'importo dei dividendi da questi ottenuto nel fallimento, tanto maggiore sarà il rischio che egli non possa far fronte ai suoi debiti, innescando così una serie di fallimenti a catena. Occorre inoltre considerare che ciascun nuovo privilegio rende ancor più ardua la conclusione di un'eventuale concordato, a causa dell'obbligo di garantire il soddisfacimento dei creditori privilegiati (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF).

Tali riflessioni hanno fatto sì che il legislatore, in occasione della revisione della LEF del 1994, sia partito dal presupposto che il trattamento preferenziale di determinati crediti dovesse rimanere l'eccezione (FF 1991 III 91). L'introduzione di un nuovo privilegio non fa che svilire ulteriormente tale principio, con le conseguenze che ne derivano.

Nonostante tali preoccupazioni di fondo, approviamo il presente progetto. Si tratta infatti di un moderato completamento della gerarchia dei privilegi e non dell'istituzione di un nuovo privilegio. Inoltre, l'innovazione in questione riguarda unicamente il privilegio classico (quello del lavoratore). Il progetto concorre poi a porre rimedio a una situazione sconcertante. Dal profilo della tecnica legislativa, infine, la soluzione proposta è semplice, chiara e praticabile.

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Conseguenze finanziare e sull'effettivo del personale ­ Costituzionalità

Per quanto riguarda le conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale, nonché la costituzionalità, aderiamo alla posizione della Commissione illustrata nel relativo rapporto.

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