03.053 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2003 e Messaggio concernente l'Accordo sotto forma di uno scambio di note con il Principato del Liechtenstein che ne disciplini la partecipazione alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera del 3 settembre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2003 proponendovi di prenderne atto e di adottare la misura riportata nel decreto federale allegato.

Nel contempo vi sottoponiamo un messaggio concernente l'Accordo sotto forma di uno scambio di note con il Principato del Liechtenstein che ne disciplini la partecipazione alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, proponendovi di approvare le misure connesse allo scambio di note.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 settembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-1192

5455

Compendio 1. Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2003 In virtù della legge sulla tariffa delle dogane, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 27° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore la seguente misura fondata sulla legge sulla tariffa delle dogane: La riduzione dei contributi alle scorte obbligatorie di zucchero ha comportato, dal 1° ottobre 2002, un aumento delle relative aliquote di dazio. In tale occasione è stata erroneamente aumentata l'imposizione su taluni prodotti all'atto dell'importazione. Con la modifica dell'ordinanza sulle importazioni agricole le aliquote di dazio per questi prodotti sono state riportate al livello in vigore prima del 1° ottobre 2002. In tale occasione la struttura della tariffa generale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane è stata adeguata alle nuove esigenze.

2. Messaggio concernente l'Accordo sotto forma di uno scambio di note con il Principato del Liechtenstein che ne disciplini la partecipazione alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1924, del Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514) e il conseguente inglobamento di quest'ultimo nel territorio doganale svizzero, sostanzialmente nel Liechtenstein viene applicata la legislazione agricola svizzera. Nel quadro del riorientamento della politica agricola svizzera, mirante a separare maggiormente i prezzi dalla politica dei redditi grazie a un allentamento degli interventi sul mercato da parte dello Stato, si è rivelato sensato, mediante uno scambio di note, appianare le misure prese a livello di prezzi che potrebbero distorcere le condizioni di concorrenza tra i due Paesi, in particolare nel settore lattiero. Lo scambio di note consentirà inoltre di armonizzare disposizioni di natura tecnica. I pagamenti diretti e i provvedimenti di miglioramento strutturale non sono oggetto dello scambio di note.

In un messaggio separato è presentato, per approvazione, il decreto federale sull'Accordo sotto forma di
uno scambio di note con il Principato del Liechtenstein che ne disciplina la partecipazione alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.

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Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio deve presentare all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi citate.

Il presente rapporto espone all'Assemblea federale la misura entrata in vigore nel corso del 1° semestre 2003 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane. Non sono state adottate misure fondate sui due altri atti normativi menzionati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tale misura debba restare in vigore, essere completata o modificata.

Misure fondate sulla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero (RU 2003 529) Il 1° ottobre 2002 si è verificato un aumento delle aliquote di dazio1 dovuto alla riduzione dei contributi alle scorte obbligatorie di zucchero. In tale occasione è stata erroneamente aumentata l'imposizione su taluni prodotti che già prima non erano soggetti all'obbligo di costituire scorte. Con la modifica dell'ordinanza sulle importazioni agricole, le aliquote di dazio per questi prodotti sono state riportate, con effetto dal 1° aprile 2003, al livello in vigore prima del 1° ottobre 2002.

Nel contempo, nell'allegato alla legge sulla tariffa delle dogane, le vecchie voci di tariffa 1702.9029 e 1702.9039 sono state suddivise in nuovi gruppi di merci, in modo da designare in maniera più precisa i vari tipi di zucchero. Per prodotti di zucchero di barbabietola o di canna caramellato, malto-destrina, maltosio chimicamente puro e altri zuccheri sono state create le voci di tariffa 1702.9022, 9023, 9024 e 9028, per sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, altri sciroppi di zucchero caramellati quali il caramello (colorante) e altri sciroppi le voci di tariffa 1702.9033, 9034 e 9038. Inoltre, il campo di applicazione della voce di tariffa 1702.9032 è stato limitato agli sciroppi di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito non caramellati. Queste modifiche sono state adeguatamente considerate nelle disposizioni d'applicazione della legge sulla tariffa delle dogane (allegato al decreto federale).

1

RU 2002 2506; modifica del 26 giugno 2002 dell'ordinanza sulle importazioni agricole del 7 dicembre 1998 (RS 916.01)

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Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo sotto forma di uno scambio di note con il Principato del Liechtenstein che ne disciplini la partecipazione alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera

1

Parte generale

1.1

Compendio

In virtù del Trattato di unione doganale del 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein, numerose disposizioni legali svizzere nel settore dell'agricoltura sono applicabili nel Liechtenstein, pur se quest'ultimo, per singoli settori, ha emanato in più un suo proprio diritto su singoli settori. Da allora, nell'Unione doganale Svizzera­Liechtenstein, la produzione e il commercio agricoli si svolgono a frontiere aperte. Tuttavia, in entrambi i Paesi vi sono sempre state misure in parte differenti in favore dell'agricoltura. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1999, della nuova legge sull'agricoltura svizzera (LAgr; RS 910.1), hanno dovuto essere verificate singole misure prese dal Liechtenstein, in particolare nel settore lattiero, poiché la Svizzera ha abolito tutte le garanzie dei prezzi e sensibilmente ridotto il sostegno al mercato.

Con il presente scambio di note vengono appianate le misure che possono distorcere le condizioni di concorrenza tra i due Paesi. Inoltre, si tratta di applicare anche nel Liechtenstein le disposizioni svizzere in settori quali la protezione dei vegetali, le prescrizioni in materia di dichiarazione e gli standard di produzione. L'Accordo ha per scopo di disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.

1.2

Situazione iniziale

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1924, del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale; RS 0.631.112.514), nel Liechtenstein viene sostanzialmente applicata la legislazione agricola svizzera. Tuttavia, a una partecipazione di quest'ultimo a misure di sostegno del mercato e dei prezzi si opponeva finora l'articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale, secondo cui sono escluse dall'applicazione nel Liechtenstein le prescrizioni della legislazione federale che impongono prestazioni finanziarie alla Confederazione. In passato, ciò ha comportato talune incertezze in merito, da un lato, alla definizione dettagliata della legislazione agricola svizzera applicabile nel Liechtenstein e, dall'altro, all'autonomia liechtensteinense riguardo a misure nel quadro della propria politica agricola.

Il riorientamento della politica agricola svizzera è stato avviato nel 1992. Oltre alla considerazione per le preoccupazioni ecologiche e a un generale allentamento degli interventi sul mercato da parte dello Stato, si è puntato a una maggiore separazione della politica dei prezzi da quella dei redditi. Lo scambio di note si occupa unicamente del primo dei due aspetti; la politica dei redditi, ovvero i pagamenti diretti, non ne sono oggetto.

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La nuova LAgr e le relative disposizioni d'esecuzione hanno portato rapporti più chiaramente definiti e più mirati nelle singole misure di politica agricola e consentito l'ulteriore sviluppo dello spazio economico comune con il Liechtenstein. La riforma dell'ordinamento del mercato agricolo ha messo in evidenza quali misure, nei due Paesi, contengono un potenziale di distorsione del mercato. L'agricoltura è stata sostenuta in modi diversi e tali diversità hanno ad esempio portato a differenti prezzi del latte. Dalla prospettiva dello spazio economico comune e della conseguente necessità di creare e mantenere condizioni di concorrenza uguali, risulta tuttavia necessaria un'applicazione per quanto possibile uniforme delle misure che implicano un intervento sul mercato, inclusa la parità di trattamento dei prodotti agricoli importati o esportati attraverso la linea doganale comune.

2

Parte speciale

2.1

Svolgimento dei negoziati

Oltre all'eliminazione di queste distorsioni della concorrenza, lo scopo dei negoziati era di disciplinare la partecipazione finanziaria del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera, di sopprimere nel contempo misure comparabili del Liechtenstein nel settore del sostegno al mercato e di assicurare, da parte del Principato, l'applicazione di regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.

Lo scambio di note costituisce la base legale per la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. È stato finalizzato il 26 novembre 2002 e approvato dal nostro Consiglio il 9 dicembre 2002.

L'Accordo è applicato provvisoriamente dal 1° febbraio 2003. Entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno comunicate la conclusione dei procedimenti di diritto interno necessari alla sua entrata in vigore.

2.2

Contenuto dello scambio di note

L'Accordo sotto forma di uno scambio di note stabilisce, nel numero 1, che il Liechtenstein partecipa alle misure della politica agricola svizzera nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli, dell'allevamento nonché alle spese dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) nel settore del miglioramento delle basi di produzione. Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell'UFAG nel quadro della regolamentazione del mercato.

Il numero 2 rinvia all'appendice e all'allegato allo scambio di note. L'appendice enumera gli atti legislativi svizzeri nel settore dell'agricoltura che sono rilevanti per la partecipazione del Liechtenstein e che perciò dovrebbero esservi applicati. L'allegato contiene le misure e le relative voci di bilancio alle quali il Liechtenstein partecipa del tutto o parzialmente. Anche lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo e la base di calcolo vengono disciplinati nel numero 2. Il Liechtenstein è autorizzato a continuare ad adottare talune proprie misure di sostegno del mercato, in particolare mediante un programma di promovimento chiaramente definito e

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limitato nel tempo nel settore dell'economia lattiera. Misure che vanno al di là, quali garanzie dei prezzi dirette o indirette, devono per contro essere abolite.

Il numero 3 disciplina la partecipazione del Liechtenstein alle spese dell'UFAG.

Riguardo all'accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri, i cittadini dei due Paesi sono equiparati. I crediti di pagamento della Confederazione approvati annualmente (conformemente all'allegato) costituiscono la base di calcolo. L'onere amministrativo dell'UFAG è risarcito mediante un importo forfetario.

Il numero 4 disciplina la partecipazione del Liechtenstein a determinati proventi dell'UFAG. Se dalle misure cofinanziate dal Liechtenstein risultano proventi, quest'ultimo, secondo l'allegato, beneficia di parte di essi.

Il numero 5 stabilisce la quota di partecipazione, vale a dire la chiave di ripartizione conformemente al Trattato doganale, con la quale il Liechtenstein partecipa alle misure della Svizzera nonché le modalità di pagamento del Principato.

Il numero 6 disciplina le modifiche dell'appendice e dell'allegato. Le modifiche della legislazione agricola svizzera vengono comunicate per scritto all'Ufficio dell'agricoltura del Liechtenstein. Dopo che è stata raggiunta un'intesa sulla loro integrazione nell'appendice, ovvero nell'allegato, ha luogo la conseguente pubblicazione nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale) liechtensteinense.

Il numero 7 si occupa dell'evoluzione della politica agricola. Il Liechtenstein partecipa fondamentalmente anche alle future misure della politica agricola svizzera, con una verifica periodica di tale partecipazione. È previsto uno scambio di informazioni regolare.

Il numero 8 stabilisce che lo scambio di note può essere denunciato in ogni momento da entrambe le Parti mediante preavviso di un anno.

Il numero 9 disciplina, a titolo di disposizione transitoria, la partecipazione retroattiva al 1° gennaio 2000 nel settore dell'economia lattiera, quindi un anno dopo l'entrata in vigore della LAgr. Le relative misure adottate dal Liechtenstein durante questo periodo vengono computate. La partecipazione del Liechtenstein ammonta a 298 595 franchi per il 2000, a 328 441 franchi per il 2001 e a circa 177 000 franchi per il 2002.

Dal 2003 dovrebbero essere pagati annualmente alla Svizzera circa 2 milioni
di franchi a titolo di rimborso per misure che vanno anche a favore dei produttori liechtensteinensi. Nel contempo, il Liechtenstein sopprimerà le proprie misure in questi settori, con talune misure nel settore lattiero che rimarranno ammesse ancora per un periodo limitato.

3

Ripercussioni sulla Confederazione

3.1

Ripercussioni finanziarie

L'ambito finanziario comporta due aspetti. Da un lato, i pagamenti retroattivi per gli anni dal 2000 al 2002 incluso, dall'altro, la futura partecipazione ricorrente del Liechtenstein, dal 2003, alle misure secondo l'allegato allo scambio di note. I mezzi finanziari necessari sono iscritti nel preventivo 2003.

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La partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera annullerà analoghe misure del Liechtenstein, così da evitare distorsioni della concorrenza. Per la Confederazione ciò significa una partecipazione del Liechtenstein alle spese gravanti i crediti destinati all'agricoltura che beneficiano anche all'agricoltura di quest'ultimo. La quota di partecipazione alle spese e ai proventi che ricade sul Liechtenstein corrisponde alla proporzione tra il numero dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi e dal 2003 ammonterà a circa 2 milioni di franchi all'anno. Per contabilizzare la partecipazione occorrerà aprire una rubrica delle entrate separata nel conto di Stato (principio dell'espressione al lordo). L'approvazione dello scambio di note comporterà poi una partecipazione retroattiva del Liechtenstein dal 1° gennaio 2000 per il settore dell'economia lattiera [pagamento netto del Liechtenstein per gli anni dal 2000 al 2002: circa 800 000 franchi (cfr. n. 9)]. Questo rimborso avrà luogo nel 2003.

Alle misure della Confederazione che, direttamente o indirettamente, vanno a beneficio dell'agricoltura liechtensteinense, il Principato versa così un contributo annuo che confluisce nella casse federale. Si tratta quindi di una situazione proventi-spese che non si ripercuote sul preventivo. Poiché si tratta di importi relativamente esigui in proporzione all'insieme dei mezzi di sostegno, si rinuncia per intanto ad aprire un'apposita rubrica. Se tuttavia in futuro dovessero aumentare fortemente le misure di sostegno direttamente attribuibili in favore dell'agricoltura del Liechtenstein, occorrerebbe tenere conto di questa evoluzione nel quadro della procedura di bilancio annua.

3.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'Accordo non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

L'esecuzione incombe all'UFAG in collaborazione con il DFAE.

3.3

Ripercussioni nel settore dell'informatica

Per i conteggi relativi ai supplementi e agli aiuti a sostegno del prezzo del latte è stato conferito un mandato di prestazioni alla Treuhandstelle Milch GmbH (TSM) (Fiduciaria Latte S.r.l.), conformemente all'articolo 17 seg. dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul sostegno del prezzo del latte (RS 916.350.2). La TSM allestisce inoltre i conteggi a favore dei trasformatori liechtensteinensi. Eventuali spese supplementari della TSM sono coperti dalla compensazione finanziaria del Liechtenstein.

4

Programma di legislatura

Il disegno non è espressamente annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1999­2003 (FF 2000 2063). Lo scambio di note si è reso necessario in seguito alla riforma della politica agricola svizzera, per disciplinare il rapporto del Liechtenstein con questa riforma.

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5

Applicazione provvisoria

Basandosi sull'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il nostro Consiglio ha deciso di applicare provvisoriamente dal 1° febbraio 2003 questo accordo, non sottostante al referendum, sul traffico delle merci. L'applicazione provvisoria dello scambio di note ha reso possibili immediatamente l'armonizzazione delle misure di politica agricola nello spazio economico comune e il pagamento della partecipazione del Liechtenstein, prevista retroattivamente dal 2000.

6

Rapporti con altri strumenti della politica commerciale, con il diritto europeo e con l'OMC

Il presente scambio di note è in sintonia con il diritto internazionale ed è compatibile sia con le regole dell'OMC sia con il diritto della Comunità europea. Né il diritto europeo né l'Accordo sull'OMC verranno quindi toccati.

Con lo scambio di note viene assicurata l'equivalenza delle misure di politica agricola ovunque possano risultare distorsioni del mercato. Nondimeno, a entrambe le Parti rimane consentito portare avanti le proprie misure, purché non comportino ripercussioni sul mercato, come ad esempio i pagamenti diretti e i provvedimenti di miglioramento strutturale. Le ripercussioni finanziarie dello scambio di note non si ripercuotono sul preventivo.

7

Costituzionalità

Il fondamento costituzionale per stipulare l'Accordo sotto forma di uno scambio di note è costituito dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui alla Confederazione spetta il diritto di concludere trattati internazionali con l'estero. Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost., lo scambio di note dev'essere approvato dall'Assemblea federale. Proponiamo di svolgere la procedura d'approvazione nel quadro della trattazione del presente rapporto concernente le misure tariffali.

La Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE procederà a notificare la conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

Lo scambio di note serve ai produttori e alle organizzazioni liechtensteinensi quale base giuridica direttamente applicabile al fine di fruire, alla stregua dei produttori e delle organizzazioni svizzeri, di misure di sostegno decise in conformità del diritto svizzero menzionato nell'allegato. Lo scambio di note comprende così disposizioni che contengono norme di diritto. Il numero limitato di persone interessate e il fatto che il meccanismo di compensazione concordato con il Principato del Liechtenstein non pesa finanziariamente sulla Svizzera, bensì tutt'al più la favorisce, toglie a queste disposizioni l'importanza richiesta dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Lo scambio di note non sottostà quindi al referendum facoltativo.

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