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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Federazione Russa

del 21 febbraio 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Federazione Russa, firmata il 15 novembre 1995.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 1996

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1996- 124

Compendio La firma di una convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che sostituirà la Convenzione ancora oggi in vigore con l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche su questioni fiscali, permette di colmare una lacuna che si è rapidamente rivelata carica di pregiudizi per l'economia svizzera.

La Convenzione su questioni fiscali conclusa nel 1986 con l'Unione sovietica non contiene disposizioni essenziali. In particolare, essa non 'disciplina l'imposizione del patrimonio, l'imposizione di dividendi e interessi, gli utili di capitale e gli adeguamenti da portare agli utili tra imprese associate. Il nuovo Accordo elimina queste carenze. È una convenzione completa che segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera in questo campo.

Sebbene gli interessi svizzeri in Russia rivestano effettivamente importanza crescente, l'attuale potenziale di commercio e di investimenti è lungi dall'essere esaurito. L'insufficiente stabilità del quadro economico, politico e legislativo nonché la scarsa trasparenza della legislazione fiscale sono le principali ragioni che hanno fino ad oggi frenato molti investitori svizzeri in Russia. La Russia stessa indica la Svizzera come il suo sesto più importante interlocutore commerciale.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione la nuova Convenzione offre alle imprese investitrici una certa protezione fiscale. Essa evita inoltre che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente. I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione e ne auspicano la rapida entrata in vigore.

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Messaggio I

Genesi

II 5 settembre 1986 la Svizzera ha concluso con la ex Unione Sovietica una Convenzione su diverse questioni fiscali. A causa delle differenze di fondo allora esistenti fra i sistemi economici e sociali dei due Stati e delle possibilità estremamente limitate di sviluppo per le imprese straniere nell'Unione Sovietica non è stato possibile concludere una convenzione esauriente. Per questa ragione in tale Accordo vennero disciplinate unicamente le questioni fiscali che all'epoca erano ritenute importanti per le relazioni fra i due Stati. La Convenzione tra la Svizzera e l'Unione Sovietica si applica attualmente nei rapporti con la Russia e con la maggior parte degli Stati indipendenti della ex Unione Sovietica.

Il processo di riforma avviato all'inizio degli anni Novanta ha migliorato le possibilità di sviluppo economico in Russia per le imprese straniere sicché l'economia svizzera ha manifestato sempre più chiaramente il desiderio di usufruire di una convenzione di doppia imposizione esaustiva. Secondo le esigenze attuali nella Convenzione del 1986 mancano disposizioni d'importanza basilare.

Infatti, la Convenzione si limita alle imposte sul reddito senza considerare quelle sul patrimonio. Inoltre non mancano solo disposizioni concernenti l'imposizione dei redditi immobiliari, le correzioni degli utili fra imprese associate, l'imposizione dei dividendi e degli interessi, gli utili di capitale, i gettoni di presenza e le pensioni private bensì fa difetto anche una clausola generale sui redditi non espressamente menzionati nella convenzione.

Dal momento che anche la parte russa era interessata ad un'estensione del campo d'applicazione materiale della Convenzione, nulla più si opponeva all'apertura di negoziati per una revisione della Convenzione del 1986. Le prime discussioni sono state intavolate a Berna nell'aprile del 1994. Visti i buoni risultati, già a ottobre dello stesso anno è stato possibile proseguire le trattative e regolare i punti rimasti ancora aperti, cosicché il 13 ottobre 1994 è stato parafato il nuovo disegno di convenzione.

Oltre ad eliminare la doppia imposizione, una convenzione di doppia imposizione offre una protezione fiscale alle imprese svizzere attive nella Federazione Russa; favorisce i loro nuovi investimenti e contribuisce ad evitare che questioni di natura fiscale
indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industrializzati. Nel nostro messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF 1990 I 109), ci siamo pronunciati a favore di un sostegno generale del processo di riforme nell'Europa dell'Est e siamo giunti alla conclusione che in questo contesto le convenzioni di doppia imposizione sono provvedimenti idonei.

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2

Commento alle disposizioni della Convenzione

La nuova Convenzione tra la Svizzera e la Federazione Russa segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera in questo campo. Di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità che derogano a questo modello e a questa prassi.

Artìcolo 2 Imposte considerate La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio, ad eccezione delle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie (art. 21 par. 3).

Artìcolo 5 Stabile organizzazione Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

Il catalogo delle attività accessorie che non fondano una stabile organizzazione è più completo di quello del modello di convenzione dell'OCSE. Sono espressamente menzionati come altri esempi di attività accessorie che non costituiscono una stabile organizzazione il montaggio di macchine o impianti propri nonché la vendita di oggetti esposti alla fine di un'esposizione.

Artìcolo 7 Utili delle imprese II paragrafo 2 precisa espressamente che le disposizioni del diritto interno russo sull'attrattiva della stabile organizzazione non sono applicabili per la determinazione degli utili attribuibili alla stabile organizzazione secondo la Convenzione.

Articolo 9 Imprese associate La Convenzione prevede che gli Stati contraenti possano consultarsi per procedere all'adeguamento di utili. Tali riprese di utili possono essere effettuate soltanto entro sei anni dalla fine dell'anno in cui gli utili sono stati conseguiti.

Questa limitazione temporale non è applicabile nei casi di frode o di altri delitti fiscali intenzionali.

Articolo 10 Dividendi Nei casi di dividendi, il disegno prevede un'imposta alla fonte del 5 per cento se i dividendi sono pagati ad una società (diversa da una società di persone) che detiene, nella società distributrice, una partecipazione di almeno il 20 per cento e un ammontare minimo di 200000 franchi svizzeri. Negli altri casi l'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 15 per cento.

Articolo 11 Interessi Conformemente al disegno, l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 10 per cento. Nei casi di interessi su prestiti concessi da istituti bancari il disegno prevede un'aliquota del 5 per cento. Gli interessi pagati in relazione con 187

vendite a credito non sono per contro assoggettati ad alcuna imposta nello Stato della fonte.

L'esenzione in favore del Governo e della Banca centrale della Federazione Russa dalle tasse svizzere sugli interessi di averi presso la Banca dei Regolamenti Internazionali e sugli interessi di averi provenienti dalle transazioni del mercato monetario effettuate dalla Banca centrale stessa è inoltre confermata in uno scambio di lettere. Parimenti, gli averi che servono esclusivamente per scopi delle rappresentanze diplomatiche e consolari sono esonerati dalle imposte svizzere se la Federazione Russa accorda parità di trattamento.

Articolo 12 Canoni I canoni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario. Questa disposizione si applica anche ai compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici (leasing) o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how). Questa disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 12 è stata ripresa praticamente senza modificazioni dalla Convenzione del 1986.

Articolo 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui l'attività è svolta è applicabile di principio anche ai redditi attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Questa imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l'artista o lo sportivo né persone a loro associate partecipano agli utili di quest'altra persona. In tal caso, è applicabile l'articolo 7 rispettivamente l'articolo 14.

Articolo 23 Eliminazione delle doppie imposizioni La Russia evita la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo; la Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione dell'imposta e concede il computo globale d'imposta per i dividendi e gli interessi.

Articolo 24 Non discriminazione Conformemente al paragrafo 5, la clausola della non discriminazione si applica unicamente alle imposte considerate nella Convenzione e non a qualsivoglia altra imposta e tassa.

Scambio di informazioni La Convenzione non contiene clausole in materia di scambio di informazioni.

Tuttavia, in uno scambio di lettere è precisato che la Svizzera ritiene superflua una disposizione particolare sullo scambio di informazioni,
dato che anche una disposizione specifica potrebbe prevedere, conformemente allo scopo della convenzione, soltanto lo scambio di informazioni necessarie ad un'applicazione corretta ed atte ad impedire un'utilizzazione abusiva della convenzione.

Tali informazioni possono già essere scambiate nel quadro delle disposizioni convenzionali esistenti concernenti la procedura amichevole, la riduzione delle imposte prelevate alla fonte ecc.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale-o totale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate alla fonte in Russia sui dividendi e sugli interessi, conformemente agli articoli 10 e 11. Dal momento che finora gli investimenti russi in Svizzera sono insignificanti, l'ammanco dovuto al rimborso dell'imposta preventiva a persone residenti in Russia non dovrebbe avere forti ripercussioni. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto con il decreto del nostro Collegio del 22 agosto 1967, graverà il fisco svizzero. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, sono controbilanciate da vantaggi finanziari per il nostro erario. Infatti, se finora le imposte alla fonte russe sui dividendi e sugli interessi dovevano essere ammesse in deduzione, in futuro i redditi provenienti dalla Federazione Russa potranno essere assoggettati in Svizzera sulla base dell'ammontare lordo, per cui risulterà un aumento generale del reddito imponibile.

A queste ripercussioni di natura fiscale fanno comunque riscontro notevoli vantaggi per l'economia svizzera che scaturiscono dal promovimento del commercio e dalla facilitazione degli investimenti nella Federazione Russa. Inoltre giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciatile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione delPOCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto e apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte russe e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Federazione Russa.

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Decreto federale

Disegno

che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Federazione Russa

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1996°, decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 15 novembre 1995, tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

8498

"FF 1996 II 184 190

Convenzione

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»); b)

per quanto concerne la Russia: (i) le imposte sui profitti (reddito) delle imprese e delle associazioni; (ii) le imposte sul reddito delle persone fisiche;

'> Dal testo originale tedesco.

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Doppie imposizioni

(iii) le imposte sul capitale delle imprese; e (iv) le imposte sul patrimonio delle persone fisiche (qui di seguito indicate quali «imposta russa»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o la Federazione Russa; b) - il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, - l'espressione «la Federazione Russa (Russia)», usato in senso geografico, designa il territorio della Federazione Russa, comprese le acque interne e le acque territoriali, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e lo zoccolo continentale, sul quale la Federazione Russa, in accordo con il diritto russo e il diritto internazionale, pup esercitare i diritti sovrani; e) l'espressione «suddivisione politica» designa: - nella Svizzera, i Cantoni, - in Russia, unità amministrative da costituire o altre unità amministrative territoriali; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) l'espressione «autorità competente» designa: - per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato, - per quanto concerne la Russia, il Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; ' 192

Doppie imposizioni

i)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le associazioni di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: 7 Foglio federale. 79° anno. Voi. II

-

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Doppie imposizioni

a) b) e) d) e) f)

una sede di direzione; una succursale; un ufficio; un'officina; un laboratorio e una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) macchine o impianti esposti vengono venduti alla fine di un'esposizione; d) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai solo fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; f) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; g) un montaggio è effettuato da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o impianti prodotti in misura considerevole da questa impresa; h) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-g, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato
contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

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7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto comune riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione. In particolare: a) qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo ricevuto dall'impresa ma unicamente 195

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in base alla parte di entrate complessive attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per quest'altra attività; b) nel caso di contratti di sorveglianza, di fornitura o di montaggio o di costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non saranno determinati in base all'importo complessivo del contratto, bensì soltanto in base alla parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata; e) gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'impresa è residente.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con Io stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché: 196

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a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi e al momento della scadenza dei dividendi la partecipazione supera i duecento mila (200000) franchi svizzeri o l'equivalente in un'altra valuta; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

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Doppie imposizioni

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Nonostante la precedente
disposizione del presente paragrafo, nel caso di un prestito di qualsiasi natura concesso da una banca, questa imposta non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questi interessi sono pagati: a) in relazione con la vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o

198

Doppie imposizioni

b)

in relazione con la vendita a credito di merci fornite da un'impresa a un'altra impresa.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di-pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I
canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se questo residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,-marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, programmi per elaboratori elettronici oppure per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o 199

Doppie imposizioni

scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi .situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato.

3. Gli
utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività.

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Doppie imposizioni

Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.

Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate
nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato 201

Doppie imposizioni

nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le, disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo partecipino agli utili di quest'altra persona. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti e apprendisti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi
o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

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Doppie imposizioni

Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

3. Il presente articolo non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Articolo 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato contraente.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione - Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Russia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione.

203

Doppie imposizioni

b)

e)

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi o interessi che secondo le disposizioni degli articoli 10 o 11 sono imponibili in Russia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Russia, giusta le disposizioni degli articoli 10 e 11, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Russia; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Russia sull'ammontare lordo dei dividendi o degli interessi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Qualora riceva dividendi da una società residente di Russia, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

- Per quanto concerne la Russia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: Qualora un residente della Russia ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, l'ammontare dell'imposta pagata in Svizzera su questi redditi o su questo patrimonio viene computato sull'imposta prelevata in Russia. L'ammontare computato non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta russa su questi redditi o su questo patrimonio calcolato conformemente alle leggi e disposizioni fiscali russe.

Articolo 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai resi204

Doppie imposizioni

denti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

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Doppie imposizioni

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionar consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 27 Entrata in vigore 1. I Governi di entrambi gli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente la conclusione delle procedure richieste dal loro rispettivo diritto in vista dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima notificazione menzionata al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1 ° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. a) La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche su questioni fiscali, firmata a Mosca il 5 settembre 1986, sarà abrogata per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e la Russia alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

b) Lo scambio di note del 18 gennaio 1968 fra l'Ambasciata di Svizzera e il Ministero sovietico per gli affari esteri concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea sarà abrogato per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e la Russia alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile ad ogni anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della denuncia della Convenzione.

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Doppie imposizioni

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Mosca, il 15 novembre 1995, nelle lingue tedesca, russa e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e russo, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Johann Bucher

Per il Governo della Federazione Russa: Anatoly I. Golovaty

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Doppie imposizioni

Ministero delle Finanze della Federazione Russa II Viceministro

Mosca, 15 novembre 1995 Sua Eccellenza Signor Johann Bucher Ambasciatore della Confederazione Svizzera nella Federazione Russa Mosca

Signor Ambasciatore, Ho l'onore di dichiararle ricevuta la sua nota d'oggi, che si riferisce alla Convenzione firmata in data odierna tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che ha il tenore seguente: «1. Desidero confermare quanto segue: Conformemente alla situazione di diritto e alla prassi in vigore in Svizzera a)

il Governo della Federazione Russa è esonerato dalle imposte svizzere sugli interessi di averi (i) presso una banca svizzera, se questi averi servono esclusivamente per scopi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Federazione Russa in Svizzera e se la Federazione Russa accorda parità di trattamento agli interessi di averi che il Governo svizzero tiene per gli stessi scopi nella Federazione Russa, o (ii) presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, Svizzera; b) la Banca centrale della Federazione Russa è esonerata dalle imposte svizzere sugli interessi di averi tenuti da essa stessa (i) presso una banca svizzera, se questi averi provengono da transazioni del mercato monetario effettuate dalla Banca centrale della Federazione Russa, o (ii) presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, Svizzera.

2. Desidero informarla che il Consiglio federale svizzero, con decreto del 7 marzo 1977, ha definito come segue la politica svizzera in materia di scambio di informazioni: Per la Svizzera, lo scopo di una convenzione di doppia imposizione consiste nell'evitare le doppie imposizioni; le informazioni necessarie ad un'applicazione corretta ed atte ad impedire un'utilizzazione abusiva della convenzione possono già essere scambiate nel quadro delle disposizioni convenzionali esistenti concernenti la procedura amichevole, la riduzione delle imposte prelevate alla fonte ecc.

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Doppie imposizioni

La Svizzera ritiene che una disposizione particolare sullo scambio di.informazioni sia pertanto superflua, dato che anche una disposizione specifica potrebbe prevedere, conformemente allo scopo della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa, soltanto lo scambio di informazioni necessarie ad un'applicazione corretta ed atte a impedire un'utilizzazione abusiva della Convenzione di doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa.» Ho l'onore di informarla che il Governo della Federazione Russa è d'accordo con le disposizioni che precedono e che la sua lettera e la mia risposta fanno parte integrante della Convenzione firmata oggi ed entrano in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Per il Governo della Federazione Russa: II Viceministro, Anatoly I. Golovaty

8499

8 Foglio federale. 79° anno. Voi. II

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Federazione Russa del 21 febbraio 1996

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1996

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09.04.1996

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