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Iniziativa parlamentare Decreto federale sui servizi del Parlamento. Modifica Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati dell'8 novembre 1996
Onorevoli colleghi Conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto.
Vi proponiamo per approvazione il progetto di decreto federale allegato.
8 novembre 1996
1996 - 716
In nome dell'Ufficio: II presidente, Otto Schoch
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Rapporto 1
Situazione iniziale
A partire dal 1° gennaio 1996 il Consiglio federale ha delegato ai Dipartimenti una parte delle proprie competenze in materia di nomine (art. 4 cpv. 1 del Regolamento dei funzionari (1), RS 172.221.101). Il Consiglio federale si riserva soltanto la competenza di nominare funzionari fuori classe (ossia di una classe superiore alla 31a).
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Conseguenze per i servizi del Parlamento
Conformemente all'articolo 3 del decreto federale sui servizi del Parlamento, la nomina dei collaboratori dei servizi del Parlamento fino alla 27a classe competeva finora al segretario generale dell'Assemblea federale (in parte dopo aver sentito la Delegazione amministrativa), mentre al Consiglio federale competeva la nomina dei funzionari delle altre classi. Per colmare ogni lacuna esistente a livello di competenze nella nomina dei funzionari delle classi dalla 28a alla 31", le competenze del segretario generale devono essere estese, sulla base delle modifiche introdotte nel Regolamento dei funzionari, fino alla 31a classe. Al Consiglio federale compete di conseguenza la nomina dei funzionari fuori classe.
Il cancelliere della Confederazione, da cui i servizi del Parlamento dipendono amministrativamente per le questioni legate al personale, si è detto favorevole a questo disciplinamento.
Le modifiche necessarie interessano in particolare l'articolo 3 capoverso 1 lettera e e capoverso 4 del decreto federale sui servizi del Parlamento.
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Nomina del capo dell'OPCA
L'Ufficio coglie l'occasione per proporre un'altra modifica del decreto federale sui servizi del Parlamento.
Le Commissioni della gestione hanno deciso d'integrare l'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA) nel segretariato delle Commissioni della gestione. Il capo dell'OPCA pertanto non rientrerà più nella fascia dei fuori classe e il Consiglio federale, in questo settore, non dovrà più occuparsi di nomine.
Le modifiche necessarie interessano l'articolo 2 capoverso 1 lettera b del decreto federale sui servizi del Parlamento.
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Approvazione da parte degli organi interessati
In virtù dell'articolo 7 del decreto federale sui servizi del Parlamento, la Delegazione amministrativa, organo di controllo dei servizi del Parlamento, ha approvato le modifiche proposte in occasione della seduta del 23 settembre 1996.
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Il gruppo di coordinamento delle Commissioni della gestione ha approvato la modifica dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b.
Sulla base dell'articolo 21quater, capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli, il Consiglio federale rinuncia a fornire il proprio parere.
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Ripercussioni sull'effettivo del personale
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sull'effettivo del personale e nemmeno sulle finanze.
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Costituzionalità
Le modifiche del decreto sui servizi del Parlamento si basano sull'articolo 8bis e 8novies della legge sui rapporti fra i Consigli. Conformemente all'articolo gnov.es capOverso 1 e all'articolo 8novies capoverso 6, esse non sottostanno al referendum.
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Decreto federale sui servizi del Parlamento Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8bis e 8novies della legge sui rapporti fra i Consigli ''; visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati dell'8 novembre 19962', decreta: I
II decreto del 7 ottobre 19883' sui servizi del Parlamento è modificato come segue: Art. 3 cpv. 1 lett, bec nonché cpv. 4 1 II Consiglio federale nomina: b. il segretario delle Commissioni della gestione, sentite queste Commissioni; e. gli altri funzionari di classe di stipendio superiore alla 31a, sentita la Delegazione amministrativa.
4 II segretario generale nomina gli altri funzionari; per quelli delle classi di stipendio 26-31, consulta dapprima la Delegazione amministrativa.
II 1
II presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum in virtù degli articoli 8bis e 8novies della legge sui rapporti fra i Consigli.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1997.
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2 3
171.11 >FF 1996 V 455 >RS 171.115
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Jahr
1996
Année Anno Band
5
Volume Volume Heft
49
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96.445
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
10.12.1996
Date Data Seite
455-458
Page Pagina Ref. No
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