N° 39

FOGLIO

1245

FEDERALE

Anno XLIII Berna, 29 settembre 1960. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : anno fr. 11«--, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 28 dicembre 1960 DECRETO FEDERALE che istituisce un sopraddazio sui carburanti per tintori destinato al finanziamento delle strade nazionali (Del 29 settembre 1960) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 36 ter. capoverso 2, della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 luglio 1960, decreta: Art. 1 Per coprire il contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali, è istituito un sopraddazio di 7 centesimi, il litro, sui carburanti per motori, vincolato a detto scopo.

2 La tariffa d'uso della legge federale del 19 giugno 1959 D su la tariffa delle dogane svizzere è, perciò, modificata come segue: Aliquota di dazio Voce di Designazione della merce Fr.

tariffa per 100 kg peso lordo 2707.

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distilla¬ zione dei catrami di carbon fossile ad alta tem¬ peratura e prodotti assimilati: -- non frazionati: 1) RU 1959, 1397.

85 Foglio Federale, 198®.

1

1246 Aliquota di dazio Designazione della merce Fr.

per 100 kg peso lordo Ì0

per motori 23.30 -- frazionati: prodotti di cui almeno il 90 %> in volume distilla prima del'200° C (benzolo, toluolo, xilolo, ecc.) : 20 per motori 34.80

2709.

2710.

Oli greggi di petrolio o di schisti: 10 -- per motori . ...

...

.

.

.

23.30

Oli di petrolio o di schisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una pro¬ porzione di oli di.petrolio o di schisti superiore o pari a 70°/o e delle quali questi oli costitui¬ scono l'elemento base: -- per motori: prodotti di cui almeno il 90 °/o in volume distilla prima del 210° C: 10 benzina e sue frazioni (etere di petrolio, gasolina, ecc.)

34.80 12 white spirit . . .

.

.

.

. 23.30 20 altri prodotti e distillati, come petrolio, olio Diesel, gasolio, ecc 23.30

Art. 2 II sopraddazio giusta l'articolo 1, capoverso 1, riscosso sui carburanti usati nell'economia agricola, forestale e ittica, sarà rimborsato. Nei limiti delle agevolazioni doganali fin qui in vigore, il Consiglio federale può concedere altre esenzioni.

2 II Consiglio federale disciplina la procedura di rimborso. Per l'ese¬ cuzione del medesimo, esso può chiedere la collaborazione dei Cantoni, delle organizzazioni economiche e delle ditte.

1

Art. 3 I1 sopraddazio è riscosso solo fino a quando sarà necessario per coprire le spese delle strade nazionali.

1

1247 2

II Consiglio federale presenterà all'Assemblea federale un rapporto triennale sulla copertura del contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali.

Art. 4 II Consiglio federale stabilisce la data dell entrata in vigoic del presente decreto; esso è incaricato di eseguirlo.

2 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Vicepresidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretalo dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: < ecre '° federale è pubblicato mo 1 o^ l , capoverso 2, che dellaprecede Costituzione federale conformemente e all'articolo 3 all'ar¬ della egge e erale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 29 settembre 1960.

Termine d'opposizione: 28 dicembre 1960.

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Decreto federale che istituisce un sopraddazio sui carburanti per motori destinato al finanziamento delle strade nazionali (Del 29 settembre 1960)

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1960

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29.09.1960

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