1826 DECRETO FEDERALE concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 26 bis su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Del 14 dicembre 1960) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costi¬ tuzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1960 *1, decreta: I E inserita nella Costituzione federale la disposizione seguente: Art. 26bis La legislazione su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi è di competenza della Confede¬ razione.

II .

Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1960.

11 Presidente: A. Antognìnl.

Il Segretario: F. Weber.

1827

DECRETO FEDERALE concernente il bilancio di previsione della Confederazione Svizzera per l'anno 1961 e lo stanziamento di alcuni crediti d'opera (Del 15 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto 'l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto di messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 1960, decreta: Art. 1 Sono approvati: il bilancio finanziario di previsione della Confede¬ razione per l'esercizio 1961, che registra 3 058 411 749 franchi di uscita e 2 959 666 697 'franchi di entrata, come anche il bilancio generale di pre¬ visione che chiude con un disavanzo di 531 935 franchi.

1

2

I crediti contrassegnati con un asterisco saranno messi a disposizio¬ ne soltanto dopo che siano entrati in vigore i testi legali dai quali derivano.

Art. 2 Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera: a. di 30 508 700 franchi, per nuove costruzioni progettate dai Dipar¬ timenti; b. di 62 011 300 franchi, per nuove costruzioni previste dall'Ammini¬ strazione delle poste, dei telegrafi e dei te¬ lefoni;

1828 c. di 159 648 000 franchi, per l'acquisto di materiale bellico.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1829

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di erediti suppletivi per l'anno 1960 (EE serie) e di crediti d'opera (Del 20 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costruzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 1960, decreta: Art. 1 Sono stanziati per il Consiglio federale, conformemente alla sua pro¬ posta, i crediti suppletivi seguenti, domandati come seconda serie per l'esercizio 1960: 170 664 272 franchi per il bilancio finaziario di previsione e «33 445 000 franchi per il bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 2 Sono stanziati per il Consiglio federale, a richiesta del medesimo, dei crediti d'opera e dei crediti addizionali di: 3 601 200 franchi per i diversi dipartimenti e 1 940 000 franchi per l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 dicembre 1960.

II Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

1830 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1831

DECRETO FEDERALE ohe approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1961 (Del 15 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto e la proposta del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie federali svizzere del 17 ottobre 1960 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 1960, decreta: Articolo unico Sono approvati i seguenti bilanoi di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1961 : 1. il bilancio del conto costruzioni, ohe ascende a 249 310 000 franchi, di cui 195 740 000 franchi per il programma ordinario e 53 570 000 fran¬ chi per il programma straordinario. 225 210 000 franchi della somma totale vanno portati a debito del conto d'impianto e 24 100 000 fran¬ chi a debito del conto d'esercizio; 2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 004 700 000 franohi di entrate e con 768 100 000 franchi di uscite, con un'eccedenza di en¬ trato di 236 600 000 franohi;

i !

3. il bilancio del conto dei profìtti e delle perdite, che chiude con 263 200 000 franchi di entrate e 244 920 000 franchi di usoite, con un bonefioio netto prevedibile di 18 280 000 franchi.

1832 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale, Berna, ;15 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

J8S3

DECRETO FEDERALE che approva la gestione e i conti della Regia degli alcool per l'esercizio 1959/60 (Del 20 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto del Consiglio federale del 25 ottobre 1960, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regìa degli alcool per il periodo di esercizio dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

L'utile netto dell'esercizio sarà impiegato come segue: Fr.

Versamento alla Confederazione in ragione di Fr. 3.-- 14 144 976 -- per abitante (4 714 992) Versamento ai Cantoni in ragione di Fr. 3.-- per abi¬ 14 144 976 -- tante (4 714 992) 10 000 000.-- Versamento al fondo di compensazione degli utili .

5 200 000.-- Versamento al fondo di costruzione e di rinnovamento 65 646.13 Saldo da riportare al conto nuovo 43 555 598.13 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antoçninf.

Il Segretario: F. Weber.

-1834 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto fedrale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzera Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1836

DECRETO FEDERALE concernente l'acceleramento della fabbricazione in serie del carro armato 58 (Del 19 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 1960, decreta: Art. 1 È stanziato un credito di 7,45 milioni di franchi per accelerare la fabbricazione in serie del carro armato 58.

Art. 2 Il presente decreto non investendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale ò incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

1836 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede ò pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1837

DECRETO FEDERALE concernente la costruzione di edifici postali d'esercizio alla stazione di Berna (Del 16 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° novembre 1960, decreta: Ari. 1 È stanziato un credito d'opera di 55 500 000 franchi per la costru¬ zione di edifici postali d'esercizio alla stazione di Berna.

Art. 2 É permesso l'acquisto dell'immobile sito alla Sclianzenstrassc 6, a Berna, e d'una striscia di terreno lungo la ferrovia, di circa 320 m2. Le domande di crediti d'opera necessarie saranno sottoposte alle Camere federali con il bilancio di previsione o le domande di crediti suppletivi.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Foglio Federale, 1960.

125

1838 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto fedrale che precede è pubblicalo nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

I 1839

DECRETO FEDERALE concernente l'erezione d'una stazione d'esame per il Posto sanitario di confine in Chiasso (Del 1G dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vislo il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre I9601), decreta: Art. 1 È stanziato un credilo di 1 172 000 franchi per l'erezione d'una sta¬ zione d'esame destinata al Posto sanitario di confine in Chiasso, e di 91 000 franchi per l'acquisto della mobilia.

Art. 2 Il presente decreto non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretalo dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

1) FF 1900, 1181.

1840 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antogninl.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1841

DECRETO FEDERALE che concede un sussidio all'Istituto svizzero di climatologia d'alta montagna e di ricerche sulla tubercolosi, in Davos (Del 20 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 69 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 ottobre 1960, decreta: Art. 1 La Confederazione concede all'Istituto svizzero di ricerche in Davos, per i suoi lavori sulle allergie, particolarmente in forma di malattie de¬ gli organi respiratori, un sussidio annuo del 25 per cento delle spese generali d'esercizio e delle spese speciali per lavori di ricerca.

Art. 2 Nei lavori di ricerca sarà anteposto Io studio dell'influenza del cli¬ ma montano sulle malattie suddette.

Art. 3 Lo studio bioclimalico dell'aria può essere sussidiato in conformità dell'articolo 1, qualora serva ai lavori di ricerca menzionati nell'articolo 2.

Art. 4 Il sussidio federale è concesso a condizione che il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos concedano insieme, per il medesimo scopo, un sussidio almeno uguale.

1842 Art. 5 Il presente decreto non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra in vigore il 1° gennaio 1961. Esso ha effetto sino al 31 dicembre 1970. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 20 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1843

DECRETO FEDERALE che accorda un sussidio al Cantone di Svitto per la correzione del Dietenbach nel Comune di Svitto (Del 6 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 9 e 10 della legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque; visto l'istanza del Consiglio di Stato del Cantone di Svitto del 29 ottobre 1958 e 20 gennaio 1960; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 1960, decreta: Art. 1 È accordato al Cantone di Svitto, per la correzione del Nietenbach nel Comune di Svitto, un sussidio del 50 per cento delle spese effettive fino od un aliassimo di 2 100 000 franchi, pari al 50 per cento delle spese presunte, ammesse per l'ammontare di 4 200 000 fianchi.

Art. 2 Il sussidio accordalo in virtù dell'articolo 1 sarà pagato liei limiti dei crediti messi a disposizione del Consiglio federale, a mano a mano che progrediscono i lavori e in conformità dei conti presentati dal Diparti¬ mento dei lavori pubblici del Cantone di Svitto e riscontrati dall'Ufficio ·federale delle strade e delle arginature.

Art. 3 I programmi annuali dei lavori, come anche i pi'Ogetti particolareg¬ giati e le tabelle di pi-evisione che li concernono, devono essere pre-

1844 sentati, per l'approvazione, all'Ufficio federale delle acque e delle argi¬ nature, prima dell'inizio dei lavori.

Nella compilazione dei programmi e nell'attuazione dei medesimi sarà tenuto conto dello stato del mercato del lavoro, nei limiti compati¬ bili con l'urgenza delle opei*e. I lavori eseguiti senza permesso possono essere esclusi dal sussidio.

Art. 4 L'Ufficio federale delle acque e delle arginature veglierà sull'esecu¬ zione dei lavori.

Per ogni opera parziale compiuta sarà presentato un conto. Le spe¬ se ulteriori per tali opere saranno considerate di manutenzione.

Art. 5 II Cantone di Svilto ha l'onere di compiere, entro la fine del 1970, l'opera di rimboschimento e di drenaggio «Nietenbach», d'una superficie di 62,3 ettari, secondo il progetto approvato per decreto di quel Consiglio di Stato il 24 luglio 1957.

AtL 6 I contributi di perimetro degli impianti delle «ferrovie federali e delle proprietà della Confederazione non potranno essere maggiori di quelli delle altre proprietà situate nel comprensorio. Saranno tenute in equo-, conto le correzioni già operate dalla Confederazione.

Art. 7 L assegnato al Cantone di Svitto un termine di 1 anno per dichia¬ rare se accetta il presente decreto. Qualora non l'accetti entro questo termine, il decreto diverrà caduco.

Art. Ò Il ^ presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 settembre 1960.

11 Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

1845 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

II Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Bex-na, 6 dicembx-e 1960.

Per ordine del Coixsiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Decreto federale concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 26 bis su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Del 14 dicembre 1960)

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29.12.1960

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1826-1845

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