1761

Termine d'opposizione: 22 marzo 1961.

DECRETO FEDERALE che assegna dei sussidi suppletivi per gli anni 1961, 1962 e 1963 alle casse malati riconosciute (Del 14 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 1960, decreta: Art. 1 I sussidi federali previsti nell'articolo 35 della legge federale del 13 giugno 1911 1) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono aumentati, per gli anni 1961, 1962 e 1963, di: a. franchi 8,50 per i fanciulli; b. franchi 10,50 per le donne assicurate per cura medica e medica¬ menti; e. franchi 1.-- per gli uomini assicurati per cura medica e medica¬ menti; d. franchi 20.-- per ogni puerperio sussidiato.

Art. 2 II supplemento di montagna che l'articolo 37, capoverso 1, della succitata legge del 13 giugno 1911 dispone a favore delle casse in regioni di montagna, poco popolose e con scarsa viabilità, è aumentato a 15 fran¬ chi al massimo per ogni assicurato.

1) CS 8, 273; RU 1918, 281, 800; 1952, 1048 ; 1954, 457; 1957, 282, 330; 1959, 870, 876.

1762 Art. 3 1

La concessione dei sussidi suppletivi può essere fatta dipendere dall'osservanza delle prescrizioni speciali concernenti la sicurezza finan¬ ziaria delle casse, la partecipazione dei membri alle spese per la cura me¬ dica e i medicamenti, l'amministrazione, la tenuta dei conti e la forma¬ zione del bilancio; le casse che contravvengono a dette prescrizioni pos¬ sono essere private tanto dei sussidi suppletivi quanto dei sussidi ordinari.

2 Le casse sono tenute a fornire alle autorità di vigilanza i docu¬ menti che permettono di controllare la loro attività nonché le statistiche necessarie.

Art. 4 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto e di emanare le prescrizioni necessarie.

2 Esso è incaricato di pubblicarlo conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

1763 Il Consiglio federale decreta: 11 decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 22 dicembre 1960.

Termine d'opposizione: 22 marzo 1961.

1764 Termine d'opposizione: 22 marzo 1961

DECRETO FEDERALE concemento le pigioni di immobili e la cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini (Del 21 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'aggiunta costituzionale del 24 marzo 19601) concer¬ nente il mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi e l'articolo 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1960, decreta: I. Pigioni c fitti non agricoli Campo d'ap¬ plicazione.

Norma.

Eccezioni.

Art. 1 Le pigioni degli immobili, e dei beni mobili locati insieme con quelli, sono soggette a controllo o a vigilanza nei limiti delle disposizioni seguenti.

2 I fitti non agricoli sono parimente considerati pigioni secon¬ do il presente decreto.

3 I fitti agricoli sono assoggettati alla legge federale del 21 di¬ cembre 1960 2) concernente il controllo dei medesimi.

1

Art. 2 Non sono soggette alle disposizioni del presente decreto: a. le pigioni liberate entro il 31 dicembre 1960; 1

1) FF I960, 543.

2) FF 1960, 1755.

1765 b. le pigioni di singole stanze mobiliate, escluse quelle degli im¬ mobili o degli appartamenti appigionati interamente o in gran parte per singole stanze e quelle occupate da tre persone o più; c. le pigioni di enti nuovi, risultanti da costruzioni aggiunte, da sistemazioni, in particolare di soffitte e di cantine, e da sopraelevazioni, fatte dopo il 31 dicembre I960.

2 Le pigioni degli appartamenti sussidiati a contare dal 1942 devono essere approvate dall'autorità sussidiatrice.

II. Controllo delle pigioni Art. 3 * Ogni aumento di pigione dev'essere approvato. Obbligo di chiedere 2 Devono inoltre essere approvate le pigioni di enti che il 31 l'approvaagosto 1939 non erano appigionati, oppure lo erano secondo una zionealtra composizione o per un'altra destinazione ma senza che il prezzo massimo fosse detcrminato ufficialmente o lo fosse rispetto a un'altra destinazione.

8 L'approvazione è concessa dagli uffici designati dai Governi cantonali.

Art. 4 Le pigioni sono determinate mediante un'approvazione spe- Approva¬ zionh tale quando: a. il locatore aumenti le sue prestazioni al conduttore, in par¬ ticolare con opere che accrescano il valore dell'ente locato o offrendo vantaggi accessori; b. venga istituita o aumentata una tassa per prestazioni di di¬ ritto pubblico; c. il locatoi'e ingrandisca l'ente locato, riservato nondimeno l'articolo 2, capoverso 1, lettera c; d. la locazione concerna un ente che il 31 agosto 1939 non era appigionato, oppure lo era secondo un'altra composizione o per un'altra destinazione, ma senza che il prezzo fosse deter¬ minato ufficialmente, o lo fosse rispetto a un'altra destina¬ zione; e. la pigione lecita il 31 dicembre 1960 sia, in un caso partico¬ lare e per circostanze speciali, inferiore a quelle usuali nel quartiere, tenuto conto della vetustà, del valore d'uso e della destinazione dell'ente locato.

1

1766 2

Nei casi menzionati nel capoverso 1, lettere a e b, l'aumento della pigione è approvato secondo le spese che entrano in conside¬ razione.

3 Nei casi menzionati nel capoverso 1, lettere c, d ed e, l'a pi¬ gione è determinata secondo le pigioni usuali nel quartiere, tenuto conto della vetustà, del valore d'uso e della destinazione dell'ente locato.

4 Per i locali commerciali, bisogna considerare soprattutto il genere dell'impresa e le esperienze del settore sul rapporto eco¬ nomicamente sopportabile tra cifra d'affari e pigione.

Allentamen¬ to generale.

Art. 5 II controllo delle pigioni dev'essere gradatamente allentato, nell'intento di ristabilire un mercato delle abitazioni libero e auto¬ nomo. A questo scopo, il Consiglio federale permette, in quanto sia possibile senza far luogo a perturbazioni economiche nè ad asprezze sociali, gli aumenti generali necessari a conseguire un adattamento delle pigioni a quelle soggette a vigilanza e un loro progressivo avvicinamento a quelle libere. Detti aumenti potranno essere applicati solo agli enti mantenuti dal proprietario in uno stato normale.

2 Sotto queste condizioni, il Consiglio federale può: a. liberare dal controllo certe classi di enti locati; b. a domanda dei Governi cantonali, sostituire al controllo delle pigioni, considerate le condizioni regionali, la vigilanza se¬ condo gli articoli dal 7 al 12, oppure abolire il controllo in talune regioni o luoghi.

1

Art. 6 Delegazione 1 Per agevolare l'adattamento delle misure d'allentamento ai bitcnzemPe" sogni particolari dei Cantoni, il Consiglio federale può, nell'applicarle, delegare ai Governi cantonali talune delle sue competenze.

2 Neil'operare l'allentamento, saranno osservati i limiti stabiliti nell'articolo 5, capoverso 2.

III. Vigilanza sulle pigioni Aumento delle pigioni.

Art. 7 La vigilanza sulle pigioni deve tendere fondamentalmente a una libera determinazione delle stesse, pur cautelando i condut¬ tori da aumenti sproporzionati e da disdette ingiustificate.

1

1767 2 II locatore può aumentare la pigione senza dover chiedere un permesso, osservando nondimeno le prescrizioni seguenti e quel¬ le d'applicazione.

3 Gli aumenti delle pigioni devono essere ripartili sugli anni di validità del presente decreto, eccetto quelli di lieve importanza.

Art. 8 Quando la pigione proposta dal locatore supera di oltre il 5 Opposizione, per cento l'ammontare lecito nel giorno dell'istituzione della vigi¬ lanza, il conduttore può fare opposizione davanti all'ufficio desi¬ gnato dal Governo cantonale.

2 L'opposizione è ammissibile anche per un aumento minore, se la manutenzione dell'ente locato è manifestamente negletta dal proprietario o lasciata alla cura del conduttore.

3 L'opposizione sospende la disdetta del contralto data dal lo¬ catore. Questi, tuttavia, può promuovere, davanti all'autorità com¬ petente, secondo le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 13, capo¬ verso 2, la procedura d'esame sulla fondatezza della disdetta.

4 Nel caso di mutamento del conduttore, il nuovo ha i medesi¬ mi diritti d'opposizione del conduttore passato.

1

Art. 9 Nell'esaminare l'opposizione, si cercherà, da prima di con- Tentativo di «lia,e le parli.

SS" 2 Se il tentativo di conciliazione non riesce, l'ufficio adito (art. ^pigione!1' 8, cpv. 1) determina la pigione ammissibile.

3 Salvo ragioni speciali, l'aumento annuo non deve superare il 3 a 5 per cento.

Art. 10 1 c e II locatore deve notificare all'ufficio designato dal Cantone ^ devono esogni modificazione del contratto dalla quale consegua, drrettamen- sere notifite o indirettamente, un aumento della pigione. Sono eccettuati gli cate.

aumenti contro i quali non è ammessa l'opposizione secondo l'arti¬ colo 8.

2 Devono inoltre essere notificate le pigioni degli enti locati per la prima volta dopo il 31 dicembre 1960, oppure locati secondo un'altra composizione o per un'altra destinazione.

1

Art. 11 Le pigioni manifestamente sproporzionale sono diminuite d'aulorità dagli uffici designati dai Governi cantonali.

1768 Art. 12 Disposizioni Nel rimanente, l'ordinamento di vigilanza sulle pigioni e.^ in esecutive.

particolare, la gradazione degli aumenti di pigione, il diritto d'op¬ posizione dei conduttori, l'obbligo di notificazione spettante al lo¬ catore, e la determinazione delle pigioni secondo gli articoli 9 e 11, sono disciplinati nelle disposizioni esecutive.

IV. Limitazione del diritto di disdetta Art. 13 Competenza del Consiglio federale e dei Governi cantonali.

1

Per le x*egioni e le classi di enti locati, rimaste sottoposte ai controllo delle pigioni, il Consiglio federale emana delle prescri¬ zioni sulla limitazione del diritto di disdetta. 1 Governi cantonali possono dichiararle applicabili in tutto il loro territorio o in certi comuni.

2 Per le regioni e le classi di enti locati, per le quali la vigilanza è sostituita al controllo delle pigioni, il Consìglio federale emana delle disposizioni che assicurino i conduttori da disdette ingiusti¬ ficate.

V. Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini

Compensa¬ zione; prez¬ zi e margini.

Art. 14 La cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini contribuisce a mantenere quanto possibile basso, per il consumatore, il prezzo del latte nelle regioni di scarsa produzione e nei centri di consumo, provvedendo però che l'approvvigionamento con latte av¬ venga in maniera economicamente razionale.

2 Le prestazioni della cassa per le spese d'ammasso, trasporto e distribuzione del latte di consumo, saranno al massimo pari alle at¬ tuali, si cercherà nondimeno di abolirle.

1

3 La cassa dev'essere ordinata in maniera, che possa bastare a sè, senz'aiuti provenienti dalle entrate generali della Confederazione.

In deroga all'articolo 26 della legge federale del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura, i fondi necessari sono attinti dal provento delle tasse sul latte di consumo (tassa di crisi) e della panna di consumo, come anche da quelle del sopraddazio sul burro, e, ove occorra, dai so¬ prapprezzi sul latte condensato.

1) RU 1053, 1133; 1954, 456, 1426; 1958, 688; 1959, 590.

1769 4 Per aumentare i prezzi e i margini nel commercio del latte di consumo, occorre un permesso.

Art. 15 1 contributi e i sussidi ottenuti indebitamente dalla cassa di Sussidi ottecompensazione devono essere restituiti; è -riservata l'applicazione "amente^ delle disposizioni penali.

2 L'obbligo della restituzione non ha luogo in quanto l'asse¬ gnatario provi che più non sussista l'arricchimento, salvo che: a. per ottenere la prestazione, abbia fox*nito intenzionalmente, o per negligenza, delle indicazioni inveriticre, ingannevoli oppu¬ re incomplete; b. abbia omesso colpevolmente d'adempiere le condizioni e gli oneri imposti; c. si sia spossessato dell'arricchimento, sebbene ne dovesse pre¬ vedere la restituzione.

1

3

L'Ufficio federale di controllo dei prezzi ha la facoltà di esigere la restituzione e, se è necessario, di promuovere l'azione di diritto amministrativo in conformità dell'articolo 110 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

4 I diritti spettanti alla Confederazione, quanto alla restituzione, si prescrivono in 5 anni a contare dal giorno in cui l'Ufficio federale di controllo dei prezzi ne ha avuto cognizione, ma il più tardi in 10 anni dal giorno in cui sono sorli.

VI. Disposizioni generali Art. 16 Sulle questioni generali concernenti le pigioni e i prezzi, il Consiglio federale sente il parere della Commissione federale del controllo dei prezzi.

Art. 17 1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità, cui spetta l'esecuzione, Obbligo d'ininformazioni veritiere sui fatti che possono essere rilevanti per il formarecontrollo o la vigilanza sulle pigioni, la limitazione del diritto di disdelta e la cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latti¬ cini, a produrre documenti giustificativi, a permettere l'esame dei conti e della corrispondenza e l'accesso alle stanze d'abitazione, co¬ me anche ai locali e ai magazzini aziendali.

1770 2

L'obbligo di fornire informazioni non concerne le persone che possono ricusare di testimoniare in virtù degli articoli 75, 77, 78 e 79 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura pe¬ nale, nò le persone tenute a serbare il segreto in virtù dell'articolo 47 della legge federale dcll'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio.

Competenza delle auto¬ rità.

Obbligo del segreto.

Decisioni e rimedi giuridici.

Art. 18 Le autorità, cui spetta l'esecuzione, hanno il diritto di esigere che le persone, presso le quali esaminano se siano osservate le pre¬ senti norme, forniscano le informazioni necessarie, producano i do¬ cumenti giustificativi, permettano l'esame dei conti e della corri¬ spondenza e l'accesso alle stanze d'abitazione, come anche ai locali e ai magazzini aziendali. Se tali persone vi si oppongono, anche solo parzialmente, e sia da sospettare un'infrazione, le autorità possono presentare una denuncia penale.

Art. 19 Tutti gli uffici e le persone cui spetta l'applicazione delle pre¬ scrizioni concernenti il controllo o la vigilanza sulle pigioni, la li¬ mitazione del diritto di disdetta e la cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini sono tenuti a serbare il segreto d'uf¬ ficio su quanto abbiano accertato e osservato. Essi possono dare informazioni soltanto agli uffici designati dal Consiglio federale.

Art. 20 Le decisioni date in virtù del presente decreto devono essere comunicate per scritto e contenere i motivi e l'indicazione dei mezzi di ricorso.

2 Le decisioni cantonali prese in virtù degli articoli 4, 9 e 11 possono essere impugnate dal locatore e dal conduttore, per scritto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, mediante ricorso all'Ufficio federale di controllo dei prezzi.

3 Contro le decisioni dell'Ufficio federale di controllo dei prez¬ zi è ammissibile il ricorso, nel termine di trenta giorni, alla Com¬ missione federale di ricoi'so in materia di pigioni. La decisione del¬ la Commissione è definitiva.

4 11 ricorso può essere promosso per violazione del diritto fe¬ derale o perchè la decisione impugnata si fonda su accertamenti di fatto inesatti o incompleti.

1

1) CS 10, 331.

1771 B

II Consiglio federale dà le disposizioni necessarie d'ordina¬ mento e di procedura della Commissione federale di ricorso in ma¬ teria di pigioni; i membri e i supplenti di questa non possono ap¬ partenere all'Amministrazione federale.

Art. 21 Per coprire le spese delle autorità competenti nell'appli- Tasse, cazione delle prescrizioni concernenti il controllo o la vigilanza sul¬ le pigioni e la limitazione del diritto di disdetta, possono essere riscosse delle tasse. Le pertinenti decisioni cresciute in giudicato sono equiparate alle sentenze esecutive dei tribunali cantonali.

2 L'articolo 158 della legge federale del 16 dicembre 1943 sul¬ l'organizzazione giudiziaria è applicabile per analogia nella proce¬ dura di ricorso davanti all'Ufficio federale di controllo dei prezzi e alla Commissione federale di ricorso in materia di pigioni.

3 Per gli atti ufficiali speciali secondo l'articolo 14, può essere riscossa una tassa.

1

VII. Disposizioni penali e procedurali Art. 22 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene al infrazioni, presente decreto o alle disposizioni esecutive ò punito con la multa.

1

2

L'azione penale si prescrive in 5 anni.

3

È riservato il perseguimento penale in conformità delle dispo¬ sizioni speciali del Codice penale svizzero.

4 Se la gravità dell'infrazione lo giustifica, il giudice può or¬ dinare l'iscrizione della multa nel casellario giudiziale.

Art. 23 1

Se l'infrazione è commessa nell'azienda d'una persona giuri- Aziende t.

,i commerdica, d una società in nome collettivo o m accomandita, o d una Ciau.

ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle perso¬ ne che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

2 La persona giuridica, la società, o il titolare della ditta in¬ dividuale risponde in solido del pagamento della multa e delle spese, scmprecliè la direzione responsabile non provi d'essersi ado-

1772 perata con estrema diligenza per indurre le persone menzionate nel capoverso 1 a osservare le prescrizioni.

3 Gli enti e gli istituti di diritto pubblico rispondono in ma¬ niera analoga delle infrazioni commesse nel loro esercizio o nella loro amministrazione.

Profitti pecuniari illeciti.

Persegui¬ mento pe¬ nale.

Art. 24 II giudice può condannare l'incolpato, il terzo nella cui azien¬ da sia stata commessa l'infrazione, oppure i loro aventi causa, che abbiano conseguito un profitto pecuniario illecito, a pagare al Cantone una somma corrispondente a tale profitto, indipenden¬ temente dalla loro punibilità. Il giudice può anche ordinare che ta¬ le somma, o una parte di essa, sia restituita alla persona lesa.

2 Prescritta l'azione penale giusta l'articolo 22, capoverso 2, non può più essere ordinata la devoluzione al Cantone, nè la re¬ stituzione alla persona lesa, del profitto pecuniario illecito.

1

Art. 25 II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Le persone solidalmente responsabili secondo l'articolo 23, i terzi, e i loro aventi causa, menzionati nell'articolo 24, capoverso l, hanno, nella procedura, la qualità di parte, come l'incolpato.

3 Tutte le sentenze, le decisioni penali amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente al Consiglio federale nel loro testo integrale, per il tramite del Ministero pubblico della Confederazione.

1

Vili. Disposizioni esecutive e finali

Diritto vi¬ gente.

Art. 26 Le risoluzioni speciali fondate sul diritto finora in vigore, le prescrizioni dell'Ufficio di controllo dei prezzi del 30 agosto 1950 x) sulle pigioni di immobili e i decreti del Consiglio federale del 1° giugno 1954 2) e del 26 novembre 1957 3) concernenti le pigioni di immobili, rimangono in vigore per le regioni e le classi di enti locati, soggette al controllo.

1

1) RU 1950, 793; 1956, 1753.

2) RU 1954, 525; 195C, 1753.

3) RU 1957, 1003.

1773 2

Le disposizioni cantonali d'applicazione, fondate sul diritto finora in vigore, rimangono applicabili fintanto che non siano mo¬ dificate o abrogate.

Art. 27 1

II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive neces- Applicazione,

sarie.

2

I Cantoni e le istituzioni economiche del settore possono es¬ sere richiesti di cooperare nell'applicazione del presente decreto.

3 II Consiglio federale può delegare talune delle sue competenz , secondo l'articolo 14 e il capoverso 1 qui sopra, al Dipartimento fede¬ rale dell'economia pubblica e all'Ufficio federale di controllo dei prezzi.

Art. 28 Il decreto federale del 20 marzo 1953 1) concernente la proroga Proroga del termine dei traslochi rimane in vigore fino al 31 dicembre 1964.

tracco* Il Consiglio federale ha la facoltà di abrogarlo prima che questo termine sia decorso.

Art. 29 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente de- Entrata in crelo conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

1

2

Esso stabilisce il giorno in cui il presente decreto entra in vigore. Questo ha effetto fino al 31 dicembre 1964, ma rimarrà ul¬ teriormente applicabile alle procedure ancora pendenti, come anche alle infrazioni commesse (art. 22 e sgg.) e ai sussidi indebitamente ottenuti (art. 15) mentre era in vigore.

3

II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 diccmbi*e 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

1) RU 1953, 119; 195«, 1741.

121

1774 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere delia Confederazione: Ch. Oser.

i Data della pubblicazione: 22 dicembre 1960.

l'ormine d'opposizione: 22 marzo 1961.



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