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FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLIII Borna, 13 ottobre 1960. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11«---, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi jederalì. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi o Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto chèques postali XI 690.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un

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^8eSno di legge sul lavoro nell'industria, l'artigianato bili .il- Iii e ^ commercio (legge sul lavoro) (Del 30 settembre 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Con la vostra mozione 4/19 giugno 1958, ci avete dato l'incarico di allestire un disegno di legge sul lavoro nell'industria, l'artigianato e il com¬ inci ciò (legge sul lavoro); ci pregiamo di sottoporvi, mediante il presente messaggio, il testo domandato.

Il 5 aprile 1960, l'Unione sindacale svizzera e la Federazione delle società svizzere degli impiegati hanno consegnato un'iniziativa popolare per la riduzione della durata del lavoro (FF 1960, 717). L'iniziativa è in¬ tesa a sostituire all'articolo 34, capoverso 1, Cost, una disposizione tran¬ sitoria, grazie alla quale le norme concernenti la durata del lavoro date nella legge sul lavoro nelle fabbriche e nella legge sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comu¬ nicazione -- dovrebbero essei-e modificate così da ridurre di almeno quat¬ tro ore, entro il 1962, la settimana normale di lavoro. Parallelamente si dovrebbe disciplinare per legge, entro lo stesso termine, la durata del la¬ voro nel commercio e nell'artigianato, curando segnatamente di non supe¬ rare le 44 ore settimanali per il personale tecnico e gl'impiegati commer¬ ciali. L'iniziativa, in somma, verte unicamente sulla questione del massimo normale di lavoro nell'industria, l'artigianato e il commercio. Ma tale que¬ stione può essere 'adeguatamente risolta solo nell'ambito di un disciplinaFoglio Federale, 1960.

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1314 mento generale della durata del lavoro, il cjualc soddisfi la \ostia mo¬ zione 4/19 giugno 1958, invitante a predisporre un disciplinamento della durata del lavoro rispondente all'evoluzione economica. Fondandoci su questo argomento vi proponiamo di esaminare senza indugi il presente di¬ segno di legge e di differire invece la discussione dell'iniziativa popolare summenzionata.

A. INTRODUZIONE 1. Evoluzione e stato attuale della tutela giuridica del lavoro u. La legislazione sulla protezione dei lavoratori lia inizio da noi, così come negli altri Stati industriali, agli albori dell'800, di pari passo con l'industrializzazione; prima non s'erano avuti se non degli abbozzi rudimentali. Le nostre leggi, come le analoghe leggi estere, si limitarono, agli inizi, ad assicurare la protezione dei fanciulli e delle donne, cui il lavoro nelle fabbriche minacciava i danni pivi gravi; la particolare impor¬ tanza attribuita alla protezione dei giovani risulta palese anche dall'artico¬ lo 34, capoverso 1, Cost, che accorda alla Confederazione il diritto di statuire disposizioni uniformi sul lavoro nelle fabbriche. La protezione dei lavoratori adulti fu posta in alto, la prima volta, in quell'importantissimo periodo della storia della nostra legislazione, che vide l'emanazione delle leggi cantonali sul lavoro nelle fabbriche: incomincia, nel 1840, Zurigo, seguono Glarona, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Argovia e Ticino. Giova segnalare particolarmente la legge glaronese del 1848 svd lavoro nei cotonifici, la quale instaurava la giornata normale di la¬ voro per gli adulti, disciplinando così la durata del lavoro nell'indu¬ stria. Le leggi cantonali sul lavoro nelle fabbriche recavano inoltre delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, l'inizio e la fine della gior¬ nata lavorativa, i termini di disdelta, la compilazione dei regolamenti di fabbrica, l'approvazione dei medesimi da parte dell'autorità e molte al¬ tre materie. In quello stesso torno di tempo nasceva pure la legislazione sulla protezione dei lavoratori nelle aziende e attività particolarmente pericolose, toccando, come primo settore, quello della fabbricazione dei fiammiferi (Zurigo 1847, poi San Gallo, Berna c Svitlo). Contemporanea¬ mente a queste norme di tutela, s'andavano frattanto emanando, soprattut¬ to nei Cantoni
cattolici, le prime leggi per la santificazione della dome¬ nica, il riposo settimanale e i giorni festivi ufficiali, le quali, ancorché indirizzate a scopi religiosi, ridondarono, con lo sviluppo che ebbero, a vero beneficio dei lavoratori.

All'inizio dell'ottavo decennio del secolo scorso, la tutela giuridica del lavoro aveva raggiunto, nell'una o nell'altra forma, una notevole pie¬ nezza. La Costituzione federale del 1848 non sanciva alcuna competenza centrale in questo settore cosicché i Cantoni sensibili alia tematica del lavoro rimanevano liberi d'inoltrarsi per vie nuove e di far messe di espe-

1315 ricnze, le quali poi si sarebbero rivelate utili sia agli altri Cantoni sia, più tardi, alla Confederazione. Si venivano in tal modo creando delle dif¬ ferenze sensibili tra i Cantoni in inerito all'estensione e all'efficacia della tutela operaia, con la conseguenza che l'industria diveniva meno com¬ petitiva in quei Cantoni che avevano posto maggiori limiti alla durata del lavoro; donde, a datare dal 1855, ripetuti tentativi di stabilire un concor¬ dato intercantonale, rimasti tutti, peraltro, senza effetto alcuno.

b. La revisione costituzionale del 1874 rappresenta un momento de¬ cisivo nell'evoluzione della tutela giuridica del lavoro nel nostro paese; per essa è conferito alla Confederazione il diritto di «statuire disposizioni uniformi sull'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del la¬ voro di persone adulte nelle medesime [...e] il diritto di emanare di¬ spositivi per la prolezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose» (art. 34, cpv. 1, Cost.).

Il nuovo disposto costituzionale ha consentito la statuizione di una .serie di leggi federali, influenzate tutte dal complesso delle legislazioni cantonali e non poco anche dalle norme legali parallele già in vigore negli altri Stati industriali. È data per prima la LF del 23 marzo 1877 (RU 3 241) sul lavoro nelle fabbriche, accettala in votazione popolare il 21 ottobre 1877 con 181 204 sì contro 170 857 no, posta in vigore il 10 «ennaio 1878 e rimasta valida quasi per un trentennio senza esigere modificazioni. Seguono la LF del 23 dicembre 1879 (RU 5, 31) sulla fab¬ bricazione dei fiammiferi fosforici (cui è dapprima sostituita la legge del 22 giugno 1882 [RU 6, 499] su la fabbricazione e la vendita dei fiam¬ miferi e poi quella omonima del 2 novembre 1898 [CS 8, 113]) e la LF del 25 giugno 1881 (RU 5, 5G2) su la responsabilità civile dei fabbricanti (completala dalle leggi del 2G aprile 1887 [RU 10, 165] per l'estensione della responsabilità civile e del 26 giugno 1902 [RU 19, 334] concernente 11 pagamento dei salari e le multe nelle imprese sottoposte alla respon¬ sabilità civile).

Queste leggi, massimamente intese a proteggere i lavoratori di fab¬ brica, sono state precedute, per il settore professionale più ristretto dei ferrovieri, dalla LF del 23 dicembre 1872 (CS 7, 3) sulla costruzione e
l'esercizio delle strade ferrate, la quale stabilisce che una domenica su quattro sia, per il personale d'esercizio, giorno di riposo. L'ordinamento stabilito da detta legge, che si fondava nell'articolo 26 Cost., fu poi via via adeguato mediante le leggi del 1890, 1902 c 1920 (CS 8, 148) sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione, radicate contemporaneamente anche ncll ar¬ ticolo 36 Cost. Mentre la legge del 1887 sul lavoro nelle fabbriche per¬ maneva a lungo, come s'è detto, senza mutazione alcuna, le disposizioni legali speciali, emanate dalla Confederazione per la tutela del personale delle imprese di trasporlo e la proiezione dei fiammiferai erano profonda¬ mente rimaneggiate.

1316 A lato della legislazione federale sul lavoro nelle fabbriche e della legislazione federale speciale citata, le disposizioni cantonali sulla stessa materia, espressamente menzionate nelle costituzioni cantonali di Zu¬ rigo, Berna, Untervaldo Sottoselva, Appenzello Esterno, San Gallo, Turgovia e Vallese, conservavano un notevole margine applicativo, come quelle che disciplinavano soprattutto l'impiego della mano d'opera femminile e degli apprendisti. Delle norme per la prolezione delle operaie furono emanate nei Cantoni di Basilea-Città (1884, 1888, 1905), San Gallo (1893, 1925), Zurigo (1894), Lucerna (1895), Soletta (1896), Neucbàtcl (1896, 1901), Argovia (1903), Berna (1908) e Appenzello Esterno (1908); que¬ ste norme ripetevano all'incirca quelle parallele della legge federale sul lavoro nelle fabbriche, estendendole alla mano d'opera femminile impie¬ gata altrimenti. Le prime disposizioni legali per la protezione degli ap¬ prendisti furono date dal Cantone di Neuchàtel nel 1890: analoghe prescri¬ zioni furono poi introdotte nelle legislazioni di quasi tutti i Cantoni. Ma dette disposizioni cantonali furono sostituite dalla legge federale del 26 giugno 1930 sulla formazione professionale (CS 4, 35) la quale reca buon numero di disposti intesi alla tutela degli apprendisti. Nello stesso periodo s'andavano allestendo delle leggi per la protezione dei lavoratori adulti di sesso maschile, nei Cantoni di Untervaldo Soprasselva (1887), Unter¬ valdo Sottoselva (1888), Glarona (1892, 1923) e Ticino (1912); Vaud (1907) e Friburgo (1919) commettevano detto ufficio ai Comuni.

c. Frattanto, in campo federale, si riprendevano, attorno al 1900, gli sforzi per incrementare la tutela giuridica del lavoro, sforzi fomentati dalla mozione Studer (1904) concernente la revisione della legge sul la¬ voro nelle fabbriche. Nel 1908 è adottato l'articolo 34 ter Cost, che con¬ ferisce alla Confederazione il diritto di statuire prescrizioni uniformi nel settore delle arti e dei mestieri.

Il 1° aprile 1905, la legge sul lavoro nelle fabbriche è completata con disposizioni che limitano il lavoro di sabato; il 18 giugno 1914, essa viene sostituita dalla nuova legge omonima (CS 8, 3) 1), la quale tuttavia entra in vigore soltanto il 1° gennaio 1920. Tale notevole ritardo è stato ca¬ gionato dal fatto che le sue
prescrizioni sulla durata del lavoro erano state, a loro volta, sostituite, nelle more dell'entrata in vigore, dalla legge federale del 27 giugno 1919 (durata del lavoro nelle fabbriche [CS 8, 11]), la quale istituiva la settimana lavorativa normale di 48 ore, abolendo la giornata di 10 ore, prevista dalla legge del 1914. Il 3 ottobre 1919, il Consiglio federale, innovando rispetto alla vecchia legge, emana un re¬ golamento (CS 8, 24) per l'applicazione della legge federale sulle fab¬ briche, il quale, a sua volta, estende ancora la tutela giuridica dell'operaio.

Nei settori delle arti e mestieri, le autorità federali, in base all'ar- ' ticolo 34 ter (vecchio) Cost, e a cagione dell'istituzione (1919) dell'Orga1) Detta qui di seguito semplicemente «legge sulle fabbriche».

1317 nizzazionc internazionale del lavoro, statuiscono una serie di leggi, in¬ tese a disciplinare singoli aspetti della protezione dei lavoratori, in con¬ sonanza con quanto è richiesto dalle convenzioni internazionali che il nostro Paese intende ratificare. Trattasi della legge del 31 marzo 1922 sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri (CS 8, 200), di quella del 26 settembre 1931 sul riposo settimanale (CS 8, 121), di quella del 28 marzo 1934 concernente l'indicazione del peso sui gros¬ si colli trasportati per battello (CS 8, 368), della legge del 24 giugno 1938 sull'età minima dei lavoratori (CS 8, 211) e, infine, di quella del 12 dicembre 1940 sul lavoro a domicilio (CS 8, 223). Per la tutela del la¬ voro nelle imprese di trasporto giova segnalare, oltre alla succitata legge del 6 marzo 1920 sulla durata del lavoro in dette imprese, l'ordinanza del 4 dicembre 1933 concernente la durata del lavoro e del riposo dei condu¬ centi di professione (CS 8, 191), emanata sul fondamento dell'articolo 37 bis, Cost, e della legge federale del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Per contro non v'è alcuna disposizione protettiva del lavoro agricolo e forestale, lacuna questa non certo colmata dall'articolo 100 della legge federale del 3 ottobre 1951 sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (RU 1953, 1133), che concerne solo la prevenzione degli infortuni.

Occorre poi registrare che sono state rifiutate, in votazione popo¬ lale, la legge del 27 giugno 1919 per un disciplinamento delle condizioni di lavoro, la quale sanciva disposizioni minute circa alla formazione dei .salali, la legge del 1° luglio 1922 per la modificazione dell'articolo 41 della legge sulle fabbriche, intesa a permettere alla Confederazione di portare, quando sembrasse opportuno, la settimana lavorativa fino a 54 ore, e, infine, l'iniziativa popolare del 14 settembre 1955 per l'intro¬ duzione della settimana di 44 ore (riduzione delle ore lavorative).

Dall'inizio del secolo, come s'è sviluppata la legislazione federale per la tutela del lavoro, così han prosperato le legislazioni cantonali, in di¬ rezioni differenti ma soprattutto, s'intende, in quelle por le quali la Confederazione non aveva fatto uso del suo potere legislativo: Basilea'Gittà dà,
nel 1920, una legge sul lavoro e, nel 1931, una sulle vacanze; Vallese (1933) e Vaud (1944) statuiscono delle leggi generali per la pro¬ tezione operaia; nel 1936 e 1953, il Cantone Ticino emana delle leggi molto più complete per la tutela del lavoro e Glarona ammoderna, nel 1947, la sua legge del 1923 sulla protezione dei lavoratori; l'esempio basilese fa scuola e più della metà dei Cantoni propongono un disciplina¬ mento pubblicistico delle vacanze; diversi Cantoni poi stabiliscono pre¬ scrizioni speciali per il personale dei cinematografi, per assicurare la tu¬ tela operaia di categoria -- ad esempio nell industria alberghiera per ·disciplinare, attraverso l'ordinamento sulla chiusura dei negozi, il lavoro nel commercio al minuto; inoltre la protezione dei lavoratori è largamente considerata nelle prescrizioni concernenti l'appalto dei lavori per conto delle amministrazioni cantonali e comunali.

1318 d. Grazie alla revisione degli articoli costituzionali economici, accet¬ tata dal popolo nella votazione del 6 luglio 1947, la Confederazione è competente a garantire, in larghissima misura, la tutela giuridica del la¬ voro; difatti l'articolo 34 ter, capoverso 1, lettera a, l'abilita a legiferare sulla protezione degli impiegati e, più semplicemente, dei lavoratori. Ciò significa che il campo offerto alla legislazione federale non è più se¬ gnato da alcuna limitazione costituzionale, come, per contro, avveniva nel regime anteriore al 1947, che delimitava esattamente i settori economici in cui era consentilo alla Confederazione di dare norme di diritto pub¬ blico: segnatamente quelli delle fabbriche (art. 34, cpv. 1, Cost.), delle arti e mestieri nella massima accezione dei termini (art. 34 ter Cost., vecchio testo), dei trasporti e delle comunicazioni (art. 26 e 36 Cost, e, per gli autotrasporti, 37 bis Cost.).

II. Necessità d'una legge generale sul lavoro 1. Una legge generale sul lavoro risponde a due necessità fon¬ damentali: innanzi tutto a quella d'estendere il campo applicativo della legislazione federale per la tutela del lavoro su tutti i salariati dell'indu¬ stria, del commercio e dell'artigianato; in secondo luogo a quella d'ammo¬ dernarne le differenti norme. Al Consiglio federale è stato del resto com¬ messo, per la mozione parlamentare 4/19 giugno 1958, di allestire un di¬ segno di legge sul lavoro nell'industria, l'artigianato e il commercio.

2. Il censimento federale delle aziende del 1955 ha accertato che nel settori industriale, artigianale, commerciale, bancario, assicurativo e dei trasporti e servizi operavano 264 022 aziende, occupanti 1 594 644 dipen¬ denti; orbene, in quello stesso anno, si contavano solo 11889 aziende, con 587 998 dipendenti, sottoposte alla legge del 18 giugno 1914 sulle fabbriche, cosicché, anche tenuto conto delle imprese e dei salariati disciplinati dalla legge del 6 marzo 1920 concernente la durata del la¬ voro nell'esercizio delle strade ferrate e delle altre imprese di traspor¬ to e di comunicazione, risultava che isolo 1/15 delle aziende e 2/5 dei salariati erano al beneficio di un'adeguata tutela giuridica sul piano federale, comportante anche un ordinamento della durata del lavoro.

È dunque provato che per la stragrande maggioranza dei
salariati -- e, segnatamente, per importanti categorie di lavoratoli! del commercio e dell'artigianato -- un tale regime protettivo è tuttora mancante. Notiamo, di .transenna, che la limitazione del campo applicativo del diritto federale in questa materia ha occasionalmente condotto, in passato, ad un'inter¬ pretazione estensiva della legge sul lavoro nelle fabbriche, grazie alla quale si arrivava ad offrire a talune categorie di artigiani la tutela giu¬ ridica sancita in detta legge. È palese comunque che il regime attuale viola il principio dell'uguaglianza giuridica e richiede perciò urgente¬ mente che la legislazione federale per la tutela del lavoro, s'abbia, di massima, ad estendere a tutti i salariali.

1319 Dall'evoluzione della legislazione, che abbiamo tracciato in sinossi più sopra, appare come le lacune del diritto federale siano state parzial¬ mente colmate, in modi diversi, dalle disposizioni cantonali. Ma l'accen¬ tuata diversità materiale ed applicativa delle legislazioni cantonali ha ca.

gionato un frazionamento spinto del diritto e se anche, in origine, molte di quelle diversità potevano essere in funzione di contingenze particolari, ora che queste particolarità sono superate, esse appaiono obsolete. Rarissime sono invero oggigiorno le diversità tra le disposizioni cantonali, le quali siano ancora giustificate da persistenti particolarità materiali e regionali, da speciali condizioni economiche e sociali, travolte ormai, pressoché totalmente, dal processo d'unificazione della vita economica svizzera, da¬ tosi in questi ultimi decenni. Concludendo, le numerose differenze e ine¬ guaglianze esistenti tra le singole legislazioni cantonali appaiono incom¬ patibili con l'attuale situazione economica.

3. S'è detto sopra clic non solo bisogna estendere il campo d'appli¬ cazione della tutela giuridica del lavoro, ma olle bisogna anche ammo¬ dernarne le singole disposizioni. Le leggi federali vigenti in materia pre¬ sentano già delle notevoli differenze per quanto s'attiene alla delimita¬ zione del campo applicativo, cosicché le differenti prescrizioni particolari interferiscono sovente: questo difetto non potrà essere tolto se non me¬ diante una codificazione sistematica. Inoltre, la legge sul lavoro nelle fabbriche, la quale, se si tralascia la legge sulla durata del lavoro nei trasporti, è sola a statuire un disciplinamcnto della durala del lavoro, non risponde più ormai, per diversi aspetti, alle esigenze dell'attività indu¬ striale; ne conseguono molteplici difficoltà e insufficienze d'applicazione.

Bisogna insistere, ancorché non s'intenda punto con ciò anticipare la discussione contenutistica del disegno di legge, sulla necessità di adattare la disciplina della durata del lavoro alla settimana di cinque giorni, sem¬ pre più largamente accetta, sull'urgenza di rispondere alle richieste di un'organizzazione più elastica del lavoro straordinario e accessorio, di quello a squadre e del lavoro continuo, come anche sull'opportunità di soddisfare le esigenze di un ordinamento più funzionale
delle pause, le¬ nendo conto dei bisogni dei lavoratori che abitano lontano dal luogo di lavoro. Già questa tematica sarebbe bastala a giustificare una revisione della legge sul lavoro nelle fabbriche, ma, come già s'è detto, una tale revisione non sarebbe stata sufficiente, in quanto appare ormai indispen¬ sabile l'allestimento di un regime completo di tutela del lavoro, valido per l'assieme dell'industria, dell'artigianato e del commercio e raccolto in una legislazione conchiusa unitariamente e oi'ganicamente articolata.

4. Durante questi ultimi decenni, ma soprattutto a contare dalla fine della seconda guerra mondiale, il disciplinamento collettivo del rap¬ porto di lavoro ha avuto un'evoluzione considerevole: non solo il numero dei contratti collettivi di lavoro è aumentato di molto, ma anche si è

1320 estesa continuamente la materia ch'essi disciplinano, passata ormai dai salari e dalla durata del lavoro -- che però continuano a formare il nucleo contrattuale principale -- alle vacanze, ai giorni feriali pagati e alle prestazioni sociali. Ma i contratti collettivi, per importanti che siano ai fini della pace sociale e della cooperazione tra datori e pre¬ statori di lavoro, non potranno mai farsi tali da rendere completa¬ mente inutile una tutela pubblicistica dei rapporti di lavoro che con¬ senta di apprestare le norme indispensabili a salvaguardare il bene co¬ mune. L'ai-gomento vale non soltanto per quelle categorie d'aziende e di lavoratori che .hanno contratti collettivi incompleti, o che non ne han¬ no punto (ed è questo il caso di buona parte degli impiegati) , ma bensì per l'insieme delle .aziende e dei lavoratori, in quanto l'igiene del lavoro, la durata massima del medesimo, la proibizione del lavoro notturno e fe¬ stivo ed infine, e soprattutto, la .protezione delle donne e dei giovani, non possono essere adeguatamente assicurate se non mediante disposizioni di diritto pubblico. Anche quanto alla durata appare la superiorità della legge, infatti la vita del contratto collettivo, che è sempre stipulato a tempo, è scandita dalla necessità dei rinnovi, donde consegue il pericolo che s'abbiano ad avere intervalli di carenza del diritto. La pubblicazione della tutela giuridica del lavoro non incepperà comunque affatto lo sviluppo del diritto collettivo, poiché il legislatore ilo terrà sempre nella dovuta considerazione e si restringerà ad emanare le disposizioni minime indispensabili, ad apprestare le fondamenta sulle quali le associazioni pa¬ dronali e operaie possano elevare, mediante il contratto collettivo, un si¬ stema più completo a beneficio dei lavoratori.

5. All'elenco delle ragioni che inducono a rivedere il sistema attuale giova aggiungere qualche considerazione sulle conseguenze secondarie fa¬ vorevoli della revisione stessa. Il diritto del lavoro appare, ove lo para¬ goniamo ad altre pairti del sistema giuridico, come una zona ancora nuova, poco esplorata, destinata però a divenire vieppiù importante con l'accrescersi della funzione della mano d'opera in quanto fattore di produzione -- tanto che già si progetta di rivedere il titolo del Co¬ dice delle obbligazioni consacrato
al contratto di lavoro, parallelamente alla statuizione della nuova legge. Orbene, la necessità di raggruppare delle norme disperse sinora nella legge sulle fabbriche e in molte altre leggi federali emanate in epoche diverse, per riformularle in disposizioni legali estremamente precise ed organiche, così da poterle comporre in una codificazione sistematica e -completa della tutela del lavoro, non solo si rivelerà fruttuosa dal punto di vista applicativo ma, prima di tutto, varrà come potente stimolo della ricerca teorica, sentita ormai come assoluta¬ mente necessaria. Anche il miglioramento del sistema dei rimedi giuridici apparirà utilissimo per lo sviluppo del diritto materiale e darà modo di chiarire numerosi problemi circa ai quali attualmente le opinioni diver¬ gono.

1321 6. Un'altra conseguenza favorevole dell'istituzione di un disciplinaìncnto esteso della tutela del lavoro, adeguatamente ammodernato e con·chiuso in un'organica codificazione, è quella della chiarificazione della situazione della Svizzera nei rispetti delle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. Fummo sempre, e lo siamo tuttavia, dell'opi¬ nione che convenga esaminare patitamente, caso per caso, se le disposi¬ zioni delle convenzioni adottate da detta organizzazione non siano in con¬ traddizione con lo stato e i bisogni della nostra economia, le condizioni del lavoro in Svizzera o la struttura federativa del nostro Paese. Sempre invece, ove questa opposizione non si dia, noi ci sforzeremo, cosi come è detto nel nostro rapporto del 5 gennaio 1950 sulla ratificazione di alcune convenzioni internazionali (FF 1950 I, franc. 21, ted. 22), di tenere nel maggior conto possibile, per elaborare la nostra legislazione sociale, le norme poste dalfOi'ganizzazione internazionale del lavoro. Per quanto s'attiene alla legislazione sul lavoro, noi studiamo, ogni volta clic se ne dà l'occasione, se siano x-ealizzate o no le condizioni che consentono alla Svizzera di ratificare una convenzione internazionale cui essa ancora non partecipi.

III. Elaborazione del disegno di legge L'articolo 34 ter Cost, (vecchio), adottato in votazione popolare il 5 luglio 1908, conferiva alla Confederazione il diritto di stabilire una legislazione uniforme nel dominio delle arti e mestieri ed apriva intero, alla legislazione federale, il campo della protezione dei lavoratori, che, sino allora, era rimasto limitato alle fabbriche (art. 34, cpv. 1, Cost.) e alle imprese di trasporto e di comunicazione (art. 26 e 36, Cost.). Il 30 no¬ vembre 1908, una conferenza, che adunava i rappresentanti del Diparti¬ mento federale dell'industria e dei gruppi economici interessati, stabilì un programma per la condenda legislazione sulle arti e i mestieri; essa reputò d'interesse preminente la statuizione di una legge sulla concoirenza sleale e di una sul tirocinio, il soddisfacimento di diversi postulati concernenti la protezione dell'impresa artigianale e l'allestimento di una legge sulla protezione dei lavoratori. Mentre 'la legge sulla formazione professionale era emanata nel 1930 (CS A, 35) e quella sulla concorrenza
sleale, nel 1943 (CS 2, 935), realizzando così i postulati principali, i lavori preparatori per l'allestimento della legge sul lavoro poterono essere con¬ clusi solo ora. Ingenti furono infatti le difficoltà che si sono dovute vincere per tener adeguato conto dell'estrema varietà delle condizioni aziendali e delle particolarità regionali o locali. Frattanto la legislazione federale s'andava arricchendo di una serie di disposizioni particolari, con¬ cernenti la protezione dei lavoratori nelle arti e mestieri, ed emanate in conseguenza della ratificazione di convenzioni dell'Organizzazione in¬ ternazionale del lavoro.

1322 La preparazione della legge federale sul lavoro progredì molto len¬ tamente. Il primo disegno fu presentato nel 1918 dall'Unione svizzera delle arti e dei mestieri: era un corpo ristretto di norme-cornice, che ten¬ deva innanzitutto ad accordare ai gruppi professionali una larga au¬ tonomia, commettendo loro l'ufficio di regolare particolareggiatamente i rapporti di lavoro mediante i contratti collettivi, destinati, in gran misura, ad essere resi d'obbligatorietà generale e ad essere elevati effet¬ tualmente al rango di disposizioni di diritto pubblico. Dieci anni dopo fu pubblicalo uno studio di F. Morand, condotto per invito dell'Associazione svizzera degli impiegati, il quale recava dei postulati e delle direttive, in¬ tesi all'allestimento di una legislazione per la protezione degli impiegati.

Nel 1929, l'Associazione svizzera dei sindacati evangelici rendeva pub¬ blico un progetto del prof. W. Mug, molto completo e, per diversi aspetti, fondamentale, concernente una legge sulla protezione degli operai nelle arti e nei mestieri.

Non appena la legge federale del 26 giugno 1930 sulla formazione professionale fu perfezionata, le autorità iniziarono, senza indugio, l'ope¬ ra preparatoria per quella sul lavoro. Nel 1931, l'avvocato Pfister, già direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), fu incaricalo di allestire un progetto. Vavamprogetto Pfister di legge sul lavoro nel commercio e nelle arti e mestieri, fu reso di pubblica ragione nel 1935 e sottoposto all'esame dei Cantoni e dei gruppi professionali, i quali lo giudicarono in modo molto divergente.

L'Unione sindacale svizzera, che già nel 1933 aveva pubblicato delle direttive e delle proposte per la tutela giuridica del lavoro nelle arti e nei mestieri (opera del dott. A. Gysin), presentò un suo controprogetto nell'autunno del 1925. A sua volta la Comunità nazionale d'azione per la difesa economica, rappresentante segnatamente gli interessi degli impie¬ gali, allestì due progetti (1934 e 1943). Una commissione peritale fu in¬ caricata di ti-arre da questi materiali così abbondanti un nuovo diségno di legge. Frattanto s'era intrapreso a rivedere gli articoli economici della Costituzione e logicamente la priorità fu data a quest'opera.

L'ultima guerra compromise ogni possibilità di riprendere
detti la¬ vori preparatori, tuttavia nella sessione estiva delle Camere federali, del 1943, fu adottata, esaminandosi la legge sulla concox-renza sleale, una mozione invitante il Consiglio federale a presentare un disegno di legge sul lavoro nel commercio e nelle arti e mestieri. Nell'autunno del 1943, fai costituita una commissione preconsultiva, sotto la presidenza del di¬ rettore dell'UFIAML, dott. G. Willi, la quale elaborò un avamprogetlo di legge federale sul lavoro nel commercio e nelle arti e mestieri adeguato all'evoluzione della politica sociale che si era avuta durante gli anni di crisi e di guerra. É questo l'avainprogctto 1945, due volte più esteso dell'avamprogetto Pfister e ricco di una serie d'innovazioni importanti, come, per esempio, una protezione estremamente sviluppata in materia di licenziamento (in relazione con un'indennità di disdetta), una mezza

1323 giornata libera per settimana e, infine, un disciplinamento pubblicistico delle vacanze. L'avamprogetto del 1945 fu sottoposto dall'UFIAML non solamente ai Cantoni ma anche a un gran numero di gruppi economici; esso fu accolto, in genere, favorevolmente dai Cantoni e dalle associa¬ zioni operaie, mentile l'induslx-ia, e soprattutto 'l'artigianato, lo l'ifiutarono. In seguito si ebbero ori ti eh e anche da: parte delle associazioni operaie. L'Uixione sindacale ne fece redigere, nel 1946, una variaixte, intesa alla preparazione di una legge-cornice che desse ai gruppi professionali le più ampie facoltà di stabilire, nxediaixte contatti collcttivi d obbligatorietà generale, le necessaire disposizioni speciali adatte alle paiticolaiità dei diversi gruppi professionali.

Nel novembre del 1946, si l'iunì la Grande commissione peritale,^ sot¬ to la presidenza del direttore dell'UFIAML, dott. M. Kaufmann, ed i pe¬ liti presentarono numex'ose obiezioni di principio all'avamprogelto de 1945. In seguito, dalla Gi*ande commissione, fu ti'atta una Piccola com¬ missione, composta di tre rappresentanti dei Cantoni, di quattro giuristi 0 economisti, di quattro delegati delle associazioni padronali centrali e di un egual numero di rappresentanti delle associazioni centrali dei gruppi operai. La Piccola commissione fu incaricata di stabilire un nuovo pro¬ getto, lenendo conto dei giudizi dati -suH'-avamprogetto del 1945; essa, nel corso del primo semestre del 1947, riuscì a comporre le divergenze d'opi¬ nione sulle questioni essenziali della tutela dei lavoratori e ai-rivò inoltre alla conclusione che si dovesse prevedere la fusione della legge sulle fabbriche con la futura legge sul lavoro.

In seguilo ni risultati conseguiti dalla Piccola commissione peritale, 1 professori 0. A. Germann e W. Ilug furono incaricati di elaborare un nuovo progetto di legge sul lavoro, il quale incorporasse le disposizioni della legge sulle fabbriche. Nel 1948/1949 il progetto GermannlHug f" esaminato e studialo, al lume di un rapporto particolareggiato dei suoi autori, dalla Piccola commissione e poscia dalla Commissione federale delle -fabbriche, la quale assentì a che la legge sulle fabbriche fosse^ in corporata in quella sul lavoro. Le deliberazioni delle due commissioni condussero a una revisione del progeto, il quale,
così modificato e co titolo di progetto di legge federale sul lavoro nell industria, ar igiana o, il commercio, i trasporti e i settori economici affini (legge su aV(*r<* ' fu pubblicato nel dicembre del 1950 e sottoposto al giudizio ^ ei an , delle associazioni economiche centrali, e degli altri gruppi in.ei®S^ Lungo tutto il biennio seguente, furono espressi numerosi molto particolareggiati: in genere si approvava 1 idea delll di una legge generale sul -lavoro e il progetto era acce a o pc ziale, ma si facevano riserve e obiezioni importanti, ancorché totalme divergenti, su punti particolari.

Per poter considerare adeguatamente il progetto di legge federale in¬ tesa a estendere il campo d'applicazione del contratto collettivo, la pre-

1324 parazione della legge sul lavoro dovette, ancora «una volta, essere procra¬ stinata; ma non appena quella legge fu votata dalle Camere federali, il 28 settembre 1956, e messa in vigore il 1° gennaio 1957, la prepara¬ zione fu immediatamente ripresa. Una conferenza, convocata dal Dipar¬ timento federale dell'economia, nell'autunno del 1957, e raggruppante dei rappresentanti delle associazioni centrali padronali e operaie, rese evi¬ dente che i gruppi economici erano di massima favorevole al progetto del 1950, ancorché concordassero, con poche eccezioni," nell'opinione che esso dovesse essere semplificato. Le Camere federali, in relazione con la.

loro decisione di proporre al popolo e ai Cantoni il ìùfiuto dell'inizia¬ tiva popolare per la settimana di 44 ore, presentata dall' Unione degli indipendenti, accettarono, durante la sessione estiva del 1958, una mo¬ zione invitante il Consiglio federale a presentare, entro il 1959, un dise¬ gno di legge sul lavoro e, segnatamente, sulla sua durata, che fosse adeguato allo stato dell'evoluzione economica. Il rigetto popolare della iniziativa, nella votazione del 26 ottobre 1958, consentì di riprendere i lavori preliminari che l'iniziativa stessa aveva fatto sospendere.

Una Commissione peritale, costituita analogamente alla Piccola com¬ missione, autrice del progetto del 1950, fu poscia incaricata di mettere definitivamente in punto il disegno di 'legge. La commissione, comple¬ tata frattanto mediante la nomina di due rappresentanti delle associa¬ zioni femminili, di uno dei gruppi padronali e di uno dei sindacati operai dell'edilizia, discusse il disegno in quattro adunanze, tenutesi dal¬ l'ottobre del 1958 alla metà di luglio del 1959. Ottemperando alle diret¬ tive della mozione del 4/19 giugno 1958 concernente il disciplinamento della durata del lavoro, essa offrì alle associazioni centrali, padronali e operaie, l'occasione di comporre le loro divergenze circa la durata massima del lavoro e di formulare in comune delle proposte concrete.

Malauguratamente l'accordo sperato non potè essere conseguito nono¬ stante che le trattative durassero a lungo. Come prima i periti ter¬ minarono i lavori, il disegno fu pi*eso in esame dalla Commissione fe¬ derale delle fabbriche, la quale dedicò al suo studio due sedute nel corso dell'autunno del 1959. Si
dovettero poi ancora stabilire, in modo preciso, le possibili ripercussioni della futura legge su determinati settori eco¬ nomici e chiarire alcune questioni concernenti il campo d'applicazione e il modo d'esecuzione della medesima; questi lavori fecero sì che il di¬ segno non potesse essere ultimato prima di quest'anno.

B. QUESTIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI IL DISEGNO I. Estensione Il presente disegno risponde, in quanto è possibile, ai desideri e ai suggerimenti espressi dai Cantoni e dalle associazioni circa il progetto 1950. Benché, per la sistematica, esso segua detto progetto, pure appare

1325 ben più conciso, in quanto si restringe a tiare disposizioni di diritto pub¬ blico sulla protezione dei lavoratori in senso stretto (igiene e infortuni¬ stica), sulla durata del lavoro e del riposo e sulla tutela speciale dei fanciulli e delle donne. Esso comprende inoltre delle disposizioni sul re¬ golamento .aziendale, essendo queste strettamente vincolate alle dispo¬ sizioni di diritto pubblico.

a. Rinuncia alle disposizioni di diritto civile e di procedura civile Il disegno, a differenza del progetto 1950, non comprende nessuna disposizione di diritto e procedura civile e non reca nessuna modifica¬ zione alle norme di diritto privato date nel Codice delle obbligazioni. Il titolo del Codice concernente il contratto di lavoro è oggetto di una spe¬ ciale revisione -- il cui studio è stato commesso dal Dipartimento fede¬ rale di giustizia e polizia ad una commissione peritale -- mediante la quale saranno inseriti nel Codice i principi di diritto privato, compresi ora nella legge sulle fabbriche, concernenti il contratto di lavoro tra il fabbricante e l'operaio. Procedendo a detta revisione, i periti dovranno esaminare inoltre se non convenga, ed in quale misura, incorporare nel Codice anche le disposizioni procedurali emanate dalla Confederazione a tutela del lavoro ed esprimenti dei principi ormai ben determinati (pro¬ cedimento orale, rapido e gratuito, limitazione del diritto di ricorrere a mandatari professionisti), favorevoli soprattutto agli operai di fabbrica e ai lavoratori a domicilio. Siccome però la discussione della legge soil la¬ voro si concluderà prima di quella sulla revisione del titolo concernente il contratto di lavoro, è stato provvisoriamente dispostò, nel presente di¬ segno (art. 67, cpv. 2, lett. a), che le norme di diritto civile e di pro¬ cedura civile della legge sulle fabbriche restino applicabili alle imprese industriali.

Le disposizioni concernenti le casse di previdenza (art. 79 e 80 della legge sulle fabbriche) non sono state riprese nel disegno, in quanto questa materia è disciplinata dalla legge del 21 marzo 1958 (RU 1958, 393) che completa le disposizioni applicabili al contratto di lavoro e alle fondazioni -- istituzioni di previdenza a favore del lavoratore.

Al principio dell'esclusione delle norme privatistiche ò stata fatta tuttavia un'eccezione in
favore del disciplinamento del diritto alle vacanze (vedi pagina seguente).

b. Rinuncia alle disposizioni sui conflitti del lavoro Il presente disegno non riprende il capitolo sui conflitti del lavoro del progetto 1950, dato che non si tratta di una materia rientrante nella tutela pubblicistica del lavoro e il solo compito dello Stato, in questo settore, consiste nel mettere a disposizione dei datori e dei pre¬ statori di lavoro un istituto ufficiale, cui essi possano ricori'ere per di-

1326 rimere i loro conflitti d'interesse. La legge federale del 12 febbraio 1949 (RU 1949, 1122) concernente l'Ufficio federale di conciliazione incari¬ cato di comporre i conflitti collettivi del lavoro dovrà dunque restare provvisoriamente in vigore; è anzi previsto di rivederla nel senso degli articoli 54 a 58 del progetto 1950, in modo da rendere superflui, e quin¬ di abrogabili, gli articoli 30 e sgg. della legge sulle fabbriche concer¬ nenti la conciliazione. Però fino a quando detta revisione non sia effet¬ tiva, bisognerà provvedere che gli uffici stabili di conciliazione, curati dai Cantoni in virtù della legge sulle fabbriche e incaricati di comporre all'amichevole le contestazioni collettive fra fabbricanti e operai, siano mantenuti in funzione, cosicché possano essere aditi per ogni conflitto che sorgesse su un qualsiasi rapporto di lavoro. La revisione, del resto, non s'impone con particolare urgenza, dato che i Cantoni possiedono già questi uffici di conciliazione, e basterà pertanto rendere applicabili alle imprese industriali (art. 67, cpv. 2, lelt. b) le pertinenti disposizioni della legge sulle fabbriche.

c. Rinuncia all'obbligo di stipulare, presso assicuratori privati, un'assicurazione contro gli infortuni.

L'articolo 86, numero 4, del progetto 1950 completava la legge fe¬ derale del 13 giugno 1911 (CS S, 273) sull'assicurazione contro le ma¬ lattie e gli infortuni, inserendo in essa un titolo IV concernente l'obbligo di stipulare, presso assicuratori privati, un'assicurazione contro gli infor¬ tuni professionali e non professionali. L'aggiunta era intesa a istituire e a regolare rassicurazione obbligatoria di tulli i lavoratori sottoposti alla legge sul lavoro, i quali non fossero già assicurati presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. La statuizione di questo obbligo è stata pienamente approvata dalle associazioni operaie e da alcuni Cantoni, ma è stata nettamente respinta dalle associazioni pa¬ dronali; è parso perciò opportuno di rinviare la questione a un nuovo studio approfondito, da condurre nell'ambito di una revisione generale della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

d. Rinuncia a un disciplinamento pubblicistico delle vacanze Dalle deliberazioni della Commissione peritale per la revisione del contratto di
lavoro, della Commissione peritale per la legge sul lavoro e della Commissione federale delle fabbriche, è apparso pienamente possi¬ bile di regolare la questione delle vacanze annuali pagate, in modo sod¬ disfacente, attraverso norme minime di diritto privato. Questa soluzione ò da preferirsi nettamente a un disciplinamento di diritto pubblico: da un lato perchè consente di evitare di impegnare il controllo e l'esecu¬ zione statuali in un settore in cui, con grave danno dell'autorità dello Stato, non potrebbero avere se non un'efficacia molto problematica; dal-

1327 l'altro perchè è più agevole di contenere un disciplinamento privato en¬ tro lo stretto giro di poche nonne generali le quali, come norme minime, lasciano inoltre un maggior campo al contratto collettivo, al contratto normale e al contratto individuale, in pieno accordo con la concezione, generalmente approvata oggigiorno, secondo la quale conviene massima¬ mente di incoi'aggiare i padroni, gli operai e le loro associazioni a coope¬ rare nel disciplinamento autonomo dei loro rapporti reciproci. La solu¬ zione privatistica consente inoltre di. stabilire delle disposizioni sulle va¬ canze concernenti tutti i lavoratori, vale a dire anche quelli occupali nel¬ l'agricoltura e nell'economia domestica, mentre il disciplinamento di di¬ ritto pubblico verrebbe ad applicarsi soltanto all'industria, all'artigianato e al commercio. Ciononostante il progetto prevede l'inserimento nel Co¬ dice delle obbligazioni di una prescrizione sulle vacanze (vedi qui di se¬ guito capitolo C, parte VII) e ciò affinchè il disciplinamento di questa materia possa entrare in vigore contemporaneamente alla legge sul la¬ voro, senza che si debba aspettare la revisione del titolo concernente il contratto di lavoro.

e. Rinuncia al sistema dell'ordinanza qualificata Gli articoli dal 36 al 40 del progetto 1950 sull'ordinanza qualificata prevedevano la possibilità di adottare, a proposta comune delle associa¬ zioni e nei casi specificati dalla legge, il sistema delle disposzioni spe¬ ciali di diritto pubblico per regolare la durata del lavoro e del riposo di determinale categorie d'imprese e di dipendenti. Questa innovazione, per rispondente che fosse al desiderio di diverse cerchie di vedere le associa¬ zioni assumere un'importanza maggiore nella pubblicazione della tutela del lavoro, è stata tuttavia risolutamente respinta dalla maggioranza dei Cantoni e delle associazioni. Certo, anche i suoi avversari hanno ricono¬ sciuto che è necessario di adattare il disciplinamento legale alla situa¬ zione e ai bisogni particolari di categoria, ma, d'altro lato, essi hanno messo innanzi argomenti molto convincenti contro l'uso dell'ordinanza qualificala. Alcuni, ponendosi sul piano politico, esprimevano il timore di un'eccessiva estensione del potere delle associazioni; altri, per contro, formulavano la preoccupazione che l'autonomia
delle associazioni non avesse a scapitare per la influenza accresciuta dello Stato con le conse¬ guenti interferenze di vigilanza e di controllo. Infine, è stato fatto valere il pericolo che le disposizioni di diritto pubblico facessero recedere la importanza dei contratti collcttivi.

Il disegno prevede, nell'articolo 25, la possibilità di emanare, per via d'ordinanza, delle disposizioni particolari a determinate categorie di imprese e di lavoratori. In questo modo esso soddisfa almeno il desi¬ derio principale dei partigiani dell'ordinanza qualificata e, per di più, in una maniera che dovrebbe escludere gli inconvenienti evocati dagli avversari; quell'articolo consente infatti di tener debito conto delle parti-

1328 colarità dei differenti settori economici, come anche di consultale le asso¬ ciazioni durante il periodo preparatorio delle disposizioni speciali, e ciò senza che la linea discriminatoria tra il diritto pubblico e il diritto collet¬ tivo sia fatta meno certa.

II. Compiti della Confederazione e dei Cantoni La ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni ò retta dai disposti degli articoli costituzionali 32, capoverso 2, e 34 ter, capover¬ so 4, secondo i quali spetta alla Confederazione di stabilire la legislazione sulla protezione del lavoro, mentre l'applicazione della medesima è, d'or¬ dinario, commessa ai Cantoni. Occorre però determinare, col massimo studio, in quale misura lo Stato centrale debba usare i vasti poteri che gli sono stati conferiti per l'unificazione del diritto materiale (segnata¬ mente per i settori del lavoro commerciale e artigianale) e in quale mi¬ sura l'esecuzione debba essere affidata ai Cantoni.

ci. Coopcrazione elei Cantoni alla legislazione 1. Il progetto 1950 rendeva i Cantoni competenti a emanare disposi¬ zioni maggiormente estese sull'igiene del lavoro e li incaiàcava di regolare la durata del lavoro e del riposo per i lavoratori delle aziende non indu¬ striali, dall'attività, ristretta, operanti in settori praticamente privi di con¬ correnza intercantonale, come anche per il personale delle opere sociali e degli istituti ospedalieri, d'insegnamento e d'educazione. Esso prevedeva che, ove i Cantoni non usassero queste loro competenze, si sarebbero appli¬ cate le norme federali minime e, quanto alla durata del lavoro e del riposo, delle norme da emanarsi dal Consiglio federale. Detto ordinamento ebbe in genere, l'approvazione dei Cantoni, ma fu anche bersaglio di critiche violente, mosse, segnatamente, dalle associazioni padronali.

Lo studio da noi condotto circa al miglior grado d'unificazione del diritto, ci ha permesso di non dare ai Cantoni uffici legislativi nei settori dell'igiene e della durata del lavoro; dev'essere riservato alla condenda legge sul lavoro di stabilire un ordinamento completo e di assicurare una adeguata igiene in modo uniforme, consono al fatto che i pericoli da pre¬ venire non differiscono da regione a regione, ma, al massimo, da categoria a categoria. Non v'è dunque più posto alcuno per una legislazione can¬ tonale;
questo fatto però non pregiudica punto la facoltà dei Cantoni di emanare disposizioni di diritto pubblico, le quali, ancorché non rientranti nell'ambito proprio della tutela giuridica del lavoro, stiano con essa in relazione più o meno stretta: così il presente disegno riserva espressa¬ mente le prescrizioni cantonali di polizia, sussumendo sotto questo concetto anche quelle sul riposo domenicale e sugli orari d'apertura dei negozi al minuto, dei ristoranti, dei caffè e delle aziende di spettacolo (art. 6G, lelt. b).

·1329 Tanto più facile dcv-essere ai Cantoni di approvare l'ordinamento disegnato, quanto più viva appare ormai la concorrenza 'economica intercantonale: non sarebbe infatti 'funzionale che alcuni 'Cantoni adottassero delle disposizioni particolari per disciplinare la durata >del lavoro in deteiminàte categorie aziendali -- per esempio mei commercio al minuto o nell'industria delle calzature -- mentre .altri se me astenessero, chiamando così implicitamente in vigore le norme minime federali. 'Ugualmente irra¬ zionale sarebbe, d'altronde, di dover ricorrere al metodo plurale -delle legislazioni cantonali per introdurre in interi settori economici gli ordi¬ namenti speciali uniformi che fossero imposti dalle circostanze. La soluzone offerta dal presente disegno appare .pertanto più logica: essa prevede che detcrminate categorie aziendali o operaie, sempre che sia richiesto da una loro situazione particolare, possano essere, per via d'ordinanza, libe¬ rate, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni di 'legge con¬ cernenti la durata del lavoro e del riposo, e sottoposte invece a prescrizioni speciali (art. 25). Questa soluzione è particolarmente-felice per l'artigia¬ nato, in quanto consente di considerarne adeguatamente i bisogni.

2. Il presente idisegno considera di .grande momento la cooperazione dei Cantoni all'allestimento delle ordinanze federali. Tutte le disposizioni esecutive, con l'unica eccezione delle prescrizioni amministrative, devono essere presentate ai Cantoni per preavviso prima 'di venire definitivamente statuite '(art. 36, cpv. 2). Inoltre :i Cantoni sono rappresentati nella Com¬ missione del 'lavoro incaricata di assistere -con i suoi pareri le autorità federali in tutte le 'questioni 'legislative e applicative '(art. 39). Dal pa¬ ragone con la legge siil lavoro nelle fabbriche, la quale nega ai Can¬ toni sia -il diritto 'di essere consultati nell'allestimento délie ordinanze federali, 'sia quello 'di sedere nella Commissione delle 'fabbriche, appare chiaro -quanto il presente disegno rafforzi l'influenza 'cantonale nella formazione -e -nell'applicazione -del diritto federale.

b. 'Gooperazione dei Cantoni all'esecuzione ·Il principio fondamentale è che l'esecuzione della legge spetta ai Cantoni (art. 37, cpv. 1). Ë l'autorità cantonale che decide, nei casi dubbi,
se una particolare azienda, una determinata .parte d'azienda o un singolo -lavoratore debbano essere assoggettati alla legge (art. 37, cpv. 3) e che ricerca quali siano le disposizioni applicabili ad un lavoratore occupa¬ to in più aziende-o parti d'azienda; all'autorità .federale resta unicamente riservata la facoltà di decidere -se un'azienda debba -essere sottoposta alle disposizioni speciali concernenti .le imprese industriali (art. 4, cpv. 1).

I Cantoni vigilano siill'applicazione delle 'disposizioni pubblicistiche della 'legge, curano che :i loro organi esecutivi esperiscano i necessari accertamenti e provvedono ;a designare un;istanza cantonale di ricorso (art. .37, cpv. -1). La Confederazione non assume, in -genere, se non l'alta Foglio Federale, 196®.

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1330 vigilanza, però, nell'esercizio della medesima, essa può dare delle istruzioni alle autorità cantonali d'esecuzione (art. 38). Nel compimento di questo suo ufficio, essa si varrà, primamente, degl'ispettorati federali del lavoro, grazie alla cui coopcrazione dovrà potersi conseguire una buona unifor¬ mità applicativa. Detti ispettorati del lavoro non sono dei servizi nuovi, trattasi in realtà degli attuali quattro ispettorati federali delle fabbriche debitamente trasformati.

Pure ai Cantoni incombe di approvare i piani delle aziende industria¬ li, di rilasciare le licenze d'esercizio e di dare a tutte le imprese, o soltanto a quelle non industriali, la maggior parte dei permessi previsti dalle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo. È commesso loro, infine, di applicare le disposizioni penali (art. 58, cpv. 2).

Concludendo, si può esserire che i Cantoni ricevono delle funzioni importanti e, correlativamente, una larga responsabilità per l'esecuzione delle disposizioni federali per la tutela del lavoro.

III. Diritto statuale e ordinamento collettivo A. 11 rapporto tra il diritto statuale e quello sindacale ò andato assumendo importanza crescente via via che, con il fiorire delle associa¬ zioni padronali e operaie, il disciplinamento collettivo delle condizioni di lavoro prevaleva sullo stabilimento unilaterale delle medesime da parte del datore di lavoro. Questa soluzione ebbe un suo esito in quella revisione del Codice delle obbligazioni (1911), per la quale si elevava il contratto collettivo al rango di fonte di diritto oggettivo in materia di rapporti di lavoro. Visto il buon successo del contratto collettivo, le associazioni intensificarono i loro sforzi per ottenere che esso, con la sua carica d'atitonomia, fosse sostituito alla legislazione e all'esecuzione statuali.

Il contratto collettivo di lavoro si fonda, come il contratto individuale, sul principio dell'autonomia privata, con la sola differenza che, per esso, trattasi dell'autonomia delle associazioni e non di quella degli individui.

Detta autonomia esiste tuttavia soltanto entro i limiti segnati dal diritto pubblico, che, nell'interesse comune, stabilisce una soglia contrattuale di cui lo Stato garantisce d'ufficio l'osservanza, usando i suoi poteri di vigilanza, coercizione e repressione. Nel presente disegno,
il principio che la legge debba restringersi a dare le norme minime richieste dal bene comune, si rispecchia innanzitutto nella limitazione delle materie, che è tale da lasciare al diritto collettivo, in piena espansione, un campo più vasto di quello previsto nei precedenti progetti. Questa osservazione vale segnatamente per il disciplinamento della durata del lavoro e del riposo, basata sulla fissazione della durata massima della settimana lavorativa per tre grandi categorie di lavoratori: 46, 50 e 52 oro, con riserva delle eccezioni che fossero previste per determinati gruppi d'aziende o d'operai.

1331 Per di più, le norme minime sono espresse quanto possibile in forma astratta e non si spingono alle minuzie della casistica se non quando se ne dia 1 assoluta necessità. Questo modo di formulazione consentirà alle associazioni padronali ed operaie di edificare a favore dei lavoratori, nel quadro delle norme minime legali e mediante lo strumento privatistico dei contratti collettivi, un ordinamento consentaneo ai loro bisogni parti¬ colari.

La rinuncia alla possibilità di emanare le disposizioni speciali clic le associazioni dovessero proporre (possibilità prevista nel progetto 1950, sopra, pag. 1327) e la decisione di limitare sistematicamente il disegno alle disposizioni minime concorrono ad assicurare una netta separazione tra il diritto statuale e il disciplinamneto collettivo.

B. Il progetto 1950 faceva partecipi dell'attività applicativa anche le associazioni, stabilendo che gli organi, dallo Stato deputati all'esecu¬ zione della legge, potessero, con il consenso delle associazioni padronali ed operaie, invitare le commissioni paritetiche, istituite da queste, a cooperare nel controllo dell'applicazione delle norme legali di diritto pubblico e delle prescrizioni fondate sulle medesime. Inoltre, sempre giusta quel progetto, le associazioni avrebbero avuto la facoltà di affi¬ dare a una commissione paritetica il controllo dell'applicazione delle disposizioni speciali emanate a loro proposta. Ma questa larga interfe¬ renza delle associazioni nell'esecuzione della legge fa nettamente ripro¬ vata da numerosi Cantoni e dalle associazioni stesse: questi oppositori fcceio a a eie, come argomento principale, che non conveniva far capo a opcia ì associazioni private per l'esecuzione di uffici pubblici, dato che una tale contaminazione avrebbe potuto nuocere all'indipendenza di quelle.

Il presente disegno rinuncia pertanto, nell'interesse ben compreso delle associazioni medesime, a richiederne la cooperazione in fase appli¬ cativa. Per contro, esso tiene in piena considerazione gli ordinamenti sta¬ biliti da quelle per le contravvenzioni che siano, nello stesso tempo, vio¬ lazione della legge e violazione di un contratto collettivo: in questo caso, infatti, l'autorità cantonale può tener conto delle misure che gli stipu¬ lanti ban preso per far rispettare il contratto collettivo (art. 47, cpv. 3)
e il giudice penale ha la facoltà di non comminare alcuna multa, o di in¬ fliggerne una ridotta, quando il contravventore sia già punito mediante -una pena convenzionale (art. 57, cpv. 3).

C. Le associazioni avranno una parte importante nella preparazione delle ordinanze federali. Difatti, in virtù dell'articolo 36, capoverso 2, del presente disegno, agli organismi economici interessati deve essere data l'occasione di esprimersi sulle disposizioni da emanarsi in via d'ordinanza e sulle disposizioni esecutive, con la sola eccezione di quelle ammi¬ nistrative. Inoltre, le associazioni padronali e operaie saranno rappresen-

1332 tale nella Commissione del lavoro, come lo sòn'o ora nella 'Commissione delle fabbriche, ed i loro rappresentanti potranno 'discutervi le questioni legislative e applicative 'in esame, -a piena parità 'con :g-li specialisti e i delegati dei Cantóni (art. 39, cpv. 1).

Infine, il disegno conferisce 'alle associazioni padi'oha'ìi e operaie 'il diritto '<ïi 'impugnare mediante ricorso le decisioni delle autorità '(art. 54, cpv. 1) e quello di denunciare agli organi d'esecuzione ogni violazione della legge, di un'òrdiftahza '0 di una decisione (art. 50, cpv. 1).

TV. Legge e ordinanza In virtù delle norme che reggono l'attività legislativa degli Stati di diritto a 'base democratica, le regole fondamentali che 'toccano il sìngolo deVöno tempre èssere espresse nella legge e solo 'le 'prescrizioni di com¬ prensione minore possono 'essere date mediante ordinanza 'legislativa. -Nel Settore'particolare della Ititela del lavoro, imporla tuttavia eli lasciare un Campo assai 'largo all'drdinanza, -in guanto questa si "propone 'cóme un mezzo semplice e "rapido di adeguare l'ordinamento realizzato a delle contingenze a'un tempo divèrse e mutevoli.

Bisógna dunque coritémperarè esattamente le opposte necessità nei definire il campo della legge è quello dell'ordinanza, in 'modòda'rispóndere aile esigènze pratiche "senza ledere le norme 'fondamentali dello Stato di diritto.

A. 'Còiitrai'iamènte alla legislazione Vigènte (cfr. per'es. art. 81, cpv.

·1, della legge 'sulle fàbbriche), il progètto 1950 non lasciava al Consiglio federale una libertà assoluta nell'allestimento delle ordinanze legislative, ma disponeva (art. 81, 'tìpv. 1) che-esso era-competente a legiferare per ordinanza «nei 'casi -espressamente previsti dalla logge». -Ne "veniva Che qUel progetto doveva stabilire -espressamente 'un'adeguata compete'nza ''Or¬ dinativo -ogniqualvolta Tccava un 'disposto implicante -un cò'mpletam'eiito normativo. 'In "tal modo si conteneva 'entro rigidi 'confini -il ca'mpo -della legislazione .per ordinanza, escludendo che si potessero dare per tale Via delle 'noritte ^giuridiche all'infuori -dèi casi
: I1 'présenté disegno segue anch'esso detto sistema. *Dal rispètto 'dèi fondamenti dello Stato di diritto consegue che, per 'Ogni
materia "discip'linala dalla legge, si deve espressamente dichiarare se un completamento normativo possa essere dato per via d'ordinanza. 'Inoltre le disposizioni della legge devono, per quanto possibile, tracciare le direttive essenziali che l'ordinanza dovrà seguire,-una competenza ordinativo generale essendo ammissibile soltanto per la statuizione (Ielle disposizioni esecutive neces¬ sarie a precisare le norme di -legge (senza alterarne >nè il contenuto nò

1333 l'ambito applicativo) e- delle disposizioni amministrative destinate agli organi d'esecuzione o di vigilanza.

Il Consiglio federale è pertanto autorizzato a emanare delle ordinan¬ ze solo nei casi, in cui delle disposizioni completive appaiono indispensa¬ bili (art. 2, cpv. 3; art. 3, cpv. 3; art. 10, cpv. 2; art. 23, cpv. 2; art. 24, cpv. 1;. art. 27, cpv. 3, e 4; art. 28, cpv. 2; arti 29, cpv. 4; art. 31, cpv. 2; art. 32, cpv. 2; art. 43, cpv. 2) od. appaiono opportune delle disposizioni derogatorie per determinate categorie aziendali, o, operaie (art. 8, cpv. 2; art. 24, cpv. 2; art. 25; art. 28, cpv. 1).

La legge contiene dunque numerosi rinvii all'ordinanza: è questa una conseguenza necessaria del sistema qui sopra descritto, il cui principio, per maggiore chiarezza, si è preferito enunciare per disteso (art. 36, cpv. 1, lelt. a). Per di più, sempre ove sia parso utile ad assicurare una interpretazione univoca ai fini dell'esecuzione o dell'amministrazione del¬ la giustizia penale, il disegno menziona le ordinanze emanate in virtù della legge (art. 37; cpv. 1; art. 38, cpv. 1; art. 41, cpv. 1; art. 42; art. 46, cpv. 1; art. 47, cpv. 1; art. 50, cpv. 1; art. 55, opv. 1; art. 56, cpv. 1; art. 57, cpv. 2). Fuori di questo quadro del potere ordinativo, il Consiglio federale può dare soltanto delle prescrizioni esecutive intese a precisare i disposti di legge (art. 36, cpv. 1, lett. b) e delle prescrizioni amministrative per uso degli organi deputati all'esecuzione e alla sorve¬ glianza (art. 36, cpv. 1, lett. c).

B. Il presente disegno di legge provvede inoltre, apprestando una procedura adeguata, che tutti gli interessati possano essere consultati per la preparazione delle ordinanze legislative: il Consiglio federale deve in¬ fatti sentire i Cantoni e la Commissione del lavoro prima di emanare del¬ le ordinanze e deve offrire la possibilità di esprimersi anche alle organiz¬ zazioni economiche interessate, con che s'intendono le associazioni cen¬ trali dei datori e dei prestatori di lavoro (art. 36, cpv. 2). È bensì vero che, in stretto diritto, il Consiglio federale non è vincolato nè dai preav¬ visi dei Cantoni e della Commissione del lavoro nè dalle opinioni delle associazioni, che non valgono punto a menomare la sua libertà di deci¬ sione, rimane tuttavia certo che la procedura,
prevista garantisce la de¬ bita considerazione dei diversi interessi; in pratica il maggior peso lo avranno i preavvisi della Commissione, in quanto, organo composto, di delegati dei Cantoni, di teorici dell'economia e di una rappresentanza pa¬ ritetica delle associazioni padronali e operaie (art. 39).

V. La legge sul lavoro e l'altra legislazione in materia Il disegno codifica in gran parte il. diritto, pubblico sulla tutela del lavoro, procurando in tal io odo una comprensi.one più immediata della materia e accrescendo la certezza del diritto pur senza pregiudicare in

1334 nulla l'adattabilità della legislazione alle situazioni e ai bisogni partico¬ lari dei differenti settori economici e delle singole categorie aziendali e operaie.

a. Rapporti con la legge sulle fabbriche Giù da lungo tempo ormai si reputa necessario di rivedere la legge del 18 giugno 1914 sulle fabbriche (CS S, 3). Dapprima s'era pensato di sottoporre il testo a un rifacimento totale, emanando, contemporaneamen¬ te, una nuova legge sul lavoro nel commercio e nelle arti e mestieri; ap¬ parve però subito evidente che le due leggi avrebbero così finito per contenere numerosi doppioni, cosicché ci si risolse, che apparve la so¬ luzione più razionale, a fondere le due leggi in una nuova, ammodernan¬ do nel contempo le disposizioni speciali applicabili alle aziende industriali.

Due altre ragioni stanno per la fusione: da un lato, studiando la legge sul lavoro nel commercio e nelle arti e mestieri si è già dovuto tener largo conto delle esperienze fatte applicando la legge sulle fabbriche; d'altro lato, alcune innovazioni di quella prima legge, come la semigiornata set¬ timanale di riposo (art. 19), dovranno pur essere introdotte anche nella seconda. Se invece di fare una sola legge nuova se ne facessero due, una per l'industria e l'altra per il commercio e le arti e mestieri, si ripresen¬ terebbe il pericolo dei doppioni, indicato qui sopra nel caso della revi¬ sione; inoltre la soluzione binaria potrebbe, ove il popolo fosse chiamato a pronunciarsi, condurre alla situazione assurda che dei due testi, stretta¬ mente correlati, uno sia accettato e l'altro respinto.

Decisa la fusione, si procedette ad esaminare quali disposizioni della legge sulle fabbriche dovevano essere conservate come necessarie e quali invece potevano essere sostituite da disposizioni nuove, poi, tra le prime, a discriminare quelle da riprendere tali e quali e quelle da modificare. Con 1 adottare la soluzione unitaria non s'intende punto negare che le aziende industriali siano in una situazione particolare, è risultato però che per tenerne conto nella legge bastano poche disposizioni speciali: abbiamo così, nel disegno, quelle per l'approvazione dei piani e il permesso d'eser¬ cizio (art. 7), la durata massima della settimana lavorativa (art. 8, cpv. 1, lett. a), i limiti del lavoro diurno (art. 9, cpv. 1), il lavoro a squadre
(art.

21, cpv. 2, e 22, cpv. 3), il regolamento aziendale (art. 35, cpv. 1) e la notificazione dell'orario di lavoro (art. 43, cpv. 1). Per il rimanente, le aziende industriali sono sottoposte alle stesse disposizioni delle altre azien¬ de, cosicché la loro distinzione perderà in avvenire la maggior parte della sua attuale importanza. Le disposizioni del progetto sono dunque, in mas¬ sima parte, disposizioni uniche per tutte le categorie economiche ed azien¬ dali, il che ci ha indotti a curare di formularle in modo che possano tut¬ tavia pienamente rispondere alle diversità che si danno tra dette categorie e soprattutto alle loro differenze di struttura, di estensione e di natura.

1335 L'articolo 4, capoverso 2, definisce il concetto di azienda industriale, fondamentale per l'applicazione delle disposizioni speciali (un disposto definitorio mancava invece nella legge sulle fabbriche); la definizione po¬ trebbe poi essere precisata, ove occorresse, con prescrizioni esecutive fon¬ date nell'articolo 36, capoverso 1, lettera b.

b. Rapporto con le altre leggi federali Oltre alla legge sulle fabbriche, il presente disegno riunisce in un sol corpo normativo, applicabile a tulli i lavoratori (esclusi gli agricoli e i domestici), la maggior quantità possibile delle disposizioni sulla tutela del lavoro, attualmente sparse nella legislazione federale e in parte espresse in forme ormai obsolete e contradditorie. Si possono pertanto segnata¬ mente abrogare (art. 67, cpv. 1), in più della legge sulle fabbriche, quelle concernenti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi (CS 8, 113), l'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri (CS 8, 200), il riposo settimanale (CS 8, 121) e l'età minima dei lavoratori (CS 8, 211).

Se si prescinde dalla legislazione federale sulla protezione del lavoro nelle imprese di trasporto (qui sopra, pag. 1317), soltanto la legge del 12 dicembre 1940 (CS 8, 223) sul lavoro a domicilio resterà in vigore, in quanto norma pubblicistica speciale di tutela -elei lavoro; essa permarrà a lato della legge nuova sia perchè concerne principalmente delle questio¬ ni, come quelle salariali, cui non s'addice, per le aziende comuni, .un disciplinamento legale, sia perchè la maggior parte delle disposizioni della nuova legge sarebbero senza senso per il settore del lavoro a domicilio.

Però si è colta l'occasione di ammodernarla e il disegno (art. 63) ap¬ porta le modifiche che s'impongono. Non si deve dimenticare inoltre che anche la disegnata revisione del titolo del Codice delle obbligazioni sul contratto di lavoro darà modo di studiare se non convenga di inserire nel codice, in quanto disposti di diritto privato, alcune norme della legge sid lavoro a domicilio, come quelle che concernono il versamento dei salari e le trattenute di paga.

c. Rapporti con la legislazione cantonale Basandosi sulla forza derogatoria propria del diritto federale, il dise¬ gno prevede espressamente l'abrogazione delle analoghe disposizioni can¬ tonali, comprese quelle
emanate dai Comuni per delega cantonale (art. 68, cpv. 1). Spetta ai Cantoni di stabilire quali siano le disposizioni abrogate e quali quelle clic permangono valide, in un decreto da presentare per approvazione al Consiglio federale prima che la legge enti-i in vigore (art.

68, cpv. 2).

1336 VI. La legge sul lavoro e le convenzioni- internazionali in materia Nel; corso- dei lavori, preparatori, è stato- condotto anche uno studio accurato sui. rapporti tra la futura legge e le convenzioni internazionali sul lavoro ratificate dalla Svizzera, contemporaneamente è stata esaminata la possibilità di px*ocedere a nuove ratificazioni. Di questi problemi si è occupata principalmente la Commissione del diritto internazionale del la¬ voro, istituita dall'Associazione svizzera di. politica sociale. Facciamo se¬ guire alcune brevi considerazioni sulla portata delle convenzioni interna¬ zionali per la- tutela giuridica del lavoro.

ai Campo d'applicazione Il campo d'applicazione della legge disegnata non può essere minore di quello previsto dalle convenzioni, seguenti, ratificate dalla Svizzera: N.

14 (1921) concernente l'applicazione del riposo settimanale negli stabili¬ menti industriali (CS 14, 3), N. 5 (1919) sull'età, minima per l'ammissione dei fanciulli ai lavori industriali (CS 14, 8),. N. 6 (1919) sul lavoro nottur¬ no dei fanciulli nell'industria (CS 14, 13) e N. 89 (1948) sul lavoro not¬ turno delle donne occupate nell'industria- (RU 1950, 396). Queste conven¬ zioni si applicano, d'ordinario, a tutti i dipendenti delle aziende pubbliche o pxivate, indiffei'entemente dal rapporto gixxridico stabilito con il datore di lavoro. L'ax-ticolo 1 del disegno xùspetta detto principio. I rapporti di lavox'o dei dipendenti di aziende pubbliche o di imprese di tx'asporto sono, nella misura in cui non cadono sotto la legge (art. 2, cpv. 1, lett. u e b), disciplinati da disposizioxxi speciali esattamente confoxmi alle convenzioni indicate; inoltre l'articolo 2, capoverso 3, consente di rendere applicabili taluni disposti di legge alle imprese di trasporto, quando ciò sia richiesto dalla tutela della vita, della salute e della, nxox'alità del personale.

La convenzione N. 89 non si applica, giusta il suo articolo 8, alle donne impiegate in posti direttivi o tecnici di responsabilità; l'articolo 2, capoverso 2, lettera d, del disegno esclude parallelamente dall'ambito di applicabilità i lavoratori esercitanti una funzione direttiva elevata,, una attività artistica indipendente o un'attività scientifica. Ancorché le due definizioni differiscano alcun poco, si può affermare che, quanto al sen¬ so,
la disposizione recata nel progetto soddisfa le esigenze poste dalla convenzione.

Le convenzioni sono concordi ad eccettuare le aziende puramente familiari, quelle cioè in cui sono occupati soltanto i membri d'una stessa famiglia; l'eccezione non vale invece per le aziende familiari miste, in cui oltre ai membri della 'famiglia lavorano anche dei terzi. Il disegno fa suo il principio dell'esclusione delle aziende puramente familiari, ma intende la famiglia nella più stretta accezione del termine. Per le azien¬ de miste, esso eccettua incondizionatamente solo il coniuge; gli altri mem¬ bri della famiglia sono esclusi dall'ambito applicativo solo se prestano il

1337 loro lavoro in virtù d'un obbligo, che procede dal diritto di famigliai altrimenti cadono sotto determinate disposizioni di legge (art. 3, cpv. 2)'.

Questo, ordinamento è confacente allo- spirito delle convenzioni; Vagliando l'opportunità di altre future ratificazioni, si* è notato che molte delle convenzioni più recenti non escludono più senza riseria le aziende familiari. Per questa ragione, in vista dell adesione alla Çon| venzione N. 59 (1937) sull'età minima per l'ammissione dei fanciulli ai lavori industriali, N. 60 (1937) sull'età d'ammissione dei' fanciulli ai la¬ vori non industriali e N. 90 (1948) sul lavoro industriale notturno ei fanciulli, il disegno prevede che talune disposizioni potianno, me lan e ordinanza, essere rese applicabili ai giovani della famiglia e a oie i lavoro, quando fòsse necessario per proteggerne la vita, la sa u e o a moralità (art. 3, cpv. 3).

b. Durata del lavoro e del riposo Sulla durata del lavoro e del riposo,, la Svizzera lia. ìatificato la co venzione N. 14, citata qui sopra alla lettera A; il disegno la tiene bita considerazione, in quanto le disposizioni speciali concernenti e e .

minate categorie aziendali o operaie (art. 25) e le direttive date pei que le sul lavoro continuo, da emanarsi ulteriormente per ordinanza (art. .

cpv. 2), sono tali da assicurare ai lavoratori un riposo adeguato.

Quanto alla convenzione N. 106 (1957) sul riposo settimanale nel commercio e nel lavoro d'ufficio, il Consiglio nazionale aveva significato la sua approvazione, accettando, il 18 giugno 1958, il pertinente postu¬ lato (N. 7594) proposto dalla commissione incaricata d'esaminare il rap porto del Consiglio federale sulla XL sessione della conferenza interna¬ zionale del lavoro; la ratificazione appare però impossibile pcrchò, se la disciplina del riposo settimanale instaurata dal disegno non diverge da quella voluta dalla convenzione, è assolutamente escluso clic le ecce zioni previste nel disegno e la definizione del campo applicativo P°s8£^° essere poste in consonanza con essa (art. 2, cpv. 1, lett. a, cpv. , e .

e art. 3). Nemmeno potranno essere ratificate, per ragioni materia i, la convenzione. N. 1 (1919) sulla limitazione delle ore di lavoro ne e aziende industriali a otto giornaliere e quarantotto settimanali, la conven ziòne- N. 43: (1934) sulla durata
del lavoro nelle vetrerie automatizzate, la convenzione N. 49. (1935) sulla riduzione della durata del lavoro nelle fabbriche di bottiglie e la convenzione N. 61 (1937) sulla riduzione della clurata del lavoro, nell'industria tessile.

c. Protezione speciale dei giovani Quanto alla protezione dei giovani la Svizzera deve tener conto delle convenzioni N. 5 e N. 6 (qui sopra, lett. e0 da essa ratificate. Rispetto alla prima, (concernente l'età minima dei. .fanciulli) la' legge disegnata

1338 prevede espressamente (ari. 28, cpv. 1) che l'ordinanza d'esecuzione do¬ vrà determinare in quali categorie aziendali e a quali condizioni i giovani di 13 anni compiuti potranno lavorare come fattorini o con funzioni analoghe. Rispetto alla seconda (lavoro notturno dei fanciulli) bisogna rilevare che essa consente di derogare al divieto di impiegare i giovani dai 16 ai 18 anni, solo per detcrminate categorie aziendali o per casi di forza maggiore, non periodici, impossibili da prevenire e da evitare e tali da ostacolare l'esercizio normale dell'azienda. 11 nostro disegno di legge rompe questi stretti limiti, prevedendo che l'ordinanza possa con¬ sentire più ampie eccezioni, segnatamente in vista della formazione pro¬ fessionale (art. 29, cpv. 4). La discordanza tra delta convenzione e il disegno ò attutila dal fatto che la nuova convenzione in materia, quella N. 90 (1948) concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria, non ancora ratificata dalla Svizzera, ha un sistema di eccezioni più largo di quello previsto, per i giovani di 16 anni compiuti, nella convenzione N. 6. I limiti da osservare saranno quindi questi ultimi, meno rigorosi; ciò vale anche per le disposizioni speciali concernenti talune categorie di aziende e di lavoratori (art. 25), in quanto siano comprese nel campo d'applicazione della convenzione.

Tra le convenzioni non ratificate dalla Svizzera citiamo, innanzi tutto, le convenzioni N. 59, 60, 77, 78, 79 e 90.

La convenzione N. 59 (1937) sull'età minima per l'ammissione dei fanciulli ai lavori industriali prevede, esattamente come il disegno (art.

28, cpv. 1), un'età minima di 15 anni compiuti ma non tollera le ecce¬ zioni clic, per contro, il disegno consente; di conseguenza la Svizzera non potrà ratificarla. Nò potrà ratificare la convenzione N. 60 (1937) sull'età d'ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali, in quanto essa non si limita a stabilire l'età minima di 15 anni compiuti ma ag¬ giunge come condizione assoluta che il fanciullo abbia finito la scuola primaria obbligatoria, condizione che supera le esigenze del disegno (art.

28, cpv. 2).

Le convenzioni N. 77 e 78 (ambedue 1946) sull'esame medico at¬ titudinale per l'assunzione di fanciulli ed adolescenti nei lavori industriali e non industriali, oltre a sancire l'obbligo dell'esame medico,
danno del¬ le prescrizioni così strette che ci pare escluso di potervi ottemperare: esse non possono pertanto venir ratificate.

La convenzione N. 79 (1946) sulla limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali e quella N. 90 (1948) sul lavoro notturno dei fanciulli nell'industria definiscono la not¬ te come un intervallo di tempo di almeno 12 ore consecutive, compren¬ dente il gruppo di ore tra le dieci di sera e le sei del mattino. Il nostro disegno prevede anch'esso un riposo notturno di 12 ore, ma stabilisce che, d'estate, esso possa terminare già alle 5 del mattino; la ratificazione delle due convenzioni è quindi esclusa.

1330 d. Protezione delle donne La Svizzera ha ratificato la convenzione N. 89 sul lavoro notturno delle donne (sopra, leti, a) e deve tenerne conto. Il disegno, nelle sue disposizioni sul riposo notturno (art. 32, cpv. 1), s'adegua alla con¬ venzione; esso rinvia invece all'ordinanza per quanto s'attiene alla spe¬ cificazione delle condizioni, cui sottopone le deroghe al divieto del lavoio notturno (art. 32, cpv. 2); bisognerà dunque procurare nella or¬ dinanza di non travalicare i limiti tracciati nella convenzione, tenendo presente che questi ultimi sono più rigorosi delle condizioni messe in¬ nanzi dal piogetto (art. 15). Lo stesso dicasi delle disposizioni speciali concernenti determinate categorie aziendali e operaie (art. 25), in quanto ca ono nell ambito applicativo della convenzione.

c. Vacanze , disposizioni sulle vacanze, che l'articolo 60 del disegno ìntroC C< dc e · L ^ obbligazioni, considerano adeguatamente la conv °ko k,! /iq^o\ venzione a SU1· con e ili c L 8 di annuali pagali, ancorché non ratificata Hm' «s'iiiiii*Zeia" et'a convenzione dispone tuttavia, nel suo articolo 8, ed è óiiesH a »ai,?ntuc 1applicazione mediante un sistema di sanzioni, mente pnvatislico.lgSrrhtoPiatÌbÌ1C ^ U n°Slr° ordinnmcnto pura" COnvcn che ai lavoratori vincolati ,ù *ione s'applica d ordinano anorbene, giusta l'articolo' 369 rn" .TMPP0rto di lavoro di dirilto Pubblico: resta riservato per nnw " diritto pubblico federale e cantonale e dei funzionari nubiliw C°nccrnc j r«PPorti di servizio degli impiegati Que le sono le Svizzera l'adesione alla * cagioni clic precludono alla

VII. Piano e forma del progetto 11 progetto del 1950 aveva battuto vie nuove, vuoi per la sistema¬ tica vuoi per la redazione, suscitando generali consensi; su quelle vie è rimasto anche il presente disegno, ancorché notevolmente sfrondato, in¬ formandosi, come già il progetto 1950, al principio che la futura legge deve servire innanzitutto a istituire un ordinamento uniforme nel set¬ tore della tutela pubblicistica del lavoro.

Il presente disegno definisce primamente il campo applicativo della legge (capo I). I capi seguenti laccano le disposizioni fondamentali sul¬ l'igiene e l'infortunistica del lavoro (capo II), la durata del lavoro e del riposo (capo III) e la protezione speciali dei giovani e delle donne (capo IV). Seguono le disposizioni sul regolamento aziendale (capo V) e quel¬ le intese ad assicurare l'esecuzione del diritto materiale pubblico (capo VI): disposizioni esecutive, organizzazione e attributi delle autorità, ob-

1340 blighi dei datori e dei prestatovi di lavoro, decisioni e misure ammi¬ nistrative, giurisdizione amministrativa e disposizioni penali. II. capo VII reca le correlate, necessarie modificazioni da farsi a diverse leggi federali..

Le disposizioni finali e transitorie (capo Vili) concernono il diritto, ri¬ servato e il diritto abrogato, come pure l'entrata in. vigore.

Quanto alla tecnica legislativa, notiamo clic il disegno si sforza di stabilire un disciplinamento ridotto ai principi essenziali e di. enunciare questi principi in disposizioni di agevole applicazione, seguendo, in. tal modo una tradizione legislativa che ha dato, da. noi ottime prove; la sua essenzialità gli consente inoltre di stabilire con particolare nettezza i, fon¬ damenti necessari di una giusta discriminazione del campo del diritto statuale da quello del diritto, collettivo (sopra, pag. 1330),. È evidente-, mente impossibile di evitare, legifei-ando nel settore della protezione del lavoro, ogni disciplinamento particolareggiato, chè la materia stessa non sempre lo consente: le categorie di lavoratori e di aziende, riunite nel vasto campo applicativo della legge, sono infatti, per determinati aspetti, sottoposte a condizioni talmente differenti da rendere assolutamente im¬ prescindibile di stabilire numerose disposizioni differenziate. Così non ci si può restringere a disciplinare la questione della durata del lavoro e del riposo, sancendo la massima che il datore deve ripartire le ore di attività e di pausa in modo da non pregiudicare uè la salute nè la ca¬ pacità di prestazione del personale, ma occorre particolareggiare il prin¬ cipio in disposizioni precise di esecuzione agevole. Il disegno stabilisce dunque direttamente le necessarie differenze che insorgono per la na¬ tura stessa delle cose, chè non intende eludere le difficoltà legate alla soluzione legislativa col commettere interamente all'ordinanza l'ufficio di stabilire i particolari. Come già l'abbiamo sottolineato (sopra, pag.

1332), tutte le norme fondamentali figurano nella legge stessa, la quale anche enuncia, per quasi tutti i punti in cui l'ordinanza dovrà stabilire disposizioni completive o derogatorie, i principi basilari cui dette di¬ sposizioni dovranno conformarsi. Questo concetto si ritrova nella termi¬ nologia: trattandosi di diritto materiale,
è usato il termine di «disposizio¬ ni» solo per le norme date nella legge stessa; l'ordinanza, per contro, contiene soltanto delle «prescrizioni».

Lo sforzo fatto per sgravare la legge, senza con ciò sovraccaricarne l'ordinanza, di tutti i particolari non indispensabili, non è stato vano.

L'avamprogctto del 1945 conteneva 154 articoli e il progetto del 1950, che incorporava la legge sulle fabbriche, 91; il presente disegno non ne comprende più che 69. Sfrondando al possibile il testo da ogni ordina-, mento particolareggiato, non solo si ò conseguita detta considerevole ri¬ duzione nel numero degli articoli, ma anche maggior chiarezza e facilità di lettura. Il metodo applicato, nell'elaborazione del disegno, con, quella sua cura costante di limitare il testo all'essenziale, accrescerà il valore pratico della legge.

1341 ·Girca al dettato delle differenti 'disposizioni, ci si è forzati di rego¬ lare ogni 'singolo punto in un solo articolo; ne viene che diversi articoli contano più di tre capoversi. Ogni articolo è fornito di una marginai^ che è parte integrante della legge ed è intesa a esplicitare concisamente il contenuto del disposto. Nonostante le difficoltà della materia, i redattoli hanno avuto cura d'esprimersi in una -lingua -chiara^ e il più possibile semplice, considerando che una legge sul lavoro dev essere alla portata di ognuno.

C. NÖTE SÛI SINGOLI CAPI DEL DISEGNO Titolò e preambolo Il titolo del presente disegno è più breve e più ricordabile di lo del progetto Ï950 («legge federale sul lavoro nell industria, ^ ai nato, il commercio, i 'trasporti e I settori economici affini»).^ Gli artico i costituzionali riveduti menzionano, a proposito della formazione pro essionale (art. 34 ter, cpv. 1, fett. g, Gost.), «l'industria», l'artigianato» e «il commercio», usando i termini nell'accezione larga che comprende ì trasporti 'e le attività-economiche viciniori. -Il -senso 'del titolo corrisponde, così com^è formulato, a quello di «dominio delle arti e'dei mestieri», che figurava nel vecchio -articolo costituzionale M ter, introdotto nel 1908 e sostituito dagli articoli detti economici: l'espressione ha sempre signifi¬ cato l'industria, l'artigianato e il commercio nel loro insieme.

Il disegno -si -fonda innanzitutto sull'articolo U-ter, capoverso 1, let¬ tera Q, 'della Göstitiizione, che 'conferisce alla Gorifcdorazione il diritto di legiferare 'sulla 'protezione 'dei lavoratori. Per la ·modificazione della 'legge sùll'Csecuzione e il 'fallimento, del Codice 'delle obbligazioni e della legge Sülle -condizioni "d'impiego dei commessi viaggiatori, è determinante '1 aitifcOlo 64 'GoSt.-, 'mentre 'per le disposizioni penali, il fondamento costitu¬ zionale 'è 'dato dall'articolo 'fc4-*6tx. Le modificazioni 'delle disposizioni sulla assioOrazidne obbligatoria COntrò gli infortùni, sono basate sull articolo 34'bìs, Coät., i'udeguaffierito tfella legge sitila -durata del 'lavoro <è coman¬ dato dagli articoli 26 -e 36, Gö^t. e quello della legge sull'organizzazione giudiziaria 'dagli -articoli 108 'e 'Cost. Le disposizioni intese a pro¬ teggere dagli effetti nocivi le adiacenze dell'azienda sono emanate in
virtù dell'articolo -31 bis, capoverso -2, Cost., secondo il qua e, « a on federazione può, 'sempre salvaguardando :gli interessi .generali dell econo¬ mia -nazionale, .emanare disposizioni sulLesercizio del commercio e della industria e prendere misure in favore -dei singoli rami dell eeonomia u di -professioni». Come lo dicevamo nel messaggio del -10 settembre -1937 concernente una riforma [parziale delle disposizioni costituzionali di oidine economico (FF 1937, 7-19),.'trattasi in'questo caso «di prescrizioni che -non 'influiscano affatto sul rendimento -economico di -una professione ò sul -modo d'esercizio e che siano unicamente 'destinate ad eliminare

1342 gli effetti nocivi nel modo di esercitare l'azienda, nell'ordine tecnico o commerciale. A questa categoria appartengono le limitazioni destinate a proteggere l'ordine, la quiete pubblica, la sicurezza, la moralità e l'igie¬ ne» (ivi, pag. 754).

I. Campo d'applicazione (art. 1 a 4) Per determinare il campo d'applicazione della legge occorre innanzi¬ tutto stabilirne l'applicabilità (quanto alle imprese, con la relativa defi¬ nizione, e quanto alle persone) e l'inapplicabilità, considerando particolar¬ mente le imprese familiari. Il disegno di legge deve però limitarsi a dare le norme essenziali, rinviando, per i particolari, alle disposizioni dell'or¬ dinanza. Bisogna inoltre regolare la questione dell'applicabilità della leg¬ ge ai singoli casi e definire l'azienda industriale, denominata nella legi¬ slazione attuale «fabbrica», in quanto oggetto di talune disposizioni spe¬ ciali.

1. Regola generalo (art. 1) a. Campo d'applicazione quanto alle aziende (epa. 1 e 2) Com'è indicato dal titolo, la legge si applica, con riserva degli arti¬ coli 2 e 3, a tutte le aziende pubbliche e private dell'industria, dell'arti¬ gianato e del commercio. Il primo capoverso elenca espressamente l'in¬ dustria, il commercio e l'artigianato poi, por meglio specificare l'accezione dei termini, procede a una esemplificazione più minuta, indicando singoli tipi d azienda. Appare però evidente, dal tenore del primo capoverso, che 1 elencazione esemplificativa non significa punto limitazione, poiché la leg¬ ge concerne in senso largo tutte le aziende industriali, artigianali e com¬ merciali che non siano espressamente escluse dal suo campo applicativo.

Ne segue, per esempio, che le miniere, le cave e le altre imprese di sfrut¬ tamento del sottosuolo, come anche tutte le branche dell'industria edile, cadono nell'ambito della legge; ne procede inoltre che sotto la categoria «prestazione di altri servizi», pure inclusa in quell'ambito, si l'aggruppano, in particolare, anche gli stabilimenti d'educazione e di previdenza sociale, le segreterie delle associazioni, le redazioni dei quotidiani e infine le pro¬ fessioni liberali.

Contrariamente agli avamprogetti, i quali ignoravano le imprese di selvicoltura, sia quelle della produzione fondamentale sia quelle seconda¬ rie della conservazione e della messa in opera dei prodotti,
il presente di¬ segno le considera e, parallelamente alle imprese di sfruttamento del sot¬ tosuolo, le include nel proprio campo applicativo, ancorché, tradizional¬ mente, la selvicoltura non sia compresa tra le attività economiche cui esso accenna nel titolo. Il disegno si riferisce tuttavia soltanto alle azien¬ de di selvicoltura pubblica, secondo la legge dell'I 1 ottobre 1902 concer¬ nente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (CS

1343 9, 529), ed esclude le foreste private e quelle dei consorzi forestali, in quanto, d ordinario, dipendono da un'azienda agricola e quelle che, per eccezione, non stanno in una tale dipendenza, risultanto per la maggior parte di superficie utile così ristretta da non esigere l'assunzione di mano d'opera specializzata. L'applicabilità della legge alle aziende del demanio forestale, che copre il 73 per cento del suolo boscato, è stata pre¬ vista per il fatto che la selvicoltura non è sottoposta a nessun ordinamento federale di tutela del lavoro. È questa una lacuna che si fa pesantemente sentile, soprattutto nel settore del reclutamento dei forestali e clic ha mos¬ so le ceicliie più rappresentative della selvicoltura a esprimere il desiderio che leseicizio delle foreste demaniali sia sottoposto alla legge. I lavora¬ toli del settoie, in quanto non beneficiano di uno statuto di diritto pub¬ blico, abbisognano di una protezione speciale, che la Confederazione può procurare loro partendo dall'articolo 34 ter, capoverso 1, lettera a, della Costituzione. Certo sarebbe stato logico di citare anche la selvicoltura nel titolo del a legge, abbiamo però rinuncialo per non dar l'impressione che nell ara i o de a medesima cadano anche le foreste comprese in un'azien¬ da agricola e le altre foreste private.

È competenza cantonale, riservata l'approvazione del Consiglio federale, d. procedere alla classificazione delle fòri" inpubbliche e privale, giusta la pertinente legge simritoto o loiosic i'""" 1 , n dd reSl S eie foreste dello Stato [cioè d,,n 5° °' °' "' ?, " nfc tkrazìo c e dcl c n,OIU dei Cornimi e delie corporation C mC ' ' " » l' <1UC"C purc le forCste 1C S nistrate da una pubblica » ,,oT-"' ° °"° ""T 529)i in finiscono pubbliche anche lê 7 ,CS °"rc a'C"nÌ Can,on'.de: di diritto privato In pPnn -C foreste appartenenti a delle corporazioni bliche coincide con il eomVi'"0 d"'C chc " M"°''C ?C!'C P."r dell'assicurazione obbliJôrf d applicazi°ne' lavoro e del riposo e as¬ soggettate a disposti speciali.

b. Concetto di azienda (cpv. 3 e 4) L azienda, secondo la legge, l'ente formato dal datore di lavoro clic occupa diversi lavoratori in modo durevole o temporaneo (cpv. 3). È in¬ differente che il datore sia una persona fisica o una persona giuridica di diritto privato, oppure anche una persona giuridica di diritto pubblico.

Oltre alle aziende private, a quelle cioò dirette da una persona di diritto privato, la legge tocca quindi le aziende dirette da corporazioni o da istituti di diritto pubblico, tranne ove siano precluse espressamente dal

1344 campo applicativo, in virtù 'dell'articolo 2, capoverso -1, lettera a. L ecce¬ zione prevista per .le amministrazioni e le imprese della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, vale parimente, ove occorra, per le aziende di selvicoltura pubblica.

"La legge considera lavoratori anche gli apprendisti e i volontari. Inol¬ tre tnon è necessario che l'azienda dKbia installazioni o locali particolari, come ad esempio vani riservati specialmente all'esercizio; per contro, le disposizioni speciali che concernono le aziende industriali "valgono soltan¬ to per 'gli 'stabilimenti che usano installazioni fisse di carattere permanen¬ te '(art. 4, cpv. 2). La legge non esige nemmeno che 'l'azienda abbia uno scopo lucrativo, cosicché essa può riferirsi anche agli istituti d'utilità pub¬ blica.

Quando .le condizioni d'applicabilità siano 'date soltanto per determi¬ nate parti d'azienda, queste, e non l'azienda intera, .sono soggette alla leg¬ ge (cpv. 4); è il caso per le installazioni logistiche annesse a un'azienda agricola.

c. Campo d'applicazione quanto alle persone (epa. 5) La legge disciplina i rapporti di .lavoro -di tutte le .persone occupa¬ te in -un'azienda che le sia sottoposta; essa, come .atto inteso a proteggere i lavoratori, ìivolge i propri imperativi principalmente -ai datori di lavoro.

'Secondo 'il principio della 'territorialità, che informa tutto il diritto pùbblico, la legge si applica unicamente, senza 'che 'occorra dichiararlo espressamente, ai rapporti >di lavoro delle persone occupate in un'azienda stabilita In Svizzera. È pertanto 'eccettuato il personale domiciliato nél nostro paese, ima .'appartenente .all'amministrazione pubblica di uno Stato estero m a unWganizzazione internazionale, (cfr. qui sotto). 1 rapporti di lavoro delle persone -dipendenti da un'azienda 'stabilita all'estero 'ma operanti in Svizzera (ad es. i montatori) sono disciplinati dalla -legge in quanto le circostanze lo consentano, vale ;a dire nella-misura .in oui le disposizioni di legge possano essere effettivamente -applicate -nei confronti di un azienda stabilita alHestero (cpv. 5). Restano riservate le conven¬ zioni internazionali.

2. Eccezioni (art. 2) -Con riserva dell'articolo 3, dedicato alle imprese .familiari, d'articolo 2 olenca limitativamente le eccezioni che concernono il campo d'qpplicazione,
quanto .alle aziende (cpv. 1) e quanto alle.persone (cpv. .2), e prevode 'la possibilità condizdonata di qualche altra ^eccezione .attenente
1345 a. Eccezioni concernenti il campo applicativo quanto alle aziende (cpv. 1) aa

* Amministrazioni e imprese federali, cantonali e comunali che occupano soprat¬ tutto dei funzionari o altri lavoratori vincolati da un rapporto di diritto pubbli¬ co, come anche la Banca nazionale svizzera e l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazioni contro gli infortuni (lett. a) Inizialmente si era previsto di sottrarre alla legge soltanto i servizi amministrativi dei poteri pubblici federali, cantonali e comunali, e per il rimanente di riservare le disposizioni federali, cantonali e comunali circa i rapporti di servizio di diritto pubblico. In tal modo i servizi detti «in ìegia» saie ero restati sotto la legge. É apparso tuttavia palese che il conce o i «servizio amministrativo dei poteri pubblici» non consente "h e C* h eienziazi °a* e potrebbe dar luogo a difficoltà interpretative e a ^ .

prevista riserva avrebbe praticamente significato le libe'zmvltlra?Tpubblica daII'imprdella ,e8fi diritto, di lasciare fuòri darò considerazione della certezza de!

ap hcativo ll,ltc Ie e imprese della Confederazioòl J"? Cantoni P amm.nistraz.om e dci C cupano principalmente un ner.'

<"nuni, le quali ocsollo s4 a uno s4a4u4 pubblico: questo rimano dunm n- .

P° ° ° di dm"° pubblico degli enti citati. disciplinato dalle disposizioni di diritto Il disciplinamento previsto r; n legislazione sullo statuto d 1 a tanto Più funzionale in quanto la è ormai, almeno di fatt Personale federale, cantonale e comunale del lavoro, benché qu t ' Sempre P°z>ore alle leggi federali sulla tutela 11011 vore dei rapporti di 1 Prevedano nè eccezioni'nè riserve a fa¬ aV r on il vantaggio di rend ° ° ^ dati sul diritto pubblico. Esso ha inoltre disposizione della le ^ SUperflua la dichiarazione, da ripetersi a ogni ad applicare la 1 SU* *avoro' cfie ' Cantoni non sono competenti questo proDos't i s|essa imprese federali. Occorre ricordare, a legge sulle fabbrichi non0ra-1 Cantoni' contrariamente al tenore della federali nh .' S1 sono mai occupati delle aziende militari la lie apP^care detta legge, nè per approvare i piani o rilasciadel lav 0 CnZa1 à eserc 'z'°» Per dare dei permessi concernenti la durata Gr eettn« s o ro^ TM'^ ette » ^aziende . ^^dere casi sul di dubbia applicabilità.

Oveuna si assogalla ilegge lavoro, ne procederebbe situa¬ zione curiosa, nella quale, per ogni divergenza'tra le autorità federali cir1 1Cazione
della La legge a un'azienda federale, : essere adito 1M* Tri unalc federale.

soluzione effettuata evita dovrebbe questo inconveniente.

La legge assimila espressamente alle imprese federali la Banca naziona e svizzera e l'Istituto nazionale d'assicurazione contro gli infortu¬ ni, che, come istituti pubblici, assumono dei compiti incombenti alla Confederazione. Per quanto concerne le aziende cantonali e comunali con¬ siderate, sarà fatto un rinvio nell'ordinanza «1 diritto cantonale e comu¬ nale. Bisognerà, per questo punto, tener conto non solamente dei Cantoni

Foglio Federale, 1960.

Q2

134G ma anche dei distretti e dei circoli e ricordare che il termine «Comune» indica, oltre ai Comuni politici e alle loro suddivisioni, i Comuni spe¬ ciali come quelli scolastici, parrocchiali e vicinali, ed infine i Comuni assistenziali.

bb. Aziende sottoposte alla legislazione federale sulla durata del lavoro nelle ferrovie e nelle altre imprese di trasporto e di comunicazione ( lett. b) Mentre il progetto 1950 si limitava a stabilire una riserva a fa¬ vore delle disposizioni federali sulla durata, del lavoro nelle imprese di trasporto, il presente disegno esclude dal suo campo applicativo tutte le aziende sottoposte alla pertinente legge del 6 marzo 1920 (CS 8, 148).

L'esclusione concerne le Ferrovie federali, l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (del resto già esentate in virtù della lettera a) e le imprese ferroviarie, di navigazione e di autotrasporti, titolari di una concessione federale, tra le quali numerose sono quelle che, come azien¬ de cantonali o comunali (soprattutto trattandosi di trasporti urbani), sono già escluse dal campo applicativo della legge, in virtù della lettera a.

La soluzione prescelta è giustificata per il fatto che la legge sulla du¬ rata del lavoro reca un disciplinamento completo della materia, com¬ prensivo anche delle prescrizioni sulle vacanze, nonché di una disposi¬ zione sull'impiego delle donne.

L'eccezione proposta comporta una sola lacuna, quella che si rife¬ risce all'età minima dei lavoratori e all'impiego dei giovani. La nuova legge sul lavoro, entrando in vigore, abrogherà infatti quella del 31 mar¬ zo 1922 (CS 8, 200) sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri (art. 67, cpv. 1, lett. c) e anche diverrà caduca l'ordinanza del 5 luglio 1923 (CS 8, 207) sull'impiego di adolescenti nelle imprese di trasporto (Ferrovie federali, imprese ferroviarie e di navigazione titolari di una concessione federale, comprese le aziende automobilistiche, funiviarie e filoviarie, titolari di un'analoga concessione; servizio dei vagoni letto e dei vagoni ristoranti). Cadrà pure la legge del 24 giugno 1938 (CS 8, 211) sull'età minima dei lavoratori (art. 67, cpv. 1, lett. c), la quale concerne parimenti le imprese di trasporto pubbliche e private (cfr. art. 1, cpv. 1, lett. c, 16 e 17, cpv. 2, del RE del 24 febbraio 1940
[CS 8, 216]). ; Nel settore della prevenzione degli infortuni, le aziende sottoposte alla legge sulla durata del lavoro sono rette da quella del 13 giugno 1911 (CS 8, 273) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; tuttavia l'arti¬ colo 65 di quest'ultima legge, concernente la prevenzione degli infortuni in quelle aziende, è inapplicabile, essendo previsto semplicemente che l'Isti¬ tuto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni possa proporre al Dipartimento delle poste e delle ferrovie delle modificazioni o delle aggiunte alle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nelle aziende (cfr. art. 13 dell'O II del 3 dicembre 1917 [CS 8, 356] sull'assi-

1347 curazione contro gli infortuni). Nelle aziende di ti asporto della on federazione e in parte in quelle concessionarie, le misure igienic ìe e pre ventive sono assicurate da servizi amministrativi sP^'a * ' T\n°,~eQ colo 19, capoverso 1 della legge del 20 dicembre 19 ( ^ » sulle ferrovie (che fa obbligo alle imprese di prendere e misure nec sarie ad assicurare la sicurezza della costruzione e e esercì evitare che persone o cose siano esposte a pericolo) c°n^°ue,. .

di garantire non soltanto la protezione dei viaggiatoli e e e a ma anche quella del personale.

L'aver sottratto dall'ambito applicativo della disegnata legge le de di trasporto e di comunicazione che cadono in quello del a egge s la durata del lavoro, aumenta incontestabilmente la certezza e in .

La statuita inapplicabilità trae segnatamente la sua giustificazione a frequenti contestazioni circa all'applicazione della legge sulle fa rie alle aziende di trasporto, per esempio alle officine principali delle erro vie e di altre aziende del settore. La disposizione che la pronuncia, ien conto inoltre del fatto che le autorità federali interessate aborrono pa lesemente dal conferire ai Cantoni la competenza di disciplinare come che sia le imprese di trasporto sottoposte alla legislazione federale speciale. Tuttavia, per prevenire lacune nella legislazione e in partico¬ lare nel settore della protezione specifica delle donne e dei giovani, il terzo capoverso dispone che talune norme della legge sul lavoro possano essere rese applicabili a delle aziende sottoposte alla legge sulla durata del lavoro, nella misura in cui ciò si riveli necessario per tutelare la vita, la salute e la moralità. Per quanto s'attiene alle Ferrovie federali e alla Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, occorrerà sol¬ tanto colmare le lacune, accennate sopra, cagionate dall'abrogazione del¬ l'ordinanza del 5 luglio 1923 sull'impiego di adolescenti nelle imprese di trasporto e della legge del 24 giugno 1938 sull'età minima dei avora tori e sostituire l'articolo 8 della legge sulla durata delIaTMr°' nente la protezione delle puerpere (CS 8, 150), con 1 artico o segno (cfr. art. 62, n. 2).

ce. Aziende sottoposte «Ila legislazione federale sulla naviga*««11® «ari ' bandiera svizzera (lett. c).

Gli articoli 47 e 63 della legge del 23 settembre 1953
(RU' sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera ( disposi¬ none marittima) incaricano il Consiglio federale di ^nare disposi zioni necessarie, conformi alle convenzioni 1flleinaz,°na medico della rittimi, sulla sicurezza delle navi, l'età gente di mare, la durata del lavoro, il nutrimento e 1 a«0««»" » 1£ infine, le vacanze pagate. L'ordinamento cos s a i i o H:rov. fi,,\ q disposizioni sulla protezione del lavoro in mare a e "eo * 147a) al 14 e dal 16 al 40 dell'ordinanza del 20 novembre 1956 (RU 1956, 1473)

1348 per l'esecuzione di detta legge, cosicché cadrebbe superfluo di sottoporre le imprese di navigazione marittima alla legge sul lavoro. È conveniente escluderle dall'ambito applicativo anche perchè la navigazione marittima, che evidentemente si effettua all'infuori del territorio svizzero, sfuggi¬ rebbe comunque all'intervento delle autorità federali e cantonali pre¬ poste all'esecuzione e alla vigilanza della legge sul lavoro.

dd. Aziende agricole e orticole (Iett. d) In virtù dell'articolo 96 della legge del 3 ottobre 1951 (RU 1953, 1133), per il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, i Cantoni devono regolare, per il loro territorio, le condizioni di assunzione nel 'lavoro agricolo, stabilendo dei contratti normali di la¬ voro conformi al disposto dell'articolo 324 CO. Ogni contratto normale deve determinare segnatamente gli obblighi del padrone e del lavoratore, la durata del lavoro e del riposo del dipendente, le vacanze, il pagamen¬ to del salario in caso di malattia e la disdetta dei rapporti di servizio; esso deve contenere inoltre delle disposizioni speciali sul lavoro delle donne e dei giovani. Dato che il contratto normale è esclusivamente con¬ tenuto nell'ambito del diritto privato e non ha effetti se non in mancan¬ za di una stipulazione contraria scritta, esso non prooura ai lavoratori agricoli se non una protezione minima. Già esponemmo nel nostro mes¬ saggio del 19 gennaio 1951, a sostegno del disegno di legge sull'agricol¬ tura (FF 1951, 381) come sia stata fatta la proposta di complementarne l'articolo 96 mediante dei disposti imperativi, intesi: a disciplinare la. durata del lavoro giornaliero e settimanale, ·i giorni feria ti e le va¬ canze e a proteggere specialmente i giovani, scalando la durata del la¬ voro e del riposo parallelamente all'età; però le disposizioni disegnate non furono concretate, visto i dubbi espressi dai rappresentanti dell'agri¬ coltura sulla funzionalità delle medesime e sulla possibilità di un'appli¬ cazione pratica scevra di difficoltà. Per ragioni analoghe si è deliberato di non sottoporre l'agricoltura alla legge sul, lavoro.

Per definire quel ramo della produzione primaria, che è l'agricoltura, citiamo il nostro messaggio del 19 gennaio 1951: «È indicato di procedere dalla .nozione dello sfruttamento del suolo,
considerato come il principio dell'attività agricola. Tale sfruttamento comprende la coltura dei campi, con tutte le piante agricole utili che si usano coltivare nei campi (cereali, piante sarchiate, piante oleose e tessili, granturco, tabacco), come pure le colture prative, la frutticoltura, la viticoltura, l'orticoltura e la coltu¬ ra delle bacche mangcrecce. Vi si aggiungano l'allevamento del bestia¬ me, l'avicoltura, l'apicoltura, la coniglicoltura e la piscicoltura». Rientra ugualmente nell'agricoltura, la coltura delle foreste necessariamente . di¬ pendenti da un'azienda agricola (cfr. art. 2, cpv. 2, della legge federale del 12 giugno .1951 [RU 1952, .419] sulla conservazione della · proprietà, fondiaria agricola). Bisogna inoltre includervi l'economia lattiera, in quan-

1349 to raccolta del latte e sua trasformazione, nelle aziende locali, in burro o in formaggio. Al lume di queste considerazioni, le centrali locali del atte come anche le aziende lattiere che ne dipendono, segnatamente le azmnde casearie, non sono sottoposte alla legge. Cadono per contro nelambito della medesima le latterie e i burrifici, nonché le fabbriche di Jatte an polvere, di latte condensato o di formaggio in scatola.

I servizi accessori annessi a un'azienda agricola -principale e desti¬ na i precipuamente a metterne in opertai o in commercio i prodotti (latte, n ^e8umle *' O1 'taoöi) autonome on sono, clic nemmeno sottoposti alla e00e» aT"' opposto, aziende operanoessi,nell'identico setoie m sono assoggettate. Indichiamo, per esemplificare, che la legge non concerne a ornitura e la distribuzione del latte proveniente dall'azienda ne a l1as 0imaz one » essa^ ma ^ ^ di detto latte in burro o in formaggio entro essa j ' si applica a quella stessa lavorazione quan¬ a.nei case^ici cooperativi, come anche alla fabbricazione del tità î 1 PO · f^. %eie' latte condensato e del formaggio in scatola, ecceT7ir>nr/r» 1l'ir0"10 SI ^ detto' centri locali di raccolta del latte e delle
ee. La pesca (lett. e) , La pesca, in quanto cattura del pesce in opposizione all'allevamento piscicolo, trovandosi sovente in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola, come appunto accenna l'articolo 1, capoverso 2, dell'Ordinan¬ za I del 23 dicembre 1932 (CS 4, 53) per l'esecuzione della legge sulla formazione professionale, non rientra nell'ambito 'applicativo della nuova legge sul lavoro. Ciò procede ugualmente dalla considerazione che le condizioni dominanti in questo settore sono pressoché identiche a quelle che si ritrovano nell'agricoltura. Includere la pesca nell'ambito applicativo

1350 della legge non sarebbe del resto giustificato, dato anche ch'essa e eser¬ citata' soprattutto in aziende puramente familiari, come è accertato dal censimento federale del 1955 che dava, su un totale di 779 aziende di pesca con personale permanente, ben 502 servite unicamente da mano d'opera familiare.

ff. Economia domestica privata (lett. f) Le disposizioni pubblicistiche di tutela del lavoro non hanno mai considerato il personale domestico. Non v'è d'altronde, come suona l'opi¬ nione generale e incontrastata, alcun bisogno per sottoporlo alla legge sul lavoro, senza contare il fatto che, per evidenti ragioni, i disposti di legge non potrebbero comunque essere eseguiti. Notiamo inoltre che la maggior parte dei Cantoni ha allestito per il personale domestico, così come per quello agricolo, dei contratti normali di lavoro.

b. Eccezioni all'applicabilità quanto alle persone (cpv. 2) aa. Ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese, membri di case professe, case madri e altre comunità religiose (lett. a) Per l'esclusione di queste categorie, siamo partiti dall'idea che una legge sul lavoro non dovesse interferire negli affari interni delle chiese e delle comunità religiose. Rientrano in questa cerchia interna anche i rapporti di lavoro dei sacrestani, degli organisti e di alcuni altri di¬ pendenti. Non v'è esclusione invece per i terzi che lavorano al servizio dell'amministrazione delle case professe, delle case madri o di altre co¬ munità religiose, o che dipendono da aziende esercitate da dette comu¬ nità: tutti questi lavoratori sono sottoposti alla legge.

bb. Personale di amministrazioni pubbliche estere, o di organizzazioni internazionali domiciliato in Svizzera (lett. b) Questo personale che beneficia di privilegi e di dispense diplomatiche o di speciali agevolezze fiscali, comprende per esempio i lavoratori, sog¬ giornanti iri Svizzera, dell'amministrazione doganale o delle imprese di trasporto di Stati esteri, i membri del personale ufficiale del corpo di¬ plomatico accreditato presso la Confederazione, i consoli, cui il Consiglio federale ha concesso l'exequatur e infine i funzionari degli organismi internazionali stabiliti in Svizzera. La definizione minuta delle categorie cui l'eccezione si riferisce, sarà data nell'ordinanza.

cc. Personale navigante delle imprese di trasporti
aerei a preminente attività inter« nazionale e lavoratori sottoposti all'accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri renani (lett. c) Benché l'articolo 27 della legge federale del 28 dicembre 1948 (RU 1950, 479) sulla navigazione aerea imponga 'l'obbligo di una concessione del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie per il trasporto

1351 professionale di persone e di cose su linee aeree esercitate regolarmente, pure le imprese di aerotrasporti, non rientrano nella categoria del e aziende in concessione federale giusta l'articolo 1, capoverso 1, lettera ^, della legge sulla durata del lavoro, cosicché nemmeno sono escluse m virtù del capoverso 1, lettera b (cfr. qui sopra) e restano pei tanto sotto poste alla legge, esattamente come quelle ad esercizio non ìegolaie, pei e quali l'obbligo della concessione non sussiste (art. 33 LI" navigazione aeiea .

L'artìcolo 63 della legge sulla navigazione aerea si limita a dispone c ie e condizioni di lavoro del personale aeronautico sono fissate per contiao, ciò clic, palesemente, lascia intera la questione della tutela pubb ìcis ica del lavoro. Stante le particolari condizioni della navigazione acica, ne cessario, dal profilo organizzativo come da quello dell eseicizio, c ie, quanto al diritto del lavoro, le due classi principali del personale (pcisonale navigante e personale d'infrastruttura) siano trattate distintamente, la prima classe, infatti, è disciplinata in massima parte da disposizioni internazionali. Il nostro Paese, riconoscendo rimprescindibilità di un or¬ dinamento internazionale uniforme del traffico aereo, ha ratificato la convenzione (detta di Cicago) del 7 dicembre 1944 sulla navigazione aerea civile internazionale (CS 13, 579). L'articolo 37 della convenzio¬ ne obbliga gli Stati contraenti a cooperare per il raggiungimento del¬ la massima funzionalità e uniformità delle disposizioni, delle norme tecniche, delle procedure e dei metodi organizzativi, concernenti gli aero¬ mobili, il personale e le istallazioni. Con il medesimo intento, l'Or¬ ganizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) emana le norme sui requisiti di navigabilità e sugli altri elementi della sicurezza, nonché sulla regolarità e la razionalità del traffico aereo, norme che, in virtù del1 articolo 38, legano anche la Svizzera, tranne nel caso di espressa^ risei va.

Le imprese d'aerotrasporti devono segnatamente stabilire, giusta il dispo¬ sto dell'aggiunta N. 6 alla convenzione di Cicago, i tempi massimi di vo¬ lo dei membri dell'equipaggio, ordinandoli in modo da non incideie su a sicurezza della navigazione. Tutte le imprese di aerotrasporti, in partico^ lare la Swissair, hanno dato delle
prescrizioni minute, informate a e nor me dell'ICAO; la Swissair, per esempio, ha adottato un manua e o es cizio contenente un disciplinamento completo dell igiene, e .!" °r · stica, della durata del lavoro c dell'ordine interno, tra asi ^ i zioni interne, intese ad assicurare l'applicazione della conven"° .

cago e sottoposte (aggiunta N. 6 alla conv e arb e convolida 1950 della LF sulla navigazione aerea [RU 1950, 5U5J .. . .

dell'Ufficio aeronautico federale che ne sorvegliai anche dell'ICAC> Detto Ufficio vigila inoltre sull'esecuzione delle prescrizioni dell ICAU e delle imprese svizzere d'aerotrasporti, concernenti la protezione del pei sonale aeronavigante contro i rischi dell'affaticamento ecceS87°' ^ ne che l'inclusione del personale aeronavigante nell ambito della leege su lavoro stabilirebbe un doppione, fonte di inutili complicazioni ammmi-

1352 strative e d'insicurezza applicativa del diritto, per tacer del fatto che es¬ so resterebbe inefficace verso un'attività esercitata, analogamente alla navigazione marittima, fuori del territorio svizzero. Per tenere l'opposta via e rendere applicabile al personale aeronavigabile la nuova legge sul lavoro e le sue disposizioni esecutive, occorrerebbe riservare nelle nuove disposizioni tutto il disciplinamento internazionale, con la conseguenza che ogni modificazione della legislazione svizzera, cui non corrispondes¬ se una modificazione parallela delle norme internazionali, cagionerebbe delle interferenze normative tali da pregiudicare ogni ordinamento.

Appare pertanto logico di sottrarre il personale aeronavigante alla legge sul lavoro. In detto personale sono compresi, da un lato, i piloti, i navigatori, i radiotelegrafisti e i meccanici di bordo e, d'altro lato, il personale di cabina.

Le imprese d'aerotrasporti internazionali che entrano in conto sono soprattutto le imprese straniere i cui aeromobili atterrano in Svizzera e le imprese svizzere, tra le quali la Swissair S. A. e la Balair S. A. Il per¬ sonale aeronavigante delle altre imprese svizzere di trasporti aerei, che servono principalmente il traffico interno, non è dunque evidentemente incluso in quest'eccezione.

Anche per i battellieri renani, come per il personale aeronavigante, le condizioni di lavoro sono disciplinate sul piano internazionale: la per¬ tinente convenzione del 21 maggio 1954 (RU 1959, 985, in vigore dal 1° dicembre 1959) regola infatti minutamente ed unitariamente il riposo not¬ turno in navigazione, la durata del lavoro nei porti e ai moli di carico o scarico, le ore straordinarie, i giorni feriati, il riposo settimanale, le vacanze annue pagate. Ne consegue la piena superfluità di eventuali di¬ sposizioni nazionali; è pertanto normale di sottrarre alla nuova legge i lavoratori sottoposti alla convenzione citata.

dd. Lavoratori che hanno nell'azienda una funzione direttiva elevata, un'attività artistica indipendente o un'attività svientifica (lett. d) Data la loro situazione particolare nell'azienda, i lavoratori che ten¬ gono un ufficio direttivo elevato non hanno bisogno di essere protetti da disposizioni di diritto pubblico. Quest'eccezione ricalca quella istituita dalla legge sulle fabbriche e dalla legge
sul riposo settimanale e già si trovava, tale e quale, nel progetto del 1950 nò aveva dato luogo ad obie¬ zioni di sorta. Per esemplificare, diremo che i capi azienda e il personale forestale superiore esercitano una tale funzione direttiva elevata, ciò che non è il caso degli assistenti. Rientrano nella stessa categoria i soci di una società in nome collettivo autorizzati a rappresentare la società (art.

564 CO), i soci illimitatamente responsabili di una società in accoman¬ dita (art. 599 CO), gli amministratori e i membri di una. società anoni¬ ma incaricati della gestione e della rappresentanza (art. 717. e 718 CO), come anche i gerenti e i rappresentanti di società a garanzia limitata (art.

1353 societa -!i812 C0^ C cooperative (art. 898 e 899 CO). Bisogna poi eiaie Hi una società anche i tei zi,o cui è commessa la gestione e la rappresentanza ai anonima di una società cooperativa.

Sono pure sottratti dal campo applicativo, per analoghe ragioni, le peisone c ìe, noli azienda, esercitano un'attività scientifica: il disposto è 3 1 lC armerde Pui . . yì nceica, importante i laboratoristi gli specialisti istipubblici o per privati.

L'eccezionee non concerne degli evidente¬ mente 1 altro personale di detti istituti.

. Tla Ie pcisone c^lc esercitano un'attività artistica, sono considerate tni-° ?'UC i° C»10 '*a .conduc(mo a titolo indipendente, per esempio i diretfpi cinnP-l#-ieS la e * "solisti, ma non già gli orchestrali uè gli attori nè i ·divertimento nCmmeno artisti clic si producono negli stabilimenti di ta ma comC1*Zl°n' .esocilt'vc descriveranno meglio i gruppi di cui si tratP eVÌSt applic-iic con '' ° ,ne"'a 1CggC dovranno CSSCrC ra. Operai «oltopoMi olla legialaznme federale sul lavoro a domicilio (leu. e) Come si è osservato trattimi« ai , -, resto della legislazione sulla uaT rapporto tra la nuova legge e il lavoro a domicilio permana · ° opeia'a (sopra, pag. 1335), la legge sul come la determinazione d *' T Per(?lè rcS°Ia dellc questioni materiali, lavoratori, sia perchè li 01 ? n mìnimi, non considerate per gli altri voro non troverebbero' ma®.8l0r. parte dclle prescrizioni della legge sul ladomicilio. aPPticazione alcuna nei riguardi dei lavoratori a c. Disposizione speciale sulle imprese di trasporto e di comunicazione (cpv. 3) La facoltà attribuita al Consiglio federale di applicare per ordinanza determinate disposizioni, con le relative prescrizioni esecutive, ad aziende sottoposte alla legge sulla durata del lavoro, ma escluse dal campo ap¬ plicativo della nuova legge, si modella sull'articolo 15, capoverso 2, della legge del 31 marzo 1922 sull'impiego dei giovani e delle donne nelle arti e nei mestieri, secondo il quale il Consiglio federale può, mediante or¬ dinanza, rendere applicabili alle imprese di trasporto esercitate o concesse dalla Confederazione le prescrizioni di detta legge. Si tratta insomma, es¬ senzialmente, di estendere l'applicabilità di certe disposizioni materiali senza, con ciò, affidarne l'applicazione, per le aziende in parola, alle autorità incaricate di eseguire la legge sul lavoro. Si può tuttavia como¬ damente prevedere in certi casi, l'utile cooperazione di organi ufficiali, come per esempio degli ispettorati federali del lavoro.

1354 3. Aziende îamiliari (art. 3) Le aziende familiari si dividono in due catcgonc. luna, delle azien¬ de che occupano esclusivamente il -coniuge del datole di lavoro, i suoi consanguinei in linea ascendente e discendente coi ì ispettivi coniugi, i suoi figli adottivi e i figli del coniuge; 1 altra, quella delle imprese fa¬ miliari miste, in cui i membri della famiglia del datore lavorano assieme a terzi.

a. Aziende familiari pure (cpv. 1) Giusta l'articolo 3, lettera «bis dell'ordinanza per l'esecuzione della legge sulle fabbriche, come anche conformemente alle convenzioni inter¬ nazionali N. 5, 6, 14 e 89, le imprese familiari pure non sono soggette alla legge. L'ambito familiare in questa accezione comprende: il coniuge, i figli minorenni legittimi e adottivi del datore di lavoro, nonché ì figli minorenni del coniuge, che lavorano in virtù d'un obbligo del diritto di famiglia (art. 161, cpv. 2, 268, cpv. 2, e 271 CC), i consanguinei del datore in linea ascendente e discendente e i loro coniugi. Si tratta insomma dei membri della famiglia del datore di lavoro, che sono tenuti ad assisterlo o stanno con lui in un rapporto familiare particolarmente stretto.

b. Aziende familiari miste (cpv. 2) Va da se che i terzi, impiegati in un'azienda familiare, siano sotto¬ posti alla legge; per contro giova dare qualche spiegazione sulle ragioni che hanno condotto ad assoggettarvi anche i membri della famiglia oc¬ cupati in dette aziende, ancorché non in assoluto, bensì in modo ade¬ guatamente discriminato, secondo il grado di parentela dei familiari e le condizioni particolari delle aziende. La soluzione scelta appare confa¬ cente al concetto esposto e, per di più, s'informa alle direttive statuite nelle convenzioni internazionali sul lavoro.

1. Il coniuge del datore occupa, palesemente, tra i familiari, un posto speciale che giustifica senz'altro la sua esclusione dall'ambito della legge. Gli altri familiari sono trattati secondo la natura della loro colla¬ borazione, che può aver radice o in un obbligo posto del diritto di fa¬ miglia o in un rapporto di lavoro propriamente detto.

2. I familiari, in quanto lavorano per un obbligo del diritto di fa¬ miglia, sono logicamente sottratti alla legge. L'eccezione è senz'altro con¬ sona con gli atti internazionali ratificati dalla Svizzera (conv. N. 5, 6,
14 e 89); è bensì vero che questi eccepiscono solo a favoi'e delle aziende puramente familiari, ma lo fanno riferendosi aH'«impiego» dei membri della famiglia e cioè alla collaborazione dei medesimi in virtù di un contratto di lavoro: con ciò essi si trattengono al di qua della soglia del di¬ ritto di famiglia, che non intendono certo valicare, nemmeno nel caso delle aziende familiari miste.

1355 3. All'opposto, i familiari che lavorano in virtù non già di un ob¬ bligo del diritto di famiglia, ma di un contratto di lavoro, cadono nell am¬ bito della legge. Anche in questo caso, tuttavia, l'apphcabihta non deve eccedere l'interesse pubblico ne quanto è reputato necessano ta e con venzioni internazionali ratificate dalla Svizzera. Bastei «i pei an o PIC^° dere l'applicabilità delle disposizioni sull igiene e a P*e%cnz,°Pe e° !

infortuni (art. 5 e 6), sul riposo domenicale (art.

- )> su 1V ,.

compensare il riposo (art. 20), sulla tutela speciale ci 0io\ani^ e donne (art. 27-34), sugli obblighi dei padroni e dei avoia oi , ^ cisioni, le misure, la giurisdizione amministrativa e e pene 4. La legge si applica pienamente ai membri della dicati nel capoverso 1, fratelli e sorelle del datole e oio iD .

che il diritto di famiglia non li vincola strettamente al a oie nò essi generalmente vivono con lui in comunione domestica.

a^cso Qro

c. Disposizione speciale per i giovani familiari (cpv. 3) Le convenzioni N. 59, 60, 79 e 90 dell'Organizzazione intei nazionale del lavoro esigono giustamente clic i fanciulli e gli adolescenti occupa i nelle aziende familiari non siano adibiti a lavori tali che mettano m pc ricolo la vita, la salute o la moralità. Conseguentemente il progetto sta¬ tuisce che talune disposizioni di legge potranno essere fatte applicabi , per ordinanza, ai giovani di cui al capoverso 1, impiegati in un'azienda familiare pura o, in virtù di -un obbligo del diritto di famiglia, In una azienda mista, quando ciò appaia necessario per proteggere la \ita, a salute e la moralità.

4. Applicabilità nel singolo caso L applicabilità alle singole aziende non industriali, o alle loro parti, come anche ai singoli lavoratori, è data immediatamente, vale a dire senz alcuna procedura speciale d'assoggettamento; per contro essa deve essere pronunciata dall'autorità cantonale quando il caso sia dubbio (art. 37, cpv. 3) e quando si tratti delle disposizioni speciali sulla du¬ rata del lavoro e del riposo per determinate categorie di aziende o di lavoratori (art. 25).

Invece l'applicabilità delle disposizioni speciali sulle aziende indu¬ striali abbisogna sempre di una decisione di assoggettamento, pronuncia¬ ta dall'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (art. 4, cpv. 1), proprio come si fa attualmente per le fabbriche.

I particolari applicativi nei casi controversi sono regolati dagli ar¬ ticoli del capo VI concernente la giurisdizione amministrativa (art. 51-54).

1356 5. Disposizioni speciali sulle aziende industriali Abbiamo spiegato sopra perchè la legge sulle fabbriche debba es¬ sere incorporata in questa sul lavoro (pag. 1334 sgg.). Da detta fusione procede però che, a complemento delle norme generali valide per tutte le aziende, la nuova legge sul lavoro deve recare dei disposti speciali sulle aziende industriali. Trattasi di passi relativamente poco numerosi raccolti sotto la denominazione (art. 4) «Disposizioni speciali sulle aziende indu¬ striali» e concernenti segnatamente l'approvazione dei piani e il permes¬ so d'esercizio (art. 7), la durata massima della settimana lavorativa (art.

8, cpv. 1, lett. a), i limiti della giornata lavorativa al sabato e alla vigilia dei giorni feriati (art. 9, cpv. 1), il lavoro a squadre (art. 21, cpv. 2 e 22, cpv. 3), il regolamento aziendale (art. 35) e l'affissione dell'orario di lavoro (art. 43, cpv. 1).

La nuova nozione di «azienda industriale» sostituisce a un tempo quelle di «fabbrica» e di «stabilimento industriale» che stanno a fonda¬ mento della legge sulle fabbriche. Non si tratta di una mera variante terminologica ma di un nuovo concetto, chiarito in una definizione ma¬ teriale che lo circoscrive esattamente.

a. Concetto attuale di fabbrica L'articolo primo della legge sulle fabbriche dispone che «uno stabi¬ limento industriale può essere designato come fabbrica quando occupi più operai fuori delle loro abitazioni, sia nei locali dello stabilimento e nei cantieri che ne dipendono, sia altrove in lavori connessi coll'csercizio in¬ dustriale». Gli articoli 1 e seguenti del regolamento d'applicazione preci¬ sano quel vago plurale del «più operai» mediante le cosiddette «cifrelimiti», cioè i numeri minimi di operai: per gli stabilimenti che adoperano motori, la cifra-limite è 6; essa è pure 6 per quelli che non usano mo¬ tori ma impiegano almeno un operaio d'età inferiore ai diciott'anni; per gli stabilimenti che non adoperano motori nè impiegano adolescenti, la cifra-limite sale a 11; sono considerati fabbriche anche gli stabilimenti che.non raggiungono le cifre-limite di 6 o di 11 ma che presentano pe¬ ricoli eccezionali per la salute e la vita degli operai o che, per il genere d'esercizio, hanno manifestamente il carattere di fabbriche. Della «fab¬ brica», il diritto vigente dà pertanto una precisa
definizione, basata sul genere prossimo di «stabilimento industriale» e sulla differenza specifi¬ ca delle cifre-limite e delle altre condizioni poste negli articoli qui sopra citati, per contro il concetto generico di «stabilimento industriale», che è il vero e solo soggetto della legge sulle fabbriche, non è definito nè in questa nè nel relativo regolamento d'applicazione.

Mancando una definizione legale dello stabilimento industriale, è sempre mancata la necessaria chiarezza su un problema chiave concer¬ nente la procedura d'assoggettamento: e cioè non si è mai saputo con

1357 sufficiente esattezza se il carattere industriale sia o no l'elemento princi¬ pe per qualificare un'azienda come stabilimento industriale ai sensi della leoSe* 11 dubbio interpretativo è contemporaneo della legge, o meglio anteriore in quanto risale al 23 marzo 1877, data di promulgazione della prima legge sulle fabbriche, derivata dall'analoga legge glaroncse del 10 agosto 1864. Ogni tentativo di sciogliere il problema provocava divergenze e critiche che s appuntavano sulla conseguente prassi d'assoggettamento, cosicché le autorità erano rimproverate, secondo le diverse vedute dei dissenzienti, ora di lassismo ora di rigorismo. È stata necessaria un'evo¬ luzione di diversi lustri, tuttora in corso, per arrivare ad una norma sufìicientemente stabile, la quale consentisse di determinare quali enti pos¬ sano essere considerati «stabilimenti industriali», giusta l'articolo 1 della legge sulle fabbriche; raggiunto detto punto fermo, era poi facile stabili¬ re qua ì, tra questi stabilimenti, dovessero, in quanto fabbriche, essere assoDOe ai a a legge, dato che qui soccorrevano le precise definizioni del regolamento d'applicazione. .. . . r 8jur*sPrudenza delle autorità di ricorso è stata di gran momento riniti nlVr CV° uz'one della nozione di fabbrica, dall'accezione stretta u na en idonea alle^^sno1siziom -". .^ Più di diverso valore semantico, richieste dallalarga, procedura d'assoggettamento.

Il Consiglio federale cui »«,,-a ...

1928 sull'assoggettamento, riteneva cn i · ' * decidere 1 nc0rsl derla tanto da includere dello »rTM.TM a"° SpÌrU° ddla 1Cgge 1 CSlen" me mestieri (FF loin it Ì at»vita caratterizzabili specificamente cosuona una sua dichiaraiTM , Pag' 181, franc* Pa8- 297)* Casì aPPunto formulata nella tembre 1928, nella mut ° decisione di ricorso 5 setaSS erito fatto tanto banale da ,,1!

che l'impiego di motori è ormai un 4 iriendi nnTM, i' .

poter servire come criterio per definire una TTi'nici^ r ^della t /* Confederazione, *meid° ..industriale delle autorità ammm.stral.vc fase.(Giurisprudenza II, ,, 77).

. j-^°n ' tntrata in vigore della legge dell'11 giugno 1928 sulla giùris ìzione amministrativa e disciplinare, la competenza di decidere i ri¬ corsi su assoggettamento è passata,.al : Tribunale : federale. Quasi imme¬ diatamente il tribunale ha avuto modo di precisare che,
dalla limitazione dell applicabilità della legge agli stabilimenti industriali, non si deve in¬ durre 1 intenzione del legislatore di distinguere le fabbriche dall'artigiana¬ to, ma bensì l'industria più l'artigianato dal commercio più l'agricoltura.

Quanto poi alla discriminazione interna tra fabbrica e azienda artigiana-', le, soccorre sufficientemente, ad è determinante, il fattore quantitativo espresso nel numero d'operai (STF 60, I, 400, cons. 1). Ecco come il Tribunale federale definisce lo 1'stabilimento · industriale: (STF 75, I, 87 e 75, I, 392): «Per stabiliménto industriale devesi intenderò ogni eserci¬ zio inteso alla produzione» di'merci, in opposizione alle aziende agricole' (produzione primaria) e commerciali, le quali non cadono nell'ambito

1358 applicativo della legge sulle fabbriche. Le aziende di cai attere ailigianalc non ne son escluse, che anzi cadono sotto la legge quando sono produt¬ trici di merci e raggiungono l'entità prevista dalle norme sulle fabbriche, valutata secondo le installazioni e il numero d'operai».

Applicando questi principi, il Tribunale federale ha approvato in molti casi l'assoggettamento d'aziende dal numero minimo di sei operai, ancorché appartenenti a categorie aziendali non definibili senz'altro come industriali: botteghe di falegnami, di carpentieri, di mobilieri, di sellai, di sarti, di pellicciai, di fabbri, di riparatori, ecc.

Col passar degli anni, il Tribunale è dunque andato, nelle sue sen¬ tenze, più in là di quanto arrivasse la pratica d'assoggettamento delle au¬ torità che vi erano deputate, le quali, per distinguere lo stabilimento in¬ dustriale dall'azienda artigianale, consideravano non solo il numero degli operai ma anche l'organizzazione del lavoro e l'apparecchiatura. Le cer¬ chie artigianali poi, dal canto loro, non hanno mai mancato di combattere le allegazioni del Tribunale federale, mettendo innanzi l'argomento che certe aziende, anche se produttrici di beni, non possono essere conside¬ rate fabbriche in quanto non sono manifestamente stabilimenti industriali.

Naturalmente se si approva quest'argomento, il numero-limite d'operai può mantenere la sua funzione, ai fini dell'assoggettamento, solo quando sia stato previamente accertato il carattere industriale dell'azienda; in altri termini, il numero degli operai consentirebbe sì di determinare se uno stabilimento industriale è una fabbrica, ma non se un'azienda ha carattere industriale.

b. Il concetto di azienda industriale (ari. A,epa. 2) Stante le difficoltà che abbiamo descritto, la Commissione peritale e la Commissione delle fabbriche hanno stimato opportuno di definire nella legge 1'«azienda industriale», come quella che è oggetto di disposi¬ zioni speciali. La definizione usa criteri intrinseci al concetto definito, idonei segnatamente a distinguere le aziende industriali da quelle artigia¬ nali, pure sottoposte alla legge. La definizione dell'azienda industriale, re¬ cata nel presente disegno, è stata uno dei massimi temi delle discussioni sulla condenda legge, ma si è guadagnata infine l'approvazione unanime dei membri della
Commissione peritale e della Commissione delle fab¬ briche. Secondo questa definizione, è industriale l'azienda in cui l'uso delle macchine o di altre attrezzature tecniche, oppure l'esecuzione a ca¬ tena, determinano il modo e l'organizzazione del lavoro, purché il per¬ sonale d'esercizio comprenda almeno sei lavoratori (lett. a). Sono assi¬ milate a queste le imprese automatizzate (lett. b) o pericolose (lett. c).

Va inoltre notato che un'azienda può essere inclusa in una di queste ca¬ tegorie solo se usa istallazioni fisse e durevoli per la produzione, la trasformazione o il trattamento di beni o per la produzione, la trasfor¬ mazione e il trasporto di energia (preambolo).

1359 Nello stabilire se le istallazioni siano fisse e durevoli, bisognerà considerare che sovente un imprenditore impianta provvisoiiamente in un edificio la sua azienda industriale, ma questa poi vi permane per l'elemento decisivo è dunque il carattere praticamente dui aluvo e im pianto e non già l'intenzione dell'imprenditore che 1 lia ìealizzato.

L'ordinanza dovrà definire le nozioni di produzione, ti as f or m azione o trattamento di beni e lo potrà fare ispirandosi, pei esempio, a ar 1 3, lettera b, dell'ordinanza del 15 giugno 1923 (CS 8, 20 ) per es zione della legge sull'impiego degli adolescenti e delle donne ne e ' mestieri, che parla .di «industrie nelle quali dei prodotti vendono fatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, appi on ai p vendita; o nelle quali le materie sono trasformate; compi esc a cos zione delle navi, le industrie di demolizione del materiale». Tra e azi de di produzione, trasformazione o trasporto dell energìa figurano, » esempio, le aziende elettriche, di produzione o distribuzione, i comp essi nucleari, gli oleodotti e i gasdotti, in particolare le stazioni di pompag,,io e di deposito.

Notiamo poi che, secondo le circostanze, converrà prendere in con¬ siderazione non l'azienda intera ma solo le sue parti di carattere indu¬ striale: si pensi alle tipografie di aziende bancarie, commerciali o d as¬ sicurazione, oppure alle officine meccaniche di aziende edili, ecc. Ciò vale anche per le aziende che, senz'essere di carattere industriale, giusta la lettera a, usano istallazioni fisse e durevoli per la produzione di beni o d'energia e presentano sezioni automatizzate o pericolose.

Quanto alla definizione delle differenti categorie d'aziende industria¬ li occorre segnalare quanto segue: 1. La categoria più importante è quella che include le aziende de¬ finibili mediante tre criteri qualitativi alternativi ed un criterio titativo: il modo e l'organizzazione del lavoro devono dipendere o ^ impiego di macchine» o «da altre apparecchiature tecniche» oppure « l'esecuzione a catena»; quando uno di questi criteri è realizzato oc ancora accertare che il numero dei lavoratori sia «almeno i SC1* a). Quest'ultimo criterio quantitativo dev'essere precisato ne sen . ^ contano soltanto i lavoratori adibiti direttamente a ^.ro?C^ .

tivo: l'ordinanza dovrà poi meglio
esplicitare questa . nu¬ lamente accadrà che i criteri scelti risulteranno poco unzi mnn;fatmorose aziende artigianali, massimamente per que e m ' tura ritiene tuttavia una sua nota individualistica e .le:macchi co le altre apparecchiature concorrono solo sussidiariamente a a 2. La seconda categoria abbraccia le «astende automatizzate., cioè quelle in cui «dei proccdimcnli automalici, risultano determinanti per il modo e l'organiszazione del lavoro (lcll. b). A differenza di quelle

1360 della prima categoria, queste aziende cadono sotto le disposizioni spe ciali concernenti le aziende industriali, indipendentemente dal numero dei ·lavoratori, purché, come del resto appare dal testo, trattisi veramente d'aziende in cui il procedimento automatico e determinante quanto al modo e all'organizzazione del lavoro e non già d'aziende che usano spo¬ radicamente alcune apparecchiature automatiche. Dal preambolo del se condo capoverso risulta parimente, già l'abbiamo detto, che 1 azienda de¬ ve vuoi produrre, trasformare o trattare dei beni, vuoi produrre, trasfor¬ mare o trasportare energia, condizione che non s'avvera, per esempio,, nel caso della meccanizzazione di un ufficio (introduzione del sistema a carte perforate, ecc.). La disposizione che commentiamo considera ade¬ guatamente l'evoluzione tecnica come anche riflette le norme del rego¬ lamento d'applicazione della legge sulle fabbriche, secondo le quali sono ·ugualmente reputati fabbriche gli stabilimenti industriali «che occupano un numero di operai inferiore ai limiti [ ] fissati, ma che pre-» sentano pericoli eccezionali per la salute e la vita degli operai o che han¬ no manifestamente il carattere di fabbriche (art. 1, cpv. 1, lett. e/)». Vie¬ ne così chiarito un punto che, da anni ormai, suscita vive discussioni.

Del resto sarebbe illogico che proprio le aziende di un carattere indu¬ striale particolarmente rilevato, come quelle largamente automatizzate, sfuggissero alle disposizioni speciali sulle aziende industriali unicamente perchè occupano meno di sei operai. L'assoggettamento di tali aziende non si fonda su un'accresciuta pericolosità, che palesemente non è con¬ comitante dell'automazione, ma trae innanzi tutto la sua giustificazione dall importanza preminente che qui riveste l'approvazione dei piani.

3. La terza categoria, per la quale il numero degli operai non conta,, è quella delle «aziende pericolose», delle aziende cioè, nelle quali «la vita o la salute dei lavoratori sono esposte a speciali pericoli» (lett. c). Trovia¬ mo un disciplinamento analogo alla lettera d dell'articolo ì; capoverso 1, del regolaménto d'applicazione della legge sulle fabbriche, dove si (dispone che siano ugualmente reputati fabbriche «gli stabilimenti industriali [ . . . ] che presentano pericoli eccezionali per la salute e la vita
degli operai [.....]». Simile disposto conveniva manifestamente anche alla nuova leg¬ ge; esso vi è stato perciò incluso, riservato all'ordinanza di dare le op¬ portune prescrizioni particolareggiate, da redigere sul modulo di quelle contenute nell'articolo 11 del regolamento citato. Il grado di pericolosità deve òvviamente essere maggióre di quello delle aziende industriali ordi¬ narie,-chè altrimenti l'ambito applicativo verrebbe ad estendersi in modo tale da snaturare il disposto: si considereranno primamente, come si fa ora, le aziende che presentano rischi di esplosioni o rischi analoghi.

Le disposizioni della futura legge circa l'assoggettamento delle azien¬ de industriali, per definite che siano tanto sul piano normativo generale quanto su quello prescrittivo particolare, abbisogneranno pur sempre del¬ l'opera interpretativa dell'autorità d'assoggettamento e, in sede di ricorso.

1361 del Tribunale federale; possiamo però asserire che la materia, così pro¬ posta all'interpretazione, sarà ben più ricca di quella offerta attualmente dalla legge sulle fabbriche. Ne viene che la prassi d'assoggettamento sarà notevolmente agevolata: con che non intendiamo pronosticare un sovver¬ timento nello stato attuale delle aziende assoggettate, il quale, per contro, sarà mutato assai poco. Difatti un rilevamento preciso, condotto dagli ispettori federali delle fabbriche, dimostra che il numero delle aziende, che ora sono assoggettate alla legge sulle fabbriche ma che, in quanto reputate non industriali, sfuggiranno invece al futuro regime legale, è minimo in rapporto al totale attuale delle fabbriche (12750, circa, con un effettivo operaio di 624 500); per di più, alcuni stabilimenti, attualmente non definiti fabbriche, cadranno sotto la nuova legge, in virtù della let¬ tera b sulle aziende automatizzate. Da questi fatti consegue che l'entrata in vigore della nuova legge non comporterà un grande mutamento nello stato delle cose, restando minimo il divario tra il numero delle aziende industriali che le saranno assoggettate e il numero attuale delle fabbri¬ che, come anche tra l'effettivo dei lavoratori delle prime e quello delle seconde.

II. Igiene e infortunistica (art. 5 a 7) 1. In generale Il cautelare la salute e la vita dei lavoratori costituisce uno degli as¬ sunti principali della legislazione pubblicistica sul lavoro. Le disposizioni recate nel capo II, come quelle che sono date nell'interesse pubblico, non possono essere sostituite dai contratti collettivi, i quali, del resto, in gene¬ re, poco si occupano d'igiene e d'infortunistica. L'ordinamento vigente in questo settore è complesso e vario sì da poter cagionare malintesi: oc¬ correrà pertanto riassumerlo chiaramente.

a. Ordinamento attuale La legge glarônese del 10 agosto 1864 sulla polizia delle fabbriche re¬ cava già dei disposti per l'igiene e la prevenzione degli infortuni; essi servirono di modello all'articolo 2, capoverso 3, ultima frase, della leg¬ ge federale del 23 marzo 1877 (RU 3, 241) sul lavoro nelle fabbriche, che recitava: «In generale, a proteggere la salute degli operaj e a preve¬ nire i sinistri saranno applicati tutti quelli espedienti che sono suggeriti dalla esperienza e dai progressi della scienza,
e che nelle condizioni con¬ crete sono praticabili». Questa disposizione fu ripresa nell'articolo 5 della legge del 26 aprile 1887 (RU 10, 165) sull'estensione della responsabilità civile, emanata a complemento di quella del 25 giugno 1881 (RU 5, 562) sulla responsabilità civile dei fabbricanti, e divenne così applicabile non solo ai fabbricanti, ma anche agli esercenti delle aziende artigianali sotto¬ poste alle disposizioni sulla responsabilità civile. Per queste due leggi, il Foglio Federale, 1960.

93

1362 fabbricante era chiamato a rispondere del danno inferlo al latratore, uc ciso o ferito nella fabbrica e nell'esercizio della medesima, come anche del danno cagionato a un lavoratore da una delle malattie segna a e a Consiglio federale come tipiche di determinate industrie, purché ne tos¬ se accertato il nesso effettuale esclusivo con l'esercizio industua e.

Secondo il messaggio del 10 dicembre 1906 (FF 1906, VI, fianc. 213, led. 229) su un disegno di legge per l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, alla responsabilità civile sarebbe dovuta essere sostituita una assicurazione-infortuni obbligatoria, retta da norme applicabili così alle aziende sottoposte allora alla legge sulla responsabilità civile, come a quel¬ le di altre categorie. L'articolo 45 del disegno che corredava quel mes¬ saggio ripeteva testualmente l'articolo 2, capoverso 4, della vecchia legge sulle fabbriche; il testo, concordante del resto anche con 1 articolo 5 della legge 1887 sulla responsabilità civile, venne però modificato nel coi so delle deliberazioni parlamentari e finì per configurarsi nell articolo 65, capo¬ verso 1, della legge del 13 giugno 1911 (esito del disegno del 1906), in virtù del quale il padrone, o il suo rappresentante, deve introdurre, per prevenire le malattie e gli infortuni, tutte le misure che 1 esperienza abbia dimostrato necessarie, il progresso tecnico realizzabili e le circostanze azien¬ dali applicabili (CS 8, 292). Questa limitazione dell'obbligo padronale all'approntamento delle misure preventive d'infortuni e malattie professio¬ nali si conforma al fondamento costituzionale dell'assicurazione-infortuni obbligatoria: infatti, l'articolo 34 bis, capoverso 1, Cost, non consente di prescrivere senz'altro tutte le misure di tutela della vita e della salute, ma unicamente quelle attenenti all'assicurazione contro gl infortuni, più precisamente, quelle intese a prevenire gli infortuni e le malattie profes¬ sionali, in quanto stiano in nesso d'effetto a causa con 1 esercizio della azienda e siano coperti dall'assicurazione obbligatoria. Nelle discussioni parlamentari, fu ripetutamente precisato che la legge sull assicurazione malattie e infortuni dovesse sempre tendere non solo a risarcire gli in¬ fortunati ma anche a impossibilitare i sinistri, metodo questo certamente radicale per
evitarne i danni: in altre parole, si esprimeva la certezza che la prevenzione degli infortuni ne costituisse la migliore assicurazione.

Frattanto era dato il Codice delle obbligazioni (30 marzo 1911), il cui articolo 339, intitolato «misure di sicurezza e locali di lavoro», recitava: «In quanto si possa equamente pretendere per le speciali condizioni del contratto e per la natura del lavoro, il padrone deve provvedere alle mi¬ sure di sicurezza necessarie contro i pericoli dell'esecizio, alla sufficienza ed alla salubrità dei locali di lavoro e, in caso di comunione domestica, alla salubrità dei locali per dormire». Una simile protezione contro le ma¬ lattie e gli infortuni apparve veramente di massimo momento per i lavo¬ ratori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, cosicché, consci della sua importanza, la Confederazione e i Cantoni ebbero cura di aumentarne il rigore e la.precisione nelle loro legislazioni rispettive, come si riscontra,

1363 segnatamente, nell'articolo 5 della legge federale del 18 giugno 1914 sulle fabbriche, intitolato «Igiene delle fabbriche e prevenzione degli infortuni» (CS 8, 4). Trattasi ivi di una norma di tutela operaia che non è connessa con l'assicurazione-ìnfortuni e che, al datore di lavoro, fa un obbligo ge¬ nerale di approntare e mantenere i locali di lavoro, le macchine e le at¬ trezzature in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, nò la salute né la vita dei lavoratoli. Quell'articolo comprende anche delle di¬ sposizioni sull'igiene del lavoro, argomento negletto dalla legge sull'as¬ sicurazione malattia e infortuni. In particolare, va notato che l'obbligo di apprestare i mezzi intesi a prevenire le malattie concerne le malattie in genere (il disposto del cpv. 1 va visto infatti nel quadro della legge intera, senza lasciarsi abbagliare dal fatto che ripete esattamente quello dell'art. 65, cpv. 1, della legge sull'assicurazione malattie e infortuni) e non già soltanto le malattie professionali coperte dall'assicurazione obbli¬ gatoria sulle malattie e gli infortuni. L'intero articolo 5 diverge insomma dal 65 citato, in quanto prescrive, oltre alle misure di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, anche misure igieniche generali, tra cui quelle sull'illuminazione, l'aerazione, la distribuzione dei posti di lavoro, la lotta contro i rumori e la prevenzione dell'affaticamento eccessivo.

Quanto alla coordinazione delle due disposizioni sulla prevenzione de¬ gli infortuni, l'una della legge sulle fabbriche e 1 altra della legge sull as¬ sicurazione malattie e infortuni, il Consiglio federale dichiarava, nel mes¬ saggio del 6 maggio 1910 per la revisione della legge sulle fabbriche (FF 1910 franc. IV, 128, ted. III, 575): «L'assicurazione federale malattie e in¬ fortuni è pure interessata a questo problema, cosicché ci si può chiedere se non si arrischi d'incorrere in un doppione che converrebbe evitare. Noi pensiamo tuttavia che convenga continuare i lavori in questo scttoi e sen¬ za preoccupazione alcuna per quanto si sta facendo nell'altro, rinviando a più tardi la cura di far concordare organicamente le disposizioni. Per intanto rinviamo all'articolo 45 del disegno di legge sulle assicurazioni». _ Allorché il disposto in questione fu, nelle due leggi, reso assolutamente
univoco, il rapporto tra le medesime, per la materia che ci occupa, fu stabilito dall'articolo 10 dell'ordinanza II del 3 dicembre 1917 (CS 8, 356) sull'assicurazione-infortuni, il quale riservava al futuro regolamento d ap¬ plicazione della legge sulle fabbriche le condende disposizioni circa la prevenzione delle malattie e degli infortuni e 1 igiene generale, da assicura- .

re nell'impianto di una fabbrica; un'identica riserva era fatta per le dispo¬ sizioni applicative dell'articolo 9 della legge sulle fabbriche (disfunzioni di esercizio). In quel tempo, il Consiglio federale era inoltre fermamente deliberato di emanare, mediante una speciale ordinanza: esecutiva (che non avrebbe comunque toccato le misure igieniche), delle disposizioni generali sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle fab¬ briche in attività e nelle altre aziende sottoposte obbligatoriamente all'as¬ sicurazione infortuni, ma, sinora, s'è astenuto dal dare, fondandosi sulla

1364 legge pev l'assicurazione malattie e infortuni, un'ordinanza tanto comple¬ ta; per contro esso ha statuito delle ordinanze particolari, che concernono solo in parte il lavoro nelle fabbriche, mentre l'Istituto nazionale ha noti¬ ficato delle istruzioni, basate sull'articolo 65, capoverso 2, della legge per l'assicurazione malattie e infortuni.

Riassumendo, nel quadro della tutela del lavoro, il legislatore fede¬ rale ha sinora emanato delle prescrizioni d'igiene e prevenzione infortuni solo per le fabbriche, le quali sono d'altronde sottoposte, per la preven¬ zione degli infortuni e delle malattie professionali, alle disposizioni del¬ la legge sulla partinente assicurazione. Per gli stabilimenti non assogget¬ tati alla legge sulle fabbriche, dette disposizioni si applicano soltanto se quelli sono espressamente sottoposti all'assicurazione infortuni obbliga¬ toria. Tutte le altre aziende sono libere da ogni vincolo di diritto pub¬ blico federale quanto all'igiene e alla prevenzione e sono tenute ad os¬ servare, in materia, soltanto l'articolo 339 CO, vale a dire una disposi¬ zione di diritto privato.

b. Ordinamento disegnato Risponde certamente ad un bisogno che la futura legge sul lavoro ab¬ bia a regolare l'igiene e la prevenzione degli infortuni (art. 5, 6 e 7) non solo per le aziende industriali, ma anche per tutte le altre aziende che cadono nel suo ambito. L'articolo 66, lettera b, del disegno, fa, del resto, una riserva generale (come l'art. 83, cpv. 4, della legge sulle fabbriche) a favore delle disposizioni federali sull'infortunistica e le malattie profes¬ sionali e, segnatamente, di quelle recate negli articoli 65 (prevenzione degli inlortuni), 65 bis (prevenzione delle malattie professionali) e 68 (malat¬ tie professionali) della legge per l'assicurazione malattie e infortuni come anche di quelle date dalle ordinanze d'esecuzione ossia, in particolare, dall articolo 10 dell'ordinanza II del 3 dicembre 1917 sull'assicurazione infortuni.

Quanto all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, giova fare le se¬ guenti distinzioni, secondo il contenuto, il campo d'applicazione e la com¬ petenza: 1. Per contenuto, l'articolo 5 del disegno supera gli articoli 65 e 65 bis della legge per l'assicurazione malattie e infortuni: questa non con¬ cerne se non gli infortuni e le malattie
professionali coperti dall'Istituto svizzero d'assicurazione infortuni, quello, per contro, concerne l'igiene in generale (illuminazione, aerazione, posto di lavoro, lotta contro i rumoxù, affaticamento eccessivo, ecc).

2. L'impianto di un'azienda e la preparazione del suo esercizio sono retti dagli articoli 5, 6 e 7 del disegno. Le precauzioni da prendere sono più o meno estese, secondo si tratti di un'azienda industriale o di

I !

1365 i un azienda non industriale; l'assoggettamento all'assicurazione infortuni obbligatoria è invece irrilevante. Le aziende industriali sono sottoposte sia agli articoli 5 e 6, sia alla procedura d'approvazione dei piani, sia all'au¬ torizzazione di esercitare (art. 7, controllo preventivo), mentre le aziende non industriali cadono soltanto sotto gli articoli 5 e 6.

3. Quando le aziende sottoposte all'assicurazione infortuni obbliga¬ toria sono messe in esercizio, diviene operante la riserva a favore degli articoli 65 e 65 bis della legge sull'assicurazione malattie e infortuni, con¬ cernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (-cfr.

art. 61, m 3 e 4, del disegno). Si restringe allora l'applicabilità degli arti¬ coli 5 e 6 del disegno, così per tutte le aziende industriali come per le aziende non industriali soggette all'obbligo dell'assicurazione infortuni in virtù di una disposizione speciale.

4 Analogamente alla legge sulle fabbriche e contrariamente a qucla su assicurazione malattie e infortuni, il disegno obbliga il datore di a% °!°,.a P1® e»fceie H vicinato dagli effetti nocivi dell'azienda. Le pcrlinen i isposizioni (ait. 5) sono applicabili nell'approntamento dell'azienda e, successivamente, allorché accade l'evento -nocivo.

applicare, 'che°sarannodo queîle'T!i C°nCepÌlÌ in funzione delJa "ormc da 1C8gC St SSa l'assicurazione malattie c In fi .

° ° q 8SG ^ Si lezioni degli articoli 5 6 n 7 , applicheranno dunque: per le vio¬ lera b, 56 e 57, canoveTM 01 dlse8no> 8U articoli 55> capoverso 1, let¬ Uera a del tegli articoli 6ö' e 65 hi 11 > medesimo; per le violazioni legge per iuni, l'articolo 66 dolin * ? .

l'assicurazione malattie e informedesima (cfr. art. 61, n. 4, cpv. 3, del disegno).

Obblighi del datore 0 del prestatore di lavoro (art. 5 0 6) 1 a\oia , a, ou, V- Padl0l ^e deveconfacenti prendere,all'esercizio per proteggere la vita e ladell'azienda, salute dei e misure e alla natura conscn 1 e dalla tecnica e dimostrate necessarie dall'esperienza (art. 5, ... '. e®qe deve, apprestare mantenere le installazionie (le officine i loro segnatamente, accessi, i singoli posti di elavoro, le apparecchiature gli utensili) nonché ordinare il lavoro (metodi, particolari e ritmo di la¬ voro, produzione, trasformazione e trattamento dei beni) in modo da preservare il più possibile gli operai dagli infortuni, dalle malattie profes¬ sionali e non professionali e dall'affaticamento eccessivo (art. 5, cpv. 2).

Inoltre questo stesso articolo gli fa obbligo (cpv. 1) di prendere le ade¬ guate misure per l'illuminazione, il condizionamento e l'evacuazione di vapori, gas e rifiuti, per isolare il personale dai rumori, dalle scosse, dal¬ le radiazioni, dalle emanazioni tossiche e per tutelarlo dai rischi d'esplo¬ sione e d'incendio. I relativi disposti valgono, analogamente all'articolo 78 della legge sulle fabbriche, per i refettori e i soggiorni, i dormitori e la se-

1366 zione sanitaria. Quest'obbligo padronale equivale a quello attualmente pre¬ visto dall'articolo 5, capoverso 1, della legge sulle fabbriche e 65, capo¬ verso 1, di quella per l'assicurazione malattie e infortuni; la dicitura «mi¬ sure adeguate alle condizioni dell'esercizio», più chiara di quella contenu¬ ta nella legislazione vigente, indica che si deve tener conto dello stato di fatto e delle caratteristiche dell'azienda, tanto dal profilo economico, quan¬ to da quello tecnico. In tal modo il disegno considera, soprattutto rispet¬ to alle piccole aziende, i desideri espressi dal ceto padronale nei memo¬ riali sul progetto 1950 e nella commissione peritale.

Oltre alle misure di protezione della vita e della salute del proprio personale, il padrone deve prendere anche quelle intese a proteggere il vicinato dagli effetti nocivi dell'esercizio (art. 5, cpv. 1, parallelo all'art. 8, cpv. 4, e 9 della legge sulle fabbriche). La nozione di vicinato è l'elativa alla portata degli effetti nocivi, che può largamente superare il raggio delle immediate adiacenze dell'azienda. L'articolo 34 ter, Cost., base maestra del disegno, menziona esclusivamente la tutela dei lavoratori e non offre l'ad¬ dentellato per la protezione dei vicini; per contro il 31 bis, capoverso 2, Cost., citato nel preambolo della futura legge, consente di estendere al vicinato gli obblighi padronali in materia igienica e preventiva e di col¬ mare pertanto una lacuna inammissibile in un ordinamento organico di tutela del lavoro. Questa considerazione del vicinato ridonda a favore, oltre che della popolazione, anche della fauna e della flora; perchè sia efficace occorrerà che le necessarie cautele siano adottate già alla fonda¬ zione dell'azienda. Il disegno non preclude ai Cantoni di cooperare alla tutela del vicinato, chò potranno usare all'uopo la loro legislazione sulla, polizia delle costruzioni, del fuoco, delle acque e dell'igiene: l'articolo 66, lettera b, del disegno riserva espressamente questa competenza cantonale, come anche rinvia alle disposizioni federali speciali, segnatamente alla leg¬ ge federale del 24 giugno 1902 (CS A, 777) sugli impianti elettrici a cor¬ rente forte e a corrente debole (cfr. art. 7 della legge sulle fabbriche).

Il disegno apporta una rimarchevole novità nel settore della prote¬ zione del
personale aziendale e del vicinato, esigendo che il padrone faccia collaborare i lavoratori alle misure di tutela (art. 5, cpv. 3), onde se ne accresca l'efficacia.

b. Il dovere di diligenza incombente al padrone ha per correlativo 1 obbligo, imposto ai lavoratori, individualmente e collettivamente, di se¬ condarlo nell'applicazione delle misure igieniche e preventive: essi devono, in particolare, impiegare correttamente le apparecchiature d'igiene e si¬ curezza e astenersi dal rimuoverle o dal modificarle senza il permesso del padrone (art. 6). Si vede come il disposto, analogamente a quello del capoverso 2 dell'articolo 5, sia più rigoroso di quello parallelo della legge sulle fabbriche.

c. I particolari dell'igiene e della prevenzione, in ispecie per le azien¬ de industriali, saranno disciplinati per ordinanza, riservata evidentemen-

1367 te la legge per l'assicurazione malattie e infortuni (art. 66, lett. a). Del resto, sarebbe impossibile farcire la legge di dette disposizioni partico¬ lari, prima di lutto perchè esse esigono l'espressione analiticamente pre¬ cisa, propria della tecnologia specialistica, in secondo luogo perchè, col progredire di questa, dovranno essere sovente mutale.

d. Grazie alle nuove disposizioni, si può abrogare come superflua (art. 67, cpv. 1, lett. a), la legge del 2 novembre 1898 sulla fabbricazione e la vendita dei fiammiferi (CS 8, 113), caduta già in desuetudine. Per riguardo alla convenzione internazionale, ratificata dalla Svizzera, del 26 settembre 1906, (CS 74, 57) che vieta di usare il fosforo bianco nella industria dei fiammiferi, le disposizioni sui fiammiferifici dovranno essere riprese nell'ordinanza esecutiva della legge sul lavoro, mentre quelle sulla vendita dei fiammiferi dovranno essere inserite nell'ordinanza del 26 mag¬ gio 1936 (CS 4, 473) sul commercio delle derrate alimentari e degli og¬ getti d'uso e consumo.

3. Approvazione dei piani delle aziendo industriali e permesso d'esercizio (art. 7) La condendo legge, sollecita della piena efficacia delle misure d'igiene e di prevenzione degli infortuni, dispone che i progetti di costruzione e di attrezzatura delle aziende industriali siano sottoposti preventivamente a una procedura speciale (delta d'approvazione dei piani) e che l'esercizio di dette imprese possa iniziarsi soltanto quando l'autorità abbia riscontrato la rispondenza tra l'esecuzione e i piani approvati (permesso d'esercizio).

Per non appesantire l'intervento dell'amministrazione, la procedura è stata fatta obbligatoria soltanto per le aziende industriali giusta l'articolo 4, riprendendo così la legislazione attuale. Le aziende sprovviste di impianti fissi e durevoli (come i pur pericolosi cantieri edili) non incorrono dun¬ que in delta procedura, è tuttavia lasciato ai Cantoni e ai Comuni di emanare per essi, come misure di polizia (art. 66, lett. b), le disposizioni necessarie per assicurare l'igiene e la prevenzione degli infortuni.

Sono obbligati a domandare l'approvazione dei piani non unicamente i datori di lavoro, ma anche, in generale, i committenti dell'opera: questa estensione dell'obbligo è stata decisa perchè accade sovente, specialmente in città,
che delle società immobiliari, degli imprenditori o qualsiasi altro committente, erigano degli edifici per impiego industriale e poi, non aven¬ do essi stessi l'intenzione di esercitarli, li vendano, magari anche prima che siano terminati, o li affittino, in tutto o in parte, a imprese industriali.

Ove l'obbligo non fosse stato siffattamente esteso, sarebbe potuto accadere che la domanda fosse presentata solo a lavoro già avanzato o addirittura finito, mettendo l'autorità cantonale davanti al fatto compiuto di trovare pronti all'esercizio degli stabilimenti magari non conformi alle preseli-

1368 zioni. Per contro, la domanda del permesso d'esercizio incombe esclusiva¬ mente al datore di lavoro.

È lasciato alle cure dei Cantoni di designare le autorità competenti per l'approvazione dei piani e il rilascio del permesso d'esercizio. La le¬ gislazione federale dispone che l'autorità cantonale, prima d'approvare o di respingere i piani, consulti l'ispettorato federale del lavoro e, per il tramite di quest'ultimo, richieda le direttive dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni; la consultazione dell'ispettorato fede¬ rale del lavoro è pure prescritta per il rilascio del permesso d'esercizio (cpv. 1 e 3). L'ordinamento che siamo andati descrivendo è conforme a quello attuale della legge sulle fabbriche.

L'approvazione dei piani delle aziende particolarmente pericolose, in particolar modo di quelle che presentano rischi d'incendio o d'esplosioni o il cui esercizio implica l'impiego di sostanze tossiche, presuppone che il datore di lavoro abbia predisposto delle speciali misure protettive (cpv. 2) ; se il presupposto non è realizzato, il permesso d'esercizio dev'essere negato.

A complemento della sua analoga disciplina in materia, la legge sulle fabbriche stabilisce, nel suo articolo 9, che qualora s'avverino, nel corso dell'esercizio, delle disfunzioni tali da compromettere la salute o la vita dei lavoratori o dei vicini, il Governo cantonale debba diffidare il padrone a correggerle entro un tonnine stabilito o eventualmente a sospendere addirittura l'esercizio finché il difetto sia stato tolto; questo disposto è stalo ripreso negli articoli 47 e 48 del disegno ed esteso a tutte le aziende, industriali e non industriali.

Entrata che sia in vigore la nuova legge sul lavoro, le aziende in¬ dustriali già sottoposte alla legge sulle fabbriche non saranno tenute a ridomandare 1 approvazione dei piani nè il permesso d'esercizio: l'arti¬ colo 7, cioè, si applica soltanto alle neojassoggettate; l'ordinanza sarà più precisa in merito.

III. Durata del lavoro e del riposo (art. 8 a 26) 1. In generalo a. Le disposizioni che si allineano sotto questo titolo sono d'impor¬ tanza fondamentale pei- la tutela giuridica del lavoro. Il pertinente capo del disegno ha messo il legislatore davanti all'ingente difficoltà di com¬ porre adeguatamente bisogni e interessi, numerosi e
diversi, e di soddi¬ sfare molti desideri particolari. Nello strutturare questa parte del dise¬ gno, ci siamo prefissi di realizzare una disciplina uniforme, ricca di possibilità d'adeguamento; queste ultime saranno apprestate soprattutto dall'ordinanza, la quale, senza tralasciare le misure necessarie caso per caso a proteggere i lavoratori, darà le prescrizioni utili affinchè si possa tener conto delle contingenze, varie e mutevoli.

1369 Per l'essenziale, il regime disegnato riflette quelli attuali della legge sulle fabbriche e della legge sul riposo settimanale. Riprendendo questi due ordinamenti per ammodernarli, occorreva innanzi lutto decidere in quale misura le pertinenti norme dovessero applicarsi a quelle categorie, aziendali o operaie, che sfuggivano sinora, in parte o in tutto, al disciplinamento della durata del lavoro.

b. Come prima cosa, è apparso necessario limitare il diritto dei sin¬ goli di stabilire autonomamente la durata del lavoro, col determinare una durata massima del lavoro ed una minima del riposo. Questo è uno dei principali elementi strutturali del capo III.

La prima sezione (art. 8-12) concernente la durala del lavoro, fissa la durata massima della settimana lavorativa, i limiti del lavoro diurno, il lavoro compensativo, lo straordinario e i lavori eccessori.

Le seconda sezione (art. 13-20) che tratta del riposo, regola primamente il riposo quotidiano, determina le pause e pronuncia il divieto, peraltro derogabile, del lavoro notturno. Essa disciplina in seguito il riposo set¬ timanale, ciò che comporta il divieto del lavoro domenicale, con le ne¬ cessarie deroghe, e la semigiornata settimanale di congedo. La sezione si chiude con il disposto che proibisce da compensazione del tempo di riposo con il pagamento di una somma di danaro o con altra prestazione.

La terza sezione (art. 21-23) ordina il lavoro diurno a due sciolte, il lavoro a squadre plurime e il lavoro continuo.

La quarta sezione, dal titolo «altre disposizioni» (art. 2-1-26), racco¬ glie alcune clausole paranormali: troviamo tra esse un articolo che con¬ sente di stabilire delle norme speciali di categoria, quando particolari si¬ tuazioni delle aziende o dei dipendenti escludono un assoggettamento in¬ tegrale al regime ordinario.

Durata del lavoro (art. 8 a 12) a. Considerazioni generati 1. Sinossi storica Il nostro rapporto del 13 dicembre 1957 sull'iniziativa popolare per la settimana di 4-1 ore (riduzione delle ore lavorative) contiene una parte in cui si ritraccia la storia di questo tema della tutela operaia sino alla metà del 1957 (FF 1957, 1247). Detta parte storica registra, tra altro, gli ordinamenti applicati nell'industria in senso stretto e nell'edilizia e dimostra come il legislatore, agli inizi dell'era industriale,
sia intervenuto soltanto per assicurare il minimo assolutamente indispensabile a garanzia della salute dei lavoratori e come, in tal modo, esso abbia dato l'avvio a un notevole progresso. Più tardi, e massimamente sul finire del XIX se¬ colo che vide i sindacati crescere in potenza, l'influenza operaia si accreb-

1370 be. Ma le idee concernenti la durata del lavoro andavano evolvendo non solo nelle cerchie operaie, bensì nel vasto pubblico e i relativi problemi erano abbordati muovendo non più esclusivamente da considerazioni igie¬ niche, bensì da quelle della politica sociale e della cultura in generale.

Si constatano poi correlazioni suggestive tra l'evoluzione del disciplinamenlo legale e quella della durata effettiva del lavoro. Nel corso degli ultimi decenni quest'ultima è costantemente rimasta al di sotto delle norme le¬ gali. La durala del lavoro è, con il salario, sempre più frequentemente trattata nei contratti collettivi.

I dati in materia, concernenti l'industria e l'edilizia a contare dal 1957, sono riportati nelle statistiche trimestrali dell'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (cfr. La Vie économique, 1959, p. 404 sgg. e 1960, p. 363 sgg).

Se gli anni 1950/56 furono di relativa stabilità, si riscontrarono, a con¬ tare dal 1957, notevoli mutamenti. Infatti, mentre alla fine del primo tri¬ mestre del 1957 i 4/5 circa degli operai di fabbrica avevano settimane lavorative di 48 ore e più e solo 1/5 settimane inferiori alle 48 ore, si è constatato che, alla fine del secondo trimestre 1960, gli orari di 48 ore 0 più vigevano ormai solo per il 14,3 per cento degli operai di fabbrica e 1' 85,7 per cento avevano settimane lavorative inferiori alle 48 ore. Tra 1 primi del '57 e gli ultimi di giugno del '60, gli orari di 44-48 ore e quelli di 48 ore o più hanno evoluto in senso opposto: la proporzione dei secondi scendeva dal 68,6 per cento al 6,1 per cento, mentre quella dei primi saliva dal 15,4 al 78,0 per cento. Calcolando secondo la media dei due orari e quella degli effettivi che il osservano, si trova che la durata media del lavoro è passata, nel periodo di riferimento, dalle 47,7 alle 40 ore settimanali. A contare dalla fine del 1958, il x-itmo evolutivo si è fatto molto meno concitato, come risulta sia dall'andamento percentuale degli effettivi classificati secondo gli orari di lavoro, sia dal variare della durata media della settimana lavorativa U.

È possibile che la settimana lavorativa sia diminuita ancora, per con¬ tratto, nel corso dei prossimi anni, in taluni settori industriali (quella dei metalmeccanici è già sulle 45 ore dal 1° maggio 1960 e quella degli oro¬
logiai-Io sarà a .contai'e dal 1° novembre I960),.ma è poco probabile che la diminuzione ripi-cnda il ritmo del 1957/60.

2. Il problema «letta riduzione Giusta la mozione che avete accettato nella sessione estiva 1958, il disegno deve apportare «un ordinamento della dui'ata del lavoro rispon¬ dente all'evoluzione economica». Per meglio seguire questa direttiva, la commissione peritale diede modo alle associazioni centrali padronali e 1) Cfr. la tabella allegata al messaggio. ·-

1371 operaie di accordarsi su una durata massima e di fai e le 1 elative pio poste comuni: già dicemmo qui sopra clic le associazioni, nonostante 1 a0io che ebbero di dibattere questo problema non riuscii ono ad inten eisi.

La citata mozione è in rapporto con 1 iniziativa popolale del 14 set tembre 1955 per la settimana di 44 ore (riduzione delle oie lavorative), respinta dal popolo e dai Cantoni il 2G ottobre 1958. Come è assen o ne nostro rapporto del 13 dicembre 1957 concernente detta iniziativa, ap pare palese che l'interesse ben compreso del lavoratore aiclue e, scconco le concezioni d'oggidì, non solo lo sgravio di un eccessiva dina a ti a voro, ma anche il beneficio di un tempo veramente libeio, c ìe e i tm l'opportunità di coltivare lo spirito e di partecipare il più intensamen e possibile alla vita culturale, in guisa da stabilire un contrappeso, quali o mai necessario stante le condizioni della vita moderna, al carico del lavoio professionale. Sotto questo profilo, l'idea di una riduzione della dina a del lavoro appare ottima. Bisogna però ancora esaminare se la situazione economica consenta di mandarla ad effetto, chè porre il discorso in chiave economica implica che s'abbia ad esaminare il problema della riduzione, non frammentariamente per le singole branche economiche e catcgoiie aziendali, bensì unitariamente, valutandone le ripercussioni su tutta la attività nazionale.

La legislazione federale ha impreso a limitare la durata del lavoro per le aziende industriali a contare dal 1877, per contro pochi sono stati i Cantoni che hanno emanato prescrizioni in materia per le aziende non industriali. Il disegno riduce, per i dipendenti delle imprese industriali, la durata massima del lavoro vigente attualmente e, per la prima volta in campo federale, la fissa anche per i lavoratori delle imprese non indu striali. Per determinare l'entità della riduzione effettiva, occorrerebbe in¬ cludere nel paragone anche le norme stipulate nei contratti individuali e nei contratti collettivi. Al legislatore federale è affidato unicamente il com pilo di stabilire, nell'interesse pubblico, le norme minime richieste da una adeguata protezione dei lavoratori. Quanto ai contratti individuali o co ^ ·lellivi, essi continueranno ad esplicare la loro funzione e ìestei anno cioè gli strumenti pivi funzionali
per regolare la durata del lavoio a ti delle norme minime previste dal legislatore.

In numerosi settori economici, la razionalizzazione del lavoio, tondone la produttività, ha già consentito di ridurne notevolmen e e a verse riprese le durala; lultavia, i progressi della produit.vita, P' P nnmrnnn d'ordinario nuovi investimenti, sono stati molto diveisi settore all'altro. Considerate queste contingenze, nonché i bisogni propn dell artigianato, appare impossibile di diminuire in blocco a d ma hi del lavoro Come l'abbiamo detto nel nostro messaggio del 13 dicem bre 1957 (FF 1957 1247), la. durala del lavoro comporta dei nummi, a. disoiio ![e[qi.ad'l si può scendere senza minacciare danni all'economia. Tanto più occorre ..essere prudenti e ponderati, in quanto le

1372 denze alla integrazione, clic si fanno luce nella Comunità economica euro¬ pea e nell'Associazione europea di libero scambio, pongono la Svizzera, prevalentemente esportatrice, davanti a una situazione nuova e a problemi urgenti. L'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, ha condotto, su questo tema, un'inchiesta presso le nostre rappresentanze diplomatiche, della quale diamo qui sotto i risultati.

Tra gli Stati membri della Comunità economica europea o dell'Asso¬ ciazione europea di libero scambio, due, e cioè la Danimarca e la Gran Bretagna, sono privi di disposizioni legali, intese a limitare la durata del lavoro maschile. La Gran Bretagna si è limitata a emanare i Factories Acts del 1937/1949, che fissano il massimo settimanale di lavoro a 44 ore, per i giovani sotto ai 16 anni, e a 48 ore per quelli di più di 16 anni e per le donne. La Danimarca si limita a prescrivere un riposo quotidiano minimo, generalmente di 11 ore. Le leggi di 7 Stati (Belgio, Repubblica federale di Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, A'uslria e Porto¬ gallo) stabiliscono a 48 ore il massimo settimanale di lavoro, ammettono tuttavia, in maggioranza, che i contratti collettivi deroghino, più o meno largamente, alla norma, sia in un senso sia nell'altro.

Solo la Francia, la Norvegia e la Svezia conoscono un limite legale inferiore: è noto clic la Francia istituì già la settimana di 40 ore nel 1936, consentendo tuttavia ad alcuni settori economici una prolungazione tem¬ poranea o permanente di una o due ore al giorno e dando facoltà agli ispettori del lavoro di permettere 'uno straordinario fino a 20 ore settima¬ nali. La Svezia ha ridotto la durata massima a 45 ore settimanali, a con¬ tare dal 1° gennaio 1958. In Norvegia è vietato, dal 1° marzo 1960, di lavorare più di 9 ore al giorno e più di 45 ore la settimana.

b. Durata massima della settimana lavorativa (art. 8) 1. Analogamente alla legge sulle fabbriche, questa sul lavoro disci¬ plina la durata massima solo nel quadro della settimana lavorativa. Si è tralasciato di fissare la durala massima della giornata lavorativa, contra¬ riamente al progetto 1950, nell'intento di ottenere un disciplinamento più flessibile in cui il lavoro possa essere distribuito, proporzionalmente o ine¬ gualmente, fino a concorrenza del massimo settimanale
legale, sor 5 o 6 giorni lavorativi. Sono tuttavia riservati i disposti restrittivi circa la distribuzione delle ore lavorative, concernenti i limiti del lavoro diurno (art. 9), il riposo (art. 13-19), il lavoro industriale a squadre (art. 21, cpv.

2, e 22, cpv. 3) e il lavoro continuo (art. 23).

2. La durata massima della settimana lavorativa è graduata secondo tre grandi categorie aizcndali. La soluzione è stata adottata dopo lunghe discussioni, le quali, come era richiesto dalla mozione accettata dalle Ca¬ mere il 4/19 giugno 1958, hanno considerato la diversità delle condizioni

1373 dei singoli gruppi economici. Immediatamente 5 ammise 1 idea che la 1101ma sulla durata massima del lavoro per 1 dipendenti delle aziende j^u striali, fosse l'elemento chiave. Soltanto questa norma si ti ova 01a stan 1 a nelle prescrizioni federali e solo ad essa si fa costante lifeiimento quando si fratta dei tempi di -lavoro nelle branche economiche e ne e ca cBoiie aziendali che non rientrano nell'industria.

Dopo mature riflessioni e un'attenta valutazione dei fatti citati nella parte generale concernente la durala del lavoro, siamo giunti a cone u e re che è giustificato di ridurre da 48 a 46 ore la durata settimana e t e lavoro per il personale delle aziende industriali (cpv. 1, lett. a)* ' ci1105 un massimo che, analogamente a quello della legge sulle fabbric ìe, non ostacolerà gli interessati che volessero diminuire ancora di più» Pei c011 tratto, la durata effettiva del lavoro. La limitazione a 46 ore risponde inoltre strettamente alla situazione concreta, chò, proprio come accac c per le attuali prescrizioni quando furono emanate, essa non anticipa affatto sull'evoluzione reale, ma la segue puntualmente, lasciando un largo campo alle eventuali iniziative contrattuali. Non bisogna del resto dimenticare che l'importanza effettiva delle disposizioni in materia non è più quella eh esse avevano un tempo, quando costituivano l'unico mezzo per contenere la durata del lavoro in limiti sopportabili: oggi esse rappresentano soltanto dei massimi, al di sotto dei quali è perfettamente agevole agli interessati di discendere mediante stipulazione contrattuale. La determinazione legale della durata massima del lavoro fallirebbe lo scopo se non lasciasse nes¬ sun margine a dette future riduzioni contrattuali.

Abbiamo già detto sopra clic ridurre la durata massima del lavoro significa non soltanto proteggere la vita e la salute dei lavoratori, ma an¬ che procurare a costoro il tempo libero che essi reclamano. La fisiolo¬ gia del lavoro e l'igiene pubblica proclamano, in modo incontestabile, che quando sia ammessa la nonna delle 46 ore settimanali per il settore in ustriale, le altre pertinenti disposizioni (avantutto quelle che discip mano uno spostamento dei limiti del lavoro diurno [art. 9, cpv. 3] 1 ay°1^ compensativo [art. 10] lo straordinario [art. 11] e i lavori accessori pir.

12]) possono
essere concepite senza rigidezza. Abbiamo tenu o con questa considerazione compilando le disposizioni in materia.

L'orario settimanale del personale d'ufficio e dei tecnici, come aacI^ degli altri impiegati, è andato convergendo verso quello dei avora 011 1 dustriali, così che è giustificato di assumere per quelli la stessa no ma_che per quetsti (cpv. 1, lett. 0). In quanto non si debba tener conto delle caco stanze speciali dell'articolo 25, risulta confacentc alla situazione Jj di predisporre, per la maggioranza dei lavoratori dell aitigiannt.0, 1 .

durata massima superiore di 4 ore settimanali (CPV* » e * c) a ^lie prevista nella lettera a e di non stabilire una" durata di 52 ore se non per quelle categorie aziendali o operaie, per le quali le intempeiie valgono a

1374 cagionare la sosj:)ensione del lavoro, segnatamente per i lavoratori edili (cpv. 1, lett. b). Sono avantutto considerati lavoratori di un settore eco¬ nomico influenzato dagli elementi, gli operai del genio civile, quelli che curano la posa di rotaie e di condotte aeree, alcuni gruppi di edili, i giardinieri paesisti e i lavoratori delle torbiere.

3. L'esperienza prova che talune categorie aziendali od operaie (se¬ gnatamente quelle dell'edilizia, la cui attività dipende strettamente dalle condizioni atmosferiche) sono sovente necessitate a prolungare la durata settimanale del lavoro durante la bella stagione; il capoverso 2 considera adeguatamente questo bisogno, sancendo che il massimo settimanale di la¬ voro possa essere prolungato per via d'ordinanza di ben 4 ore, a condi¬ zione che con ciò non si superi la media annuale. Quando anche questa soluzione si rivelasse insufficiente, l'orario ebdomadario massimo potreb¬ be essere prolungato ricorrendo al lavoro straordinario.

4. Per talune categorie d'aziende o di lavoratori oppure per aziende singole, l'Ufficio federale può dare il permesso di prolungare di quattro ore la durata massima della settimana lavorativa (cpv. 3). Questa disposizone riprende essenzialmente l'articolo 41 della legge sulle fabbriche, in virtù del quale il Consiglio federale ha la facoltà di consentire a talune industrie di lavorare 52 ore al massimo per settimana, ' quando ciò sia richiesto da ragioni impellenti,, segnatamente quando un'industria rischierebbe di diventare meno competitiva per il fatto di dover osservare una norma settimanale inferiore a quella vigente in altri paesi. È bensì vero che, da lungo tempo ormai, quell'articolo 41 non s'applicava se non a favore delle fabbriche neoassoggeltate, con lo scopo di facilitar loro la transizione, in un discreto lasso di tempo, tra il vecchio regime di lavoro e quello della settimana normale. Il disegno non fa più alcun riferimento alle possibili difficoltà concorrenziali; esso permette, da un punto di vista generale, di prolungare la durata massima del lavoro, e per tanto man¬ tiene, di principio, la prassi fondata nella legge sulle fabbriche. Per as¬ sicurare l'applicazione nazionale uniforme delle prescrizioni derogatorie, il disegno statuisce che i permessi necessari siano rilasciati unicamente dal1 Ufficio
federale, sia per le aziende indusli'iali, sia Per quelle non in¬ dustriali.

Ê fatta riserva delle disposizioni speciali dell'articolo 23, capoverso 2, concernente il prolungamento della durata massima del lavoro nel re¬ gime del lavoro continuo, come anche le derogazioni a detta durata per i casi di lavoro compensativo (art. 10), straordinario (art. 11) e accessorio (art. 12).

5. Un disciplinamento aziendale uniforme sarà agevolato dalla dispo¬ sizione, giusta la quale se, in una medesima azienda o parte d'azienda, la¬ vorano assieme impiegali (buralisti, tecnici, ecc.) e operai, e per questi

1375 ultimi vale una durata settimanale massima maggiore, detta durata sia estesa anche a quelli (cpv. 4).

c. Limiti del lavoro diurno (art. 9) Come attualmente, vigendo l'articolo 43 della legge sulle fabbriche, anche in futuro, con la nuova legge, il lavoro diurno potrà essere svolto solo entro limiti ben determinati e cioè: d'estate, fra le 05.00 e le 20.00; di inverno, tra le 06.00 e le 20.00 (è lascialo all'ordinanza di definix-e le due stagioni). Il disegno ricalca la legge sulle fabbriche anche nel disposto secondo il quale, per i lavoratori dell'industria, il lavoro deve cessare entro le 17.00, il sabato e la vigilia di giorni feriati (cpv. 1).

L'autorità federale può consentire alle aziende industriali, e l'autorità cantonale alle altre aziende, di far fronte a un bisogno debitamente prova¬ to, con lo spostare i limiti del lavoro diurno. Sotto questa disciplina, il la¬ voro non può tuttavia iniziarsi prima delle 04.00 nò continuare oltre le 24.00 e, per di più, deve essere compi'eso in un intervallo di 14 ore al massimo, incluse le pause (cpv. 2). È fatto salvo l'ordinamento sul lavo¬ ro diurno a due sciolte nelle aziende industriali che comporta un supe¬ ramento dei limiti della giornata lavorativa (art. 21, cpv. 2). Siamo in perfetto parallelo con l'articolo 145 del regolamento per l'applicazione della legge sulle fabbriche, con la sola divergenza che il disegno, data la riduzione del massimo ebdomadario, ritarda il limite ultimo della gior¬ nata lavorativa dalle 23.00 alle 24.00. Questa agevolazione appare piena¬ mente giustificata, in quanto il tempo quotidiano di riposo è di 10 ore almeno. Va da sè che il descritto spostamento dei limiti del lavoro diurno non può trar seco alcun prolungamento della settimana lavorativa stabi¬ lita nell'articolo 8.

c. Lavoro compensativo (art. 10) L'articolo 10 del disegno s'ispira all'articolo 135, capoverso 3, del x-egolamento applicativo della legge sulle fabbriche. Esso consente al da¬ tore di lavoro di superare il massimo settimanale a compensazione di ore non lavorate per contingenze diverse (cpv. 1). La compensazione, che presuppone l'accordo dei lavoratori (art. 44), può darsi in caso di sospen¬ sione di lavoro per disfunzioni d'esercizio, in caso di chiusura dell'azienda a cagione delle vacanze (trattandosi di lavoratori le cui vacanze
durino meno di quanto l'azienda resti chiusa), in caso di giorni ordinariamente non lavorativi e in altri casi analoghi, ad esempio, per i giorni feriati che il secondo capoverso dell'articolo 16 non parifica alle domeniche. È pure permesso di superare il massimo settimanale per il lavoratore che com¬ pensa, preventivamente o posticipatamente, dei congedi richiesti. La com¬ pensazione deve essere effettuata entro un termine da stabilire per ordi¬ nanza (cpv. 2).

1376 e. Lavoro straordinario (art. 11) 1. Il lavoro straordinario, quello cioè fatto oltre i massimi settima¬ nali, è legittimo ove si dia urgenza o eccesso di lavoro, ove occorra com¬ pilare un inventario, chiudere i conti o allestire una liquidazione e, infine, ove appaia come mezzo necessario e obbligato per prevenire o togliere dei disturbi d'esercizio (cpv. 1). Divergendo in ciò dall'articolo 48 della leg¬ ge sulle fabbriche, che ammette sempre lo straordinario quando la neces¬ sità ne sia adeguatamente provata, il disegno lo tollera solo in circostanze elencate limitativamente. Per di più, questo lavoro non deve superare, per nessun lavoratore, le due ore giornaliere, tranne nei gioi'ni ordinariamente feriati (per esempio il sabato, nelle aziende che fanno la settimana di cinque giorni) e in caso di necessità, nè le 220 ore annuali (cpv. 2). Il limite di 220 ore per anno civile è posto dal disegno, come assoluto, men¬ tre la legge sulle fabbriche si restringe a prescrivere il totale annuo dei giorni per i quali possono essere rilasciati permessi di lavoro straordina¬ rio (di regola 80 [art. 49]), e a porre un limite assoluto di 140 ore annuali solo per le donne (art. 67).

L'ordinamento instaurato dal disegno comporta un considerevole al¬ leggerimento amministrativo in paragone a quello della legge sulle fab¬ briche: difatti il padrone potrà, consultati i lavoratori (art. 44), prescri¬ vere di sua propria iniziativa del lavoro straordinario fino a 60 ore an¬ nuali. Per superare questo limite (fino a un massimo di 160 ore annuali), dovrà richiedere un permesso all'autorità cantonale, sia se la sua azienda ha carattere industriale sia se non l'ha (cpv. 3).

2. Come già ora, in virtù dell'articolo 27 della legge sulle fabbriche, il padrone dovrà pagare lo straordinario all'operaio con un salario au¬ mentalo di almeno il 25 per cento; gli impiegati (personale d'ufficio e tecnici) avranno diritto a quel supplemento solo a contare dalla sessantunesima ora annuale di straordinario (cpv. 4). La differenza di tratta¬ mento si giustifica per il fatto che l'impiegato gode di particolari benefici come, per esempio, quello di potersi assentare brevemente dall'ufficio per affari personali senza) che per ciò lo stipendio gli sia decurtato.

Il disegno stabilisce il supplemento salariale ma non già il salario
base cui il lavoro straordinario dà diritto. L'articolo 336 CO dispone che il lavoratore, «verificandosi le necessità di un lavoro in misura maggiore del convenuto o del consueto [... ] è tenuto ad assumerlo, in quanto sia in grado di prestarlo o non potesse rifiutarne la prestazione senza offen¬ dere la buona fede»; per questo maggior lavoro «egli ha diritto [...]

ad un supplemento di mercede fissato proporzionalmente alla mercede pattuita e avuto riguardo alle particolari circostanze». Il lavoratore che fa dello straordinario ha dunque diritto, per principio, al corrispon¬ dente stipendio base, accresciuto di un supplemento · che il disegno, con¬ sentendo con la legge sulle fabbriche, fissa sul 25 per cento, al minimo.

1377 Diversamente avviene per gli impiegati commerciali e tecnici pagati a mese. Conformemente ad un uso molto frequente, essi devono accettare di fornire alcune ore di straordinario gratuito quasi come correttivo del fatto che non soffrono alcuna defalcazione di stipendio per brevi assenze dal lavoro. Quando, per contro, lo straordinario raggiunge un'entità rile¬ vante, anche l'impiegato può, manifestamente, valersi del 336 CO e la¬ vorare solo quando gli sia stato promesso il Supplemente salariale.

Il datore di lavoro è liberato dall'obbligo di pagare il supplemento quando^ abbia pattuito individualmente con il lavoratore di compensare lo straordinario con un congedo equivalente, entro un termine ragionevole (cpv. 4). Questa compensazione libera il padrone sia dall'obbligo di pagare il supplemento, in virtù del diritto pubblico, sia . da quello di pagare lo stipendio, in virtù del diritto privato.

f' Lavoro accessorio (art. 12) 1. La durata settimanale massima del lavoro può essere superata non so o m lan e o straordinario, ma anche mediante i lavori accessori (cpv. 1).

tato neuX^ è' nella le8ge saiIIe fabbriche, csplicinon sono applicabili ai lavori ? ^posizioni sulla durata del lavoro ch fabbricazione propriamen Ja ^Cesson e devono precedere o seguire la Per s ecificare goria, il Consiglio fedeli! t P » lavori di detta cate* c applicativo, che elenca n °mpilato l'articolo 178 del regolamento tUtte Ie fabbriche e er certi rami le operazioni qualifier industriali, mli come lavori accessori. P' 1p£>0p ! inv^n*° Se®Ue un aiiro sistema definendo limitativamente, già nella PV 2)!

di domenica" Tuori ' ordinario T° !alidi'c1lavoro: °Perazioni se«ucnti' ese8ui,c ri "d'il del t tempo a. la quotidiana attività di preparazione e chiusura del lavoro propria¬ mente detto; b. La pulizia giornaliera dei locali di lavoro e l'asportazione dei rifiuti; c. le grandi pulizie e revisioni periodiche dei locali aziendali, come an¬ che altri lavori periodici; d. la riparazione di macchine, apparecchi, attrezzature di trasporto e veicoli, quando non soffra dilazioni; c. il servizio e la manutenzione delle istallazioni d'aerazione, illumina¬ zione, riscaldamento, refrigerazione e adduzione d'acqua, vapore o energia.

Le attività elencate sotto a, b e c sono lavori accessori che il dipen¬ dente deve espletare prima dell'inizio o dopo la fine del suo lavoro cor¬ rente: incombe dunque al medesimo dipendente un lavoro normale e, in Foglio Federale, I960.

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1378 più, un lavoro accessorio; queste attività, quotidiane o comunque periodi¬ che', sono prevedibili. Le attività indicate sotto d sono, a differenza delle prime, urgenti e imprevedibili, come appare chiaro dal testo, per pre¬ cisare il quale diremo, esemplificando, che per attrezzature di traspor¬ to s'intendono precipuamente gli ascensori, le gru, i nastri trasportatori, mentre per veicoli, quelli necessari ad assicurare l'esercizio del giorno do¬ po; queste riparazioni urgenti sono affidate agli operai che, durante il tempo ordinario di lavoro, servono dette apparecchiature. Non si confonda questa attività con quella intesa a prevenire o correggere disfunzioni di esercizio, che cade sotto il concetto del lavoro straordinai'io (art. 11, cpv.

1, lett. d).

I lavori accessori elencali sotto la lettera e sono, a differenza di quelli registrati sotto a, b, c e d, assolutamente necessari a mantenere il fun¬ zionamento dell'azienda; essi si estendono sovente al di là dei limiti ordi¬ nari del lavoro diurno e sono affidali, normalmente, a dei lavoratori che non si occupano d'altro: specialisti delle macchine a vapore, delle centrali energetiche, ecc.

2. La durata dei lavori accessori e il numero dei dipendenti che vi sono adibiti devono essere limitati al massimo. D'ordinario, anzi, le opera¬ zioni abituali e quotidiane dovrebbero farsi entro i limiti normali del lavo¬ ro diurno. I lavori accessori indispensabili non devono eccedere le due ore giornaliere per lavoratore, salvo circostanze eccezionali; quando questo limite sia superalo, si deve ridurre di tanto la giornata normale di la¬ voro la vigilia o l'indomani (cpv. 3). La limitazione temporale dei lavori accessori conta soprattutto per le operazioni di cui alle lettere, c e d; quelle sotto a e b non tendono, abitualmente, a superare i limiti della giornata nonnaie. Spetta alle autorità d'esecuzione reprimere il ricorso abusivo ai lavori accessori. Siccome il disegno elenca limitativamente i lavori accessori, esso può prescindere, per la loro esecuzione, dalla pro¬ cedura del permesso che è prescritta invece dal regolamento d'applicazio¬ ne della legge sulle fabbriche, per i lavori accessori che esso non registra come tali.

I lavori accessori, si è ripreso su questo punto 'l'ordinamento della legge sulle fabbriche, non danno diritto,
contrariamente al lavoro straor¬ dinario, ad alcun supplemento di stipendio.

3. Riposo (art. 13 a 20) Affinchè il lavoratore possa nutrirsi, dormire e ricrearsi adegua¬ tamente non basta la limitazione legale della durata del lavoro e la de¬ terminazione del lavoro diurno, occorrono anche delle disposizioni sul riposo. Il disegno presenta due gruppi di tali disposizioni (talune ri¬ prese dal regime attuale), uno inleso a regolare le pause durante il

1379 lavoro, l'altro a regolare il riposo notturno e quello settimanale. Rien¬ trerebbero sotto la presente rubrica le disposizioni sulle vacanze, se non che queste non saranno incluse nella nuova legge sul lavoro, come s era previsto in un avamprogetto, bensì, mediante una modificazione comple¬ tiva, nel Codice delle obbligazioni.

a. Riposo quotidiano (art. 13-15) 1. Pause (art. 13) Il disciplinamenlo delle pause, delle necessarie sospensioni di lavo ro per rispondere alle necessità fisiologiche, è strutturato molto meg io nella nuova legge sul lavoro che non nell'articolo 42 della legge su e fabbriche. Esso è uniforme, valido per tutti i regimi di lavoio e a eDua o alle diversità di condizioni ' che conseguono dall'introduzione del a se i manà di cinque giorni per il lavoro a sciolte, come anche della giorna a inglese. Le pause prescritte nel capoverso 1, rappresentano ei minimi assoluti che non possono essere convenzionalmente ridotti. Sotto i ie0i me della legge sulle fabbriche, è accaduto sovente che, per an ìcipare .

fine della giornata lavorativa, i lavoratori chiedessero, e ottenessero, riduzione più o meno accentuata delle pause, o anche la oio s0^)^1 sione; una siffatta compensazione sarà d'ora innanzi esclusa, ^°"ie nosa alla salute. Analogamente all'articolo 42, capovciso 2, e a sulle fabbriche, il diseg no equipara le pause al lavoro quando a ipcn dente non è consentilo di lasciare il posto di lavoro (cpv. 2); 1 ordinanze darà ulteriori precisioni in merito. La durata della pausa resta quindi compresa in quella del .lavoro se il dipendente rimane vicino alla sua macchina o compie qualche altro incarico, essa non vi rientra quando il dipendente ha modo di spostarsi liberamente, per esempio per recarsi alla cantina. È naturalmente lecito di scalare le pause in modo che cia¬ scun gruppo di lavoratori le faccia a turno.

2. Divieto del lavoro notturno (art. 14) L'articolo 51 dell'attuale legge sulle fabbriche, che ripete il 13 della legge omonima del 23 marzo 1877 (RU 3, 241), sancisce e ie ì a notturno è ammesso solo eccezionalmente. Per di più, a egt,e e' ' marzo 1922 (CS 8, 200) sull'impiego degli adolescenti e de e nelle arti e mestieri vieta loro il lavoro notturno ne ar i0iana o e trasporti, ma non nel commercio nò nel settore albcigucio.

Il disegno conferma le leggi citate,
chò infatti, in %ista di un r*P°'° notturno sufficiente, proibisce, di regola, il lavoio no inno ( p\.

, definendo la notte in funzione dei limiti del la\oio mino, sa ili ne capoverso 1 dell'articolo 9.

Per i lavoratori assoggettati al regime normale del lavoro diurno, il disegno prevede un riposo notturno minimo di nove ore estate e

1380 dieci l'inverno; per quelli la cui giornata lavorativa ha limiti abnormi, il riposo è sempre di dieci ore (art. 9, cpv, 3); per il regime del lavoro diurno a due sciolte, del lavoro a squadre multiple e del lavoro continuo, esso è di quattordici ore (art. 21, cpv. 2, e 22, cpv. 3).

3. Deroghe al divieto (art. 15) È ammissibile che s'abbia a lavorare temporaneamente di notte, uni¬ camente quando si-dia un bisognò urgente adeguatamente provato (cpv. 1 e cfr. legge sulle fabbriche art. 52, meno rigorosa). Il permesso di Lavo¬ rare di notte, regolarmente o periodicamente,5 può essere accordato sol¬ tanto ove ciò appaia indispensabile per motivi tecnici o economici (cpv.

2). La competenza · di'rilasciare i permessi' periodici o permanenti alle aziende industriali spelta all'Ufficio federale, quella di rilasciarli alle aziende non industriali spetta ai Cantoni, cui è pure commesso il rilascio di tutti i permessi temporanei per le imprese industriali o non industriali.

11 lavoro notturno dei giovani sotto i diciannove anni e delle donne è retto dagli articoli 29, capoverso 4, e 32, capoverso 2.

I lavoratori adibiti, previo il loro indispensabile consenso, ad un la¬ voro notturno temporaneo, ricevono un supplemento salariale del 25 per cento almeno (cpv. 1). Questo supplemento è pagato per il lavoro com¬ piuto per entro i limiti tracciati dal secondo capoverso dell'articolo 14, ma non già per quello effettuato durante le ore diurne sulle quali si estende, la sera e la mattina, l'orario di una squadra di notte, e precisa¬ mente a partire dalle 05.00, l'estate, e dalle 06.00, l'inverno, oppure pri¬ ma delle 20.00 (cfr. R d'applicazione della LF nelle fabbriche, art. 116).

Quanto alle aziende in cui il lavoro notturno regolare o periodico è, per motivi tecnici o economici, di palese necessità, appare logico inferire che 1 accettazione di esso da parte dell'operaio risulti implicitamente dalla assunzione, cosicché non sembra necessarib ^ emanare una disposizione concernente espressamente il consenso. Notiamo in proposito che, giusta 1 articolo 172 del regolamento per l'applicazione della legge sulle fabbri¬ che, il lavoro notturno risponde a una necessità ineludibile in molte in¬ dustrie quali quelle della tintoria serica, del panificio, del pastificio, la lattierocasearia, la molitoria, la dolciaria,
l'elettrica e parte della chimica, quella del cioccolato, del malto, del ghiaccio, della birra, del gas e il pom¬ paggio e la distribuzione dell'acqua. Il disegno s'astiene, come già l'arti¬ colo 27 della legge sulle fabbriche, dal prescrivere a favore degli operai di questi settori un supplemento di salario, dato che spesso il loro stipen¬ dio è già stabilito in modo da compensare gli inconvenienti del lavoro not¬ turno (cpv. 2). Quando sia consentito di derogare al divieto del lavoro notturno, la durata massima del lavoro è di dieci ore su ventiquattro per ciascun lavoratore e deve essere-compresa in un lasso di undici ore, pause incluse (cpv. 3). Il riposo quotidiano può essere ridotto a otto ore una

1381 volta per settimana, all'inizio o alla fine, se il lavoratore beneficia di un riposo settimanale initerrotto di almeno trentasei ore (cpv. 4).

b. .Riposo settimanale (art. 16-19) L'articolo 51 della legge sulle fabbriche, ricalcato sull'articolo 14 dell'omonima legge del 23 marzo 1877, sancisce che il lavoro domenicale può essere ammesso solo per eccezione. Inoltre l'articolo 5 della legge del 26 settembre 1931 (CS 8, 121), accorda un riposo settimanale di al¬ meno 24 ore consecutive ai lavoratori del commercio, dell'artigianato, dei trasporti, delle comunicazioni e dei settori economici affini, riposo che d'ordinario deve essere dato per tutti in domenica, tranne che per quei lavoratori, cui la legge consente normalmente di lavorare in quel giorno, per i quali esso può essere dato, nel corso di un periodo di tre settimane, per due volte in giorni lavorativi e una volta in un giorno festivo ufficiale. La legge-sul riposo settimanale contiene delle >prescri¬ zioni speciali concernenti gli alberghi, i ristoranti e- le osterie.: Le disposizioni sul riposo settimanale, inserite nel disegno, soddisfa¬ no le esigenze della Convenzione internazionale N. 14 (1921) concernente il riposo settimanale nègli stabilimenti industriali (CS 3), ratificata dalla Svizzera. Esse si riferiscono al divieto del lavoro domenicale, alle possibilità di derogarvi e al relativo riposo compensativo, come anche alla semigiornata settimanale di congedo. Restano inoltre riservate le di¬ sposizioni cantonali sul riposo festivo e sull'orario d'apertura dei negozi di vendita al minuto, dei ristoranti, dei caffè e delle aziende di spetta¬ colo (art. 66, lett. d); tutte queste disposizioni concorrono ad assicurare una larga protezione completiva.

1. Divieto del lavoro domenicale (art. 16) Per garantire un adeguato riposo domenicale, il disegno, ripetendo in ciò la legislazione attuale, prescrive che nelle aziende industriali il la¬ voro cessi alle 17, al più tardi, il sabato e la vigilia dei giorni festivi « vieta di massima che s'abbia a lavorare di domenica (cpv. 1). Come già sotto il regime della legge sulle fabbriche, anche in futuro i Cantoni potranno parificare alla domenica 8 giorni festivi all'anno, stabilendoli differentemente secondo le regioni .del paese (cpv. 2). In questa materia dunque, tutte le aziende di una
determinata regione cantonale restano assoggettate allo stesso ordinamento, qualunque sia la confessione^ dei datori e dei prestatori di lavoro interessati. Saranno così soppressi gli inconvenienti che procedono dall'articolo 58, capoverso 3, della legge sulle fabbriche, secondo il quale il carattere lavorativo o festivo di certi giorni è determinato giusta la confessione del datore o del prestatore di lavoro. Quando il lavoro sia sospeso, in tutto il Cantone o in una parte di esso, in conseguenza di giorni festivi non parificati alla domenica, il da-

1382 tore di lavoro può, in virtù dell'articolo 10, capoverso 1, far compensare le ore perdute.

2. Deroghe al divieto del lavoro domenicale (art. 17) Il regime delle deroghe al divieto del lavoro domenicale (cpv. 1 e 2) corrisponde puntualmente alle disposizioni circa il permesso di lavorare di notte, tranne quanto alla percentuale del supplemento salariale che ò del 50 per cento invece del 25 per cento (cpv. 1). Questa differenza trae la sua giustificazione dalla persuasione che il lavoro domenicale debba essere ristretto più rigorosamente del lavoro notturno, prima di. tutto in considerazione del valore spirituale della domenica, in secondo luogo per riguardo alle esigenze della vita familiare. È del resto per questa ragione che l'articolo 172 del regolamento d'applicazione della legge sulle fabbriche, pur ammettendo la necessità assoluta di lavorare per tutta o parte della domenica, limita il lavoro domenicale più rigorosamente del lavoro notturno, segnatamente in certi settori dell'industria alimentare e dell'industria chimica. Come già è previsto nella legge sul riposo set¬ timanale e nella sua ordinanza d'esecuzione, il disegno statuisce che il padrone deve accordare al lavoratore, se questo lo domanda.e se la cosa è fattibile, il tempo necessario per assistere al culto religioso (cpv. 3).

3. Riposo compensativo del lavoro domenicale (art. 18) Quando il lavoro domenicale occupa la mattina e il pomeriggio, o dura comunque più di 5 ore, esso deve essere compensato, nel corso della settimana precedente o di quella successiva, mediante un riposo di almeno 24 ore consecutive, in modo però che il riposo settimanale coincida con una domenica ogni 3 settimane almeno (cpv. 1). L'articolo 19 concer¬ nente la semigiornata di congedo settimanale, sostituisce l'articolo 7, ca¬ poverso 2, della legge del 20 settembre 1931 (CS 8, 121) sul riposo setti¬ manale, secondo cui un lavoro domenicale breve dà diritto a un riposo compensativo almeno uguale alla metà di una giornata lavorativa nor¬ male, la quale deve immediatamente precedere o seguire il riposo ordi¬ nario.

Come è previsto già nell'articolo 8 della legge sul riposo settimanale, il padrone può far lavorare il dipendente durante il riposo compensa¬ tivo se ciò s'avvera necessario, sia per prevenire o correggere disfunzioni d'esecizio, sia per
sbrigare un lavoro straordinario, sia per impedire che delle merci abbiano a deperire (cpv. 2). Il datore di lavoro non è te¬ nuto a richiedere per ciò un permesso, deve tuttavia consultare i lavora¬ tori (art. 44).

4. Semigiornata settimanale di congedo (art. 19) L'articolo che dispone un congedo settimanale di mezza giornata rap¬ presenta un'innovazione, intesa a dare al lavoratore, il cui lavoro set-

1833 timanale s'estende su 6 giorni, il tempo d'occuparsi dei suoi affari per¬ sonali. L'ammodernamento ridonda del resto anche a favore del datore di lavoro perchè gli consente di sopprimere quella molteplicità di pic¬ cole assenze di carattere privato che tanto nuocciono al ritmo lavorativo.

Quando il lavoro è distribuito su più di cinque giorni, la scmigiornata di congedo dev'essere data settimanalmente, tranne se la settimana compren¬ de un giorno festivo (cpv. 1). Dopo essersi accordato con i lavoratori, il padrone può dare le semigiornate in 'una sola volta per un lasso di 4 setti¬ mane, oppure in ragione di un giorno ogni quindicina, purché la durata media del lavoro ebdomadario non venga comunque a valicare il massimo legale (cpv. 2). Ove, per eccezione, fosse necessario chiamare gli operai al lavoro anche durante la loro semigiornata di congedo, il padrone è tenulo e concedere un riposo compensativo, giusta l'articolo 18, capoverso 2 (cpv. 3).

c. Divieto di sostituzione (art. 20) Come già disposto dalla legge sul riposo settimanale nel capoverso 1 del suo articolo 14, è proibito sostituire il riposo quotidiano o settima¬ nale mediante denaro o un'altra prestazione qualsiasi; tuttavia, la com¬ pensazione è ammessa quando sia ormai impossibile di ottemperare al¬ l'imperativo pubblicistico del riposo per il fatto che il contratto di lavoro viene a scadere. Le condizioni e la misura di detta compensazione saran¬ no date per ordinanza e sarà pure disposto in quale misura può essere preso in considerazione anche un risarcimento in natura. Pure nell'or¬ dinanza dovrà essere disposto se si dia un diritto alla compensazione, quando il contratto di lavoro è stato rescisso innanzi tempo per colpa o per richiesta del lavoratore, oppure per altri motivi che non implichino una responsabilità padronale.

4. Lavoro per squadro e lavoro continuo (art. 21 a 23) Contrariamente alla legge sulle fabbriche, il disegno, per chiarezza, raggruppa in un sol capo le disposizioni sul lavoro per squadre e sul lavoro continuo. Le medesime valgono per tutte le . aziende assoggettate alla leg¬ ge, ma è rispetto alle aziende industriali che sono di rilevanza maggiore.

Esse disciplinano, dapprima, il lavoro di giorno a due squadre, che è in correlazione con lo spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 9, cpv. 2 e 3)
e, poi, il lavoro a tre o più squadi'e, ove sono soppresse, per almeno una squadra, i limiti del lavoro diurno secondo l'articolo 14, capoverso 2, così che detto lavoro risulla di lavoro diurno e di lavoro notturno.

Il lavoro continuo è un lavoro a più squadre che si estende senza interruzione da una settimana all'altra. Può risultarne un lavoro diurno, notturno e domenicale, che presenta pericoli particolari per la salute

1384 dei lavoratori e che, di conseguenza, domanda uri disciplinamento spe¬ ciale.

a. Lavoro diurno a due squadre (art. 21) Come già l'articolo 47, capoverso 1, della legge sulle fabbriche, l'ar¬ ticolo 21 del disegno concerne soltanto il;lavoro a due squadre che im¬ plica uno spostamento dei limiti del lavoro diurno secondo l'articolo 9, capoversi 2 e 3. Quando questa condizione è adempiuta, ài lavoro diurno a due squadre deve'essere oggetto di un permesso, il cui rilascio è di¬ sciplinato come per il permesso di spostare i limiti del lavoro diurno (cpv. 1). Considerato che il lavoro diurno a due squadre obbedisce a un ritmo che si distingue molto di più da quello del lavoro normale diurno che da quello del lavoro con spostamento dei limiti, la sua du¬ rata non può, nelle aziende industriali, superare le 9 ore giornaliere e va compresa in -uno spazio di 10 ore, pause incluse. Il tempo stabilito nell'articolo 146, lettere a e b, del regolamento d'applicazione della legge sulle fabbriche è stato prolungato di un'ora a causa dello sviluppo della settimana lavorativa di cinque giorni, che, come noto, ha obbligato le autorità ad ammettere, nel permesso, derogazioni a detto regolamento.

Gli orari devono essere determinati in modo che una squadra non superi, in media, la durata massima della settimana di lavoro. Va da sè che le squadre possono sciogliersi reciprocamente. L'ordinanza disciplinerà l'al¬ ternarsi periodico delle sciolte, in quanto sia necessario per proteggere la salute dei lavoratori.

b. Lavoro a tre o più squadre (art. 22) Mentre le condizioni e la competenza per il rilascio dei permessi sono disciplinati nello stesso modo per il lavoro diurno a due squadre e per lo spostamento dei limiti del lavoro diurno, le disposizioni in ma¬ teria concernenti il lavoro a tre o più squadre sono le stesse che per il lavoro notturno (art. 15, cpv. 1 e 2), perchè il lavoro a tre o più squadre rappresenta una congiunzione del lavoro diurno e del lavoro notturno.

Anche il disegno distingue, come per il lavoro notturno, secondo che il lavoro a tre o più squadre sia temporaneo (cpv. 1), oppure regolare o periodico (cpv. 2). Se è temporaneo e notturno (cfr. art. 14, cpv. 2),.

il datore di lavoro può destinarvi dei lavoratori solo con il loro consenso e un salario suppletivo di almeno il 25 per
cento. L'autorità cantonale è competente per permettere tale sistema di lavoro anche nelle aziende industriali: il disciplinamento vigente, secondo cui qualsiasi azienda in¬ dustriale che voglia costituire temporaneamente una squadra di notte e squadre di giorno deve domandare un permesso federale per queste' e un permesso cantonale per quella, non ha dato soddisfazione.

Come -per il lavoro diurno a due squadre anche per quello a tre 0 più squadre, nelle aziende industriali, la durata quotidiana del lavoro

1385 di ciascun operaio è limitata. Inoltre, come per il lavoro notturno, il ri¬ poso quotidiano può essere ridotto a 8 ore una volta per settimana, se il lavoratore fruisce di un riposo settimanale ininterrotto di almeno 36 ore (cpv. 3).

c. 'Lavoro continuo (art. 23) Circa le condizioni dei permessi e la competenza per il rilascio dei medesimi, il lavoro continuo è assoggettato allo stesso disciplinamento che il lavoro notturno permanente (cpv. 1). Sarebbe auspicabile di disciplinare nella legge stessa l'organizzazione del lavoro continuo, ma è necessario rimettersi all'ordinanza, perchè le circostanze che fanno indispensabile questo lavoro sono talmente complesse da non potersene avere una ve¬ duta d'insieme (cpv. 2).

L'ordinanza dovrà determinare in particolare a quali condizioni e in quale misura sia ammissibile, nel sistema del lavoro continuo, supe¬ rare la durata massima della settimana lavorativa e raccorciare il riposo.

Secondo che il lavoro sia ripartito fra tre o quattro squadre, la sua du¬ rata settimanale media è di 56 o di 42 ore per squadra. Motivi d'orga¬ nizzazione dell'esercizio impediscono talvola di formare una quarta squa¬ dra ; è tuttavia ammesso da ognuno che, in tal caso, non sarebbe più que¬ stione di mantenere la settimana di 56 ore. Va trovata, per via d'ordi¬ nanza, una soluzione che, prevedendo almeno la formazione di squadre ausiliarie diurne, garantisca ai lavoratori la proiezione indispensabile.

5. Altro disposizioni sulla durata del lavoro o del riposo (art. 24 a 26) a. Provvedimenti protettivi (art. 2A) La legge sulle fabbriche commetteva al Consiglio federale la cura di dare i disposti necessari su la tutela dei lavoratori, lo spostamento dei limiti del lavoro diurno e l'organizzazione del lavoro a due squadre e del lavoro accessorio. Il regolamento applicativo di detta legge recava diverse prescrizioni, intese a proteggere il lavoratore impegnato in un lavoro stra¬ ordinario, notturno o domenicale, le quali, per diversi rispetti, restringe¬ vano la portata della legge quanto alla ripartizione della durata del lavoro e del riposo. Il presente disegno, ricalcando le stesse direttive della legi¬ slazione attuale, autorizza il Consiglio federale a emanare, per via d'or¬ dinanza, altre norme intese a proteggere i lavoratori e a definire i re¬ gimi speciali di lavoro
(cpv. 1), senza rompere tuttavia il quadro del¬ la durata massima, tracciato dagli articoli 8, 11 e 12 e dalle disposizioni esecutive sul lavoro continuo (art. 23, cpv. 2).

Il secondo capoverso, conformandosi all'idea fondamentale dell'arti¬ colo 46 della legge sulle fabbriche, permette, per talune categorie azien-

1386 dali od operaie, di ridurre la durata massima della settimana lavorativa di quanto risulti necessario per proteggere la salute dei lavoratori. Detta riduzione può essere stabilita solo per ordinanza e solo per categorie in¬ tere di aziende o di lavoratori, non già, com'è disposto nella legge sulle fabbriche, mediante una semplice decisione del Consiglio federale valida per l'una o l'altra azienda determinata.

b. Ordinamenti di categoria (art. 25) Le disposizioni sulla durala del lavoro e del riposo (art. 8-19 e 21-23) e le disposizioni speciali correlative per i giovani e le donne (art.

29, 32 e 34) sono ricalcate in buona parte su quelle parallele della legge sulle fabbriche, non possono tuttavia applicarsi senza restrizioni alle aziende e al personale non industriali. Ne consegue che è indispensabile di stabilire dei disposti speciali di categoria. Certo, queste categorie de¬ vono restare assoggettate alla disciplina generale sulla durata del lavoro e del riposo (art. 8 e 19, 21, 22, 23, 29, 32, 33 e 34), appare però oppor¬ tuno di consentire loro delle eccezioni, segnatamente per i massimi di la¬ voro, il riposo quotidiano e settimanale, ogniqualvolta s'avveri impossi¬ bile di superare frangenti particolari ricorrendo alle possibilità offerte dalle disposizioni generali, da quelle, per esempio, sul lavoro straordi¬ nario. Occorre, in questi casi, che l'ordinanza sostituisca dei disposti spe¬ ciali alle norme legali generali sulla durata del lavoro e del riposo, pro¬ vate inidonee (cpv. 1). Nell'ordinare detti disposti, bisognerà rispettare ri¬ gorosamente le esigenze poste dalle convenzioni internazionali N. 6 e N. 89 concernenti, rispettivamente, il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria (1919) e quello delle donne (1948), entrambe ratificate dalla Svizzera.

Giusta il progetto 1950, la competenza di emanare i disposti spe¬ ciali in parola, sarebbe dovuta essere delegata in parte ai Cantoni. Si è preferito però, come è esposto qui sopra nelle osservazioni generali (pag.

1328 e sgg.), di lasciar cadere questa delega di competenza, in quanto le . circostanze particolari variano molto meno da una regione all'altra del paese che non da un settore economico all'altro e anche perchè le fron¬ tiere cantonali vanno perdendo sempre più d'importanza in fatto di con¬ correnza economica. Rimangono
riservate, per contro, le perscrizioni can¬ tonali sull'orario d'apertura dei negozi al dettaglio, dei ristoranti, dei caffè e delle aziende di spettacolo (art. 66, lelt. b).

Per dare la massima efficacia a detta considerazione delle circostanze particolari, occorrerà preparare i disposti speciali, di cui all'articolo 25, in stretta cooperazione con le associazioni padronali ed operaie diretta¬ mente interessate. In questo campo, bisognerà curare di non preterire le norme ammesse nei contratti collettivi ed, eventualmente, nei contratti normali di lavoro. Come detta l'articolo 36, capoverso 2, il Consiglio federale, prima di emanare per ordinanza i pertinenti disposti, dovrà con-

1387 stillarsi con i Cantoni c con la Commissione federale del lavoro, come an¬ che dare alle associazioni economiche interessate il modo di farsi sen¬ tire. Questa procedura di consultazione garantisce che la considerazione dei diversi interessi in giuoco risulti già pienamente attuata, prima che le condizioni applicative, la portata e il contenuto dei disposti speciali abbiano a essere perfettamente definiti.

Secondo l'articolo 25, le categorie d'aziende e di lavoratori, per le qua¬ li possono essere dati dei disposti speciali, sono, ancorché l'elencazione non sia limitativa, segnatamente le seguenti (cpv. 2): a. Gli istituti d'educazione e d'insegnamento, le opere sociali, le cli¬ niche, gli ospedali, i gabinetti medici e le farmacie (Jett. a). Per que¬ ste categorie aziendali, l'articolo 14, Jett, a e i, del regolamento del¬ l'I 1 giugno 1934 (CS 8, 127) ad esecuzione della legge sul riposo settimanale , contiene già un ordinamento speciale sulla durata del riposo; circa al personale sanitario, converrà riferirsi al pertinente contratto normale di lavoro, attualmente vigente. Le farmacie sono espressamente parificate alle cliniche e agli ospedali.

b. Gli alberghi, i ristoranti, i caffè, le aziende di spettacolo, quelle che approvvigionano il settore alberghiero nell'occasione di speciali manifestazioni (Jett. b). Il concetto base di questa elencazione si trova già espresso negli articoli dal 15 al 22 della legge sul riposo settimanale, i quali recano dei disposti speciali applicabili agli al¬ berghi, ai ristoranti e agli spacci di bevande. Negli alberghi, risto¬ ranti e caffè, il tempo di presenza è di particolare momento, per il fatto che il personale non può esimersi dal tenersi costantemente pronto al servizio della clientela. Tra le aziende di spettacolo si an¬ noverano, per esempio, i cinema, i casini, le sale da ballo, gli esercizi con radio e televisione, le palestre e campi sportivi. Altre ec¬ cezioni sono previste per le aziende che curano l'approvvigionamento del settore alberghiero nell'occasione di manifestazioni, quali feste, esposizioni e fiere. Per contro, non sembra giustificato di accordare particolari privilegi alle aziende analoghe di approvvigionamento corrente, non considerate sotto la lettera d.

c. Le aziende che servono il turismo o la popolazione agricola (lett. c).
Questa categoria raggruppa, in primo luogo, i negozi al minuto delle regioni rurali e turistiche, che devono restare aperti per un certo tempo anche la sera o la domenica. Sono da reputarsi turisti¬ che quelle regioni dove l'industria alberghiera si pone come una importante fonte di reddito per la popolazione, nonché quelle dove il turismo è a carattere tipicamente stagionale (cfr. la definizione data nell'articolo 1 dell'ordinanza del 9 dicembre 1955 [RU 1955,

1388 1162] per l'esecuzione della legge concernente misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria alberghiera).

b. Le aziende per l'approvvigionamento di beni facilmente deperibili (lettera d). Questo disposto si riferisce soprattutto alle latterie, ma¬ cellerie, panetterie e pasticcerie, burrifici..è spacci di latticini, ne¬ gozi di commestibili, di frutta, di legumi e di fiori. Esso consentira di derogare alle norme generali sulla durata del lavoro e del riposo, in quanto ciò s'avveri necessario per pi*evenire l'avaria delle merci.

Importerà molto, poi, di risolvere l'annoso problema concernente l'ammissibilità e l'estensione del lavoro notturno dei fornai.

e. Le aziende che trasformano i prodotti agricoli e le aziende di or¬ ticoltura (lettera e). Sono raggruppate sotto questa lettera le fabbri¬ che di conserve, gli zuccherifici, le fabbriche di sidro e tutte quelle altre aziende nelle quali, in determinate stagioni, l'afflusso mas¬ siccio di prodotti agricoli richiede l'applicazione ' di orari speciali di lavorò. Sono state registrate qui anche, le aziende orticole. La formulazione dei disposti speciali sulle aziende di questa categoria sarà più rigorosa quando si tratti di aziende a carattere industriale.

f. Le aziende forestali (lettera /). Abbiamo, sotto questa voce, le aziem de di selvicoltura pubblica, giusta l'articolo 1, capoverso 2, della legge dell' 11 ottobre 1902 (CS 9, 529) sulla polizia delle foreste.

Il lavoro silvano dipende strettamente dalle condizioni atmosferiche; ciò vale già per l'altopiano, ma ben più, attesi i rigori del clima, per le prealpi e il Giura, dove inoltre il suolo, poco idoneo all'agricol¬ tura, è sfruttato mediante un'estesa coltivazione a foresta. Bisognerà tener equamente conto di questo fatto nel disciplinare la durata del lavoro e del riposo. Occorrerà inoltre considerare che d'ordinario il lavoro in foresta si fa soltanto alla luce naturale.

g. Le aziende che curano l'approvvigionamento dei veicoli in carbu¬ rante p che li custodiscono o li riparano (lettera g). È di urgente necessità, stante l'incremento del traffico stradale, prevedere la pos¬ sibilità di disposti particolari per le aziende d'approvvigionamento in carburante e per quelle che custodiscono e riparano i veicoli (co¬ me le stazioni di distribuzione di carburanti, le autorimesse,
le offi¬ cine di riparazione, ecc.).

/i. Il personale d'infrastruttura delle aziende di aerotrasporti (lettera h). Al personale navigante delle aziende che si occupano princi¬ palmente di aerotrasporti internazionali, la legge sul lavoro sarà affatto inapplicabile (art. 2, cpv. 2, lett. 6), in quanto quel per¬ sonale è sottoposto a un ordinamento internazionale; essa si applica invece a tutto l'altro personale aeronautico. Le circostanze parti-

138D colari del traffico aereo domandano che la durata del lavoro e del riposo sia regolata in modo speciale per il personale d'infrastrut¬ tura, il quale comprende, da un lato, i controllori degli aeromobili e della circolazione aerea e i radiotelefonisti delle stazioni terrestri e del servizio aeronautico e, dall'altro, quello dei servizi di spe¬ dizione degli aerodromi e quello incaricato di assicurare il funzio¬ namento normale e la manutenzione degli aeromobili. L'ordinanza dovrà stabilire minutamente le categorie del personale d'infrastrut¬ tura, che devono essere soggette alle disposizioni speciali sulla du¬ rata del lavoro e del riposo.

i. I lavoratori occupati in cantieri o cave, che, a cagione della situa¬ zione geografica oppure di condizioni climatiche o tecniche parti¬ colari, esigono una disciplina speciale della durata del lavoro (lette¬ ra i). Cadono sotto questa rubrica le aziende edili in senso stretto, la cui situazione e i cui bisogni siano così caratterizzati che nem¬ meno l'articolo 8, capoverso 1, lettera b, e capoverso 2, basti a te¬ nerne adeguatamente conto. Trattasi dei cantieri di montagna, dove le circostanze climatiche impediscono un lavoro esteso sull'intera annata; delle cave in cui ragioni tecniche richiedono che si con¬ centri su determinate stagioni l'intero lavoro estrattivo, per esempio del ciottolame destinato alla posa delle rotaie; trattasi infine, dei cantieri per i quali è indispensabile sia d'allestire dei dormitori e dei refettori mancando i collegamenti, sia d'accelerare notevolmen¬ te i lavori, per esempio di traforo, dato la tecnica impiegata o particolari considerazioni economiche. Il disciplinamento speciale sarà di gran momento non soltanto per la costruzione di officine idroelettriche e di opere di premunizione contro le valanghe, ma anche per la costruzione delle future strade nazionali.

k. Le persone il cui tempo di lavoro è costituito in gran parte di sem¬ plice presenza, o le persone la cui attività comporta viaggi o spo¬ stamenti frequenti (lettera A"). Il tempo di lavoro del personale di vigilanza, dei fattorini, dei custodi e dei portinai, per esempio, consiste soprattutto di semplice presenza. I lavoratori, la cui atti¬ vità comporta viaggi e spostamenti frequenti, sono segnatamente i commessi viaggiatori e il personale incaricato di
eseguire, presso il cliente, dei lavori di montaggio, d'installazione o di riparazione.

c. Deroghe minime (art. 26) L'articolo 26 permette all'autorità di derogare alle prescrizioni della legge e dell'ordinanza sui permessi concernenti la durata del lavoro, se i lavoratori interessali sono d'accordo, la deroga è minima e l'applica¬ zione delle disposizioni normali può cagionare difficoltà straordinarie.

1390 Qucslo disposto non è altro «e non quello del capoverso 2 dell'articolo 181 del regolamento d'applicazione della legge sulle fabbriche, disposto che si è rivelato praticamente indispensabile e che costituisce ancora attualmente l'unico fondamento legale per permettere la settimana di 5 giorni nelle fabbriche in cui il lavoro è organizzato con due squadre diurne.

IV. Protezione speciale dei giovani e delle donne (art. 27 a 34) 1. In generalo I giovani e le donne abbisognano di una protezione estesa al di là delle norme ordinarie di tutela dei lavoratori; questa protezione, del re¬ sto, tenne sempre un campo considerevole nella tematica della legisla¬ zione sul lavoro: la troviamo negli articoli dal 05 al 76 della legge sulle fabbriche, nella legge del 31 marzo 1922 (CS 8, 200) sull'impiego degli ado¬ lescenti e delle donne nelle arti e mestieri e in quella del 24 giugno 1938 (CS 8, 211) sull'età minima dei lavoratori. Ma nessuno di questi disposti è di una portata paragonabile a quelli recati nel presente disegno. Delle norme minime concernenti le donne e i giovani si rivelano tanto più necessarie in quanto i contratti collettivi sono assai disattenti in materia.

Per i giovani, la tutela consiste sia nel vietar loro interamente l'eser¬ cizio di un'attività, sia nel predisporre a loro favore dei provvedimenti restrittivi o preventivi: è questo segnatamente lo scopo delle disposizio¬ ni sull'età minima per l'assunzione dei giovani nelle aziende assoggettate alla legge o delle disposizioni clic elencano i lavori preclusi ai giovani almeno sino ad un'età determinata. Occorre segnalare ugualmente i di¬ sposti intesi a stabilire un equo regime in matexùa di durala del lavoro e del riposo, principalmente a vietare di massima il lavoro notturno o domenicale e a imporre al padrone, in termini assolutamente generali, 1 obbligo di prendere cura dei giovani dipendenti. Citiamo ancora, su questo argomento, la disposizione speciale a favore dei giovani apparte¬ nenti alla famiglia del datore di lavoro (art. 3, cpv. 3).

Per quanto s'attiene alla prolezione delle donne, sono state previste delle disposizioni concernenti soprattutto la durata del lavoro e del ripo¬ so, l'esclusione da certi lavori e le cautele per le donne incinte e per le puerpere.

Il capo che stiamo per glossare costituisce essenzialmente
una codificazone del diritto vigente e un ammodernamento della tutela dei gio¬ vani e delle donne, conseguito soprattutto grazie all'allargamento del campo applicativo: la legge del 31 marzo 1922, per esempio, tocca sol¬ tanto le aziende industriali e artigianali, cui la 'legge sulle fabbriche non

1391 è applicabile, ma non tocca punto le aziende commerciali nò e/nelle al¬ berghiere. Le differenti disposizioni ripetono in larga misura quelle del piogetto 1950 che i Cantoni e le associazioni avevano generalmente lo¬ dato come un notevole progresso in materia e che. aveva avuto il più caldo apprezzamento da quelle cerchie che più strettamente si occupano di queste categorie di lavoratori. Anche il ceto padronale s'era espresso, fieli insieme, favorevolmente, sia sui principi che informavano le dispo¬ sizioni sia sul dettato delle medesime; aveva però proposto alcune at¬ tenuazioni.

2. Giovani (art. 27 a 30) a. Definizione (art. 27, cpv. 1) Sono gio\ ani i lavoratori dei due sessi che non hanno ancora compiu o ì anni, apprendisti o no. Non è stato possibile di soddisfare il esi eno espi esso, nella discussione del progetto del 1950, da diverse ?ei *ai,mento del limite minimo d'età fino ai 20 anni, sé¬ ni n ri n m" n P ° ^gli api^i-enclistl. Dopo aver dibattuto la questione in er"omedipin°'> Çon i medici scolastici e gli specialisti della umast "onerale s,,î' ' 15 t~iamo nella determinazione di ...

mantenere il limite geneiaie sui anni*i ner ipnm,.« -i ,· .

esteso, di massima, a tutti i làlm- d\ l*V°T.° noWl,TM° ^ L'ordinanza potrà poi nrevedè *i ?iU ali età di 19 anni compiuti, categorie aziendali od oner · deroghe concernenti determinate mente quelli correlati mi i*", C°me anchc altri casi sPecifici' segnata4). Sembra tuttavia f]0 , ,orTMazione professionale (art. 25 e 29, cpv.

esclu più elevata ner «r dersi che convenga stabilire un'età minima 11 811 nMeS ChC SU obblighi cbc incombono a"li ' ° essere Profcssionftli o «altri^nT 111 öio\ani- possono almeno altrettanto gravosi.

1 ls oll

b. Obbligo del datore di lavoro di provvedere ai giovani (art. 27, cpv. 2 e 30) La responsabilità del datore di lavoro verso i giovani è nettamente più rilevata nel presente disegno che non nei testi in vigore; esso infatti impone addirittura al datore di lavoro sia gli obblighi generali sia gli obblighi speciali, previsti, a favore degli apprendisti, dall'articolo 14 della legge del 26 giugno 1930 (CS A, 35) sulla formazione professionale. D'ora innanzi lutti i giovani bencficieranno di detta prolezione speciale, e il padrone dovrà provvedere adeguatamente alla salute e alla moralità dei giovani e curare che essi non abbiano ad affaticarsi eccessivamente, nò ad essere vittime, nell'azienda, di influenze nefaste (art. 27, cpv. 2).

Il disposto e completato da una prescrizione speciale che stabilisce gli obblighi particolari del padrone in caso di infortunio a un giovane, di malattia o di pericolo che ne minacci la moralità o, quando questo viva

1392 nella sua economia domestica, gli obblighi attenenti al nutrimento e ali al¬ loggio (art. 30).

c. Restrizioni all'impiego dei giovani (art. 27, cpv. 3) L'impiego dei giovani in taluni lavori può essere, per via d ordinanza, vietato o sottoposto a condizioni speciali intese a tutelare la loro vita, la loro salute o la loro moralità. L'ordinanza dovrà, specificare in quale misura si potrà derogare al divieto, vuoi su un piano generale, vuoi nei casi singoli, quando dei motivi impellenti giustificano tale deroga: e pensiamo qui, segnatamente, alle necessità della formazione professionale.

L'ordinanza dovrà stabilire parimente se, e a quali condizioni, i giovani possano essere adibiti al lavoro a squadre. Le ragazze beneficieranno inoltre di particolari disposizioni, date per ordinanza, in applicazione dell'articolo 30, capoverso 2.

La legislazione vigente elenca i lavori per i quali è vietato assumere dei giovani o delle donne; l'elenco si trova negli articoli 189 e 189 bis del regolamento d'applicazione della legge sulle fabbriche e negli articoli 3, 4 e 5, dell'ordinanza dell'I 1 gennaio 1944 (CS 8, 208) concernente i lavori ai quali è vietato occupare gli adolescenti e le donne nelle arti e mestieri.

Quest'ultima ordinanza si applica alle aziende di produzione e di trasfor¬ mazione che sfuggono all'impero della legge sulle fabbriche, come anche alle aziende di trasporto di persone e di merci, escluso il trasporto manuale c quelle esercitate o concesse dalla Confederazione; per contro non si applica nò al commercio, nè al settore alberghiero. In ambedue gli ordi¬ namenti è stabilita una distinzione fra i giovani sotto i 16,anni e gli altri.

I divieti pronunciati per la cura dei giovani occupati nelle aziende artigianali* valgono pure, con una sola eccezione, per quelli che lavorano nelle fabbriche. Inoltre, un buon numero di divieti concernono queste ultime, ancorché si riferiscano in genere soltanto ai giovani di meno di 16 anni.

È assolutamente vietato alle fabbriche, come anche alle aziende arti¬ gianali, di assumere giovani in lavori che presentano un grave pericolo d'intossicazione (lavori elencati minutamente per le aziende industriali), o in lavori che comportano la manipolazione di esplosivi, oppure nella fabbricazione o nella messa in opera di materie infiammabili o esplosive,
o infine nei lavori di fondo delle miniere. Ancora ulteriori disposizioni, previste in favore dei giovani di meno di 16 anni, trovano applicazione sia nelle fabbriche che nelle aziende artigianali: sono quelle che proibi¬ scono di adibire i giovani al servizio delle macchine pericolose, alla salda¬ tura e al taglio ossidrico, come anche alla manipolazione degli apparecchi usati per delti lavori, alla manutenzione dei motori e delle grandi macchine elettriche, al servizio di apparecchi od organi di trasmissione, di ascensori

1393 e altre apparecchiature di sollevamento, alla scelta degli stracci, della biancheria sporca e non disinfettata, del crine e delle setolò di porco non disinfettati, come a tutti quei lavori che implicano un'azione continua e faticósa dei piedi.

In considerazione dei pericoli accentuati che minacciano la vita e la salute dei lavoratori di fabbrica, altri divieti sono stati previsti per l'impiego dei giovani nelle aziende di questo genere: per esempio non è consentito ai fabbricanti di adibire dei giovani al servizio delle caldaie a vapore, degli apparecchi a vapore e delle altre apparecchiature che lavo¬ rano sotto pressione; è pure fatto divieto d'impiegare dei giovani di meno di 16 anni nei lavori che comportano l'uso di attrezzature pneuma¬ tiche, nel servizio delle gru, nella fabbricazione dei fiammiferi, eccetto nei padiglioni in cui si preparano le scatole e gli stecchini, conie anche negli essiccatoi delle fabbriche di sigari, nei magazzini in cui si sballa il tabacco e nella preparazione dei suoi estratti. D'altronde conviene men¬ zionare anche la disposizione generale che vieta alle aziende artigianali d impiegare i giovani in lavori che richiedono un dispendio eccessivo di forza corporea. o mentale.

d. Attestato d'età e certificato medico (art. 27, cpv. A) È incontestabile che conviene dare un'attenzione particolare alla tutela della salute dei giovani. A questo rispetto è di primaria importanza co¬ minciare col constatarne lo stato di sviluppo innanzi che essi entrino a far parte delle maestranze di un'azienda assoggettata alla legge. Confor¬ memente all'articolo 73, capoverso 1, della legge sulle fabbriche e diffe¬ rentemente dalle leggi del 31 marzo 1922/24 giugno 1938 che invitavano semplicemente il Consiglio federale a prescrivere la produzione di un attestato d'età, il presente disegno esige che il padrone che assume un giovane prosciolto dalle scuole obbligatorie, si faccia presentare un tale attestato. Il datore di lavoro dovrà contemporaneamente, e conforme¬ mente alle convenzioni internazionali, ratificate dalla Svizzera, tenere a disposizione delle autorità registri o altri documenti che menzionino le date di nascita (art. 42).

Sarebbe inoltre certamente desiderabile che fosse prevista una dispo¬ sizione legale di carattere generale, per la quale si pòssa esigere la
presen¬ tazione di un certificato medico, come appunto è il caso dei disposti degli articoli 4 e seguenti della ordinanza del 3 settembre 1948 (RU 19A8, 910),, concernente i provvedimenti di prevenzione e di lotta contro la silicosi, e dell'articolo 63 della legge del 23 settembre 1953 (RU 1956, 1407) sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. La Commissione peritale, consentendo con la Commissione delle fabbriche, ha reputato tuttavia di non poter esigere un certificato medico in ogni circostanza, di modo che si concluse di dover tralasciare una disposizione legale imperativa In me¬ rito. Il disegno pertanto si limita a prevedere che la produzione di un Foglio Federale, 1080.

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1394 certificato medico possa essere prescritta dall'ordinanza. È ammesso che si possa prescindere da detto documento quando 1 impiego sia previsto per una breve durata. L'ordinanza stabilirà inoltre il contenuto del certi¬ ficato medico e cioè il modo in cui questo deve specificare le attitudini del giovane a certi lavori determinati, in quanto il documento risponde effettivamente allo scopo solo se fornisce tali indicazioni. Per questa ragione non è il caso, almeno in una prima fase, di esigere che l'esame medico si riferisca ad altro che alla possibilità di esercitare determinate attività che possono minacciare un pericolo alla salute del giovane. L'ordi¬ nanza potrà assumere come punto fermo di partenza il servizio medico scolastico che è già in funzione in numerosi Cantoni sia per tutti i giovani, sia soltanto per gli apprendisti. Essa dovrà inoltre precisare a chi incom¬ bono le spese della visita medica e dell'allestimento del certificato, spese che gli specialisti valutano sui 30 franchi al minimo. Come che sia non si potrà generalizzare in un avvenire prossimo la presentazione del certi¬ ficato medico.

e. Età minima (art. 28) L'articolo 70 della legge sul lavoro nelle fabbriche e l'articolo 2 della legge del 31 marzo 1922, citata sopra, sull'impiego dei giovani e delle donne nelle arti e nei mestieri fissano a 14 anni l'età minima dei giovani occupati nelle fabbriche, nelle aziende di produzione e di trasformazione e nei trasporti. Questa disposizione è stata modificata in due sensi dalla legge del 24 giugno 1938 sull'età minima dei lavoratori: da un lato il minimo d'età è stato portato a 15 anni compiuti e, d'altro lato, questo minimo è stato esteso alle aziende del commercio, del settore alberghiero (compresi i ristoranti e gli spacci di bevande), degli spettacoli, della ci¬ nematografia e delle 'attività economiche affini.

Riecheggiando la legge sull'età minima dei lavoratori, il disegno sta¬ bilisce a 15 anni compiuti l'età minima per l'assunzione dei giovani nelle aziende assoggettate alla legge. Sarà compito dell'ordinanza quello di determinare in quali categorie aziendali o professionali, e a quali condi¬ zioni, i giovani potranno essere impiegati come fattorini o in lavori leggeri analoghi, a contare dall'età di 13 anni compiuti (cpv. 1). Bisognerà ade¬ guatamente tener conto
del fatto che la legislazione vigente non prevede questa.facoltà, per le fabbriche e che, per di più, essa sottostà alle restri¬ zioni disposte dalla convenzione internazionale. N. 5 (1919) che stabilisce l'età minima per ^assunzione dei fanciulli nei lavori industriali, ratificata, dalia Svizzera.

Allestendo la legge sull'età minima dei lavoratori, s'era tenuto conto della previsione che i Cantoni avrebbero, a poco a poco, prolungato la durata della (scuola obbligatoria fino all'età dei 15 anni compiuti. Malau¬ guratamente, la previsione non si è avverata se non in parte: in un gran numero di Cantoni l'obbligo scolastico cessa prima di quell'età e non si pensa affatto di mutare questo stato di cose. La legge sul lavoro deve

1395 dunque considerare adeguatamente le legislazioni scolastiche cantonali secondo il desiderio formulato espressamente in diversi preavvisi concer¬ nenti il progetto 1950. Ne viene che i Cantoni, in cui i giovani terminano la scuola obbligatoria prima d'aver compiuto i 15 anni, potranno essere autorizzati, dall'ordinanza, a consentire delle deroghe per quei giovani che hanno compiuto i 14 anni e sono già prosciolti dall'obbligo scola¬ stico (cpv. 2).

Giusta l'articolo 6 della legge sull'età minima dei lavoratori, i Cantoni hanno la facoltà di stabilire dei minimi superiori per il lavoro negli alberghi, nei ristoranti e negli spacci di bevande, le aziende di spettacolo e i cinema, le professioni ambulanti, come anche per il lavoro sui mercati e ai banchi di vendita all'aperto; inoltre essi possono vietare ai fanciulli di trattenersi in questi stabilimenti e alle persone che esercitano una professione ambulante di farsi accompagnare dai fanciulli. I Cantoni sono liberi di usare di questo diritto in modo generico o di applicarlo soltanto a casi particolari. D'altronde l'articolo 70, capoverso 2, della legge sulle fabbriche vieta ai fanciulli minori di 15 anni di trattenersi nei locali di lavoro riservate tuttavia delle eccezioni ammesse dalle autorità. Le pre¬ scrizioni più strette emanate dai Cantoni nell'interesse della salute e della sicurezza sono parimenti riservate. Tutte queste riserve a favore del diritto cantonale sono perfettamente giustificate nell'ambito dell'attuale regime, ma esse perdono ogni xugion d'essere dal momento in cui diverrà possibile, giusta 1 articolo 27, capoverso 3, del disegno, di proibire o di condizionare in modo speciale, per via d'ordinanza, l'impiego dei giovani in determinati lavori, nell intento di proteggerne la vita, la salute ò la moralità. La deter¬ minazione d una età minima più elevata costituisce precisamente una delle condizioni che d'ora in poi potrebbero essere previste.

/. Durata del lavoro e del riposo (art. 29) . . Il disegno, ripetendo in ciò il diritto vigente, non determina a favore dei giovani una durata massima di lavoro settimanale inferiore a quel a per i lavoratori adulti; per contro, la durata massima del lavoro quoti¬ diano è delimitata in modo da non superare quella che vale per gli . a n lavoratori della stessa azienda o, in difetto,
quella ammessa dal! uso loca e.

Essa comunque non può eccedere le 9 ore. Il disegno rinforza il a o protettivo di questa disposizione precisando che la durata indicata. com¬ prende quella del lavoro straordinario'e dei lavori accessori, come anche il tempo consacrato a seguire i corsi obbligatori di formazione o perfe¬ zionamento professionali (cpv. I). Inoltre, analogamente alla legge attuale sulle fabbriche, non è consentito adibire a un lavoro straordinario nè a un lavoro accessorio dei giovani minori di 16 anni (cpv. 3).

Prescindendo dalla limitazione della durata del lavoro quotidiano, il disegno garantisce il riposo quotidiano, disponendo che quello notturno dei gióvani debba durare almeno 12 ore consecutive (invece delle 11 ore,

1396 giusta la legge sulle fabbriche e la legge del 31 marzo 1922), conforman¬ dosi in ciò alla convenzione internazionale N. 6, da noi ratificata e con¬ cernente il lavoro di notte dei fanciulli nell'industria (1919). Detto riposo correrà dalle 22.00 alle 05.00, d'estate, e dalle 22.00 alle 06.00 d'invernò (cpv. 2). I limiti del lavoro diurno previsti nell'articolo 9, capoverso 3, potranno dunque essere spostati di 2 ore al massimo la sera, ma non potranno affatto essere anticipati la mattina. Vietando di. far lavorare i giovani la notte e la domenica (cpv. 4), il progetto rinforza le garanzie apportate al lavoro quotidiano e settimanale. Il divieto suona come una novità nei rispetti delle aziende non industriali. Un'altra novità consiste, come già s'è detto, nel divieto di far lavorare i giovani la notte, vigendo qui un limite d'età ancora maggiore fissato sui 19 anni compiuti (cpv. 4).

Questo provvedimento soddisfa medici e pedagogisti, i quali reputano che il lavoro notturno pregiudichi gravemente l'integrità personale dei giovani al disotto dei 19 anni non ancora pervenuti a una loro piena maturità fisica. Il disegno consente bensì delle deroghe, quelle segnatamente det¬ tate dalle necessità della formazione professionale, ma in un margine ri¬ strettissimo e comunque entro i limiti tracciati dalle convenzioni internazio¬ nali'ratificate dalla Svizzera e cioè la. convenzione N. 6 concernente il la¬ voro notturno dei fanciulli nell'industria (1919) e la convenzione N. 14 con¬ cernente l'applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti indu¬ striali (1921). Giusta la convenzione N. 6, quando, dandosi circostanze particolarmente gravi, l'interesse pubblico l'esige, si può sospendere il divieto del lavoro notturno mediante una decisione dell'autorità pubblica solo però per i giovani dai 16 ai 18 anni. La convenzione N. 14 (la quale dispone che il riposo settimanale coincida al possibile con i giorni a ciò consacrati per tradizione o per costume nazionale o regionale) dichiara che si portanno permettere delle eccezioni, tenendo soprattutto conto di tutte le considerazioni economiche e umanitarie appropriate. Giusta l'arti¬ colo 25 si potrà inoltre derogare per via d'ordinanza alle esigenze minime disposte nell'articolo 29, per certe categorie d'aziende o di lavoratori, tut¬ tavia le condizioni
della deroga dovranno essere quelle precisate nell'or¬ dinanza.

Parallelamente alla durata del lavoro e del riposo giova far parola delle prescrizioni speciali dell'articolo 60, in virtù del quale il datore di lavoro è tenuto a dare a tutti i giovani operai fino all'età dei 18 anni compiuti delle vacanze .di una durata minima di 18 giorni, di cui 12 al¬ meno consecutivi.

3. Donno (art. 31 a 34) ai- Iti generale Le disposizioni di questa sezione si applicano alle donne di qualsiasi età; tuttavia, l'articolo 32 (durata del lavoro e del riposo) concerne esclu¬ sivamente le donne che abbiano compiuto i 18 anni, o i 19 quando trattisi

1397 del lavoro di notte. Restano riservate evidentemente le disposizioni del¬ l'articolo 29 che pongono delle esigenze più rigorose a favore dei giovani.

b. Obbligo del padrone di provvedere alle donne (art. 31, cpv. 1 e 33) Il padrone deve usare ogni riguardo per la salute e la moralità del personale femminile, così come lo deve fare per i giovani (art. , cpv. .

La formulazione di un disposto speciale che stabilisce quest o igo cos tuisce un'innovazione in paragone al diritto vigente.

1 disposti speciali intesi alla protezione delle donne incinte e delle madri completano quelli della legge sulle fabbriche, nel senso che le onne incinte non possono essere impiegate che se esse stesse vi consentono e comunque mai all'infuori dell'orario abituale del lavoro. Non solo e puerpere ma anche le madri allattanti beneficiano della protezione spe¬ ciale della legge (art. 33).

.

c. Restrizioni all'impiego delle donne (art. 30) Le donne, come i giovani, beneficiano inoltre di una tutela speciale sotto forma di restrizioni apportate alla loro ammissione ai lavori peri¬ colosi. Sarà compito deM'ordinanza di elencare minutamente i lavori proibiti alle donne e quelli che sono loro consentiti soltanto a certe condizioni: si tratterà soprattutto di quelli dai quali esse sono già precluse in virtù del diritto vigente (art. 183 del regolamento d'applicazione della legge sulle fabbriche e art. 6 dell'ordinanza dell'I 1 gennaio 1944 concernente i lavori ai quali è vietato occupare gli adolescenti e le donne nelle arti e mestieri).

I divieti disposti in questi due ordinamenti a favore delle donne ripetono in parte quelli pronunciati a favore dei giovani, e soprattutto dei giovani minori di 16 anni. È così proibito, per esempio, alle fabbriche e alle aziende artigianali d'impiegare donne in lavori che comportano peri¬ coli d'intossicazione e in quelli di fondo delle miniere. Inoltre, le prescri¬ zioni più severe che vietano di far lavorare i giovani minori di 1 anni con le macchine pericolose e di far loro alzare, portare o spostare carie pesanti, concernono pure le donne.

Altre disposizioni ancora reggono il lavoro femminile nelle fabbriche, come il divieto di adibire le donne al servizio di motori potenti, di grand macchine elettriche, d'apparecchiature di sollevamento e di trasmissione e a quello delle condotte
elettriche. I lavori che comportano un azione continua e faticosa dei piedi sono proibiti soltanto alle donne occupate nelle arti e nei mestieri, prescindendo da quelle comprese nella categoria dei giovani minori di 16 anni.

Tutti questi divieti concernono a un tempo ì giovani e le donne, ma ve ne sono di quelli che si riferiscono esclusivamente a queste ultime.

1398 così per esempio non è permesso sia nelle aziende artigianali, sia rielle fabbriche, di adibire le donne al servizio faticoso di apparecchiature di sollevamento nè ai lavori che comportano scosse violente. Inoltre le fab¬ briche non possono impiegare le donne negli essiccatoi delle fabbriche di sigari, nel servizio delle caldaie e degli apparecchi a vapore che non siano delle generatrici, e degli altri apparecchi la cui pressione superi un'atmo¬ sfera, come anche al lavoro che si effettua davanti ai forni e alle attrez¬ zature di trasporto nelle vetrerie.

d. Durata del lavoro e del riposo (art. 32 e 34) Il disegno, come la legislazione vigente, accorda una protezione spe¬ ciale alle donne anche nel settore della durata del lavoro e del riposo.

A dir vero la dui'ata massima del lavoro sia settimanale che quotidiano non è stata diminuita. In consonanza con la convenzione internazionale N. 89, ratificata dalla Svizzera, sul lavoro notturno delle donne occupaté nell'industria (1948), la durala minima del riposo quotidiano è stata tuttavia fissata a 11 ore consecutive, comprendenti l'intervallo dalle 22.00 alle 05.00 (art. 32, cpv. 1). Questo disposto s'estenderà d'ora innanzi alle aziende che non sono assoggettate nè alla legge sulle fabbriche nè a quella del 31 marzo 1922, il che significa che esso concernerà ormai anche le aziende commerciali e quelle del settore alberghiero. Delle deroghe per talune categorie di aziende e di lavoratori, nel senso dell'articolo 25, po¬ tranno essere consentite soltanto entro i limiti della convenzione inter¬ nazionale citata qui sopra.

Per derogare al divieto di lavorare la notte e la domenica, devono ' avverarsi delle contingenze più rigorose di quelle previste per i lavoratori di sesso maschile- (art. 32, cpv. 2); esse sono tuttavia più larghe di quelle . che concernono i giovani d'ambo i sessi, compresi quelli che non hanno ancora raggiunto l'età di 19 anni compiuti. L'articolo 4 della convenzione disciplina il lavoro notturno: ne viene che è possibile derogare al divieto solo in caso di forza maggiore, cioè quando in un'azienda accade un'inter¬ ruzione d'esercizio impossibile da prevedersi e comunque priva d'ogni ca¬ rattere periodico; analogamente in quei casi in cui si sta lavorando su delle materie prime suscettive di rapido deterioramento e appare
neces¬ sario continuare l'opera per evitare clic dette materie vadano perse.

La - prescrizione speciale in favore delle donne clic tengono un'eco¬ nomia domestica con i familiari è dettala dalla protezione della famiglia.

·Oltre all'articolo 68 della legge sulle fabbriche, che vieta la loro occupa¬ zione nei lavori accessori delle aziende industriali, il disegno dispone che il padrone, stabilendo l'orario del lavoro e del riposo, deve avere riguardo, il più possibile, per le operaie che si trovano in detta condizione. Circa la pausa del mezzogiorno, il sistema sancito nella legge sulle fabbriche (di¬ ritto di abbandonare il lavoro mezz'ora prima, se il riposo è inferiore a

1399 un'ora e mezzo) è sostituito con una disposizione, secondo cui il datore concede alle donne che tengono una economia domestica còn i familiari, una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo, se esse ne fanno richiesta.

La soluzione muove dall'idea che una pausa di mezzogiorno più breve non avrebbe molto senso per queste persone. Essa corrisponde, d'altronde, al principio sancito nell'articolo 19, capoverso 2, dell'ordinanza n. 1 del 12 agosto 1921 (CS 8, 155) per l'esecuzione della lege federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate e d'altre imprese di trasporto e di comunicazione.

V. Regolamento aziendale (art. 35) 1. In generale In ogni tempo, si è sentito il bisogno, nelle aziende di. una certa importanza, di stabilire norme uniformi valide per tutti i lavoratori o per talune categorie. Queste norme sono sancite per iscritto in un «regola¬ mento» portato a conoscenza del personale. Finora, esse rivestivano la forma giuridica del regolamento di lavoro secondo il Codice delle obbli¬ gazioni o del regolamento di fabbrica.

In virtù dell'articolo 321 CO, il regolamento uniforme di lavoro o di ordine interno, stabilito dal padrone in un'impresa industriale o commerciale, diventa obbligatorio per 1 singoli lavoratori solo in quanto sia stato redatto per iscritto e portato a loro conoscenza prima dell'entrata in servizio. Questo regolamento di lavoro può, dunque, contenere prescri¬ zioni di servizio propriamente dette, cioè disposizioni generali che riguar¬ dano l'organizzazione dell'azienda e il comportamento dei lavoratori e che precisano le clausole del contratto di lavoro, come l'inizio e la fine del lavoro giornaliero e la successione dei lavori, i controlli, i provvedimenti d'igiene e di protezione della salute, le prescrizioni intese a mantenere ordine e correttezza nei dormitori, nei refettori e in altri locali e, infine, tutto quanto possa essere compreso nell'espressione « regolamento uni¬ forme di lavoro e di ordine interno » usata nell'articolo 321 CO. Il regolamento di lavoro può parimente stabilire le condizioni di lavoro, cioè il pagamento del salario, il periodo di paga, il giorno, di paga, il modo di conteggio ad esempio nel lavoro a cottimo, le multe e la loro destinazione, i periodi di prova, i termini e la forma della, disdetta, la durata del lavoro
giornaliero, le ore suppletive di lavoro (cfr. Oser-Schöncnberger, Kommentar zum Obligationenrecht, ad art. 321, n. 1 a 3).

Simili disposizioni offrono il vantaggio di alleggerire i contratti di lavoro individuali e di chiarire i rapporti di lavoro eliminando le cause di con¬ testazione. In virtù dell'art. 321 CO, il regolamento di lavoro è lasciato alla volontà del padrone e non è subordinato all'approvazione delle auto-

1400 rità* Tuttavia, come abbiamo già rilevato, esso obbliga i lavoratori solo se è redatto per iscritto ed è loro comunicato prima dell'assunzione.

Contrariamente al regolamento di lavoro, disciplinato nel CO , che ò facoltativo e il cui contenuto non è determinato, il regolamento di fab¬ brica, previsto negli articoli da 11 a 19 della legge sulle fabbriche, è obbligatorio. Esso può contenere soltanto prescrizioni concernenti la du¬ rata del lavoro giornaliero, la polizia di fabbrica (comportamento degli operai nella fabbrica, eventualmente le multe inflitte per causa d'infra¬ zione alle prescrizioni regolamentari sulla prevenzione delle malattie pro¬ fessionali e degli infortuni), il pagamento del salario (periodo di paga e giorno di paga) e i termini di congedo (il sabato o il giorno di paga).

Il regolamento di fabbrica deve disciplinare necessariamente solo i primi tre oggetti ma non i termini di congedo. Tutte le altre questioni riguar¬ danti i rapporti di lavoro che non possono essere disciplinate nel rego¬ lamento di fabbrica sono regolate, per quanto lo devono essere, nel con¬ tratto . collettivo o mediante accordi individuali. Il regolamento di fab¬ brica è, come quello di lavoro, dato unilateralmente dal padrone. Tuttavia, il progetto di regolamento va affisso nei locali di lavoro o distribuito agli operai, cui è assegnato un termine per presentare le loro osservazioni in un rapporto scritto elaborato da essi medesimi o da una. commissione scelta fra loro. Poiché ò compilato unilateralmente dal datore di lavoro, il regolamento di fabbrica deve essere approvato dalle autorità. Esso' è, poi, affisso nella fabbrica e ciascun operaio ne riceve un esemplare al momento della sua assunzione.

2. Compilazione (cpv. 1) Il disciplinamento previsto dal disegno corrisponde, di principio, a quello sancito nell'articolo 11, capoverso 1, della legge sulle fabbriche.

Esso è, però, obbligatorio solo per le aziende industriali, le altre essendo libere di darsi un regolamento aziendale (cpv. 5) o un regolamento di lavoro. Il disegno contiene un'innovazione, disponendo che, nelle aziende con una delegazione liberamente eletta dai lavoratori, il regolamento aziendale può essere convenuto fra il datore di lavoro e questa delegazione, a differenza dell'attuale regolamento di fabbrica, il quale non può essere
sostituito da una convenzione. Mancando una delegazione di lavoratori od essendo impossibile la conclusione di una convenzione, il regolamento è emanato dal datore, dopo consultazione con i prestatori di lavoro.

3. Contenuto (cpv. 2) Il disciplinamento previsto ha in sò elementi sia del regolamento di lavoro stabilito nel Codice delle obbligazioni sia del regolamento di fabbrica. Il regolamento aziendale contiene obbligatoriamente disposizioni

1401 su il comportamento dei lavoratori nell'azienda, il periodo di paga, i termini di disdetta, l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Se è dato unilateralmente dal padrone, esso deve limitarsi a queste dispo¬ sizioni, ma, se è convenuto, può contenere disposizioni facoltative sui rapporti di lavoro. Ad esempio, il regolamento convenzionale, che si fonda appunto su un accordo fra padrone e lavoratori, può contenere disposi¬ zioni concernenti le condizioni di lavoro nella misura in cui queste non sono già stabilite in un contratto collettivo o in cui detto contratto riserva le clausole del regolamento aziendale. Per contro, l'orario di lavoro non è più compreso nel regolamento aziendale, perchè subisce frequenti modi¬ ficazioni: la legge si limita a prescriverne la comunicazione (art. 43). Ciò non esclude naturalmente che anche l'orai'io di lavoro possa essere oggetto di un accordo fra'padrone e lavoratori.

Che sia stabilito dal datore di lavoro o mediante convenzione, il regolamento aziendale non deve contenere alcuna prescrizione contraria al diritto imperativo della Confederazione e dei Cantoni o ai contratti collettivi di lavoro vincolanti il padrone. In questo senso è irrilevante che il contratto collettivo vincoli il padrone quale membro di un'associazione contraente oppure in virtù di una dichiarazione di adesione o di parteci¬ pazione oppure di una decisione di conferimento del carattere obbligatorio generale. Il diritto imperativo e il contratto collettivo fruiscono, perciò, della precedenza rispetto al regolamento aziendale, in modo che qualsiasi pericolo di conflitto con il contratto collettivo è evitato.

4. Comunicazione alle autorità e approvazione (cpv. 3) Allo scopo di promuovere lo sviluppo dei regolamenti aziendali con¬ venzionali, che sono l'espressione della comunità d'azienda, il disegno prevede che essi saranno semplicemente comunicati all'autorità cantonale competente, méntre quelli dati dal padrone saranno subordinati all'ap¬ provazione di delta autorità. L'approvazione è concessa dopo che il compe¬ tente Ispettorato federale delle fabbriche avrà espresso il suo parere e in quanto il regolamento non sancisca alcunché di contrario al diritto im¬ perativo. Le prescrizioni del capoverso 3 sono parimente applicabili alla modificazione del regolamento. Per contro,
sarebbe esagerato obbligare l'autorità cantonale a esaminare se il regolamento sottopostole sia con¬ trario al contratto collettivo vincolante il padrone e, in caso affermativo, a rifiutarne l'approvazione. Com'è noto, non esiste alcun obbligo di depo¬ sitare i contratti collettivi che non siano proposti per una decisione di obbligatorietà generale: non vi è, dunque, alcuna garanzia che l'autorità di approvazione sappia se il datore di lavoro in questione è vincolato a un contratto collettivo o che conosca le modificazioni apportate a tale contratto.

1402 5. Efletti (cpv. 4) Il regolamento aziendale vincola il datore di lavoro e i prestatori di lavoro a contare dal momento in cui esso è reso pubblico nell'azienda.

L'ordinanza .d'esecuzione determinerà la forma della pubblicazione e sta¬ bilirà se il regolamento aziendale debba essere affisso, come l'articolo 16 della legge sulle fabbriche stabilisce per il regolamento di fabbrica, e se ciascun lavoratore ne riceve una copia o se basterà l'una o l'altra di queste forme.

Il regolamento aziendale produce solo effetti di diritto civile; le sue disposizioni sono relativamente imperative, cioè esse non possono essere soppresse o modificate a danno dei lavoratori mediante accordi particolari, salvo espressa riserva sancita nel regolamento stesso.

Le aziende non industriali non sono tenute, come già abbiamo detto, a stabilire un regolamento, ma se lo stabiliscono volontariamente in virtù dell'articolo 35 e lo rendono pubblico, esso è vincolante nello stesso modo e produce gli stessi effetti (cpv. 5).

VI. Esecuzione della legge (art. 36 a 58) Il capo riunisce le prescrizioni intese all'esecuzione della legge: esso è suddiviso in sei sezioni dedicate alle disposizioni esecutive, all'organiz¬ zazione e alle attribuzioni delle autorità, agli obblighi dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, alle decisioni e ai provvedimenti amministrativi, alla giurisdizione amministrativa e alle disposizioni penali.

1. Disposizioni esecutive La competenza del Consiglio federale a emanare disposizioni per ordinanza, disposizioni applicative e disposizioni amministrative (cpv. 1) è già stata trattata nel capitolo dedicato all'esame delle questioni fonda¬ mentali concernenti il disegno (pag. 1332).

Contrariamente alla procedura seguita per l'elaborazione di disposi¬ zioni amministrative destinate esclusivamente alle autorità di esecuzione e di vigilanza, il Consiglio federale, prima di emanare disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti nella legge o disposizioni appli¬ cative intese a precisare singole disposizioni della legge, dovrà consultare i Cantoni e la Commissione federale del lavoro e dare occasione alle asso¬ ciazioni economiche interessate di esprimere la loro opinione (cpv. 2).

2. Organizzazione e attribuzioni delle autorità (art. 37 a 40) " · a. Attribuzioni dei Cantoni (art. 37) In virtù del principio sancito nell'articolo 32, capoverso 2, della Co¬ stituzione federale, l'esecuzione della legge spetta ai Cantoni (come per la

1403 legislazione vigente in materia di protezione dei lavoratori), per quanto la legge non riserva espressamente la competenza alla Confederazione (cpv. 1).

I Cantoni devono designare le autorità competenti per l'esecuzione e la vigilanza, come anche un'autorità di ricorso. Ogni due anni, essi presen¬ tano al Consiglio federale un rapporto sull'esecuzione della legge (cpv. 2).

A loro piacimento, possono delegare determinati compiti alle autorità distrettuali, di circolo o comunali. Spetta parimente ai Cantoni di decidere nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a lavoratori occupati in una azienda industriale o non industriale (cpv. 3).

Inoltre, è loro competenza la designazione dei giorni festivi considerati come le domeniche (art. 16, cpv. 2).

In particolare, i Cantoni rilasciano i seguenti permessi e approvazioni: 1. per le aziende industriali e non industriali: il permesso di eseguire lavoro straordinario (art. 11, cpv. 3), di lavorare temporaneamente la notte o la domenica (art. 15, cpv. 1; art. 17, cpv. 1) e di lavorare temporaneamente con tre o più squadre (art. 22, cpv. 1) e l'approva¬ zione del regolamento aziendale dato dal padrone (art. 35, cpv. 3) ; 2. per le aziende industriali: l'approvazione dei piani dell'azienda (art. 7, cpv. 1) e il permesso d'esercizio (art. 7, cpv. 3); 3. per le aziende non industriali: il permesso di spostare i limiti del lavoro diurno (art. 9, cpv. 2), di lavorare regolarmente o periodicamente la notte o la domenica (art. 15, cpv. 2; art. 17, cpv. 2), di lavorare di giorno con due squadre (art. 21, cpv. 1), di lavorare regolarmente o periodicamente con tre o più squadre (art. 22, cpv. 2) e di effettuare lavoro continuo (art. 23, cpv. 1).

Inoltre, spetta ai Cantoni di garantire l'esecuzione delle prescrizioni legali. A questo scopo, servono loro le ammonizioni e le decisioni con com¬ minatoria (art. 47, cpv. 1 e 2), i provvedimenti di coercizione amministra¬ tiva (art. 48, cpv. 1 e 2), la revoca di permessi sulla durata del lavoro e il rifiuto del loro rilascio per un certo tempo (art. 49, cpv. 1), la revoca della facoltà di ordinare senza permesso lavoro straordinario (art. 49, cpv. 2) e l'esame delle denunce (art. 50, cpv. 1).

Il desiderio, già espresso nei pareri raccolti attorno al pxogetto del 1950 e spesso manifestalo
anche dopo, di affidare l'esecuzione della legge, per quanto concerne le aziende industriali, esclusivamente alla Confede¬ razione, non ha potuto essere attuato. Eccettuati casi speciali, come ad esempio l'articolo 16, capoverso 2, del decreto del Consiglio federale del 28 marzo 1949 (RU 1949, 319) concernente il materiale da guerra, gli organi comunali di vigilanza e la polizia locale, indispensabili per l'esecu¬ zione, sono a disposizione dei Cantoni e non già della Confederazione, la quale, di conseguenza, non può garantire l'applicazione delle disposizioni legali. Inoltre, i principi federalisti, espressi nell'articolo 32, capoverso 2,

1404 della Costituzione federale, si oppongono a una maggiore centralizzazione dell'esecuzione.

Poiché numerósi Cantoni, soprattutto i piccoli e quelli agricoli, te¬ mono che l'esecuzione della legge cagioni un importante aumento di lavoro e spese suppletive, il disegno, contrariamente a quello del 1950, rinuncia a una disposizione, in virtù della quale i Cantoni dovrebbero compilare un elenco di tutte le aziende assoggettate alla legge. I Cantoni possono,'tuttavia, provvedervi di loro iniziativa. Per le aziende industriali, è previsto un elenco corrispondente all'attuale elenco delle fabbriche.

b. Attribuzioni della Confederazione (art. 38) Come per la legislazione vigente sulla protezione dei lavoratori, la Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzióne della legge da parte dei Cantoni. Inoltre, similmente alla legge sulle fabbriche, spettano alla Confederazione i seguenti compiti esecutivi concernenti le aziende indu¬ striali (cpv. 1) : 1. l'assoggettamento delle aziende alle disposizioni speciali per le aziende industriali (art. 4, cpv. 1); 2. il permesso di spostare i limiti del lavoro diurno (art. 9, cpv. 2), di lavorare regolarmente o periodicamente la notte o la domenica (art. 15, cpv. 2; 17, cpv. 2), di lavorare di giorno con due squadre (art. 21, cpv. 1), di lavorare con tre o più squadre (art. 22, cpv. 2) e di effettuare lavoro continuo (art. 23, cpv. 1).

È parimente di competenza della Confederazione il rilascio del per¬ messo di prolungamento della durata massima della settimana lavorativa per. talune categorie di aziende o di lavoratori (art. 8, cpv. 3); Inoltre, spetta alla Confederazione, per quanto riguarda le aziende industriali, di far osservare le disposizioni legali mediante ammonizioni (art. 47, cpv. 1), il promovimento di provvedimenti cantonali dì coerci¬ zione amministrativa (art. 47, cpv. 2), la revoca di permessi sulla durata del lavoro e il rifiuto del loro rilascio per un certo tempo (art. 49, cpv. 1), l'esame delle denunce per inosservanza delle disposizioni (art. 50, cpv. 1).

L'Ufficio federale esercita le attribuzioni della Confederazione, per quanto esse non sono espressamente x'iservate al Consiglio federale o al Dipartimento federale dell'economia pubblica (cpv. 2). Per esercitare l'alta vigilanza e l'esecuzione, esso si serve degli ispettorati
federali del lavoro (sinora ispettorati delle fabbriche) e del servizio sanitario del lavorò. Se necessario, esso può parimente ricox-rére a ispettorati specia¬ lizzati o a periti (cpv. 3), come giù ora ò il caso per l'esecuzione della legge sulle fabbriche (ad es. gli ispettorati dell'associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore e dell'associazione svizzera per la tecnica della saldatura, l'ispettorato delle istallazioni a corrente forte dell'associa-

1405 zione svizzera degli elettricisti e l'ispettorato tecnico delle officine svizzere di gas). Gli ispettorati federali del lavoro prestano la loro collaborazione nella procedura di approvazione dei piani dell'azienda e di permesso d'esercizio di aziende industriali (art. 7). Inoltre, essi appoggiano le autorità cantonali nell'esecuzione della legge, in particolare,' proponendo loro, in caso d'inosservanza delle disposizioni legali, di promuovere la procedura prevista negli articoli 47, capoverso 2, e 48. Tuttavia, questo diritto di proposta, esercitato dagli ispettorati del lavoro, non considera sufficientemente la condizione della Confederazione quale autorità di alta vigilanza, perchè non basta per garantire interamente una esecuzioné uni¬ forme e conforme allo spirito della legge. Per questo motivò, la Confedera¬ zione deve avere la facoltà di impartire istruzioni alle autorità cantonali d'esecuzione (cpv. 1), come è già previsto nell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del 24 febbraio 1940 (CS 8, 216) della legge sull'età minima dei lavoratori.

c. Commissione federale del lavoro (art. 39) Questa commissione, che sostituisce la commissione federale delle fabbriche, è nominata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica e si compone di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza e di rappre¬ sentanti, in numero uguale,, delle associazioni padronali e delle associazioni operaie, ove va da sè che anche le donne sono eleggibili (cpv. 1). Contra¬ riamente alla legge sulle fabbriche, il disegno prevede espressamente anche i rappresentanti dei Cantoni. La commissione esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo.parere sii questioni legislative ed esecutive (cpv. 2) c, conseguentemente, svolge una funzione simile a quella esercitata ora dalla commissione/ sulle fabbriche (çfr. legge sulle fabbriche, art. 85), sebbene nel più .ampio campo d'applicazione della legge sul lavoro. In particolare, essa collabora con il Consiglio federale nella preparazione delie, disposizioni per ordinanza ed applicative (art. 36, cpv. 2). Qualora la com¬ missione fosse chiamata a trattare problemi della prevenzione degli infor¬ tuni e delle malattie professionali, è previsto, a fine di coordinamento, che alle deliberazioni parteciperanno parimente L rappresentanti dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale svizzero "di assicurazione contro gli infortuni. < d. Obbligo del segreto (art. io) Le persone, cui è affidata l'esecuzione o la vigilanza o che vi parte¬ cipano (fra le quali, gli ispettorati specializzati e i periti: art. 38, cpv. 3) e i membri della commissione federale del lavoro sono tenuti al segreto sili fatti conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni. Si tratta di mantenere segreti taluni fatti ò talune circostanze che non vanno divulgate fuori da una cerchia determinata di persóne interessate nella loro qualità di

1406 membri di uria autorità o di funzionari. La violazione del segreto è per¬ seguita, avantutto, secondo le disposizioni federali, cantonali e comunali sugli obblighi d'ufficio nei rapporti di diritto pubblico.

3. Obblighi dei padroni e dei lavoratori (art. 41 a 45) Per l'esecuzione della legge è indispensabile la collaborazione dei padroni e dei lavoratori, onde sono loro imposti determinati obblighi.

I lavpratori sono solamente assoggettati all'obbligo d'informare gli organi competenti, mentre i padroni sono tenuti a obblighi più ampi (art. 41).

Delimitando i diversi obblighi, si è accuratamente evitata qualsiasi forma¬ lità superflua, come risulta soprattutto dalla disposizione sulle domande di permessi (art. 45).

a. Obbligo d'informazione (art. Ai) Tanto il datore, quanto il prestatore di lavoro sono assoggettati all'obbligo di fornire, secondo verità, agli organi di esecuzione e di vigi¬ lanza le informazioni necessarie per l'esecuzione della legge e delle relative ordinanze (cpv. 1); tale obbligo è sinora prescritto soltanto nella legge federale del 12 dicembre 1940 (CS 8, 223) sul lavoro a domicilio e nel regolamento d'esecuzione del 24 febbraio 1940 (CS 8, 216) della legge sull'età minima dei lavoratori. Il datore di lavoro deve permettere ai predétti organi l'accesso all'azienda. In virtù della convenzione interna¬ zionale n. 81 dell'I 1 giugno 1947 (RU 1950, 729) concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, ratificata dalla Svizzera, egli deve parimente permettere di procedere a inchieste e interrogazioni nel¬ l'azienda e di prelevare, a scopo, di analisi, campioni di materiali e di sostanze usate o manipolate. Com'è già previsto nell'articolo 87, capo¬ verso 1, della legge sulle fabbriche, il suddetto accesso deve essere libero in ogni tempo, quando l'azienda è in esercizio.

b. Elenohi e altri registri (art. 42) L'esecuzione della legge e delle relative ordinanze richiede che il datore di lavoro tenga a disposizione delle autorità taluni elenchi e registri, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione delle prescrizioni.

Si tratta, avantutto, dell'elenco del personale e dell'elenco delle puerpere, previsti negli articoli 99 e 186 del regolamento d'applicazione del 3 ot¬ tobre 1919 (CS 8, 24) della legge sulle fabbriche, poi dell'elenco degli
adolescenti e delle donne (cfr. legge federale del 31 marzo 1922 [CS 8, 201] sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri, art. 7, cpv. 1) e delle donne incinte, come anche dei certificati d'età per gli adolescenti prosciolti dall'obbligo scolastico. Inoltre, la disposizione ri¬ guarda i rapporti sull'osservanza della durata massima della settimana lavorativa nella media annua (art. 8, cpv. 2), sulla compensazione del

MOT tempo perso (art. 10) e su il lavoro straordinario effettuato dai singoli lavoratori e i supplementi di salario loro pagati a questo scopo (art. 11).

Questi registri vanno tenuti a disposizione delle autorità di esecuzione e .di vigilanza.

c. Affissione dell'orario di lavoro (art. A3) L affissione dell'orario di lavoro è spesso una condizione importante per un controllo efficace della durata del lavoro.

Nelle aziende industriali, il datore di lavoro deve, come è richiesto presentemente negli articoli 44, capoverso 1, e 59, capoverso 3, della legge sulle fabbriche, informare, mediante affissione, i dipendenti sull'orario di lavoro, cioè, oltre all'orario previsto inizialmente, anche le modificazioni temporanee o durevoli del medesimo e i permessi di lavoro concessi dalle competenti autorità, e comunicarlo all'autorità cantonale (cpv. 1). Per quanto concerne le derogazioni alla durata normale di lavoro decise dal datore di lavoro, di sua iniziativa (cfr. art. 44), è sufficiente dare cono¬ scenza ai lavoratori in un altro modo; il datore di lavoro può, tuttavia, avere interesse, per agevolare il controllo, di comunicare parimente siffatte derogazioni mediante affissione.

Per le aziende non industriali è lasciato all'ordinanza di prescrivere l'affissione dell'orario di lavoro e dei permessi di lavoro concessi, qualora l'affissione sia giustificata dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori (cpv. 2). Nella stesura dell'ordinanza, va Considerato che, in taluni casi, 1 affissione e la comunicazione dell'orario di lavoro costitui¬ scono il presupposto per un controllo sufficientemente efficace della durata del lavoro e del riposo (art. 44). · .

d. Consultazione dei prestatori di lavoro La legislazione sul lavoro nelle fabbriche prevede che il datore di lavoro, prima di prendere talune decisioni concernenti la durata del lavoro; dia occasione ai dipendenti di manifestare la loro opinione. Questa consultazione è di duplice specie: o il consenso degli operai è imperativo (ad es. per il lavoro di notte e il lavoro di domenica, temporaneo ò regòlare: legge, sulle fabbriche, art. 51, cpv. 2) o il datore di lavoro "deve ipdicare, nella domanda d'autorizzazione, se gli operai, cui va applicato il regime da introdurre, siano stati consultati e in qua! senso si siano pronunciati (ad es. circa
la modificazione della giornata di lavoro: règo: lamento per l'applicazione della suddetta legge, art. 143, cpv. 2). ' " Anche nel disegno, è richiesto il consenso individuale del prestatore di lavoro, ad esempio quando si tratta di compensare il lavoro straordi¬ nario con un riposo equivalente (art. 11, cpv. 4) o di concedere il per¬ messo per lavorare temporaneamente di notte (art. .15, cpv. 1) o di do¬ menica (art. 17, cpv. 1) o di riunire le mezze giornate di riposo settima¬ nale (art. 19, cpv. 2) o di derogare leggermente, circa il permesso concer-

1408 nenie la durata dèi lavoro, alle prescrizioni della legge o di una ordinanza (art. 26). Inoltre, in taluni casi, il datore di lavoro, prima di ordinare derogazioni alla durata normale del lavoro che egli può decidere di sua iniziativa cioè senza permesso ufficiale, deve dare ai prestatori di lavoro .

interessati o, se è il caso, ai loro rappresentanti nell'azienda l'occasione di esprimere la loro opinione, di cui deve tenere conto nei limiti del possibile.

Si tratta, qui, soprattutto del lavoro compensativo (art. 10), delle ore di lavoro straordinario non assoggettate al permesso (art. 11, cpv. 3) e del lavoro compiuto temporaneamente durante il riposo festivo (art. 18, cpv. 2). Anche in questi casi, il consenso dei prestatori di lavoro interessati deve essere la norma e le derogazioni contro la loro volontà devono esseré l'eccezione.

e. Domande di permesso (art. 45) Il datore di lavoro è tenuto a presentare per tempo, motivandole e corredandole dei necessari atti giustificativi, le domande intese a ottenere i permessi previsti nella legge (cpv. 1), fra cui, oltre ai permessi prescritti sulla durata del lavoro e del riposo, l'approvazione dei piani delle aziende industriali e il permesso d'esercizio (art. 7), l'approvazione del regola¬ mento aziendale (art. 35, cpv. 3) e le derogazioni all'età minima a contare dalla quale i fanciulli possono essere occupati (art. 28, cpv. 2). Poiché è impossibile evitare domande per telefono, siffatte domande devono essere confermate per iscritto. L'ordinanza stabilirà più precise disposizioni sulla procedura da seguire per presentare le domande. Il rilascio dei permessi è disciplinato nell'articolo 46.

Conformemente all'articolo 63 della legge sulle fabbriche, il disegno prevede che, se il datore di lavoro, a causa d'urgenza, non può domandare per tempo un permesso prescritto dalle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, lo presenterà il.più presto possibile motivando il ritardo.

Eccezioni sono concesse solo nei casi imprevedibili di minima importanza (cpv. 2).

Come è già stabilito nell'articolo 59, capoverso 2, della legge sulle fabbriche', solo una modica tassa di cancelleria può essere riscossa per il rilascio dei pérmessi concernenti la durata del lavoro e del riposo e l'ap¬ provazione del regolamento aziendale (cpv. 3). Questa prescrizione,
appli¬ cabile sia alle autorità cantonali sia all'Ufficio federale, non esclude il rilascio gratuito del pèrmesso. Essa vieta, invece, la riscossione di tasse che avrebbero il carattere di una imposta indiretta. L'ordinanza potrà stabilire i limiti delle tasse.

Per contro, spetta escluisivamente ai. Cantoni, come sinora, di deter¬ minare le tasse per l'approvazione dei piani delle aziende industriali e per il permesso d'esercizio, che sono spesso concessi in correlazione con decisioni di polizia edile, polizia del fuoco e polizia sanitaria, come anche per le derogazioni all'età minima a contare dalla.quale i fanciulli possono essere occupati (art. 28, cpv. 2).

1409 4. Decisioni e provvedimenti amministrativi (art. 46 a 50) Nella legislazione vigente sulla protezione dei lavoratori, le questioni concernenti l'esecuzione propriamente detta e l'applicazione dei provve¬ dimenti necessari sono disciplinate solo nella legge sulle fabbriche e anche qui parzialmente e senza un sistema ben definito (legge sulle fabbriche, art. 9 e 62; regolamento per ^applicazione di detta legge, art. 98, 206, 207 e 208). Coi-risponde, perciò, a una ùrgente necessità, disciplinare in modo compiuto e chiaro le prescrizioni amministrative indispensabili al¬ l'applicazione della legge, nell'interesse stesso dei datori e dei prestatori di lavoro.

a. Decisioni amministrative (art. AG) Come decisione amministrativa presa dalle autorità competenti in virtù della legge o di una ordinanza, è, in particolare, considerato qualsiasi rilascio o rifiuto di permesso o di approvazione; l'approvazione è prevista per i piani di aziende industriali (art. 7, cpv. 1) e il regolamento aziendale (art. 35). La decisione speciale prevista nell'articolo 47, capoverso 2, rientra parimente in questa definizione.

Per quanto attiene alla giurisdizione amministrativa (art. 51 e 52), è prescritto che le decisioni siano comunicate per iscritto, con motivazione e se è il caso, indicazione del diritto e dei termini di ricorso (cpv. 1). La norma non esclude, evidentemente, che una decisione possa essere comu¬ nicata oralmente a persone presenti o mediante telefono e, poi, confer¬ mata per iscritto.

A somiglianza dell'articolo 62 della legge sulle fabbriche e secondo un principio generale di diritto amministrativo, il disegno prevede che le decisioni possono essere modificate o abrogate in qualsiasi tempo, se i fatti, che li hanno motivati, mutano (cpv. 2).

b. Intervento preliminare dell'autorità competente in caso d'infrazione a prescrizioni o a decisioni (art. A7) In caso d'infrazione alla legge, a una ordinanza o a una decisione, l'autorità cantonale, l'ispettorato federale del lavoro o il servizio sanitario del lavoro ne avvertono il contravventore e lo invitano a rispettare le prescrizioni o decisioni violate (cpv. 1). Oltre al padrone e ai lavoratori entra parimente in considerazione, come contravventore, il committente, cui incombe la responsabilità di richiedere l'approvazione dei piani per la costruzione
o la modificazione di una azienda industriale.

Se il contravventore non si conforma all'intervento del servizio com¬ petente, l'autorità cantonale prende la decisione voluta, comminando espressamente la pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale, in virtù del quale chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità o da un funzionario competente è punito con l'arresto o con la Foglio Federale, I960.

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1410 multa (cpv. 2); secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non basta il semplice riferimento a questa disposizione nò alla punibilità nò ad ambedue (STF 68 IV 46; 86 IV 28). Per causa della parte predominante attribuita ai Cantoni nell'esecuzione della legge, siffatte decisioni possono essere prese soltanto dalla competente autorità cantonale, che deve, tut¬ tavia, attenersi alle istruzioni dell'Ufficio federale (art. 38, cpv. 1 e 2).

Una innovazione fondamentale ò la disposizione secondo cui, se l'inos¬ servanza della legge nel senso del capoverso 1 costituisce nel contempo una violazione di un contratto collettivo di lavoro vincolante il contrav¬ ventore, l'autorità cantonale può considerare equamente i provvedimenti che le parti contraenti hanno preso per fare rispettare il contratto (cpv. 3).

Questa innovazione corrisponde a una necessità, perchè, sempve più, i contratti collettivi contengono disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo e prevedono, in caso d'infrazione, sanzioni, che il legislatore non può semplicemente ignorare. Un sistema di esecuzione della legge che non tenesse conto dei disciplinamenti stabiliti nei contratti collettivi di lavoro non sarebbe, in pratica, soddisfacente e si opporrebbe al desiderio di favorire, per quanto possibile, la collaborazione fra datori e prestatori di lavoro. Inoltre, la cumulazione delle pene legali e delle sanzioni previste nei contratti collettivi potrebbe essere la causa di trattamenti troppo rigorosi, non voluti nò dal legislatore nò dalle parti contraenti. Tuttavia, l'autorità competente considererà solo i contratti collettivi che prevedono sanzioni in caso di violazione delle clausole contrattuali e che istituiscono organi di controllo e d'esecuzione indispensabili; praticamente, si tratterà di contratti collcttivi conchiusi fra associazioni, indipendentemente dal fatto che l'obbligatorietà generale sia stata dichiarata o no. Le autorità cantonali dovranno risolvere secondo le circostanze del caso come valu¬ tare detti contratti. Il più spesso, basterà, assai probabilmente, differire la decisione, quando si può ammettere che le parti contraenti prenderanno i provvedimenti contrattuali voluti in un termine conveniente. Secondo le circostanze, l'autorità potrà parimente prendere contatto con le parti contraenti o con gli
organi di controllo e di esecuzione comuni, a fine di conoscere le sanzioni che esse hanno prese o intendono prendere.

c. Provvedimenti di coercizione amministrativa (art. 48) Se una decisione conforme all'articolo 47, capoverso 2, non è osser¬ vata, l'autorità cantonale prende i provvedimenti coercitivi necessari per ristabilire l'ordine legale (cpv. 1). Solo pochi Cantoni dispongono di fon¬ damenti giuridici idonei per prendere tali provvedimenti, che, secondo l'organizzazione delle autorità cantonali, richiederebbero, senza eccezione, la collaborazione degli organi di polizia cantonali e comunali. D'ordinario, si tratterà, dunque, per le autorità cantonali di prendere i provvedimenti previsti nel disegno, in particolare nel capoverso 2 dell'articolo in esame.

1411 Se l'inosservanza di una decisione mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato dell'azienda, l'autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare, direttamente o per mezzo degli organi di polizia, l'uso di locali o d'impianti; nei casi particolarmente gravi, essa può ordinare la chiusura dell'azienda per un certo tempo (cpv. 2). Le condizioni d'applicazione dei predetti provvedimenti, che garantiscono completamente la protezione del vicinato dell'azienda, con¬ formemente all'articolo 5, sono definite più strettamente che nel corri¬ spondente articolo (9) della legge sulle fabbriche, in modo da prevenire abusi: non basta più che la vita o la salute siano minacciate, ma occorre che la minaccia sia grave. Parimenti, la chiusura di un'azienda per un tempo determinato, cioè finché perduri lo stato illecito, è prevista soltanto in casi particolarmente gravi, mentre negli altri casi è possibile soltanto il divieto di usare locali o impianti. Con la minaccia di applicare siffatti provvedimenti, l'autorità impartirà, di regola, un termine per ristabilire l'ordine legale.

d. Revoca e rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro (art. 49) Secondo un principio generale di diritto amministrativo, i provvedi¬ menti di coercizione amministrativa devono considerare equamente la gravita dell'inosservanza di prescrizioni o decisioni. I provvedimenti di coercizione amministrativa previsti negli articoli 47 e 48, che permettono di vietare l'uso di locali o impianti o di chiudere un'azienda e che devono essere preceduti da un avvertimento, da una decisione con comminatoria e da una nuova intimazione scritta, sono destinati avantutto a reprimere gravi infrazioni. Corrisponde, tuttavia, a un bisogno, prevedere una pro¬ cedura più semplice per il caso in cui il datore di lavoro non si conformi n un pei messo concernente la durata del lavoro o abusi della facoltà di prolungare, di sua iniziativa, tale durata. Se un padrone non si attiene a un permesso concernente la durata del lavoro, l'autorità che rilascia il permesso può, dopo intimazione scritta e indipendentemente dalla procedura prevista negli articoli 47 e 48 (cioè senza previo avverti¬ mento e decisione con comminatoria: art. 47, cpv. 1 e 2), revocargli il permesso e, per quanto è giustificato dalle circostanze,
rifiutargli il rilascio di nuovi permessi per un tempo detcrminato (cpv. 1). Parimente, 1 auto¬ rità cantonale può togliergli per un tempo determinato la facoltà di pro¬ lungare, di sua iniziativa, la durata del lavoro, se egli abusa di tale facoltà (cpv. 2). Quest'ultimo provvedimento va, dunque, deciso, confor¬ memente all'articolo 11, capoverso 3, soltanto dall'autorità cantonale, mentre la revoca dei permessi concernenti la durata del lavoro e il nfiuto di nuovi permessi per un tempo determinato sono provvedimenti che possono essere presi anche dall'Ufficio federale, in quanto i permessi, cui il datore di lavoro non si è conformato, siano stati rilasciati dall Uf¬ ficio medesimo. L'autorità cantonale, poi, è libera, quando siano date le

1412 condizioni previste nell'articolo 49, di attenersi sin dall inizio alla proce¬ dura sancita negli articoli 47 e 48 o di applicarla soltanto qualora le sanzioni prese in virtù dell'articolo 49 siano insufficienti, mentre l'Ufficio federale può soltanto applicare l'articolo 49 o impartire alle autorità cantonali istruzioni per applicare esse medesime gli articoli 47, capo¬ verso 2, e 48, ciò che, tuttavia, dovrebbe accadere raramente.

e. Denunce (art. 50) Il trattamento delle denunce per inossèrvahìza della ìcggò o di una ordihanza è disciplinato nell'ambito dei provvedimenti amministrativi.

Il diritto alla denuncia non richiede una espressa citazione, perchè cia¬ scuno è libero dì rivolgersi all'autorità competente. Per cóntro, giova deter¬ minare le conseguenze di una denuncia. Il capoverso 1 dispone che l'au¬ torità cotnpötente è tenuta a esaminare le denunce e, se la dehuncìa è fondata, a prendere ì relativi provvedimenti amministrativi conformemente agli articoli 47, 48 e 49. L'autorità decide liberamente se il denunciante deve essere informato dei provvedimenti presi e, ove occorra, in quale forhia. Risulta chiaramente dall'espósto che questa prescrizione non deve favorire le denunce fondate su semplici supposizioni o fatti inconsistenti.

Qualora, in caso di denuncia, l'autorità competente non intervenisse o prendesse provvedimenti ritenuti insufficienti, l'autorità superiore può essere adita (cpv. 2).

5. Giurisdizione amministrativa (art. 51 a 54) La giurisdizione amministrativa, che nella legislazione vigente in materia di protezione del lavoro è disciplinata in modo del tutto som¬ mario, è essenzialmente sviluppata nel presente disegno con lo scopo di meglio proteggere gli interessi dei lavoratori. Contemporaneamente, essa permetterà di garantire un'applicazione adeguata e uniforme delle pre¬ scrizioni federali; dando l'occasione alle autorità di ricorso di pronun¬ ciarsi su questioni giuridiche controverse e di stabilire una pratica costante, essa contribuirà a precisare e sviluppare il diritto materiale.

Il disegno distingue, da una parte, fra i ricorsi Cóntro le decisioni dell'Ufficio federale e i ricorsi contro le decisioni dell'autorità cantonale e, dall'altra parte, fra i ricorsi concernenti l'applicabilità della legge e quelli d'altra specie. L'avvio alla giurisdizione
amministrativa è dato dall'emanazione, dalla modificazione o dall'annullamento di una decisione nel senso dell'articolo 46.

a. Ricorso contro decisioni dell'Ufficio federale (art. 51) Le decisioni dell'Ufficio federale concernenti l'assoggettamento di aziende industriali, nel senso dell'articolo 4, possono essere, come sinora, impugnate davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto ani-

1413 ministrativo (cpv. 1) e le altre decisioni dell'Ufficio federale davanti al Dipartimento federale dell'economia pubblica mediante ricorso ammini¬ strativo (cpv. 2). Il Tribunale federale decide definitivamente, mentre contro la decisione del Dipartimento federale dell'economia pubblica è dato ricorso al Consiglio federale, conformemente all'articolo 124, let¬ tera a, della legge federale del 1G dicembre 1943 sulla organizzazione giu¬ diziaria.

b. Ricorso contro decisioni cantonali di prima (art. 52) e di ultima istanza (art. 53) Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate davanti all'autorità di ricorso designata dal Cantone, tanto se concernono 1 applica¬ bilità della legge, quanto se concernono altre questioni (art. 52, cpv. 1). Il disegno si limita a disposizioni sul termine di ricorso e sulla comunica¬ zione della decisione, prevedendo, per il rimanente, clic la procedura sia disciplinata dal diritto cantonale (art. 52, cpv. 2). Il Cantone è, in parti¬ colare, libero di decidere se limitarsi a una sola istanza di ricorso o istituirne due: in quest'ultimo caso, deve stabilire la procedura applicabile ai ricorsi contro le decisioni di prima istanza.

Le decisioni cantonali di ultima istanza possono esscxe impugnate davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo, qualora concernano l'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a taluni lavoratori occupali in una azienda industriale o non industriale, e davanti al Consiglio federale mediante ricorso amministrativo, negli altri casi (art. 53). Il Tribunale federale e il Consiglio federale decidono defi¬ nitivamente.

c. Legittimazione al ricorso ed effetto sospensivo del medesimo (art. 5b) La cerchia delle persone legittimate al ricorso è allargata rispetto alla vigente legislazione sulla protezione dei lavoratori, in particolare la legge sulle fabbriche. Mentre in virtù dell'articolo 86, capoverso 1, di detta legge, solo le persone direttamente colpite da una decisione sono legittimate a ricorrere, d'ora in poi potranno ricorrere anche le associa¬ zioni di datori e di prestatori di lavoro e qualsiasi persona giustificante un interesse diretto, come ad esempio il committente nella procedura di approvazione dei piani di un'azienda industriale (cpv. 1).

Conformemente all'articolo 106
della legge federale del 16 dicem¬ bre 1943 sulla organizzazione giudiziaria, è espressamente previsto che il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni d assoggettamento dì imprese industriali o di applicabilità della legge ha effetto sospensivo (cpv. 2). Invece, il ricorso amministrativo al Dipartimento federale dell eco¬ nomia pubblica o al Consiglio federale non ha effetto sospensivo, salvo che questo effetto gli sia attribuito da una ordinanza provvisionale del¬ l'autorità di ricorso (art. 23 bis, cpv. 1, lett. c, della legge federale del

1414 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'Amministrazione federale e art. 128 della legge federale del 16 dicembre 1943 sulla organizzazione giudiziaria).

6. Disposizioni penali (art. 55 a 58) a. In generale Contrariamente alla legislazione in vigore sulla protezione dei lavo¬ ratori e ai progetti precedenti, il disegno pone in primo piano, per l'ese¬ cuzione delle prescrizioni materiali, l'intervento degli ox-gani amministra¬ tivi, in modo che le disposizioni penali sono illegale in secondo piano.

In conformità a diversi pareri raccolti attorno al piogetto del 1950 e all'opinione espressa dalle commissioni pi'econsultive, il disegno si limita alle disposizioni penali indispensabili alla salvaguardia dell'intei'esse pub¬ blico, ove notasi, in particolai'e, che la negligenza è punibile solo raramente. Di regola, in caso di inosservanza delle prescrizioni della legge o dell'ordinanza, spetta, come abbiamo già detto, all'autorità amministrativa di intervenire per pi*ima, ì-icoiTendo ai provvedimenti amministrativi ne¬ cessari. Tali provvedimenti (cfr. art. 48, cpv. 2, e 49) sono, in determinati casi, più efficaci di una repx*essione penale.

b. Responsabilità penale (art. 55 e 56) Eccettuata la legge federale del 12 dicembre 1940 (CS 8, 223) sul lavoro a domicilio, la vigente legislazione sulla protezione dei lavoratori definisce per di più con disposizioni cornice i fatti punibili commessi dal datore di lavoro. Così, l'articolo 88 della legge sulle fabbriche prescrive, in una foi-mula generale, che «le contravvenzioni alle disposizioni della legge o a regolamenti emanati per la sua esecuzione dal Consiglio federale o ad altri provvedimenti emanati dall'autorità competente o al regolamento di fabbrica» sono punite. Il pi-esente disegno, invece, pi-evede solo alcuni fatti punibili ben delimitati. Per il rimanente, l'intervento dello Stato si riduce all'applicazione dei provvedimenti amministrativi e, se necessario, dell'articolo 292 CP.

1. Responsabilità penale del datore di lavoro (art. 55) La responsabilità penale del datore di lavoro è graduata secondo l'importanza dell'inflazione (cpv. 1). La colpa sarà, tuttavia, assai spesso dubbia. Da qui scaturisce la particolare rilevanza dell'articolo 47 del disegno per una efficace esecuzione della legge. Questo articolo pi'evede, in caso d'infrazione
a presci'izioni della legge o di una ordinanza, una sanzione penale in coirelazionc con una decisione, diretta pei'sonalmenle al colpevole, che attiri la sua attenzione sul fatto di espox*si agli aiTesti o alla multa, qualora non si conformasse all'ingiunzione. Da una. parte, l'assenza di colpa non può, di regola, essere invocata contro una

1415 decisione comminatoria.'; d'altra parte, si evita così di applicare al datore di lavoro il trattamento rigoroso dell'avvio di una procedura penale per semplice inosservanza di una delle numerose disposizioni legali sulla du¬ rata del lavoro e del riposo, sancite impersonalmente, e delle relative prescrizioni esecutive.

Il disegno contiene disposti speciali per il caso ove, in un'azienda individuale, una persona incaricata dal padrone di dirigerla si sia resa colpevole di una infrazione alla legge o a un'ordinanza (cpv. 2), come anche per le infrazioni commesse nell'azienda di una persona giuridica o di una società commerciale (cpv. 3).

Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale (art. 58, cpv. 1) e le decisioni con comminatoria dirette personalmente al padrone in virtù dell'articolo 47, capoverso 2.

2. Responsabilità penale del prestatore di lavoro (art. 56) Il lavoratore è punibile per infrazione alla legge o a una ordinanza solo se viola intenzionalmente le prescrizioni concernenti l'igiene del lavoro o la prevenzione degli infortuni. Va rinunciato alla punibilità del prestatore di lavoro clic ha partecipato intenzionalmente a una infrazione delle pre¬ scrizioni sulla durata del lavoro e del riposo, se il diritto pubblico non Io obbliga a rispettarle.

Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale (art. 58, cpv. 1) c 1° decisioni con comminatoria dirette personalmente al lavoratore in virtù dell'articolo 47, capoverso 2.

c. Pene (art. 57) Il colpevole è punito con la multa (cpv. 1). Nei casi gravi d'infrazione intenzionale, definiti secondo la graduazione della responsabilità penale data negli articoli 55, capoverso 1, e 5G, egli può essere punito con gli arresti (cpv. 2). Dunque, le infrazioni stabilite negli articoli 54 e 55 sono sempre considerate contravvenzioni (art. 101 CP); il tentativo e la com¬ plicità non sono punibili (art. 104 CP).

Come per i provvedimenti amministrativi sanciti nell'articolo 47, ca¬ poverso 3, può essere tenuto conto delle sanzioni pronunciate dagli organi interessati per una violazione contemporanea del contratto collettivo di lavoro. Per questo, il giudice può ridurre la multa o prescindere da qual¬ siasi multa, quando, in virtù di un contratto collettivo di lavoro, il con¬ travventore è slato punito con una pena convenzionale
(cpv. 3).

(1. Codice penale e perseguimento penale (art. 58) Dall'articolo 333, capoversi 1 e 2, del Codice penale risulta che le disposizioni generali del medesimo concernenti le contravvenzioni sono

1416 applicabili sussidiariamente alle infrazioni previste negli articoli 55 e 56 del disegno.

Per il rimanente, sono evidentemente riservale le disposizioni speciali del Codice penale (cpv. 1), ad esempio quelle concernenti l'omicidio col¬ poso (art. 117), le lesioni colpose (art. 125), l'abuso delle forze di lavoro dei fanciulli e delle persone dipendenti (art. 135), i crimini o i delitti costituenti un pericolo collettivo (art. 222, 223, 225, 227, 228, 229 e 230) e la violazione del segreto d'ufficio (art. 320). In altre parole, ciò significa che le disposizioni penali del disegno non escludono l'applicazione delle disposizioni del Codice penale. D'altronde, è il giudice che deve decidere se convenga applicare cumulativamente le disposizioni sia del Codice penale sia della legge o applicare esclusivamente quelle del Codice penale.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni, che parimente designano le autorità competenti (cpv. 2).

Come è già previsto nella legislazione vigente siilla protezione dei lavoratori, i Cantoni sono tenuti a trasmettere all'Ufficio federale, in copia integrale, immediatamente e senza spese, le sentenze dei tribunali, le decisioni penali delle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere. In virtù di questo obbligo, il Procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale, quando si tratti di decisioni di ultima istanza, mentre, negli altri casi, può usare dei rimedi di diritto previsti nel diritto canto¬ nale (art. 266 e 268 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale). Sembra, tuttavia, più opportuno di inserire le relative disposizioni nel decreto del Consiglio federale, periodicamente riveduto, concernente la comunicazione delle decisioni cantonali in materia di diritto federale, piuttosto che sancirle una volta per sempre nella legge.

VII. Modificazione di leggi federali (art. 59 a 60) La legge sul lavoro obbliga a modificare un certo numero di leggi in vigore. Si tratta di semplici adeguamenti formali oppure di emendamenti o complementi materiali in stretto rapporto con essa. In più, alcune modi¬ ficazioni secondarie, che conviene intrapprendere in questa occasione per evitare la revisione separata di più leggi.

Gli emendamenti proposti concernono le seguenti
leggi, in ordine cronologico: la legge sull'esecuzione e sul fallimento (art. 59), il Codice delle obbligazioni (art. 60), la legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 61), la legge sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione (art. 62), la legge sul lavoro a domicilio (art. 63), la legge sui viaggiatori di com¬ mercio (art. 64) e la legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 65).

1417 1. Legge sulla esecuzione e sul fallimento (art. 59) Confondent, all'articolo 219, capoverso 4, della legge federale dell 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, i lavoratori delle seguenti tre categorie fruiscono per i loro salari del privilegio di prima e asse: 1. i domestici, 2. i commessi e impiegati di banca, 3. gli operai a giornata o a fattura, gli operai di fabbrica e le altre persone prese a giornata o a settimana. Il privilegio è graduato secondo U momento in cui soiBe a pretesa al salario, e precisamente in riferimento ai termini legali di pagamento del salario e di disdetta (art. 333, 347 e 348 CO). Esso si cs enc e nella prima categoria al salario di un anno, nella seconda al sa ano i un semestre e nella terza al salario di un trimestre, precedenti la dichiarazione di fallimento.

Questa disciiminazione è superata e, soprattutto circa l'elemento empo ne privilegio, non corrisponde più ai rapporti odierni. Anche i ornes ici, ne a casa o ncll agricoltura, sono ora pagati, di regola, ogni mese e non più, come recita l'articolo 333, capoverso 1, numero 3, CO, ogni re rispettivamente sei mesi. Inoltre, la limitazione del privilegio a se> m10 P'opiiamente detto, esclusi i crediti accessori, si appalesa troppo ics il iva. ni presentemente, per un'intera categoria di prestatori di lavoro, cioè i viaggiatori di commercio, il privilegio è espressamente esteso alle provvigioni loro dovute (efr » Î \ , ,o · mn ire 9 g8 0 aIe dC 8 0 [< 763] sulle condizioni «mn.vJfl ° '' viaggiatori, ' '3 F"art.

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P!Cbo dei commessi 9, cpv. 4).

colo 21 O^'carmversn1 d10"1'.* COllvienc modificare le prescrizioni dell'artiUmîl C assc lellere a lì c c esecuzione e sul faI]imVnf !

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cimine unitario, valido per tutti i lavoratori, di sei mesi dalla ìcuai azione del fallimento. Nel contempo, il privilegio è esteso a tutti i ere iti deiivanti dal contratto di lavoro (compresi i crediti per il rimborso delle spese o il pagamento di risarcimenti) e a quelli risultanti da uno scioglimento anticipato del contratto di lavoro per fallimento del padrone: infatti, non si vede perchè solo i crediti per salario debbano essere privi¬ legiati e non già anche gli altri crediti risultanti dal rapporto di lavoro.
L'estensione è, poi, tanto più giustificata, in quanto la legge federale del 4 febbraio 1949 (RU 1949, 815) sul contratto d'agenzia, numero II, arti¬ colo 2, conferisce un privilegio all'agente per tutti i crediti risultanti dal contratto d'agenzia durante i dodici mesi che precedono la dichiarazione di fallimento, cioè anche per i crediti concernenti il rimborso delle spese o il pagamento di risarcimenti. Nello stesso modo che i crediti del presta¬ tore di lavoro derivanti dal contratto di lavoro, sono d'ora in poi trattati anche i corrispondenti crediti dell'operaio a domicilio. Inoltre, i crediti per la restituzione di garanzie sono assimilati ai crediti di salario. A questo proposito, la commissione peritale del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la revisione della legislazione sul contratto di lavoro si è giù

1418 pronunciata in favore del privilegio dei crediti per la restituzione di ga¬ ranzie, ma semplicemente come mezzo sussidiario nel caso, in cui il datore di lavoro non adempisse l'obbligo, parimente proposto, di separare la garanzia dal capitale dell'azienda. Basta, dunque, prevedere questa sepa¬ razione nel Codice delle obbligazioni.

Raggruppando in una sola le prescrizioni attuali delle lettere n, b e c, la lettera d (privilegio per le spese di sepoltura) diventa lettera b. Inoltre, l'articolo 9, capoverso 4, della legge federale sulle condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori può essere abrogato.

2. Codice delle obbligazioni (art. CO) A seguito delle abbondanti discussioni sorte, sia nella commissione dei periti, sia nella commissione delle fabbriche, sul problema delle va¬ canze, ci si è convinti che, parallelamente all'approvazione della legge sul lavoro, occorre inserire nel Codice delle obbligazioni un articolo 341 bis con il titolo marginale «Vacanze».

a. Evoluzione della legislazione sulle vacanze Nel corso degli ultimi decenni si è sempre più riconosciuto che è nell'interesse generale accordare a tutti i lavoratori sufficienti vacanze pagate. Le condizioni particolari in cui il lavoro si svolge oggigiorno, soprattutto per il suo ritmo sempre più rapido e la crescente specializza¬ zione delle funzioni, come anche gli influssi della civiltà moderna confe¬ riscono maggior peso a questa esigenza.

aa. Prescrizioni federali sulle vacanze Le uniche prescrizioni che la Confederazione ha sinora decretato sulle vacanze sono contenute nell'articolo 10 della legge del 6 marzo 1920 (CS 8, 148) sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione, nell'articolo 50 della legge fede¬ rale del 30 giugno 1927 (CS 1, 453) sull'ordinamento dei funzionari fede¬ rali e nell'articolo 14, capoverso 2, della legge federale del 26 giugno 1930 (CS A, 35) sulla formazione professionale.

In virtù della legge sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate, ogni agente ha diritto a 14 giorni di vacanze fino al quattordice¬ simo anno di servizio compiuto, a 21 giorni dall'anno in cui compie il quindicesimo anno di servizio o il trentacinquesimo anno di età e a 28 giorni nell'anno in cui compie il cinquantesimo anno di età.

In virtù degli
articoli 60 del regolamento dei funzionari I e 55 del regolamento dei funzionari II, entrambi del 10 novembre 1959 (RU 1959, 1137 e 1183), che garantiscono l'esecuzione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali, ciascun funzionario ha diritto, ogni anno civile, a

1419 2 settimane di vacanze sino alla fine dell'anno nel quale ha compiuto il nono anno di servizio, a 3 settimane dall'anno nel quale compie il decimo anno di servizio o il trentacinquesimo anno di età o se è in una classe superiore alla sedicesima e a 4 settimane dall'anno nel quale compie il cinquantesimo anno di età o se è in una classe superiore alla quinta.

L'articolo 70 del regolamento degli impiegati e l'articolo 74 del regola¬ mento degli operai, entrambi del 10 novembre 1959 (RU 1959, 1217 e 1265), contengono disposizioni simili: il secondo, tuttavia, considera solo l'età e gli anni di servizio ma non la classe di salario.

Per quanto concerne la legge sulla formazione professionale, essa prescrive che le vacanze degli apprendisti devono essere di almeno 6 giorni lavorativi l'anno.

La limitazione delle prescrizioni federali sulle vacanze ai funzionari, impiegati e operai della Confederazione, agli agenti delle imprese di trasporto e agli apprendisti rispondeva interamente alle circostanze del momento. Ma poiché l'idea delle vacanze pagate progredì ovunque dopo Ta seconda guerra mondiale, prescrizioni in merito sono state previste negli avamprogelti del 1945 e del 1950 della legge sul lavoro.

bb. Prescrizioni cantonali sulle vacanze1) In mancanza di un disciplinamento federale delle vacanze, i Cantoni stessi si sono occupati del problema. Poiché l'unificazione del diritto civile tolse a essi la possibilità di emanare disposizioni di diritto civile, non x-imase loto che ricorrere a prescrizioni di diritto pubblico. Fu Basilea Citta il piimo Cantone a emanare una legge sulle vacanze (1931). Poco dopo, i Cantoni del Vallcse (1933), Ticino (1936/1953) e Vaud (1944) inserirono nelle loro leggi sul lavoro prescrizioni concernenti le vacanze.

Nel dopoguerra, mentre le vacanze si diffondevano sempre più, nove altii Cantoni emanarono leggi speciali a quel proposito. Furono i Cantoni di Soletta (1946), Glarona (1947), Ginevra (1947/1959), Zugo (1948), Basilea Campagna (1949), Neuchàtel (1949/1959), Svitto (1950), Zurigo (1952/1960) c Lucerna (1955), quest'ultimo solo in favore degli adolescenti e degli apprendisti. Gli altri dodici Cantoni (Berna, Uri, Unlervaldo Soprasselva e Soltoselva, Friburgo, Sciaffusa, Appenzello Esterno ed Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia) non possiedono
alcuna prescrizione sulle vacanze: tuttavia, nei Cantoni di Sciaffusa e Argovia è in preparazione una legge.

Questo disciplinamento varia profondamente da un Cantone all'altro.

Due Cantoni hanno stabilito la durata delle vacanze in modo uniforme, senza alcuna graduazione, cioè Vallese (6 giorni) e Ginevra (18 giorni).

La legge zurigana garantisce un minimo uniforme di 12 giorni di vacanze 1) Per maggiori particolari, rinviamo all'articolo pubblicato nella «Vie éconO' inique», numero del luglio 1960, pag. 302.

1420 sino al ventesimo anno di servizio. La legge neocastellana considera uni¬ camente l'età del lavoratore: essa prevede 12 giorni per le persone fra i venti e i trentaquattro anni, 15 giorni fra i trentacinque e i quaranta¬ quattro anni e 18 giorni dai quarantacinque anni. Negli altri Cantoni, la durata delle vacanze varia secondo il numero degli anni di servizio com¬ piuti presso lo stesso datore di lavoro. I Cantoni di Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Campagna e Ticino prevedono 6 giorni di vacanze per i primi cinque anni di servizio, 9 giorni dal sesto al decimo anno e 12 giorni dall'undicesimo anno. Nei Cantoni di Svitto e Basilea Città, invece, i la¬ voratori beneficiano di 9 giorni di vacanze dopo il quarto anno di servizio, ma il diritto a 12 giorni sorge parimente a contare dall'undicesimo anno.

Taluni Cantoni concedono vacanze ancora più lunghe, secondo il numero degli anni di servizio: 15 giorni (Svitto, Glarona, Zugo, Basilea Città e Basilea Campagna) e persino 18 giorni (Zurigo, Glarona e Basilea Città).

A una sola eccezione, i lavoratori hanno diritto a 15 giox-ni di vacanze dopo quindici anni di servizio e a 18 giorni dopo venti anni di servizio.

Inoltre, in più della metà dei Cantoni, i lavoratori anziani fruiscono di maggiori vacanze, qualunque sia il numero degli anni di servizio oppure dopo un certo numero inferiore d'anni di servizio. Taluni Cantoni preve¬ dono, ad esempio, che i lavoratori di quaranta oppure cinquanta anni di età compiuti abbiano diritto ad almeno 12 giorni di vacanze. In altri Cantoni, un diritto analogo è riservato ai lavoratori che hanno compiuto quarantacinque anni di età e cinque anni di sex*vizio. La legge zuxigana concede un minimo di 18 giorni di vacanze ai lavox-atori di quarantacinque v.nni di età compiuti e la legge glaronese pax-imente 18 giorni a coloro che hanno compiuto nel contempo quax-antacinque anni di età e dieci anni di servizio.

A beneficiare di pi-cscrizioni speciali sono soprattutto i giovani sino a diciotto anni, talvolta anche quelli di diciannove e venti anni, e gli apprendisti durante il lox'o tix-ocinio. Mentre, di regola, la dorata delle vacanze dei lavoratori adulti aumenta con l'età e con il numero d'anni di servizio, quella degli adolescenti, dei lavoratori sotto i venti anni e degli apprendisti non vax-ia o diminuisce con
il compimento dei diciannove Q venti anni. Sugli 11 Cantoni che applicano un ordinamento speciale in favore degli adolescenti o dei lavoratox-i sotto i venti apni, 5 concedono loro 18 giox-ni giorni di vacanze sino all'età di diciolto anni e la maggior parte degli altri da 12 a 15 giox-ni. Sette Cantoni (Zurigo, Lucerna, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Campagxxa e Neuchàtel) mettono al beneficio dell'or¬ dinamento speciale tutti i lavoratox-i sotto i diciannove o venti anni, mentx-c gli altri quattro (Svitto, Basilea Città, Ticino e Vaud) assimilano i lavoìalori oltx-e i diciotto anni agli adulti.

Per quanto concex-ne, in particolax-e, gli apprendisti, rileviamo che H c]ei -Cantoni prevedono in Iqvo fayore, sia nelle disposizioni d'applica¬ zione della legge fedexale sulla fox-mazlone professionale, sia nella legir

1421 slazione sulle vacanze, vacanze più lunghe del minimo previsto nella legge federale» precisamente, in generale, più lunghe di quelle di cui beneficiano gli altri adolescenti.

cc. Clausole sulle vacanze nei cori trat li collettivi di lavoro Come le prescrizioni sulla materia nelle legislazioni cantonali, cosi le clausole sulle vacanze nei contratti collettivi dì lavoro hanno preso uno sviluppo considerevole. A differenza delle prescrizioni cantonali, Che sono di diritto pubblico, quelle clausole rilevano dal diritto privato. Ne risulta che gli ordinamenti cantonali hanno, salvo che ne dispongano altrimenti, la priorità sulle clausole divergenti dei contratti collettivi di lavoro. Tut¬ tavia, è applicato, di regola, il principio secondo cui possono essere stipu¬ lati accordi più favorevoli ai lavoratori.

Le leggi cantonali sulle vacanze contengono, d'ordinario, prescrizioni espiesse disciplinanti il rapporto tra la legge e il contratto collettivo. Ta¬ nne conce ono persino la priorità al contratto Collettivo, qualunque sia S1 0 1011 1 C e ^ ' ^'altronde, è incompatibile con il loro ì i°in'f» o" pu) !*!'

lieo (Glarona e Ticino).

Negli altri Cantoni concarattere ordinamen o su e vacanze,^ 1 esistenza di un contratto collettivo non è sufficiente pei spun ar a su iritto cantonale. Tale risultato può essere conseguito S

° tn *1 Cantoni'dT'z ratt' sodisfacciano a esigenze ben determigarantisco ai lavoratati un 'cfrlo"" ·rÌ°hÌcdono cl,° " conlrat,° c°"clliTM inferiore a quelio sancito nella 1 mi",mo di vacanze, anche se esso sia Svifto Basilea Cîir n ? ^gge. Le legislazioni dei Cantoni di Zurigo, Ginevra pongono ai contaatii"^ Va'"1 TMlcsc- N«'c,.,Wel ü ' fniM l'n-r /-onuatti collettivi esigenze notevolmente più rigorose: 1 inam *n ^0 ' cnto stabilito nei contratti sostituisce quello posto nella legg so an o se esso prevede vacanze di una durata almeno uguale o di una durata superiore.

Secondo i contratti collettivi di lavoro, cui ò conferito il carattere obbligatorio generale (contratti nazionali; essi concernono circa 70 settori economici e quasi % dei 900 000 lavoratori al beneficio di un contratto collettivo), la durata delle vacanze è stabilita, di regola, a 6 giorni al minimo e 18 giorni al massimo per i lavoratori adulti e, in taluni casi, persino a 21 o 24 giorni. Fra i disciplinamenti derogatori, dodici conce¬ dono ai lavoratori 12 giorni di vacanze a contare già da un anno di servizio e otto non prevedono un massimo superiore a 15 giorni. Fra i due limili di 6 e 18 giorni, si riscontrano gli ordinamenti più diversi con un solo ele¬ mento comune, cioò la durata delle vacanze varia secondo l'età e il numero degli anni di servizio: essa è, in generale, di 6, 9, 12, 15 e 18 giorni.

L'ordinamento più diffuso prevede 6 giorni di vacanze dal primo al quinto 1) Per maggiori particolari, rinviamo all'articolo pubblicato nella «Vie écono¬ mique», numero del luglio 1960, pag. 302.

1422 anno di servizio, 9 giorni dal sesto al decimo, 12 giorni dall undicesimo al quindicesimo, 15 giorni dal sedicesimo al ventesimo e 18 giorni dal ven¬ tunesimo. Un altro ordinamento parimenti frequente stabilisce a un anno prima il passaggio da una categoria all'altra. Si contano ancora numerose varianti, in generale più favorevoli ai lavoratori. Citeremo, a modo d esem¬ pio, quella che prevede 6 giorni di vacanze il primo e il secondo anno di servizio, 9 giorni il terzo e il quarto, 12 dal quinto al nono, 15 dal decimo al quindicesimo e 18 dal sedicesimo. Come per le legislazioni cantonali, circa un terzo dei contralti nazionali assegna ai lavoratori anziani vacanze più lunghe che agli altri lavoratori adulti, senza tener conto del numero degli anni di servizio o dopo un numero inferiore d'anni di servizio. Un po' meno della metà dei contratti nazionali contengono clausole speciali in favore dei giovani. La maggior parte li considerano solo sino all'età dei 18 anni e accordano loro 12 giorni di vacanza, talvolta persino 18 giorni.

Solo un terzo di questi ordinamenti speciali è applicabile ai lavoratori sino all'età di 20 anni: essi prevedono, in generale, in loro favore, giorni di vacanze pari a quelli di cui fruiscono i minori di 18 anni.

b. Le proposte della commissione dei periti e della commissione federale delle fabbriche 1. Il progetto del 1950, come già l'avamprogetto del 1945 (art. 85 a 90), prevedeva al capo «Durata del lavoro e del riposo» un disciplinamento di diritto pubblico sulle vacanze. Esso disponeva che il datore di lavoro assegna ai giovani 18 giorni lavorativi di vacanze, di cui 12 con¬ secutivi, e ai lavoratori occupati regolarmente la domenica e agli impie¬ gati 9 giorni lavorativi dopo un anno di servizio e 12 giorni dopo tre anni: gli altri lavoratori fruiscono di 6 giorni lavorativi dopo un anno di sei vizio, di 9 giorni dopo cinque anni e di 12 giorni dopo dicci anni.

Eia, poi, riservata ai Cantoni la competenza di emanare disposizioni più favorevoli ai lavoratori.

Il principio di un ordinamento federale delle vacanze fu riconosciuto, in generale, dai Cantoni e dalle associazioni nella procedura di preavviso attorno al progetto del 1950. Qualche divergenza apparve su un certo numero di questioni concernenti, in particolare, la durata delle vacanze, benché la
maggioranza delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro avesse accettato il numero di giorni previsto.

2. La commissione dei periti si ò conformata all'ordinamento pro¬ posto nel progetto del 1950. Il diritto dei giovani ad almeno 18 giorni di vacanze era incontestato. Le prescrizioni speciali riguardanti gli impiegati furono, invece, abbandonate per desiderio di semplificazione.

Per i lavoratori adulti, ci si inspirò, dapprima, alle prescrizioni cantonali e ai contralti collettivi di lavoro, graduando la durata delle vacanze secondo il numero degli anni di servizio compiuti presso lo stesso datore

1423 di lavoro, cioè almeno 6 giorni feriali durante i primi cinque anni di servizio, 9 durante i cinque anni successivi e 12 dopo dieci anni. In seno alla commissione, fu osservato che una graduatoria fondata sul numero degli anni di servizio compiuti presso lo stesso datore di lavoro risponde meno bene alle esigenze della protezione dei lavoratori (soprattutto al loro bisogno di distensione) che un minimo unico di 12 giorni per tutti i lavoratori adulti. Dopo una discussione approfondita, la commissione di periti si pronunciò, a dehole maggioranza, in favore di questa seconda soluzione.

La commissione peritale, quasi unanime, ha dichiarato clic l'attua¬ zione di un ordinamento federale sulle vacanze va subordinata all'abro¬ gazione delle prescrizioni cantonali in materia. Tale era, a suo avviso, la condizione prima, atteso che, conservando gli ordinamenti cantonali, si creerebbe una ineguaglianza innanzi alla legge, che violerebbe uno dei principi fondamentali della Costituzione federale. Se la Confederazione disciplina in modo esclusivo la protezione di diritto pubblico dei lavo¬ ratori, conviene che essa stabilisca parimente un ordinamento completo delle vacanze per la Svizzera intera, a fine di frenare la concorrenza fra i Cantoni in un settore che si presta sempre più a speculazioni politiche.

In occasione della revisione della legislazione sul contratto di lavoro, venne espressa l'opinione che fosse opportuno disciplinare il problema delle vacanze non già nell'ambito del diritto pubblico bensì in quello del diritto privato, cioè nel Codice delle obbligazioni. Gli autori di tale pro¬ posta muovevano dall'idea che la legge sul lavoro avrebbe abbracciato soltanto 1 industria, le arti e mestieri e il commercio e non si sarebbe applicata ali agricoltura nè ai servizi domestici. Orbene, non potendosi rifiutale ai lavoratori di questi due settori economici il diritto alle vacanze, il Codice delle obbligazioni riveduto dovrebbe contenere disposizioni sulle vacanze, anche se fosse deciso di stabilire nella legge sul lavoro un disciplinamento di diritto pubblico sulla materia. Tuttavia, la coesistenza di due ordinamenti, l'uno di diritto pubblico e l'altro di diritto privato, non mancherebbe di suscitare numerose difficoltà. Inoltre, il disciplinamcnto di diritto privalo consente di considerare i
contratti collettivi e i contralti normali e di rinunciare a un controllo pubblicistico dell'esecuzione. Per questi motivi, la commissione peritale per la revisione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il contratto di lavoro, come anche la commissione dei periti per la legge sul lavoro sono giunte alla conclusione che il problema delle vacanze dovesse essere disciplinato non già nell'ambito del diritto pubblico bensì in quello del diritto privato.

Considerato, da una parte, che il progetto di revisione del contratto di lavoro sarebbe presentato alle Camere federali solo dopo il disegno di legge sul lavoro e, dall'altra parte, che un ordinamento federale delle vacanze si appalesa urgente, la commissione dei periti per la legge sul lavoro ritiene che convenga completare giù sin d ora il Codice delle obbli¬ gazioni contemporaneamente all'approvazione della legge sul lavoro.

1424 3. Come la commissione dei periti, anche la commissione federale delle fabbriche si e espressa in favore dell'inserimento delle prescrizioni sulle vacanze nel Codice delle obbligazioni. Essa non ha contestato il diritto dei giovani ad almeno 18 giorni di vacanze sino ai diciotto anni compiuti. Circa i lavoratori di oltre 18 anni, la commissione delle fab¬ briche reputa che la scelta possa farsi fra due soluzioni: o un diritta minimo a 12 giorni o una graduatoria secondo il numero degli anni di servizio compiuti presso lo stesso datore di lavoro, ove, però, ciascuna categoria dovrebbe fruire di tre giorni feriali in più che secondo la com¬ missione dei periti, cioè 9, 12 o 15 giorni. La commissione delle fabbriche, dopo lunghe discussioni, si è pronunciata all'unanimità, per la prima soluzione. Tuttavia, essa ha tenuto a rilevare espressamente che la sua proposta era subordinata all'abrogazione delle prescrizioni cantonali sulle vacanze. I rappresentanti dei datori di lavoro hanno dichiarato di poter approvare l'ordinamento proposto solo alla condizione assoluta che esso sia compiuto in se stesso, in modo da non poter essere superato dai Can¬ toni. A loro volta, i rappresentanti dei prestatori di lavoro hanno dichia¬ rato di poter approvare l'abrogazione delle prescrizioni cantonali sulle vacanze solo in quanto l'ordinamento federale possa essere considerato come equo da un profilo nazionale.

c. Ordinamento delle vacanze nel disegno (art. 60, - art. 341 bis CO) aa. Disciplinamento di diritto pubblico o di diritto civile Consentendo con la commissione dei periti per la revisione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il contratto di lavoro, con la commissione dei periti della legge sul lavoro e con la commissione federale delle fabbriche, riteniamo che convenga, per i motivi enunciati sopra, dare, in materia di vacanze, la preferenza a un disciplinamento di diritto civile piuttosto che di diritto pubblico.

Avantutto, un disciplinamento di diritto civile non è limitalo al campo d applicazione della legge sul lavoro, ma abbraccia, per contro, tutti i lavoratori, siano essi assoggettati o no a detta legge. Sebbene questa, per i motivi già rilevali, non si applichi agli operai agricoli nè agli impiegati di casa, è giusto riconoscere anche a questo personale il diritto a un
minimo di vacanze riconosciuto agli altri lavoratori. Inoltre, un disciplina¬ mento di diritto civile offre il vantaggio di evitare le delicate questioni di controllo che si pongono in questo settore. Infine, i lavoratori devono, come sinora, poter far valere il loro diritto allo stipendio durante le vacanze mediante mezzi di diritto civile, onde le disposizioni esecutive sarebbero, in ogni caso, da stabilire nell'ambito del diritto civile. Per lo stretto rapporto fra il diritto all'assegnazione di vacanze e il diritto allo stipendio durante le vacanze, sembra opportuno inserire nel Codice delle obbligazioni le prescrizioni sulla materia piuttosto che prevedere un ordi¬ namento di diritto pubblico nella legge sul lavoro.

1426 Il diritto alle vacanze, com'è concepito, è un diritto inalienabile, cioè non può essere escluso per contratto. Così, praticamente, il diritto alle vacanze è garantito nello stesso modo che se esso derivasse da una pre¬ scrizione di diritto pubblico.

bb. Forma dell'ordinamento ralle vacanze Durata delle vacanze (cpv. i) Conformemente alla soluzione proposta, la durata delle vacanze è graduata esclusivamente secondo l'età dei lavoratori, senza tener conto della durata di servizio presso lo stesso datore di lavoro. È il sistema clic meglio corrisponde alla nozione di un diritto minimo alle vacanze stabilito nell'interesse della salute dei lavoratori. Tale diritto è di 3 setti¬ mane per gli adolescenti: è così considerata la maggiore tutela che richiede la loro salute. Per quanto concerne gli altri lavoratori, il disegno concede loro 2 settimane sin dall'inizio, ciò che sembra equo. Questo ordinamento costituisce una importante innovazione per i 13 Cantoni che non possie¬ dono ancora alcuna prescrizione ' legale accordante vacanze ai lavoratori adulti. Eccettuati i Cantoni di Zurigo, Neuchûtel e Ginevra, esso va oltre quelli presentemente in vigore negli altri Cantoni che prevedono il minimo di 2 settimane di vacanze solo a contare dal settimo anno di servizio (Vaud) o dall'undicesimo (Svilto, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Ticino) o che addirittura prescrivono una sola set¬ timana (Vallese).

La durata delle vacanze è stabilita per settimana invece che per giorni di lavoro o giorni feriali, in modo da tener conto delle esigenze della settimana lavorativa di cinque giorni e del lavoro continuo. Il di¬ ritto a 2 o a 3 settimane di vacanze si riferisce all'anno di servizio com¬ piuto presso lo stesso datore di lavoro, senza che esso corrisponda neces¬ sariamente all'anno civile. Se i rapporti di lavoro durano da meno di un anno, il lavoratore ha diritto a vacanze d'una durata proporzionale a quella del suo periodo di servizio rispetto all'anno intero, cioè egli ha diritto a una settimana o a una settimana e mezzo, ad esempio, se è stato occupato durante sei mesi.

Il diritto alle vacanze riguarda tutti i lavoratori assunti in virtù di un contratto di lavoro, mentre gli impiegati e i funzionari pubblici rilevano dal diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni
(art. 362, cpv. 1, CO). Esso vale parimente per gli operai a domicilio, se i loro rapporti giuridici con il padrone sono assimilabili a un contratto di lavoro. Pre¬ sentemente, questi operai sono quasi sempre assoggettati alle prescrizioni cantonali in materia di vacanze in quanto siano occupati regolarmente e il loro salario sia di un certo importo. Vi sono poi, in diversi settori del lavoro a domicilio, contratti di lavoro contenenti clausole sulle va¬ canze, come ad esempio nell'industria dei cartonaggi e nell'industria della confezione e della biancheria. Inoltre, la determinazione delle mercedi Foglio Federale, 1960t

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1426 minime può, conformemente all'articolo 12, capoverso 2, della legge fede¬ rale del 12 dicembre 1940 (CS 8, 243) sul lavoro a domicilio, essere estesa al salario pagato durante le vacanze come «assegno accessorio di carattere sociale». È previsto che la Confederazione disciplini, in modo generale, la questione delle vacanze degli operai a domicilio in occasione della disegnata revisione della legge sul lavoro a domicilio, i cui preliminari sono stati di recente iniziati. Ben inteso, le disposizioni sulla materia già contenute nei contratti collettivi di lavoro permangono valide.

Determinazione delle vacanze (cpv. 2) D'ordinario, le vacanze sono concesse durante l'anno che dà diritto a esse, ma al più tardi l'anno seguente. Il disegno, considerato che le vacanze giovano di più se prese in una sola volta, dispone che esse comprenderanno almeno due settimane consecutive per i giovani; per gli altri lavoratori, esse non saranno, di regola, frazionate. Spetta al datore di lavoro di stabilire la data delle vacanze e, se necessario, come esse saranno suddivise, tenendo conto dei desideri del lavoratore in una misura compatibile con gli interessi dell'azienda.

Salario durante le vacanze (cpv. 8) Le vacanze devono essere pagate. Il disegno ne stabilisce il principio, disponendo che il lavoratore ha diritto al suo salario completo durante le vacanze, compresi gli assegni di natura permanente e un'equa indennità in compensazione del salario in natura. Questo principio può essere oggetto di clausole particolareggiate nei contratti collettivi di lavoro, nei contratti normali di lavoro e nei contratti di lavoro individuali. Per il rimanente, la sua applicazione è affidata al giudice. Il salario è dovuto per ciascun giorno di vacanza, anche festivo, e spetta ai contratti di regolare la compensazione dei giorni festivi con altri giorni di riposo.

Divieto di compensare le vacanze con indennità (cpv. A) Conformemente all'ordinamento previsto per il riposo (art. 20), è vietalo compensare le vacanze con denaro o altre prestazioni, fino a quando i rapporti di lavoro perdurano. Per contro, se questi rapporti cessano, gli interessati sono liberi di convenire una compensazione, con¬ siderato che, in simile caso, non è spesso più possibile al datore di lavoro di concedere delle vacanze.

Divieto di lavorare per i
terzi durante le vacanze (cpv. 5) Il divieto d'eseguire un lavoro rimuneralo per terzi durante le vacanze, che fu molto contestato nei progetti precedenti, è stato limitato al lavoro rimunerato eseguito a danno degli interessi legittimi del padrone. Esso non vale, quindi, per altri lavori, neppure per quelli che sarebbero eseguiti

1427 in concorrenza con aziende assoggettate alla legge. Il datore di lavoro può rifiutare il salario delle vacanze al lavoratore che viola questa di¬ sposizione.

ec. Rapporto con le prescrizioni legali sulrcontratto collettivo di lavoro e sul contratto normale dl lavoro (cpv. 6) Affinchè l'ordinamento federale delle vacanze consegua il suo scopo, occorre che il diritto da esso istituito costituisca un minimo legale estensi¬ bile mediante i contratti collettivi o i contratti di lavoro individuali. Ci si può, tuttavia, chiedere se sia possibile prevedere in un contratto collet¬ tivo di lavoro una clausola che deroghi al minimo legale. Conformandosi alla maggioranza delle prescrizioni cantonali, il disegno ammette questa derogazione per quanto concerne i capoversi 1, 2 e 3 (durata delle vacan¬ ze, determinazione delle vacanze, salario durante le vacanze), alla condi¬ zione che il contratto collettivo di lavoro stabilisca un disciplinamento, nell'insieme, almeno equivalente per i lavoratori. Per contro, il contratto collettivo di lavoro non può derogare alle prescrizionli concernenti la compensazione delle vacanze e il lavoro rimunerato eseguito durante le vacanze (cpv. 4 e 5).

L equivalenza del contratto collettivo di lavoro è una condizione, la cui importanza si appalesa soprattutto a proposito della durata delle va¬ canze. Invece dei minimi previsti per le due classi d'età corrispondenti ai «giovani lavoratori» e agli «altri lavoratori», il contralto collettivo offre la P0^®1 1 dà di stabilire un maggior numero di suddivisioni secondo letà o, trattandosi di lavoratori adulti, secondo gli anni di servizio, in quanto a pre e a condizione sia adempiuta. Invece, del minimo unico di 2 set¬ timane previsto per i lavoratori adulti, il contratto collettivo potrebbe sta¬ bilire, ad esempio, la seguente graduatoria: t.X, 2 c 2 H settimane di va¬ canza, rispettivamente, per le classi di età di 19 a 28 anni, di 29 a 40 anni e di oltre 40 anni o per i primi 5 anni, di servizio, i 5 anni successivi e oltre i 10 anni. Per poter stabilire con sicurezza l'equivalenza di un contratto collettivo di lavoro, che preveda una graduatoria di questa spe eie, occorre fondarsi sulla ripartizione secondo l'età e 'la durata di ser¬ vizio dei lavoratori, cui il contratto si riferisce. In caso di contestazione, spetta al
giudice di decidere. Egli dovrà conseguire la sua decisione,^ con¬ siderando più particolarmente la classe d'età o il numero di anni di ser¬ vizio che conta la maggior parte dei lavoratori vincolati dal contratto.

Se al contratto collettivo è stata conferita l'obbligatorietà generale, il problema dell'equivalenza va esaminato dall'autorità competente in ma¬ teria.

A differenza del contratto collettivo di lavoro, il contratto normale può applicare un ordinamento che deroghi ai capoversi 1, 2 e 3, anche se esso fosse meno favorevole al lavoratore; il contratto normale può, dunque, prevedere vacanze di una durata inferiore al minimo legale. Ciò

1428 è sostenibile, atteso che il contratto normale ò stabilito dalla Confedera¬ zione o dai Cantoni, i quali prevedercbbero eccezioni solo se si rivelasse necessario di considerare circostanze particolari. Ciò vale soprattutto nel¬ l'agricoltura e nel servizio domestico, ove una parte dei contratti nor¬ mali cantonali presentemente in vigore prevede vacanze di una durata inferiore. Per contro, anche il contratto normale è vincolato dalle dispo¬ sizioni dei capoversi 4 e 5.

dd. Abrogazione degli ordinamenti cantonali (art. 68, cpr. 1) Non esclusivamente di natura politica, bensì anche di natura giuri¬ dica sono le considerazioni che militano in favore dell'abrogazione della competenza legislativa dei Cantoni e di un ordinamento esclusivo da par¬ te della Confederazione. Esaminiamo, avantutto, il rapporto fra diritto civile federale e diritto civile cantonale. Appare tosto che è impossibile attribuire ai Cantoni la facoltà di emanare prescrizioni di diritto civile sulle vacanze. La Confederazione ha fatto un uso esteso della sua com¬ petenza legislativa in materia di diritto civile. Solo quando si tratta di tener conto di condizioni regionali, in singoli casi di natura secondaria, il Codice ha lasciato ai Cantoni il diritto di emanare prescrizioni cor¬ rispondenti (cfr. art. 59, cpv. 3, 119, 349, 472, 552, 609, cpv. 2, 616, 621 quater, 686, cpv. 1, 688, 695, 697, cpv. 2, 709, 740, 795, cpv. 2, 830* 843, 853, 907, cpv. 2, 915, 949, cpv. 2, CC e art. 20, cpv. 2, e 33 del titolo finale; art. 324 CO). Non vi è in materia di vacanze alcun bisogno di stabilire disciplinamenti diversi secondo le regioni; essi non sarebbero neppure sostenibili a cagione delle conseguenze economiche delle vacanze.

Anche se è fuori discussione di attribuire ai Cantoni la facoltà dì emanare prescrizioni di diritto civile, rimane da ricercare se i Cantoni non potrebbero continuare a emanare prescrizioni di diritto pubblico, fondandosi sull'articolo 6 del Codice civile. Conformemente a questo ar¬ ticolo, il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pub¬ blico dei Cantoni. Il Tribunale federale ha giudicato in numerosi casi se una prescrizione di diritto pubblico cantonale attenente a >un settore di¬ sciplinato dal diritto civile federale fosse compatibile con quest'ultimo.

Secondo la sua costante giurisprudenza,
i Cantoni possono emanare esclu¬ sivamente prescrizioni che, nel loro significato e nel loro scopo, rilevano dal diritto pubblico, che limitano il diritto civile solo per motivi sosteni¬ bili di diritto pubblico e che non sono contrarie allo spirito o allo scopo del diritto civile, nò lo privano d'oggetto (STF 58 I 26, 61 II 353, 73 I 228, 76 I 305 e 321, 85 II 373). Orbene, se il legislatore federale stabili¬ sce un ordinamento delle vacanze, le prescrizioni cantonali di diritto pubblico sulla materia si urterebbero sicuramente al diritto civile fede¬ rale. Dal momento che la Confederazione sancisce un ordinamento delle vacanze, i Cantoni perdono la loro competenza di emanare prescrizioni

1429 di diritto pubblico in questo settore. Se 'la legge non definisse il rapporto fra il diritto civile federale e il diritto pubblico cantonale in materia di vacanze, disponendo espressamente che il diritto federale è il solo va¬ lido, il Tribunale federale dovrebbe, in caso di contestazione, decidere se il diritto pubblico cantonale è compatibile con il diritto civile federale.

Secondo la giurisprudenza seguita sinora, non vi è dubbio che il Tribu¬ nale federale negherebbe qualsiasi compatibilità. Tuttavia, nell'interesse della sicurezza giuridica conviene che la legge, rendendo caduche le pre¬ scrizioni di diritto pubblico sullo stesso settore di quello da essa rego¬ lalo, abroghi formalmente le prescrizioni cantonali sulle vacanze (art. 68, cpv. 1).

3. Logge sull'assicurazione contro le malattie o gli infortuni (art. 61) L'inserimento della legge sulle fabbriche nella legge sul lavoro ob¬ bliga ad apportare le seguenti modificazioni alla legge federale del 13 giugno 1911 (CS 8, 273) sull'assicurazione contro le malattie e gli in¬ fortuni (LAMI). Per la motivazione, rinviamo all'esposto nel capitolo H (Igiene e infortunistica).

a. Agli articoli 60, capoverso 1, numero 2, e 60 bis, numero 3, con¬ cernenti l'assicurazione obbligatoria in caso d'infortunio, le espressioni «imprese soggette alla legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche» e «fabbriche» sono sostituite con «aziende industriali nel sen¬ so dell'articolo 4 della legge federale del sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio» (n. 1 e 2).

b. Il testo dell'articolo 65, capoversi 1 e 3, è concordato con gli articoli 5, capoverso 1, e 38, capoverso 3, del disegno (n. 3).

c. Ë inserito un nuovo articolo 65 ter con il titolo marginale «c.

Obblighi dei prestatori di lavoro». I primi due capoversi corrispondono all'articolo 6 del disegno, mentre il capoverso 3 dispone che, in caso di inosservanza dei capoversi 1 e 2, la clausola penale dell'articolo 66 è applicabile per analogia (n. 4).

d. A proposito delle modificazioni apportate all'articolo 60, capo¬ verso 1 numero 2, ci si può chiedere quali sono le «fabbriche» secondo il diritto vigente che, dopo l'entrata in vigore della legge sul lavoro, non saranno più considerate come «aziende industriali» e, viceversa, quali sono le aziende artigianali che
presentemente non sono assoggettate alla legge sulle fabbriche e che, in futuro, saranno considerate come «aziende industriali». La risposta è importante non solo per causa delle disposi¬ zioni speciali della condenda legge sul lavoro applicabili esclusivamente alle «aziende industriali» (soprattutto le disposizioni concernenti l'ap¬ provazione dei piani e il disciplinamento della durata del lavoro),. ma

1430 anche perchè la qualificazione di «aziende industriali» porta seco auto¬ maticamente il loro assoggettamento all'assicurazione obbligatoria con¬ tro gli infortuni.

Come detto al capitolo I (Campo di applicazione), numero 5, vi sono, rispetto al numero totale delle fabbriche (12 750 fabbriche con 624 500 operai), soltanto poche aziende che non rientrano nella denominazione di «aziende industriali» nel senso del disegno, onde le predette modifica¬ zioni non rivestono molta importanza. D'altronde, una parte considere¬ vole di queste fabbriche, anche se mancherà loro la qualità di «aziende industriali» continueranno a essere assoggettate all'assicurazione obbliga¬ toria contro gli infortuni in virtù della LAMI e della relativa ordinanza I del 25 marzo 1916 (CS 8, 341: cfr. soprattutto gli articoli 16 e 17). Di conseguenza, il numero delle fabbriche, che saranno private della pro¬ tezione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sarà ancora sensibilmente minore.

Per tenere conto di questi casi rimanenti, si è previsto d'inserire nella LAMI una disposizione transitora (art. 132 LAMI), secondo cui gli impiegati e gli operai delle aziende che sinora sono assoggettate alla assicurazione quali fabbriche ma che non lo saranno più con l'entrata in vigore della legge sul lavoro perchè considerate come aziende non industriali, resteranno assoggettati all'Istituto nazionale per 5 anni da delta entrata in vigore (n. 5). Se, alla scadenza del termine di 5 anni, il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni do¬ vesse ancora giustificarsi per queste poche aziende, a cagione dei perieoli d'infortunio che presentano, il Consiglio federale potrebbe invocare l'articolo 60 bis, numero 1, lettere a, b e c, della LAMI (soprattutto la lettera c: aziende «che lavorano con impianti o macchine pericolose») e sottoporre, per ordinanza, queste aziende all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

4. Logge sulla durata dol lavoro (art. 62) La legge federale del 6 marzo 1920 (CS 8, 148) sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate e altre imprese di trasporto e di comunicazione richiede le seguenti modificazioni: a. L'articolo 1, capoverso 6, riserva la legislazione sulle fabbriche.

Con l'abrogazione della legge sulle fabbriche (art. 67, cpv. 1, lett. b) e la non
applicabilità della nuova legge alle aziende assoggettate alla legge sulla durala del lavoro (art. 2, cpv. 1, lett. b), la riserva diventa senza oggetto e può, perciò, essere cancellata (n. 1).

b. In virtù dell'articolo 8, capoverso 2, le puerpere durante le sei set¬ timane susseguenti al parto non possono essere occupate nel servizio delle imprese di trasporto e di comunicazione soggette alla legge sulla du-

1431 rata del lavoro. La protezione concessa nell'articolo 69, capoverso 1, del¬ la legge sulle fabbriche è più estesa, perchè, a richiesta ,delle puerpere, detto termine deve essere prolungato fino a otto settimane. Il disegno va ancora oltre, disponendo all'articolo 33, capoverso 2, che le puerpere non devono essere occupate durante le otto settimane successive al parto, sebbene il datore di lavoro possa, a loro richiesta, ridurre il periodo a sei settimane. Non vi è alcun motivo che la legge sulla durata del lavoro riservi alle puerpere un trattamento meno favorevole del disegno, oltre che non contenere alcuna disposizione in favore delle donne incinte o allattanti. L'articolo 8, capoverso 2, va, dunque, abrogato nell intento che 1 articolo 33 del disegno sia dichiarato applicabile, in virtù dell arti¬ colo 2, capoverso 3, alle imprese assoggettate alla legge sulla durata del lavoro, fino alla revisione generale di tale legge.

6. Leggo sul lavoro a domicilio (art. 63) Come rilevato nella parte B, capitolo V, lettera b, la legge federale del 12 dicembre 1940 (CS 8, 223) sul lavoro a domicilio non è stata in¬ serita nel disegno. Tuttavia, occorre, nel caso, modificare talune prescri¬ zioni sia per tener conto delle esperienze fatte sia per adeguarle alle disposizioni del disegno concernenti Io stesso settore.

a. In virtù dell'articolo 3, capoverso 1, della legge sul lavoro a do¬ micilio, contro la decisione, che il Consiglio* federale deve prendere circa 1 applicazione della legge, è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Il disegno prevede, invece, che le decisioni cantonali di ultima istanza pos¬ sono essere impugnate davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (n. 1).

b. Non è più necessario citare nell'articolo 8, capoverso 5, della legge sul lavoro a domicilio il privilegio, di cui fruiscono i crediti degli operai a causa del lavoro a domicilio, dal momento che esso è disposto nell'articolo 59 del disegno. Il capoverso si 'limita, dunque, all'interpre¬ tazione autentica dell'articolo 93 della legge federale dell'I 1 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (n. 2).

c. L'articolo 10, capoverso 2, della legge sul lavoro a domicilio, se¬ condo cui il Consiglio federale può «sottoporre ad altre restrizioni il lavoro eseguito fuori di fabbrica nell'industria
degli orologi», costituisce ·un elemento spurio in delta legge, considerato che esso non concerne solamente il lavoro a domicilio ma anche le aziende familiari e le pic¬ cole aziende dell'industria degli orologi. Questa prescrizione è stata in¬ serita nella legge sul lavoro a domicilio, perchè i decreti del Consiglio federale del 9 ottobre 1936 (RU 52, 788) e del 29 dicembre 1937 (RU 53, 1223) che disciplinano il lavoro fuori di fabbrica nell'industria degli orologi si fondano sul decreto federale di durata limitata del 14 ottobre

1432 1933 (CS 10, 531) concernente misure economiche di fronte all'estero.

Fu per conferire al lavoro fuori di fabbrica nell'industria degli orologi un fondamento giuridico indipendente da questo decreto che la com¬ petenza in questione è stata prevista nella legge sul lavoro a domicilio.

In seguito, il decreto federale del 22 giugno 1951 (RU 1951, 1273) con¬ cernente le misure intese a proteggere l'esistenza dell'industria svizzera degli orologi ha previsto, nell'articolo 5, che il Consiglio federale «prende delle misure per disciplinare il lavoro fuori di fabbrica nell'industria degli orologi». In quanto il lavoro fuori fabbrica nell'industria degli orologi (che comprende parimente il lavoro a domicilio) richieda prov¬ vedimenti speciali, questi possono essere sanciti solo nel predetto decre¬ to. L'articolo 10, capoverso 2, deve essere, dunque, abrogato (n. 3).

d. Il Consiglio federale, applicando l'articolo 11 della legge sul la¬ voro a domicilio, ha istituito sei commissioni professionali, aventi lo scopo di occuparsi delle questioni di lavoro e di salario, cioè le commis¬ sioni professionali per il lavoro a domicilio nell'industria dei nastri, del¬ l'abbigliamento, degli articoli di legno, degli articoli di carta, del ricamo e degli orologi. Era sembrato opportuno, al momento dell'approvazione della legge sul lavoro a domicilio, d'istituire commissioni professionali incaricate di esaminare le condizioni particolari dei diversi rami del la¬ voro a domicilio e di raccogliere informazioni. Tuttavia, le circostanze si sono così profondamente modificate da allora che tale apparato am¬ ministrativo, istituito vent'anni fa, sembra oggi troppo pesante e ingom¬ brante. Da parecchi anni, la maggior parte delle commissioni non ha più avuto l'occasione di riunirsi. Per tener conto di questa situazione, il disegno si limita a prevedere una sola commissione federale del lavoro a domicilio, nella quale la Confederazione, i Cantoni, gli uomini di scien¬ za, i datori di lavoro e gli operai a domicilio saranno equamente rappre¬ sentati. Per i settori economici ove il lavoro a domicilio è di considere¬ vole rilevanza, la commissione potrà costituire sottocommissioni e ricor¬ rere a periti (n. 4).

c. In virtù dell'articolo 12, capoverso 1, il Consiglio federale può stabilire, per via d'ordinanza, mercedi
minime o «dopo aver assunto il parere di periti indipendenti, dichiarare obbligatori, per tutti i membri del gruppo professionale, dei contratti collettivi di lavoro o delle tariffe di salario», allorché le mercedi pagate agli operai a domicilio di un ramo detcrminato sono eccezionalmente basse e i datori di lavoro e gli operai interessati non sono in grado di regolarle efficacemente».

Si tratta di una decisione d'estensione con effetti di diritto pubblico, atteso che sanzioni penali sono previste nei casi di violazione delle pre¬ scrizioni sui salari minimi (art. 20, cpv. 1, Ictt. « e 5). La nuova reda¬ zione dell'articolo 12, capoverso 1, della legge sul lavoro a domicilio, com'è proposta nel disegno, cita unicamente la via d'ordinanza. Tuttavia,

1433 sarà sempre possibile ricorrere a una decisione di estensione dei con¬ tratti collettivi concernenti il lavoro a domicilio, ma siffata decisione deriverà, d'ora in poi, dalle disposizioni della legge federale del 28 set¬ tembre 195G (RU 1956, 1658) concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro. L'estensione potrà, però, essere conferita solo se le associazioni offrono le garanzie richieste per assicurare l'applicazione dei contratti di lavoro prescriventi mercedi minime e potranno fare a meno delle autorità esecutive o di sanzioni generali, altrimenti il Consiglio federale stabilirà, se necessario, i salari minimi per ordinanza, dopo essersi consultato con i Cantoni interessati, la commissione federale del lavoro a domicilio e le associazioni profes¬ sionali interessate (n. 5).

/. L articolo 16, capoverso 2, della legge sul lavoro a domicilio assume il testo dell'articolo 40 del disegno concernente l'obbligo del segreto (n. 6).

7- In virtù dell articolo 20, capoverso 1, lettera a, della legge sul avoro a °miÇi io, gli agenti dell'autorità, i membri delle commissioni pio cssiona ì e i peliti, che contravvengono alla disposizione dell'articolo 16, capoverso 2, concernente l'obbligo del segreto, possono essere puniti con una multa sino a 1000 franchi. Per an^ogia all'articolo 40 del diIlre a ÌSCrÌVere rtispecie °r;vS n^nil ·rnT infrazione a tale ilobbligo fraarticolo' le fat¬ p ìbili.

Di conseguenza, conviene abrogare suddetto 6 20, capoverso 1, lettera c, (n. 7)

6. Loggo sullo condizioni d'impiego doi commossi "viaggiatori (art. 64) Lailicolo 9, capoverso 4, della legge federale del 13 giugno 1941 (CS. 2, 763) sulle condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori, che as¬ simila espressamente le provvigioni allo stipendio del commesso viaggia¬ tore, può essere abrogalo, dal momento che tutti i crediti risultanti dal contralto di lavoro sono collocati nella prima classe conformemente al nuovo testo dell'articolo 219, prima classe, lettera o, della legge federale dell'I 1 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (n. 1, qui sopra).

6. Leggo sull'organizzazione giudiziaria (art. 65) L'articolo 99 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organiz¬ zazione giudiziaria enumera una serie di decisioni contro le quali è am¬ missibile il ricorso di diritto amministrativo. Il numero IX cita, sotto il titolo marginale «Fabbriche, arti e mestieri», le decisioni dell'Ufficio fe¬ derale dell'industria, delle arti e mestieri, e del lavoro concernenti l'as¬ soggettamento alla legge sul lavoro nelle fabbriche e alla legge del 31

1434 marzo 1922 sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e nei mestieri. Esso considera, inoltre, le decisioni delle autorità cantonali pre¬ se in virtù dell'articolo 80 della legge sulle fabbriche, il quale sancisce l'approvazione degli statuti delle casse destinate al personale. Per causa dell'abrogazione della legge sulle fabbriche e della legge sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri, è necessario di ade¬ guare l'articolo 99, numero XI, della legge sull'organizzazione giudiziaria agli articoli 51, capoverso 1, e 53, capoverso 1, del disegno, con il titolo marginale «Lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio». 11 ricorso sarà, d'ora in poi, ammissibile contro le decisioni dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri del lavoro concernenti l'as¬ soggettamento di aziende alle disposizioni speciali della futura legge (lett.

a), come anche contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernen¬ ti l'applicabilità di quella a un'azienda non industriale o a taluni lavora¬ tori occupati in aziende industriali e non industriali (lett. b).

Il ricorso sinora ammissibile contro le decisioni prese in virtù del¬ l'articolo 80 della legge sulle fabbriche è soppresso, perchè il disegno non riprende le prescrizioni relative alle casse annesse alle fabbriche (legge sulle fabbriche, art. 78 e 80; cfr. parte B, capitolo I, lettera a).

Questo settore è stato disciplinato dalla legge federale del 21 marzo 1958 (RU 1958, 393) che completa le disposizioni applicabili al contratto di lavoro e alle fondazioni (istituzioni di previdenza a favore del lavora¬ tore).

VII. Disposizioni finali e transitorie (art. 66 a 69) La sezione regola i seguenti tre problemi: il diritto pubblico riser¬ vato (aTt. 66), l'abrogazione di prescrizioni federali e cantonali (art. 67 e 68) e l'entrata in vigore della nuova legge (art. 69).

1. Diritto pubblico riservato (art. 66) L'articolo definisce i diversi gruppi di prescrizioni federali, canto¬ nali e comunali che sono, in particolare, riservate dopo l'entrata in vigore del disegno.

a. La riserva sancita in favore della legislazione federale sulla for¬ mazione professionale, sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti pro¬ fessionali di
autoveicoli è in correlazione con le disposizioni del disegno concernenti, da una parte, l'igiene del lavoro e la prevenzione degli in¬ fortuni e, dall'altra parte, la durata del lavoro e del riposo (lett. a). Si tratta delle leggi federali del 26 giugno 1930 (CS 4, 35) e del 13 giugno 1911 (CS 8, 273) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; è

1435 irrilevante, a questo proposito, che talune ordinanze concernenti la pre¬ venzione degli infortuni e delle malattie professionali che si fondano su quest'ultima legge hanno per fondamento, sinora, anche la legge sulle fabbriche che sarà abrogata. Per quanto concerne la durata del lavoro e del riposo dei conducenti di professione (autisti), l'ordinanza vigente, che è del 4 dicembre 1933 (CS 8, 191), deve essere sostituita con una nuova che si fonda sull'articolo 56 della legge federale del 19 dicembre 1958 (RU 1959, 685) sulla circolazione stradale.

b. Sono parimente riservate le prescrizioni di polizia federali, can¬ tonali e comunali (Iett. b). Importanti sono soprattutto quelle concernen¬ ti la polizia edile, la polizia del fuoco, la polizia sanitaria e la polizia delle acque, e ciò in correlazione con le prescrizioni del disegno in ma¬ teria d'igiene del lavoro e di preyenzione degli infortuni. Fra le prescri¬ zioni federali riservate, citeremo la legge federale del 24 giugno 1902 (CS 4, 777) concernente gl'impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole. Quanto alle prescrizioni cantonali e comunali sul riposo dome¬ nicale e sull orario d apertura delle aziende di vendita al minuto, dei ristoranti e caffè e delle aziende di spettacolo, che sono spesso ema¬ nate in correlazione con l'ordinamento della durata del lavoro e del ri¬ poso, la loro importanza appare soprattutto dalla determinazione del diritto cantonale di abrogarle o di mantenerle in vigore (cfr. art. 68).

2. Abrogazione del diritto vigento (art. 67 e 68) a. Diritto federale (art. 67) Cinque leggi concernenti la protezione dei lavoratori, con le relati¬ ve disposizioni esecutive, saranno abrogate con l'entrata in vigore della legge sul lavoro (cpv. 1). Come rilevato al capitolo III, le disposizioni della legge federale del 2 novembre 1898 concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi devono essere inserite, per quanto concernono la vendita, nell'ordinanza del 26 maggio 1936 (CS 4, 473) sul commer¬ cio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo.

Taluni articoli della legge federale del 18 giugno 1914 (CS 8, 3) sul lavoro nelle fabbriche non possono essere abrogati nonostante l'ap¬ provazione del disegno (cpv. 2). Ad esempio, le prescrizioni di diritto civile di detta legge concernenti i rapporti
giuridici degli impiegati di fabbrica con il fabbricante (art. 20 a 26, 28, 29 e 69, cpv. 2 e 5) riman¬ gono applicabili alle aziende industriali sino all'entrata in vigore della legislazione riveduta sul contratto di lavoro (cpv. 2, lett. q; cfr., qui sopra, parte B, capitolo I, lett. a). Parimente, le prescrizioni in materia di conciliazione (art. 30, 31, 33, 34 e 35) rimangono applicabili a dette aziende sino all'entrata in vigore del diritto federale riveduto sugli uf-

1436 fici federali di conciliazione (cpv. 2, lett. b\ cfr., qui sopra, parte B, ca¬ pitolo I, lett. b). Non conviene neppure abrogare la legge federale del 28 marzo 1934 (CS 8, 368) concernente l'indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello. La legge fu necessaria per consentire alla Svizzera la ratificazione della convenzione internazio¬ nale n. 27 del 21 giugno 1929 (CS ÌA, 82) concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello. La convenzione e la legge si fondano sul fatto «che è spesso difficile riconoscere a prima vista se un collo destinato a essere trasportato per battello ò pesante o leggero.

Quando l'invio risulta di più parti, le lettere di vettura indicano, per di più, soltanto il peso collettivo e non già il peso di ciascun collo. Gli apparecchi di sollevamento sono, perciò, sovraccaricati e danneggiati, ciò che può causare infortuni fra i lavoratori occupati al carico o allo scarico. L'indicazione del peso prevista nella convenzione è intesa a pre¬ venire questo pericolo» (FF 1933 II, ed. ted. 746, ed. frane. 758). La legge disciplina, dunque, un punto particolare della protezione dei lavo¬ ratori che riguarda, nel contempo, anche la legislazione sui trasporti.

Poiché la convenzione n. 27 non prevede limitazione alcuna del suo cam¬ po d'applicazione circa le persone nò circa le aziende, è impossibile in¬ serirla nelle disposizioni del disegno, onde la legge speciale va mantenuta.

b. Diritto cantonale e diritto comunale (art. 68) Come dall'esposto nella parte B, capitolo II, la legge sul lavoro deve istituire un ordinamento, compiuto in se medesimo, dei settori che disci¬ plina. Di conseguenza, la sua approvazione abroga le prescrizioni canto¬ nali e comunali riferentisi agli stessi settori. Le prescrizioni cantonali sulle vacanze, come detto nel capitolo VII, numero 2, sono parimente abrogate (cpv. 1).

I Cantoni devono determinare, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, con un atto di carattere obbligatorio quali prescrizioni can¬ tonali e comunali sono abrogate e quali continuano a valere (cpv. 27).

Questo atto, che è subordinato all'approvazione da parte del Consiglio federale, riveste un'importanza particolare, perchè le leggi di polizia can¬ tonali, come anche i relativi decreti comunali, contengono
spesso pre¬ scrizioni concernenti la protezione dei lavoratori (cfr. art. 66, lett. a e b).

3. Entrata in vigore (art. 69) Spetta al Consiglio federale di stabilire la data d'entrata in vigore della legge. Allo scopo di consentire un'introduzione, per quanto possi¬ bile, piana, è previsto espressamente che l'entrata in vigore di talune parli o disposizioni possa essere stabilita a date diverse (cpv. 1). Se così

1437 fosse, il Consiglio federale determinerà, in ciascun caso di messa in vi¬ gore, se e in quale misura le leggi menzionate nell'articolo 67, capoverso 1, sono abrogate (cpv. 2).

Fondandoci sull'esposto, abbiamo l'onore di consigliarvi l'approva¬ zione del disegno allegato. Nel contempo, vi proponiamo di cancellare dall'elenco dei postulati quelli del Consiglio nazionale n. 7192, 7241 e 7711 (Vincent, Widmer e Berger - Zurigo), datati il 18 settembre 1957 (i primi due) e il 10 giugno 1959, e la vostra mozione del 4/19 giugno 1958 concernente la legge sul lavoro (ad. 7539), cui ò stato dato seguito con il presente messaggio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alla considerazione.

Berna, 30 settembre 1960.

In nome del Consiglio federale svizzero, lì Presidente della Confederazione: Max Petitpierre.

H Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Durata settimanale del lavoro alla fine del secondo trimestre 19 secondo i rilevamenti trimestrali sulle condizioni nell industria e nell edilizia Percentuale del lavoratori occupati secondo le ore di lavoro da 44 a meno da 46 ameno 48 o meno di da 36 a meno dadi4044a meno Settore Industriale oie di 48 ora di 48 ore di More 80 ore 12.

44,3 28.2 2,4 0,6 2,2 Alimentazione, bevande, tabacco . . .

12.

56,1 18,4 2,9 1.0 Tessili 1.1 13.

45,6 32,8 2.3 0,7 1.2 Cotone 8.

68,6 17,1 3.4 0,2 0,4 Seta, seta artificiale · · · 24.

64.1 3.7 0,7 0,7 0,8 Lana 2.

58.2 28,8 2,4 0,8 1.7 Lino 25.

49.8 6,5 2.4 0,9 1,4 Ricami 3.

64.9 6,0 1,8 0,6 0,6 Finitura 9.

43.2 13,4 10.3 5.1 3.8 Altro 4.

59.8 20,8 6,6 2.3 1.8 Confezione, biancheria 4.

60,5 25,4 4.8 1.7 1.4 Confezione in tessuti e stoffe artificiali 1.9 65,5 15,1 6.5 3,8 2,1 Maglieria e ricami 2.

63.3 12,7 10.4 1.9 2,3 Calzature 13, 42.1 25.6 7.6 1,9 3,0 Altro 8.

38,5 33.4 6,4 0,7 2,3 Oggetti di equipaggiamento 10, 55.4 15.3 1,4 0,3 0,7 Legno 10.

63,3 18.5 2,2 0,8 1,2 Carta 0, 3,7 77.7 12,1 3,1 1,0 Arti grafiche, legatoria 5.

51.9 36,7 2,1 0,5 1,0 6.

17.2 16.5 5,1 0,4 0,3 Prodotti chimici 16.

62,2 8,5 0,4 0,4 0,1 Terra e pietre 3, 9,0 74.6 1.9 0,0 0,1 Metalli e macchine 0, 81,0 8.8 5,4 1.8 1,2 Orologi, gioielli 34,7 6, 43,6 5,9 0,7 0,8 Industria: 2° trimestre 1960 ....

6, 63,6 14,4 5,4 0,6 0,9 1° trimestre 1960 ....

10, 63,6 11,9 4,9 0,8 1,2 2° trimestre 1969 ....

3, 43,3 0,7 0,6 0,3 0,1 Edilizia: 2° trimestre 1960 ....

3.

39,6 4,7 1,2 0,4 0,1 1° trimestre 1960 ....

5.

9,5 0,3 1,3 0,4 0,1 2° trimestre 1959 ....

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sul lavoro nell`industria, l`artigianato e il commercio (legge sul lavoro) (Del 30 settembre 1960)

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